Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati (art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato le seguenti tariffe relative a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del
Tariffa sottoposta da
30.11.2001
Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zurigo
20.11.2001
Forces Vives, Losanna
per l'assicurazione collettiva sulla vita.
Rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere inoltrato in due esemplari entro un termine di 30 giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.
19 febbraio 2002
2002-0277
Ufficio federale delle assicurazioni private
1109