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93.100

Messaggio sul programma di governo dopo il no allo SEE

del 24 febbraio 1993

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni relativi ai seguenti decreti e leggi federali.

93.101 Modificazione della legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici 93.102 Modificazione della legge sulle epizoozie 93.103 Modificazione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni 93.104 Modificazione della legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura 93.105 Modificazione della legge federale sulla circolazione stradale 93.106 Modificazione della legge federale sulle ferrovie 93.107 Modificazione della legge sulla navigazione aerea 93.108 Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada 93.109 Modificazione della legge federale sulla radiotelevisione 93.110 Legge federale sul credito al consumo 93.111 Modificazione della legge federale sulla concorrenza sleale 93.112 Legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori (Legge sulla partecipazione) 93.113 Modificazione della legge sul lavoro 93.114 Modificazione della legge sulle dogane 93.115 Modificazione della legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati 93.116 Modificazione della legge federale sul contratto di assicurazione 93.117 Modificazione della legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori 93.118 Modificazione della legge federale sulle cauzioni delle società di assicurazioni 93.119 Modificazione della legge federale concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita 1993-150

40 Foglio federale. 76° anno. Voi. I

609

93.120 93.121 93.122 93.123 93.124 93.125 93.126 93.127

Legge federale sull'assicurazione diretta sulla vita Modificazione della legge federale sull'assicurazione contro i danni Modificazione della legge federale su le banche e le casse di risparmio Modificazione degli articoli 40b-40e del Codice obbligazioni (Diritto di revoca) Modificazione del titolo decimo del Codice obbligazioni (Del contratto di lavoro) Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti Modificazione della legge federale sulla metrologia Legge federale concernente i viaggi «tutto compreso»

Contemporaneamente vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1989 P 89.476 Mercato interno svizzero (S 6.10.88, Lauber; N 22.6.89) 1991 P 91.3142 Programma politico (N 4.10.9l, Schule) 1992 M 92.3200 Promozione di economia e concorrenza (N 14.12.92, Gros-Jean Michel; S 10.12.92) 1992 M 92.3211 Promozione di economia e concorrenza (S 10.12.92, Coutau; N 14.12.92) 1992 I 92.3541 Politica europea dopo la votazione SEE (N 17.12.92, Tschopp) 1992 l 92.3554 Prospettive della Svizzera nella politica europea dopo la votazione SEE (S 17.12.92, Onken) 1992 M 92.3574 SEE. Nuovo inizio (N 18.12.92, Maître) Vi proponiamo parimenti di togliere di ruolo i seguenti interventi non ancora trasmessi: 1992 P 92.3483 Ripresa di parti del pacchetto Eurolex (N 7.12.92, Wick) 1992 M 92.34.94 Dopo il no allo SEE (S 7.12.92, Morniroli) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 febbraio 1993

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ogi II cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio Dopo il rifiuto dell'Accordo SEE da parte del popolo e dei Cantoni il 6 dicembre 1992, la Svizzera deve definire e indicare rapidamente sul piano interno e all'estero la futura azione in materia di politica estera, economica e legislativa.

Il 20 gennaio 1993 il Consiglio federale ha deciso di presentare un programma in questo senso, ora esposto nel presente messaggio.

Il messaggio riassume la politica che il Consiglio federale intende seguire in materia europea ed espone alcune considerazioni politico-economiche; presenta poi i commenti e i disegni relativi a 27 atti legislativi nell'ambito della ripresa del pacchetto Eurolex. Per consentire una rapida trattazione in Parlamento, gli adeguamenti rispetto ai progetti già approvati sono stati ridotti al minimo indispensabile.

Nella parte generale sono delineate le varie opzioni d'integrazione politica aperte alla Svizzera e le relative misure da adottare, partendo dal nuovo assetto della politica europea dopo il rifiuto dell'Accordo SEE. Più oltre sono presentate proposte per il rinnovo del mercato economico interno. In questo ambito si abbozzano vari mandati legislativi con i relativi termini d'esecuzione. I principali settori considerati sono il diritto della concorrenza, il mercato del lavoro, la formazione e la ricerca, il mercato interno svizzero e l'accelerazione delle procedure; si passa quindi alle finanze, all'infrastruttura, al settore sociale e all'agricoltura. Le conquiste in materia sociale e ambientale non devono però essere messe in questione. I fenomeni concomitanti devono essere tenuti sotto controllo, agendo se necessario in modo programmato. Con la ripresa di precisi progetti Eurolex si pongono le condizioni, in Svizzera e all'estero, per dare un corso ottimale alla nostra politica europea e assicurare il rilancio dell'economia di mercato.

La parte speciale presenta il commento ai 27 disegni di legge che sono stati ripresi dal programma Eurolex. Per 16 disegni non vi sono state modificazioni materiali ma soltanto adeguamenti di tecnica legislativa o redazionali. In 11 altri casi - oltre a questi adeguamenti - è stata prevista una clausola di reciprocità. Avendo rinunciato a più ampie modificazioni materiali, anche il relativo commento è molto breve. Nella maggior parte dei casi, si rinvia al messaggio sullo SEE del 18
maggio 1992 e ai due messaggi complementari del 27 maggio e del 15 giugno 1992. Le disposizioni che non corrispondono alle proposte del Consiglio federale dell'estate 1992 perché sono state notevolmente modificate o introdotte dal Parlamento sono commentate in modo più esteso. La struttura della parte speciale del messaggio corrisponde alla prevedibile ripartizione dei disegni alle commissioni parlamentari e, subordinatamente, alla numerazione dei testi Eurolex.

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Messaggio I

Parte generale

II

Introduzione

II 6 dicembre 1992 popolo e Cantoni hanno respinto l'Accordo sullo Spazio economico europeo con una partecipazione alle urne del 78,3 per cento; il disegno che il Consiglio federale e il Parlamento avevano raccomandato di approvare ha ottenuto il 49,7 per cento dei voti favorevoli, ma è stato accettato solo in sei Cantoni della Svizzera occidentale e nei due Cantoni di Basilea.

Il dibattito che ha preceduto la votazione è stato molto intenso. Il risultato ha detto che la Svizzera non può partecipare al mercato europeo interno. Ovviamente, accettiamo la decisione presa democraticamente dal popolo. Fa però parte dei nostri compiti governativi decidere, prendendo atto di questa situazione, tutti i provvedimenti volti a garantire in modo solidale i nostri interessi in Europa. Riteniamo quindi necessario tener conto anche in futuro dei cambiamenti di atteggiamento dell'opinione pubblica. È opportuno che nell'ambito della politica di integrazione venga ritrovato un denominatore comune. Soltanto allora potremo decidere la strada da percorrere e i tempi in cui dovrà svolgersi il processo d'integrazione.

La Svizzera si trova oggi confrontata con fondamentali mutamenti dell'economia mondiale e della politica europea. Particolarmente significativo è il fatto che, in base al mutamento delle condizioni generali internazionali, la competitivita dell'economia svizzera è messa sempre più a dura prova. Nello stesso tempo è ovvio che considerare i nostri problemi solo dal punto di vista nazionale è ormai un atteggiamento superato; soluzioni sperimentate non possono più essere applicate senza un attento esame del presente e del futuro. La questione europea ha messo in evidenza che la coesione dei vari gruppi sociali e delle regioni acquista un'importanza sempre maggiore per la soluzione di questioni basilari per la nostra collettività. La fiducia in noi riposta e l'immagine del Paese dipenderanno, non da ultimo, da come affronteremo l'inevitabile mutamento strutturale e i rapporti con il mondo circostante.

Per la legislatura 1991-1995 ci prefiggiamo di accelerare l'apertura verso l'Europa e il resto del mondo e di intraprendere i necessari adeguamenti delle condizioni generali istituzionali e politico'amministrative, tenendo conto delle nuove sfide. Il cammino da seguire è una politica di equilibrio che cerchi di
soddisfare i bisogni economici e. culturali di tutte le regioni e delle persone di ogni ceto sociale, nelle città e nelle campagne. Dal punto di vista della politica economica esterna, si dovrebbero presentare coerentemente gli attuali vantaggi del nuovo assetto: forze di lavoro altamente qualificate, grado di formazione elevato, infrastrutture adeguate, basso onere fiscale, stabilità sociale e politica.

In questo senso, il referendum del 6 dicembre non apporta modifiche di fondo, ma accentua lo scopo dell'adeguamento interno fissato per la legislatura in corso.

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In questo contesto intendiamo presentare un programma che tenga conto degli interessi di tutte le cerehie coinvolte. La decisione popolare del 6 dicembre 1992 deve essere interpretata nell'ottica della politica d'apertura verso l'esterno da noi perseguita e va dunque intesa come mandato di mantenere aperte tutte le vie. Lo scopo è di evitare l'isolamento della Svizzera, garantendo i necessari sbocchi alla nostra economia nonché intraprendendo gli adeguamenti giuridici indispensabili per il raggiungimento di questi obiettivi. Per queste ragioni manteniamo la domanda d'apertura di negoziati in vista dell'adesione alla CE. Questi dovranno tuttavia essere avviati solo se i presupposti di politica economica interna ed esterna saranno adempiuti. Nel frattempo tenteremo per quanto possibile di raggiungere i nostri obiettivi mediante negoziati bilaterali. Lo sviluppo di relazioni commerciali fuori dello spazio europeo è unicamente un complemento. Questi problemi saranno esaminati in dettaglio nel capitolo 12 «Nuovo assetto della politica europea». Il Parlamento, dal canto suo, non è chiamato per il momento a prendere alcuna decisione di politica estera.

Nell'ottica della politica economica la decisione del 6 dicembre è significativa, in quanto anche gli sforzi di liberalizzazione che lo SEE avrebbe automaticamente instaurato sono stati rifiutati. I provvedimenti volti ad una riforma strutturale dell'economia non sono però stati contestati nemmeno dagli oppositori dello SEE. Importa dunque ancora abbattere gli ostacoli alla concorrenza, affinchè i necessari adeguamenti possano essere attuati tempestivamente, nonché migliorare le condizioni quadro economiche. La flessibilità perseguita in tal modo non è sinonimo di abbandono delle conquiste sociali, bensì piuttosto garanzia di stabilità occupazionale in un'economia flessibile. Parimenti le nostre severe norme in materia di protezione dell'ambiente non potranno essere toccate. Approfondiremo questo problema nel capitolo 13 «Rinnovamento dell'economia di mercato».

La ripresa di buona parte dei progetti Eurolex implica che siano soddisfatti i presupposti di politica interna ed estera. Lo scopo è di contribuire al rinnovamento dell'economia svizzera, agevolare le riforme politico-sociali e rendere compatibili le nostre leggi con quelle europee. Da un lato i
progetti Eurolex apporteranno una maggior liberalizzazione e una più libera concorrenza nel settore commerciale, indicando nel medesimo tempo alla CE che la Svizzera non cerca di rafforzare unilateralmente la concorrenza economica, partecipando contemporaneamente al mercato interno europeo, senza accettare le condizioni generali socio-politiche che vigono per le imprese della CE o dello SEE. D'altro lato, una concorrenza più accesa comporta effetti secondari, che rendono auspicabile un miglioramento della protezione e dello statuto giuridico in particolare dei consumatori, dei lavoratori e delle donne. Da ultimo, reputiamo utile un avvicinamento delle nostre leggi a quelle europee per assicurare un certo margine d'azione in politica estera e per minimizzare le ripercussioni negative della mancata adesione allo SEE. Riteniamo che questo modo di procedere tenga debitamente conto sia della volontà popolare sia della nostra responsabilità di garantire gli interessi della Confederazione all'estero. Solo la compatibilita delle leggi svizzere con quelle europee consente di garantire tutte le opzioni, 613

ossia un'eventuale adesione allo SEE o alla CE senza che siano posti ostacoli insuperabili, oppure un'alternativa che si limiti ad accordi bilaterali. Non vi è dubbio tuttavia che la vicinanza del nostro ordinamento giuridico a quello della CE sarà solo uno dei tanti fattori che determineranno la nostra posizione nei negoziati con la CE. La ripresa del progetto Eurolex è trattata in generale nel capitolo 14 «Ripresa di progetti Eurolex». I singoli disegni sono presentati nella seconda parte; le loro ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni sono esposte nella terza parte. La quinta e sesta parte riguardano il rapporto con il diritto europeo e le basi giuridiche.

La strategia presentata e il programma di riforme previsto vanno considerati come un tutto. Ciò vale soprattutto per i progetti Eurolex, che essendo già stati discussi e decisi dal Parlamento potranno essere riesaminati rapidamente. Nell'intento di consentire la rapida realizzazione di tali misure, abbiamo rinunciato ad apportare modifiche sostanziali, eccezion fatta per la condizione di re"ciprocità inserita in alcuni disegni. 11 programma presentato è il primo pacchetto di un programma globale; seguiranno ulteriori misure volte ad ammodernare l'economia di mercato. Ci .prefiggiamo di presentare un pacchetto globale compatto, adeguato ed equilibrato nelle sue parti. Solo una soluzione capace di raccogliere il consenso generale potrà facilitare gli adeguamenti necessari e contribuire a garantire i nostri tradizionali punti di forza. In settori importanti la riuscita dipende però anche dai Cantoni.

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Nuovo assetto della politica europea

Di seguito passeremo in rassegna gli sviluppi intervenuti all'estero dopo il no del popolo svizzero allo SEE, i punti principali della nostra politica d'integrazione e una serie di misure concrete di varia natura.

121 121.1

Sviluppi all'estero dopo il 6 dicembre Reazioni al no svizzero

Nell'ambito della Conferenza ministeriale del 10 e 11 dicembre 1992 a Ginevra gli Stati dell'AELS hanno preso atto con rammarico dell'esito negativo del referendum svizzero. Questa decisione, che potrebbe influenzare negativamente l'atteggiamento dell'opinione pubblica dei Paesi dell'AELS nei confronti dell'integrazione europea, li costringe inoltre a cercare soluzioni con gli Stati membri della CE per risolvere diversi problemi istituzionali, finanziari e pratici in modo da rendere possibile l'entrata in vigore dell'Accordo SEE.

Anche gli Stati membri della CE hanno espresso il loro rammarico. In generale, hanno però mostrato comprensione per il no della Svizzera allo SEE, poiché taluni di essi sono confrontati con correnti che criticano diversi aspetti dell'integrazione europea. Data la complessità e la portata della questione e il ridotto termine concesso al popolo e al Parlamento per formarsi un'opinione, molti hanno inoltre espresso stupore per la relativamente alta percentuale di voti favorevoli.

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La Spagna, dal canto suo, ha dichiarato che la mancata partecipazione della Svizzera rendeva più difficile al suo Parlamento la ratifica dell'Accordo SEE, ormai diventato meno equilibrato e meno interessante.

121.2 Nuovi fatti riguardanti lo SEE 121.21 Stato delle ratificazioni Ad eccezione della Svizzera, tutti gli Stati membri dell'AELS hanno approvato l'Accordo SEE: l'Austria il 23 settembre, la Norvegia il 16 ottobre, la Finlandia il 27 ottobre, la Svezia il 18 novembre, il Liechtenstein il 13 dicembre 1992 e l'Islanda il 12 gennaio 1993. Il Liechtenstein ratificherà tuttavia l'Accordo soltanto al termine dei negoziati per la revisione, ormai necessaria, del Trattato di unione doganale del 1923 con la Svizzera.

Per quanto riguarda i Dodici, l'Accordo è stato approvato dal Portogallo il 10 novembre, dalla Danimarca il 4 dicembre, dalla Germania il 18 dicembre e dai Paesi Bassi il 22 dicembre 1992. I Parlamenti degli altri Stati della CE hanno sospeso i relativi lavori fino alla conclusione della procedura di ratificazione da parte degli Stati dell'AELS. Il Parlamento europeo, il cui consenso era parimenti necessario, ha approvato l'Accordo SEE il 28 ottobre 1992.

121.22

Negoziati supplementari per l'entrata in vigore dell'Accordo SEE

L'obiettivo degli altri 18 Stati firmatari rimane la rapida realizzazione dello SEE.

La Commissione CE e gli Stati dell'AELS stanno preparando un protocollo aggiuntivo all'Accordo SEE che dovrebbe consentire, grazie a vari adeguamenti, di mettere in vigore l'Accordo senza il nostro Paese. Gli Stati firmatari sperano di poter convocare quanto prima una conferenza diplomatica, come previsto nell'articolo 129 dell'Accordo SEE nel caso in cui uno Stato non ratifichi lo stesso. Conclusa la ratificazione da parte dei Paesi firmatari secondo le procedure interne, l'Accordo SEE potrebbe entrare in vigore nel corso del 1993, al più presto il 1° luglio.

121.3

Sviluppi nella CE

II Consiglio europeo riunitosi l'il e 12 dicembre a Edimburgo e il Consiglio generale della CE convocato il 21 dicembre 1992 a Bruxelles hanno rimosso i principali ostacoli alla graduale realizzazione dell'Unione europea.

121.31 II no danese a Maastricht Le riserve dei cittadini danesi riguardavano innanzitutto la moneta e l'avvio di una politica di difesa comune. I Dodici hanno pertanto deciso che la Dani615

marca non prenderà parte alla terza fase dell'unione monetaria - l'introduzione di una moneta comune. Il Trattato di Maastricht prevede inoltre di definire, a più lunga scadenza, una politica di difesa comune, incaricando l'Unione europea occidentale (UEO) di realizzare i necessari adeguamenti normativi. Secondo quanto auspicato, la Danimarca sarà rappresentata nell'UEO unicamente quale osservatore e non parteciperà all'elaborazione ed alla trasposizione delle corrispondenti normative. Questa soluzione è applicata a tempo indeterminato e lascia spazio a futuri ripensamenti. Per quanto riguarda l'idea di una «cittadinanza europea» (che si limita ad accordare il diritto di voto a cittadini della CE in caso di votazioni locali ed europee e che non intende sostituire le cittadinanze nazionali), è stato possibile chiarire gli equivoci. Il popolo danese si esprimerà nuovamente in merito al Trattato il 18 maggio 1993.

Questo compromesso «su misura» è stato formulato appositamente per la Danimarca e non potrà essere applicato a nessun altro Stato membro attuale o futuro. Vari commentatori hanno messo in dubbio la validità di tale dichiarazione; ci si chiede effettivamente come reagiranno i candidati all'adesione di fronte ad un simile compromesso che potrebbe costituire un precedente.

121.32 Stato della ratificazione del Trattato di Maastricht II Consiglio europeo a Edimburgo ha rinunciato a fissare agli Stati firmatari un termine per la ratificazione del Trattato, anche per evitare di mettere inutilmente sotto pressione il Parlamento del Regno Unito, la cui maggioranza appare decisamente contraria all'accordo.

Hanno aderito al Trattato (stato metà febbraio 1993): l'Irlanda il 18 giugno, il Lussemburgo il 2 luglio, la Grecia il 31 luglio, la Francia il 20 settembre, l'Italia il 29 ottobre, il Belgio il 4 novembre, la Spagna il 25 novembre, il Portogallo il 10 dicembre, i Paesi bassi il 15 dicembre e la Germania il 18 dicembre 1992; rimangono ancora la Danimarca e il Regno Unito.

121.33

Finanziamento della Comunità

I Dodici hanno inoltre raggiunto un'intesa per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 1992-1999 (pacchetto Delors-II).

La CE disporrà nel 1993 di un bilancio di circa 69 miliardi di ECU. II programma finanziario prevede inoltre di aumentare gradualmente il bilancio a 84 miliardi di ECU entro il 1999 (prezzi 1992). Per un confronto, il bilancio della Comunità ammonta attualmente a tre volte quello della Confederazione. Per sostenere le regioni più sfavorite è istituito un consistente fondo strutturale, mentre per il finanziamento dei programmi nell'Europa orientale sono stati messi a disposizione mezzi supplementari. Per concludere, per il periodo 1993-1999 è predisposto un fondo di coesione di 15,15 miliardi di ECU per finanziare progetti nei settori dell'ambiente e delle infrastrutture di trasporto in Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo.

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121.34 Sussidiarietà e trasparenza Gli Stati della Comunità hanno raggiunto un accordo per realizzare nel modo più ampio possibile il principio della sussidiarietà. Questo principio prevede un intervento comunitario esclusivamente se un obiettivo prefisso non può essere raggiunto con mezzi nazionali. Esso sarà applicato sia in relazione con normative vigenti sia con altre in preparazione (la cui entrata in vigore è imminente) ma anche in previsione della futura legislazione. In questo contesto vi sono tre opzioni: una procedura comunitaria, la trasposizione nel diritto nazionale di linee direttive stabilite in comune (analogamente a quanto avviene per la nostra legislazione quadro a livello federale) oppure misure nazionali coordinate o non coordinate.

Per ottenere un funzionamento più trasparente della Comunità sono stati introdotti provvedimenti quali, ad esempio, l'apertura al pubblico di determinate sedute del Consiglio dei ministri, la semplificazione dell'accesso all'informazione e l'incremento delle consultazioni.

121.35 Ampliamento La prima delle due condizioni del vertice di Lisbona - ratificazione del Trattato di Maastricht e approvazione del pacchetto Delors-II - non deve più essere soddisfatta preventivamente: i negoziati d'adesione devono semplicemente essere terminati dopo la ratificazione del trattato di Maastricht. Del resto, neppure la partecipazione allo SEE costituisce una condizione per poter iniziare i negoziati. Un'adesione implica pertanto, fatti salvi termini e convenzioni transitori da negoziare, l'approvazione sia del Trattato di Maastricht sia dell'intero patrimonio normativo comunitario.

Il 1° febbraio si sono aperti i negoziati d'adesione con l'Austria, la Svezia e la Finlandia. Quelli con la Norvegia potranno cominciare dopo la pubblicazione del parere relativo alla domanda d'adesione formulata dalla Commissione. Questo avverrà probabilmente verso la meta di marzo. I negoziati hanno avuto fin dall'inizio carattere formale e non quello di colloqui esplorativi o informali. Essi dureranno verosimilmente soltanto un anno, per cui i candidati potrebbero aderire alla Comunità il 1° gennaio 1995, a condizione che le procedure interne di approvazione siano concluse in tempo. In questi Paesi è previsto di sottoporre la questione dell'adesione alla CE al voto popolare.
Il Consiglio europeo di Edimburgo ha lasciato una porta aperta anche alla Svizzera: esso ha invitato la Commissione a tener conto dell'opinione delle autorità svizzere dopo la votazione del 6 dicembre sull'Accordo SEE nella preparazione del parere sulla domanda d'adesione svizzera. A tale proposito non è stato fissato nessun termine. Nel corso di colloqui in margine alla riunione della CSCE di Stoccolma del 14 e 15 dicembre, i ministri degli esteri della Comunità hanno precisato che le autorità svizzere dispongono di un certo periodo di tempo per segnalare alla Commissione le loro idee in merito. Prima di questo segnale, la Commissione non renderà il suo parere. Questa presa di posizione terrà conto anche dell'entità degli adeguamenti del diritto svizzero al diritto comunitario decisi autonomamente.

