# S T #

93.087

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione col Messico del 27 ottobre 1993

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito col Messico, firmata il 3 agosto 1993.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 ottobre 1993

426

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ogi II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1993 - 696

Compendio A seguito di una fondamentale modifica della politica messicana in materia di eliminazione della doppia imposizione internazionale, è stato possibile avviare con questo Paese negoziati allo scopo di sottoscrivere una Convenzione di doppia imposizione, che seguisse per l'essenziale il modello di Convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

L'accordo col Messico è stato concluso dopo tre fasi di trattative. La Convenzione, firmata il 3 agosto 1993, segue in larga misura il modello OCSE. La divergenza principale concerne l'imposizione degli interessi; la soluzione adottata non si scosta tuttavia dalla prassi seguita dalla Svizzera nei confronti dei Paesi poco industrializzati. Nella Convenzione è stata pure inserita una clausola sullo scambio d'informazioni, la cui portata è comunque limitata all'applicazione di alcune disposizioni della Convenzione.

Il Messico è un vasto Paese dove la Svizzera e la sua economia sono presenti da lungo tempo. L'economia svizzera vi ha già effettuato investimenti molto importanti che meritano una protezione fiscale. La recente sottoscrizione di un accordo di libero scambio tra il Messico, gli Stati Uniti e il Canada accrescerà ulteriormente l'interesse degli investitori svizzeri per il Messico. Tutti questi elementi giustificano la conclusione di una Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e il Messico.

427

Messaggio 1

Genesi

La rete delle convenzioni svizzere di doppia imposizione si distribuisce in modo difforme sui cinque continenti. Una lacuna manifesta esiste nella zona latinoamericana. Essa è da attribuire in gran parte al fatto che numerosi Paesi dell'America latina, come è stato il caso del Messico, hanno rifiutato fino ad epoca recente, per ragioni di principio, di concludere convenzioni di questo genere. Nel 1989, tuttavia, il nuovo Presidente messicano decideva di modificare la politica del suo Paese e di concludere convenzioni di doppia imposizione. Il Messico ha quindi avviato trattative, che si trovano ad uno stadio più o meno avanzato, con numerosi Stati europei e nord-americani.

Nel corso dei negoziati economici e commerciali tra la Svizzera e il Messico, nel 1990 quest'ultimo ha espresso il suo interesse per la stipulazione d'una Convenzione generale di doppia imposizione. Un memorandum d'intenti sulla cooperazione tra i due Paesi, firmato nel maggio del 1991, menzionava fra i propri obiettivi la firma d'una Convenzione di doppia imposizione. Le trattative si sono svolte nei mesi di febbraio e agosto 1991 e si sono concluse nel febbraio 1992 con la parafatura di un progetto di Convenzione. La Convenzione è stata firmata il 3 agosto 1993 a Città del Messico.

2

Commento alle disposizioni della Convenzione

La Convenzione tra la Svizzera e il Messico segue essenzialmente il modello OCSE del 1977 e corrisponde alla prassi svizzera in materia di convenzioni. Di seguito ci limiteremo perciò a indicare i punti che vi derogano.

Titolo e articolo 2 Imposte considerate La Convenzione concerne unicamente le imposte sul reddito e non quelle sul patrimonio, dato che il Messico non preleva alcuna imposta di questo genere.

In Messico esiste invero una «imposta sugli attivi», ma essa ha un carattere del tutto particolare. Si tratta d'una specie di imposta minima del 2 per cento del valore degli attivi, sulla quale è computata l'imposta sugli utili delle società. Ne consegue che questa imposta viene prelevata solo se il suo ammontare è superiore a quello dell'imposta sugli utili della società. Detta imposta non figura pertanto all'articolo 2 paragrafo 3 lettera a, bensì all'articolo 22 paragrafo 6 (Non discriminazione).

Per il resto, va rilevato che la Convenzione si applica anche alle imposte che potrebbero essere in futuro prelevate da parte degli Stati federati del Messico (n. l del protocollo). A tal proposito è opportuno ricordare che il Messico è uno Stato federale nel quale vengono prelevate imposte sia a livello federale che a livello degli Stati federati e dei Comuni. La competenza degli Stati federati di prelevare imposte sul reddito è tuttavia limitata da disposizioni costituzionali e da leggi federali.

