Termine di referendum: 4 ottobre 1993

Legge federale sull'assicurazione diretta sulla vita

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(Legge sull'assicurazione vita, LAV) del 18 giugno 1993

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993 '>, decreta: Capitolo 1: Campo d'applicazione e definizioni Art. l Istituti d'assicurazione sulla vita 1 La presente legge si applica agli istituti d'assicurazione che possono esercitare un'attività in materia di assicurazione diretta sulla vita (istituti d'assicurazione vita) conformemente alla legge del 23 giugno 19782) sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

2 II Consiglio federale designa i rami d'assicurazione. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) può accordare l'autorizzazione per diversi rami assicurativi.

Art. 2 Istituti d'assicurazione esteri 1 Le disposizioni speciali della presente legge concernenti gli istituti d'assicurazione esteri con sede in uno Stato contraente (istituti d'assicurazione di uno Stato contraente) sono applicabili finché è in vigore un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere.

2 Se un tale accordo cessa di essere in vigore, gli istituti d'assicurazione dello Stato contraente sono sottoposti alle prescrizioni previste per gli istituti d'assicurazione esteri con sede in uno Stato non contraente (istituti d'assicurazione di Paesi terzi).

3 II Consiglio federale può emanare prescrizioni transitorie.

Art. 3 Definizioni 1 Per stabilimento s'intende la sede sociale, agenzia o succursale dell'istituto d'assicurazione. È assimilato ad un'agenzia o succursale un ufficio: » FF 1993 I 609 > RS 961.01

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a. gestito da personale dipendente dall'istituto, o b. gestito da una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'istituto d'assicurazione alla stregua di un'agenzia.

2 Per Stato contraente si intende uno Stato con cui la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere.

3 Per impegno s'intende l'impegno che si concretizza in una delle forme d'assicurazione designate dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 1.

4 Per Stato dell'impegno s'intende lo Stato contraente in cui lo stipulante ha la residenza abituale oppure, se lo stipulante è una persona giuridica, lo Stato contraente in cui è situato lo stabilimento di tale persona giuridica a cui si riferisce il contratto.

5 Per Stato di stabilimento s'intende lo Stato contraente in cui è situato lo stabilimento che assume l'impegno.

6 Per Stato di prestazione di servizi s'intende lo Stato contraente dell'impegno se quest'ultimo è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato contraente.

Capitolo 2: Condizioni dell'attività Sezione 1: Istituti d'assicurazione svizzeri Art. 4 Capitale minimo 1 L'istituto d'assicurazione con sede in Svizzera deve disporre di un capitale del quale l'importo minimo versato è compreso fra 5 e 10 milioni di franchi, secondo i rami assicurativi.

2 II Consiglio federale emana disposizioni sul capitale minimo. Può adeguare i limiti di cui al capoverso 1 alle fluttuazioni del valore monetario.

3 L'autorità di sorveglianza fissa nel singolo caso il capitale minimo necessario. Può ammettere deroghe ai limiti di cui al capoverso 1 qualora circostanze speciali lo giustifichino.

Art. 5 Margine di solvibilità e fondo di garanzia 1 L'istituto d'assicurazione deve dimostrare di disporre di mezzi finanziari propri, liberi e non gravati, pari almeno al margine di solvibilità, in quanto quest'ultimo sia più elevato del capitale minimo versato di cui all'articolo 4.

2 II Consiglio federale determina i mezzi propri computabili, nonché l'ammontare e le modalità di calcolo: a. del margine di solvibilità, in funzione dell'insieme delle attività; b. del fondo di garanzia (una determinata frazione del margine di solvibilità), che non deve essere inferiore al fondo di garanzia minimo; 879

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e. del fondo di garanzia minimo, in funzione del fabbisogno di capitale del ramo assicurativo considerato.

Art. 6 Fondo d'organizzazione 1 L'istituto d'assicurazione deve disporre, oltre che del capitale minimo, di un fondo d'organizzazione per le spese di fondazione e d'impianto o per quelle derivanti da uno sviluppo straordinario della sua attività. All'inizio dell'attività questo ammonta, di norma, al massimo al 50 per cento del capitale minimo.

2 II Consiglio federale emana disposizioni complementari sull'ammontare, la costituzione, la durata di preservazione e la ricostituzione del fondo d'organizzazione.

3 L'autorità di sorveglianza fissa l'ammontare del fondo d'organizzazione nel singolo caso. In casi eccezionali, può accordare deroghe all'obbligo di costituire il fondo d'organizzazione oppure, segnatamente in caso di dotazione di capitale poco elevata o di ricostituzione, fissare l'ammontare del fondo a un importo superiore al 50 per cento del capitale minimo.