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121.36 Mercato interno II 1° gennaio 1993 i controlli alle frontiere interne sono stati, per principio, soppressi. La realizzazione del mercato interno procede specialmente nel settore del commercio e, con alcuni ritardi, anche in quello della libera circolazione delle persone.

122 122.1

Politica svizzera d'integrazione All'estero

La Svizzera dovrà continuare ad impegnarsi per reagire all'isolamento politico e culturale sul continente e per mantenere la concorrenzialità della propria economia. Per tale motivo, con spirito aperto, essa deve mirare ad una forte presenza in Europa e nel mondo, agendo sia a livello bilaterale che multilaterale.

Questo deve avvenire nel quadro delineato da restrizioni budgetarie e di personale ed entro i limiti che la votazione del 6 dicembre ha imposto al nostro Paese per quanto riguarda la cooperazione con la CE e l'AELS.

Partendo da questa prospettiva, vogliamo dare particolare rilievo ad un rafforzamento della nostra posizione in Europa in modo da chiarire la nostra situazione agli Stati SEE, rendendoli attenti ai nostri sforzi di adeguamento al contesto europeo, segnatamente nel settore giuridico. Nell'ambito delle relazioni estere, daremo pertanto la priorità ai rapporti con la CE e con i nostri vicini.

122.11

Opzioni di politica europea

Cercheremo di tenere aperte tutte le opzioni che offrono la possibilità di portare avanti un'attiva e solidale collaborazione con la CE, con i suoi Stati membri e con i Paesi dell'AELS, sottolineando così di non considerare l'«Alleingang» una via praticabile e confacente agli interessi del Paese. L'evoluzione della Svizzera verso uno Stato marginale nell'ambito del processo europeo d'integrazione, che si pone al di sopra degli sforzi per la conquista di maggiore stabilità, spirito di solidarietà e benessere comune, sarebbe contraria agli obiettivi seguiti dalla nostra politica d'integrazione dopo il secondo conflitto mondiale.

Fra le opzioni disponibili intendiamo dapprima approfondire le nostre relazioni bilaterali, riconsiderando in seguito l'Accordo SEE o l'adesione alla CEE. Visto il ritmo dell'evoluzione in Europa dobbiamo essere pienamente coscienti di queste possibilità per poter essere preparati in qualunque momento ad un nuovo orientamento della nostra politica d'integrazione.

122.111 Approfondimento delle relazioni bilaterali Nei settori in cui i nostri interessi lo richiedono ci impegneremo a negoziare e a concludere accordi bilaterali mirati e settoriali con la CE oppure con singoli membri della stessa.

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Non dobbiamo dimenticare che il successo della via bilaterale dipende in parti uguali dai nostri sforzi e dall'atteggiamento dei nostri partner, i quali devono trarre vantaggi dagli accordi ed essere pronti a negoziare. La Comunità e i suoi membri hanno sempre affermato di non essere disposti ad offrire alla Svizzera uno «SEE bilaterale» o uno SEE «à la carte». Tuttavia, essi sono pronti a venire incontro alla Svizzera in determinati settori e ad esaminare ogni dossier tenendo conto degli specifici interessi in gioco. I nostri partner europei non sono contrari a concludere accordi bilaterali con la Svizzera se vi sono interessi comuni. Dal canto loro, gli Stati membri sono però tenuti a mantenersi entro i propri limiti istituzionali e politici.

Rileviamo tuttavia che la decisione della Svizzera di riprendere parti del patrimonio normativo comunitario non avrà necessariamente come conseguenza un'automatica reciprocità da parte della CE o dei suoi membri. Una simile reciprocità presuppone l'esistenza di strutture comuni che consentano di elaborare normative, di modificarle e di sorvegliarne l'applicazione.

122.112 Successiva adesione allo SEE Un'ulteriore possibilità è costituita dalla successiva adesione allo SEE, anche se lo sviluppo dell'Accordo renderebbe necessarie nuove trattative. È già iniziata la raccolta di firme per un'iniziativa popolare che mira a sottoporre l'Accordo SEE per la seconda volta a una votazione popolare. Da parte nostra, riprenderemo tuttavia le trattative solo quando saranno soddisfatti i presupposti di politica interna ed estera.

Ecco alcune precisazioni riguardo a questa possibilità: gli altri Paesi firmatari dell'Accordo SEE sono decisi a farlo entrare in vigore il più presto possibile, eventualmente già il 1° luglio 1993, senza la Svizzera. La possibilità di aderire successivamente allo SEE dipenderà anche dalla durata di quest'ultimo. Se i nostri principali partner dell'AELS (Austria, Svezia, Finlandia e Norvegia) diventeranno membri della CE nel 1995/96, ciò che non è assolutamente da escludersi, lo SEE non manterrà probabilmente le strutture istituzionali negoziate tra il 1990 e il 1992.

Nei menzionati Stati dell'AELS l'assenso degli organi competenti (talvolta votazioni popolari) all'adesione alla CE non può ancora essere dato per scontato.

Pure incerto è se lo SEE diverrà uno strumento per l'integrazione degli Stati dell'Europa centrale e orientale.

Più tempo passerà tra il 31 luglio 1991 (ultima data in cui è stato ripreso il «patrimonio normativo comunitario» nell'Accordo SEE) e la data d'adesione della Svizzera allo SEE, più a lungo durerà la trasposizione da parte nostra del diritto comunitario nel frattempo integrato nell'Accordo. Ciò significa anche che una nuova votazione popolare sull'adesione allo SEE avrebbe un contenuto diverso da quella del 6 dicembre 1992.

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122.113 Adesione alla CE Resta valida l'opzione di un'adesione della Svizzera alla CE. Non possiamo permetterci di pregiudicare, con decisioni affrettate, gli sviluppi politici ed economici della Svizzera oppure della CE e dell'Europa nel suo insieme. Per questo motivo non possiamo ritirare la nostra domanda d'avvio dei negoziati d'adesione.

Le trattative d'adesione non entrano tuttavia in considerazione fintante che non sussistono le condizioni esterne (programma d'ampliamento della CE) e quelle interne. Nel 1993 non vi saranno perciò negoziati. Questi fatti hanno fatto apparire prematura la redazione di un rapporto complementare a quello del 18 maggio 1992 concernente la questione dell'adesione della Svizzera alla CE, richiesta dal Consiglio nazionale il 3 settembre 1992 e dal Consiglio degli Stati il 24 settembre. Se l'avvio di negoziati sull'adesione alla CE dovesse dimostrarsi necessario o auspicabile, il nostro Collegio pubblicherà un rapporto completo all'attenzione del Parlamento.

Rammentiamo inoltre che è stata annunciata la presentazione di un'iniziativa che intende sottoporre l'avvio di trattative d'adesione all'approvazione del popolo.

Con la nostra intenzione di rinunciare temporaneamente ai negoziati d'adesione ci rendiamo conto, nel rispetto della volontà popolare, che la Svizzera non potrà partecipare al prossimo ampliamento della Comunità. Di conseguenza, il nostro Paese non sarà presente nemmeno alla conferenza governativa del 1996 sulla futura evoluzione dell'Unione europea.

122.12 Atteggiamento nei confronti degli Stati esterni allo SEE Per quanto concerne gli Stati dell'Europa centrale e orientale, continueremo a sviluppare la nostra collaborazione e le nostre relazioni commerciali. Questa cooperazione e la nostra partecipazione alla creazione di un ordinamento di pace e di sicurezza su tutto il continente costituiscono, assieme alla politica d'integrazione, importanti elementi della nostra politica in Europa. Questi ultimi non sono tuttavia descritti nel presente messaggio, che si limita alla politica d'integrazione in senso proprio. I diversi aspetti della nostra politica europea saranno oggetto del rapporto sull'elaborazione della politica estera degli anni '90.

Per quanto concerne la nostra politica nei confronti del mondo, intendiamo sviluppare ulteriormente e rendere più dinamico il settore economico. Faremo in particolare tutto il possibile per contribuire al successo dell'Uruguay Round del GATT, il cui risultato è valido anche per le nostre relazioni con la CE. Occorre tuttavia sottolineare che il GATT non può sostituire lo SEE per la Svizzera. Continueremo inoltre a partecipare attivamente ai lavori dell'OCSE e di altre organizzazioni economiche, in particolare nel quadro dei rapporti NordSud.

620

122.2

Aspetti di politica interna dell'integrazione svizzera

L'elaborazione dell'Accordo SEE e dei messaggi complementari, con le relative .consultazioni, ha mostrato la grande importanza di un'informazione continua e dettagliata di Parlamento e Cantoni. L'esperienza accumulata a questo proposito deve essere sfruttata coerentemente.

122.21

Relazioni con il Parlamento

Faremo in modo di informarvi costantemente e in modo dettagliato sui singoli passi della nostra politica d'integrazione, in particolare per il tramite delle commissioni.

Riteniamo inoltre importante l'applicazione dell'articolo 47a bis della legge sui rapporti fra i Consigli e prevediamo quindi un'informazione regolare del Parlamento da parte del Governo nel settore della politica estera, come pure consultazioni istituzionalizzate tra il Parlamento e l'Esecutivo. È già operativo un gruppo di lavoro comune (Parlamento/Amministrazione).

122.22

Relazioni con i Cantoni

Riteniamo necessario mantenere la cooperazione tra il nostro Collegio e i governi cantonali, nello spirito del disegno contenuto nel decreto federale sullo SEE in merito all'articolo 21 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale. L'organo di contatto dei Cantoni costituisce la sede adatta a questo dialogo. Partiamo inoltre dal presupposto che gli eurodelegati, che hanno assunto un ruolo importante nell'ambito della garanzia dell'eurocompatibilità della legislazione cantonale, saranno anche in futuro interlocutori insostituibili.

I Cantoni di confine hanno espresso il desiderio di esaminare in che misura entrino in considerazione soluzioni regionali concernenti determinati obiettivi dell'Accordo SEE. A questo proposito ci sembra opportuno mantenere una politica d'integrazione unitaria, allo scopo di salvaguardare l'equilibrio interno della Confederazione, senza tuttavia ignorare le preoccupazioni e le richieste di questi Cantoni. Per quanto concerne i rapporti con l'estero, cercheremo di tutelare gli interessi di tutti i Cantoni, senza svantaggiare quelli centrali rispetto a quelli di confine, ricordando inoltre che essi possono stipulare accordi regionali entro i limiti degli articoli 9 e 10 della Costituzione. L'ampiezza del margine di manovra dei Cantoni e le possibilità di cooperazione internazionale dovrà essere oggetto di un esame più dettagliato.

123

Provvedimenti concreti

La Commissione CE intende sviluppare una sorta di strategia globale nei confronti della Svizzera - senza tuttavia porsi un termine al riguardo - prima di esprimersi in merito a un eventuale approfondimento delle relazioni bilaterali tra la CE e il nostro Paese.

621

Questa situazione oggettiva richiede quindi un'unità di dottrina e una visione globale degli obiettivi e dei mezzi svizzeri. Se la CE o i suoi Stati membri dovessero soddisfare la nostra richiesta, dovremo stabilire una buona coordinazione all'interno dell'Amministrazione, in particolare durante le trattative. '

123.1

Negoziati bilaterali

In vista di un possibile approfondimento delle relazioni bilaterali abbiamo definito i settori nei quali la rapida conclusione di accordi con la CE o i suoi Stati membri sarebbe interessante per le nostre aziende. Eccovi qui di seguito una descrizione della situazione attuale e dei possibili settori: Su richiesta del Portogallo sono in corso negoziati sulla circolazione delle persone. Anche la Spagna ha manifestato il suo interesse in questo settore e le trattative potrebbero essere estese ad altri Stati, in particolare ai nostri vicini.

Nell'ambito del traffico aereo e su terra sono di recente state inviate domande formali alla Comunità per l'avvio dei negoziati. Questo sistema bilaterale è stato previsto esplicitamente nell'Accordo sul traffico di transito tra la Svizzera e la CE per l'eventualità in cui il nostro Paese non avesse aderito all'Accordo SEE.

Per quanto concerne la ricerca e l'educazione sono in corso i primi sondaggi.

Se da un lato la partecipazione della Svizzera in questi settori è fuori discussione nell'ambito degli organi SEE, d'altro canto i rappresentanti della Commissione hanno fatto capire alla fine di dicembre che potrebbero entrare in considerazione soluzioni bilaterali.

Altri settori in cui occorre esaminare la possibilità di soluzioni bilaterali - sia nell'ambito degli accordi esistenti, segnatamente dell'Accordo di libero scambio del 1972, sia mediante strumenti ancora da creare - sono: - prodotti agricoli lavorati: i nostri prodotti esportati nella CE sono discriminati rispetto a quelli provenienti dallo SEE. Sarebbe auspicabile che essi fossero sottoposti allo stesso sistema di compensazione dei prezzi; - regole concernenti l'origine: la coesistenza di diveri sistemi di determinazione dell'origine del prodotto ostacola il nostro commercio; nell'interesse generale occorrerebbe unificare i sistemi; - apertura del sistema di appalti pubblici alla concorrenza: l'accesso al sistema di appalti pubblici dovrebbe essere garantito da accordi di reciprocità; - riconoscimento reciproco di test e certificati al fine di garantire l'accesso al mercato su basi di reciprocità: si tratta di concludere accordi che riconoscano gli esami svizzeri di conformità dei prodotti industriali alle norme tecniche; - riconoscimento di diplomi: occorrerebbe garantire il riconoscimento di diplomi
svizzeri negli Stati della CE e di diplomi comunitari in Svizzera; - sistema assicurativo: l'accordo assicurativo concluso con la CE dovrebbe essere esteso al settore delle assicurazioni sulla vita e della libera circolazione dei servizi; 622

- settore bancario: sarebbero auspicabili l'apertura esente da autorizzazione di succursali bancarie e la libera circolazione di servizi nel settore bancario sulla base di una licenza unitaria; - fondi d'investimento: si tratta di assicurare la vendita di quote di fondi d'investimento svizzeri nell'area CE su base di reciprocità; - statistica: occorre continuare nell'elaborazione di statistiche comuni allo scopo di consentire confronti a livello europeo; - politica d'asilo: occorre migliorare la coordinazione con i nostri partner europei.

Dopo la riunione del Comitato misto Svizzera-CE il 5 febbraio 1993 a Bruxelles, la prima dopo la votazione del 6 dicembre, le reazioni della Comunità ai punti summenzionati possono essere riassunte nel seguente modo: per quanto concerne le questioni direttamente connesse al funzionamento dell'Accordo di libero scambio del 1972 (regole concernenti l'origine, prodotti agricoli lavorati), la Commissione ha reagito positivamente alle nostre proposte e ha dimostrato un certo interesse . Verrà creato un gruppo di esperti incaricato di esaminare questi punti. Per quanto riguarda invece i settori connessi meno direttamente all'Accordo di libero scambio (ostacoli tecnici al commercio, sistema di appalti pubblici, proprietà intellettuale, problemi veteriani e fitosanitari, responsabilità per prodotti difettosi), la Commissione ha invece dimostrato un grande riserbo. Ciò significa che per questi settori non vi sarà uno «SEE bilaterale», come non vi saranno tempi definiti e gruppi di esperti. In merito ai settori non contenuti nell'Accordo di libero scambio (ricerca, mass-media, ambiente, statistica, ecc.) i nostri partner hanno preso nota delle nostre intenzioni e le analizzeranno tenendo conto del quadro generale delle future relazioni bilaterali CE-Svizzera.

123.2

In relazione allo SEE

La Svizzera si impegna a non ostacolare l'entrata in vigore dell'Accordo SEE.

A causa della decisione del popolo, non potrà tuttavia contribuire all'onere finanziario direttamente connesso allo Spazio economico.

Il Liechtenstein ha approvato l'Accordo SEE il 13 dicembre 1992. Occorre perciò analizzare assieme numerose questioni che derivano in particolare dall'accordo doganale stipulato tra i due Stati nel 1923. Questo accordo è stato riveduto nel 1991 per consentire al Liechtenstein di partecipare allo SEE come membro indipendente.Toccherà al Governo del Liechtenstein e agli altri partner dello SEE consentire la partecipazione del Principato allo Spazio economico.

123.3

Nell'AELS

Dal momento che in futuro le attività dell'AELS si concentreranno principalmente sullo SEE, nel corso della riunione dei ministri del 10 e 11 dicembre 1992 la Svizzera si è dichiarata disposta ad esercitare la vicepresidenza nel primo se623

mestre 1993 e a rinunciare alla presidenza che le sarebbe spettata secondo il turno e che per il momento è stata affidata alla Svezia.

Gli Stati dell'AELS ci hanno inoltre proposto di inviare osservatori alle riunioni tra i rappresentanti della stessa AELS ed esperti, a condizioni finanziarie ancora da definire, in modo che possiamo seguire da vicino lo sviluppo del diritto SEE. Riteniamo che questa offerta sia costruttiva.

All'interno dell'AELS, la Svizzera si dedicherà principalmente alle attività non connesse allo Spazio economico. A questo proposito l'AELS si concentrerà nei prossimi mesi sulla realizzazione di dichiarazioni di cooperazione sottoscritte dai suoi Stati membri e da diversi paesi dell'Europa centrale e orientale, come Ungheria, ex-Cecoslovacchia, Polonia, Bulgaria, Romania, i tre Stati baltici, Slovenia e Albania.

L'AELS dovrà inoltre controllare e coordinare l'applicazione dell'Accordo di libero scambio che i suoi Stati membri hanno concluso negli ultimi mesi con Ungheria, ex-Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Turchia e Israele. I Paesi dell'AELS dovranno inoltre decidere a questo proposito se intendono mantenere le previste strutture esclusivamente di tipo bilaterale (Comitati misti) o se desiderano creare meccanismi di lavoro più efficienti (in aggiunta ai Comitati misti).

123.4

Eurocompatibilità del diritto svizzero

È nel nostro interesse continuare nell'analisi sistematica della compatibilita europea dell'attuale e futuro diritto svizzero. In tal modo evitiamo di creare impedimenti alla conclusione di accordi di liberalizzazione e di reciprocità con la CE o i suoi Stati membri. Siamo perciò giunti alla conclusione che uno statuto di osservatori nelle istituzioni dello SEE potrebbe essere interessante per la Svizzera.

A questo proposito abbiamo deciso di promuovere la formazione di funzionari federali in materia di integrazione europea, offrendo questa possibilità anche ai funzionari cantonali nei limiti delle capacità disponibili.

123.5

Analisi della nostra non-partecipazione allo SEE e informazione

La valutazione della nostra situazione in Europa e della sua evoluzione dev'essere globale e sistematica e fatta senza alcuna precipitazione al fine di perfezionare la realizzazione degli obiettivi della nostra politica d'integrazione.

In questa prospettiva si dovranno analizzare gli effetti della nostra nonpartecipazione allo SEE nei settori della politica, dell'economia, del diritto e della cultura. È un compito, questo, che andrà coordinato tra gli uffici federali interessati e le autorità federali.

In tale contesto si elaborerà, a medio termine, una strategia d'informazione circa le relazioni Svizzera-CE, circa il ruolo della CE sul continente, circa le sue istituzioni, nonché circa la posizione dei piccoli Stati e il posto del cittadino 624

nella comunità. Un nuovo accento sarà posto sull'integrazione europea in quanto elemento della sicurezza interna (immigrazione, accordo di Schengen ecc.) ed esterna (stabilità sul continente, difesa, ecc.).

13 131 131.1

Rinnovamento dell'economia di mercato In generale Situazione iniziale e bisogno di azione

È nostra volontà ristabilire l'attrattiva della piazza economica svizzera che negli ultimi anni è andata scemando. Molteplici sono i motivi di questa relativa perdita di attrattiva. Da qualche tempo l'obiettivo della politica di stabilizzazione, ossia la garanzia di uno sviluppo economico equilibrato, è fallito. Lo scopo che ci eravamo prefissi, quello di raggiungere almeno parzialmente il «pieno impiego in caso di forte sfruttamento dell'apparato produttivo tecnico», ha subito gravi contraccolpi. La percentuale dei disoccupati è aumentata a un livello mai raggiunto nel dopoguerra. Anche il rincaro è risultato più duraturo, e contrastarlo è stato più difficile di quanto non ci si aspettasse. Ciò è ancor più preoccupante dal momento che la stabilità della moneta è di primaria importanza per la funzionalità di un'economia di mercato. Il deterioramento improvviso delle finanze pubbliche e la connessa sollecitazione del mercato dei capitali possono pregiudicare sia la lotta contro il rincaro sia una riduzione dei tassi di interesse. I classici vantaggi della Svizzera, come il rincaro ridotto e gli interessi bassi, sono temporaneamente andati persi.

Oltre alle condizioni generali di stabilità politica sono peggiorate anche certe condizioni politico-amministrative. Importanti Stati occidentali industrializzati hanno risposto di recente alla crescente globalizzazione dei mercati con una privatizzazione e una liberalizzazione e con la soppressione di regolamentazioni restrittive. D'altra parte in Svizzera non è ancora iniziato, o solo timidamente, uno sviluppo paragonabile, nel senso di una revisione e di un riadeguamento delle nostre condizioni generali politico-amministrative. È sempre più difficile sopportare l'elevato livello dei prezzi stabilito dai cartelli, l'alto grado di protezione dell'agricoltura e di altri settori, nonché la densità e il perfezionismo in parti del campo normativo e contemporaneamente consolidare la nostra concorrenzialità.

Per il momento l'economia svizzera stagna in seguito ad un marcato indebolimento degli investimenti dovuto alla situazione congiunturale. Per intanto non è prevista una rapida e forte ripresa della produzione che sia in grado di allentare la situazione sul mercato del lavoro. Inoltre, il risultato negativo della votazione in merito all'Accordo SEE ha
influenzato l'atteggiamento dei consumatori e in particolare degli investitori. Investimenti già pianificati vengono riesaminati alla luce del cambiamento della situazione. Sono possibili trasferimenti all'estero.

