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93.077

Messaggio concernente la modificazione dell'ordinamento dei funzionari, l'abrogazione del decreto federale concernente la compensazione del rincaro al personale federale, l'approvazione della modificazione degli statuti della Cassa federale d'assicurazione e l'approvazione della modificazione dell'elenco delle funzioni del 4 ottobre 1993

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni di modifica dell'ordinamento dei funzionari e del decreto federale concernente la compensazione del rincaro al personale federale nonché i disegni di decreti federali che approvano la modificazione degli statuti della CFA e dell'elenco delle funzioni.

Nel contempo, proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1992 M 92.064 Decreto federale concernente la compensazione del rincaro al personale federale (Commissione delle finanze del Consiglio nazionale, 10.11.92) 1993 P 93.3022 Compensazione del rincaro (S/N 14.6.93) Riteniamo inoltre che gli obiettivi previsti dall'iniziativa parlamentare Allenspach del 14 dicembre 1990 (90.271) sono adempiuti con il presente messaggio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 ottobre 1993

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ogi II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1993 - 573

Compendio Iprofondi e rapidi mutamenti nell'economia, nella società e nella politica sono all'origine di situazioni complesse e imprevedibili che richiedono a loro volta un'accresciuta capacità di intervento e reazione da parte dell'amministrazione.

Occorre pertanto che i rapporti di servizio: - assicurino una certa flessibilità nell'attribuzione dei compiti; - consentano di differenziare le condizioni di lavoro in funzione dei compiti; - lascino un sufficiente margine di manovra per le decisioni in materia di gestione; - promuovano la disponibilità verso i cambiamenti e l'impegno personale.

Per rispondere a queste esigenze e ad altri postulati, occorre sottoporre a revisione totale l'ordinamento dei funzionari del 1927, conformemente a quanto richiesto da una mozione parlamentare e previsto dal Consiglio federale nell'ambito del programma di legislatura. Dal momento che tale revisione richiederà diverso tempo, mentre i rapporti di servizio dei quadri ed alcune questioni in ambito salariale devono essere adeguati quanto prima, occorre adottare una revisione parziale a titolo provvisorio.

Il disegno di revisione è incentrato sull'idea di flessibilità, senza tuttavia comportare alcun rischio di arbitrarietà. In particolare la modifica prevede: - un 'organizzazione più flessibile dei rapporti di servizio dei quadri superiori, segnatamente mediante la soppressione della nomina per la durata del periodo amministrativo; - le basi che consentano di tenere conto, per tutti i funzionari, del rendimento quale componente nel calcolo dello stipendio; - la delega di competenze al Consiglio federale per i provvedimenti concernenti gli stipendi reali e il disciplinamento nei dettagli di alcuni aspetti del sistema salariale (stipendio iniziale, aumenti ordinari e straordinari); - l'assoggettamento dell'assegno familiare alla compensazione del rincaro, parallelamente al rapido abbandono dell'attuale sistema fondato sul diritto previgente e sullo stato civile; - la base che consenta di adottare provvedimenti speciali in caso di importanti ristrutturazioni; - le deleghe legislative alle PTT e alle FFS in materia di personale; - l'adeguamento degli strumenti della Cassa pensioni della Confederazione ai rapporti di servizio più flessibili.

Il Consiglio federale dovrebbe inoltre poter disporre di un maggior margine
di manovra anche nell'ambito della compensazione del rincaro: contrariamente a quanto avviene nell'economia privata, per motivi di competenza la Confederazione ha da sempre operato una distinzione netta fra la compensazione del rincaro e i provvedimenti in ambito di salario reale. Analogamente al rafforzamento della delega di competenze in quest'ultimo ambito, occorre pertanto estendere il margine di manovra del Consiglio federale anche per quanto attiene al mantenimento del potere d'acquisto.

30 Foglio federale. 76° anno. Voi. IV

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Quanto agli aspetti temporali e materiali, l'attuazione delle modifiche proposte sarà coordinata in modo da non causare spese supplementari alla Confederazione. Grazie alle nuove competenze conferitegli, il Consiglio federale potrà, in periodi di ristrettezze e di crisi, negoziare con le parti sociali un 'adeguata rimunerazione del personale federale. Fatto salvo un eventuale referendum, l'entrata in vigore delle modifiche proposte è prevista per il 1995.1 quadri superiori rieletti in qualità di funzionari per il periodo amministrativo 1993-96 saranno subordinati ai nuovi rapporti di servizio a partire dal 1 ° gennaio 1997. Nell'ambito della presente proposta, il Consiglio federale sottopone inoltre al Parlamento una modifica degli statuti della CFA nonché una modificazione dell'elenco delle funzioni.

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Messaggio I II III

Parte generale Situazione iniziale Politica del personale in mutazione

L'economia e la società attraversano una fase di profondi e rapidi mutamenti che rendono necessario un adeguamento dei ritmi e dei metodi dello Stato. Gli organi statali devono dar prova di maggiore agilità, mobilità ed adattabilità.

Nel contempo, devono rendere più redditizie le prestazioni pubbliche.

Tuttavia, gli sforzi volti alle riforme statali ed amministrative non mirano ormai più alla razionalizzazione in senso stretto. Grazie ad una maggior flessibilità e all'introduzione di provvedimenti promozionali, ci si adopera per conseguire uno sviluppo fondato su una miglior utilizzazione delle risorse e dei potenziali disponibili. In questi ultimi anni, numerosi Stati hanno potenziato i loro sforzi a tal fine, come rileva l'OCSE che, nel 1989, ha istituito un servizio speciale incaricato di esaminare le questioni concernenti il «Public Management».

Anche in Svizzera sono state intraprese diverse riforme. A livello federale, stiamo preparando la riforma di Governo 1993, che dovrebbe sfociare in una nuova legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Si prevede pertanto di estendere il processo di riforma anche all'amministrazione. A tal fine, riveste primaria importanza un programma di sviluppo del personale e dell'organizzazione. Detto programma poggia su direttive, da noi emanate il 18 giugno 1990 in risposta alla necessità di un cambiamento fondamentale nella politica del personale e dell'organizzazione, che prevedono tre finalità d'ordine generale, ossia la qualificazione del personale, strutture più flessibili e il rafforzamento della gestione.

Il rapporto di legislatura 1991-95 (92.037) del 25 marzo 1992 (FF 1992 III 1) presenta, nel capitolo «Modernizzazione dell'amministrazione», i provvedimenti concreti da adottare. Fra i settori prioritari vi è la formazione, che deve fra l'altro contribuire al rafforzamento della gestione, al promovimento della direzione di progetti e al promovimento della donna. Il 18 dicembre 1991, abbiamo inoltre emanato istruzioni concernenti il potenziamento della rappresentanza e della situazione professionale della donna nell'amministrazione generale della Confederazione (FF 1992 II 510). Dette istruzioni dovrebbero fra l'altro obbligare i servizi ad allestire specifici programmi promozionali. La consulenza in materia di gestione ed organizzazione
è inoltre stata ulteriormente sviluppata e posta in stretta relazione con la formazione. L'orario di lavoro flessibile, introdotto nell'ambito di un progetto pilota, è stato accolto molto favorevolmente, com'era d'altronde prevedibile viste le tendenze individualistiche che caratterizzano sempre più il mercato del lavoro.

La revisione dell'ordinamento dei funzionari costituisce un elemento chiave del programma di sviluppo del personale e dell'organizzazione e dovrebbe servire a strutturare nonché a stimolare le riforme volte ad una politica del personale 459

più flessibile. Fra le principali finalità rileviamo una maggior delega di compiti e competenze, un sistema più flessibile in materia di stipendi e indennità, nonché rapporti di servizio più flessibili. L'attuale regime, caratterizzato dalla subordinazione (decisione sovrana unilaterale) e da determinati vantaggi (periodo amministrativo di quattro anni) non rispondono più esattamente all'idea di relazioni professionali paritarie né all'esigenza di un impiego del personale in funzione dei bisogni reali.

Vi è un'incocrenza latente fra i nuovi compiti soggetti ad esigenze in costante evoluzione e la sicurezza del lavoro garantita dal periodo amministrativo quadriennale. Per potenziare la capacità di reazione dello Stato, occorre creare modalità più flessibili in materia di adeguamento e, se del caso, di scioglimento del rapporto di servizio. L'ambito definito da uno statuto moderno della funzione pubblica deve inoltre consentire, dal profilo materiale e organizzativo, di organizzare i rapporti di servizio tenendo conto, per quanto possibile, della situazione specifica. Per ragioni sia sociali sia politiche, il personale deve di conseguenza essere efficacemente protetto da qualsiasi decisione arbitraria.

L'attuazione di una politica più flessibile in materia di personale non manca inoltre di ripercuotersi sulla politica salariale. Come qualsiasi altra impresa, la Confederazione deve pianificare la sua politica in modo da poter disporre al momento giusto e in quantità sufficiente delle risorse più importanti, ossia del personale qualificato per svolgere i compiti ad essa affidati. Il sistema attuale tiene per quanto possibile conto, sul piano sia interno sia esterno, dell'esigenza di «equità», ma da diverso tempo ormai accusa, rispetto al settore privato ed addirittura ad altre amministrazioni pubbliche, un'insufficiente flessibilità. I rapidi cambiamenti sul mercato del lavoro e soprattutto la necessità di utilizzare in modo razionale le finanze della Confederazione richiedono un maggior margine d'azione. La lunga procedura decisionale per i progetti sottoposti al Parlamento e l'evoluzione prodottasi dall'inizio della recessione in corso mostrano che l'attuale regime in materia di stipendi ostacola considerevolmente gli interventi della Confederazione. Non è tuttavia nostra intenzione propugnare una
totale deregolamentazione; siamo piuttosto dell'idea che, a lungo termine, una politica salariale programmabile ed equilibrata sia il miglior strumento per disporre di personale qualificato e sufficientemente motivato, sia in periodi di alta congiuntura sia in momenti di crisi.

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Interventi parlamentari e provvedimenti di flessibilizzazione

Recentemente, anche dalla vostra Assemblea sono giunte iniziative a favore di una revisione dell'ordinamento dei funzionari. La mozione approvata da entrambe le Camere (ad 90.031) chiede di fatto la revisione totale del disciplinamento vigente. Gli obiettivi formulati sono: un disciplinamento moderno dei rapporti di servizio ai fini di una maggiore flessibilità, l'istituzione di un sistema salariale che tenga maggiormente conto delle prestazioni, delle differenze regionali e della situazione sul mercato del lavoro; lo sviluppo di risorse umane e un disciplinamento delle competenze che consenta una gestione efficace del personale.

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Il 18 settembre 1991, il Consiglio nazionale ha inoltre dato seguito all'iniziativa Allenspach del 14 dicembre 1990 (90.271), che postula una maggior flessibilità dei rapporti di servizio dei funzionari fuori classe. In particolare, le assunzioni dovrebbero poter essere effettuate sulla base del relativo ordinamento o in virtù del Codice delle obbligazioni e il Consiglio federale dovrebbe, in qualsiasi momento, poter sciogliere i rapporti di servizio con la maggioranza dei due terzi dei voti.

Il 30 gennaio 1991, abbiamo emanato l'ordinanza sul rapporto di servizio dei segretari generali e dei capi dell'informazione dei dipartimenti (RS 172.221.104.1) che ci consente di sciogliere il rapporto con un preavviso di sei mesi.

Non è tuttavia possibile, mediante ordinanza, estendere la flessibilità dei rapporti di servizio ad una fascia più ampia di funzionari. Innanzitutto, il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge potrebbe essere facilmente violato, come risulta da una perizia giuridica da noi richiesta. In secondo luogo, occorre tenere conto delle critiche formulate dalla Delegazione parlamentare delle finanze, secondo la quale un'indennità di partenza sino al triplo dello stipendio annuo sarebbe eccessiva. Spetta quindi al legislatore definire i limiti della flessibilità dei rapporti di servizio dei quadri superiori.

In due mozioni di diverso tenore, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno chiesto, nel novembre 1992, di riesaminare il decreto federale concernente la compensazione del rincaro al personale federale; tale decreto era stato approvato pochi mesi prima dalle Vostre Camere, che ne avevano fissata la validità dal 1993 al 1996. Nella nostra risposta alle due mozioni, avevamo precisato che avremmo esaminato la richiesta tenendo conto della presente revisione parziale dell'ordinamento dei funzionari ed avevamo proposto di trasformare gli interventi in postulati. Nel corso della procedura di eliminazione delle divergenze, le vostre Camere hanno adottato la formulazione proposta il 10 novembre 1992 dalla Commissione delle finanze del Consiglio nazionale (92.064) ed approvato l'intervento sotto forma di mozione. Affrontiamo pertanto la questione della compensazione del rincaro nel presente messaggio. Quanto alla mozione della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati, le vostre Camere l'hanno approvata il 14 giugno 1993 in forma di postulato dei due Consigli.