428

Articolo 3 Definizioni generali II termine «Messico» di cui al capoverso 1 lettera b è molto generico; secondo il parere delle autorità messicane esso comprende comunque le acque territoriali e lo zoccolo continentale.

Articolo 5 Stabile organizzazione II paragrafo 3 comprende non solo i cantieri di costruzione e le catene di montaggio, ma anche le attività di supervisione. Dette attività costituiscono una stabile organizzazione se la loro durata oltrepassa i sei mesi (modello OCSE: 12 mesi). Questa particularité figura in numerose convenzioni svizzere concluse con i Paesi in sviluppo. Inoltre, l'interpretazione e l'applicazione del presente paragrafo seguono i principi del Commento dell'OCSE (n. 2 del protocollo).

Il paragrafo 6 comprende le attività d'assicurazione (escluse quelle di riassicurazione) ed è conforme ad una clausola ripresa in talune convenzioni svizzere, soprattutto in quelle concluse con i Paesi in sviluppo. Si considera che una società svizzera d'assicurazioni abbia una stabile organizzazione in Messico, se essa incassa premi o assicura rischi in detto Paese. Lo stesso vale per una società messicana in Svizzera. Attualmente questa clausola riveste poca importanza pratica, poiché la legislazione messicana sulle assicurazioni riserva l'esercizio in questo settore alle società nazionali.

La fine del paragrafo 7 apporta una precisazione alla nozione di agente indipendente.

Articolo 7 Utili delle imprese L'articolo 7 non si scosta dal modello dell'OCSE. Il Messico ha tuttavia ritenuto importante formulare nel protocollo determinate osservazioni interpretative. Il numero 3 del protocollo precisa perciò due punti: - Esclude, di principio, l'applicazione della forza di attrazione della stabile organizzazione, vale a dire la possibilità per lo Stato in cui è situata questa organizzazione di tassare tutti gli utili dell'impresa che hanno la loro fonte in tale Stato, indipendentemente dal fatto che essi provengano o meno dall'attività della stabile organizzazione; a tal proposito, esso rinvia al numero 4 del Commento dell'OCSE all'articolo 7 lett. a del protocollo). Il Protocollo ammette tuttavia una forza d'attrazione della stabile organizzazione, ma solamente nel caso di catene di montaggio abusive (lett. b del protocollo); una disposizione analoga si trova in talune convenzioni concluse dalla Svizzera con Paesi in sviluppo.

- Con riferimento alla deduzione delle spese viene precisato, col rinvio ai numeri 17 e 18 del Commento dell'OCSE all'articolo 7, che gli interessi e i canoni, come pure i pagamenti per prestazioni di servizi versati da una stabile organizzazione alla sede principale dell'impresa non sono di norma riconosciuti come spese deducibili della stabile organizzazione (lett. e del protocollo).

429

Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea Questa disposizione è conforme al modello dell'OCSE del 1977. Il numero 4 del protocollo precisa due punti con un rinvio al Commento dell'OCSE: - Il principio dell'imposizione nello Stato in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa di navigazione si applica parimenti agli utili derivanti dal noleggio di una nave armata ed equipaggiata e a quelli derivanti dal noleggio di una nave vuota, ma in quest'ultimo caso solamente se essi costituiscono un'occasionale fonte di reddito dell'impresa (n. 5 del commento relativo all'art. 8; lett. a del protocollo).

- Con riferimento alle attività complementari o accessorie di un'impresa di navigazione (soprattutto aerea), viene precisato che il principio dell'articolo 8 (imposizione nello Stato in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa) è applicabile anche ad esse (n. 7 e 8 del Commento all'art. 8; lett. b del protocollo), esclusi tuttavia gli utili derivanti dall'esercizio di un albergo e da attività di trasporti terrestri.

Articolo 9 Imprese associate Conformemente alla sua prassi tradizionale, la Svizzera ha rifiutato d'inserire il testo del paragrafo 2 del modello OCSE, come richiesto dal Messico. Essa è riuscita a far accettare la propria variante (par. 2 e 3) adottata in numerose convenzioni svizzere.