La difficile situazione economica in Europa aumenta inoltre il rischio che il potenziale di discriminazione creatosi con la nostra posizione di isolamento possa 41 Foglio federale. 76° anno. Voi. I

625

diventare più rapidamente realtà di quanto succederebbe in caso di congiuntura favorevole.

In tali circostanze, il compito prioritario della politica economica dopo il no del 6 dicembre 1992 di avviare misure che ristabiliscano la fiducia e che possano rafforzare durevolmente l'attrattiva della piazza economica svizzera. Si tratta di intensificare la nostra competitivita internazionale in particolare aumentando la concorrenza sul mercato interno svizzero. La realizzazione di un simile programma di riforme deve avvenire, se possibile, in modo eurocompatibile e deve pertanto contribuire a mantenere la capacità del nostro Paese di adattarsi all'Europa. La liberalizzazione e l'apertura dei mercati favoriscono contemporaneamente il generale miglioramento delle nostre opportunità di concludere accordi internazionali.

Concretamente si tratta di intensificare la concorrenza abolendo le barriere che impediscono l'accesso al mercato, le limitazioni quantitative e le disposizioni sui prezzi, ma anche norme di ogni tipo. Solo la concorrenza assicura alla nostra economia un alto grado d'efficienza e la costringe a un comportamento dinamico e innovativo. Tutte queste riforme non devono però pregiudicare quanto realizzato in ambito sociale e ambientale.

Le pratiche dell'economia privata e le normative di diritto pubblico contrarie ai principi dell'economia di mercato sono abbastanza note e i loro costi per l'economia nazionale sono stati sufficientemente analizzati. Esse rincarano le prestazioni preliminari di cui abbisogna l'economia, gravano i consumatori e i contribuenti, ostacolano gli investimenti e impediscono che i fattori di produzione siano impiegati al meglio in quei settori in cui il loro contributo al valore aggiunto dell'economia generale è maggiore. A questo proposito va ricordata la più importante affermazione della perizia Hauser. Com'è noto, secondo il prof.

Hauser il guadagno che l'economia generale avrebbe tratto da un'adesione della Svizzera allo SEE sarebbe derivato prevalentemente dal processo di liberalizzazione interno ad essa collegato e dai conseguenti aumenti della produttività.

Caduto l'effetto liberalizzatore dello SEE, aumenta l'urgenza di intraprendere riforme autonome. Ora si tratta di esporre le fasi di politica economica che, secondo noi, dovranno realizzarsi dopo l'esito
negativo della votazione del 6 dicembre 1992.

Per questo primo programma di riforme non possiamo intervenire su tutto quanto è contrario ai principi dell'economia di mercato. È più opportuno agire concretamente nei settori che da un punto di vista dell'economia nazionale possono apportare un contributo particolarmente cospicuo al rafforzamento della competitivita internazionale e all'abolizione delle barriere interne, segnatamente di quelle che ostacolano l'accesso al mercato.

Le misure di liberalizzazione proposte innescano processi di adeguamento che inducono in un primo tempo gli interessati ad assumere reazioni di resistenza e di difesa. Così la creazione di una maggior concorrenza (per es. appalti pubblici) può andare a scapito delle strutture e competenze federalistiche. Una concorrenza serrata causerà anche ridistribuzioni e colpirà in modo particolarmente duro lavoratori o regioni poco produttivi. È necessario controllare questi sviluppi e orientarli nella giusta direzione. A ciò si addicono in particolare mi626

sure di politica regionale atte a creare in modo differenziato ed equo strutture economiche produttive e rivolte al futuro, con posti di lavoro qualificati e sicuri.

D'altra parte, la regolazione dei mercati è spesso la strada sbagliata per conseguire scopi di politica regionale o sociale. Da ultimo vanno osservati anche i limiti finanziari di un programma di riforme, poiché ogni aumento dell'onere dell'economia o del debito pubblico conduce ad un peggioramento della nostra piazza economica. Riassumendo, si deve nondimeno rilevare che qualsiasi restrizione supplementare rischierebbe di pregiudicare gli effetti delle riforme proposte. Per garantire la credibilità e l'accettazione politica del programma di riforme, è dunque necessario ponderare con cura gli aspetti positivi e negativi.

131.2

Ulteriori tappe all'insegna del rinnovamento dell'economia di mercato

Dopo il pacchetto di misure adottato il 20 gennaio 1993 (cfr. sezione 2 del presente capitolo), presenteremo in una seconda tappa ulteriori misure nell'ambito delle finanze, dell'infrastnittura, della socialità e dell'agricoltura. A tal proposito, dal punto di vista attuale, si può affermare quanto segue: Alle finanze pubbliche - in particolare al risanamento del bilancio e al mantenimento di un onere fiscale moderato rispetto agli altri Paesi - spetta un'importanza particolare nell'ambito del rafforzamento della piazza economica svizzera. Una delle riforme prioritarie consiste nell'introduzione di un'imposta sul consumo conforme alla concorrenza, come è già stato fatto nella maggior parte dei Paesi industrializzati. L'imposizione degli investimenti delle imprese tramite l'imposta sulla cifra d'affari (tassa occulta) può così essere eliminata. Inoltre i servizi, le merci e le costruzioni sono trattati sullo stesso piano evitando di falsare il gioco della concorrenza. Siccome sane finanze pubbliche sono una delle condizioni chiave per l'attività dello Stato, è necessario prefiggersi il pareggio del bilancio pubblico a medio termine. Tenendo conto del forte peggioramento delle prospettive di bilancio - in base alle valutazioni attuali si devono considerare disavanzi annui fino a cinque miliardi di franchi - questo obiettivo non è da conseguire esclusivamente riducendo le spese, poiché occorrono anche entrate supplementari. Le Camere federali discuteranno durante la sessione di marzo un disegno per un nuovo ordinamento finanziario. Nell'ambito dell'imposizione delle imprese, devono essere esaminati eventuali sgravi atti ad aumentare l'attrattiva della piazza economica svizzera. In primo piano si trovano le agevolazioni fiscali per la costituzione del capitale a rischio e per le imprese attive anche oltre frontiera. Considerate le oscure prospettive finanziarie, queste misure sottostanno alla condizione che la diminuzione del gettito fiscale venga compensata. Essenziale è la tassazione del reddito delle persone giuridiche (passaggio alla tassazione proporzionale con contemporaneo aumento dell'aliquota d'imposta).

Come abbiamo già indicato, il programma di riforme dell'economia di mercato dovrà essere realizzato senza compromettere i risultati raggiunti nella politica sociale ed ambientale. Contemporaneamente
si deve tener conto dell'effetto positivo che la pace sociale esercita sulla piazza economica svizzera. Questo obiettivo limita il margine di azione nell'ambito sociale ed ambientale ma non esclude i necessari adattamenti strutturali.

627

Estremamente importante per l'immagine di un Paese è lo sviluppo delle sue infrastrutture. È necessario esaminare se e come in questo campo, all'insegna della trasformazione tecnologica e nell'interesse della soddisfazione tempestiva di nuovi bisogni dell'economia e dei nuclei familiari, possano essere aboliti o trasformati disciplinamenti statali e monopoli esistenti (come nel caso delle energie in condotta). In questo contesto, va ricordato il «gruppo di riflessione sullo sviluppo delle FFS», istituito dal capo del DFTCE, il quale nella primavera del 1993 presenterà ai suoi mandanti un rapporto finale. In un rapporto intermedio del gennaio 1993, il gruppo di lavoro ha formulato proposte tendenti a un nuovo orientamento della politica dei trasporti delle FFS, a una riforma dell'azienda e alla definizione di nuove basi di finanziamento, allo scopo di migliorarne le capacità imprenditoriali. Analoghi lavori sono in corso per il settore delle poste e telecomunicazioni.

Il settore agricolo è fortemente regolamentato. Nel settimo rapporto sull'agricoltura, abbiamo esposto la nostra strategia per la nuova politica agraria. Bisognerà rafforzare la sicurezza del reddito, facendo capo a pagamenti diretti non legati ai prodotti. Questo nuovo orientamento della politica crea la possibilità di mitigare gradualmente la densità normativa nell'ambito della politica agraria e di ridare più spazio alle forze del mercato. Il riesame degli strumenti di politica agraria dovrà però anche estendersi ai settori di produzione situati a monte ed a valle dell'agricoltura.

132 132.1

Le misure del primo pacchetto Introduzione

Le condizioni quadro, in quanto rientrino nel raggio d'azione dello Stato, si ripercuotono di norma sulla Costituzione, sugli atti legislativi e sulle ordinanze.

Il fatto che molti regolamenti che sono in discussione in vista del rinnovamento economico siano stabiliti a livello legislativo o persine costituzionale ha come conseguenza che il nostro Consiglio non può decidere le modifiche necessarie che non sono di sua competenza, ma può solo attribuire i relativi mandati di legiferare. Dato che l'attuazione delle misure deve aver luogo nella procedura legislativa ordinaria, anche le altre tappe sono prestabilite: l'esecuzione e la valutazione di una procedura di consultazione, spesso prescritta dalla Costituzione, l'elaborazione di un messaggio e la successiva discussione del disegno da parte delle Camere, la quale può concludersi con un referendum. Vista l'urgenza delle misure, ci preoccuperemo in ogni caso di sveltire la procedura.

In almeno tre campi considerati particolarmente importanti (acquisti e appalti pubblici; procedura di autorizzazione per le costruzioni e gli impianti; riconoscimento reciproco di norme giuridiche e condizioni di ammissione) oltre alla Confederazione devono essere consultati i Cantoni. L'operato della Confederazione in questi settori non è perciò sufficiente per migliorare una situazione oggi spesso insoddisfacente. In due dei tre settori lo scopo è di raggiungere il grado di liberalizzazione che sarebbe stato realizzato con lo SEE.

Caratteristica per la seguente descrizione delle misure è la scelta di determinati settori che richiedono provvedimenti. Illustreremo la concezione seguita per 628

mezzo di una o più misure significative. In un capitolo generale, illustreremo quelle misure di per sé importanti per il rinnovamento dell'economia di mercato, ma meno significative se si considera la loro portata.

132.2

Diritto della concorrenza

I mercati aperti sono condizione essenziale per una libera concorrenza e sono un presupposto fondamentale per il progresso economico. La competitivita internazionale di un'economia è determinata in larga parte dall'intensità della concorrenza sul mercato interno. Alla politica di concorrenza nazionale si attribuisce perciò un'importanza capitale per l'aspetto qualitativo di un Paese. Il diritto alla concorrenza costituisce un elemento essenziale di un ordinamento orientato a un'economia di mercato.

La revisione della legge sui cartelli è urgente. Attualmente la legge in vigore risponde solo parzialmente ai requisiti del moderno diritto di concorrenza. Da un lato esecuzione e attuazione della legge sui cartelli accusano gravi problemi di efficienza, dall'altro sorgono sempre più, accanto ai veri e propri cartelli, anche altre forme di limitazioni della concorrenza, come in particolare le imprese che controllano il mercato. Inoltre si dovrebbe consolidare anche la posizione delle autorità che si occupano della concorrenza quale «coscienza di politica concorrenziale» del legislatore e dell'amministrazione.

L'urgenza della revisione della legge sui cartelli impone di sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dalla norma sull'abuso sancita dalla Costituzione federale e di rinunciare, almeno per ora, a una revisione costituzionale, che richiederebbe molto tempo. I cardini della revisione prevista sono i seguenti: - Criteri più incisivi e più fortemente orientati alla concorrenza per giudicare i cartelli e altri accordi di mercato come pure altre pratiche atte a sfruttare una posizione di controllo del mercato. In particolare, per le pratiche cartellistiche che hanno di regola un effetto dannoso (p. es. cartelli di prezzi, cartelli quan- tifativi, cartelli di zona) si devono creare fattispecie implicanti la presunzione di pratiche cartellistiche illecite e pertanto un divieto effettivo dei cartelli.

- La possibilità di un controllo preventivo di fusione per le imprese che controllano il mercato, tenuto conto che tale controllo non può in nessun modo essere paragonato a un divieto generale di fusione. In particolare, le imprese orientate alle esportazioni sono spesso costrette a effettuare fusioni per raggiungere una dimensione che consenta loro di operare proficuamente sul mercato mondiale.
- L'inasprimento della procedura dal punto di vista dell'efficienza e della legalità.

- Il miglioramento degli strumenti a disposizione delle autorità che si occupano della concorrenza, allo scopo di rinsaldare la coscienza del legislatore federale, cantonale e comunale riguardo alle ripercussioni che anche altri atti legislativi hanno sulla concorrenza.

Dopo le vacanze estive avvieremo la procedura di consultazione per una revisione della legge sui cartelli.

629

132.3

Mercato del lavoro

La disponibilità e la qualifica dei lavoratori è di fondamentale importanza per 10 sviluppo dell'economia di un Paese. Oltre ad impostare una formazione professionale orientata al futuro nella politica del mercato del lavoro, si tratta in particolare di regolamentare l'afflusso dei lavoratori stranieri, di garantire la mobilità professionale e geografica in Svizzera e di mantenere la pace sociale.

In riferimento al riassetto della nostra politica degli stranieri, si prevedono per 11 primo semestre 1993 un'ampia liberalizzazione per i lavoratori altamente qualificati e uno snellimento della relativa procedura di permesso. A tale scopo modificheremo l'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS) in modo da accelerare la procedura per l'ottenimento del primo permesso dal punto di vista amministrativo e temporale. L'economia potrà reclutare all'estero i dirigenti e gli specialisti con spese amministrative minime. Poiché il margine di manovra nell'OLS è limitato, potremo proporre ulteriori modifiche solo nell'ambito della prossima revisione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

Ci proponiamo in futuro di realizzare gradualmente, dopo il no allo SEE, la concezione esposta nel nostro rapporto del 15 maggio 1991, quella del cosiddetto modello dei 3 cerchi. Per quanto possibile e sensato, nei negoziati bilaterali bisognerà esigere reciprocità.

In riferimento ai «frontalieri pluriennali», prevediamo di equiparare la loro posizione giuridica, ad eccezione del diritto di domicilio, a quella dei dimoranti fissi.

Da ultimo si deve sostituire lo statuto degli stagionali, dopo un termine transitorio. Si punta a una soluzione che da un lato abolisca l'attuale meccanismo di conversione e dall'altro tenga aperta anche la possibilità dell'impiego stagionale di lavoratori stranieri in aziende stagionali. Il diritto di ottenere un permesso per dimoranti ha comportato il fatto che lo statuto di stagionale si è visto attribuire una vera e propria funzione di sbarramento per regolare l'immigrazione di lavoratori meno qualificati. La Svizzera non può decidere autonomamente l'abolizione del diritto di conversione poiché questo è sancito da trattati internazionali. Faremo in modo che quest'anno siano avviati i relativi negoziati con gli Stati contraenti. La prossima tappa
sarà l'avvicinamento della regolamentazione del rapporto di lavoro degli stagionali agli standard europei (per es. tramite permessi di dimora a tempo determinato con possibilità di ricongiungimento familiare).

Attualmente non prevediamo invece di abolire la limitazione dell'effettivo degli stranieri né di estendere la cerchia dei tradizionali Paesi di reclutamento.

132.4

Istruzione e ricerca

La capacità di adeguamento e la flessibilità del nostro sistema di formazione e di perfezionamento è un fattore determinante per mantenere e potenziare la nostra competitivita tecnologica. Occorre dunque mirare, fra l'altro, a una riduzione della durata della formazione di base, a un aumento della permeabilità 630

fra i vari livelli di istruzione e a una rivalutazione delle scuole superiori specializzate, da trasformare in vere e proprie scuole professionali universitarie. Per le suddette scuole si tratta, a parità di durata di formazione, di aumentare le esigenze scientifiche basilari. Inoltre i loro compiti dovranno essere estesi alla formazione postdiploma, alla ricerca orientata all'applicazione e allo sviluppo, come pure al trasferimento di tecnologia. Da ultimo, si devono incrementare i mezzi destinati alla formazione.

Le future scuole professionali universitarie dovranno offrire una formazione differenziata nell'ambito dell'insegnamento accademico, potenziare le strutture regionali con centri di trasferimento di scienza e di tecnologia e rivalutare la formazione professionale sul piano nazionale e internazionale con un'offerta di perfezionamento attrattiva. La Confederazione si impegna a riconoscere queste tappe di formazione per facilitare ai diplomati l'accesso al mercato internazionale del lavoro. Questo riconoscimento è importante anche per i casi in cui nel mercato interno europeo, quale presupposto per la messa in circolazione di prodotti, si prescriva l'esecuzione di controlli da parte di un ingegnere e si rifiuti, in base alle norme vigenti, il riconoscimento dei diplomi dei nostri ingegneri STS. L'assunzione di un ingegnere PF a questo scopo costituisce per le piccole e medie imprese uno svantaggio non trascurabile riguardo ai costi e alla concorrenza.

Vi sottoporremo ancora quest'anno un disegno di legge federale sulle scuole professionali universitarie.

132.5

Mercato interno svizzero

L'intento è di creare un «mercato interno svizzero» compatibile con l'Europa grazie in particolare alla rimozione di ostacoli commerciali di ordine tecnico, alla liberalizzazione del sistema pubblico delle forniture e all'introduzione in Svizzera del cosiddetto principio «Cassis de Dijon». Per realizzare questo scopo, la Confederazione conta sulla collaborazione dei Cantoni. Per ulteriori spiegazioni riguardo al principio menzionato sopra, rinviarne al messaggio del 18 maggio 1992 concernente l'approvazione dell'Accordo SEE.

Diverse disposizioni sulla messa in circolazione di prodotti ostacolano in misura considerevole la circolazione delle merci oltre confine. Le imprese si vedono confrontate a costi più elevati di sviluppo e di commercializzazione. Queste disposizioni impediscono di sfruttare i vantaggi di scala permessi dalla produzione in grande serie. Per le autorità, le disposizioni tecniche non armonizzate significano una maggior mole di lavoro in caso di procedura di esame e di ammissione. E il consumatore deve sopportare maggiori costi e una minor trasparenza del mercato.

Per rimuovere gli ostacoli commerciali di ordine tecnico, si devono adeguare, sul piano interno, le disposizioni tecniche svizzere a quelle dei nostri partner commerciali più importanti. I principi legali in materia tecnica applicabili a tutti i settori di produzione devono essere stabiliti in una nuova legge quadro.

Si deve sancire anche il principio secondo il quale i prodotti che sono stati dichiarati equivalenti a quelli svizzeri in altri Stati che hanno lo stesso livello di 631

protezione possono circolare liberamente sul mercato senza essere sottoposti a nuove procedure di verifica della conformità. Occorre riesaminare le strutture instauratesi nel corso degli anni e, ove necessario, ridefinirle. Entro l'inizio del prossimo anno deve essere aperta la procedura di consultazione. Sul piano intergovernatiyo la Svizzera deve adoperarsi ad avviare negoziati bilaterali sul reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità. Avranno la precedenza le convenzioni con la CE e con gli altri Stati dell'AELS. La rimozione di ostacoli commerciali di ordine tecnico è una condizione importante per un'azione efficace contro i cartelli delle importazioni.

La liberalizzazione del sistema pubblico delle forniture deve essere completata, nei rapporti con l'estero, da una reciprocità garantita contrattualmente, sia mediante un accordo con la CE identico alle norme relative allo SEE sia singolarmente con gli Stati membri dello SEE. Per quanto concerne gli Stati membri del GATT si potrà procedere in base alle norme del GATT previste nell'ambito dell'Uruguay Round. Se si giunge a relativi accordi di diritto internazionale, devono essere create, su questa base, corrispondenti possibilità di ricorso in una legge federale, le quali non dovrebbero tuttavia poter ostacolare la realizzazione del progetto.

Le disposizioni contrattuali sono applicabili anche ai Cantoni. Si deve perciò avviare per tempo la liberalizzazione della politica delle forniture anche sul piano della legislazione cantonale. Nel frattempo si devono sostenere gli sforzi intrapresi dai Cantoni intesi ad eliminare le disposizioni e a impedire le pratiche tendenti a discriminare i concorrenti extracantonali.

Per mezzo di una legge sul mercato interno bisogna fare in modo che il cosiddetto principio «Cassis de Dijon» possa affermarsi su larga scala all'interno della Svizzera. L'applicazione di questo principio avrebbe come conseguenza, per esempio, che in futuro i diplomi cantonali consentirebbero di esercitare professioni indipendenti in tutti gli altri Cantoni, cosa che, per esempio, non accadrà fino alla metà del 1993 per gli amministratori fiduciari degli immobili nel Canton Berna. L'accesso ad un appalto pubblico non dipenderebbe più dal fatto che il Cantone in questione abbia acquisito esperienze in un certo campo con
il richiedente. Le concessioni accordate in un Cantone per l'esercizio di un servizio (come nel caso degli impianti sanitari) dovranno permettere di svolgere un'attività simile in un altro Cantone senza dover esplicare pratiche amministrative. Questo sarebbe un grande passo verso un mercato interno svizzero e verso l'abolizione delle barriere che ostacolano l'accesso al mercato.

132.6

Procedura accelerata

A causa della concorrenza crescente tra i Paesi industrializzati per indurre le industrie a stabilirvisi e della notevole pressione in termini temporali cui è soggetta l'economia, il rapido svolgimento della procedura decisionale seguita dalle autorità assume una grande importanza. L'organizzazione amministrativa basata sulla suddivisione del lavoro fa sì che un progetto debba spesso essere esaminato da diversi uffici cantonali e federali indipendenti l'uno dall'altro. La molteplicità delle procedure e i diversi ordinamenti procedurali della Confede632

razione e dei Cantoni possono provocare doppioni, decisioni parziali lacunose e non sufficientemente coordinate e in particolare notevoli ritardi dovuti alle possibilità di impugnazione a più livelli.

Se si riuscisse a semplificare, coordinare e accelerare la procedura d'autorizzazione, le aziende potrebbero risparmiare sui costi e si potrebbe sfruttare meglio la «risorsa tempo», sempre più importante nel confronto internazionale.

