Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Disegno

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20021, decreta: I La legge sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 19832 è modificata come segue: Art. 35bbis (nuovo) Tenore di zolfo nella benzina e nel gasolio 1 Chi importa, fabbrica o estrae in territorio svizzero benzina o gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) versa alla Confederazione una tassa d'incentivazione.

2 Sono esenti dalla tassa la benzina e il gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) in transito o esportati.

3 L'importo della tassa per la benzina e il gasolio ammonta al massimo a 5 centesimi il litro, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4

Il Consiglio federale può fissare un importo diverso per la benzina e per il gasolio,

5

Fissa l'importo in base agli obiettivi di protezione dell'aria; tiene in particolare conto: a.

del carico che gli inquinamenti atmosferici costituiscono per l'ambiente;

b.

delle esigenze di protezione del clima;

c.

dei costi supplementari per la produzione o la distribuzione di benzina e di gasolio con un tenore di zolfo dello 0,001 per cento (% massa);

d.

dei bisogni relativi all'approvvigionamento del Paese.

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Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese di esecuzione, è ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.

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FF 2002 5762 RS 814.01

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2001-2034

Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 35c cpv. 1 lett. b e 3bis 1

Sono soggetti alla tassa: b.

sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge del 21 giugno 19963 sull'imposizione degli oli minerali (Limpmin), sono soggetti all'imposta.

3bis

Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla Limpmin.

Art. 61a cpv. 1

1

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, elude una tassa ai sensi degli articoli 35a, 35b o 35bbis, ne mette in pericolo la riscossione, procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. Se non può essere stabilito con precisione, l'ammontare della tassa viene stimato.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 641.61

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