Decreto federale sul sostegno al disarmo chimico mondiale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 4 della legge federale del ...1 sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione di armi chimiche; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022, decreta:

Art. 1 1

Un credito quadro di 17 milioni di franchi per una durata minima di cinque anni č stanziato per sostenere il disarmo chimico mondiale. Il Consiglio federale stabilisce l'inizio del periodo di credito.

2

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2 Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere impiegate in particolare per: a.

progetti della Confederazione all'estero;

b.

contributi a progetti di altri Stati;

c.

contributi a organizzazioni svizzere per determinati progetti e programmi;

d.

contributi a organizzazioni internazionali per progetti e programmi alla cui scelta, preparazione e valutazione partecipa la Svizzera;

e.

contributi a istituzioni internazionali;

f.

l'assunzione con contratto di diritto pubblico di al massimo due persone in Svizzera e all'estero al fine di garantire il controlling necessario per i progetti e i programmi in corso.

Art. 3 Il presente decreto non sottostā al referendum.

1 2

RS ...; RU ... (FF 2002 5946) FF 2002 5923

2002-0701

5945