Entrano ad esempio in linea di conto l'introduzione dell'obbligo delle autorità di trattare le richieste entro un termine prestabilito, l'armonizzazione delle pre.scrizioni procedurali, la creazione di uffici di contatto in grado di coordinare le attività delle parti interessate in caso di procedure di autorizzazione complesse, l'inasprimento delle procedure di ricorso e di reclamo, l'introduzione dell'obbligo di risarcimento in caso di esercizio manifestamente abusivo del diritto di opposizione o la riduzione del numero di istanze nella procedura di ricorso.

Il nostro Collegio ha incaricato gruppi di esperti di chiarire questi complessi problemi e di elaborare proposte di soluzione. Verso la metà di quest'anno sottoporremo per la prima volta alla procedura di consultazione un disegno di revisione della legge sulla pianificazione del territorio che contiene anche raccomandazioni all'attenzione dei Cantoni. Il nostro servizio di controllo amministrativo ci presenterà entro la metà del 1994 proposte concrete per la revisione degli atti legislativi federali applicati nelle procedure di autorizzazione per costruzioni e impianti. Per la metà del 1995 dovrebbe essere disponibile un disegno redatto da esperti concernente la revisione della legge sull'organizzazione giudiziaria, sempre che essa si limiti a cambiamenti che non richiedono un adeguamento della Costituzione.

132.7

Altri provvedimenti

In questa sezione accenniamo a una serie di disposizioni molto diverse, in parte di importanza limitata, per la cui realizzazione abbiamo impartito i relativi ordini legislativi a tutti i Dipartimenti il 20 gennaio. Una parte di queste misure può parimenti rientrare nei settori urgenti menzionati sopra.

Nel settore della concorrenza occorre ad esempio rilevare l'abrogazione dell'obbligo d'autorizzazione per vendite saldi, nell'ambito del mercato del lavoro la nuova regolamentazione del lavoro notturno e domenicale, come pure l'agevolazione del ritorno in Svizzera di persone che vi hanno soggiornato per molti anni e di persone che si sono recate all'estero per un periodo limitato su incarico del loro datore di lavoro. Lo snellimento della procedura per gli esami d'impatto ambientale, l'abrogazione del regime d'importazione per i tessili e le restrizioni d'esportazione per rifiuti e rottami di ferro o acciaio nonché l'abrogazione dell'obbligo di tenere scorte per i panettieri mostrano chiaramente che ci si sta muovendo nella direzione ampiamente auspicata di ridurre le disposizioni statali. Occorre infine menzionare l'abolizione del monopolio della polvere da guerra e l'introduzione di un certificato supplementare di protezione e di miglioramenti procedurali nell'ambito della legislazione sui brevetti.

633

14

Ripresa di progetti Eurolex

141

I progetti Eurolex

In vista dell'adesione della Svizzera all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nel corso del 1992 la Confederazione e i Cantoni avevano elaborato un adeguamento della legislazione svizzera alla legislazione dello SEE. A tale scopo e in complemento al messaggio del 18 maggio 1992l) il nostro Collegio ha presentato alle vostre Camere due messaggi complementari concernenti l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE 2'. Questi due messaggi contenevano 50 disegni concernenti la modificazione di 61 leggi e l'emanazione di 9 nuovi atti legislativi. I progetti Eurolex si limitavano agli adeguamenti di carattere legislativo indispensabili al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo SEE il 1° gennaio 1993. Gli adeguamenti nei settori per i quali l'Accordo SEE prevedeva l'applicazione di periodi transitori erano ampiamente spiegati nel messaggio SEE, anche se i relativi disegni di legge non vi erano ancora presentati.

Le vostre Camere hanno esaminato questi progetti nel corso della sessione speciale di agosto e della sessione autunnale. Nella maggiore parte dei casi hanno aderito alle nostre proposte.

Gli atti legislativi adottati dal Parlamento nella votazione finale del 9 ottobre 1992 sono divenuti caduchi in seguito al rigetto dell'Accordo SEE da parte del popolo e dei Cantoni. La loro entrata in vigore dipendeva espressamente da quella dell'Accordo SEE. Pertanto essi non sono stati pubblicati né nel Foglio federale né nella Raccolta ufficiale e non sottostavano neppure al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 20 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale. Va inoltre rammentato che un semplice riesame parlamentare ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (proposta di comune intesa delle Commissioni delle due Camere) non è possibile dal momento che ha già avuto luogo la votazione finale.

I disegni di legge che vi sottoponiamo per la seconda volta tengono conto delle modificazioni da voi decise l'anno scorso. La base dei nuovi progetti è pertanto costituita dai testi accettati nella votazione finale del 9 ottobre 1992 ed in seguito verificati dalla Commissione di redazione oppure, in alcuni casi, migliorati nell'ambito dell'articolo 33 della legge sui rapporti fra i Consigli.

142

Obiettivi e criteri della ripresa dei progetti Eurolex

L'adesione allo Spazio economico europeo e la modificazione concomitante di leggi e di ordinanze avrebbero provocato in numerosi settori e in grande misura un ravvicinamento della legislazione svizzera alla legislazione comunitaria. Dal profilo materiale non si sarebbero raggiunte unicamente una liberalizzazione e una semplificazione di numerosi normative nel settore economico, bensì si sarebbero realizzati in parte anche ulteriori postulati sociali e sociopolitici. L'adeguamento della nostra legislazione a quella dello SEE avrebbe potenziato la capacità concorrenziale nel settore economico e favorito in particolare un miglioramento dello statuto giuridico dei consumatori, dei lavoratori e delle donne.

*' Le note si trovano alla fine del messaggio.

634

Per il momento almeno, il rigetto dell'Accordo SEE ha bloccato queste auspicabili innovazioni del nostro ordinamento giuridico.

Il nostro Collegio accetta senza riserve la decisione del sovrano, ma non intravvede nel no del popolo e dei Cantoni un rigetto generale di qualsiasi adeguamento della nostra legislazione alla legislazione europea e quindi delle ripercussioni economiche e sociali che ne derivano. Spetta inoltre all'Esecutivo intraprendere tutti i passi necessari per contenere quanto possibile le conseguenze negative della rinuncia all'adesione allo SEE. Non deve pertanto aspettare finché le ripercussioni negative del voto del 6 dicembre 1992 si manifestino in modo chiaro e tangibile a tutti. Per questo motivo il nostro Collegio ha esaminato ancora nel corso delle ultime settimane del 1992 quali modificazioni proposte nell'ambito di Eurolex fossero pertinenti e potessero essere attuate anche senza un'adesione allo SEE.

Questo modo di procedere tiene parimenti conto delle proposte espresse da più parti in seguito al voto negativo del 6 dicembre 1992. Infatti numerosi partiti politici e associazioni economiche si sono pronunciati a favore della ripresa di singoli progetti Eurolex ed anche in seno al Parlamento si sono fatte proposte in questo senso. A titolo di esempio, in un postulato del 7 dicembre 1992, il consigliere nazionale Wick ha invitato il nostro Collegio a riproporre immediatamente le modificazioni contenute nei progetti Eurolex e particolarmente importanti per l'evoluzione economica del Paese (P 92.3483, Riattivazione di parti del pacchetto Eurolex). Anche i rappresentanti dei governi cantonali in seno al gruppo di contatto dei Cantoni hanno espresso la medesima posizione.

Si ricordi infine che pure taluni professori delle facoltà di diritto hanno rivolto nel dicembre dello scorso anno un appello del genere al nostro Collegio.

Nell'ambito dell'esame delle possibilità di ripresa di singoli progetti Eurolex ci siamo fondati sui seguenti criteri. Deve trattarsi di progetti che: · sono pertinenti in vista dell'urgente rinnovo dell'economia di mercato del nostro Paese o del mantenimento dell «eurocompatibilità» della Svizzera anche senza adesione allo SEE; · possono essere riproposti al Parlamento senza modificazioni sostanziali, ossia con mere modificazioni redazionali o di
tecnica legislativa inerenti al rigetto dell'adesione allo SEE; · possono essere nuovamente proposti a breve scadenza, ossia al più tardi entro fine febbraio 1993.

L'esame ha palesato che una buona metà dei progetti potevano essere riproposti rapidamente e senza importanti modificazioni materiali al Parlamento. In alcuni casi abbiamo ritenuto opportuno far dipendere l'applicazione di determinate disposizioni dalla concessione della reciprocità, nella misura in cui i nostri impegni internazionali lo consentono. Il nostro Collegio persegue tre diversi obiettivi. La ripresa rapida di progetti Eurolex deve: 1. contribuire all'«eurocompatibilità» del nostro diritto, 2. fornire un cotributo al rinnovo dell'economia del nostro Paese, e 3. facilitare l'attuazione di diverse riforme sociopolitiche.

635

La necessità e l'urgenza di un rinnovo a livello di economia di mercato del nostro Paese sono già state esaminate nel numero 13 del presente messaggio; tale capitolo indica gli obiettivi che il nostro Collegio si sforza di raggiungere in questo settore e le misure che intende adottare. Numerosi progetti Eurolex che vi vengono riproposti in questa sede apportano liberalizzazione e maggiore concorrenza nel settore economico e vanno dunque chiaramente considerati in questo contesto. Altri progetti pongono particolare accento sulle disposizioni orizzontali e collaterali della CE3). Tali progetti garantiscono che l'intensificazione della concorrenza economica non vada a scapito dei consumatori, dei lavoratori o delle donne e prevedono pertanto miglioramenti nel settore della protezione dei consumatori e dei lavoratori e in quello della parità di trattamento tra uomo e donna. Essi sono quindi apportatori di riforme sociopolitiche da tempo dibattute nel nostro Paese. Le riforme sociopolitiche garantiscono dal canto loro che la liberalizzazione economica non venga attuata a scapito delle conquiste sociali. Esse hanno lo scopo di assicurare l'equilibrio politico del pacchetto di provvedimenti che vi sottoponiamo, condizione che riteniamo indispensabile dal profilo della politica interna.

Entrambe queste direzioni di spinta - la liberalizzazione economica e le riforme sociopolitiche - ci ravvicinano all'Europa e contribuiscono all'adeguamento del nostro diritto allo standard europeo. Si tratta di un fattore estremamente importante in vista di un'ulteriore eventuale partecipazione della Svizzera al processo di integrazione europea. Come ribadito nel numero 12 del presente messaggio, se vogliamo mantenere aperte tutte le opzioni di politica europea, il nostro ordinamento giuridico deve essere reso possibilmente eurocompatibile, altrimenti manterremmo o collocheremmo nuovi ostacoli particolarmente insormontabili ma soprattutto inutili sulla via di una successiva integrazione.

Anche qualora scegliessimo di limitarci ad un'intensificazione delle nostre relazioni bilaterali, l'adeguamento autonomo della nostra legislazione alla normativa europea sarebbe senz'altro pertinente. Pertanto il no allo SEE non costituisce affatto un no all'orientamento del nostro diritto sull'evoluzione della legislazione europea. Questo
orientamento corrisponde del resto a un postulato politico ravvisato e attuato già prima dell'avvio delle trattative in vista dell'istituzione dello SEE. Infatti, fin dal 1988, nei nostri messaggi alle Camere abbiamo costantemente esaminato il problema delle relazioni del diritto svizzero con quello europeo. In questo senso si è ottenuto che le nostre modificazioni di leggi tenessero possibilmente conto della legislazione europea e che le divergenze materiali venissero spiegate e motivate. L'eurocompatibilità del diritto svizzero costituirà anche in futuro un postulato politico centrale al quale daremo maggiore peso, tenuto conto dei nostri impegni internazionali.

143

Ripresa rapida senza modificazioni materiali

Nel caso dei seguenti 16 progetti Eurolex riteniamo opportuna una ripresa rapida senza modificazioni materiali: · 92.057.2 Modificazione della legge sulle epizoozie · 92.057.5 Modificazione della legge federale sulla circolazione stradale 636

· 92.057.7 Legge federale sul credito al consumo · 92.057.8 Modificazione della legge federale contro la concorrenza sleale · 92.057.11 Modificazione della legge federale sull'importazióne e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati · 92.057.23 Modificazione degli articoli 4Qb-4Qe del Codice delle obbligazioni (Diritto di revoca) · 92.057.24 Modificazione del Titolo decimo del Codice delle obbligazioni (Del contratto di lavoro) · 92.057.25 Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti · 92.057.26 Modificazione della legge federale sulla metrologia · 92.057.27 Modificazione della legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici · 92.057.30 Modificazione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni · 92.057.31 Modificazione della legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura · 92.057.36 Modificazione della legge federale sulle ferrovie · 92.057.40 Legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) · 92.057.41 Modificazione della legge sul lavoro · 92.057.49 Legge federale concernente i viaggi «tutto compreso».

La rinuncia a modificazioni materiali significa che in questi casi proponiamo unicamente modificazioni redazionali o di tecnica legislativa. Fanno parte di queste modificazioni lo stralcio di talune disposizioni che sono prive di oggetto visto la mancata adesione allo SEE. Per facilitare l'esame dei progetti abbiamo invece rinunciato ad ulteriori miglioramenti, in particolare all'introduzione di nuove proposte.

144 144.1

Ripresa rapida a condizione che venga garantita la reciprocità Progetti con condizione di reciprocità

In altri 11 casi riteniamo altresì possibile e auspicabile una rapida ripresa, a condizione che l'applicazione delle disposizioni di questi atti legislativi venga, totalmente o parzialmente, subordinata alla concessione della reciprocità. Si tratta dei seguenti progetti: · 92.057.6 Modificazione della legge sulla navigazione aerea · 92.057.10 Modificazione della legge federale sulle dogane · 92.057.13 Modificazione della legge federale sul contratto di assicuratone · 92.057.14 Modificazione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 92.057.15 Modificazione della legge federale sulle cauzioni delle società d'assicurazioni estere (Legge sulle cauzioni) · 92.057.16 Modificazione della legge federale concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla - vita · 92.057.17 Legge federale sull'assicurazione diretta sulla vita 637

· 92.057.18 Modificazione della legge federale sull'assicurazione diretta, esclusa quella sulla vita (Legge sull'assicurazione contro i danni) · 92.057.38 Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada · 92.057.39 Modificazione della legge federale sulla radiotelevisione · 92.057.43 Modificazione della legge federale su le banche e le casse di risparmio L'introduzione della condizione di reciprocità solleva alcuni delicati problemi, che verranno esaminati nel capitolo seguente.

144.2

Osservazioni di principio sulla condizione di reciprocità dal profilo del diritto internazionale

II rigetto dell'Accordo SEE da parte della Svizzera ha per conseguenza che le nostre relazioni economiche con la CE e con gli Stati dell'AELS, verosimilmente ormai membri dello SEE, saranno in parte rette da uno spirito di diritto internazionale diverso da quello che avrebbe prevalso in caso di adesione. Determinanti in questo contesto sono soprattutto l'Accordo GATT, i codici di liberalizzazione dell'OCSE e i risultati dell'Uruguay Round che si vanno delineando, in particolare nel settore dei servizi. Questi accordi contengono norme d'eccezione a favore dei partecipanti a zone di libero scambio o a unioni doganali, rispettivamente a spazi di integrazione economica, che svincolano i loro Stati membri dell'obbligo della clausola della nazione più favorita (obbligo di accordare senza condizioni a tutti gli Stati contraenti il trattamento di favore che uno Stato contraente accorda allo Stato terzo cui concede il trattamento più favorevole). Queste disposizioni di eccezione si applicano all'Accordo SEE.

Fuori dello SEE (e di altri spazi d'integrazione) è per contro valido il principio della nazione più favorita. Per quanto concerne la circolazione delle merci, sarà comunque possibile riferirsi all'accordo di libero scambio con la CE del 1972 e alla convenzione dell'AELS, ragion per cui il problema della nazione più favorita si porrà prevalentemente nel settore dei servizi.

Alla luce dell'attuale situazione si dovrà tener conto in linea di principio delle norme generali del GATT, che unitamente ai risultati dell'Uruguay Round saranno applicabili alle prestazioni di servizi, nonché dei codici di liberalizzazione dell'OCSE, vale a dire soprattutto dei principi della nazione più favorita rispettivamente della non discriminazione. Questi principi obbligano gli Stati parte ai summenzionati accordi multilaterali a trattare allo stesso modo tutte le merci estere, i servizi ed i loro offerenti indipendentemente dalla loro provenienza sul mercato svizzero. Ne consegue che le modifiche legislative che avrebbero dovuto essere attuate in vista di un'adesione allo SEE e che, in una simile evenienza, avrebbero dovuto risultare in sintonia con i nostri impegni internazionali, devono essere ora sottoposte, fuori dallo SEE, ad un adeguamento.

L'accordo sulle prestazioni di servizi dell'Uruguay Round (GATS; General
Agreement on Trade in Services) non è ancora stato concluso. Allo stato attuale dei negoziati, la clausola assoluta della nazione più favorita è però contestata. Al fine di non dover modificare ancora entro breve tempo - ed è possi638

bile che si debbano affrontare notevoli difficoltà nell'ambito dell'economia esterna - gli adeguamenti legislativi e le eventuali relative ordinanze d'esecuzione e per non compromettere inutilmente un'eventuale adesione della Svizzera ai risultati dell'Uruguay Round, è necessario garantire fin da ora, nei limiti del possibile, la concordanza con le future regole fondamentali del sistema multilaterale di scambio dei servizi. Inoltre, in molti settori dei servizi, la Svizzera ha sempre applicato la clausola della nazione più favorita conformemente ai codici di liberalizzazione dell'OCSE nei confronti degli Stati che vi hanno aderito. Pertanto, dovranno essere create condizioni «eurocompatibili», tenendo tuttavia conto degli attuali impegni multilaterali e di quelli che incomberanno in futuro. Si rende così necessario un adeguamento delle modifiche legislative proposte nell'ambito del presente messaggio alla luce della situazione creatasi il 6 dicembre 1992 anche rispetto all'Accordo GATT, ai codici dell'OCSE nonché all'Accordo GATS. A questo proposito sono date due possibilità: - La prima possibilità prevede che le modifiche legislative debbano essere tali da garantire a tutte le merci estere e ai servizi rispettivamente agli offerenti di servizi sul mercato svizzero un accesso indiscriminato. I miglioramenti proposti riguardo all'accesso al mercato hanno luogo in questo caso «erga omnes», ovvero nella stessa misura nei confronti di tutti gli Stati, indipendentemente dalla reciprocità che questi accordano. Per quanto concerne le merci rimane tuttavia riservata la regolamentazione d'eccezione summenzionata, sempre che sia possibile riferirsi all'accordo di libero scambio rispettivamente alla convenzione dell'AELS. Questa possibilità è stata adottata, ad esempio, nell'ambito della modificazione della legge sulla circolazione stradale e di quella sulle ferrovie.

- Con la seconda possibilità, si propone che l'eventuale miglioramento dell'accesso al mercato per merci, servizi e offerenti di servizi esteri sia connesso con una clausola di reciprocità facoltativa, la quale potrà essere applicata con riserva degli impegni internazionali. Si tratta di una disposizione «facoltativa» che consente di far dipendere l'eventuale apertura del mercato per merci, servizi e relativi offerenti esteri dalla reciprocità
accordata dall'altro Stato, sempre che non vi si oppongano impegni internazionali. La clausola assoluta della nazione più favorita dovrebbe per contro essere applicata in tutti i casi sulla base di questa disposizione, qualora lo esigano i nostri impegni a livello internazionale, come ad esempio quelli risultanti dal GATT, dai codici dell'OCSE o, in caso di entrata in vigore dei risultati dell'Uruguay Round, dal GATS. Questa seconda possibilità, che abbiamo scelto fra l'altro per la modificazione della legge sulla navigazione aerea, della legge sulle dogane e della legge federale sulla radiotelevisione, offre alle autorità competenti in materia di economia esterna un certo margine d'azione. Questo margine d'azione è però limitato, in quanto con l'entrata in vigore del GATS i trattamenti di favore concessi selettivamente (vale a dire a persone o ditte di taluni Paesi, ad esempio dello SEE) conformemente al principio, allora vigente, della nazione più favorita dovranno essere accordati senza riserve a tutti gli Stati, a meno che non si tratti di misure di riconoscimento per le quali il GATS ha previsto alcune agevolazioni per quanto concerne la clau639

sola assoluta della nazione più favorita. Nel caso della legge sulla radiotelevisione, ad esempio, la possibilità del rilascio di concessioni a persone fisiche straniere o persone giuridiche controllate dall'estero dovrà essere attuata solo se vi è la disponibilità, al più tardi a contare dall'entrata in vigore dell'accordo sui servizi dell'Uruguay Round, a rilasciare concessioni anche a persone fisiche e giuridiche di qualsivoglia altro Stato membro del GATS. In caso contrario, le concessioni accordate nel frattempo a stranieri sarebbero revocate. Analoghe considerazioni sarebbero opportune se si intendesse aprire selettivamente il registro della navigazione aerea o liberalizzare selettivamente il cabotaggio nell'ambito della circolazione stradale.

Una clausola di reciprocità cogente può essere prevista nell'ambito delle agevolazioni per l'accesso al mercato a seguito dell'armonizzazione sul piano giuridico e del riconoscimento dei requisiti posti ai prodotti e alla qualificazione nonché di altre disposizioni d'ammissione. In questo caso il GATS esige la parità di trattamento di servizi e relativi offerenti di Stati terzi, sempre che negli altri Paesi vigano disposizioni, equivalenti. In ogni caso, per quanto concerne le misure di armonizzazione e di riconoscimento, gli ostacoli quantitativi che rendono difficile l'accesso al mercato (quote, clausole del fabbisogno, diritti esclusivi, ecc.) nonché le riserve sulla nazionalità dovranno essere parimenti eliminati erga omnes, vale a dire nei confronti di tutti i servizi ed offerenti di Paesi terzi, a meno che nell'ambito delle prestazioni di servizi finanziari non vi si oppongano ragioni inerenti al diritto di sorveglianza, come ad esempio nell'ambito assicurativo. Questo significa che servizi ed offerenti di Paesi con i quali non è stato concluso nessun accordo di riconoscimento dovranno parimenti essere ammessi se adempiono le condizioni vigenti per i servizi e gli offerenti svizzeri. Per queste ragioni, anche nell'ambito delle misure di armonizzazione e di riconoscimento, è necessario di regola dare la preferenza alla clausola di reciprocità facoltativa.