Secondo il paragrafo 2, un aggiustamento degli utili non deve essere effettuato in modo obbligatorio e automatico come previsto dal modello OCSE, ma i due Stati possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli aggiustamenti da portare agli utili. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, non si effettueranno rettifiche degli utili dopo lo spirare di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui gli stessi sono stati conseguiti. Questa limitazione nel tempo non è tuttavia applicabile in caso di frode o di altri delitti fiscali intenzionali. Quest'ultima restrizione non si applica al paragrafo 2. Il protocollo (n.

5) precisa tuttavia che le autorità competenti non sono obbligate a consultarsi nei casi di frode o di omissione volontaria. Questa formulazione è compatibile col testo del paragrafo 2 che è parimenti una disposizione facoltativa.

Articolo 10 Dividendi II testo è conforme al modello dell'OCSE. La Svizzera tratterrà il 5 o il 15 per cento della sua imposta preventiva sui dividendi versati da una società svizzera ad un azionista messicano, ciò che dovrebbe verificarsi relativamente di rado.

Il Messico, da parte sua, non potrà far uso di questa possibilità, poiché la sua legislazione non prevede attualmente alcuna imposizione dei dividendi versati da una società messicana ad un azionista estero. Se, in avvenire, un'imposta del genere dovesse essere introdotta in Messico, questo Paese sarebbe tenuto a limitare la sua imposizione al 5 o al 15 per cento.

430

Articolo 11 Interessi In considerazione del rilevante indebitamento del Messico (poteri pubblici ed economia privata) verso l'estero1}, il regime fiscale degli interessi riveste per questo Paese un'importanza primordiale. Conformemente al diritto interno, gli interessi versati da un debitore messicano ad un creditore estero (svizzero) sono imponibili ai tassi del 15, 21 o 35 per cento a seconda della natura del credito.

La politica convenzionale del Messico tende a ridurre queste imposte al 15 per cento; questo limite sembra essere stato accettato dagli altri Paesi industrializzati che negoziano col Messico. Da parte svizzera esso è stato giudicato troppo elevato sicché si è giunti al seguente compromesso: - aliquota generale del 15 per cento (par. 2 lett. b), - interessi pagati su un mutuo di qualsiasi natura concesso da un istituto bancario: 10 per cento, a contare dal sesto anno dell'entrata in vigore della Convenzione (par. 2 lett. a), - interessi pagati su un mutuo concesso o garantito da uno Stato o da un ente di diritto pubblico: O (par. 3).

Per gli interessi su mutui bancari che durante i primi cinque anni d'applicazione della Convenzione saranno tassati al 15 per cento, la Svizzera accorderà solo un computo limitato al 10 per cento, conformemente alla prassi seguita nelle convenzioni di doppia imposizione concluse con i Paesi poco industrializzati (n. 9 del protocollo).

In un'ottica globale, questa regolamentazione appare accettabile e conforme agli interessi svizzeri.

Il numero 6 del protocollo prevede un nuovo rinvio al Commento dell'OCSE per quanto riguarda la definizione della fonte degli interessi (e dei canoni).

Articolo 12 Canoni La politica del Messico in materia di convenzioni tende a ridurre la sua imposta sui canoni (del 35% secondo il diritto interno) non oltre il 15 per cento. Nel disegno di Convenzione con la Svizzera il Messico ha infine comunque accettato di limitare la sua imposta al 10 per cento.

Inoltre, e ciò costituisce una disposizione importante, le prestazioni di servizio (assistenza tecnica) non cadono sotto l'articolo 12 ma sotto l'articolo 7, rispettivamente 14 (n. 7 lett. b del protocollo), salvo nel caso d'informazioni nell'ambito di un trasferimento di know-how.

D'altra parte, il compenso della vendita di un brevetto è equiparato ai canoni, se il prezzo di vendita è determinato in base al rendimento di cui beneficerà l'acquirente del brevetto (n. 7 lett. a del protocollo).

11

Secondo statistiche di fonte messicana gli interessi versati all'estero rappresentano il

6% del PIL.

431

Articolo 13 Utili di capitale Gli utili di capitale derivanti dall'alienazione di azioni di una società immobiliare sono equiparati alla vendita di immobili (trasparenza) e sono imponibili nello Stato in cui si trova l'immobile (par. 3).

