Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il tracciato del confine fra i due Stati nei settori di Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen e Wasterkingen/Hohentengen

La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, animate dal desiderio di semplificare il tracciato del confine fra i due Stati nei settori di Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/ Hohentengen e Wasterkingen/Hohentengen mediante lo scambio di porzioni di territorio di superficie equivalente, e di migliorare in tal modo i rapporti naturali nonché gli interessi di entrambe le parti, hanno deciso di concludere la presente Convenzione:

Art. 1 1. La Confederazione Svizzera cede alla Repubblica federale di Germania: a)

nel Comune di Bargen, Cantone di Sciaffusa, una superficie di 46 m2 compresa tra i termini di confine 603 e 604 (piano n. 1);

b)

nel Comune di Barzheim, Cantone di Sciaffusa, superfici di 2616 m2 in totale comprese tra i termini di confine 858 e 865 (piano n. 2);

c)

nel Comune di Barzheim, Cantone di Sciaffusa, superfici di 2051 m2 in totale comprese tra i termini di confine 869 e 879 (piano n. 3 );

d)

nel Comune di Dörflingen, Cantone di Sciaffusa, superfici di 1332 m2 in totale comprese tra i termini di confine 13 e 18 (piano n. 4);

e)

nel Comune di Hüntwangen, Cantone di Zurigo, una superficie di 165 m2 in totale compresa tra i termini di confine 3 e 4b (piano n. 5);

f)

nel Comune di Wasterkingen, Cantone di Zurigo, una superficie di 152 m2 in totale compresa tra i termini di confine 4b e 6 (piano n. 5).

2. La Repubblica federale di Germania cede alla Confederazione Svizzera:

1

a)

nella Città di Blumberg, circoscrizione di Schwarzwald-Baar, una superficie di 46 m2 compresa tra i termini di confine 603 e 604 (piano n. 1);

b)

nel Comune di Hilzingen, circoscrizione di Costanza, superfici di 2616 m2 in totale comprese tra i termini di confine 858 e 865 (piano n. 2);

Dal testo originale tedesco.

2002-0799

3861

Tracciato del confine. Convenzione con la Germania

c)

nel Comune di Hilzingen, circoscrizione di Costanza, superfici di 2051 m2 in totale comprese tra i termini di confine 869 e 879 (piano n. 3);

d)

nel Comune di Büsingen am Hochrhein, circoscrizione di Costanza, superfici di 1332 m2 in totale comprese tra i termini di confine 13 e 18 (piano n. 4);

e)

nel Comune di Hohentengen am Hochrhein, circoscrizione di Waldshut, una superficie di 165 m2 in totale compresa tra i termini di confine 3 e 4b (piano n. 5);

f)

nel Comune di Hohentengen am Hochrhein, circoscrizione di Waldshut, una superficie di 152 m2 in totale compresa tra i termini di confine 4b e 6 (piano n. 5).

3. Le rettifiche dei confini sono indicate in dettaglio nei piani numerati da 1 a 5 allegati alla presente Convenzione di cui costituiscono parte integrante2. Sono fatte salve le modifiche di poco conto che dovessero risultare dalla picchettazione, dall'apposizione dei termini e dalla misurazione del confine rettificato.

Art. 2 1. Non appena la presente Convenzione entra in vigore, le autorità competenti degli Stati contraenti sono incaricate dei compiti seguenti: a)

picchettazione, apposizione dei termini e misurazione del confine;

b)

compilazione dei piani e delle tavole di misurazione della frontiera.

2. Ultimati detti lavori, è allestito un protocollo, corredato dai piani e dalle descrizioni del nuovo tracciato di confine, comprovante l'esecuzione della presente Convenzione. Dopo la sua accettazione da parte dei Governi mediante scambio di note, il protocollo è parte integrante della presente Convenzione.

3. I costi relativi alla modifica dell'apposizione dei termini di confine resa necessaria dalla presente Convenzione sono ripartiti per metà tra i due Stati contraenti.

Art. 3 1. I registri fondiari e i documenti catastali attenenti ai fondi che costituiscono le particelle permutate, di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2, sono trasmessi, corredati dai pertinenti giustificativi, atti e piani ed affrancati da ogni spesa, dai tribunali e dalle autorità di uno Stato ai tribunali e alle autorità competenti dell'altro Stato. Ove sia possibile, gli inserti saranno trasmessi in originale e, altrimenti, in copia certificata conforme.

2. La totalità degli atti è depositata, per la Repubblica federale di Germania presso il «Landesvermessungsamt Baden-Württemberg» come pure presso gli uffici catastali di Villingen-Schwenningen, Radolfzell e Waldshut-Tiengen (documentazione completa), mentre per la Confederazione Svizzera presso l'Archivio federale svizzero e l'Ufficio federale di topografia (documentazione completa) come pure presso l'Uffi2

Gli allegati alla presente Convenzione non sono pubblicati nel Foglio federale. Possono essere consultati presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18, 3003 Berna.

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Tracciato del confine. Convenzione con la Germania

cio del catasto del Cantone di Sciaffusa (piani n. 1-4) e l'Ufficio della pianificazione del territorio e del catasto del Cantone di Zurigo (piano n. 5).

Art. 4 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica scambiati a Berlino il più presto possibile.

2. La presente Convenzione entra in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 5 Alla registrazione della presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite provvederà la Repubblica federale di Germania immediatamente dopo l'entrata in vigore della Convenzione stessa. L'altro Stato contraente è informato a notifica avvenuta mediante la comunicazione del numero di registrazione subito dopo la conferma della stessa da parte del Segretariato delle Nazioni Unite.

Fatto a Berna, il 5 marzo 2002, in duplice esemplare in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica federale di Germania:

Kurt Höchner

Reinhard Hilger

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