Se, al di là delle possibilità descritte, servizi e relativi offerenti fossero oggetto selettivamente di un trattamento migliore con riserva della condizione di reciprocità e in deroga alla
clausola generale della nazione più favorita del GATS, questo fatto comporterebbe taluni svantaggi. Da un lato, la Svizzera sarebbe costretta a chiedere un'analoga deroga alla clausola della nazione più favorita del GATS. Il progetto dell'Atto finale dell'Uruguay Round del 20 dicembre 1991 prevede sì questa possibilità, ma unicamente per misure vigenti e limitate nel tempo. A livello di tecnica negoziale, questo fatto presupporrebbe che, in un settore affine (possibilmente nello stesso settore dei servizi), la Svizzera dovrebbe garantire quale complemento alla sua offerta del 3 aprile 19924) del GATS ulteriori concessioni per l'accesso al mercato. Solo in questo modo, essa potrebbe impegnarsi seriamente per questo accordo sui servizi di vitale importanza per la sua economia, che preveda una clausola della nazione più favorita il più possibile senza eccezioni. D'altro lato, la Svizzera dovrebbe eventualmente formulare ulteriori riserve nei confronti dei codici dell'OCSE, e questo comporterebbe parimenti difficoltà.

A causa del suo mercato interno relativamente piccolo, il nostro Paese dipende in modo particolare dal buon funzionamento del sistema di scambio.multilaterale anche nel settore sei servizi. Un'applicazione il più possibile priva di ecce640

zioni della clausola della nazione più favorita costituisce quindi uno degli obiettivi più ambiti dei negoziati svizzeri. Per queste ragioni, le presenti modifiche legislative nel settore dei servizi non devono prevedere trattamenti preferenziali di Stati contraenti dello SEE, né clasuole di reciprocità cogenti, che - come esposto - violerebbero il principio della clausola della nazione più favorita.

Inoltre ci sembra opportuno, in ogni caso, formulare esplicitamente una riserva in favore dei trattati internazionali.

145

Successiva considerazione delle modifiche legislative previste

Diversi disegni Eurolex contengono modifiche legislative che ci sembrano auspicabili anche nell'ambito di un adeguamento autonomo al diritto europeo, ma che per diversi motivi non ci sembra sensato riprendere rapidamente senza cambiamenti materiali. Si tratta in parte di modifiche legislative particolarmente delicate dal punto di vista politico; in alcuni casi gli adeguamenti necessitano troppo tempo per la loro preparazione, mentre in parte è opportuno introdurre altri aspetti giuridici, visto il grado raggiunto dai lavori legislativi preliminari. Ciò vale in particolare per i seguenti disegni: · 92.057-1 modificazione della legge sulle epidemie · 92.057-4 modificazione della legge sulla protezione dell'ambiente · 92.057-9 modificazione della legge sull'alcool · 92.057-12 modificazione della legge sull'agricoltura · 92.057-20 modificazione della legge federale sullo stabilimento e il soggiorno in Svizzera degli stranieri · 92.057-29 modificazione della legge sull'assicurazione contro le malattie · 92.057-32 modificazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti · 92.057-48 modificazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero · 92.057-50 decreto federale sull'immissione in commercio di prodotti da costruzione Secondo il nostro parere, non bisogna rinunciare alle modifiche legislative previste in questi nove testi. Non intendiamo tuttavia sottoporvele nell'ambito del presente pacchetto ma in una fase successiva con disegni separati. Ciò vale del resto anche per le modifiche nei settori per cui l'Accordo SEE prevedeva termini di transizione, come ad esempio nell'ambito dell'uguaglianza uomodonna, nel diritto societario e nella legge sui veleni. In questi settori le modifiche sono in preparazione e non sono quindi oggetto di disegni di cui vi siate già occupati.

146

Rinuncia a riprendere gli altri disegni

Gli altri disegni Eurolex non devono essere ripresi. Si tratta in particolare dei seguenti 14 atti: 42 Foglio federale. 76° anno. Voi. I

641

· 92.057-3

decreto federale concernente il diritto in materia energetica nello SEE · 92.057-19 decreto federale che modifica la legge federale sull'informazione dei consumatori · 92.057-21 decreto federale che modifica la legge sulle pubblicazioni ufficiali · 92.057-22 decreto federale che modifica l'ordinamento dei funzionari · 92.057-28 decreto federale che modifica la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 92.057-33 decreto federale urgente che modifica la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità · 92.057.34 decreto federale urgente che modifica la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e AI · 92.057-35 decreto federale che modifica la legge federale sul trasporto pubblico · 92.057-37 decreto federale che modifica la legge federale sulle ferrovie federali svizzere · 92.057-42 decreto federale che modifica la legge federale sul collocamento e il personale a prestito · 92.057-44 decreto federale su un sistema transitorio di scambio d'informazioni in materia borsistica · 92.057-45 decreto federale che modifica la legge federale sulla procedura amministrativa · 92.057-46 decreto federale che modifica la legge sull'organizzazione giudiziaria · 92.057-47 decreto federale che modifica la legge federale sulla procedura penale Si tratta in gran parte di disegni che senza partecipazione allo SEE risultano privi d'oggetto o poco sensati, date le condizioni istituzionali. Ciò vale in particolare per i testi concernenti la procedura legislativa, la modificazione della legge sulle pubblicazioni ufficiali e la modificazione dell'ordinamento dei funzionari. Alcuni atti contengono adeguamenti legislativi che non si impongono senza la partecipazione allo SEE.

A questo proposito occorre menzionare che la raccolta del diritto SEE, prevista nel decreto federale che modifica la legge sulle pubblicazioni ufficiali, non sarà allestita. La Cancelleria federale continuerà tuttavia a tenere e aggiornare la raccolta già preparata, dal momento che si tratta di uno strumento utile anche nell'ambito dell'adeguamento autonomo del diritto svizzero alla normativa europea. La raccolta consente di accedere più facilmente ai testi legislativi della CE che interessano.

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Aspetti di tecnica legislativa

La ripresa dei disegni Eurolex nell'ambito di un adeguamento autonomo al diritto europeo richiede alcune modifiche redazionali e di tecnica legislativa. Abbiamo perciò rielaborato i disegni in modo da renderli conformi alle esigenze e agli standard formali in uso.

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Le modificazioni riguardano in particolare i titoli, gli ingressi e le disposizioni finali dei testi. Negli ingressi occorre tralasciare il riferimento all'Accordo SEE e ai relativi allegati, come pure agli atti della CE negli allegati all'Accordo SEE.

In tal modo si eliminano anche gli allegati agli ingressi. Come di consueto, gli ingressi contengono quindi solo i riferimenti alle basi legali interne.

Sono inoltre necessarie modifiche nei punti in cui i disegni Eurolex facevano riferimento al diritto SEE, in particolare per evitare ripetizioni di testi o per precisare deleghe di competenze. Queste indicazioni risultano problematiche dal profilo del principio della legalità, nel quadro dell'adeguamento autonomo al diritto europeo; esse non soddisfano inoltre le esigenze legali in materia di pubblicazione. Per questo motivo sono stati eliminati i riferimenti diretti alla normativa della CE o dello SEE, almeno a livello legislativo.

In linea di principio, i contenuti delle norme europee sono stati quindi formulati esplicitamente. In alcuni casi è tuttavia necessario sostituire i riferimenti con norme di delega. Sono inoltre ammessi anche i riferimenti indiretti, ad esempio nei settori tecnici in relazione a regolamentazioni non statali. Questi riferimenti indiretti possono anche avere un carattere dinamico e non devono perciò rimandare a una sola versione già in vigore di un atto legislativo CE.

A livello di ordinanza non sono invece esclusi in linea di principio i riferimenti diretti a norme europee in una versione valida in un determinato periodo (riferimento stàtico). Beninteso, devono tuttavia essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della legge sulle pubblicazioni ufficiali.

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Adeguamento autonomo del diritto cantonale

II problema dell'adeguamento autonomo del nostro diritto non si pone solo alla Confederazione ma anche ai Cantoni. A questo proposito ci sembra importante rilevare che in numerosi Cantoni sono in corso sforzi analoghi a quelli della Confederazione. Subito dopo la votazione SEE i rappresentanti dei Governi cantonali hanno espresso la loro disponibilità al riguardo. Nel frattempo sono iniziati anche i relativi lavori preliminari a livello legislativo, coordinati in parte dagli eurodelegati cantonali e da conferenze governative regionali.

149

Procedura e spiegazione dei singoli disegni nella parte speciale del messaggio

La rapida ripresa di gran parte dei disegni Eurolex e il riesame da parte delle Camere federali costituisce una procedura insolita. Siamo tuttavia convinti che essa si imponga per diversi motivi. In primo luogo occorre limitare subito le ripercussioni negative del no allo SEE; ci sembra opportuno agire in modo preventivo e non quando il danno sarà divenuto grave e di grandi proporzioni. Si aggiunga che il mantenimento e la creazione dell'eurocompatibilità rappresenta un compito duraturo che diventa sempre più difficile con il passare del tempo.

Bisogna inoltre lanciare un segnale di politica estera, chiarendo che il no allo SEE non rappresenta un rifiuto generale a ogni avvicinamento all'Europa e ad 643

ogni forma di partecipazione al processo d'integrazione europea. Occorre infine considerare che i disegni Eurolex, approvati dal Parlamento nell'autunno 1992, si riferiscono alla normativa CE dell'estate 1991; attualmente essi sono ancora attuali in vista della creazione dello SEE e possono essere riproposti senza modifiche materiali.

Dal momento che ci siamo limitati ai necessari adeguamenti di tecnica legislativa e di tipo redazionale, possiamo rinunciare alla procedura di consultazione con i Cantoni, i partiti e le associazioni. Una procedura di questo tipo risulta superflua perché il Parlamento ha già di recente discusso le modifiche proposte e perché i Cantoni, i partiti e le associazioni hanno già avuto l'opportunità di esprimersi in merito ai disegni Eurolex.

Secondo il nostro parere, la rinuncia a modifiche materiali ci consente di limitare le spiegazioni dei singoli disegni di legge nella parte speciale del messaggio al minimo indispensabile. Nella maggior parte dei casi rimandiamo alle spiegazioni contenute nel messaggio SEE del 18 maggio 19925) e ai messaggi complementari del 27 maggio e del 15 giugno 19926). Nel presente messaggio sono illustrate in particolare le disposizioni che non corrispondono alle nostre proposte dell'estate 1992 e che sono state notevolmente modificate o introdotte dal Parlamento. Se necessario, sono motivati anche i singoli adeguamenti di tecnica legislativa o di tipo redazionale. Per la suddivisione della parte speciale del mesaggio ci siamo basati sulla presumibile assegnazione dei disegni alle commissioni parlamentari e, in subordine, sulla numerazione dei disegni Eurolex.

644

2

Parte speciale: commento ai singoli disegni di legge

21

Scienza, formazione e cultura

211

93.101 Modificazione della legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

211.1

Introduzione

La modificazione della legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) proposta nell'ambito di Eurolex riveste importanza economica per l'industria meccanica d'esportazione indipendentemente dall'adesione all'Accordo SEE. In particolare, essa permette di eliminare gli ostacoli posti alla libera circolazione delle merci. Come esposto nel messaggio del 18 maggio 19927) concernente l'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e nel messaggio II del 15 giugno 19928) concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE, questa modifica del sistema tendente a un'armonizzazione con la legislazione comunitaria si trova in pratica già in uno stadio piuttosto avanzato. Di conseguenza, essa va integrata il più rapidamente possibile nella legislazione svizzera. Descriviamo qui di seguito le divergenze .rispetto alle modifiche della LSIT proposte nel messaggio Eurolex.

211.2

Commento delle modifiche proposte

a) Disposizioni modificate o introdotte dal Parlamento, che divergono dalla nostra proposta dell'estate 1992 Articolo 6 secondo periodo Nel testo tedesco è stata stralciata l'indicazione parentetica «(Marktüberwachung)», che poteva dare adito a malintesi.

Articolo 7 II tenore della disposizione è stato modificato per sottolineare la facoltà di riscuotere tasse.

b) Commenti relativi agli adattamenti di natura redazionale e di tecnica legislativa Articolo 2 capoverso 3 La nozione di norme armonizzate deve essere estesa in modo che essa non si limiti a comprendere soltanto le norme elaborate da organi europei di normalizzazione, su mandato degli organi delle CE e dell'AELS. Di conseguenza deve essere stralciato il riferimento agli enti mandanti. Il fatto che le norme armonizzate siano pubblicate risulta già dall'articolo 8.

Articolo 3 Nel definire le condizioni per la messa in circolazione di installazioni e di apparecchi tecnici non si può far riferimento esclusivamente ai requisiti essenziali

645

di sicurezza e di salute, dato che essi non fanno parte della legislazione svizzera in virtù di un accordo internazionale, come invece sarebbe stato il caso se fosse stato approvato l'Accordo SEE. Pertanto, al fine di adattare le, prescrizioni tecniche svizzere al diritto SEE, è opportuno e necessario recepire nel diritto svizzero la nozione e la concezione di «requisiti essenziali». Se il nostro Consiglio non ha ancora definito tali requisiti essenziali (art. 4), le installazioni e gli apparecchi tecnici devono essere conformi alle norme tecniche generalmente riconosciute.

Articolo 4 La presa in considerazione del diritto SEE non può più essere l'unico criterio per definire i requisiti essenziali di sicurezza e di salute. Nello stabilire i requisiti di sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, il Consiglio federale deve poter riferirsi ad altre norme internazionali. È tuttavia ovvio che si baserà principalmente sul diritto comunitario.

Articolo 4b Dato che, a differenza di quanto avveniva nella versione Eurolex, per la definizione delle norme tecniche non ci si può basare sul riconoscimento formale della Commissione CE (norme armonizzate ai sensi del diritto CE), tale compito spetta all'Ufficio federale competente, di concerto con l'Ufficio federale dell'economia esterna. Le norme devono essere in accordo con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute stabiliti dal Consiglio federale (art. 4). Solo in questo modo si può evitare che sia svuotata di senso la presunzione legale stabilita dall'articolo 4a capoverso 1.

Articolo 5

La disposizione deve essere completata, accordando al Consiglio federale la possibilità di prescrivere che colui il quale mette in commercio installazioni e apparecchi particolarmente pericolosi (quali p. es. contenitori a pressione) sia tenuto a farne controllare la conformità con le norme di sicurezza da appositi organismi.

Articolo 12 secondo periodo In relazione all'accresciuta importanza della LSIT, appare opportuno sgravare il Dipartimento federale dell'interno e designare quale autorità di ricorso in questo settore una commissione di ricorso già esistente. Siffatta soluzione corrisponde inoltre alle finalità perseguite dalla recente modificazione della legge federale sull'organizzazione giudiziaria 9'. La commissione più adatta ad assumersi questo compito ci sembra quella per l'assicurazione infortuni, la quale, trattando già ora i gravami relativi alla sicurezza sul lavoro, si trova a esaminare questioni tecniche, che possono tra l'altro concernere la sicurezza delle macchine.

La competenza della Commissione di ricorso in materia di assicurazione infortuni non deve però pregiudicare, per la LSIT, il controllo della competenza dipartimentale all'interno dell'amministrazione. L'istituzione di un simile controllo risulta da tempo necessaria, visti i cambiamenti accennati nell'introduzione.

646

22

Sicurezza sociale e salute

221

93.102 Modificazione della legge sulle epizoozie

221.1

Introduzione

a) Situazione iniziale

II disegno riprende il decreto federale del 9 ottobre 1992, approvato dalle Camere federali in vista dell'adesione all'Accordo sullo Spazio economico europeo, sulla base del messaggio del 18 maggio 1992 concernente l'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo10) e del messaggio I del 27 maggio 1992 concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE'.

La modificazione permette di adattare, in alcuni settori decisivi, il diritto svizzero in materia di epizoozie alla legislazione CE.

Il seguente commento si basa sul messaggio del 27 maggio 1992. Essendo caduto l'obbligo di recepire nella sua integralità la normativa CE, la valutazione differenziata del contenuto delle pertinenti direttive CE permette di giungere a conclusioni diverse sotto vari aspetti per quanto concerne l'ordinamento delle norme esecutive.

b) Diritto CE determinante in materia

· Le più importanti direttive CE in materia di lotta contro le epizoozie Le direttive commentate nel messaggio del 27 maggio 1992 mirano essenzialmente a realizzare un mercato interno nella CE. Le esigenze minime stabilite da queste direttive riguardo a merci ed animali si prefiggono di garantire che merci ed animali possano essere accettati, nel commercio interno alla Comunità, da ogni Stato membro. In questo senso, lo scopo perseguito è dunque l'abbattimento di ostacoli non tariffali.

Nel quadro dell'esecuzione autonoma di dette norme, si tratterà di adattare in larga misura a queste direttive il diritto materiale sulle epizoozie. Continueranno ad esistere divergenze laddove le condizioni speciali svizzere lo richiederanno come pure riguardo alle direttive che avrebbero avuto un senso solo nell'ambito dello SEE (p. es. ispezioni, scambio internazionale di dati).

· Disciplinamento CE per Paesi terzi Rispetto agli Stati che fanno parte dello SEE, la Svizzera si trova ora nella condizione di Paese terzo. Di conseguenza, l'esportazione di animali e di prodotti animali dalla Svizzera verso lo SEE è disciplinata dalle direttive «per i Paesi terzi». Affinchè un'esportazione dalla Svizzera venga accettata, devono dunque in linea di principio essere adempiti i requisiti SEE, ma talvolta anche requisiti più severi. Se la Svizzera vuole preservare le sue opportunità d'esportazione, non le rimane che introdurre le basi legali che permettano di adempiere le condizioni CE. Esistono «direttive per i Paesi terzi» nel campo dell'esportazione bovina, suina e di sperma bovino. Ulteriori direttive seguiranno per altri tipi di animali e prodotti animali.

647

e) Concezione della modifica della legge sulle epizoozie Le modifiche proposte si limitano al minimo che sarebbe stato indispensabile per recepire nel diritto svizzero, nel quadro SEE, il patrimonio normativo comunitario. Nel medesimo tempo, esse concernono alcuni punti essenziali che, nell'ottica svizzera, è opportuno regolamentare nel modo proposto, indipendentemente dallo SEE. L'attuale struttura della legge viene mantenuta. Vengono tralasciati alcuni aspetti fondamentali concernenti i metodi di lotta contro le epizoozie e il loro ruolo nella zootecnia poiché saranno discussi nel quadro della revisione globale della legislazione sulle epizoozie.

· Punti essenziali della modifica I punti centrali della modifica legislativa rimangono invariati rispetto alla descrizione fatta nel messaggio del 27 maggio 199212).

· Indennizzo delle perdite di animali da parte della Confederazione Come illustrato nel messaggio del 27 maggio 1992, le indennità per perdite di animali dovute a un'epizoozia fortemente contagiosa saranno d'ora innanzi a carico della Confederazione 13'. Si tratta di epizoozie quali l'afta epizootica, la peste suina e la pleuropolmonite, le quali hanno un elevato potere di diffusione e causano danni socioeconomici particolarmente gravi. In caso di insorgenza, esse causano allo Stato costi notevoli.

Se si considera che una lotta efficace contro le epizoozie fortemente contagiose rappresenta un interesse nazionale preponderante, si impone di sgravare i Cantoni da alcuni costi, in analogia con il modo di procedere della CE. Se la Confederazione intende far sì che la Svizzera, pur nella condizione di Paese terzo nei confronti della CE, possa godere di una posizione per quanto possibile favorevole, occorre che essa possa farsi garante dell'esecuzione nei confronti degli altri Stati. Il compito della Confederazione sarebbe notevolmente più difficile se un Cantone si opponesse all'eliminazione radicale delle mandrie a causa del costo troppo elevato o esigesse l'abrogazione del divieto di vaccinare preventivamente gli animali. Un simile comportamento minaccerebbe le mandrie del resto della Svizzera e il ritardo nell'eliminazione degli animali infetti intralcerebbe seriamente e per lungo tempo le nostre esportazioni di bestiame, di latticini e di prodotti carnei, in particolare verso lo SEE,
gli USA, il Giappone e l'Australia.

· Modifiche rispetto al decreto federale del 9 ottobre 1992 II complemento dell'ingresso con il riferimento alle direttive CE viene stralciato e le disposizioni finali corrispondono ora al tenore abituale. Nell'articolo 57 capoverso 3 lettera a è eliminato il riferimento esplicito all'Accordo SEE.

Al fine di porre in consonanza, dal profilo terminologico, la legge sulla protezione dell'ambiente e l'ordinanza del 3 febbraio 1993 sull'eliminazione dei rifiuti di origine animale, negli articoli 10 capoverso 1 numeri 2 e 3, 9a e 32 capoverso 1 l'espressione «in modo inoffensivo» è stata tolta. Il termine generico «malattie» è stato inoltre specificato, ove occorreva, con «epizoozie».

648

221.2

Commento delle modifiche proposte

Le osservazioni contenute nel messaggio del 27 maggio 199214) sono sostanzialmente ancora pertinenti. Va osservato che, in generale, non sussiste più nessun obbligo di recepire le direttive CE nella nostra legislazione. Qui di seguito trattiamo alcuni punti che, viste le mutate circostanze, meritano qualche osservazione.

Articolo 10 Misure generali di lotta Al capoverso 1 numeri 2 e 3, l'espressione «in modo inoffensivo» è stata tolta al fine di porre in consonanza, dal profilo terminologico, la legge sulla protezione dell'ambiente e l'ordinanza del 3 febbraio 1993 sull'eliminazione dei rifiuti di origine animale.

I prodotti disinfettanti impiegati nello SEE devono adempiere le condizioni stabilite dalla direttiva CE 64/432. Il capoverso 1 numero 10 fornisce la base legale per l'omologazione dei prodotti per la disinfezione, in particolare i prodotti di marca, destinati ad essere utilizzati nel quadro della lotta contro le epizoozie.

Articolo 13 Controllo del traffico degli animali II capoverso 3 (nuovo) era stato introdotto in vista dell'adesione allo SEE, al fine di trasporre la copiosa regolamentazione CE in materia di identificazione del bestiame. Alla luce delle circostanze attuali, non sussiste più la necessità urgente di estendere il vigente obbligo di identificazione e registrazione per gli animali in Svizzera. Per il momento, non è quindi nostra intenzione fare uso della competenza regolamentare prevista dalle direttive CE.

