Testo originale

Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile

Preambolo La Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché la Comunità europea, in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; consapevoli che il territorio alpino rappresenta un'area di importanza europea e costituisce un patrimonio specifico e diversificato per formazione geomorfologica, clima, acque, vegetazione e fauna, paesaggio e cultura e che l'alta montagna, le valli alpine e le zone prealpine formano unità ambientali la cui conservazione non deve interessare soltanto gli Stati alpini; coscienti che le Alpi costituiscono lo spazio di vita e di sviluppo della popolazione locale; convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; consapevoli che il territorio alpino assolve inoltre a diverse altre funzioni di interesse generale, in particolare come spazio turistico e ricreativo, nonché come sede di importanti vie di comunicazione europea; considerato che i limiti naturali del territorio e la sensibilità degli ecosistemi pongono problemi di compatibilità con l'incremento della popolazione locale e non, nonché con il sensibile aumento del fabbisogno di superfici necessarie alle predette funzioni, con conseguenti compromissioni o rischi per l'equilibrio ecologico del territorio alpino; consapevoli che questo fabbisogno non è diffuso uniformemente, ma si concentra in singole zone mentre altre sono invece colpite dalla carenza di attività e dall'esodo rurale; 2002-0156

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considerato che in presenza di questi rischi è diventata necessaria una particolare attenzione alle strette interrelazioni tra attività dell'uomo, soprattutto in campo agricolo e forestale, e la salvaguardia degli ecosistemi, che rendono il territorio alpino estremamente sensibile ai mutamenti delle condizioni in cui si esplicano le attività sociali e economiche, e richiedono misure adeguate e diversificate, d'intesa con la popolazione locale, con i rappresentanti politici e con gli operatori economici e le associazioni; considerato che le politiche di pianificazione territoriale, già praticate in modo da ridurre le disparità e da rafforzare la solidarietà, debbono essere continuate e adattate, affinché esse possano svolgere pienamente la loro funzione preventiva, tenendo maggiormente conto delle esigenze ambientali; coscienti che la protezione dell'ambiente, la promozione sociale e culturale e lo sviluppo economico del territorio alpino costituiscono obiettivi di pari importanza, e che occorre pertanto ricercare tra di essi un equilibrio adeguato e durevole; convinti che molti problemi del territorio alpino possono essere risolti nel modo migliore dagli stessi enti territoriali direttamente interessati; convinti che bisogna promuovere la cooperazione transfrontaliera tra gli enti territoriali direttamente interessati in funzione di uno sviluppo armonico; convinti che le svantaggiate condizioni naturali di produzione soprattutto nel settore agricolo e forestale, possono mettere in dubbio le basi economiche della popolazione locale e possono compromettere il territorio alpino come spazio di vita e ricreativo; convinti che la messa a disposizione del territorio alpino sia come area che svolge funzioni di interesse generale, in particolare funzioni protettive e legate all'equilibrio ecologico, sia come area turistica e ricreativa, può giustificare misure di sostegno adeguate; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali Art. 1

Finalità

Gli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile nel territorio alpino sono: a)

riconoscere le esigenze specifiche del territorio alpino nel quadro delle politiche nazionali e europee;

b)

armonizzare l'uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi ecologici;

c)

gestire le risorse e il territorio in modo parsimonioso e compatibile con l'ambiente;

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Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile. Protocollo

d)

riconoscere gli interessi specifici della popolazione alpina mediante un impegno rivolto ad assicurare nel tempo le loro basi di sviluppo;

e)

favorire contemporaneamente uno sviluppo economico e una distribuzione equilibrata della popolazione nel territorio alpino;

f)

rispettare le identità regionali e le peculiarità culturali;

g)

favorire le pari opportunità della popolazione locale nello sviluppo sociale, culturale e economico, nel rispetto delle competenze territoriali;

h)

tener conto degli svantaggi naturali, delle prestazioni d'interesse generale, delle limitazioni dell'uso delle risorse e del prezzo per l'uso delle stesse corrispondente al loro valore reale.

