Testo originale

Protocollo d'applicazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia

Preambolo La Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché la Comunità europea, in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; convinti di realizzare forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura ed il paesaggio e siano ecocompatibili nonché di promuovere misure di risparmio energetico; tenuto conto della necessità di ridurre le emissioni di gas-serra anche nel territorio delle Alpi ed in tal modo soddisfare anche gli impegni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche; ­ coscienti che il territorio alpino è un'area di importanza europea e che rappresenta, quanto a geomorfologia, clima, acque, vegetazione, fauna, paesaggio e cultura, un patrimonio tanto inconfondibile quanto molteplice e che la sua alta montagna, le sue valli e le sue prealpi rappresentano unità ambientali la cui conservazione non può essere soltanto compito degli Stati alpini; consapevoli che le Alpi, oltre a costituire lo spazio di vita e di lavoro della popolazione locale, nel contempo sono di massima rilevanza per i territori extra-alpini, tra l'altro come area di transito non solo per il traffico transeuropeo di persone e di merci, ma anche per le reti internazionali di distribuzione energetica; tenuto conto della sensibilità ambientale del territorio alpino anche alle attività di produzione, trasporto ed uso dell'energia interagenti con aspetti di protezione della natura, di pianificazione territoriale e di uso del suolo;

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considerato che in presenza di rischi per la salvaguardia ambientale e, fra questi, delle possibili alterazioni climatiche di origine umana, è diventata necessaria una particolare attenzione alle strette relazioni tra attività sociali ed economiche dell'uomo e la conservazione degli ecosistemi che richiedono, specialmente nel territorio alpino, misure adeguate e diversificate, d'intesa con la popolazione locale, con le istituzioni politiche e con le organizzazioni economiche e sociali; convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini e degli enti territoriali direttamente interessati; convinti che il soddisfacimento delle necessità energetiche rappresenti un fattore notevole di sviluppo economico e sociale sia all'interno che all'esterno del territorio alpino; coscienti che l'uso e l'ulteriore sviluppo di strumenti economici, tramite i quali la realtà dei costi possa essere ulteriormente inserita nel calcolo dei costi energetici, siano di fondamentale importanza; convinti che il territorio alpino dia un contributo durevole al soddisfacimento delle necessità di energia, oltre che di acqua potabile, in ambito europeo e che esso stesso debba essere dotato di risorse energetiche sufficienti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e la produttività economica; convinti che il territorio alpino rivesta un ruolo particolarmente importante per la interconnessione dei sistemi energetici degli Stati europei; convinti che nel territorio delle Alpi le misure per l'uso razionale dell'energia e l'uso sostenibile delle risorse idriche e del legno possano fornire un essenziale contributo, nell'ambito dell'economia nazionale, all'approvvigionamento energetico e che l'uso della biomassa e dell'energia solare rivesta sempre maggiore importanza, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali Art. 1

Finalità

Le Parti contraenti si impegnano a creare condizioni quadro e ad assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione delle Alpi atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino; così facendo, le Parti contraenti forniranno un importante contributo alla protezione della popolazione e dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse e del clima.

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Art. 2

Impegni fondamentali

(1) In conformità con il presente Protocollo le Parti contraenti mirano, in particolare, a: a)

armonizzare la loro pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino;

b)

finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, con riguardo alle esigenze di tutela ambientale, alla generale ottimizzazione del sistema complessivo di infrastrutture del territorio alpino;

c)

perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all'utente finale, mediante, fra l'altro, per quanto possibile: ­ la riduzione del bisogno di energia con l'uso di tecnologie più efficienti, ­ un più ampio soddisfacimento dei restanti bisogni di energia con fonti rinnovabili, ­ l'ottimizzazione degli impianti di produzione di energia esistenti basati su fonti non rinnovabili;

d)

contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti attraverso l'adozione di misure di carattere preventivo, per le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti.

(2) Nei casi di costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e di rilevante potenziamento di quelle esistenti, le Parti contraenti provvedono, nel quadro istituzionale vigente, alla valutazione dell'impatto ambientale nel territorio alpino nonché alla valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici secondo l'articolo 12, incluso il diritto di espressione di parere in ambito internazionale, quando possano esistere effetti transfrontalieri.