Sezione 2: Istituti d'assicurazione esteri Art. 7 Istituti d'assicurazione di uno Stato contraente L'istituto d'assicurazione di uno Stato contraente deve presentare un certificato rilasciato dall'autorità di sorveglianza dello Stato contraente sul cui territorio ha la sede sociale, attestante: a. che ha assunto una forma giuridica ammessa in detto Stato; b. che limita il proprio scopo sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne derivano direttamente, ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale; e. i rami assicurativi che è abilitato a praticare nello Stato contraente sul cui territorio ha la sede sociale; d. i rischi effettivamente coperti; e. che dispone dei fondi propri necessari secondo l'articolo 5; f. che esistono i mezzi finanziari di cui all'articolo 6.

Art. 8 Istituti d'assicurazione di Paesi terzi 1 L'istituto d'assicurazione di un Paese terzo deve soddisfare le seguenti condizioni: a. assumere una forma giuridica ai sensi dell'articolo 11 LSA1'; b. disporre, alla sua sede, di un capitale minimo ai sensi dell'articolo 4; » RS 961.01

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e. disporre di un margine di solvibilità ai sensi dell'articolo 5, calcolato secondo il volume d'affari in Svizzera; d. disporre, in Svizzera, di un fondo d'organizzazione giusta l'articolo 6 e di corrispondenti elementi patrimoniali; e. disporre, in Svizzera, di elementi patrimoniali per un ammontare equivalente a una frazione, determinata dal Consiglio federale, del fondo minimo di garanzia oppure del margine di solvibilità, qualora l'ammontare di quest'ultimo sia più elevato; f. depositare a titolo di cauzione una frazione, determinata dal Consiglio federale, del fondo minimo di garanzia oppure, se più elevato, l'ammontare di cui all'articolo 3 capoverso 2 della legge federale del 4 febbraio 1919° sulle cauzioni delle società d'assicurazione straniere.

2 L'autorità di sorveglianza può ammettere eccezioni alle regole previste al capoverso 1 per gli istituti d'assicurazione di Paesi terzi che sono già autorizzati ad esercitare sul territorio di un altro Stato contraente.

Capitolo 3: Disposizioni speciali sulla prestazione di servizi transfrontaliera negli Stati contraenti Sezione 1: In generale Art. 9 1

Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla prestazione di servizi transfrontaliera.

2 Per prestazione di servizi transfrontaliera s'intende il fatto che un istituto d'assicurazione di uno Stato contraente assume un impegno in Svizzera, a partire da uno stabilimento situato in uno Stato contraente.

3 II Consiglio federale designa le assicurazioni che possono essere concluse in regime di prestazione di servizi transfrontaliera.

Sezione 2: Condizioni d'esercizio Art. 10 Informazione delle autorità di sorveglianza L'istituto d'assicurazione che intende esercitare un'attività in regime di prestazione di servizi tansfrontaliera deve dapprima informarne le autorità competenti dello Stato contraente in cui si trova la sua sede sociale e di quello dell'agenzia o succursale interessata, indicando gli Stati contraenti sul cui territorio intende esercitare detta attività nonché le categorie d'assicurazioni che vuole concludere.

')RS 961.02 881

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Art. 11 Prestazione di servizi transfrontaliera con autorizzazione 1 La prestazione di servizi transfrontaliera ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 soggiace ad un'autorizzazione del dipartimento. L'istituto d'assicurazione deve presentare i seguenti documenti: a. un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato contraente in cui si trova la sede sociale, attestante che dispone, per l'insieme delle sue attività, del minimo del margine di solvibilità e che è abilitato ad esercitare al di fuori dello Stato contraente di stabilimento; b. un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato contraente di stabilimento, indicante i rami d'assicurazione che è abilitato a praticare e attestante che tali autorità non formulano obiezioni al fatto che l'istituto d'assicurazione eserciti un'attività di prestazione di servizi transfrontaliera; e. un programma d'attività contenente le indicazioni seguenti: 1. le categorie di assicurazioni che vuole concludere in Svizzera; 2. le condizioni d'assicurazione generali e complementari che intende utilizzare in Svizzera; 3. le tariffe e le basi tecniche applicabili per ogni categoria d'assicurazioni; 4. i moduli e gli altri stampati che intende utilizzare nelle relazioni con gli stipulanti, qualora siano richiesti anche agli istituti d'assicurazione stabiliti in Svizzera.

2 Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera e devono essere fornite in una lingua ufficiale della Svizzera.