Art. 2

Impegni fondamentali

Conformemente agli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile del territorio alpino, di cui all'articolo 1, le Parti contraenti convengono di creare condizioni generali che permettano di: a)

rafforzare la capacità di agire degli enti territoriali conformemente al principio di sussidiarietà;

b)

realizzare strategie regionali specifiche e le relative strutture;

c)

assicurare la solidarietà tra gli enti territoriali, a livello di ognuna delle Parti contraenti, mediante misure efficaci;

d)

adottare, nei casi di limitazione dell'uso delle risorse naturali e in presenza di condizioni svantaggiate riconosciute per le attività economiche nel territorio alpino, le misure di sostegno necessarie a mantenere tali attività a condizione che tali misure siano compatibili con l'ambiente;

e)

incoraggiare l'armonizzazione delle politiche di pianificazione territoriale, di sviluppo e di protezione mediante la cooperazione internazionale. Le Parti contraenti si impegnano a provvedere alle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 3

Considerazione dei criteri di protezione ambientale nelle politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile

Le politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile mirano all'armonizzazione tempestiva degli interessi economici con le esigenze di protezione dell'ambiente, con particolare riguardo: a)

alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio ecologico e della biodiversità delle regioni alpine;

b)

alla salvaguardia e alla gestione della diversità dei siti e dei paesaggi naturali e rurali, nonché dei siti urbani di valore;

c)

all'uso parsimonioso e compatibile con l'ambiente delle risorse naturali ­ suolo, aria, acque, flora e fauna, energia; 2723

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d)

alla tutela degli ecosistemi, delle specie e degli elementi paesaggistici rari;

e)

al ripristino di ambienti naturali e urbanizzati degradati;

f)

alla protezione contro i rischi naturali;

g)

alla realizzazione compatibile con l'ambiente e il paesaggio di costruzioni e impianti necessari allo sviluppo;

h)

al rispetto delle peculiarità culturali delle regioni alpine.

Art. 4

Cooperazione internazionale

(1) Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino, e a promuovere la soluzione dei problemi comuni mediante una collaborazione al livello territoriale più idoneo.

(2) Le Parti contraenti favoriscono una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nell'elaborazione dei piani e/o programmi territoriali e per lo sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 8, a livello nazionale e regionale, nonché nella definizione dei piani settoriali di rilevanza territoriale. Nelle aree di confine, questa cooperazione mira soprattutto a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali.

(3) Quando gli enti territoriali non possono adottare talune misure, poiché di competenza nazionale o internazionale, occorre assicurare loro la possibilità di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.

Art. 5

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Tenuto conto dello sviluppo perseguito del territorio le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nel campo dello sviluppo regionale, dell'urbanistica, dei trasporti, del turismo, dell'economia agricola e forestale, della protezione dell'ambiente, nonché dell'approvvigionamento, soprattutto di acqua e energia, anche allo scopo di ridurre gli eventuali effetti negativi o contraddittori.

Art. 6

Coordinamento delle politiche settoriali

Le Parti contraenti istituiscono strumenti di coordinamento delle politiche settoriali, laddove questi non esistano già, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino e delle sue regioni, sforzandosi di trovare a tal fine soluzioni compatibili con la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, e a prevenire i rischi connessi a monoeconomie, promuovendo la diversificazione delle attività e l'orientamento dei partner verso obiettivi comuni.

Art. 7

Partecipazione degli enti territoriali

(1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della poli2724

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tica di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile, nonché delle misure conseguenti.

(2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Capitolo II Misure specifiche Art. 8

Piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

(1) La realizzazione degli obiettivi di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile è conseguita, nel quadro delle leggi e dei regolamenti vigenti delle Parti contraenti, elaborando piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile.

(2) Questi piani e/o programmi sono definiti per tutto il territorio alpino al livello degli enti territoriali competenti.

(3) Essi sono elaborati da parte o con la partecipazione degli enti territoriali competenti, e di concerto con gli enti territoriali confinanti eventualmente a livello transfrontaliero, e vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali.