Il paragrafo 5 contiene una riserva a proposito degli utili derivanti dall'alienazione di brevetti (cfr. art. 12 sopra).

Articolo 17 Artisti e sportivi I redditi provenienti dal patrocinio («sponsorizzazione») di un artista o di uno sportivo sono imponibili nello Stato in cui è esercitata l'attività, a condizione che questi redditi siano legati a detta attività e pagati da un debitore di detto Stato, ipotesi questa probabilmente rara (n. 8 del protocollo).

Clausola generale II progetto di Convenzione non comprende alcuna clausola generale (art. 21 del Modello OCSE), una particolarità che si ritrova in parecchie convenzioni svizzere. Questa lacuna si spiega col fatto che il Messico attribuiva molta importanza all'imponibilità di detti redditi nello Stato della fonte, ciò che la Svizzera non poteva accettare. La portata di questa omissione è limitata: essa concerne in pratica solamente le rendite dell'assicurazione sociale e le pensioni alimentari.

Articolo 21 Eliminazione della doppia imposizione II Messico adotta il metodo del computo (par. 1) mentre la Svizzera quello dell'esenzione (par. 2 lett. a) e, per i dividendi, gli interessi e i canoni (par. 2 lett.

b), accorda il computo globale d'imposta.

Sui dividendi versati da una società messicana ad un beneficiario domiciliato in Svizzera, il Messico non trattiene alcuna imposta alla fonte (cfr. le osservazioni all'articolo 10). Come già con altri Paesi che applicano un sistema analogo d'imposizione degli utili delle società e dei dividendi (Malaysia, Singapore), la Svizzera non poteva respingere la richiesta messicana di uno sgravio parziale dell'imposta messicana sulle società, attualmente prelevata al tasso del 35 per cento; questo sgravio sarà pari al 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi (par. 2 lett. e).

II principio del computo limitato per determinati interessi (cfr. art. 11 sopra) figura al numero 9 del protocollo.

Infine, il principio del privilegio delle holding è confermato (par. 2 lett. d), secondo una prassi svizzera ben consolidata.

Articolo 24 Scambio di informazioni; consolidamento
II Messico ritiene che le disposizioni della Convenzione relative ad alcuni punti specifici non permettono, da sole, di scambiare le informazioni necessarie alla loro attuazione. Per poter disciplinare le procedure di sgravio delle imposte alla fonte (art. 10, 11 e 12), la procedura amichevole (art. 23) o questioni relative agli aggiustamenti degli utili (art. 9), il Messico deve disporre obbligatoriamente di una clausola di scambio d'informazioni. Alla luce della politica re-

432

strittiva seguita dalla Svizzera in materia di scambio d'informazioni, il Messico ha ritenuto possibile limitare lo scambio d'informazioni ai casi di corretta applicazione della Convenzione. Per questa ragione, l'articolo 24 prevede uno scambio d'informazioni limitato alla corretta applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12 e 23. Il paragrafo 2 comprende le limitazioni che figurano nell'articolo 26, paragrafo 2 del Modello OCSE e nelle clausole ammesse dalla Svizzera in talune sue Convenzioni di doppia imposizione.

Secondo la legislazione fiscale messicana, un gruppo di società può chiedere di essere tassato sulla base di un utile consolidato. Tuttavia, se il gruppo è controllato da una società madre con sede all'estero, il consolidamento è possibile, secondo la legislazione messicana, solamente se tra il Messico e lo Stato in cui è situata la sede della società madre esiste un accordo che prevede un vasto scambio d'informazioni fiscali. La Svizzera ha quindi proposto d'accordare il beneficio del consolidamento ai gruppi controllati da una società svizzera, a condizione che questa società sia disposta a dare tutte le informazioni richieste dalle autorità fiscali messicane. I negoziatori messicani hanno però ritenuto che questo scambio volontario d'informazioni non soddisfacesse le condizioni poste dalla legislazione messicana e che unicamente una clausola conforme al Modello OCSE avrebbe permesso al Messico di autorizzare il consolidamento.