Ciononostante, è opportuno introdurre questa regolamentazione delle competenze. Essa faciliterà infatti, all'occorrenza, l'adempimento delle condizioni stabilite dalle direttive per i Paesi terzi e l'introduzione di nuove tecniche di identificazione.

Articolo 31 Assunzione dei costi II versamento delle indennità da parte della Confederazione rappresenta una misura materialmente e politicamente indispensabile per attuare la strategia di lotta contro le epizoozie.

Articolo 32 Indennità per perdite di animali Contrariamente a quanto affermato nel messaggio del 27 maggio 199215', il Consiglio federale determina secondo il capoverso 1bls (e non secondo l'art. 33 cpv. 1) quali fattispecie possano venire indennizzate in caso dì «altre epizoozie».

Articolo 42 Ricerca e diagnosi In questa disposizione sono definiti i compiti della Confederazione in materia di ricerca e
di diagnosi nel campo delle epizoozie.

La lettera b costituisce la base legale che disciplina la gestione dell'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (IVI), con sede a Mittelhäusern. L'istituto è 649

una stazione federale, annessa all'Ufficio federale di veterinaria. I compiti e l'organizzazione dell'ivi sono disciplinati nell'ordinanza del 1° luglio 199216' concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi.

La Confederazione dovrà designare il laboratorio nazionale di riferimento necessario per determinate epizoozie. Questo centro avrà il compito di controllare e coordinare le diagnosi degli altri laboratori (lett. e). Nel quadro dello SEE, viene posto l'accento su un'affidabile diagnosi delle epizoozie più importanti. La Svizzera, quale Paese terzo esportatore, non può sottrarsi a queste aspettative.

È dunque necessario designare i necessari laboratori nazionali di riferimento.

Per principio, l'IVI sarà competente per le epizoozie della lista A dell'Ufficio delle epizoozie di Parigi (UIE)'7). Per i casi particolari che richiedono conoscenze specifiche18), saranno designati come laboratori di riferimento altri istituti al di fuori dell'amministrazione federale. Siccome la gestione di un laboratorio di riferimento è un compito da eseguire a livello nazionale, la Confederazione deve indennizzare questi istituti terzi per i costi che risultano da questa attività.

Articolo 57 Competenze dell'Ufficio federale di veterinaria II capoverso 3 lettera a abilita l'Ufficio federale a redigere comunicazioni e a eseguire compiti relativi alla collaborazione internazionale. Queste informazioni saranno meno vaste di quelle previste nel quadro dello SEE.

222

93.103 Modificazione della legge sull'assicurazione contro gli infortuni

222.1

Introduzione

Le osservazioni contenute nel messaggio del 18 maggio 199219) concernente l'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e nel messaggio II del 15 giugno 199220) concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE rimangono in linea di principio valide. Anche senza adesione della Svizzera allo SEE, è opportuno mantenere espressamente nella LAINF il principio della parità di trattamento tra donna e uomo 2'1 nell'ambito della determinazione dei premi nell'assicurazione contro gli infortuni non professionali. Nella pratica, in questo ambito il principio della parità è già realizzato a partire dal 1° gennaio 1993. Inoltre, ai fini di una miglior sicurezza sul lavoro, si giustifica di estendere il campo d'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali a tutte le imprese che occupano lavoratori in Svizzera, indipendentemente dal fatto che questi lavoratori siano assoggettati o meno alla LAINF.

222.2

Commento delle modifiche proposte

II Parlamento non ha apportato modifiche o complementi al disegno sottopostovi dal nostro Consiglio nell'estate 1992. Non sono nemmeno necessari adattamenti di natura redazionale o di tecnica legislativa.

650

223

93.104 Modificazione della legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura

223.1

Introduzione

La legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) disciplina il diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli da un lato e per i piccoli contadini dall'altro, vale a dire per lavoratori dipendenti e indipendenti.

L'articolo 1 LAF definisce la nozione di lavoratore agricolo e disciplina lo statuto dei membri della famiglia del capo d'azienda. La disposizione contiene una disparità di trattamento tra donna e uomo, e più precisamente tra generi e nuore, contraria all'articolo 4 della Costituzione federale e, per di più, euroincompatibile.

Giusta l'articolo 1 capoverso 2 lettere a e b LAF, gli ascendenti e discendenti del capo d'azienda e le loro mogli nonché i generi che verosimilmente assumeranno l'azienda in proprio non sono considerati lavoratori agricoli bensì piccoli contadini. Essi hanno parimenti diritto agli assegni familiari, a condizione di adempiere i requisiti legali, in qualità di piccolo contadino e non di lavoratore agricolo. Questa particolarità si spiega storicamente con il fatto di non voler imporre ulteriori contributi di datore di lavoro ad aziende familiari in cui lavorano membri della famiglia. La nuora, a differenza del genero, viene in ogni caso considerata lavoratrice indipendente: la sua posizione deve essere equiparata a quella del genero.

223.2

Commento delle modifiche proposte

Nel quadro del dibattito sul disegno Eurolex, il 9 ottobre 1992 le Camere hanno approvato, senza differenze sostanziali, le modifiche dell'articolo 1 capoverso 2 lettere a e b LAF proposte nel nostro messaggio II del 15 giugno 192222'.

Soltanto il testo tedesco ha subito una modifica d'ordine redazionale.

23 231 231.1

Trasporti e comunicazioni 93.105 Modificazione della legge sulla circolazione stradale Introduzione

II nostro Collegio ha accolto la mozione 92.047 della Commissione del Consiglio nazionale del 14 dicembre 199223), con la quale si chiede che tutte le misure di liberalizzazione proposte nel pacchetto Eurolex nell'ambito della LCStr siano riproposte in un nuovo disegno di legge. Come auspicato dall'intervento parlamentare, è possibile riprendere materialmente l'intera regolamentazione proposta in Eurolex24', dato che tutte le disposizioni nei settori dei pesi e delle dimensioni dei veicoli 25' nonché dell'assicurazione della responsabilità civile 26' conducono a una liberalizzazione. Le stesse considerazioni valgono per la possibilità di delegare a officine private determinati lavori su veicoli, necessari per ragioni di sicurezza o di tutela dell'ambiente 27'. Queste disposizioni costitui651

scono la base legale per adeguare a livello di ordinanza numerose prescrizioni tecniche che si sono rivelate ostacoli commerciali a protezione del mercato interno. La proposta revisione non tocca nessuna delle disposizioni che, a livello d'ordinanza, si prefiggono di migliorare la tutela dell'ambiente (salvaguardia della salubrità dell'aria, lotta contro i rumori, ecc.).

Il progetto Eurolex, approvato nella votazione del 9 ottobre 1992, è stato completato mediante due disposizioni: Articolo 9 capoverso 6 lettera e La rinuncia a limitazioni per i veicoli con più di tre assi, che fa parte del patrimonio normativo comunitario, avrebbe dovuto essere inserita già nel progetto Eurolex.

Disposizioni transitorie dell'articolo 63 capoverso 3 Nel progetto Eurolex l'introduzione di una regolamentazione transitoria per questa disposizione era stata delegata al nostro Consiglio, visto che nel quadro dell'Accordo SEE non vi sarebbe comunque stato margine di manovra per l'autorità incaricata di emanare la relativa disposizione. Nella situazione attuale, i principi generali impongono di sancire a livello di legge una disposizione di così rilevante portata per il danneggiato e l'assicuratore.

Per il rimanente, il disegno del 9 ottobre 1992 è stato rielaborato dal profilo della tecnica legislativa soltanto ai fini di una normale revisione.

Per ulteriori spiegazioni, rinviamo al messaggio del 18 maggio 1992 concernente l'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo 28' e al messaggio I concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE 29'.

231.2

Commento delle modifiche proposte

Articolo 9 Le modificazioni dell'articolo 9 capoversi 2, 4, 5 e 6 LCStr risultano dall'adattamento delle nostre prescrizioni alla direttiva n. 85/3 del Consiglio, del 19 dicembre 198430', relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali. Tale direttiva si applica agli autoveicoli pesanti per il trasporto delle merci e agli autoveicoli per il trasporto di persone con un numero di posti superiore a nove compreso il conducente.

Articolo 9 capoverso 2 Sia nella CE che in Svizzera la larghezza massima dei veicoli in generale è di m 2,50; nella CE, invece, per i veicoli frigoriferi a pareti spesse è di m 2,60.

Una larghezza di m 2,60 è autorizzata soltanto per i veicoli Isotherm a pareti spesse, vale a dire per i veicoli destinati al trasporto di prodotti refrigerati e che quindi sono muniti di pareti dello spessore di almeno 45 mm per permettere l'isolazione della struttura refrigerante. Giusta l'Accordo del 1° settembre 1970 relativo al trasporto internazionale di derrate alimentari facilmente deperibili

652

e ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), siffatti veicoli sono necessari per il trasporto di determinate categorie di derrate alimentari deperibili.

Dall'entrata in vigore, il 22 gennaio 1993, dell'Accordo sul transito, i veicoli frigoriferi della CE con larghezza di m 2,60 possono circolare senza autorizzazione nel nostro Paese. In Svizzera, tuttavia, siffatti veicoli frigoriferi non possono essere ammessi alla circolazione a causa dell'attuale limitazione a m 2,50 della larghezza massima. I detentori svizzeri di veicoli refrigeranti subiscono dunque un trattamento giuridico peggiore, che li sfavorisce economicamente e addirittura li esclude dal trasporto internazionale di determinate categorie di derrate alimentari facilmente deperibili. Gli autotrasportatori potrebbero essere indotti ad espatriare, cioè a immatricolare questi veicoli in uno Stato CE. Pertanto, l'autorizzazione di una larghezza massima di m 2,60 per i veicoli Isotherm a pareti spesse si impone.

Articolo 9 capoverso 4 In Svizzera, gli autocarri leggeri possono avere una lunghezza massima di 8 metri, quelli a due assi 10 metri. Le prescrizioni CE prevedono in generale per gli autocarri e i loro rimorchi, esclusi i semirimorchi (che possono avere una lunghezza di m 13,6), una lunghezza di m 12. In Svizzera, gli autocarri CE a due assi circolano, in virtù dell'Accordo sul transito, senza pagare tributi. Un adattamento delle prescrizioni svizzere sulla lunghezza è quindi necessario.

Le differenze rispetto al diritto vigente sono minime: già attualmente gli autocarri con più di due assi e gli autobus possono avere una lunghezza di 12 metri 31' e per i veicoli snodati nel servizio di linea i Cantoni possono ammettere la lunghezza di m 1832). La lunghezza di m 16,50 degli autoveicoli articolati è stata autorizzata in altra forma con la modificazione della LCStr del 6 ottobre 198933). Anche la lunghezza di m 18,35 degli autotreni, nonostante non sia disciplinata nella LCStr, corrisponde al diritto attuale; in effetti, giusta l'articolo 65 capoverso 4 ONC è ammessa una tolleranza del 2 per cento, in modo che gli autotreni con la dimensione legale di m 18 possono già oggi raggiungere m 18,36. Riprendendo nella legge svizzera le dimensioni ammesse dalla normativa CE, in avvenire non sarà autorizzata nell'ONC nessuna tolleranza
riguardo alla lunghezza, dato che questa nozione è sconosciuta anche alla legislazione CE.

Articolo 9 capoverso 5 In Svizzera il carico per un autoveicolo a un asse può essere di t 10 al massimo, quello per un veicolo a due assi t 18; per determinati assi motori è tollerato un sorpasso dei limiti sino a 12.1 veicoli a tre assi non sono finora disciplinati dalla LCStr. Secondo il diritto CE, i carichi sui veicoli a due assi sono compresi, a seconda delle distanze tra gli assi, fra t 11 e 18 per i rimorchi e fra t 11,5 e t 19 per i veicoli a motore. Come finora, nella LCStr saranno fissati soltanto i valori massimi. Le novità a livello di ordinanza sono il carico dell'asse triplice di t 24 e la possibilità della graduazione a seconda della distanza tra gli assi. Il carico dell'asse di 124 - in ragione della limitazione del peso totale a 128 in Svizzera - può praticamente essere sfruttato soltanto nel traffico della zona di frontiera e per trasporti eccezionali. L'adattamento al diritto CE è necessario.

653

Articolo 9 capoverso 6 Occorre dapprima rilevare che nell'Accordo sul transito la Svizzera ha formulato una riserva relativa al limite delle 28 t e che la CE riconosce quindi tale limitazione del peso totale. Al di sotto di tale limite, la legislazione CE contiene tuttavia, per singole categorie di veicoli, pesi totali superiori a quanto previsto dal diritto svizzero vigente. Questa eccezione vale segnatamente per gli autocarri e i torpedoni a due assi (t 18 invece di t 16) nonché per gli autoveicoli a tre assi (t 25/26 invece di t 22/25). In tale contesto, il diritto CE - a differenza di quanto fa il diritto svizzero - non si basa sul numero degli assi motori. L'adeguamento della LCStr consente ai veicoli svizzeri di circolare con tali pesi, creando così analoghe premesse di concorrenza per la nostra industria dei trasporti. L'adattamento è importante anche per il traffico estero. Da anni torpedoni della CE circolano in Svizzera con pesi non ammessi di t 18 (veicoli a due assi) e t 25/26 (veicoli a tre assi). Per poter procedere a un controllo, la polizia sarebbe costretta a far scendere tutti i passeggeri, disturbando in modo eccessivo il turismo.

Per gli autoveicoli con più di tre assi viene mantenuto il limite attuale di t 28.

Si rinuncia alle prescrizioni relative al numero degli assi motori, in quanto non conformi alla normativa CE, che prescrive il numero degli assi sterzanti. Dal profilo tecnico, ciò non pone problemi di sicurezza, dato che i veicoli di entrambi i tipi sono garantiti dal costruttore per t 32-35. Per una svista, questo alleviamento non era stato preso in considerazione nel progetto Eurolex del 27 maggio 1992 e nemmeno nel decreto federale del 9 ottobre 1992.

Articolo 63 capoverso 3 lettera a e disposizione transitoria Secondo il diritto svizzero vigente, gli assicuratori di responsabilità civile possono escludere, nelle condizioni generali d'assicurazione, le pretese dei detentori di veicoli per danni corporali patiti in quanto passeggeri nella propria vettura. Ciò è inammissibile negli Stati della CE e, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo SEE, anche negli Stati dell'AELS. La terza direttiva n. 90/232 del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia d'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli richiede l'inclusione di tutti i danni causati alle persone occupanti il veicolo (ad eccezione del conducente) nell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i veicoli a motore. È necessario che lo stesso disciplinamento venga ripreso nel diritto svizzero, per evitare che la situazione giuridica del danneggiato in un incidente stradale in Svizzera sia peggiore di quella nel resto d'Europa. In forza della modifica proposta il detentore del veicolo, in caso di danni corporali, potrà esercitare nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile le stesse pretese che competono agli altri passeggeri del veicolo.

Questa norma è cogente e vale per tutti i danni, cagionati dopo l'entrata in vigore della presente modificazione della LCStr. I contratti vigenti di responsabilità civile devono essere posti in consonanza con la nuova normativa. Le disposizioni transitorie disciplinano entrambe le fattispecie.

654

Articolo 82 Attualmente i veicoli a motore immatricolati in Svizzera possono essere assicurati per la responsabilità civile soltanto da un assicuratore ammesso ad esercitare, con apposita decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia 34'.

Il diritto CE35) prevede invece la libera circolazione dei servizi. L'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore può dunque essere stipulata anche con un istituto d'assicurazione ammesso all'esercizio in uno Stato CE diverso da quello d'immatricolazione del veicolo. Con l'adattamento redazionale dell'articolo 82 sarebbe pure coperta un'eventuale ripresa della normativa CE mediante modificazione del diritto svizzero in materia di assicurazioni.

Articolo 96 Nella revisione della LCStr del 6 ottobre 198936), nel numero 2 primo comma del testo francese era stata comminata per errore «la detenzione o la multa», mentre nel testo tedesco originale e nel testo italiano è detto esattamente «con la detenzione e con la multa». Questo errore a livello di legge non può essere riveduto con un semplice corrigendum, ma soltanto mediante una modificazione formale della legge, alla quale vi proponiamo di procedere nella presente occasione.

Articolo 106 capoverso 10 Con questa nuova disposizione si intende creare il fondamento legale affinchè determinati lavori su veicoli possano essere sottoposti ad autorizzazione. Giusta l'articolo 12 del Regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 198537>, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, gli odocronografi possono essere installati e riparati soltanto da installatori o da officine ammessi a tale scopo dalle autorità competenti. Il vigente articolo 33 capoverso 4bis OEC38) prevede in effetti un simile obbligo di autorizzazione, ma vista l'assenza di base legale il Tribunale federale ha dichiarato l'articolo incostituzionale e di conseguenza non applicabile 39'. Quest'abrogazione di fatto rende indispensabile un adattamento della LCStr. Tenuto conto della prassi rigorosa del Tribunale federale, la delega delle competenze verrà formulata in modo che possano essere introdotti obblighi di autorizzazione per determinati lavori, ove sia necessario per ragioni di protezione dell'ambiente.

232

93.106 Modificazione della legge federale sulle ferrovie

Rinviamo a quanto esposto nei capitoli 6.233, 7.3, 7.451 e 9.61 del messaggio del 18 maggio 1992 concernente l'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo 40' e nel capitolo 4.1 numero 2.2 del messaggio II del 15 giugno 1992 concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE4".

L'abrogazione dell'articolo 13 della legge sulle ferrovie libera le FFS e le imprese di trasporto concessionarie dall'obbligo di richiedere alle autorità di vigilanza una deroga per impiegare personale estero.

655

233

93.107 Modificazione della legge sulla navigazione aerea

Rinviamo alle argomentazioni contenute nel messaggio sullo SEE 42', che conservano per l'essenziale la loro validità.

L'articolo 52 capoverso 2 lettera e sottopone alla condizione della reciprocità l'iscrizione nella matricola svizzera di un aeromobile controllato da persone estere. Il nostro Collegio è autorizzato, all'atto dell'esame dei rapporti di proprietà sull'aeromobile, a controllare se per i diritti riconosciuti a cittadini esteri viene garantita un'effettiva reciprocità a favore dei cittadini svizzeri. La nostra decisione dipenderà dagli obblighi di diritto internazionale esistenti. Quanto alla problematica della condizione di reciprocità rinviarne al commento generale nel numero 144.2 del presente messaggio.

234 234.1

93.108 Legge federale sul trasporto di viaggiatori e sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada Introduzione

In linea generale, rimandiamo al punto 7.451 numero 2 del messaggio del 18 maggio 1992 concernente l'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo 43' e alla sezione 4.2 del messaggio II del 15 giugno 1992 concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE 44'.

Allo scopo di ottenere il libero accesso al mercato per i trasportatori svizzeri, nell'ambito dei negoziati bilaterali con la CE concernenti il trasporto su strada, e al fine di ottenere facilitazioni nel trasporto internazionale, la Svizzera dovrà soddisfare le stesse esigenze che le furono poste in occasione dei negoziati sullo SEE, ovvero adeguare la propria legislazione al diritto della CE. In quest'ambito rientrano anche le due direttive riguardanti l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada. In tal modo il settore dei trasporti dovrebbe dare la priorità agli aspetti qualitativi rispetto a quelli quantitativi.

234.2

Commento delle modifiche proposte

Ingresso

Può essere tralasciato il riferimento all'articolo 24ter Cost., dal momento che la legge non si applicherà alla navigazione, contrariamente alle intenzioni manifestate nell'ambito del progetto Eurolex.

Articolo 4

Nel capoverso 1, il DFTCE è dichiarato competente per il rilascio di concessioni. La normativa attuale nella legge sul servizio delle poste 45' non si esprime in merito alla questione della competenza. L'ordinanza sulle concessioni per automobili designa già sin d'ora il DFTCE come autorità competente (art. 20)46) e per tale motivo non ha molto senso attribuire la competenza a livello di legge al Consiglio federale.

656

Articolo 6 Non è possibile un riferimento alle disposizioni CE direttamente applicabili. Se dai negoziati bilaterali con la CE dovesse derivare la possibilità per la Svizzera di partecipare anche alle agevolazioni nei trasporti internazionali, con il capoverso 1 il nostro Consiglio avrà la possibilità di creare le relative regolamentazioni a livello di ordinanza. Questa procedura appare adeguata anche per motivi di tecnica legislativa, dal momento che le disposizioni della presente legge estratte dalla legge sul servizio delle poste contengono solo i principi elementari in merito alla normativa sul trasporto di viaggiatori, mentre tutti gli altri sono contenuti nell'ordinanza sulle concessioni per automobili.

Il capoverso 2 definisce la riserva di reciprocità. Essa consente al Consiglio federale di prevedere facilitazioni solo per i cittadini e le imprese degli Stati che come la Svizzera concedono libertà ispirate al diritto della CE. A questo proposito rimandiamo alle considerazioni di principio concernenti la riserva di reciprocità di cui al numero 144.2 del presente messaggio.

Articolo 6 capoverso 3 Al fine di garantire un'apertura flessibile del mercato nell'ambito del trasporto internazionale di viaggiatori, il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente relativi accordi internazionali. L'articolo 106 capoverso 7 della legge sulla circolazione stradale 47' prevede già una competenza analoga del Consiglio federale.

Articolo 9 L'esame del disegno nell'ambito di Eurolex ha evidenziato l'opportunità di una precisazione. La nuova formulazione chiarisce che le condizioni per ottenere l'autorizzazione devono essere soddisfatte da una sola persona in un'azienda.

Questa persona deve essere responsabile dei trasporti in posizione dirigenziale ma non deve far necessariamente parte della direzione. Può trattarsi del dirigente d'azienda, del capo del servizio viaggi o di una persona che occupa una funzione analoga.

Articolo 10 In occasione dei dibattiti parlamentari su Eurolex, questa disposizione era stata completata con la precisazione che l'affidabilità era esclusa solo da avvenimenti verificatisi negli ultimi dieci anni. Questa aggiunta era stata motivata con il fatto che gli errori di gioventù non devono avere ripercussioni eterne e che il progresso economico derivante dalla
fondazione di un'impresa è utile al processo di risocializzazione e quindi non deve essere ostacolato. Si è .infine addotto che il Codice penale prevede a volte termini lunghi prima che venga cancellata l'iscrizione nel casellario giudiziale. Vi sottoponiamo ora un disegno modificato di conseguenza.

