Legge federale che modifica il decreto federale concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 103 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022, decreta: I Il decreto federale del 10 ottobre 19973 concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo è modificato come segue: Titolo Legge federale sulla promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo (Legge InnoTour) Art. 1

Oggetto

La Confederazione può accordare aiuti finanziari per promuovere l'innovazione e la collaborazione nel turismo entro i limiti dei crediti autorizzati.

Art. 2 lett. e La Confederazione concentra la maggior parte degli aiuti su pochi progetti. Può sostenere quelli intesi a: e.

sostenere la ricerca e lo sviluppo e il loro coordinamento.

Art. 4 cpv. 1 e 1bis 1

La Confederazione può attribuire aiuti finanziari corrispondenti al massimo al 50 per cento del costo complessivo di un progetto. Gli aiuti finanziari sono attribuiti sotto forma di contributi forfettari.

1bis

1 2 3

Per progetti ai sensi dell'articolo 2 lettera e può assumere il costo complessivo.

RS 101 FF 2002 6379 RS 935.22

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2002-1870

Promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo

Art. 5 cpv.1 1

Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate al Segretariato di Stato dell'economia. Esso consulta i Cantoni direttamente interessati. Per l'esame delle domande può rivolgersi a esperti.

Art. 10 cpv. 1 e 2 1

Il presente decreto4, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

2

Ha una durata di dieci anni a partire dall'entrata in vigore.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4

Ora legge federale (art. 163 cpv. 1 Cost.; RS 101).

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