12

I principali punti del progetto

Conformemente alle linee direttrici concernenti lo sviluppo del personale e dell'organizzazione, nonché alla mozione della Commissione del Consiglio nazionale, abbiamo già iscritto la revisione totale dell'ordinamento dei funzionari del 1927 fra i progetti della legislatura 1991-95. La revisione totale del disciplinamento dei rapporti di servizio degli agenti della Confederazione richiede tuttavia diverso tempo e non può entrare in vigore prima del 1997. Tenuto conto dell'immediata necessità di rendere più flessibili i rapporti di servizio, abbiamo pertanto optato a favore di una revisione parziale dell'ordinamento dei funzionari. Tale procedura corrisponde chiaramente anche agli intenti del Consiglio 461

nazionale che, poco dopo l'adozione della mozione a favore di una revisione totale, ha approvato l'iniziativa parlamentare Allenspach che chiede unicamente la revisione dei rapporti di servizio dei quadri. Questo modo di procedere a tappe consente altresì di raccogliere preziose esperienze in vista della revisione totale.

Cogliamo inoltre l'occasione per proporre innovazioni supplementari da diverso tempo necessarie in materia di stipendi e di compensazione del rincaro.

Occorre in particolare sostituire il decreto federale concernente la compensazione del rincaro al personale federale, la cui validità è stata limitata per cinque volte a quattro anni, ampliando la relativa competenza nell'ordinamento dei funzionari nonché allentando le disposizioni in materia di casse pensioni. Sempre per quanto attiene alle innovazioni, va citata la delega di competenze al Consiglio federale per un disciplinamento più dettagliato del sistema degli stipendi (stipendio iniziale, aumenti ordinari e straordinari), l'introduzione di una componente positiva e commisurata alle prestazioni per tutto il personale, l'abbandono accelerato degli assegni familiari disciplinati dal vecchio diritto e fondati sullo stato civile, nonché la creazione di basi che consentano una delega più estesa delle competenze alle FFS ed alle PTT in materia di personale.

12.1

Flessibilità dei rapporti di servizio dei quadri

La modifica più importante rispetto alla normativa vigente consiste nella soppressione del periodo amministrativo di quattro anni per la categoria dei quadri superiori, cui appartengono circa 485 funzionari classificati fuori classe (amministrazione generale della Confederazione, esclusi i quadri militari subordinati all'ordinanza sulla posizione giuridica: 380; FFS: 55; PTT: 50). In futuro, i rapporti di servizio di tale classe dovrebbero pertanto poter essere sciolti, con debito preavviso e indicazione dei motivi. In alcuni casi, potrà essere .versata un'indennità di partenza.

Anche in futuro, i rapporti di servizio dei quadri superiori dovranno essere disciplinati dal diritto pubblico. Nonostante che l'iniziativa parlamentare Allenspach richieda la possibilità di scelta fra un'assunzione subordinata alla normativa concernente i funzionari oppure al diritto privato, siamo del parere che i rapporti di diritto pubblico si prestino maggiormente all'assunzione di alte cariche. Viste le conseguenze cui avrebbe inoltre condotto tale innovazione, abbiamo deciso di rinunciarvi. In caso di subordinazione dei contratti di lavoro al CO, le controversie non sarebbero di fatto più composte dalle istanze amministrative o di giustizia amministrativa della Confederazione, bensì da collegi di probiviri o da tribunali civili cantonali e federali; in virtù dell'articolo 343 CO, le competenze e le procedure nell'ambito di processi civili differirebbero da un Cantone all'altro. La Confederazione dovrebbe quindi sottostare alla competenza giurisdizionale e alle procedure cantonali e, di conseguenza, non potrebbe farsi garante di una politica uniforme in materia di personale.

Anche dal profilo materiale, la normativa concernente i rapporti di servizio degli agenti della Confederazione ed il CO costituiscono disciplinamenti diversi a tal punto che la subordinazione dei quadri superiori al CO andrebbe ben oltre 462

la revisione parziale dell'ordinamento dei funzionari. Le differenze concernono soprattutto il disciplinamento degli stipendi (ambito della retribuzione, procedura e competenze per la determinazione degli stipendi, stipendi in caso di malattia o infortunio, servizio militare, indennità di partenza ecc.), la disdetta (termini, argomentazione necessaria, protezione contro il licenziamento), il periodo di prova, le vacanze, la responsabilità civile, ecc. Un'altra importante differenza risiede nel fatto che, conformemente al CO, una disdetta data in tempo inopportuno, di norma, da diritto solamente ad un'indennità e soltanto in casi eccezionali (art. 336c CO) comporta l'annullamento; secondo il diritto pubblico, invece, è di norma nulla e i rapporti di servizio vengono pertanto mantenuti.

Il grado di flessibilità del disciplinamento dei rapporti di servizio non dipende esclusivamente dal carattere pubblico o privato, ma anche dalla densità normativa e dall'estensione dell'ambito legale all'interno del quale gli atti legislativi complementari e le decisioni singole e concrete devono muoversi. In merito a determinate questioni, la normativa cui sono assoggettati i quadri superiori deve, in ogni caso, poter avvicinarsi al diritto privato in materia di contratti di lavoro; a tal fine, occorre estendere per quanto necessario l'ambito dell'ordinamento dei funzionari. Vi sono tuttavia anche dei settori nei quali il disciplinamento di diritto privato del CO non può essere trasposto nel diritto pubblico in materia di rapporti di servizio: non si può segnatamente integrare nello statuto dei funzionari la norma di diritto privato che prevede, anche in caso di disdetta abusiva, la cessazione dei rapporti di lavoro e il versamento di un'indennità (art. 336a CO). Anche in futuro, la Confederazione dovrà poter sciogliere i rapporti di servizio dei quadri solamente in applicazione di una procedura corretta dal profilo formale e invocando ragioni valide; bisogna evitare che una disdetta non rispondente a tali requisiti possa essere «comprata» con un'indennità.

Occorre sancire nella legge i diritti dei quadri superiori in caso di scioglimento dei rapporti di servizio. L'introduzione esplicita dell'indennità di partenza (per quadri che hanno rivestito una funzione importante dal profilo politico e strategico) e dello
stipendio assicurato per due anni (per gli altri quadri) dovrebbe servire a creare una base giuridica chiara e a porre rimedio alle carenze attualmente esistenti nella vigente ordinanza sul rapporto di servizio dei segretari generali e dei capi dell'informazione.

Si pongono in tal modo dei limiti alla flessibilità dei rapporti di servizio. Siamo infatti dell'idea che, ai fini di una certa continuità, dell'autonomia e dell'imparzialità dell'amministrazione rispetto ai partiti, i quadri superiori, più di altri funzionari, abbiano bisogno di protezione contro qualsiasi atto arbitrario.

Qualità quali la disponibilità ad accettare determinati rischi, il coraggio civico e l'audacia di proporre nuove idee, estremamente necessarie in un periodo di rapide mutazioni, possono svilupparsi soltanto in un'atmosfera di sicurezza e fiducia. Queste potrebbero tuttavia essere minate da un'eccessiva flessibilità. Il settore privato ha anch'esso sperimentato che, a lungo termine, la politica dell'«hire and fire» non si rivela affatto proficua, visto che la partenza di un impiegato spesso significa un'ingente perdita di know-how.

Il disciplinamento proposto prevede conseguenze diverse per lo scioglimento del rapporto di servizio, in funzione della posizione occupata dal quadro. Nei 463

casi in cui abbia rivestito una carica importante dal punto di vista politico e strategico, l'interessato dovrebbe avere diritto ad un'indennità di partenza pari al massimo a due anni di stipendio, mentre, negli altri casi, dovrebbe essere rioccupato all'interno della Confederazione a condizioni salariali immutate durante due anni. La nuova normativa ammette pertanto diversi gradi di flessibilità. Per gli agenti della Confederazione che lavorano a diretto contatto con i consiglieri federali, e possono svolgere i loro compiti soltanto in un'atmosfera di fiducia reciproca, sarebbe possibile prevedere, in occasione della nomina, che i rapporti di servizio terminino in modo analogo a quelli dei collaboratori personali dei capi di dipartimento conformemente all'ordinanza in vigore. A tal fine, occorre conseguire un grado di flessibilità massimo che consenta soluzioni differenziate.

12.2

Flessibilità delle disposizioni in materia di casse pensioni

Sono trascorsi più di quattro anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza concernente gli statuti della Cassa federale di assicurazione (CFA). La trasposizione di tale normativa ha dato adito ad alcune difficoltà, segnatamente qualora si è dovuto tenere conto, nei termini prescritti e sulla base di un'interpretazione giuridicamente corretta delle disposizioni statutarie generali, di situazioni diverse quanto ai rapporti di servizio del personale assicurato. In base alle esperienze raccolte, ma soprattutto per conseguire la flessibilità necessaria dal profilo economico e di politica del personale, occorre creare, nel settore della previdenza professionale, un insieme di strumenti che consenta agli organi esecutivi di adeguare quest'ultima all'evoluzione dei bisogni del personale, oltre che a quelli dei datori di lavoro. A tal fine, è necessario modificare l'articolo 48 dell'ordinamento dei funzionari e, in particolare, gli statuti della Cassa pensioni. La modifica dell'ordinamento dei funzionari ci consente segnatamente di delegare al Dipartimento delle finanze la competenza legislativa in tale ambito.

Parallelamente, si prevede di creare le basi per una fusione delle due casse pensioni della Confederazione.

12.3

Compensazione del rincaro

Siamo sempre convinti che il potere d'acquisto costituisca un elemento importante della politica salariale. Il decreto federale vigente lascia un margine di manovra sufficiente per agire in modo flessibile, sia in periodo di alta congiuntura e di forte aumento del carovita, sia in caso di bassa congiuntura e di stagnazione dei salari. Alla fine del 1992, il nostro Collegio e le associazioni del personale hanno convenuto una compensazione parsimoniosa del rincaro, dimostrando in tal modo che sono perfettamente in grado di interpretare il decreto in funzione della situazione del momento. Le mozioni provenienti dalle Camere ci obbligano tuttavia a modificare il decreto federale del 19 giugno 1992 concernente la compensazione del rincaro al personale federale (RS 172.221.153.0; RU 1992 1970) affinchè sia possibile, senza trascurare l'aspetto sociale, rinunciare alla compensazione automatica del rincaro in periodi di crisi e di difficoltà per le finanze federali.

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Con l'abrogazione del decreto federale, compiamo inoltre un importante passo in quanto proponiamo di sancire nell'ordinamento dei funzionari il principio di una compensazione equa del rincaro sul salario, sull'indennità di residenza, sugli assegni per figli e sugli assegni familiari. La trattazione di detti oggetti (proroga del decreto federale concernente la compensazione del rincaro al personale federale per il 1991/92 e discussioni concernenti le mozioni e i postulati a favore di una modifica di tale decreto nel 1992/93) hanno infatti gravato oltre misura il lavoro parlamentare.

Con la prevista introduzione della norma concernente la delega nell'ordinamento dei funzionari, intendiamo disporre del margine di manovra occorrente affinchè, nel corso dei negoziati annui con le parti sociali in materia di salari, si possano coordinare con maggior flessibilità l'ampiezza e l'esecuzione della compensazione del rincaro con gli altri provvedimenti concernenti gli stipendi.

Ciò corrisponderebbe di fatto a quanto avviene nell'economia privata anche se, in quest'ultimo caso, i negoziati concernono di norma anche gli aumenti reali dei salari. Nel presente messaggio, rileviamo i casi in cui, secondo noi, occorrerebbe rendere meno vincolante (cfr. n. 12.5/12.6) rispettivamente più flessibile (cfr. n. 12.4/12.7) la normativa vigente a livello di legge. Va da sé che, al momento dell'emanazione dell'ordinanza, terremo conto delle condizioni quadro del decreto previgente nonché delle finalità della mozione della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale.

12.4

Introduzione di una componente positiva concernente le prestazioni del funzionario

In seguito all'introduzione della «componente negativa» prevista dall'articolo 45 capoverso 2bis dell'ordinamento dei funzionari, circa 500 agenti della Confederazione non hanno avuto diritto all'aumento reale alla metà del 1991. Alla fine del 1991 e del 1992, i funzionari che non hanno ottenuto l'aumento ordinario per prestazioni insufficienti sono stati rispettivamente 269 e 243. Le decisioni sono state precedute da intensi colloqui, in quanto i superiori interessati hanno dovuto discutere nei dettagli con i collaboratori il cui rendimento o comportamento lasciava a desiderare. Da questo punto di vista, la «componente negativa» svolge una funzione preventiva.

Dopo aver presentato questa «selezione negativa», i superiori hanno immediatamente comunicato la loro intenzione di premiare i servizi personali di valore eccezionale. Siamo a nostra volta convinti che non è necessario aspettare la revisione totale dell'ordinamento dei funzionari per introdurre componenti positive riguardo alle prestazioni del funzionario.

Utilizzati in modo adeguato, i compensi in denaro possono contribuire a motivare l'agente e quindi a migliorarne le prestazioni. L'introduzione di una componente positiva dovrebbe nel contempo comportare un miglioramento nella valutazione del personale. Tale strumento di incoraggiamento e motivazione, previsto dal 1986 dall'articolo 51 dell'ordinamento dei funzionari, acquisisce accresciuta importanza quale base per la determinazione dello stipendio. La valutazione del personale diviene pertanto sempre più uno strumento di gestione, 465

tanto più che, di massima, si fonda su obiettivi convenuti e/o criteri attinenti alla prestazione. Si prevede inoltre di elaborare ulteriori criteri per valutare il personale che merita di essere premiato per le proprie prestazioni.