3 L'autorizzazione deve essere accordata o rifiutata entro sei mesi. Se il dipartimento non si è pronunciato allo scadere di detto termine, l'autorizzazione si considera rifiutata.

Art. 12 Prestazione di servizi transfrontaliera senza autorizzazione 1 L'istituto d'assicurazione che intende concludere le assicurazioni che gli sono proposte dallo stipulante di sua iniziativa, giusta l'articolo 13, deve presentare 1 seguenti documenti: a. un certificato giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera a; b. un certificato giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera b; e. un elenco delle categorie d'assicurazioni che esso vuole concludere in Svizzera. Taleelenco deve essere fornito in una lingua ufficiale della Svizzera.

2 L'istituto d'assicurazione può iniziare la sua attività alla data certificata in cui l'autorità di sorveglianza è entrata in possesso dei documenti di cui
al capoverso 1.

Art. 13 Contratto su iniziativa dello stipulante dell'assicurazione 1 Lo stipulante è considerato promotore della conclusione di un contratto d'assicurazione: 882

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a. se il contratto è sottoscritto dalle due parti nello Stato contraente in cui l'istituto d'assicurazione è stabilito oppure da ciascuna delle parti nel rispettivo Stato di stabilimento o di residenza abituale. L'istituto d'assicurazione non può stabilire il contatto con lo stipulante né tramite un intermediario d'assicurazione o una persona incaricata da quest'ultimo, né mediante una promozione commerciale inviata personalmente allo stipulante nello Stato in cui risiede abitualmente; b. se si rivolge ad un intermediario stabilito nello Stato contraente in cui lo stipulante ha la sua residenza abituale, per procurarsi informazioni su contratti d'assicurazione offerti da istituti d'assicurazione stabiliti in Stati contraenti diversi da quello in cui lo stipulante ha la sua residenza abituale o per concludere un contratto per suo tramite presso uno di questi istituti d'assicurazione. In tal caso lo stipulante firma una dichiarazione, il cui testo figura al punto A dell'allegato, in cui esplicita la richiesta.

2 Prima di concludere un contratto giusta il capoverso 1 lettera a o b, lo stipulante firma una dichiarazione, il cui testo figura al punto B dell'allegato, in base alla quale prende atto che il contratto è soggetto alle norme di sorveglianza dello Stato contraente dello stabilimento che conclude il contratto.

Art. 14 Provvedimenti nei confronti degli istituti d'assicurazione in caso di violazione di norme giuridiche 1 L'istituto d'assicurazione che esercita un'attività in regime di prestazione di servizi transfrontaliera deve sottoporre all'autorità di sorveglianza tutti i documenti che gli sono richiesti per l'applicazione del presente articolo.

2 Se l'autorità di sorveglianza accerta che un istituto d'assicurazione operante in regime di prestazione di servizi transfrontaliera non rispetta le norme giuridiche che gli sono applicabili, essa gli intima di rispettarle.

3 Se l'istituto d'assicurazione non ottempera all'intimazione, l'autorità di sorveglianza ne informa le autorità competenti dello Stato contraente di stabilimento.

Queste prendono i provvedimenti appropriati e li comunicano all'autorità di sorveglianza. L'autorità di sorveglianza può anche rivolgersi alle autorità competenti dello Stato contraente in cui si trova la sede sociale dell'istituto d'assicurazione, se le prestazioni
di servizi sono fornite da una succursale o da un'agenzia.

4 Se lo Stato contraente di stabilimento non ha preso provvedimenti oppure questi sono insufficienti, oppure se, nonostante i provvedimenti presi, l'istituto d'assicurazione persiste nel violare le norme giuridiche vigenti, l'autorità di sorveglianza, dopo averne informato le autorità di sorveglianza dello Stato contraente di stabilimento, può prendere i provvedimenti appropriati per prevenire nuove irregolarità e, se è assolutamente necessario, impedire anche l'ulteriore assunzione di impegni da parte dell'istituto d'assicurazione in regime di prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera. Nel caso di contratti conclusi secondo modalità diverse da quelle dell'articolo 13, questi provvedimenti comprendono anche il ritiro dell'autorizzazione. Sono fatti salvi altri provvedimenti atti a tutelare gli interessi degli assicurati.

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Se l'istituto d'assicurazione che ha violato le norme giuridiche ha uno stabilimento o possiede beni in Svizzera, l'autorità di sorveglianza può applicare nei confronti di tale stabilimento o di questi beni le sanzioni previste dal diritto svizzero per simili infrazioni.