Articolo 12 L'esecuzione dell'esame non deve essere affidata solo ad associazioni professionali, ma ad associazioni in generale. Questa generalizzazione del capoverso 2 dovrebbe impedire eventuali problemi interpretativi e controversie sull'applicabilità di questa disposizione ad una data organizzazione.

43 Foglio federale. 76° anno. Voi. I

657

Originariamente si prevedeva di emanare la disposizione contenuta nel capoverso 3 mediante un'ordinanza. Al riguardo tuttavia la competenza del Consiglio federale è controversa ed è perciò più corretto introdurre una disposizione di questo tipo nella legge.

Articolo 23 L'articolo 23 del disegno Eurolex prevedeva una modificazione della legge federale sulla navigazione interna allo scopo di applicare per analogia le regolamentazioni concernenti l'accesso alla professione anche alla navigazione mercantile. Dal momento che la navigazione non è oggetto di negoziati bilaterali con la CE, si può rinunciare a questa modificazione della legge. Il nuovo articolo 23 corrisponde all'articolo 24 del disegno Eurolex.

Articolo 24 Si tratta delle consuete disposizioni finali. Il Consiglio federale parte dal presupposto che nel capoverso 2 è definita la competenza di porre in vigore anche singole sezioni della legge, a seconda del risultato delle trattative. Concretamente occorre ricordare di trasporre assolutamente in diritto applicabile la seconda e quarta sezione concernente il trasporto di viaggiatori, ai fini di una liberalizzazione autonoma, e non invece la terza sezione concernente l'accesso alle professioni.

235 235.1

93.109 Modificazione della legge federale sulla radiotelevisione Introduzione

Le modificazioni sono già state spiegate nel messaggio complementare II al messaggio SEE48) in merito al decreto federale del 9 ottobre 199249)che modifica la legge federale sulla radiotelevisione. Nel presente testo sono quindi contenute solo le modificazioni o le differenze rispetto a quella versione.

235.2

Commento delle modifiche proposte

Articolo 11 capoverso 3 Invece di procedere ad una revisione dell'articolo 11 capoverso 1, mediante un nuovo capoverso 3 si crea la possibilità di accordare a stranieri o a persone giuridiche controllate da stranieri una concessione per l'emittenza di programmi radiotelevisivi. Allo scopo di garantire un controllo efficace è richiesto, come nel capoverso 1 lettera b, che le relative persone fisiche o giuridiche abbiano il domicilio o la sede in Svizzera. In considerazione del principio della nazione più favorita previsto dal GATS, il trattamento paritario accordato agli stranieri dovrebbe essere previsto solo in via facoltativa, unitamente alla riserva della reciprocità che, se dovesse diventare cogente, sarebbe in contraddizione con il GATS. Rimandiamo a questo proposito alle considerazioni generali di cui al punto 144.2 del presente messaggio.

658

Articolo 26 capoverso 3 L'articolo 26 capoverso 3 tiene conto della modifica redazionale effettuata dal Consiglio degli Stati.

Articolo 35 capoverso 1 lettera a Nell'articolo 35 capoverso 1 lettera a si spiega che le esigenze generali di cui all'articolo 11 devono essere soddisfatte anche per il rilascio di concessioni per l'emittenza di programmi radiotelevisivi internazionali.

Articolo 42 capoversi 2 e 3 L'articolo 42 capoverso 1 corrisponde alla versione di Eurolex. Il capoverso 2 è abrogato, come nella versione di Eurolex. Il capoverso 3 diventa ora capoverso 2. Con un nuovo capoverso 3 si crea la possibilità di ridiffondere gratuitamente programmi di emittenti estere tenendo conto della riserva di reciprocità. Per quanto riguarda la problematica della reciprocità rimandiamo al punto 144.2 del presente messaggio.

Articolo 48 L'articolo 48 corrisponde in linea di principio alla versione di Eurolex. È stato cancellato solo il riferimento alle direttive CE.

235.3

Programma MEDIA '95

La promozione della produzione audiovisiva europea nelle emittenti concessionarie svizzere (art. 26 cpv. 3 e art. 31 cpv. 2 lett, e) deve dipendere anche in futuro dalla partecipazione della Svizzera al programma d'azione CE MEDIA '95. Una riserva riguardante l'entrata in vigore di questo articolo di promozione potrebbe rafforzare la posizione della Svizzera in caso di avvio di relativi negoziati bilaterali con la CE.

24 241 241.1

Economia e imposte 93.110 Legge federale sul credito al consumo Introduzione

Nell'ambito della protezione dei consumatori, il 27 maggio 1992 vi avevamo sottoposto il disegno di decreto federale sul credito al consumo 50' in relazione all'Accordo SEE (cfr. messaggio SEE 51'). In quell'occasione si trattava di riprendere la direttiva n. 87/102 del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo 52', modificata dalla direttiva n. 90/88 del Consiglio del 22 febbraio 199053'.

Durante le deliberazioni parlamentari, il disegno Eurolex ha subito diverse modifiche. Oltre ad adeguamenti esclusivamente di tipo redazionale e sistematico (art. 6 cpv. 1 lett. c-h, art. 8 cpv. 2 lett. d e art. 11 cpv. 3), il Parlamento ha 659

tra l'altro deciso di rinunciare alle disposizioni penali proposte dal nostro Collegio (art. 17-19). Ha ritenuto che le sanzioni di diritto civile applicabili - in particolare la perdita di interessi in caso di nullità del contratto (art. 11 cpv.

2) - fossero sufficienti per indurre il creditore a un comportamento conforme alla legge. Ha inoltre ritenuto superflua la disposizione concernente il diritto transitorio (art. 20), dal momento che si raggiungono gli stessi risultati applicando i principi generali del diritto transitorio (art. 1-4 tit. fin. CC).

Il presente disegno riprende la legge sul credito al consumo approvata dal Parlamento il 9 ottobre 1992. Sono state cancellate le disposizioni che si riferivano formalmente allo SEE (art. 6 cpv. 4 e art. 15 cpv. 2). Per le soluzioni del presente messaggio che corrispondono a quelle del disegno Eurolex si rimanda alle relative considerazioni nel messaggio Eurolex (messaggio complementare I, 92.057.7)54).

241.2

Modifiche parlamentari del disegno Eurolex

Articolo 5 Conformemente all'articolo 5 capoverso 2 del disegno Eurolex, gli elementi del costo totale da non considerare nel calcolo dell'interesse annuo effettivo dovevano essere definiti in un'ordinanza. Conformemente all'articolo 5 capoverso 3, l'ordinanza avrebbe dovuto contenere anche la formula matematica secondo cui calcolare l'interesse annuo effettivo globale. Il Parlamento ha ritenuto che sarebbe stato poco pratico dover far capo a un'ordinanza particolare ed ha perciò deciso di cancellare i capoversi 2 e 3 e di indicare il momento e il metodo di calcolo dell'interesse annuo effettivo e dei relativi costi nella stessa legge sul credito al consumo (cfr. art. 16 e 17).

Articolo 6 L'articolo 6 tratta il campo d'applicazione della legge sul credito al consumo.

Secondo il Parlamento dovrebbero essere eccettuati dal campo d'applicazione anche i contratti di credito o le promesse di credito coperti da usuali garanzie bancarie depositate (credito lombard). A questo proposito il Parlamento ha completato il capoverso 2 dell'articolo 6 con una nuova lettera b. Questo provvedimento è stato giustificato dal fatto che in questo caso il consumatore come per il credito garantito da pegno immobiliare (cfr. art. 6 cpv. 2 lett, a e cpv. 3 del disegno Eurolex) - non ha bisogno di essere protetto.

Conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettera f, la legge sul credito al consumo si applica solo ai crediti non superiori o inferiori a un determinato importo. Nel disegno Eurolex il limite massimo è stato fissato a 40 000 franchi e quello minimo a 400 franchi. Per adempiere le esigenze della direttiva, il Parlamento ha ridotto il limite minimo in questo articolo e nell'articolo 15 capoverso 1 lettera e a 350 franchi.

Articolo 12 Conformemente all'articolo 12 capoverso 1, il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito prima della scadenza del contratto. Secondo il disegno Euro-

660

lex, il consumatore aveva in tal caso diritto alla remissione degli interessi e delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata (art. 12 cpv. 2 e art. 8 cpv. 2 lett. g del disegno Eurolex). Il Parlamento ha mantenuto il diritto alla remissione degli interessi, accordando tuttavia solo un'adeguata riduzione delle spese (art. 12 cpv. 2 e art. 8 cpv. 2 lett. g del presente disegno). In tal modo ha voluto chiarire che la fattispecie del rimborso anticipato non è paragonabile a quella della nullità del contratto, in cui non sono dovuti né interessi né spese (art. 11 cpv. 2).

Articolo 14 L'articolo 14 del disegno Eurolex vietava al creditore di accettare il pagamento del credito mediante cambiali, compresi i vaglia cambiari, come pure di ricevere garanzie sotto forma di cambiali, vaglia cambiari e assegni bancari. Le infrazioni a questo divieto erano punite (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. b del disegno Eurolex). Il Parlamento ha scelto una soluzione più flessibile che si basa sul diritto tedesco e consente al consumatore di chiedere in ogni momento al creditore la restituzione degli assegni e dei vaglia cambiari emessi, conformemente all'articolo 14 capoverso 2. Se ciò dovesse risultare impossibile perché nel frattempo l'assegno o la cambiale sono stati acquistati da un terzo in buona fede (art. 1007 CO), il consumatore potrebbe citare in giudizio il creditore, chiedendogli il risarcimento dei danni conformemente all'articolo 14 capoverso 3.

Articoli 16 e 17 Già in relazione all'articolo 5 si è menzionato che il Parlamento si era espresso a favore della definizione nella legge di metodo e momento per il calcolo dell'interesse annuo effettivo, come pure dei relativi costi. A questo proposito sono stati aggiunti alla legge l'articolo 16 (momento e metodo di calcolo) e 17 (costi determinanti). La formula per il calcolo dell'interesse annuo effettivo si trova nell'allegato. Dal punto di vista materiale non vi sono differenze tra la versione del disegno Eurolex e quella del Parlamento, dal momento che la normativa SEE che occorre trasporre non lascia margine d'apprezzamento agli Stati membri in quest'ambito.

241.3

Modifiche rispetto alle decisioni parlamentari

II presente messaggio riprende il limite massimo e minimo deciso dal Parlamento nell'articolo 6 capoverso 2 lettera f per i prestiti che rientrano nella presente legge (350-40000 franchi). Al contrario, si rinuncia alla competenza del Consiglio federale, prevista negli articoli 6 capoverso 4 e 15 capoverso 2 del disegno Eurolex, di adattare i relativi importi al diritto dello Spazio economico europeo. Se gli importi nell'ambito dello SEE dovessero effettivamente cambiare e la Svizzera volesse ancora conformarsi alla normativa SEE bisognerebbe modificare la legge sul credito al consumo.

661

242

93.111 Modificazione della legge federale contro la concorrenza sleale

Le spiegazioni concernenti la modificazione della LCS1 sono contenute nel messaggio SEE 55) e nel messaggio complementare I56).

Le proposte di modificazione corrispondono a quelle da noi formulate nell'estate 1992, ad eccezione dell'articolo 13a, semplificato dal punto di vista linguistico dalla commissione parlamentare di redazione.

243 243.1

93.112 Legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (legge sulla partecipazione) Introduzione

La legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese vi è stata presentata nel messaggio del 15 giugno 1992 (messaggio complementare II al messaggio SEE) 57) concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE. Vi rimandiamo quindi a quel messaggio limitandoci qui a rammentare i punti su cui il Parlamento si è scostato dalla proposta iniziale del Governo (n. 243.2). Infine vi indichiamo le modificazioni risultanti dal rifiuto della Svizzera di partecipare allo SEE (n. 243.3).

243.2

Modificazioni decise dal Parlamento

Articolo 2 Deroghe II testo attuale consente di derogare alla legge mediante semplice accordo a favore dei lavoratori, mentre secondo il nostro disegno le deroghe erano ammissibili solo mediante contratto collettivo. Dal momento che il presente atto legislativo è una legge quadro che disciplina il minimo indispensabile, i miglioramenti a favore dei lavoratori devono essere ammessi a condizioni agevolate.

Per contro, conformemente all'articolo 2 le deroghe sfavorevoli ai lavoratori sono ammissibili solo mediante contratto collettivo. Sono tuttavia fatti salvi alcuni articoli, ai quali non si può derogare in alcun caso a sfavore dei lavoratori (disposizioni relativamente cogenti), nemmeno mediante contratto collettivo.

Articolo 3 Diritto di essere rappresentati L'elezione di una rappresentanza di lavoratori nell'impresa non è obbligatoria e ha luogo solo se i lavoratori lo auspicano. A partire da una determinata grandezza minima dell'impresa sussiste tuttavia un diritto al riguardo. A suo tempo avevamo proposto di fissare questa grandezza minima a venti lavoratori, mentre il Parlamento ha aumentato questa cifra a 50. Questa modifica limita il campo d'applicazione della disposizione in merito alla rappresentanza, dal momento che in tal modo esssa comprende solo il 2 per cento delle imprese e il 42 662

imprese e il 42 per cento dei lavoratori. Nella nostra versione sarebbe stato compreso il 6 per cento delle aziende e il 60 per cento dei lavoratori. La determinazione del limite concernente la grandezza dell'impresa rappresenta tuttavia una questione di apprezzamento.

Articolo 5 Prima elezione La responsabilità per l'organizzazione e l'esecuzione della votazione sulla formazione di una rappresentanza di lavoratori, come pure l'elezione della stessa, non spetta più, come nella versione da noi proposta, al datore di lavoro da solo ma al datore di lavoro e al lavoratore insieme. Questa disposizione concretizza in tal modo il principio della collaborazione in buona fede, così com'è definito nell'articolo 11 capoverso 1 della legge. Il contenuto di fondo della disposizione non è mutato con questa modifica.

Articolo 6 Principi dell'elezione La rappresentanza dei lavoratori deve essere eletta secondo i principi delle elezioni generali libere. L'elezione deve essere a voto segreto se ciò è richiesto da un quarto dei lavoratori che vi partecipano. È stata soppressa la disposizione secondo cui l'elezione deve svolgersi in forma diretta.

Articolo 9 Diritto all'informazione La presente disposizione prescrive che il datore di lavoro è tenuto ad informare la rappresentanza dei lavoratori almeno una volta all'anno sulle ripercussioni che il corso degli affari ha sull'occupazione. Secondo la precedente versione, il datore di lavoro era tenuto ad informare non solo sulle ripercussioni del corso degli affari ma, periodicamente, anche sull'andamento stesso degli affari. Non era tuttavia prescritta una periodicità concreta.

Articolo 11 Principio II testo del capoverso 2 è stato lievemente migliorato dal profilo linguistico ma è stato modificato dal punto di vista materiale.

Articolo 12 Tutela dei rappresentanti dei lavoratori La modifica apportata al capoverso 2 rafforza la tutela dei rappresentanti dei lavoratori contro ritorsioni da parte del datore di lavoro, estendendo espressamente questa protezione anche dopo la cessazione del mandato, ma solo per le attività esercitate durante il mandato stesso. La precisazione secondo cui la tutela sussiste solo in caso di esercizio regolare del mandato è invece stata ritenuta superflua ed è quindi stata eliminata, dal momento che già l'articolo 11 capoverso 1 prevede
il principio della collaborazione in buona fede.

Articolo 14 Obbligo di discrezione Questo articolo disciplina l'obbligo di discrezione dei rappresentanti dei lavoratori in merito agli affari concernenti l'esercizio dell'impresa. La cerchia delle persone che devono rispettare questo obbligo è stata estesa ai lavoratori cui spettano direttamente i diritti di partecipazione, nel caso in cui l'azienda non 663

disponga di una rappresentanza di lavoratori. L'obbligo di discrezione riguarda ora anche le persone estranee all'impresa che possono essere informate conformemente al capoverso 1. Sono infine inclusi anche i lavoratori che sono stati informati dalla loro rappresentanza conformemente all'articolo 8. A causa di queste aggiunte, il precedente capoverso 3 è diventato capoverso 5 senza variazioni di contenuto.

Articolo 15 II capoverso 2 della presente disposizione è stato migliorato linguisticamente, senza cambiamenti materiali.

243.3

Modifiche risultanti dal rifiuto della Svizzera allo SEE

Articolo 10 Diritto di essere consultati La legge non persegue più la trasposizione della normativa SEE e di conseguenza i riferimenti alle relative direttive CE sono stati stralciati. 1 riferimenti nel capoverso 2 riguardano ora la legge sul lavoro e la legge sull'assicurazione contro gli infortuni (lett. a) per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, il Codice delle obbligazioni (lett. b e c ) per quanto attiene ai licenziamenti collettivi e alla cessione di imprese. Le leggi (o i testi d'esecuzione) a cui si rimanda disciplinano concretamente i diritti d'informazione e di consultazione della rappresentanza dei lavoratori (cfr. cpv. 3).

Soppressione dell'articolo 16 II previsto articolo dia dell'ordinamento dei funzionari è stato stralciato, dal momento che tale ordinamento sarà prossimamente sottoposto a una revisione totale. Di conseguenza, l'adeguamento di una singola disposizione non avrebbe senso. Inoltre, con il rifiuto dello SEE la rapida modifica dell'ordinamento dei funzionari nell'ambito della partecipazione (lo SEE non prevedeva termini di transizione) non si impone più urgentemente.

Con questa soppressione, l'articolo 16 della legge («Modificazione del diritto federale») viene a cadere totalmente. Il precedente articolo 17, che disciplinava il referendum e l'entrata in vigore, diventa quindi articolo 16. Il testo è stato però adeguato alla nuova situazione.

244

93.113 Modificazione della legge sul lavoro

La modificazione proposta della legge sul lavoro è già stata illustrata nel messaggio del 15 giugno 1992 concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE (messaggio complementare II al messaggio SEE)58). Vi rimandiamo quindi alle spiegazioni in esso contenute e al messaggio del 18 maggio 1992 concernente l'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo 59'.

664

Il presente disegno contiene solo alcune lieve modifiche, insignificanti dal profilo materiale, rispetto alla nostra proposta del 1992. Per motivi linguistici il Parlamento ha introdotto le parole «tuttavia anche» nella frase introduttiva dell'articolo 3a (nuovo).

245 245.1

93.114 Modificazione della legge sulle dogane Introduzione

Secondo l'articolo 15 numero 1 delle legge sulle dogane, i veicoli d'ogni genere provenienti dall'estero sono esenti dal pagamento del dazio e delle tasse di monopolio, nella misura in cui essi servano per il trasporto di persone o merci al di qua del confine e escano in seguito dalla Svizzera. Lo stesso vale anche per gli animali da tiro o da sella. Il cabotaggio con mezzi di trasporto non sdoganati è quindi vietato 60'. Per cabotaggio (trasporti nazionali o interni) si intendono i trasporti che non oltrepassano la frontiera effettuati con veicoli stranieri, ossia il trasporto di persone e merci presi a bordo e scaricati in Svizzera mediante mezzi di trasporto non ammessi a circolare nel nostro Paese.

Gli sforzi in favore della liberalizzazione del traffico di merci in Europa si sono arenati in seguito alle divergenze di opinioni all'interno del Consiglio CE. Una completa liberalizzazione del cabotaggio all'interno dello Spazio economico europeo nelle condizioni attuali non è perciò possibile 1'. Lo sviluppo nella CE è incerto. Il cabotaggio nella circolazione delle merci viene tuttavia applicato gradualmente, essendo stati introdotti contingenti numerici. Anche nella circolazione delle persone è in atto una liberalizzazione. La Svizzera è interessata ad un libero accesso al mercato nei diversi tipi di transito e quindi a una normativa quanto aperta possibile. L'articolo 15 numero 1 della legge sulle dogane necessita quindi di una modificazione corrispondente. Vi proponiamo una nuova formulazione, che tiene conto del fatto che la Svizzera non fa parte dello SEE.

245.2

Commento delle modifiche proposte

L'articolo 15 numero 1 della legge sulle dogane prevede ancora l'esenzione del pagamento di dazi e tasse di monopolio per tutti i veicoli nel transito transfrontalière; autorizza inoltre il cabotaggio in tutti i settori dei trasporti 62'. La nuova concezione prevede una completa liberalizzazione. Una limitazione al transito di merci su strada non è più opportuna poiché, per il futuro, ci si deve aspettare una liberalizzazione nella circolazione delle persone e nel traffico aereo. In una fase transitoria bisognerà tuttavia ammettere ancora determinate restrizioni.

Il Consiglio federale potrà limitare definitivamente o temporaneamente oppure revocare le agevolazioni previste, se la loro applicazione causasse abusi o se uno Stato estero non garantisse la reciprocità. Visto che l'articolo 19 della legge sulle dogane prevede questa possibilità, è superfluo menzionare la condizione 665

di reciprocità nell'articolo 15 numero 1. Una siffatta condizione è tuttavia possibile soltanto laddove non vi si oppongano impegni internazionali. Il margine d'azione del Consiglio federale è qui assai ristretto visto che occorre attenersi alla clausola della nazione più favorita. Per quel che concerne la problematica generale di tali condizioni di reciprocità vi rinviamo al numero 144.2 del presente messaggio.

246

246.1

93.115 Modificazione della legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati Introduzione

L'Accordo SEE contiene particolari disposizioni sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati (art. 8 cpv. 3 lett. b Accordo SEE e Protocollo 363)). Nel messaggio sull'Accordo SEE abbiamo fornito informazioni64' a questo proposito alla cifra 7.25. L'industria alimentare indigena ha un interesse particolare alla realizzazione del nuovo regime di compensazione dei prezzi previsto nel Protocollo 3 dell'Accordo SEE651. Esso elimina le distorsioni della concorrenza dell'attuale sistema. Per questo motivo si cerca di realizzare anche per l'industria svizzera le disposizioni di questo protocollo nonostante il rigetto dell'Accordo SEE.

Per armonizzare la legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati con il Protocollo 3 è stata proposta la modificazione degli articoli 1 e 366> nel quadro del programma Eurolex.

246.2

Commento delle modifiche proposte

Dopo il rigetto dell'Accordo SEE, l'attuazione delle disposizioni del Protocollo 3 dell'Accordo SEE è possibile soltanto mediante un completamento dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CEE e della Convenzione AELS.

