Allegato 2 Traduzione1

Decisione 4/2000 del Comitato misto AELS­Turchia (approvata in occasione dell'incontro del 16 novembre 2000)

Integrazione del nuovo protocollo D sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Il Comitato misto, visto l'articolo 3 paragrafo 2 del presente Accordo, che impegna le Parti contraenti ad adottare misure ­ in particolare accordi di cooperazione amministrativa ­ atte a garantire l'applicazione effettiva e armoniosa delle prescrizioni di rilevanza doganale contenute nel presente Accordo; considerando che le Parti contraenti ­ fatte salve le disposizioni specifiche di accordi vigenti con partner in Europa e oltre ­ si sforzano di semplificare i controlli e le formalità negli scambi transfrontalieri; considerando il numero crescente di convenzioni internazionali applicate in tutta la legislazione doganale, che influiscono parimenti sull'applicazione efficace del presente Accordo e rendono imprescindibile una maggiore cooperazione tra le amministrazioni doganali; considerando l'evoluzione, in Europa e oltre, concernente l'istituzione di una rete di accordi di cooperazione in materia doganale; considerando che una maggiore cooperazione amministrativa in materia doganale tra le Parti contraenti contribuisce a combattere in maniera efficace la frode doganale; in considerazione dell'articolo 28 dell'Accordo, decide: 1. All'articolo 3 dell'Accordo è aggiunto un nuovo numero 3: «3. Il protocollo D stabilisce le regole dell'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.» 2. Il testo dell'articolo 29 del presente Accordo è sostituito dal testo seguente: «I protocolli e gli allegati sono parte integrante del presente Accordo. Il Comitato misto può deciderne la modifica.» 3. Il testo allegato alla presente decisione è integrato quale nuovo protocollo D.

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Dal testo originale inglese.

2002-0094

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4. Le suddette modifiche entrano in vigore non appena gli strumenti d'accettazione di tutte le Parti contraenti sono stati consegnati al depositario; ciò avvenuto, quest'ultimo ne informa tutte le Parti contraenti.

5. Il segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio consegna al depositario il testo della presente decisione.

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Protocollo D sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per: a)

«merci»: le merci di cui ai capitoli 1-97 del Sistema armonizzato, indipendentemente dal campo d'applicazione dell'Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la Turchia;

b)

«legislazione doganale»: le disposizioni legali o regolamentari adottate dai Paesi dell'AELS o dalla Turchia che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché il vincolo delle stesse a un regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

c)

«autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente designata a tale scopo da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

d)

«autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente designata a tale scopo da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e)

«operazioni contrarie alla legislazione doganale»: le violazioni della legislazione doganale o i tentativi di violazione della stessa.

Art. 2

Campo d'applicazione

(1) Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione, l'individuazione delle operazioni contrarie a tale legislazione e conducendo indagini su di esse.

(2) L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica a ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per la sua applicazione. Essa non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale. Del pari, essa non si applica alle informazioni ottenute grazie ai poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo accordo di quest'ultima.

Art. 3

Assistenza su richiesta

(1) Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese segnatamente le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che siano o possano essere contrarie a tale legislazione.

(2) Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state regolarmente

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importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.

(3) Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità alle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenuti sotto controllo: a)

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che svolgano o abbiano svolto operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)

i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da far legittimamente supporre che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)

i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni gravemente contrarie alla legislazione doganale;

d)

i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Art. 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentano le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti: ­

operazioni che sono o possano essere contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra Parte contraente;

­

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni;

­

merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;

­

persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che commettano o abbiano commesso operazioni contrarie alla legislazione doganale;

­

mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Art. 5

Sostegno tecnico

Le Parti contraenti, sulla base di un programma accettato da entrambe, possono prestarsi sostegno tecnico reciproco, in particolare per quanto concerne: a)

informazioni e scambio di esperienze nell'impiego di apparecchiature tecniche di controllo;

b)

la formazione di funzionari doganali;

c)

lo scambio di periti doganali;

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d)

Art. 6

lo scambio di informazioni specifiche, scientifiche e tecniche sull'applicazione effettiva della legislazione doganale.

Comunicazione/notificazione

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, secondo la propria legislazione, tutte le misure necessarie per: ­

comunicare tutti i documenti,

­

notificare tutte le decisioni, nonché tutti gli atti pertinenti che fanno parte della procedura in questione,

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario con sede o domicilio sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta di comunicazione o notificazione si applica l'articolo 7 paragrafo 3.

Art. 7

Forma e contenuto delle domande di assistenza

(1) Le domande inoltrate secondo il presente protocollo sono presentate per scritto.

Ad esse vengono allegati i documenti ritenuti utili per rispondere. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per scritto.

(2) Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni: a)

l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b)

la misura richiesta;

c)

l'oggetto e il motivo della domanda;

d)

le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e)

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f)

una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 6.

(3) Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata, in inglese o in una lingua accettata dall'autorità interpellata.

(4) Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.

Art. 8

Adempimento delle domande

(1) Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al servizio amministrativo incaricato dall'autorità in-

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terpellata di occuparsi della domanda quando quest'ultima non possa agire autonomamente.

(2) Le domande di assistenza sono soddisfatte secondo le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.

(3) I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, raccogliere presso gli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o che possano essere contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

(4) I funzionari di una Parte contraente possono essere presenti, d'intesa con la Parte contraente interessata e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Art. 9

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

(1) L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

(2) I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Art. 10

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

(1) Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa: a)

pregiudicare la loro sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o

b)

riguardare norme valutarie o fiscali che esulano dall'ambito della legislazione doganale; o

c)

violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

(2) Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.

(3) Se l'assistenza viene negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Art. 11

Protezione dei dati

(1) Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute.

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(2) I dati personali, ossia tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile, possono essere scambiati solo se la Parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce.

Art. 12

Utilizzo delle informazioni

(1) Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle Parti contraenti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. In simili casi è possibile trasmettere informazioni ai servizi direttamente incaricati della lotta contro il traffico illegale di stupefacenti.

(2) Il paragrafo 1 non si oppone all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.

(3) Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati secondo le disposizioni del presente protocollo.

Art. 13

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti o loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Art. 14

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Art. 15

Esecuzione

(1) L'applicazione del presente protocollo è affidata ai servizi doganali delle Parti contraenti. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.

(2) Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Esse si trasmettono segnatamente, tramite il Segretariato del1323

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l'AELS, l'elenco delle autorità competenti abilitate a intervenire in virtù del presente protocollo.

Art. 16

Carattere complementare

Il presente protocollo non si oppone all'esecuzione di eventuali accordi di assistenza amministrativa che siano stati o saranno conclusi tra le Parti contraenti, bensì ne rappresenta un complemento. Esso non esclude nemmeno un'assistenza amministrativa più ampia, concordata nell'ambito di tali accordi.

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