In futuro, i superiori a tutti i livelli dovranno preoccuparsi in misura molto maggiore dell'impegno e del rendimento dei loro collaboratori. Le componenti positive e negative delle prestazioni del funzionario rappresenteranno infatti un importante passo preliminare verso il nuovo sistema salariale, che sarà elaborato in occasione della revisione totale dell'ordinamento dei funzionari. L'applicazione di tali elementi dovrà essere insegnata anzitutto nell'ambito della formazione alla gestione.

L'istituzione del sistema delle componenti positive e negative dovrebbe contribuire inoltre ad un nuovo disciplinamento in materia di protezione giuridica.

In futuro, i ricorsi contro decisioni concernenti aspetti salariali legati alle prestazioni individuali saranno giudicati da un'istanza di ricorso paritetica, composta di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il nuovo disciplinamento non ammette più il ricorso alla Commissione di ricorso del personale, che sarà istituita a partire dal 1994, né al Tribunale federale; l'istanza di ricorso paritetica deciderà definitivamente in qualità di istanza unica. A tale proposito, occorrerà che l'ordinanza preveda se sia il caso di istituire istanze di ricorso paritetiche per le aziende in regìa (FFS, PTT), le Dogane e il settore dei Politecnici federali.

12.5

Stipendio iniziale, aumento ordinario e straordinario

Gli articoli 39 (stipendio iniziale), 40 (aumento ordinario di stipendio) e 41 (aumento straordinario di stipendio) del vigente ordinamento dei funzionari disciplinano troppi particolari. La formulazione attuale lascia un margine di manovra ristretto (art. 39) o addirittura non offre alcuna flessibilità (art. 40 e 41).

L'articolo 39 precisa ad esempio che lo stipendio iniziale può essere inferiore al minimo della classe di stipendio previsto per la funzione, solamente qualora il funzionario non abbia ancora compiuto vent'anni; in seguito, lo stipendio deve essere fissato al minimo della classe corrispondente alla funzione, conformemente all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinamento dei funzionari. Siccome la Confederazione non può permettersi, in nessun settore, di praticare una politica salariale asociale, in alcuni casi gli stipendi minimi sono superiori a quelli dell'economia privata. Questa tendenza è andata accentuandosi nell'attuale situazione economica. È inoltre alquanto rigida la prescrizione legale secondo cui l'aumento ordinario di stipendio (aumento per anzianità di servizio) equivale a un ottavo almeno della differenza fra il minimo e il massimo di una classe di stipendio (art. 40 cpv. 2) o la disposizione secondo cui l'aumento straordinario di stipendio (aumento per promozione) debba ammontare almeno al 150 per cento dell'aumento ordinario dello stipendio previsto per la nuova funzione. La modificazione proposta ci consentirà di risparmiare sui salari e sugli aumenti di stipendio individuali, senza tuttavia minare la competitivita della Confederazione sul mercato del lavoro.

466

12.6

Assegni familiari

La revisione dell'ordinamento dei funzionari del 1° luglio 1991 ha reso indipendente dallo stato civile del funzionario l'indennità di residenza (elemento regionale) e ha sostituito la differenza fra l'indennità di residenza applicabile alle persone celibi ed alle persone coniugate con un assegno familiare pari a 1300 franchi annui. Le vostre Camere hanno deciso di non assoggettare l'assegno alla compensazione del rincaro, visto che ne beneficiano anche persone sposate ma senza obbligo legale di mantenimento. Per quest'ultima categoria, si è semplicemente previsto di sopprimere gli assegni in occasione di futuri aumenti reali di stipendio.

La questione dell'indicizzazione degli assegni familiari è di nuovo stata sollevata in occasione delle discussioni parlamentari concernenti la compensazione del rincaro del personale federale dal 1993 al 1996. La maggior parte dei membri delle vostre Camere ha giudicato discutibile, dal profilo della politica familiare, la perdita di potere d'acquisto dovuta al disciplinamento attuale che colpisce tutte le persone con veri obblighi di mantenimento o di assistenza verso i figli, verso il coniuge o verso un parente gravemente ammalato o invalido. Per questo motivo, avevamo accennato che vi avremmo sottoposto una proposta in occasione della prossima revisione dell'ordinamento dei funzionari, congiuntamente ad un progetto prevedente una riduzione più rapida per i beneficiari senza obbligo di mantenimento. Tali postulati sono attuati nell'ambito della presente revisione parziale.

12.7

Delega di competenze per gli aumenti reali di stipendio

Gi nel 1990, avevamo proposto una norma giuridica che ci conferisse la competenza di aumentare gli stipendi in funzione dell'evoluzione generale dei salari e della situazione economica. Le vostre Camere si sono però astenute dall'entrare in materia. Benché nella situazione economica attuale non si possa pensare ad aumenti reali, vi chiediamo di nuovo di conferirci la competenza di procedere ad un rialzo reale degli stipendi sino al 5 per cento. Se da un lato, soprattutto in tempi di crisi, ci si aspetta che il nostro Collegio pratichi una politica salariale che tenga conto della situazione sul mercato del lavoro, dobbiamo parimenti avere la possibilità di proporre per tempo, nell'ambito dell'elaborazione del preventivo, gli aumenti reali che si rivelassero necessari. Le esperienze di questi ultimi decenni mostrano come la procedura legislativa possa complicare l'attuazione di interventi di per sé appropriati e proposti in tempi utili, pregiudicando in tal modo l'esecuzione di un'adeguata politica del personale.

Anche in questo caso, una maggior flessibilità implica un'estensione del margine di manovra di cui dispone l'Esecutivo.

12.8

Rapporti di servizio nell'Azienda delle PTT e nelle FFS

Le PTT e le FFS sono confrontate a crescenti pressioni di rendimento e competitivita. Esse devono poter disporre di un margine di manovra sufficientemente 467

ampio per reagire in funzione dei mutamenti in corso. A tal fine, occorrono prescrizioni in materia di personale tali da garantire la flessibilità necessaria e da consentire la creazione di condizioni d'assunzione che rispondano ai problemi concreti esistenti. Per disciplinare i loro rapporti di servizio secondo le esigenze del mercato e i compiti che esse sono chiamate a svolgere, le FFS e le PTT devono poter disporre di competenze maggiori di quelle che l'ordinamento dei funzionari conferisce loro attualmente. Le FFS dispongono già sin d'ora di un maggiore margine di manovra in quanto, in virtù dell'articolo 10 capoverso 1 lettera 1 della legge federale sulle ferrovie federali svizzere (RS 742.31), possono emanare taluni regolamenti per l'esecuzione delle leggi e delle ordinanze sui rapporti di impiego del personale. Manca invece una competenza analoga per le PTT. Per tale motivo, proponiamo che l'ordinamento dei funzionari ci dia la possibilità di delegare all'Azienda la competenza di emanare, garantendo una politica del personale unificata, i regolamenti necessari dal profilo dei compiti e dell'esercizio.

12.9

Provvedimenti di politica del personale in caso di ristrutturazioni

Attualmente, non vi è alcuna base giuridica appropriata per il versamento di indennità ai funzionari che, in seguito alla soppressione della loro funzione, non sono rieletti o che, rieletti con riserva, sono licenziati per lo stesso motivo durante il periodo amministrativo. Questa lacuna rende estremamente difficile l'attuazione di importanti ristrutturazioni che implicano la riduzione degli effettivi, come è ad esempio il caso nel settore militare e probabilmente presto anche in altri parti dell'amministrazione federale. L'economia privata offre anch'essa piani sociali suscettibili di comportare costi considerevoli in caso di ridimensionamenti delle aziende.

Il disciplinamento proposto crea una maggior flessibilità su due fronti: esso ci consente di versare delle indennità nel caso di una riduzione importante dei posti, limitando pertanto le complicazioni connesse ad una riorganizzazione. Non è invece prevista l'introduzione di un diritto generale all'indennità; dovremo decidere di volta in volta, tenendo conto delle circostanze specifiche, in merito alla necessità e al contenuto dei provvedimenti da adottare.

Ricorreremo con estrema moderazione al versamento di indennità, prediligendo, in caso di minaccia di licenziamento, provvedimenti quali il trasferimento, la mediazione di posti, il riciclaggio e il perfezionamento professionale.

In caso di importanti ristrutturazioni, non sono tuttavia da escludere soluzioni più estreme quali il licenziamento accompagnato dal versamento di un'indennità.

12.10

Elenco delle funzioni

Conformemente all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinamento dei funzionari, l'elenco delle funzioni allestito dal nostro Collegio sottosta all'approvazione parlamentare. L'ultima modifica da voi adottata risale al 22 marzo 1991 (FF 1991 468

I 1103; RU 1991 822). Nel frattempo abbiamo creato diverse nuove funzioni e ne abbiamo soppresse altre. Le modificazioni risultanti nell'elenco delle funzioni devono ancora essere approvate dalle vostre Camere.

13

Risultati della procedura preliminare

II disegno di revisione è stato preparato dall'Ufficio del personale in stretta collaborazione con la Cassa federale d'assicurazione, i dipartimenti, l'Azienda delle PTT e le FFS. Le organizzazioni mantello del personale federale, ovvero sia l'Unione federativa del personale delle amministrazioni e delle imprese pubbliche (UF), la Federazione dei sindacati cristiani del personale della Confederazione (UGCU), delle amministrazioni pubbliche e delle imprese di trasporto, nonché l'Associazione svizzera del personale militare (ASPM) e l'Associazione dei quadri della Confederazione (ACC), hanno partecipato periodicamente ai lavori di revisione; tali organizzazioni sono state consultate in merito ed hanno partecipato ai negoziati.

Le organizzazioni del personale federale si sono dimostrate scettiche rispetto ad una revisione parziale che anticipa la revisione totale dell'ordinamento dei funzionari ed alcune di esse vi si oppongono fermamente. A loro dire, questioni fondamentali quali lo statuto dei funzionari, il periodo amministrativo, il nuovo sistema dei salari e la flessibilità dei rapporti di servizio meritano un esame approfondito e non possono essere affrontate soltanto per una piccola parte degli effettivi, isolatamente e affrettatamente.

Il presente disegno di revisione parziale tiene conto di alcune critiche provenienti dalle associazioni del personale e propone pertanto solamente le modifiche più urgenti che non possono essere differite sino alla revisione totale.

La maggior parte delle divergenze concernenti singoli aspetti sono state eliminate nel corso dei negoziati con le organizzazioni mantello. Non si è giunti ad un accordo di principio nei seguenti settori: - Assunzione o mantenimento di funzionari di valore eccezionale (art. 36 cpv.

3): l'ACC chiede di conferire competenze più estese alle autorità eleggenti; al fine di trattenere o assumere agenti particolarmente qualificati, esse devono poter concedere aumenti di stipendio che superino del 20 per cento al massimo lo stipendio ordinario (come è attualmente il caso) e non del 15 per cento. Visto il limitato numero di agenti il cui stipendio massimo era stato aumentato di più del 10 per cento dello stipendio ordinario, ci sembra sensato ridurre il margine dal 20 per cento al 15 per cento. Laddove si riveli necessario un aumento
superiore al 15 per cento, occorre piuttosto procedere ad una riqualifica del posto.

- Ricorso per vie legali in materia di componenti positive delle prestazioni del funzionario (art. 58-61 OF, art. 100 OG): l'UF si è opposta alla proposta di escludere qualsiasi accertamento da parte del Tribunale federale degli elementi legati alle prestazioni che determinano il salario; secondo l'UF, le vie di ricorso a tale istanza devono rimanere aperte per le rimunerazioni in caso di prestazioni insufficienti (art. 45 cpv. 2bis). Nell'ottica di sgravare le 469

istanze giudiziarie (Commissione di ricorso del personale e Tribunale federale), noi ci opponiamo invece a tale proposta; visto che l'articolo 60 capoverso 3 vigente esclude già un esame da parte di questa istanza degli elementi positivi, è logico riservare un trattamento analogo anche agli elementi negativi. Per motivi di coerenza, ci sembra pertanto opportuno escludere dalla procedura di ricorso anche i casi in cui le prestazioni siano insufficienti. Visto che le decisioni sugli elementi dello stipendio legati alle prestazioni concernono anzitutto la gestione e non devono assumere carattere giuridico, è prevista una nuova, unica istanza di ricorso paritetica, composta di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro (cfr. n. 218 concernente gli art.

58-61 OF nonché art. 100 OG).

- Campo d'applicazione dello statuto dei quadri (art. 62b): l'ACC vorrebbe applicare i rapporti di servizio dei quadri soltanto ad alcune funzioni importanti dal profilo politico e strategico e non a tutti gli agenti fuori classe.

L'UF è invece del parere di lasciare, almeno nella legge, la possibilità al Consiglio federale di non subordinare allo statuto di quadro tutti gli agenti fuori classe. Per le argomentazioni contro un allentamento dell'equazione «fuori classe = rapporto di servizio di quadri» cfr. n. 211 e 212.

- Compensazione del rincaro (art. 45 cpv. 3bis): l'Azienda delle PTT e le FFS hanno approvato l'abrogazione del decreto federale e l'introduzione del principio della compensazione del rincaro nell'ordinamento dei funzionari. Tale soluzione è stata accettata anche dalle associazioni del personale, secondo le quali non è tuttavia necessario modificare il sistema delle indennità di rincaro. L'UF e la VGCU propongono, quale alternativa, di porre in diretta relazione la riduzione del tempo di lavoro accompagnata da una partecipazione finanziaria del personale con il disciplinamento in materia di compensazione del rincaro. A tal proposito, rinunciamo per il momento ad entrare in materia. Inoltre, le associazioni del personale non sono molto favorevoli a una soppressione della compensazione automatica del rincaro.