(3) Esse considerano, nella loro politica energetica, che il territorio alpino si presta all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e promuovono la collaborazione reciproca sui programmi di sviluppo in questo campo.

(4) Esse preservano le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzano le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini.

(5) Le Parti contraenti sono coscienti che un contributo rilevante alla protezione delle Alpi nei confronti degli impatti ambientali delle infrastrutture energetiche, mediante interventi preventivi e di risanamento, può derivare da una adeguata politica di ricerca e sviluppo. Esse incoraggiano, pertanto, la ricerca e lo sviluppo nei campi appropriati e lo scambio dei relativi risultati rilevanti.

(6) Le Parti contraenti collaboreranno in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengano in maggior conto la realtà dei costi.

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Art. 3

Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

(1) L'attuazione del presente Protocollo avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali vigenti ed in particolare con le norme della Convenzione delle Alpi, dei Protocolli attuativi nonché con gli accordi internazionali vigenti.

(2) Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, tenendoli presenti, in particolare, nei settori dell'assetto del territorio e dello sviluppo regionale, dei trasporti, dell'economia agricola e forestale e del turismo, al fine di evitare eventuali effetti negativi o contraddittori nel territorio delle Alpi.

Art. 4

Partecipazione degli enti territoriali

(1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dell'energia nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti.

(2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

(3) Le Parti contraenti incoraggiano la cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni ai problemi comuni.

Capitolo II Misure specifiche Art. 5

Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia

(1) Il territorio alpino richiede misure adatte per il risparmio energetico, la distribuzione e l'uso razionale dell'energia, che tengano conto: a)

del fabbisogno energetico diffuso nel territorio e molto variabile a seconda delle condizioni altimetriche, stagionali e turistiche;

b)

della disponibilità locale di fonti rinnovabili di energia;

c)

del particolare impatto delle immissioni atmosferiche in conche e vallate, per la loro conformazione geomorfologica.

(2) Le Parti contraenti provvedono a migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, promuovono prioritariamente il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia stessa, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero.

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(3) Esse adottano misure e disposizioni in particolare nei seguenti settori: a)

miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza dei sistemi di distribuzione del calore;

b)

ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione;

c)

controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici;

d)

risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia;

e)

calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi;

f)

progettazione e promozione di nuovi edifici che adottino tecnologie a basso consumo energetico;

g)

promozione ed attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 1.c;

h)

risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni ed incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili.

Art. 6

Fonti energetiche rinnovabili

(1) Le Parti contraenti si impegnano, nei limiti finanziari esistenti, alla promozione ed all'impiego preferenziale di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l'ambiente ed il paesaggio.

(2) Esse sostengono anche l'uso di impianti decentrati per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, quali l'acqua, il sole, la biomassa.

(3) Esse sostengono l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale.

(4) Le Parti contraenti, in particolare, promuovono l'utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia.

Art. 7

Energia idroelettrica

(1) Le Parti contraenti assicurano sia per gli impianti idroelettrici di nuova realizzazione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e la integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque, la garanzia della migrazione della fauna.

(2) Le Parti contraenti, nel rispetto delle proprie norme di sicurezza ed ambientali, possono introdurre misure di sostegno della concorrenzialità di impianti idroelettrici esistenti.

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(3) Esse si impegnano inoltre a salvaguardare il regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.

(4) Le Parti contraenti raccomandano la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi a preferenza di una nuova costruzione. Anche in caso di riattivazione di impianti vale quanto esposto nel comma 1 circa il mantenimento della funzionalità di ecosistemi acquatici e di altri sistemi interessati.

(5) Le Parti contraenti possono esaminare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, la possibilità di come imputare agli utenti finali di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunità.

Art. 8

Energia da combustibili fossili

(1) Le Parti contraenti garantiscono che, nel caso di nuove costruzioni di impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili. Esse, nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino, limitano, per quanto possibile, le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati.

