Decreto federale sul sostegno al disarmo chimico mondiale
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 4 della legge federale del ...1 sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione di armi chimiche; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022, decreta:
Art. 1 1
Un credito quadro di 17 milioni di franchi per una durata minima di cinque anni č stanziato per sostenere il disarmo chimico mondiale. Il Consiglio federale stabilisce l'inizio del periodo di credito.
2
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
Art. 2 Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere impiegate in particolare per: a.
progetti della Confederazione all'estero;
b.
contributi a progetti di altri Stati;
c.
contributi a organizzazioni svizzere per determinati progetti e programmi;
d.
contributi a organizzazioni internazionali per progetti e programmi alla cui scelta, preparazione e valutazione partecipa la Svizzera;
e.
contributi a istituzioni internazionali;
f.
l'assunzione con contratto di diritto pubblico di al massimo due persone in Svizzera e all'estero al fine di garantire il controlling necessario per i progetti e i programmi in corso.
Art. 3 Il presente decreto non sottostā al referendum.
1 2
RS ...; RU ... (FF 2002 5946) FF 2002 5923
2002-0701
5945