2 21 211

Parte speciale Modificazione dell'ordinamento dei funzionari Rapporti di servizio dei quadri superiori (art. 1 cpv. 1bis, art. 62b-62f)

L'articolo 1 capoverso 1bis estende la definizione attuale di funzionario ai quadri superiori: è ritenuto funzionario quadro superiore chiunque sia nominato a tale funzione.

L'articolo 62b determina il campo d'applicazione dei rapporti di servizio dei quadri superiori. Secondo il capoverso 1, tutti i funzionari assegnati a classi di stipendio superiori alla 31a sono incondizionatamente subordinati ai rapporti di servizio applicabili ai quadri superiori. Non rientrano in questa categoria i quadri militari, che sono invece subordinati all'articolo 194 della legge federale sull'organizzazione militare (OM; RS 510.10) e all'ordinanza sulla posizione giuridica cui la legge rinvia. La revisione totale dell'ordinamento dei funzionari 470

persegue l'armonizzazione dei diversi statuti dei quadri e quindi anche dell'ordinanza sulla posizione giuridica. La nuova normativa subordina circa 485 agenti fuori classe (senza contare i 45 quadri subordinati all'ordinanza sulla posizione giuridica) al nuovo statuto di quadro. Tale effettivo conferisce alla categoria la dimensione minima necessaria per una protezione istituzionale contro qualsiasi atto arbitrario. L'assoggettamento allo statuto di quadro di alcune funzioni poco frequenti potrebbe di fatto contribuire ad una marcata individualizzazione dei rapporti di servizio e ad un forte aumento dei rapporti di dipendenza.

Il capoverso 2 assoggetta allo statuto di quadro anche gli agenti che, pur non essendo fuori classe, lavorano in stretto contatto con i Consiglieri federali, oppure svolgono importanti funzioni politiche, strategiche o direttive.

Analogamente a quanto previsto per gli impiegati dall'articolo 62 capoverso 1, il capoverso 3 ci conferisce la competenza di emanare un'ordinanza per i quadri, nella quale disciplinare gli stipendi (art. 36 cpv. 2) e le prestazioni in caso di scioglimento dei rapporti di servizio dei quadri. Tale ordinanza sostituirà quelle sullo stipendio dei funzionari fuori classe (RS 172.221.105), sul rapporto di servizio dei segretari generali e dei capi dell'informazione dei dipartimenti (RS 172.221.104.1) e sui rapporti d'impiego dei collaboratori personali dei capi di dipartimento (RS 172.221.104.2). La nuova legge consentirà di prevedere normative differenziate per le diverse categorie di quadri nell'ordinanza per i quadri o in diverse ordinanze speciali.

Conformemente all'articolo 62c, i quadri superiori non sono nominati, a differenza dei funzionari ordinari, per un periodo amministrativo, ma per un periodo determinato o indeterminato. Analogamente a quanto avviene per gli impiegati, il rapporto può essere sciolto nei seguenti casi: Conformemente all'articolo 62d, sia l'autorità eleggente sia le persone interessate possono recedere dai rapporti di servizio con preavviso di sei mesi (cpv.

1). La legge recita inoltre espressamente che il rapporto può essere modificato o sciolto di comune intesa (cpv. 2). Di per sé, questa possibilità esisterebbe anche in assenza di una norma giuridica espressa (in particolare per i funzionari e impiegati che non hanno
un rapporto di servizio di quadri); la disposizione è tuttavia stata introdotta al fine di disciplinare chiaramente le conseguenze dello scioglimento, in particolare per rendere possibile il versamento di un'indennità di partenza secondo l'articolo 62e anche quando il rapporto è sciolto di comune accordo. Se il rapporto è invece sciolto o modificato unilateralmente dall'autorità eleggente, la decisione deve essere sufficientemente motivata (cpv.

3). La prassi amministrativa e quella giudiziaria dovranno dire quali siano i requisiti minimi per un'argomentazione sufficiente. Dal momento che il capoverso 4 dichiara salvi la modificazione e lo scioglimento del rapporto di servizio per ragioni gravi nonché il licenziamento disciplinare (in tal caso non sono concesse le prestazioni previste dal cpv. 5 o dall'art. 62e), ai fini del capoverso 3 possono bastare motivi meno gravi di quelli previsti dal capoverso 4. Ribadiamo che, ai sensi del capoverso 3, il rapporto di servizio è sciolto o modificato in caso di esercizio carente o di mancato conseguimento di obiettivi adeguati. La formulazione ci consente inoltre di procedere per motivi di opportunità politica o militare. Il capoverso 4 precisa che, come per gli altri funzionari, 471

i rapporti di servizio possono essere sciolti o modificati, se del caso senza preavviso, per motivi gravi o disciplinari. La disposizione non prevede espressamente che i rapporti di servizio cessino automaticamente alla scadenza del periodo d'assunzione. I motivi gravi che giustificano un licenziamento o una modifica senza preavviso corrispondono ai motivi che occorre invocare per sciogliere o modificare senza preavviso i rapporti di servizio di un funzionario 0 di un impiegato.

Lo scioglimento ordinario unilaterale (art. 62d cpv. 3) e lo scioglimento straordinario dei rapporti di servizio (art. 62d cpv. 4) sono decisioni impugnabili con 1 rimedi giuridici ordinari. Per la disdetta si applicano le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa (segnatamente il diritto di essere sentiti, l'obbligo di notifica scritta e di motivazione, ecc.; art. 29 segg. PA). Lo scioglimento dei rapporti di servizio alla fine di un periodo determinato non sottosta a tale procedura e non presuppone pertanto una decisione formale.

La garanzia di stipendio di cui al capoverso 5 consente alla Confederazione di conservare, nella misura del possibile, il know-how dell'ex-quadro. In caso di scioglimento dei rapporti di servizio secondo l'articolo 62d capoverso 2 o 3, la Confederazione dovrebbe possibilmente assegnargli un altro lavoro. Questo imperativo, unitamente alla garanzia di stipendio di due anni, crea una pressione sufficiente per impiegare l'ex-quadro alle stesse condizioni salariali. Solo eccezionalmente, nel caso in cui fallissero tutti gli sforzi di ulteriore impiego, può essergli versata un'indennità di partenza per un massimo di due stipendi annui conformemente al capoverso 6.

L'articolo 62e prevede, in caso di scioglimento dei rapporti di servizio, un'indennità di partenza per i quadri che occupano funzioni importanti dal punto di vista politico e strategico, invece della garanzia di ulteriore impiego e di stipendio per due anni (art. 62d cpv. 5). Il capoverso 1 elenca le funzioni che danno diritto a un'indennità di partenza in caso di scioglimento dei rapporti di servizio. Si tratta in particolare delle funzioni che comportano uno stretto rapporto di fiducia con il superiore (capo di dipartimento, cancelliere della Confederazione) e che possono influenzare in maniera determinante le decisioni
governative. L'indennità ammonta ad un massimo di due stipendi annui; in tal modo viene ridotta da tre a due stipendi annui, conformemente alla richiesta della Delegazione delle finanze delle Camere federali (rapporto d'attività 1991/92; FF 1992 III 643 segg.), mentre il campo d'applicazione è esteso ad altre funzioni (ordinanza sui rapporti di servizio dei segretari generali e dei capi dell'informazione dei Dipartimenti). Il disciplinamento proposto si avvicina maggiormente alla norma di diritto privato (art. 3390, e e d CO) rispetto a quello attualmente in vigore per i segretari generali e i capi dell'informazione.

Il capoverso 2 conferisce all'autorità eleggente la possibilità di sottoporre un massimo di due ulteriori funzioni strategiche per dipartimento al disciplinamento in materia di indennità di partenza. La relativa decisione deve essere presa in occasione della nomina alla funzione di quadro corrispondente.

Secondo l'articolo 62f capoverso 1, nel calcolo dell'indennità di partenza non sono considerate le prestazioni di libero passaggio della cassa pensioni previste dalla legge. L'indennità deve tuttavia essere rimborsata, completamente o par472

zialmente, qualora il quadro il cui rapporto di servizio è stato sciolto riceva un adeguato reddito da attività lucrativa o sostitutivo. Questa regolamentazione corrisponde a quella che si applica alle pensioni dei consiglieri federali (art. 5 del decreto federale; RS 172.121.1).

212

Maggior flessibilità in materia di stipendi (art. 36 cpv. 2-4, 39 cpv. 2, 40 cpv. 2, 41, 45 cpv. 3bis)

II nuovo artìcolo 36 capoverso 2 riprende il testo del vigente capoverso 3 estendendone il campo d'applicazione a tutti i quadri superiori. Disciplineremo mediante ordinanza la classificazione degli stipendi dei quadri superiori. Nella misura in cui gli stipendi oltrepassino il massimo della classe 31 di cui al capoverso 1 godremo di piena libertà. Ci riserviamo invece di riesaminare la struttura attuale che prevede sette categorie fuori classe e i casi laddove le differenze siano inique. Esamineremo in particolare se occorra sottoporre a una valutazione analitica la funzione dei direttori d'ufficio qualora non esistano diverse funzioni di stessa natura, come ad esempio per i direttori di circondario delle PTT o i direttori delle aziende d'armamento.

L'articolo 36 capoverso 2 dell'ordinamento dei funzionari conferisce all'autorità eleggente il diritto di determinare, in accordo con il nostro Collegio, stipendi del 20 per cento superiori al massimo previsto per la classe 31. Sino ad oggi, è stato fatto un uso estremamente limitato di tale competenza; complessivamente, sono soltanto una sessantina gli agenti assegnati a classi superiori alla 23a che beneficiano di tale supplemento che peraltro, fatte salve rare eccezioni, non eccede mai il 10 per cento. Per tale motivo i supplementi, che sinora potevano raggiungere il 20 per cento, non potranno più superare il 15 per cento secondo l'articolo 36 capoverso 3. Questa riduzione non comporta di fatto alcuna diminuzione di stipendio. A partire dalla 26a classe di stipendio, l'aumento sottosta inoltre all'approvazione della Delegazione delle finanze.

L'articolo 36 capoverso 3 crea la possibilità di superare il massimo di stipendio fissato dall'articolo 36 capoverso 2 del 15 per cento al massimo. Questa competenza consente di assumere o trattenere al servizio della Confederazione collaboratori di valore eccezionale e può essere applicata soltanto in casi debitamente motivati.

In virtù dell'articolo 36 capoverso 4, saremo abilitati ad aumentare, fino al 5 per cento, in funzione dell'evoluzione salariale e della situazione economica, gli stipendi massimi previsti nell'articolo stesso. La differenza rispetto alla normativa vigente risiede nel fatto che, attualmente, la competenza spetta alle vostre Camere. Siccome la vostra Assemblea decide in ultima istanza
sulle questioni budgetarie, siamo dell'idea che la norma attuale sia inutilmente restrittiva. Ribadiamo quanto abbiamo già sostenuto nel 1990, ossia che una politica più flessibile in materia di personale implica parimenti un trasferimento all'Esecutivo delle competenze in materia di stipendi.

Il nuovo articolo 39 capoverso 2 non disciplina in dettaglio gli stipendi iniziali.

Esso prevede che sia il nostro Collegio a godere di tale competenza. A corto termine proporremo correzioni verso il basso per talune categorie professionali, 31 Foglio federale. 76° anno. Voi. IV

473

ad esempio per gli agenti che hanno appena terminato il tirocinio o che hanno appena conseguito il diploma universitario, pur riservandoci la possibilità di ritoccare gli stipendi verso l'alto, qualora intervengano mutamenti sul mercato del lavoro.

Ci adoperiamo parimenti per ottenere quanto prima una maggior flessibilità nell'ambito degli aumenti ordinari (art. 40) e straordinari (art. 41). Fatti salvi casi eccezionali, occorrerebbe per quanto possibile mantenere la prassi attuale.

Gli aumenti dovrebbero tuttavia poter essere ridotti in periodi di bassa congiuntura o di cattiva situazione finanziaria. Sulla base di tali disposizioni, abbiamo l'intenzione - qualora la situazione economica permanga precaria - di contribuire al risanamento delle finanze federali, analogamente a quanto abbiamo fatto nel 1992 mediante la soppressione dell'indennità a suo tempo concessa per tenere conto delle difficoltà d'assunzione in determinate località di servizio (indennità complementare conformemente all'art. 37 cpv. 2). Occorrerà inoltre esaminare se, mediante un'estensione degli intervalli fra gli aumenti, non sia possibile ritardare il momento in cui l'agente percepisca lo stipendio massimo. I dettagli andranno discussi con le parti sociali e disciplinati nell'ordinamento dei funzionari.

Attualmente, le questioni concernenti il mantenimento del potere d'acquisto dei salari e delle rendite sono disciplinate in due diversi testi legislativi. L'articolo 45 capoverso 3bis si basa su un decreto federale di obbligatorietà generale che disciplina numerosi particolari. Il principio secondo il quale il nostro Collegio integra ogni anno l'indennità di rincaro agli stipendi è invece direttamente sancito in detto articolo. Proponiamo pertanto di eliminare questo doppione e di iscrivere soltanto nell'ordinamento dei funzionari il principio secondo il quale viene concessa un'equa compensazione del rincaro al personale ed ai pensionati della Confederazione (ai sensi dell'art. 1 del decreto federale). Disciplineremo i dettagli mediante ordinanza, tenendo nel contempo conto che le vostre Camere hanno auspicato un inasprimento in materia di compensazione del rincaro, senza tuttavia trascurare l'aspetto sociale, in periodo di cattiva situazione finanziaria e di recessione.