6 In caso di revoca dell'autorizzazione, l'autorità di sorveglianza prende i provvedimenti necessari per impedire l'ulteriore stipulazione in Svizzera di contratti d'assicurazione da parte dello stabilimento in questione in regime di prestazione di servizi transfrontaliera.

Art. 15 Informazione dello stipulante 1 Se un'assicurazione è offerta in regime di prestazione di servizi transfrontaliera, lo stipulante, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere informato dello Stato contraente in cui si trova lo stabilimento con cui sarà stipulato il contratto. Se allo stipulante o agli assicurati sono forniti documenti, questi devono recare indicazioni a tale proposito.

2 Sul contratto o altro documento che accorda la copertura, nonché sulla proposta d'assicurazione qualora essa vincoli lo stipulante, devono essere indicati l'indirizzo dello stabilimento che accorda la copertura e quello della sede sociale.

Art. 16 Rapporto sulle operazioni effettuate in regime di prestazione di servizi transfrontaliera 1 Ogni stabilimento svizzero deve presentare un rapporto all'autorità di sorveglianza per Stato contraente e per ramo assicurativo per le operazioni effettuate in regime di prestazione di servizi transfrontaliera. L'autorità di sorveglianza comunica queste indicazioni alle autorità di sorveglianza degli Stati contraenti di prestazione di servizi che ne facciano richiesta.

2 II Consiglio federale emana prescrizioni complementari sulla forma e il contenuto del rapporto.

Capitolo 4: Collaborazione con autorità di sorveglianza estere Art. 17 1

In vista dell'esecuzione di un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, l'autorità di sorveglianza può collaborare con le autorità estere competenti, trattando i dati, le informazioni, i rapporti e i documenti ricevuti o trasmettendoli direttamente all'estero.

2 L'autorità di sorveglianza, su domanda di autorità estere o di propria iniziativa, se giudica che sia nell'interesse di queste autorità, può fornire dati, informazioni, rapporti e documenti non accessibili al pubblico, se è garantito che: a. sono necessari all'esercizio della sorveglianza; b. l'autorità estera è tenuta al segreto d'ufficio; 884

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e. non è divulgato nessun segreto di fabbricazione, commerciale o bancario; d. l'autorità estera attesta che i dati, le informazioni i rapporti e documenti ricevuti saranno utilizzati soltanto nell'ambito di una procedura intesa a conseguire l'obiettivo di un accordo internzionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 e non saranno comunicati ad altre autorità o a terzi.

3 Nell'ambito della collaborazione è tenuto conto della sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico o di altri interessi essenziali della Svizzera.

4 Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale.

Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 18 Esecuzione e autorità di sorveglianza 1 II Consiglio federale emana prescrizioni complementari nei casi previsti dalla presente legge nonché le disposizioni d'esecuzione.

2 Esso consulta preventivamente le organizzazioni interessate.

3 La sorveglianza ed il potere decisionale spettano all'Ufficio federale delle assicurazioni private in tutti i casi in cui la legge non li attribuisce espressamente al dipartimento.

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1993 II presidente: Piller II segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 18 giugno 1993 II presidente: Schmidhalter II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 6 luglio 19931' Termine di referendum: 4 ottobre 1993

') FF 1993 II 878 56 Foglio federale. 76° anno. Voi. li

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Allegato (art. 13)

Dichiarazioni dello stipulante dell'assicurazione nei casi di prestazione di servizi transfrontaliera fornita per sua iniziativa A. Dichiarazione giusta l'articolo 13 capoverso 1 lettera b Dichiaro di desiderare che (nome dell'intermediario) mi fornisca informazioni su contratti assicurativi offerti da istituti d'assicurazione stabiliti in Stati contraenti diversi dalla Svizzera. Prendo atto che questi istituti d'assicurazione sottostanno alle norme di sorveglianza dello Stato in cui sono stabiliti e non alle norme di sorveglianza svizzere.

B. Dichiarazione giusta l'articolo 13 capoverso 2 Prendo atto che (nome dell'istituto d'assicurazione) è stabilito in (nome dello Stato contraente di stabilimento dell'istituto d'assicurazione) e sono conscio che la sorveglianza di tale istituto d'assicurazione è di competenza delle autorità di sorveglianza di (Stato contraente di stabilimento dell'istituto d'assicurazione) secondo le norme di sorveglianza ivi vigenti e non è di competenza delle autorità svizzere di sorveglianza.

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Legge federale sull'assicurazione diretta sulla vita (Legge sull'assicurazione vita, LAV) del 18 giugno 1993

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1993

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26

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.07.1993

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878-886

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