I negoziatori svizzeri erano coscienti dell'importanza che i gruppi svizzeri attribuiscono al consolidamento. Non era comunque possibile intravvedere una deroga alla politica svizzera in materia di scambi d'informazioni unicamente per beneficiare di detto consolidamento. Questa discordanza d'interessi spiega l'impossibilità di pervenire ad un accordo e la mancanza nel progetto di Convenzione di disposizioni che permettano alle imprese svizzere di beneficiare del consolidamento previsto dalla legislazione messicana.

3

Ripercussioni finanziarie

In una Convenzione di doppia imposizione, i due Stati contraenti rinunciano ad alcune entrate fiscali. Per la Svizzera, queste perdite risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo totale o parziale delle imposte messicane sui dividendi, sugli interessi e sui canoni. Dato che gli investimenti messicani in Svizzera sono modesti, l'ammanco dovuto al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti del Messico dovrebbe essere altrettanto insignificante. Per contro, il computo forfettario d'imposta, introdotto mediante il nostro decreto del 22 agosto 1967, graverà le entrate fiscali svizzere. Se, da un lato, questa misura provocherà perdite fiscali, la cui consistenza non può tuttavia essere valutata in mancanza di statistiche appropriate, d'altro lato apporterà anche vantaggi finanziari. Infatti, mentre finora l'imposta alla fonte messicana sugli interessi e sui canoni doveva essere ammessa a titolo di spesa deducibile, in futuro i redditi provenienti dal Messico potranno essere assoggettati ad imposta in Svizzera sulla base del loro importo lordo. La conseguenza sarà un aumento generale del reddito imponibile.

433

4

Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con Stati esteri.

Giusta l'articolo 85, numero 5 della Costituzione federale spetta all'Assemblea federale approvare la presente Convenzione. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile; essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.

5

Conclusioni

II Messico costituisce uno dei principali mercati dell'America latina. Da alcuni anni il Governo ha dato alla politica economica di questo Paese un indirizzo decisamente liberale. Recentemente è stato firmato un accordo di libero scambio fra i tre grandi Paesi dell'America del Nord (Canada, Stati Uniti e Messico). Il Messico dispone di immense riserve di materie prime. L'economia svizzera ha peraltro già da lungo tempo riconosciuto l'importanza di questo mercato; secondo fonti messicane il nostro Paese figurava, alla fine del 1988, al quinto posto nella graduatoria degli investitori esteri in Messico, con un volume d'investimenti dell'ordine di 1 miliardo di $. Dal 1989 sono stati ancora effettuati altri importanti investimenti. Questi pochi dati giustificano già da soli la conclusione d'una Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e il Messico.

La Convenzione segue ampiamente la prassi svizzera. Le sole particolarità degne di nota concernono l'imposizione degli interessi, lo scambio d'informazioni (limitato alla corretta applicazione di alcune disposizioni della Convenzione) e la mancanza di una regolamentazione del consolidamento. Per il resto, essa soddisfa gli interessi svizzeri.

434

Decreto federale che approva una Convenzione di doppia imposizione con il Messico

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 19931', decreta:

Art. l 1 La Convenzione con il Messico intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata il 3 agosto 1993, è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

6273

') FF 1993 IV 426

435

Convenzione

Traduzione"

tra la Confederazione Svizzera e il Governo degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito Conclusa il 3 agosto 1993

// Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare a) per quanto concerne il Messico: l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale «imposta messicana»); b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

''Dal testo originale francese.

436

Doppie imposizioni

Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il testo richiede, il Messico o la Svizzera; b) il termine «Messico» designa gli Stati Uniti del Messico; e) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa il cui luogo di direzione effettiva è situato in uno stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne il Messico: il Ministero delle finanze e del Credito pubblico; (ii) per quanto concerne la Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ricavano da fonti ivi situate.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: 437

Doppie imposizioni

a)

detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; e) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona non ha la nazionalità di alcuno dei due Stati o se in virtù delle disposizioni del diritto svizzero ha la nazionalità di entrambi gli Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova il luogo della sua direzione effettiva.

Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione, b) una succursale, e) un ufficio, d) un'officina, e) un laboratorio e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, nonché le attività di supervisione ad essi collegati, ma soltanto se la loro durata oltrepassa i sei mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; e) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 438

Doppie imposizioni

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche, di preparativi in vista della concessione di mutui o di altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a - e, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 7 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che una società d'assicurazioni di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, eccettuate le sue attività di riassicurazione, se essa incassa premi sul territorio di detto Stato o vi assicura dei rischi esistenti per mezzo di una persona diversa da un agente che goda di uno status indipendente, a cui si applica il paragrafo 7.

7. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività e che, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie con detta impresa, non vengano convenute o imposte condizioni che differiscano da quelle generalmente
convenute dagli agenti indipendenti.

8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

439

Doppie imposizioni

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge o ha svolto la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un'entità indipendente
che sostiene le proprie spese, sia nello Stato in cui è situata [a stabile organizzazione sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

440

Doppie imposizioni

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa.

2. Se il luogo di direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situato a bordo di una nave, detto luogo si considera situato nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 Imprese associate . 1. Allorché a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando utili in base ai quali un'impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un'impresa dell'altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati
conseguiti dall'impresa dell'altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli aggiustamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti.

29 Foglio federale. 76° anno. Voi. IV

441

Doppie imposizioni

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. II presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 % del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione
le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

442

Doppie imposizioni

Articolo 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: a) dopo i primi cinque anni di applicazione della presente Convenzione, il 10 per 'cento dell'ammontare lordo degli interessi pagati a un istituto bancario; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la persona che riceve gli interessi è residente, se detta persona è il beneficiario effettivo degli interessi e se questi interessi sono pagati: a) su un mutuo della durata di almeno tre anni, concesso a condizioni privilegiate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale ovvero da un istituto di finanziamento pubblico la cui finalità è il promovimento delle esportazioni mediante la concessione di mutui; b) su un mutuo della durata di almeno tre anni, garantito o assicurato a condizioni privilegiate in virtù delle disposizioni di uno Stato contraente in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni; e) su un'obbligazione, su una ricognizione di debiti o su un titolo analogo del Governo di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale.

4. Ai fini del presente articolo, il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione
mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una 443

Doppie imposizioni

stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti fra debitori e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede, per un motivo qualsiasi, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale, un ente di diritto pubblico o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'ob444

Doppie imposizioni

bligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede, per un motivo qualsiasi, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, di quote sociali o di altri diritti di una società o di un'altra persona giuridica, i cui attivi sono principalmente costituiti, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in uno Stato contraente ovvero da diritti su tali beni, sono imponibili in questo Stato contraente.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa.

5. Salvi gli utili cui sì applica l'articolo 12, gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi precedenti sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione dei seguenti casi, in cui detti redditi sono tassati nell'altro Stato contraente: 445

Doppie imposizioni

a)

quando detto residente dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi siano imputabili a detta base fissa; b) quando il residente soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale i 183 giorni nell'arco di 12 mesi; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi provengano dall'attività ivi ercitata.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nell'arco di 12 mesi, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e e) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza o, nel caso del Messico, come amministratore o commissario di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

446

Doppie imposizioni Articolo 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente come artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, come musicista e sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia stabilito che né l'artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a loro associate partecipino, direttamente o indirettamente, agli utili della persona menzionata in detto paragrafo.

Articolo 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 19 Funzioni pubbliche 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e (i) abbia la nazionalità di detto Stato o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato, b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

447

Doppie imposizioni

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20 Studenti Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Articolo 21 Eliminazione della doppia imposizione 1. Per quanto concerne il Messico, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) I residenti del Messico possono computare sulle imposte messicane da loro dovute l'importo corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Svizzera, al massimo però l'ammontare della quota d'imposta che si pagherebbe in Messico sullo stesso reddito.

b) Conformemente alla legislazione messicana, le società commerciali residenti del Messico possono computare sulle imposte messicane da loro dovute per i dividendi ricevuti, l'importo corrispondente all'imposta sul reddito pagata in in Svizzera sugli utili, sui quali la società residente di Svizzera ha pagato tali dividendi.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che giusta le disposizioni della presente Convenzione siano imponibili in Messico, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni delle lettere b), e) e d), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione; questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 3 dell'articolo 13, unicamente se ne è provata la loro effettiva imposizione in Messico.