Desideriamo inoltre, per quanto possibile, evitare
che l'ordinanza subordini le decisioni in materia di compensazione del rincaro a condizioni tali da limitare il nostro potere decisionale. Nelle nostre riflessioni in merito alla compensazione del rincaro, riteniamo invece più sensato poter tenere conto di tutti i provvedimenti rilevanti ai fini della determinazione dello stipendio.

L'articolo 45 capoverso 3bis fornisce la base legale per la partecipazione del datore di lavoro alla costituzione della riserva necessaria al finanziamento della compensazione del rincaro versata sulle rendite. La partecipazione del datore di lavoro è ridotta, proporzionalmente, dell'importo corrispondente agli interessi supplementari maturati conformemente all'articolo 47 capoverso 4 degli Statuti della Cassa pensioni della Confederazione (CPC).

In seno all'amministrazione generale della Confederazione, le spese del personale rappresentano circa il 12,5 per cento delle spese globali. È quindi errato pensare che sarebbe possibile migliorare considerevolmente la situazione delle finanze federali mediante una riduzione della compensazione del rincaro. Oltre ai provvedimenti sovraesposti, volti ad una maggior flessibilità in materia di sa474

lari, sarà possibile trovare una soluzione con le parti sociali, affinchè, sulla base dei bisogni finanziari, anche il personale federale partecipi a risanare le finanze federali in funzione della situazione, senza tuttavia trascurare i fondamentali principi di politica del personale.

213

Ricompensa per servizi personali di valore eccezionale (art. 44 cpv. 1bis)

A titolo sperimentale, le PTT hanno iniziato, nel 1990 a Zurigo e nel 1991 nel resto del Paese, a ricompensare determinate prestazioni individuali in ambiti ben definiti. Le esperienze raccolte si sono rivelate positive. Le indennità uniche di cui hanno beneficiato dal 2 al 4 per cento del personale si fondavano sull'articolo 44 capoverso 2 dell'ordinamento dei funzionari e sull'articolo 52 del regolamento dei funzionari (1). L'articolo 44 capoverso 1 lettera f e capoverso 2 costituisce anch'esso invero una base legale per ricompensare servizi personali di valore eccezionale. Per un'introduzione generale delle componenti positive delle prestazioni del funzionario, che di massima dovrebbe interessare il personale di tutte le categorie, raccomandiamo tuttavia la creazione di una norma speciale. Il nuovo articolo 44 capoverso 1bis prevede che il totale complessivo delle ricompense versate per servizi personali di valore eccezionale non debba eccedere lo 0,5 per cento della massa salariale. Proporremo ogni anno, nell'ambito del preventivo, un nuovo importo; questo modo di procedere ci consentirà di evidenziare la particolare importanza, dal profilo della politica salariale, del nuovo elemento introdotto. Siccome la Confederazione dovrà avventurarsi su un terreno inesplorato, abbiamo l'intenzione, sempreché disporremo della base legale necessaria, di iniziare cautamente nel 1995 con una modica quota parte e, in seguito, di aumentare moderatamente l'importo iscritto nel preventivo annuo, se i servizi avranno applicato il provvedimento in modo corretto e con i risultati auspicati. Il margine di competenza richiesto dello 0,5 per cento della massa salariale si estinguerà al più presto nel 1998. Emaneremo disposizioni quadro per disciplinarne l'applicazione e l'utilizzazione. Occorrerà fra l'altro esigere che il riconoscimento di servizi personali di valore eccezionale sia fondato su una valutazione regolare e sistematica del personale. Le componenti positive delle prestazioni del funzionario daranno origine ad una maggiorazione unica, decisa di anno in anno e non sempre a favore degli stessi collaboratori. Anche in caso di durevoli prestazioni individuali superiori alla media, l'aumento non può essere garantito. Le ricompense saranno versate secondo il libero apprezzamento dei servizi competenti. Creeremo gli strumenti di controllo necessari per ottimizzare tali provvedimenti dal profilo della politica del personale e per evitare qualsiasi soluzione arbitraria.

214

Istituzione di un vero e proprio assegno familiare (art. 43 cpv. 3 e 5; art. 45 cpv. 3bis)

II nuovo articolo 43 capoverso 5 prevede una soppressione più rapida degli assegni familiari di 1300 franchi previsti dalla normativa previgente fondata sullo 475

stato civile e versati agli agenti della Confederazione unicamente in base al disciplinamento transitorio. Di fatto, tale indennità dovrebbe essere gradualmente ridotta di anno in anno, al più presto a partire dal 1994, e completamente soppressa nel 1999. Tale provvedimento attuerà il postulato iniziale, ossia di versare gli assegni familiari in primo luogo a funzionari con figli minorenni o in corso di formazione. Siamo dell'idea che la conseguente diminuzione di stipendio sia del tutto accettabile dal profilo della politica sociale e in materia di personale, tanto più che la soppressione coinciderà con la compensazione del rincaro, cosicché dal punto di vista nominale non vi sarà alcuna perdita.

Attualmente, sono circa 44 000 gli agenti coniugati che beneficiano della normativa transitoria. Grazie alla soppressione graduale degli assegni familiari versati conformemente al diritto previgente, sarà possibile indicizzare i nuovi assegni senza dover far fronte ad aumenti di costi. A tal fine, è necessario modificare l'articolo 45 capoverso 3bis. Visto che gli assegni familiari non sono mai stati indicizzati, l'importo viene fissato, conformemente all'articolo 43 capoverso 3, a franchi 1400.

215

Modificazione delle disposizioni concernenti la Cassa pensioni (art. 48 cpv. 1, 2, 2bis e 5ter)

L'articolo 48 dell'ordinamento dei funzionari costituisce già attualmente la base per le istituzioni di previdenza della Confederazione. La Cassa pensioni della Confederazione gestisce la previdenza obbligatoria unicamente per i funzionari della Confederazione e delle aziende con contabilità propria e per tutti gli impiegati di organizzazioni affiliate. Sino ad oggi mancava pertanto una base legale per assicurare gli agenti che non sottostanno all'ordinamento dei funzionari. Per questo motivo, nell'articolo 48 capoverso 1, analogamente all'articolo 62 dell'ordinamento dei funzionari, si è prevista l'assicurazione anche per le persone che non rientrano in questa categoria. Tali persone sono già attualmente assicurate presso la Cassa pensioni o presso istituti di previdenza (regolamento delle pensioni dei professori dei politecnici, dei magistrati, del personale privato dell'Azienda delle PTT, ecc.) contro gli stessi rischi dei funzionari affiliati alla Cassa pensioni. La nuova formulazione non cambia quindi in alcun modo la situazione attuale.

Nel capoverso 2 è introdotto il concetto di «Cassa pensioni della Confederazione». Questa specificazione consente di operare una chiara distinzione fra l'istituzione di previdenza e l'ufficio federale competente, nonché di tenere conto dell'imminente fusione fra la Cassa pensioni della Confederazione e la Cassa pensioni delle FFS, da cui risulterà un'unica Cassa pensioni per tutto il personale della Confederazione. Al nostro Collegio è inoltre data facoltà di delegare al Dipartimento federale delle finanze la competenza di legiferare in materia di cassa pensioni. Tale facoltà è sancita dall'articolo 3a degli Statuti della Cassa pensioni della Confederazione (cfr. n. 22 e allegato 4). Un'altra importante chiarificazione è data dalla precisazione secondo cui il Dipartimento federale delle finanze esegue gli statuti, ossia emana le disposizioni d'applicazione, mentre la Cassa federale d'assicurazione è incaricata dell'applicazione.

476

Occorre disciplinare gli scambi fra la Cassa pensioni della Confederazione e i servizi nell'ambito della protezione dei dati. La base giuridica necessaria a tal fine è data dal capoverso 2bis.

Da ultimo, il capoverso 5ter fornisce la base giuridica che consente, in caso di invalidità, di computare eventuali versamenti complementari di rendite in virtù della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità. La prassi attuale di computo non subisce pertanto alcuna modifica.

216

Indennità in caso di ristrutturazione (art. 54 cpv. 1bis e 2)

In virtù dell'attuale articolo 54, i funzionari (ri)eletti senza riserva, la cui funzione è soppressa durante il periodo amministrativo, e che non possono essere ulteriormente occupati hanno diritto ad un'indennità. In caso di importanti ristrutturazioni, le indennità devono tuttavia poter essere versate anche qualora sia prevista una riduzione degli effettivi per la fine del periodo amministrativo o qualora il licenziamento sia già stato segnalato con una riserva all'atto della rielezione. Il disagio sociale in seguito al licenziamento non può di fatto essere mitigato unicamente dalla riserva o dalle particolari condizioni che caratterizzano il momento in cui esso avviene. Il nuovo articolo 54 capoverso lbis ci conferisce pertanto la possibilità di emanare, in caso di ristrutturazione, disciplinamenti adeguati alla situazione (piani sociali), che consentiranno all'autorità eleggente di adottare i provvedimenti necessari. Attualmente, tali piani si rivelano necessari con la riduzione degli effettivi in atto in seno al DMF e alle PTT.

217

Ordinamento dei funzionari delle Aziende in regìa (art. 62a, art. 64 cpv. 1 lett. e)

Le PTT dovrebbero ottenere le stesse competenze di cui dispongono attualmente le FFS. L'articolo 62a ci autorizza a delegare ad entrambe le Aziende la competenza di legiferare su determinate questioni. L'articolo 62 capoverso 1 ci conferisce già attualmente il diritto di delegare la competenza di disciplinare i rapporti di servizio dei collaboratori delle Aziende che non rientrano nella categoria dei funzionari. Creeremo un disciplinamento comune nei settori per i quali le norme devono essere unificate per tutto il personale federale; nei settori nei quali le esigenze divergono, cederemo invece alle singole aziende la competenza normativa, prevedendo tuttavia oneri o condizioni quadro, affinchè la Confederazione attui una politica unificata in materia di personale.

L'articolo 64 capoverso 1 lettera e incarica l'Ufficio del personale di coordinare gli atti normativi complementari all'ordinamento dei funzionari. Secondo tale disposto, l'Ufficio del personale vigila anzitutto affinchè la Confederazione attui una politica uniforme in materia di personale come prescritto dall'articolo 62a. Anche nei casi in cui la legge autorizza, in determinati settori, disciplinamenti adeguati alla situazione specifica delle aziende o dei dipartimenti, occorre orientare tali normative verso obiettivi unificati in materia di personale.

477

L'Ufficio del personale veglierà segnatamente affinchè gli atti legislativi complementari delle PTT e delle FFS divergano soltanto nella misura in cui ciò si riveli necessario e sensato, tenuto conto dei diversi compiti e delle diverse strutture organizzative; la conferenza dei direttori del personale (diretta dall'Ufficio federale del personale con la partecipazione delle PTT, delle FFS, del Dipartimento militare federale, della Direzione generale delle dogane e della CFA) ottiene in tal modo una base legale. L'Ufficio del personale ha inoltre il compito di coordinare gli atti legislativi dei dipartimenti e degli uffici; la disposizione in causa fornisce pertanto anche la base legale necessaria alla Conferenza dei servizi centrali del personale dei dipartimenti, diretta dall'Ufficio federale del personale, che si riunisce regolarmente.

218

Procedura di ricorso (art. 58-61 OF; art. 100 OG)

L'articolo 60 capoverso 3 esclude già attualmente il ricorso al Tribunale federale per le controversie concernenti le ricompense, di cui all'articolo 44 capoverso 2, e gli aumenti di stipendio dovuti a prestazioni individuali secondo il nuovo articolo 36 capoverso 4. Si prevede ora di escludere dalle competenze di tale istanza anche le vertenze concernenti gli aumenti concessi per attirare o mantenere al servizio della Confederazione persone di valore eccezionale, ai sensi del nuovo articolo 36 capoverso 3, la ricompensa conformemente all'articolo 44 capoverso lbis, nonché la componente negativa delle prestazioni del funzionario di cui all'articolo 45 capoverso 2bis. Dal momento che costituiscono anzitutto strumenti di gestione, gli elementi dello stipendio legati alle prestazioni non devono avere carattere giuridico. Per questo motivo, occorre evitare di sottoporli al Tribunale federale e alla commissione di ricorso del personale che entrerà in funzione a partire dal 1994. La nuova normativa istituisce una procedura di ricorso con un'unica istanza, in quanto affida il giudizio dei ricorsi contro le decisioni in questione a una nuova istanza di ricorso paritetica.

In tal modo, l'ordinamento dei funzionari esclude da qualsiasi valutazione giudiziale quelle prestazioni finanziarie che richiederebbero un certo margine d'apprezzamento o di discrezione e sulle quali devono invece poter decidere le autorità amministrative, nell'ambito delle loro funzioni direttive. La nuova normativa stabilisce chiaramente che le decisioni prese dall'istanza di ricorso non possono essere impugnate presso il Consiglio federale e che neanche le decisioni di prima istanza prese dal Consiglio federale possono essere impugnate presso tale istanza di ricorso. Nell'ordinanza delegheremo quindi ai dipartimenti e alle aziende la competenza di decidere in prima istanza, affinchè sia consentito per lo meno il ricorso all'istanza paritetica. Per motivi di completezza, occorrerà sancire anche nella legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110) l'esclusione del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; l'elenco delle materie in cui non è ammesso il ricorso al Tribunale federale (art.

