Decreto federale sul regime finanziario
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del 18 giugno 1993
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 1991 '', decreta:
I
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 41ter cpv. 1 lett. a, ultimo comma e 3 1 La Confederazione può riscuotere oltre alle imposte che le competono dell'articolo 41bis: a. un'imposta sulla cifra d'affari (imposta sul valore aggiunto); e. un'imposta federale diretta.
La competenza da riscuotere le imposte menzionate di cui alle lettere a e e è limitata a fine 2006.
3 L'imposta sulla cifra d'affari giusta il capoverso 1 lettera a può colpire le forniture di beni e di servizi nonché le importazioni, secondo il sistema a più stadi con deduzione dell'imposta precedente. L'imposta ammonta al massimo al 6,2 per cento. Il 5 per cento del prodotto dell'imposta è destinato a provvedimenti a favore delle classi di reddito inferiori.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 8 1 In deroga all'articolo 41ter capoverso 6, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione relative all'imposta sulla cifra d'affari previste dall'articolo 41ter capoverso 1 lettera a e capoverso 3; esse rimangono valide sino all'entrata in vigore della legislazione federale.
» FF 1992 I 672 1993-456
50 Foglio federale. 76° anno. Voi. II
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Nell'emanazione delle disposizioni di esecuzione devono essere osservati i principi seguenti: a. sottostanno all'imposta: 1. le forniture di beni e di servizi che un'impresa effettua a titolo oneroso sul territorio svizzero (compreso il consumo proprio); 2. le importazioni di beni; b. sono esentati dall'imposta senza deduzione dell'imposta precedente: 1. i servizi forniti dall'Azienda svizzera delle PTT, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni; 2. i servizi nel settore della sanità; 3. i servizi nel settore dell'assistenza sociale e della sicurezza sociale; 4. i servizi nel settore dell'educazione, dell'insegnamento, della protezione dell'infanzia e dei giovani; 5. le prestazioni culturali; 6. le prestazioni assicurative; 7. le prestazioni nel settore del mercato monetario e del mercato dei capitali, esclusi la gestione patrimoniale e l'incasso di crediti; 8. la fornitura, la locazione durevole e l'affitto di immobili; 9. le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d'azzardo; 10. i servizi forniti da organismi senza scopo lucrativo ai loro membri per il tramite di quote stabilite dagli statuti; 11. le forniture di francobolli svizzeri ufficiali utilizzati come tali.
L'imposizione volontaria delle transazioni menzionate qui sopra con diritto alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzata per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.
e. sono esentati dall'imposta con diritto alla deduzione dell'imposta precedente: 1. l'esportazione di beni e di servizi effettuati all'estero; 2. i servizi che si accompagnano all'esportazione e al transito di beni; d. non sono assoggettati all'imposta che grava le transazioni effettuate sul territorio svizzero: 1. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 75 000 franchi; 2. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 250 000 franchi purché, dopo deduzione dell'imposta precedente, l'importo rimanente non superi regolarmente 4000 franchi all'anno; 3. gli agricoltori, silvicoltori e orticoltori che forniscono esclusivamente prodotti provenienti dalla loro azienda, nonché i mercanti di bestiame; 4. i pittori e gli scultori per le opere d'arte che hanno creato personalmente.
L'assoggettamento volontario delle imprese e persone menzionate qui sopra con diritto alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzato per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.