b) Qualora un residente di Svizzera riceve dividendi, interessi o canoni che giusta le disposizioni degli articoli 10, I l e 12 sono imponibili in
Messico, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Messico, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto resi448

Doppie imposizioni

dente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera sul reddito, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Messico; o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Messico sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura giusta le prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni.

e) Fintanto che il Messico, conformemente al suo diritto interno, non riscuote un'imposta alla fonte sui dividendi, la Svizzera concede uno sgravio, giusta la lettera b) del paragrafo precedente, pari al 10 per cento dell'ammontare lordo di detti dividendi.

d) Qualora riceva dividendi da una società residente del Messico, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Articolo 22 Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. Il termine «nazionali» designa: a) ogni persona fisica che ha la nazionalità di uno Stato contraente; b) ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 e del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

449

Doppie imposizioni

5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

6. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» comprende sia le imposte considerate nella presente Convenzione sia l'imposta messicana sugli attivi.

Articolo 23 Procedura amichevole 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere ad un colloquio nell'ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire le modalità d'applicazione della Convezione e in particolare le formalità che i residenti d'uno Stato contraente devono adempiere per ottenere, nell'altro Stato contraente, le riduzioni e gli esoneri d'imposta e gli altri vantaggi fiscali previsti dalla Convenzione. Queste formalità possono prevedere la presentazione di un certificato che comprovi la residenza, in cui siano riportati in particolare dati sulla natura e sull'importo o sul valore dei redditi di cui si tratta e che comprenda l'attestazione delle autorità fiscali del primo Stato.

450

Doppie imposizioni

Articolo 24 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno su richiesta le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 9 paragrafo 2 e degli articoli 10, 11, 12 e 23. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità che si occupano dell'applicazione delle predette disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12 e 23.

2. Le disposizioni del presente articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente, né di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente, e nemmeno di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 25 Agenti diplomatici e funzionari consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, d'un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situati nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che: a) conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato, e b) abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo, dei residenti di detto Stato.

3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati
in materia d'imposta sul reddito come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Articolo 26 Entrata in vigore La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno in cui gli Stati contraenti si saranno scambiati per via diplomatica le note nelle quali ciascuno Stato contraente comunica all'altro che sono stati presi gli ultimi provvedimenti necessari all'entrata in vigore della presente Convenzione in Messico e in Svizzera, a seconda dei casi; la Convenzione si applicherà in conseguenza: 451

Doppie imposizioni

a) b)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi accreditati o pagati il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione; con riferimento alle altre imposte, agli esercizi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 27 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile: a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi accreditati o pagati dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stata notificata la denuncia della Convenzione; b) con riferimento alle altre imposte, agli esercizi fiscali che terminano dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stata notificata la denuncia della Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare in Messico DF, il 3 agosto 1993, nelle lingue francese e spagnola, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero

452

Per il Governo degli Stati Uniti del Messico:

Protocollo

Traduzione"

del 3 agosto 1993

// Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico all'atto della firma della Convenzione conclusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della detta Convenzione: 1. Ad articolo 2 Resta inteso che la Convenzione si applica anche alle imposte sul reddito considerate al paragrafo 2 di detto articolo che dovessero essere eventualmente prelevate dagli Stati federati degli Stati Uniti del Messico.

2. Ad articolo 5 Per quanto concerne il paragrafo 3, resta inteso che i due Stati contraenti si riferiscono ai principi di cui ai numeri 17 e 18 del Commento all'articolo 5 della Convenzione modello elaborata dall'OCSE nel 1977.

3. Ad articolo 7 a) Con riferimento ai paragrafi 1 e 2, se un'impresa di uno Stato contraente dispone di una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo degli utili dell'impresa, ma sulla base della parte dei redditi globali attribuibili all'attività effettiva della stabile organizzazione, conformemente al numero 4 del Commento all'articolo 7 della Convenzione modello elaborata dall'OCSE nel 1977.

b) Con riferimento al paragrafo 1, se una società residente di uno Stato contraente dispone di una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente e aliena a persone in detto altro Stato contraente beni di natura identica o analoga a quelli alienati dall'intermediario di questa stabile organizzazione, gli utili conseguiti con dette alienazioni sono attribuibili a questa stabile organizzazione. Tuttavia, essi non vengono considerati come utili della detta stabile organizzazione se lo scopo di queste alienazioni non è di fruire dei vantaggi della Convenzione.

