Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella riunione plenaria del 30 gennaio 2002, nella procedura per circolazione degli atti del 26 febbraio 2002, nella riunione plenaria del 19 aprile 2002, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9 capoversi 4 e 5, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re «Klinische Datenbank des Schweizerischen Creuzfeld-Jakob-Patienten» concernente la domanda del 17 settembre 2001 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: Titolare dell'autorizzazione a.

Al prof. dr. med. Urs Hess, direttore della Neurologische Klinik dell'Ospedale universitario di Zurigo, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. Egli deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

b.

Al signor Thomas Blättler, medico assistente alla Neurologische Klinik dell'Ospedale universitario di Zurigo, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. Egli deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per dati personali a.

2002-1465

La presente autorizzazione consente ai medici curanti delle otto cliniche neurologiche della Svizzera e a quelli degli ospedali cantonali che dirigono reparti di neurologia, nonché ai medici di cliniche psichiatriche contattate eventualmente per scritto, di concedere ai titolari dell'autorizzazione di cui al punto 1 l'accesso a dati personali di pazienti che sono stati ricoverati in una delle cliniche menzionate e sospettati di aver contratto il morbo di Creuzfeld-Jakob, sempreché non sia stato chiesto ai pazienti interessati il consenso per l'utilizzazione dei loro dati dato che al momento del rilevamento erano già deceduti, non erano reperibili o hanno risposto con indiffe-

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renza a tale domanda. Lo scopo per il quale si può prendere visione dei dati è descritto più sotto, al punto 3.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Klinische Datenbank des Schweizerischen Creuzfeld-Jakob-Patienten».

Responsabilità per la protezione dei dati comunicati Responsabile della protezione dei dati comunicati è il capo del progetto, il prof. dr.

med. Urs Hess.

Oneri a.

L'accesso ai dati non anonimizzati è limitato ai titolari dell'autorizzazione.

b.

I titolari dell'autorizzazione sono obbligati a informare per scritto i medici in merito all'estensione dell'autorizzazione. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al Segretariato della Commissione peritale, all'attenzione del presidente, il più presto possibile, ossia prima dell'inizio dell'attività di ricerca.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dell'articolo 44 e seguenti della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7.

Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, durante il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031/322 94 94), prendere visione dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.

16 luglio 2002

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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