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e. l'imposta ammonta: 1. all'1,9 per cento sulle forniture e le importazioni relative ai beni seguenti, che possono essere definiti con maggiore precisione dal Consiglio federale: - acqua trasportata in condotta; - derrate alimentari solide e liquide, escluse le bevande alcooliche; - bestiame, pollame, pesce; - cereali; - semenze, tubercoli e cipolle da piantare, piante vive, germogli, innesti, nonché fiori recisi e rami, anche in mazzi, corone e arrangiamenti similari; - foraggi, acidi destinati all'insilamento, strami, concimi e preparazioni per la protezione delle piante; - medicinali; - giornali, riviste e libri, nonché altri stampati nella misura stabilita dal Consiglio federale; 2. all'1,9 per cento sulle prestazioni degli organismi della radio e della televisione diverse da quelle aventi uno scopo commerciale; 3. al 6,2 per cento sulle forniture e le importazioni di altri beni, nonché sugli altri servizi assoggettati all'imposta; f. l'imposta è calcolata sulla controprestazione oppure, se non è data controprestazione o se si tratta di importazione, sul valore del bene o del servizio; g. l'imposta è dovuta: 1. dal contribuente che effettua una transazione imponibile; 2. dal destinatario del servizio in provenienza dall'estero, purché il costo dei servizi superi 10000 franchi all'anno; 3. dalla persona che in seguito all'importazione di un bene è assoggettata al dazio doganale o tenuta a fare una dichiarazione in dogana; h. il contribuente deve l'imposta sulla sua cifra d'affari imponibile; se destina i beni o i servizi che gli sono stati forniti a transazioni imponibili in Svizzera o all'estero, nel suo conteggio può dedurre a titolo di imposta precedente: 1. l'imposta che gli è stata addossata da altri contribuenti; 2. l'imposta pagata al momento dell'importazione dei beni o dell'acquisizione di servizi in provenienza dall'estero; 3. 1'1,9 per cento del prezzo dei prodotti naturali che ha acquistato da imprese che non sono assoggettate all'imposta giusta la lettera d numero 3.
Le spese che non hanno un carattere commerciale non danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente.
i. il periodo di conteggio dell'imposta e della deduzione dell'imposta precedente corrisponde di norma a un trimestre civile; 791
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k. per l'imposizione ai fini dell'imposta sulla cifra d'affari dell'oro monetato, dell'oro fino, nonché di beni già gravati da un onere fiscale speciale possono essere emanate norme derogative; 1. possono essere ordinate semplificazioni se esse non si ripercuotono in notevole misura sul gettito fiscale o sulle condizioni di concorrenza e se non provocano complicazioni eccessive dei conteggi di altri contribuenti; m. la regolamentazione speciale relativa alla punibilità delle imprese, prevista all'articolo 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo '', può applicarsi parimenti al caso in cui una multa superiore a 5000 franchi entrerebbe in linea di conto.
3 II Consiglio federale assicura il passaggio dal regime attuale a quello nuovo.
In un primo periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo regime, esso può parimenti limitare o anticipare la deduzione dell'imposta precedente sui beni d'investimento.
4 Durante i primi cinque anni a contare dall'introduzione dell'imposta sulla cifra d'affari secondo l'articolo 41ter capoverso 3, il 5 per cento annuo del prodotto di quest'imposta è destinato alla riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, a favore delle classi di reddito inferiori. L'Assemblea federale decide su come tale quota debba essere destinata una volta scaduto detto termine.
Art. 8ter La Confederazione può stabilire in via legislativa un'aliquota inferiore per l'imposta sulla cifra d'affari sulle prestazioni turistiche fornite sul territorio svizzero, purché esse siano consumate in larga misura da stranieri e la situazione concorrenziale lo esiga.
Art. 9 Fatta salva la legislazione federale prevista dall'articolo 41ter, rimangono in vigore le disposizioni applicabili il 31 dicembre 1994 all'imposta sulla birra.
Ili
Le disposizioni del regime finanziario attuale sono valide sino all'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione del presente decreto.
IV II presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.
» RS 313.0
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DF regime finanziario Consiglio nazionale, 18 giugno 1993 II presidente: Schmidhalter II segretario: Anliker
Consiglio degli Stati, 18 giugno 1993 II presidente: Piller II segretario: Lanz
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Decreto federale sul regime finanziario del 18 giugno 1993
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26
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06.07.1993
Date Data Seite
789-793
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10 117 456
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