Termine di referendum: 28 marzo 1994

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Codice delle obbligazioni

(Del contratto di lavoro) Modificazione del 17 dicembre 1993

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993'', decreta: 1

II Codice delle obbligazioni 2' è modificato come segue:

F.

lo di 1.

Trasferimendel rapporto lavoro Effetti

2. Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

Art. 333 marginale, cpv. 1 e 1bis 1 Se il datore di lavoro trasferisce l'azienda o una parte di essa a un terzo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all'acquirente al momento del trasferimento dell'azienda, in quanto il lavoratore non vi si opponga.

1bis Se al rapporto di lavoro oggetto del trasferimento è applicabile un contratto collettivo, l'acquirente è tenuto ad osservarlo per un anno, sempreché non cessi prima per scadenza o disdetta.

Art. 333a 1 II datore di lavoro che trasferisce l'azienda o una parte di essa a un terzo è tenuto ad informare tempestivamente la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi, prima del trasferimento, su: a. il motivo del trasferimento; b. le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori.

2 Se, in seguito al trasferimento, sono previste misure che concernono i lavoratori, la rappresentanza di quest'ultimi o, in mancanza, i lavoratori medesimi devono essere consultati tempestivamente prima che tali misure siano decise.

Codice delle obbligazioni (Del contratto di lavoro)

Ilbis. Licenziamento collettivo 1. Definizione

2. Campo d'applicazione

3. Consultazione dei lavoratori

4. Procedura

Art. 335d Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date in un'azienda dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è: 1. almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori; 2. almeno pari al 10 per cento del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori; 3. almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori.

Art. 33Se 1 Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora essi cessino prima del decorso della durata pattuita.

2 Esse non si applicano in caso di cessazione dell'attività dell'azienda a seguito di decisione giudiziaria.

Art. 335f 1 II datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi.

2 Egli da loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.

3 Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto: a. i motivi del licenziamento collettivo; b. il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; e. il numero dei lavoratori abitualmente occupati; d. il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti.

4 II datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3.

Art. 335g 1 II datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all'ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo e a trasmettere alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi copia di detta notifica.

Codice delle obbligazioni (Del contratto di lavoro) 2

La notifica deve contenere i risultati della consultazione giusta l'articolo 335/ nonché tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo.

3 L'ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni ai problemi posti dal licenziamento collettivo prospettato. La rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi possono presentargli proprie osservazioni.

4 Se il rapporto di lavoro è stato disdetto nel quadro di un licenziamento collettivo, esso cessa 30 giorni dopo la notifica all'ufficio cantonale del lavoro del progetto di licenziamento collettivo, a meno che, secondo le disposizioni contrattuali o legali, la disdetta non abbia effetto a una data successiva.

Art. 336 cpv. 2 leti, e e cpv. 3 2 La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data: e. nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (art. 335/).

3 Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333) continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del rapporto di lavoro.

Art. 336a cpv. 3 3 Se la disdetta è abusiva perché data nel quadro di un licenziamento collettivo (art. 336 cpv. 2 leti, e), l'indennità non può superare l'equivalente di due mesi di salario del lavoratore.

II La legge federale del 23 settembre 19531J sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue: Art. 68 cpv. 2 secondo periodo 2 ... L'articolo 333a del Codice delle obbligazioni2', concernente la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in caso di trasferimento del rapporto di lavoro, gli articoli 335c? - 335g, concer-

Codice delle obbligazioni (Del contratto di lavoro)

nenti il licenziamento collettivo, nonché l'articolo 336 capoverso 3 non sono tuttavia applicabili.

Art. 76a Trasferimento del rapporto di lavoro

1

Se il datore di lavoro trasferisce l'azienda a un terzo che si impegna ad assumere il rapporto di lavoro, questo passa con tutti i diritti e gli obblighi all'acquirente, al momento del trasferimento dell'azienda, in quanto il lavoratore non vi si opponga.

2 Nel caso di opposizione, il rapporto di lavoro è sciolto alla scadenza del termine legale di disdetta; sino a tale momento, l'acquirente dell'azienda e il lavoratore sono tenuti ad adempiere il contratto.

3 II precedente datore di lavoro e l'acquirente dell'azienda rispondono solidalmente dei crediti del lavoratore divenuti esigibili prima del trasferimento e dopo sino al momento in cui il rapporto di lavoro possa essere sciolto normalmente od è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.

4 Per altro, il datore di lavoro non può trasferire a un terzo i diritti derivanti dal rapporto di lavoro, in quanto il contrario non risulti da un accordo o dalle circostanze.

in 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 1993 II presidente: Jagmetti II segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 17 dicembre 1993 II presidente: Gret Haller II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 28 dicembre 1993° Termine di referendum: 28 marzo 1994

5306

»FF 1993 IV 536 539

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1993

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51

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.12.1993

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536-539

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10 117 644

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