100 OG) dev'essere pertanto completato di conseguenza.

Nell'ambito del nuovo disciplinamento del diritto di ricorso,
va osservato che l'OG, e con essa alcune disposizioni dell'ordinamento dei funzionari, è già stata riveduta il 4 ottobre 1991: parte della revisione è entrata in vigore il 15 478

febbraio 1992; le altre nuove norme entreranno in vigore il 1° gennaio 1994 (RU 1992 288 segg.; RU 1992 337 segg.; RU 1993 877 segg.). La presente revisione propone la modifica di singole disposizioni che, di fatto, sono già state modificate con la revisione del 1991 (art. 58-61 OF e art. 100 OG). Visto che entrerà in vigore solo il 1° gennaio 1994, la revisione del 1991 non è ancora contenuta nella Raccolta sistematica (RS) al momento in cui approviamo il disegno di revisione dell'ordinamento dei funzionari.

219

Altre modificazioni dell'ordinamento dei funzionari (art. 45 cpv. 5 lett. b; art. 47 cpv. 3; disposizioni transitorie)

'L'articolo 45 capoverso 5 lettera b ci conferisce la competenza di computare sullo stipendio, sull'indennità di residenza e sugli assegni anche le prestazioni dell'assicurazione invalidità. Sino ad ora, la base legale esisteva solamente per il computo delle prestazioni dell'assicurazione militare, dell'INSAI e di altre assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni. Questa situazione ha spesso dato adito ad incertezze. Il complemento proposto dovrebbe apportare maggiore chiarezza.

Analogamente, si prevede di completare l'articolo 47 capoverso 3: oltre alle prestazioni dell'AVS, delle casse pensioni della Confederazione e dell'INSAI nonché di altre assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, proponiamo di tenere conto, nel computo dell'importo complessivo risultante dal godimento ulteriore dello stipendio a favore dei superstiti di un funzionario deceduto, anche delle prestazioni dell'assicurazione invalidità. Questo complemento della legge dovrebbe costituire una base legale ineccepibile, su cui fondare il proseguimento dell'attuale prassi.

È nostra intenzione, se possibile, di fare entrare in vigore la revisione all'inizio del 1995. Rimarrebbe in tal modo tempo sufficiente per verificare le innovazioni in vista della loro introduzione nella legge integralmente riveduta. Nell'attesa dell'entrata in vigore della legge, il nostro Collegio, l'Azienda delle PTT, le FFS e il Dipartimento federale delle finanze (casse pensioni) dovranno elaborare le disposizioni d'esecuzione.

L'articolo 1 delle disposizioni transitorie costituisce la base per la fusione delle due casse pensioni della Confederazione e disciplina le competenze.

Conformemente all'articolo 2 delle disposizioni transitorie, i rapporti di servizio fondati sul diritto vigente, ormai assoggettati al regime applicabile ai quadri superiori, devono sottostare alla nuova legislazione ed essere adeguati a partire dal 1° gennaio 1997, ossia al termine del periodo amministrativo 1993-1997. Il capoverso 2 stabilisce che i diritti sussistenti in virtù del diritto previgente e non più previsti dalla nuova normativa saranno abrogati a partire da tale data.

22

Modificazione degli statuti della cassa pensioni

Le competenze normative delegate al Dipartimento federale delle finanze, attualmente disperse in numerosi articoli statutari, vanno raggruppate e comple479

tate mediante altre deleghe in materia di affiliazione, di guadagno assicurato, di prestazioni e di libero passaggio. Tale raggruppamento presenta il vantaggio che gli statuti conserveranno il carattere di disposizioni quadro, mentre le modalità d'applicazione per ogni fattispecie saranno regolate mediante ordinanza del dipartimento. Tale delega a livello dipartimentale è tanto più indicata visto che gli obblighi e i diritti fondamentali vengono iscritti negli statuti con l'approvazione delle vostre Camere.

L'articolo 3a lettera a recepisce situazioni finora in parte disciplinate dalla Cassa pensioni senza una base giuridica espressa. Questo stato di incertezza ha condotto a controversie giudiziarie. Visto che una maggior flessibilità dei rapporti di servizio concerne in gran parte l'affiliazione alla Cassa pensioni, sono necessarie una serie di dettagliate disposizioni esecutive di carattere tecnico e giuridico. Disposizioni di questo tipo sono in parte già contenute in istruzioni interne degli uffici; visto che non poggiano su basi giuridiche sufficientemente solide, non possono tuttavia spiegare alcun effetto vincolante all'esterno.

L'articolo 3a lettera b definisce l'ambito all'interno del quale il Dipartimento federale delle finanze deve legiferare in materia di guadagno assicurato. Le fattispecie menzionate nell'articolo 3a lettera a rendono necessario un disciplinamento che determini il guadagno assicurato per le persone menzionate nella lettera b.

Accade che la Confederazione mantenga al suo servizio o sia interessata ad occupare ulteriormente funzionari che hanno superato l'età abituale del pensionamento. Secondo la normativa vigente, il diritto alla rendita di vecchiaia matura al compimento del 65° anno. Delicati sono i casi in cui il reddito e il salario sono corrisposti parallelamente. L'articolo 3a lettera e prevede che, durante il differimento del versamento della rendita, i salariati rimangano affiliati solamente in quanto assicurati, ma non in quanto membri. Concretamente, ciò significa che il datore di lavoro non è più tenuto a pagare i contributi.

I numeri 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 3a lettera d sono già contenuti negli statuti.

II numero 2 crea la base giuridica per una prassi già attualmente adottata. Secondo il numero 4, l'aggiornamento delle prestazioni non deve, di massima,
ripercuotersi sull'importo della rendita acquisita all'età di 65 anni compiuti.

L'articolo 3a lettera e numero 1 da al Dipartimento federale delle finanze la possibilità di reagire immediatamente in vista dell'imminente entrata in vigore della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale (FF 1992 III 477). La novità è costituita dal numero 3: qualora il datore di lavoro abbia contribuito a pagare il riscatto, in caso di libero passaggio l'importo in questione è versato all'assicurato soltanto dopo un determinato periodo di contribuzione.

Con l'entrata in vigore della legge sul libero passaggio, l'articolo 3a lettera f conferisce al Dipartimento federale delle finanze la possibilità, in caso di uscita di organizzazioni affiliate o di soppressione di posti di lavoro della Confederazione nell'ambito di ristrutturazioni, di mettere a carico del datore di lavoro la quota-parte al disavanzo tecnico. La nuova legge sul libero passaggio prevede infatti che, nel caso in cui il datore di lavoro abbandoni un'assicurazione affiliata, le casse pensioni di diritto pubblico versino agli assicurati l'importo 480

corrispondente alle prestazioni acquisite, senza dedurre un'eventuale quotaparte al disavanzo tecnico. Rispetto alla situazione attuale, la presente disposizione contribuisce a migliorare la posizione dei salariati in caso di uscita collettiva. Allo stesso tempo, tale uscita non pregiudica neanche i diritti degli assicurati che rimangono.

Articolo 4 capoversi 4, 5 e 6: accade sempre più spesso che il personale sia assunto per funzioni che richiedono conoscenze particolari o limitate nel tempo.

In questi casi, si pone regolarmente il problema dell'affiliazione alla Cassa pensioni. La modifica proposta all'articolo 4 conferisce alla Cassa assicurativa la possibilità di disciplinare adeguatamente tali casi. Una possibilità analoga esiste attualmente soltanto per gli assicurati occupati a tempo parziale.

"L'articolo 13 capoverso I lettera e e capoverso 2 rimanda alla 4 a classe di stipendio invece che alla 21a. Si tratta unicamente di una modifica redazionale degli statuti in seguito alla revisione della scala degli stipendi prevista dall'articolo 36 capoverso 1 dell'ordinamento dei funzionari del 23 giugno 1988.

Articolo 49 capoversi 3 e 5: in seguito alla fusione delle due casse pensioni della Confederazione, occorre parimenti cambiare la composizione della commissione della Cassa. Cogliamo l'occasione offertaci dalla revisione dell'ordinamento dei funzionari per adeguare alla futura situazione la base legale che determina la composizione della commissione della Cassa e di eventuali comitati da essa istituiti. Nonostante la forte crescita del numero di assicurati, l'effettivo totale della commissione rimane invariato. Il direttore della CFA e il capo del servizio medico non vi faranno invece più parte. Proponiamo inoltre di creare una base giuridica chiara che disciplini l'istituzione e la composizione dei comitati (attualmente ne esiste già uno). Detti comitati dovranno essere composti di specialisti in grado di risolvere i problemi loro sottoposti. A tal fine sarà necessario reclutare i membri al di fuori della commissione.

Da ultimo, la disposizione transitoria precisa che le modificazioni dell'ordinanza del Dipartimento delle finanze sulla Cassa pensioni della Confederazione, effettuate in virtù dell'articolo 3a, non hanno effetto retroattivo.

23

Modifica dell'elenco delle funzioni

Conformemente all'articolo 1 dell'ordinamento dei funzionari, spetta al nostro Collegio redigere la lista delle funzioni i cui titolari hanno qualità di funzionari (elenco delle funzioni; RS 172.221.111). Conformemente al capoverso 2, l'elenco sottosta all'approvazione delle Camere. L'ultimo adeguamento risale al 2 maggio 1990. Da allora, abbiamo approvato nuove funzioni che si sono rese necessarie in seguito all'assegnazione di nuovi compiti, all'attuazione di nuovi provvedimenti organizzativi e all'adozione di nuove concezioni e di nuove condizioni; altre sono state soppresse. Sono inoltre nate nuove funzioni in seguito alla creazione di una commissione di ricorso in materia d'asilo, alla crescente compenetrazione di questioni finanziarie e monetarie internazionali, alla rivalorizzazione dell'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale e alla riorganizzazione del servizio delle automobili delle PTT, che dovrebbe segnatamente consentire di sgravare i maestri di guida grazie all'introduzione della car481

riera per istruttori di guida. Visto che le nuove funzioni non corrispondono alle designazioni esistenti, occorre completare l'elenco delle funzioni.

Diverse funzioni sono inoltre state soppresse in seguito alla riorganizzazione dell'Intendenza del materiale da guerra e dell'integrazione della Direzione delle misurazioni catastali all'Ufficio federale della pianificazione del territorio.

Vi sottoponiamo, per approvazione, le modifiche dell'elenco delle funzioni da noi decise dal 1990. Fondamentalmente, si tratta di legittimare e di sancire formalmente una situazione di fatto già esistente.

3 31 311

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale Ripercussioni finanziarie Costi del personale

Le modifiche proposte costituiscono provvedimenti di riduzione o di ridistribuzione conformemente a quanto auspicato in diversi interventi parlamentari. Gli aggiustamenti degli assegni familiari comporteranno risparmi per un importo pari a 52 milioni di franchi complessivi ( + 5,5 mio per l'aumento da 1300 a 1400 franchi/--57,6 mio per la soppressione dell'assegno versato conformemente al diritto previgente e fondato sullo stato civile); l'introduzione di componenti positive delle prestazioni del funzionario per tutto il personale della Confederazione causerà un aumento dei costi pari al massimo a 55 milioni di franchi. A tale importo vanno aggiunti eventuali aggiustamenti dovuti al nuovo disciplinamento in materia di stipendio iniziale e di aumento ordinario o straordinario (art. 39-41). I provvedimenti verranno coordinati, dal profilo sia materiale sia temporale, affinchè la loro attuazione non comporti costi supplementari.

312

Costo per l'assicurazione del personale

Visto che né gli assegni familiari né le componenti positive delle prestazioni del funzionario costituiscono un reddito assicurato, il datore di lavoro non è tenuto ad aumentare i contributi versati alla Cassa pensioni della Confederazione.

313

Ripercussioni finanziarie per i Cantoni e i Comuni

II presente disegno non comporta alcuna ripercussione finanziaria diretta per i Cantoni e i Comuni, che possono di fatto decidere autonomamente in merito all'assunzione del loro personale.

32

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Le proposte modifiche dell'ordinamento dei funzionari e il decreto federale concernente la compensazione del rincaro, nonché la modifica degli statuti 482

delle casse pensioni e dell'elenco delle funzioni non obbligano né l'amministrazione federale né i Cantoni o i Comuni ad aumentare i loro effettivi.

4

Relazione con il programma di legislatura

II programma di legislatura 1991-95 (FF 1992 III 1) preannuncia una revisione totale dell'ordinamento dei funzionari. Per le ragioni esposte nel numero 12, proponiamo tuttavia di procedere dapprima ad una revisione parziale. La modifica del decreto concernente la compensazione del rincaro non figura nel programma di legislatura, ma è stata chiesta mediante mozione.