(2) Le Parti contraenti verificano la fattibilità tecnica ed economica e la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzanti combustibili fossili con impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati.

(3) Le Parti contraenti adottano misure atte a favorire la cogenerazione al fine di un utilizzo più efficiente dell'energia.

(4) Nelle zone di confine, le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all'armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni.

Art. 9

Energia nucleare

(1) Le Parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell'ambito delle Convenzioni internazionali, tutte le informazioni relative alle centrali nucleari e ad altri impianti nucleari che hanno o potrebbero avere effetti nel territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat, con le relative interazioni.

(2) Inoltre le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all'armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio della radioattività nell'ambiente.

Art. 10

Trasporto e distribuzione di energia

(1) Per tutte le infrastrutture esistenti le Parti contraenti perseguono obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle stesse, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale, in particolare della necessità di conservazione degli ecosistemi più sensibili e del paesaggio ed intraprendendo, se necessario, azioni di tutela della popolazione e dell'ambiente alpino.

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(2) Nei casi di costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, le Parti contraenti mettono in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente, inclusa, ove possibile, l'utilizzazione di opere e percorsi già esistenti.

(3) Le Parti contraenti tengono conto, per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia, in particolare dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna.

Art. 11

Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

Le Parti contraenti definiscono, nei progetti di massima, ovvero nelle valutazioni dell'impatto ambientale previsti nel quadro legislativo vigente, le modalità di rinaturalizzazione e di recupero dei corpi idrici, a seguito della esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessino l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino, ricorrendo per quanto possibile a tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 12

Valutazione dell'impatto ambientale

(1) Le Parti contraenti sottopongono preventivamente i progetti concernenti la costruzione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 del Protocollo, e le modifiche sostanziali di questi impianti, ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente alle legislazioni nazionali vigenti ed alle Convenzioni ed Intese internazionali.

(2) Le Parti contraenti concordano sulla opportunità che siano adottate, per quanto possibile, le migliori tecniche disponibili volte ad eliminare od attenuare il disagio ambientale prevedendo anche, come parte delle alternative possibili, l'eventuale smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili.

Art. 13

Concertazione

(1) Le Parti contraenti si impegnano a procedere a consultazione preventiva per i progetti con possibili effetti transfrontalieri, in relazione ai loro impatti.

(2) Per quanto riguarda progetti con possibili effetti transfrontalieri, le Parti contraenti interessate devono essere messe in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, delle quali si terrà conto adeguatamente nell'ambito del processo autorizzativo.

Art. 14

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per le questioni energetiche e per lo sviluppo sostenibile.

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Capitolo III Ricerca, formazione e informazione Art. 15

Ricerca e osservazione

(1) Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica, ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, tenuto conto dei risultati già conseguiti ai diversi livelli nazionali ed internazionali, in particolare sui metodi e criteri di analisi e valutazione degli impatti ambientali e climatici, sulle tecnologie specifiche per l'economia e l'utilizzazione razionale dell'energia nel territorio alpino.

(2) Esse tengono conto dei risultati della ricerca nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure di politica energetica, nonché nell'attività di formazione e di assistenza tecnica a livello locale, per la popolazione, gli operatori economici e gli enti territoriali.

(3) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

Art. 16

Formazione e informazione

(1) Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

(2) Esse favoriscono in particolare l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento professionale e dell'assistenza tecnica in materia energetica, includendovi la protezione dell'ambiente, della natura e del clima.

Capitolo IV Attuazione, controllo e valutazione Art. 17

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Art. 18

Controllo del rispetto degli obblighi

(1) Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

(2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chie-

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dere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

(3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

(4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Art. 19

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

(1) Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

(2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V Norme finali Art. 20

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

(1) Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

(2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

(3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Art. 21

Firma e ratifica

(1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.

(2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

(3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito 2792

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all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Art. 22

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea in relazione al presente Protocollo: a)

ciascun atto di firma;

b)

ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

ciascuna data di entrata in vigore;

d)

ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

e)

ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di che, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Seguono le firme 3243

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