(4) Essi stabiliscono gli indirizzi di sviluppo sostenibile e di pianificazione territoriale di aree continue e vengono regolarmente riesaminati e, quand'è il caso, modificati. La loro elaborazione e la loro attuazione si basano su rilevamenti e studi preliminari, con cui vengono definite le caratteristiche del territorio in questione.

Art. 9

Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, in particolare: (1) Sviluppo economico regionale: a)

misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale e a garantire pari opportunità;

b)

misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di monoeconomie;

c)

misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra economia agricola e forestale, turismo e artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d'impiego.

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Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile. Protocollo

(2) Aree rurali: a)

riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e pastorizia;

b)

definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna;

c)

conservazione e risanamento di territori di grande valore ecologico e culturale;

d)

determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri usi del suolo;

e)

determinazione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni e impianti.

(3) Aree urbanizzate: a)

delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonché misure volte ad assicurare che le superfici così delimitate vengono effettivamente edificate;

b)

riserva di terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento, nonché alle attività del tempo libero;

c)

determinazione delle zone esposte a rischi naturali, in cui va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni e impianti;

d)

conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero;

e)

limitazione delle seconde abitazioni;

f)

urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporti e/o in continuità con le costruzioni esistenti;

g)

conservazione dei siti urbani caratteristici;

h)

conservazione e ricupero del patrimonio architettonico caratteristico.

(4) Protezione della natura e del paesaggio: a)

delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali;

b)

delimitazione di zone di quiete e di aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose.

(5) Trasporti: a)

misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sopraregionali;

b)

misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente;

c)

misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto;

d)

misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato;

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Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile. Protocollo

e)

Art. 10

misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e gli ospiti.

Compatibilità dei progetti

(1) Le Parti contraenti realizzano le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti e indiretti dei progetti, sia pubblici che privati, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio. Questo esame tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale, in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale. Il risultato di questo esame viene considerato nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei progetti.

(2) Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, se ne dovranno informare tempestivamente gli organi competenti. L'informazione dev'essere trasmessa in tempo utile per consentire un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale.

Art. 11

Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse

Le Parti contraenti esaminano in che misura sia possibile in conformità con il rispettivo diritto nazionale: a)

imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse;

b)

compensare le prestazioni rese nell'interesse generale;

c)

provvedere ad un'equa compensazione per le attività economiche, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale, svantaggiate a causa delle difficoltà naturali di produzione;

d)

assicurare un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori limitazioni consistenti per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente del potenziale territoriale naturale.

Art. 12

Misure economiche e finanziarie

(1) Le Parti contraenti esaminano le possibilità di sostegno allo sviluppo sostenibile del territorio alpino ­ obiettivo perseguito con il presente Protocollo ­ mediante misure economiche e finanziarie.

(2) Le seguenti misure sono da considerarsi integrative rispetto a quelle di cui all'articolo 11: a)

misure di compensazione tra enti territoriali al livello più idoneo;

b)

riorientamento delle politiche per i settori tradizionali, e impiego razionale degli incentivi esistenti;

c)

sostegno a progetti transfrontalieri.

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Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile. Protocollo

(3) Le Parti contraenti esaminano l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti economici e finanziari, in atto e da adottare, attribuendo priorità alle misure compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Art. 13

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile.

Capitolo III Ricerca, formazione e informazione Art.14

Ricerca e osservazione

(1) Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni tra territorio, economia e ambiente nelle Alpi, e di un'analisi di loro futuri sviluppi.

(2) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

Art. 15

Formazione e informazione

Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

Capitolo IV Attuazione, controllo e valutazione Art. 16

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Art. 17

Controllo del rispetto degli obblighi

(1) Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

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(2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

(3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

(4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Art. 18

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

(1) Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

(2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V Norme finali Art. 19

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

(1) Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

(2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

(3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Art. 20

Firma e ratifica

(1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.

(2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

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(3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Art. 21

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea in relazione al presente Protocollo: a)

ciascun atto di firma;

b)

ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

ciascuna data di entrata in vigore;

d)

ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

e)

ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di che, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Seguono le firme 3237

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