5

Relazione con il diritto europeo

Le revisioni proposte dell'ordinamento dei funzionari e del decreto concernente la compensazione del rincaro sono compatibili con il diritto europeo. Il diritto comunitario non prevede alcuna prescrizione tale da limitare le competenze nazionali nelle materie qui affrontate o da indirizzarci in una determinata direzione. Visto che il 6 dicembre 1992 il popolo e i Cantoni hanno rifiutato l'adesione allo SEE, non sussiste più alcun obbligo di adeguare l'ordinamento dei funzionari all'accordo sullo SEE (nazionalità dei funzionari e diritto di cogestione del personale).

6

Costituzionalità

In virtù dell'articolo 85 numero 3 della Costituzione federale (Cost.), rientrano segnatamente nelle competenze parlamentari «la determinazione degli onorari e delle indennità dei membri delle Autorità federali e della Cancelleria federale» nonché «la creazione di impieghi stabili e la fissazione dei relativi emolumenti».

Con la revisione proposta dell'ordinamento dei funzionari, la fissazione degli stipendi spetta ancora al Parlamento: mediante l'allestimento del preventivo annuale (art. 85 n. 10 Cost.) ed in virtù dell'articolo 36 capoversi 1 e 2, le Camere possono continuare ad esercitare i loro diritti costituzionali in materia di stipendi.

6316

483

Allegato 1

Ordinamento dei funzionali

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 ottobre 1993 ", decreta:

I L'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19272) è modificato come segue: Sostituzione di espressioni Le espressioni «cassa/e d'assicurazione» e «istituto/i di previdenza professionale» utilizzate negli articoli 46 capoverso 1 lettera a e capoverso 2, 47 capoverso 1, 55 capoverso 4, 56 capoversi 1 e 5, 57 capoverso 1bis, 58 capoverso 2, 60 capoversi 1 e 2 e 62 capoverso 1 sono sostituite dall'espressione «cassa pensioni».

Art. l cpv. 7*" (nuovo) lbis È ritenuto quadro superiore chiunque sia nominato in virtù dell'articolo 620.

Art. 36 cpv. 2-4 2

II Consiglio federale fissa lo stipendio dei quadri superiori (art. 62b) che ammonta annualmente ad un importo massimo di 265 298 franchi (stato dell'indice 119,0; die. 1982=100).

3

Eccezionalmente, l'autorità eleggente può, con il consenso del Consiglio federale, accordare stipendi che superano i massimi di cui ai capoversi 1 e 2 fino al 15 per cento, per indurre le persone di capacità eminenti a candidarsi o a rimanere al servizio della Confederazione.

4 II Consiglio federale ha la facoltà di decidere un aumento reale non superiore al 5 per cento degli importi previsti dai capoversi 1 e 2 tenuto conto dell'evoluzione dei salari e della situazione economica. Il versamento di questo aumento è in parte concesso in funzione delle prestazioni individuali, che vengono tenute in debita considerazione.

OFF 1993 IV 456 > RS 172.221.10

2

484

Ordinamento dei funzionari

Art. 39 cpv. 2 2 II Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 40 cpv. 2 2 II Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 40 cpv. 3-4 Abrogati Art. 41 1 In caso di promozione, il funzionario ha diritto a un aumento straordinario di stipendio.

2 II Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere assegnati aumenti straordinari di stipendio anche senza promozione.

3 II Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 43 cpv. 3, perìodo introduttivo, e cpv. 5 3 Ha diritto ad un assegno familiare annuo di 1400 franchi il funzionario: ...

5 II diritto dei funzionari a un assegno familiare di 1300 franchi, che si fonda sull'ordinamento vigente fino al 31 dicembre 1993 e che conformemente ai capoversi 3 e 4 non sussiste più, è ridotto progressivamente e sarà soppresso alla fine del 1999. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 44 cpv. 1bis (nuovo) e 3 lbis È messo a disposizione un importo equivalente allo 0,5 per cento al massimo della massa salariale destinato a ricompensare servizi personali di valore eccezionale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

3 I I Consiglio federale può delegare a servizi subordinati le competenze conferitegli nei capoversi 1, 1bis e 2, salvo restando il principio della parità di trattamento a pari condizioni.

Art. 45 cpv. 3bìs e 5 lett. b 3bls Lo stipendio, l'indennità di residenza, l'assegno per i figli e l'assegno familiare di cui all'articolo 43 capoverso 3, nonché le pensioni degli ex agenti federali soggiacciono ad un'equa compensazione del rincaro. I datori di lavoro di cui all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 2 marzo 1987 '' concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC) si prendono carico, 1 RS 172.222.1; RU ...

485

Ordinamento dei funzionari

proporzionalmente, della riserva matematica necessaria al finanziamento della compensazione del rincaro sulle pensioni. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

5 II Consiglio federale disciplina: b. il computo delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione militare, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, su lo stipendio, l'indennità di residenza e gli assegni;

Art. 47 cpv. 3 3 L'importo complessivo risultante dal godimento ulteriore dello stipendio e dalle prestazioni annuali dell'assicurazione per l'invalidità o dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, di una cassa pensioni della Confederazione, delPINSAI o di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non deve superare quello dello stipendio annuo che il funzionario ha riscosso da ultimo.

Art. 48 cpv. 1, 2, 2bìs e 5ter (nuovo) 1 La Confederazione gestisce una propria Cassa pensioni. I funzionari sono assicurati presso quest'ultima contro le conseguenze economiche dell'invalidità, della vecchiaia e della morte. Gli statuti prevedono che anche i salariati che non sono funzionari possono essere assicurati contro gli stessi rischi presso la stessa o un altro istituto di previdenza della Confederazione.

2 II Consiglio federale emana gli statuti della Cassa pensioni della Confederazione, i quali devono essere approvati dall'Assemblea federale. Esso può delegare determinate competenze legislative al Dipartimento federale delle finanze.

L'applicazione degli statuti e delle relative disposizioni esecutive sono di competenza dell'Ufficio federale Cassa federale d'assicurazione.

2bis II Consiglio federale stabilisce i principi che vanno osservati in materia di protezione dei dati nell'ambito degli scambi tra la Cassa pensioni della Confederazione e i servizi, i centri di calcolo e i datori di lavoro ad essa affiliati.

5ter Qualora un assicurato della Cassa pensioni della Confederazione percepisca una prestazione d'invalidità e un supplemento fisso conformemente agli statuti, tale supplemento viene conteggiato al momento di un eventuale versamento complementare di una rendita d'invalidità ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959'' sull'assicurazione per l'invalidità.

Art. 54 cpv. lbis (nuovo) e cpv. 2 lbls Qualora una ristrutturazione renda necessario lo scioglimento di rapporti di servizio, il Consiglio federale interviene a favore dei funzionari interessati; esso può segnatamente prevedere il versamento di un'indennità adeguata.

') RS 831.20

486

Ordinamento dei funzionari 2

Al momento della determinazione dell'indennità giusta i capoversi 1 e lbis viene tenuto debitamente conto delle prestazioni della Cassa pensioni della Confederazione.

Art. 58 cpv. 2 lett. e n. 2 e 3 2 Sono istanze di ricorso per altre pretese valutabili in denaro derivanti dai rapporti di servizio, per pretese non valutabili in denaro e per misure disciplinari: e. nella misura in cui il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è ammissibile: 1. il Dipartimento cui competono le decisioni di ricorso e le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane e di ultime istanze di istituti o aziende federali autonomi, fatto salvo il numero 3; 2. il Consiglio federale per decisioni di prima istanza dei Dipartimenti e della Cancelleria federale, fatto salvo il numero 3; 3. l'istanza di ricorso paritetica per decisioni di prima istanza giusta l'articolo 61; quest'ultima decide in modo definitivo.

Art. 59 cpv. 2 2

Le decisioni di prima istanza e le decisioni di ricorso di ultime istanze di istituti o aziende federali autonomi in questioni non valutabili in denaro sono definitive, nella misura in cui ... (il resto rimane invariato)

Art. 60 cpv. 3 Abrogato

Art. 61 1 II ricorso all'istanza di ricorso paritetica è ammissibile contro decisioni di prima istanza dei Dipartimenti, della Cancelleria federale, della Direzione generale delle dogane nonché di ultime istanze di istituti e aziende federali autonomi o di autorità ad essi subordinate in merito a: a. aumenti salariali concessi in funzione delle prestazioni individuali giusta l'articolo 36 capoversi 3 e 4; b. ricompense giusta l'articolo 44 capoverso 1bis; e. premi, indennità e ricompense giusta l'articolo 44 capoverso 2; d. la mancata concessione di aumenti reali, ordinari e straordinari dello stipendio giusta l'articolo 45 capoverso 2bis.

2 II Consiglio federale disciplina i particolari.

487

Ordinamento dei funzionari

Titolo che precede l'articolo 62 Parte seconda: Rapporti di servizio particolari Inserimento di un sottotitolo precedente l'art. 62 Capitolo I: Personale della Confederazione senza lo statuto di funzionario Capitoli II e III (nuovi) Capitolo II: Personale delle PTT e delle FFS

An. 62a Nell'ambito della presente legge e nell'osservanza di una politica unificata del personale della Confederazione, il Consiglio federale può autorizzare le PTT e le FFS a disciplinare autonomamente determinati settori che regolano i rapporti di servizio dei loro funzionari.

Capitolo III: Quadri superiori 1. Statuto e nomina

Art. 62b 1 Sono nominati quadri superiori e soggiacciono al relativo rapporto di servizio tutti gli agenti cui è stata accordata una classe di stipendio superiore alla 31".

2 A questo rapporto di servizio sono inoltre sottoposti i direttori di circondario e i capi delle divisioni principali delle PTT, i direttori di circondario delle dogane, i vicedirettori, i collaboratori personali dei capi di dipartimento e del Cancelliere della Confederazione, nonché i capi dell'informazione dei dipartimenti, anche se fanno parte di una classe di stipendio non superiore alla 31a.

3 II Consiglio federale disciplina i particolari del rapporto di servizio dei quadri superiori.

Art. 62c 1 quadri superiori sono nominati a tempo determinato o indeterminato.

2. Modifica o scioglimento del rapporto di servizio Art. 62d 1 1 quadri superiori possono sciogliere il proprio rapporto di servizio con preavviso di sei mesi.

2 L'autorità eleggente e il quadro superiore possono modificare o sciogliere il rapporto di servizio in qualsiasi momento di comune intesa.

488

Ordinamento dei funzionari 3

L'autorità eleggente può modificare o sciogliere il rapporto di servizio in maniera unilaterale, adducendo i motivi, per la fine del sesto mese successivo alla decisione.

4 Sono fatti salvi la modificazione e lo scioglimento del rapporto di servizio per ragioni gravi (art. 55 cpv. 2) nonché il licenziamento disciplinare (art. 31 cpv. 1 n. 9).

5 In caso di scioglimento del rapporto di servizio giusta i capoversi 2 o 3, i quadri superiori rimangono al servizio della Confederazione. Se il nuovo rapporto di servizio prevede una classe di stipendio inferiore, essi riscuotono ancora per due anni lo stipendio corrisposto prima dello scioglimento.

6 Qualora l'autorità eleggente non sia in grado di offrire al quadro superiore un ulteriore impiego, al funzionario può essere versata un'indennità di partenza pari a due stipendi annui al massimo.

3. Funzioni strategiche Art. 62e 1 1 segretari generali, i segretari di Stato, i vicecancellieri, i capi dell'informazione dei dipartimenti nonché i collaboratori personali dei capi dipartimento e del Cancelliere hanno diritto, in caso di scioglimento del rapporto di servizio giusta l'articolo 62d capoversi 2 o'3, a un'indennità di partenza pari a due stipendi annui al massimo.

2 L'autorità eleggente può subordinare a questa regolamentazione al massimo due ulteriori funzioni strategiche per ogni dipartimento. L'applicazione di questa regolamentazione dev'essere stabilita al momento della nomina.

4. Indennità di partenza Art. 62f 1 Nel computo dell'indennità di partenza non sono considerate le prestazioni di libero passaggio versate dalla Cassa pensioni conformemente alla legge.

2 Qualora il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo, cumulato con l'indennità di partenza, superi l'attuale stipendio, l'indennità di partenza dev'essere rimborsata completamente o parzialmente alla Confederazione.

3 II Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 64 cpv. 1 lett. e 1 L'Ufficio federale del personale ha in particolare le seguenti attribuzioni: e. coordina le disposizioni esecutive degli uffici subordinati al Consiglio federale.

32 Foglio federale. 76° anno. Voi. IV

489

Ordinamento dei funzionari II

Disposizioni finali 1. Modificazione del diritto vigente

La legge federale sull'organizzazione giudiziaria 1) è modificata come segue: Art. 100 lett. e n. 5 (nuovo) II ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: 5. le decisioni in materia di aumenti salariali concessi in funzione di prestazioni individuali, di ricompense, di premi, di indennità, di ricompense e della mancata concessione di aumenti salariali giusta l'articolo 61 dell'ordinamento dei funzionari2).

2. Disposizioni transitorie

Art. l 1 Fino alla fusione della Cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere con la Cassa pensioni della Confederazione, il Consiglio federale è competente per le modificazioni dell'ordinanza del 2 marzo 19873) concernente la Cassa federale di assicurazione, mentre le Ferrovie federali svizzere Io sono per le modificazioni degli statuti della Cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere del 10 marzo 19874'. In entrambi i casi, è fatta salva l'approvazione da parte dell'Assemblea federale.