''Dal testo originale francese.

453

Doppie imposizioni

c)

Per quanto concerne il paragrafo 3, resta inteso che i due Stati contraenti si riferiscono ai principi di cui ai numeri 17 e 18 del Commento all'articolo 7 della Convenzione modello dell'OCSE.

4. Ad articolo 8 a) Con riferimento al paragrafo 1, resta inteso che gli utili derivanti dal noleggio di una nave o di un aeromobile, armati ed equipaggiati, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa che esercita, in traffico internazionale, detta nave o detto aeromobile.

Gli utili derivanti dal noleggio di una nave o di un aeromobile vuoti, che costituiscono un'occasionale fonte di reddito di una tale impresa, sono pure imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il suo luogo di direzione effettiva.

b) Con riferimento al paragrafo 1, resta inteso che le attività complementari o accessorie di un'impresa di navigazione marittima o aerea sono imponibili secondo i principi di cui ai numeri da 7 a 12 del Commento all'articolo 8 della Convenzione modello elaborata dall'OCSE nel 1977. Tuttavia, gli utili complementari o accessori derivanti dall'esercizio di un albergo o da attività di trasporto terrestre da parte di un'impresa di navigazione marittima o aerea non rientrano fra quelli di cui al paragrafo 1 dell'articolo 8.

5. Ad l'articolo 9 Con riferimento al paragrafo 2, resta inteso che, nei casi di frode o omissione volontaria, le autorità competenti non sono obbligate a consultarsi in vista di effettuare una rettifica degli utili conseguiti nei due Stati contraenti.

6. Ad artìcolo II e 12 Con riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 11 e al paragrafo 5 dell'articolo 12, resta inteso che dette disposizioni sono applicabili anche alla lettera c) del numero 25 del Commento all'articolo 11 della Convenzione modello elaborata dall'OCSE nel 1977.

7. Ad articolo 12 a) II termine «canoni» di cui al paragrafo 3 designa parimenti gli utili derivanti dall'alienazione di diritti o di beni generatori dei canoni, se il compenso ricevuto per questa alienazione è pagato in base al rendimento di cui beneficerà l'acquirente di questi diritti o di questi beni generatori dei canoni.

b) Con riferimento al paragrafo 3, le remunerazioni pagate per servizi tecnici o d'assistenza tecnica, compresi analisi o studi di natura scientifica, geologica o tecnica, per lavori d'ingegneria, compresi i rispettivi piani o per servizi di consulenza o di sorveglianza non sono considerate remunerazioni pagate per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, 454

Doppie imposizioni

commerciale o scientifico ma come redditi ai quali sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, sempre che dette remunerazioni non siano pagate per la comunicazione di know-how.

8. Ad articolo 17 Resta inteso che i redditi di cui si tratta comprendono parimenti i redditi accessori corrispondenti a prestazioni dipendenti dalla notorietà professionale di detto residente, che sono legati ad un'attività esercitata nell'altro Stato e che provengono da questo altro Stato.

9. Ad articolo 21 Nonostante il paragrafo 2 lettera b) dell'articolo 21, con riferimento al paragrafo 2 lettera a) dell'articolo 11, resta inteso che durante i primi cinque anni di applicazione della Convenzione, quando un residente di Svizzera riceve interessi che, conformemente alla precitata disposizione, sono imponibili in Messico, la Svizzera gli accorda, su domanda del richiedente, uno sgravio.

Questo sgravio consiste: a) in una deduzione del 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui si tratta, e b) in un computo sull'imposta svizzera sul reddito di detto residente, calcolato conformemente allo sgravio di cui alla lettera a), del 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi; detto computo è determinato tuttavia conformemente ai principi generali di sgravio menzionati alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 21.

.

Fatto in duplice esemplare in Messico DF, il 3 agosto 1993, nelle lingue francese e spagnola, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo degli Stati uniti del Messico:

6274

455

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione col Messico del 27 ottobre 1993

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1993

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

51

Cahier Numero Geschäftsnummer

93.087

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.12.1993

Date Data Seite

426-455

Page Pagina Ref. No

10 117 635

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.