2 II Dipartimento federale delle finanze fissa la data della fusione d'intesa con le Ferrovie federali svizzere.

3 La Direzione generale delle Ferrovie federali svizzere stabilisce i principi che vanno osservati in materia di protezione dei dati nell'ambito degli scambi tra la Cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere e i servizi, i centri di calcolo e i datori di lavori ad esse affiliati.

Art. 2 Le autorità eleggenti sottopongono i quadri superiori nominati prima dell'entrata in vigore della presente modificazione al rapporto di servizio definito all'articolo 62b entro il 1° gennaio 1997.

3. Referendum e entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

» RS 173.110 > RS 172.221.10; RU ...

3 > RS 172.222.1; RU ...

4 > RS 172.222.2 2

490

6317

Allegato 2

Decreto federale concernente la compensazione del rincaro al personale federale

Disegno

Abrogazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 ottobre 1993 ", decreta:

Art. l II decreto federale del 19 giugno 19922) concernente la compensazione del rincaro al personale federale è abrogato.

Art. 2 1 II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6318

»FF 1993 IV 456 > RU 1992 1970

2

491

Allegato 3

Decreto federale concernente l'approvazione della modificazione degli statuti della CFA

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 48 dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19271J; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 ottobre 19932), decreta: Art. l È approvata la modificazione del 4 ottobre 19933) dell'ordinanza del 2 marzo 19874) concernente la Cassa federale d'assicurazione.

Art. 2 II presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.

6319

Allegato 4

Ordinanza concernente la Cassa federale di assicurazione (Statuti della CFA) Modificazione del 4 ottobre 1993 Approvata dall'Assemblea federale il ...''

// Consiglio federale svizzero ordina:

I L'ordinanza del 2 marzo 19872) concernente la Cassa federale di assicurazione (statuti della CFA) è modificata come segue:

Titolo Ordinanza concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC) Titolo che precede l'articolo 1 Capitolo 1: Disposizioni generali e poteri legislativi delegati Art. 3a Poteri legislativi delegati II Dipartimento federale delle finanze disciplina mediante ordinanza: a. l'appartenenza delle persone che: 1. non lavorano a tempo pieno o che prestano un servizio irregolare; 2. vengono assunte temporaneamente da un datore di lavoro affiliato alla CPC o da un'organizzazione internazionale, che lavorano per la Confederazione sulla base di un mandato o di un altro rapporto particolare, segnatamente in qualità di membri di una commissione o di giudici supplenti presso il Tribunale federale, oppure che si trovano in congedo nell'interesse di un datore di lavoro; 3. lavorano all'estero per un datore di lavoro affiliato alla CPC; 4. durante il periodo in cui le prestazioni sono sospese conformemente alla lettera e; 5. sono invalide almeno per due terzi ai sensi della LAI; »FF ...

» RS 172.222.1

493

Statuti della CFA

6.

b.

e.

d.

e.

in ragione dei propri rapporti contrattuali o di servizio particolari, possono essere ammesse alla cassa di deposito o che entrano a far parte della Cassa pensioni dopo essere appartenute alla cassa di deposito; 7. conformemente all'articolo 62d dell'ordinamento dei funzionari 1) o all'articolo 10 dell'ordinanza del 25 febbraio 19812) sui rapporti d'impiego dei collaboratori personali dei capi di dipartimento, abbandonano il servizio a causa della partenza del capo di dipartimento o su richiesta di quest'ultimo e che non adempiono le condizioni enunciate all'articolo 5 capoverso 3 della presente ordinanza. In tali casi l'appartenenza alla Cassa pensioni non può protrarsi oltre i 24 mesi dallo scioglimento del rapporto di servizio; il guadagno assicurato degli assicurati che: 1. hanno un impiego irregolare o la cui durata del lavoro settimanale sia superiore o inferiore alla durata ordinaria; 2. lavorano per organizzazioni internazionali e che non sono tenuti al pagamento dei contributi conformemente alla LAVS; l'esigibilità del diritto alla prestazione degli assicurati che, su richiesta dell'autorità di nomina, restano in servizio oltre l'età ordinaria di pensionamento sia per esercitare un'attività internazionale o umanitaria, sia in ragione delle loro conoscenze particolari o per terminare lavori in sospeso; in materia di prestazioni: 1. le condizioni alle quali è possibile rinunciare a una riduzione per reddito dell'attività lucrativa, colpa propria o indennità eccessiva; 2. la riduzione della rendita transitoria e del supplemento fisso a causa di un impiego a tempo parziale; 3. le pensioni di vecchiaia, tenuto conto della durata dell'assicurazione in anni e mesi e dell'età a seconda degli anni compiuti al momento del pensionamento per raggiunti limiti di età; 4. l'ammontare della pensione alla scadenza del periodo di sospensione delle prestazioni giusta la lettera e; 5. il salario di cui l'interessato è stato verosimilmente privato, con indicazione delle prestazioni computabili delle assicurazioni sociali, e la protezione sufficiente in materia di previdenza; 6. la soppressione delle prestazioni d'invalidità in ragione dell'esercizio di una nuova attività lucrativa; il libero passaggio: 1. nell'ambito delle disposizioni legali; 2. nell'ambito degli accordi di libero passaggio conclusi con istituti di previdenza svizzeri o esteri; 3. degli assicurati il cui datore di lavoro ha contribuito al pagamento della somma di riscatto;

1) RS 172.221.10; RU ...

> RS 172.221.104.2

2

494

Statuti della CFA

4.

f.

dopo un'interruzione dell'assicurazione per i membri che sono rimasti volontariamente affiliati (art. 5 cpv. 3) conservando immutato il proprio guadagno assicurato malgrado una riduzione del grado d'occupazione o un mutamento di lavoro (art. 16 cpv. 5), che hanno riscosso una pensione d'invalidità conformemente ai presenti statuti ed esercitano una nuova attività lucrativa durevole (art. 27 cpv. 5 lett. e) o intendono riprendere servizio presso la Confederazione (art. 33 cpv. 4); l'assunzione da parte del datore di lavoro della quota-parte al disavanzo tecnico in caso di uscita di organizzazioni affiliate o di soppressione di posti di lavoro della Confederazione nell'ambito di ristrutturazioni.

Art. 4 cpv. 2 lett d e cpv. 4-6 2 Non vengono affiliati alla Cassa pensioni i salariati che: d. abrogato 4 In casi particolari, segnatamente qualora il funzionario sia occupato a tempo parziale o il rapporto di servizio sia di durata limitata, è possibile rinunciare all'affiliazione alla Cassa pensioni se l'agente è già assicurato presso un altro istituto di previdenza registrato.

5 D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze l'autorità di nomina decide se il funzionario può essere ammesso.

6 Se il salariato non è ammesso alla Cassa pensioni della Confederazione, il suo datore di lavoro versa i propri contributi all'altro istituto di previdenza conformemente alle disposizioni di quest'ultimo. L'importo non deve tuttavia superare la somma che il datore di lavoro dovrebbe pagare alla Cassa pensioni della Confederazione per l'assicurato interessato.

Art. 13 cpv. 1 lett. e, cpv. 2 e 4 1 Sono ridotte: e. ... non supera il massimo della 4 a classe di stipendio; 2 ... l'importo massimo della 4 a classe di stipendio, deve ...

4 Abrogato

Art. 27 cpv. 6 Abrogato Art. 32 cpv. 1 1 Se la Confederazione, giusta gli articoli 54, 55, 57 o 62d dell'ordinamento dei funzionari o gli articoli ... (il resto rimane invariato).

Art. 33 cpv. 4 ultimo periodo Abrogato 495

Statuti della CFA

Art. 34 cpv. 2 e 36 cpv. 3 Abrogati Art. 49 cpv. 3 e 5 3 La Commissione della Cassa è composta di 26 membri e di altrettanti supplenti. La Confederazione e le sue aziende in regia con contabilità propria delegano 12 rappresentanti e 12 supplenti. Le organizzazioni affiliate delegano un membro e un supplente. I salariati designano a loro volta 13 membri e altrettanti supplenti; ogni organizzazione affiliata ha diritto a un mandato.

5 Per il resto, la Commissione della Cassa si costituisce da sé ed emana il proprio regolamento interno. Può creare comitati i cui membri non devono necessariamente appartenere alla Commissione.

II

Disposizione transitoria Le modificazioni che interessano l'ordinanza del OFF concernente la Cassa federale di assicurazione del 9 novembre 19871) in virtù dell'articolo 3a della presente ordinanza non devono entrare in vigore retroattivamente.

Ili

La presente modificazione deve essere approvata dall'Assemblea federale; essa entra in vigore contemporaneamente alla modificazione del ...3) dell'ordinamento dei funzionari3).

6320

1) RS 172.222.11

2 3

> RU ...

> RS 172.221.10

496

Allegato 5

Decreto federale concernente l'approvazione della modificazione dell'elenco delle funzioni

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927"; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 ottobre 19932), decreta: Art. l La modificazione del 4 ottobre 19933' del decreto del Consiglio federale del 18 ottobre 19724) sull'elenco delle funzioni è approvata.

Art. 2 II presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.

6321

1) RS 172.221.10; RU ...

> FF 1993 IV 456 3 > RU ... (FF 1993 IV ...)

4 > RS 172.221.111

2

497

Allegato 6

Decreto del Consiglio federale sull'elenco delle funzioni Modificazione del 4 ottobre 1993 Approvata dall'Assemblea federale il ...''

// Consiglio federale svizzero decreta: I

L'elenco delle funzioni (Allegato del decreto del Consiglio federale del 18 ottobre 19722> sull'elenco delle funzioni) è modificato come segue: Allegato Elenco delle funzioni Funzioni rivestite dagli agenti in qualità di funzionari Aggiungere: Delegato per gli affari finanziari e monetari internazionali Délégué aux questions financières et monétaires internationales Delegierter für internationale Finanzund Währungsangelegenheiten Direttore dell'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale Directeur de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel Direktor der Eidgenössischen Drucksachen und Materialzentrale Istruttore di guida Instructeur de conduite Fahrinstruktor Presidente della camera della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Président de chambre de la Commission suisse de recours en matière d'asile Kammerpräsident der Schweizerischen Asylrekurskommission 1) FF 1993 IV 456 >RS 172.221.111

2

498

Delegata per gli affari finanziari e monetari internazionali Déléguée aux questions financières et monétaires internationales Delegierte für internationale Finanz- und Währungsangelegenheiten Direttrice dell'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale Directrice de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel Direktorin der Eidgenössischen Drucksachen und Materialzentrale Istruttrice di guida Instructrice de conduite Fahrinstruktorin Presidente della camera della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Présidente de chambre de la Commission suisse de recours en matière d'asile Kammerpräsidentin der Schweizerischen Asylrekurskommission

Elenco delle funzioni Presidente della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Président de la Commission suisse de recours en matière d'asile Präsident der Schweizerischen Asylrekurskommission Giudice della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Juge de la Commission suisse de recours en matière d'asile Richter der Schweizerischen Asylrekurskommission Sostituto del presidente della camera della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Suppléant du président ou de la présidente de chambre de la Commission suisse de recours en matière d'asile Stellvertreter des Kammerpräsidenten oder der Kammerpräsidentin der Schweizerischen Asylrekurskommission Vicepresidente della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Vice-président de la Commission suisse de recours en matière d'asile Vizepräsident der Schweizerischen Asylrekurskommission

Presidente della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Présidente de la Commission suisse de recours en matière d'asile Präsidentin der Schweizerischen Asylrekurskommission Giudice della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Juge de la Commission suisse de recours en matière d'asile Richterin der Schweizerischen Asylrekurskommission Sostituta del presidente della camera della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Suppléante du président ou de la présidente de chambre de la Commission suisse de recours en matière d'asile Stellvertreterin des Kammerpräsidenten oder der Kammerpräsidentin der Schweizerischen Asylrekurskommission Vicepresidente della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Vice-présidente de la Commission suisse de recours en matière d'asile Vizepräsidentin der Schweizerischen Asylrekurskommission

Stralciare Direttore dei parchi automobilistici dell'esercito Directeur des parcs des automobiles de l'armée Direktor der Armeemotorfahrzeugparks Direttore degli arsenali Directeur des arsenaux Direktor der Zeughausbetriebe Sostituto del direttore o della direttrice delle misurazioni catastali Suppléant du directeur ou de la directrice des mensurations cadastrales Stellvertreter des Vermessungsdirektors oder der Vermessungsdirektorin Direttore delle misurazioni catastali Directeur des mensurations cadastrales Vermessungsdirektor

Sostituta del direttore o della direttrice delle misurazioni catastali Suppléante du directeur ou de la directrice des mensurations cadastrales Stellvertreterin des Vermessungsdirektors oder der Vermessungsdirektorin Direttrice delle misurazioni catastali Directrice des mensurations cadastrales Vermessungsdirektorin

499

Elenco delle funzioni II 1

La presente modificazione deve essere approvata dall'Assemblea federale.

Essa entra in vigore contemporaneamente all'approvazione da parte dell'Assemblea federale.

2

500

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la modificazione dell'ordinamento dei funzionari, l'abrogazione del decreto federale concernente la compensazione del rincaro al personale federale, l'approvazione della modificazione degli statuti della Cassa federale d'assicur...

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Jahr

1993

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

51

Cahier Numero Geschäftsnummer

93.077

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.12.1993

Date Data Seite

456-500

Page Pagina Ref. No

10 117 636

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Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

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