La forma giuridica di un simile accordo non è ancora stata determinata. Nell'articolo 3 capoverso 1 della legge, il rinvio al protocollo 3 dell'Accordo SEE deve di conseguenza essere stralciato.

In questo modo le materie prime, per le quali il Consiglio federale può accordare contributi all'esportazione, non sono più limitate nella legge. L'obbligo del Consiglio federale di presentare un rendiconto e di ottenere l'approvazione delle misure da parte del Parlamento, che attualmente si applica soltanto alle misure che il nostro Consiglio ha adottato sulla base delle competenze definite nell'articolo 1, è perciò esteso anche alle misure secondo l'articolo 3 (nuova sezione 2a; art. 6a).

La modificazione della legge deve permettere di sviluppare in modo compatibile con il sistema SEE il meccanismo svizzero di compensazione dei prezzi.

Pertanto, il Consiglio federale deve essere autorizzato a decidere il momento dell'entrata in vigore.

666

247 247.1

93.116 Modificazione della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) Introduzione

Per l'essenziale rinviamo alle spiegazioni contenute nel messaggio I del 27 maggio 199267' sull'adeguamento del diritto federale al diritto SEE. Qui di seguito sono spiegate soltanto le disposizioni che non corrispondono alla versione originaria. Ne consegue in particolare che in questa modificazione le disposizioni che finora accordavano particolari vantaggi agli istituti assicurativi dello SEE rispetto agli altri istituti assicurativi esteri devono soggiacere alla condizione della concessione di una reciprocità generale che non si limiti agli Stati della CE e dello SEE, ma riguardi tutti gli Stati che si impegnano ad accordarci reciprocità sulla scorta di un trattato internazionale.

Per quel che concerne la problematica della reciprocità rinviamo al numero 144.2 del messaggio. Il presente disegno risolve dal punto di vista della tecnica legislativa la questione della reciprocità facendo in modo che le disposizioni che finora facevano esclusivamente riferimento allo SEE siano applicate ä tutti gli Stati esteri che accordano la reciprocità in materia di sorveglianza. Tali Stati, sono indicati nel progetto come «Stati contraenti» e adeguatamente definiti. I riferimenti allo SEE del progetto Eurolex sono quindi stati sostituiti con riferimenti corrispondenti a tali Stati contraenti.

Il disegno persegue l'obiettivo di realizzare la compatibilita con lo SEE. Nella misura del possibile, esso è stato formulato in modo neutro affinchè si presti anche alla conclusione di un accordo bilaterale. Nelle trattative di accordi bilaterali simili, insisteremo sempre su un accesso reciproco al mercato.

Il progetto per il voto finale Eurolex del 9 ottobre 1992 è stato adeguato dal punto di vista della tecnica legislativa per quel che concerne titolo, ingresso e disposizioni finali, come se si trattasse di una procedura legislativa ordinaria.

247.2

Commento delle modifiche proposte

Articolo 890 Questa disposizione, che finora era applicabile unicamente agli istituti assicurativi con sede nello SEE, è ampliata con una clausola di reciprocità.

Articoli 89», 94a e 101 La validità di queste particolari prescrizioni per gli istituti assicurativi con sede in uno Stato che accorda la reciprocità è subordinata all'esistenza di un accordo corrispondente con tale Stato.

Altre modifiche Negli articoli 94a e 101o-c i riferimenti allo SEE sono sostituiti con riferimenti corrispondenti allo Stato contraente che accorda la reciprocità.

667

248 248.1

93.117 Modificazione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) Introduzione

In generale rinviarne alle spiegazioni contenute nel messaggio I dell 27 maggio 199268) concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE. Le osservazioni generali al numero 247.1 del presente messaggio relative alla modifica delle legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) si applicano mutatis mutandis a questo disegno. Questo vale in particolare anche per le argomentazioni relative alla problematica della reciprocità.

In tre casi si è rinunciato a prevedere la condizione di reciprocità visto che si tratta di punti che hanno un valore indipendente e quindi sono sensati anche senza la conclusione di un accordo di diritto internazionale. Si tratta delle seguenti misure: - abrogazione della sorveglianza semplificata; si deve mantenere soltanto un tipo di sorveglianza sull'assicurazione vita; - abrogazione della tariffa uniforme nell'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore per grandi rischi; questa misura rianimerà il mercato (art. 37 LSA); - introduzione di un diritto di disdetta dello stipulante dopo un trasferimento del portafoglio ad un'altra società; tale diritto serve alla protezione dei consumatori (art. 39 cpv. 5 LSA).

248.2

Commento delle modifiche proposte

Articolo 7 capoverso 2 Questa disposizione, che finora era applicabile soltanto agli istituti d'assicurazione aventi sede nello SEE, è stata provvista di una clausola di reciprocità.

Articolo 39 capoverso 5 La norma contenuta nell'articolo 39 capoverso 5 del disegno Eurolex per il trasferimento del portafoglio nello SEE, derivante dal diritto CE, era fatta su misura per le condizioni all'interno dello SEE, tanto che non ha alcun senso senza l'Accordo SEE. II capoverso 5 è stato quindi stralciato.

Come unica modifica rispetto al disegno Eurolex il Parlamento ha deciso un completamento dell'originario articolo 39 capoverso 6, divenuto ora capoverso 5. Il diritto di recedere dello stipulante, proposto inizialmente dal nostro Collegio dopo un trasferimento del portafoglio, è stato completato nel senso che l'istituto d'assicurazione cessionario è obbligato a informare del trasferimento del portafoglio ogni singolo assicurato assunto.

Stralcio dell'articolo 53 Questa prescrizione subordinava la validità di determinate disposizioni all'esistenza dell'Accordo SEE facendole decadere al momento in cui l'Accordo SEE cessasse di essere in vigore.

668

249

93.118 Modificazione della legge federale sulle cauzioni delle società d'assicurazioni estere

In linea di principio, rinviamo alle spiegazioni contenute nel messaggio I del 27 maggio 199269) concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE. Le osservazioni generali al numero 247.1 del presente messaggio relative alla modifica della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) valgono mutatis mutandis per questo disegno.

L'unica modifica riguarda l'articolo 1 capoverso 3 che accordava particolari vantaggi agli istituti d'assicurazione aventi sede nello SEE rispetto ad altri istituti d'assicurazione esteri. È stata ora prevista una riserva generale di reciprocità.

2410

93.119 Modificazione della legge federale concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita

2410.1

Introduzione

In linea di principio, rinviamo alle spiegazioni contenute nel messaggio I del 27 maggio 199270) concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE. Le osservazioni generali al numero 247.1 del presente messaggio relative alla modifica della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) valgono mutatis mutandis per questo disegno.

2410.2

Commento delle modifiche proposte

Artìcolo 1 capoverso 1 lettera b Questa disposizione, che finora era applicabile unicamente agli istituti d'assicurazione aventi sede nello SEE, è stata provvista di una clausola di reciprocità.

Articolo 39a La validità delle prescrizioni particolari per gli istituti d'assicurazione con sede in uno Stato che accorda la reciprocità è subordinata all'esistenza di un accordo corrispondente con tale Stato.

Altre modifiche Nell'articolo 1 capoverso 2 nonché nel titolo del capo IV, i riferimenti allo SEE sono sostituiti con riferimenti corrispondenti allo Stato contraente che accorda la reciprocità.

669

2411

93.120 Legge federale sull'assicurazione diretta sulla vita 2411.1 Introduzione

In generale rinviarne alle spiegazioni contenute nel messaggio I del 27 maggio 199271' concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE. Le osservazioni generali al numero 247.1 del presente messaggio relative alla modifica della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) valgono mutatis mutandis per questo disegno.

In un caso abbiamo rinunciato a prevedere la condizione di reciprocità visto che si tratta di un punto che ha un valore indipendente ed è quindi sensato anche senza la conclusione di un accordo di diritto internazionale. Si tratta delle disposizioni sul capitale minimo, sul margine di solvibilità e sul fondo di garanzia nonché sul fondo d'organizzazione per gli assicuratori sulla vita. Con queste disposizioni si raggiunge un parallelismo con le prescrizioni corrispondenti nell'assicurazione contro i danni conformemente alla legge sull'assicurazione contro i danni.

2411.2

Commento delle modifiche proposte

Articolo 2 capoversi 1 e 2 La validità delle prescrizioni particolari per gli istituti d'assicurazione con sede in uno Stato che accorda il diritto di reciprocità è subordinata all'esistenza di un accordo con tale Stato.

Altre modificazioni Negli articoli 3, 7, 8 capoverso 2, 9-11 e 13-17 nonché nel titolo del capitolo 3 i riferimenti allo SEE o all'Accordo SEE sono sostituiti con riferimenti corrispondenti allo Stato contraente che accorda la reciprocità o a un accordo di diritto internazionale.

2412

93.121 Modificazione della legge sull'assicurazione contro i danni 2412.1 Introduzione In linea di principio, rinviamo alle spiegazioni contenute nel messaggio I del 27 maggio 199272) concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE. Le osservazioni generali al numero 247.1 del presente messaggio relative alla modifica della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) valgono mutatis mutandis per questo disegno.

670

2412.2 Commento delle modifiche proposte Articolo 2 capoversi 1 e 2 La validità delle prescrizioni particolari per gli istituti assicurativi con sede in uno Stato che accorda la reciprocità è subordinata all'esistenza di un accordo corrispondente con tale Stato.

Altre modifiche Negli articoli 2a, 6, 7 capoverso 2, la-lc, If-lh, 8, 25 capoverso 1 e 28 nonché nel titolo del capitolo 3, i riferimenti allo SEE o all'Accordo SEE sono sostituiti da riferimenti corrispondenti allo Stato contraente che accorda la reciprocità o a un accordo di diritto internazionale.

2413

93.122 Modificazione della legge federale su le banche e le casse di risparmio 2413.1 Introduzione Le spiegazione generali, recate nel messaggio complementare II al messaggio SEE 73', concernenti il disegno di revisione della legge su le banche e le casse di risparmio permangono valide. Vi riproponiamo pertanto il disegno con alcune modificazioni dovute alla non accettazione dell'Accordo SEE. In particolare, sono previste alcune riserve in materia di reciprocità.

2413.2

Osservazioni generali circa il principio di reciprocità nel settore bancario, sotto l'aspetto del diritto internazionale

Nel contesto di cui si tratta, il problema della reciprocità differisce lievemente per due motivi da quello riguardante gli altri disegni in questione. Da un Iato, la vigente legge sulle banche esige già attualmente reciprocità per talune autorizzazioni. Ad esempio, quando di tratta dell'autorizzazione per istituire una banca retta dal diritto svizzero ma preponderantemente in mano straniera oppure per istituire una sede, filiale o agenzia di una banca straniera o in mano straniera, come pure per la nomina di un rappresentante permanente di una banca straniera (art. 3bis cpv. 1 lett. a)74). Le disposizioni di reciprocità di cui all'articolo 3quater (nuovo) sono direttamente connesse ad esigenze di economia politica; le riserve recate all'articolo 2 capoverso 3 (Licenza unica) e all'articolo 23sexies capOverso 4 (Controllo in Svizzera da parte di autorità di vigilanza straniere) sono dettate e formulate in funzione del diritto di vigilanza. La distinzione è importante per la compatibilita giuridica tra clausole di reciprocità e normative dell'OCSE e del GATS.

D'altro canto, l'accordo GATS sulla prestazione di servizi (Uruguay Round) contiene, per le prestazioni di servizi finanziari, disposizioni speciali che concedono, a determinate condizioni e riguardo a taluni obblighi generali dell'accordo, la priorità ai provvedimenti nazionali di sorveglianza dei mercati finanziari (in particolare per la protezione dei creditori e per la tutela della stabilità 671

del sistema finanziario). In previsione dell'entrata in vigore dei risultati dell'Uruguay Round, bisognerà esaminare nei singoli casi come si conciliano le diverse clausole di reciprocità in virtù della legge sulle banche e gli obblighi, da parte svizzera, derivanti dall'accordo multilaterale del GATS in materia di prestazioni di servizi.

2413.3 Commento delle modifiche proposte Articolo 2 capoverso 3 Licenza unica con riserva di reciprocità La disposizione di cui nel disegno Eurolex aveva previsto la licenza unica per le banche dello SEE. La nuova versione ci conferisce la facoltà di realizzare la medesima finalità qualora gli Stati contraenti - dello SEE o terzi - concedano la reciprocità. Nel presente disegno quest'ultima va intesa come reciproco riconoscimento della sorveglianza sulle banche. Durante le trattative vertenti su questo punto insisteremo sempre su un corrispondente reciproco accesso ai rispettivi mercati. Mediante un reciproco accordo internazionale si potrà quindi convenire che non occorre più l'autorizzazione della Commissione federale delle banche per permettere alle banche di uno Stato contraente di esercitare la propria attività in Svizzera, in particolare per aprirvi succursali, agenzie o rappresentanze o per offrire prestazioni di servizio direttamente dall'estero.

Quest'ultima possibilità non deve essere menzionata esplicitamente nella legge poiché desumibile dalle altre forme di presenza previste. In assenza di un siffatto accordo, l'autorizzazione è necessaria per qualsiasi forma di presenza, quindi anche per prestazioni dirette (esempio: accettazione di capitali stranieri attraverso un ufficio di pagamento in Svizzera). Fermo stante la reciprocità, il nostro Collegio ha la facoltà di concludere questi accordi con qualsiasi altro Stato, in particolare con quelli dello SEE.

Articolo 3quater Uguaglianza, a condizioni di reciprocità, tra stranieri e svizzeri Come per l'articolo 2 capoverso 3, anche il nuovo tenore del presente articolo contiene la clausola di reciprocità. Bisonga invero considerare che il nuovo tenore è vincolante anche riguardo agli Stati terzi. L'Esecutivo deve disporre della necessaria flessibilità, esplicitata dalla locuzione «dichiarare totalmente o parzialmente inapplicabile», riguardo all'uguaglianza di trattamento di succursali straniere rispetto alla banche in mano svizzera. La disposizione conferisce al Consiglio federale la facoltà di stabilire mediante trattato internazionale che, in caso di reciprocità, le persone fisiche e giuridiche dello Stato contraente debbano essere trattate come quelle svizzere all'atto del rilascio dell'autorizzazione. Nella stesura anteriore, le persone
degli Stati dello SEE godevano automaticamente del medesimo trattamento riservato agli svizzeri in quanto la reciprocità era garantita dall'Accordo SEE. L'ultimo periodo dell'articolo 3quater è stato formalmente semplificato senza alterarne il contenuto materiale.

Articolo 4 capoverso 2bis Limite di partecipazione Rispetto alla versione precedente è stato precisato il termine di «partecipazione». Si parla ora di «partecipazione qualificata» poiché è la sola ad essere 672

limitata giusta la direttiva CE su cui poggia. Avevamo invero previsto di attuare la precisazione a livello di ordinanza con la definizione delle competenze straordinarie del Consiglio federale. È però meglio che sia fatta direttamente a livello di legge.

Articolo 7 capoverso 5 Sorveglianza della Banca Nazionale sulle operazioni finanziarie in' franchi svizzeri Nella discussione parlamentare del messaggio Eurolex, il disegno proposto dal nostro Collegio era stato completato, dopo intense discussioni commissionali, con il seguente nuovo articolo 7 capoverso 5: 5

La Banca Nazionale prende i provvedimenti necessari per poter sorvegliare l'evolversi delle operazioni finanziarie effettuate in franchi svizzeri.

Proponiamo il mantenimento di siffatta disposizione. Il disciplinamento SEE delle esportazioni di capitali si ispira alla Direttiva CE sulla circolazione dei capitali (88/361) e alla seconda Direttiva bancaria (89/56). Consguentemente, l'articolo 8 della legge sulle banche ha dovuto essere trasformato in un clausola protettiva applicabile qualora un deflusso eccezionale di capitale dovesse seriamente pregiudicare la politica monetaria svizzera.

In Svizzera, l'esportazione di capitali è di fatto vincolata a un'unica restrizione, ovverosia a quella desunta dal vigente articolo 8 della legge sulle banche, per cui unicamente le banche e le società finanziarie possono far parte di sindacati di emissione di titoli in franchi svizzeri di debitori esteri. Una restrizione così rigida sarebbe stata contraria al diritto dello SEE. Anche senza l'adesione, dovrà però essere speditivamente modificata dalla Banca Nazionale poiché non più consona con la tendenza alla liberalizzazione in atto sul piano mondiale e poiché la disponibilità di sostegno da parte degli istituti d'emissione esteri risulta tendenzialmente in calo. Inoltre, con la modificazione dell'articolo 8 della legge sulle banche viene a mancare il fondamento giuridico per applicare tale restrizione. Per contro, importanti Stati della CE (RFG, Gran Bretagna, Francia) esigono unicamente che la direzione del sindacato di emissione (e non tutti i membri) debba essere domiciliata nel Paese di emissione. Le rispettive banche centrali possono così ugualmente ottenere dalla surriferita direzione tutte le informazioni statistiche riguardanti le emissioni e quindi accertare il volume di valuta indigena coinvolta. La Banca Nazionale Svizzera nutre interessi analoghi. Tuttavia, anche questa esigenza necessita di un disposto di legge chiaro ed eurocompatibile. II disciplinamento proposto consente alla Banca Nazionale di trattare alla stessa stregua le emissioni di debitori indigeni o stranieri.

A prescindere dall'interesse di politica monetaria, con siffatta clausola è data considerazione anche alla piazza, finanziaria svizzera. Con l'obbligo del domicilio d'affari svizzero per la direzione del sindacato di emissione (sede giuridica o succursale) è dato un essenziale presupposto per trattenere possibilmente in patria le emissioni in franchi svizzeri. L'emigrazione
all'estero di questi affari perderà nondimeno di attrattiva unicamente quando saranno esentate dalla tassa di bollo le emissioni in cartevalori di debitori esteri. La competenza è de44 Foglio federale. 76° anno. Voi. I

673

mandata al nostro Collegio in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 lettera b della riveduta legge sulle tasse di bollo.

Articolo 23sexies capoverso 4 Controlli in Svizzera da parte di autorità di vigilanza estere La disposizione è strettamente legata all'articolo 2 capoverso 3. Nella CE il controllo in loco delle succursali è diretta conseguenza della licenza unica.

Come per i casi dell'articolo menzionato, soltanto in condizioni di riconoscimento della reciprocità il nostro Collegio potrà autorizzare, mediante trattato, le autorità di vigilanza bancaria dello Stato contraente ad esercitare direttamente controlli in Svizzera. L'ultimo periodo di questo capoverso è stato leggermente modificato nella forma.

25 251

Questioni giuridiche 93.123 Modificazione degli articoli 406-40e del Codice delle obbligazioni (Diritto di revoca)

Nell'ambito della protezione dei consumatori e in connessione con l'accordo SEE (cfr. messaggio SEE75)) abbiamo presentato, il 27 maggio 1992, un disegno di decreto federale 76' volto a ritoccare talune disposizioni del Codice delle obbligazioni riguardanti il diritto di revoca in materia di contratti a domicilio o contratti analoghi (art. 40a segg.) onde adeguarle alla Direttiva n. 85/577 del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali 77').

Il Parlamento non ha modificato, né formalmente né materialmente, il disegno proposto; lo riproponiamo quindi immutato. Per le spiegazioni rinviamo a quanto esposto nel messaggio complementare I sull'Eurolex78).

252 252.1

93.124 Modificazione del Titolo decimo del Codice delle obbligazioni (Del contratto di lavoro) Introduzione

Nel campo del diritto dei lavoratori e in connessione con l'Accordo SEE (cfr.

messaggio SEE79)) abbiamo presentato col messaggio complementare I del 27 maggio 199280) la revisione del Titolo decimo del Codice delle obbligazioni (Del contratto di lavoro). In concreto, si trattava dell'abrogazione dell'articolo 331c capoverso 4 lettera b numero 3, della revisione dell'articolo 333 (modificazione cpv. 1 e lbis [nuovo]), dell'introduzione dei nuovi articoli 335d - 335g, di un complemento all'articolo 336 (cpv. 2 lett, e [nuova] e cpv. 3 [nuovo]) e della revisione della legge federale del 23 settembre 19538I) sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

La maggior parte delle disposizioni del progetto Eurolex sono state accolte dal Parlamento senza alcuna modificazione. Si tratta degli articoli 33le capoverso 4 lettera b numero 3, 333 capoversi 1 e 1bis, 335e, 335/capoversi 2 - 4 , 335g e 336 capoverso 2 lettera e e capoverso 3. Per il commento a dette disposizioni 674

rinviamo al pertinente messaggio Eurolex (messaggio complementare I, numero 92.057.2482)). Trattiamo qui unicamente le modificazioni decise dal Parlamento; concernono gli articoli 335d e 335/capoverso 1 del Codice delle obbligazioni e gli articoli 68 capoverso 2 e 76a della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. Inoltre spiegheremo le differenze tra il presente disegno e le decisioni parlamentari; esse concernono in particolare l'articolo 331c capoverso 4 lettera b numero 3, il titolo marginale dell'articolo 333 e il nuovo articolo 333a del Codice delle obbligazioni.

252.2

Modifiche parlamentari del disegno Eurolex

Articolo 335d L'articolo 335rf definisce il licenziamento collettivo. La Direttiva n. 75/129 del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi 83', con il suo articolo 1 paragrafo 1 lettera a, consente agli Stati membri la scelta tra due modi di de- ' finizione.

Nel progetto Eurolex era stata preferita la soluzione secondo cui vi è un licenziamento collettivo quando in un periodo di 90 giorni sono licenziati almeno 20 lavoratori. Il Parlamento ha preferito la soluzione, condivisa dal nostro Collegio, secondo cui si deve prendere in considerazione il numero dei lavoratori occupati abitualmente, poiché tale soluzione meglio rispecchia le necessità reali ed è di più facile applicazione.

Conseguentemente, secondo l'articolo 335d vi è licenziamento collettivo quando il numero dei licenziamenti effettuati in un periodo di 30 giorni è almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori, almeno pari al 10 per cento del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori e almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano almeno 300 lavoratori.

Articolo 335/ Riguardo all'articolo 335f capoverso 1, il Parlamento ha esplicitamente chiarito che giusta l'articolo 2 capoverso 1 della Direttiva summenzionata la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori mira al «conseguimento di un accordo».

Articolo 68 capoverso 2 (Legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera) Nel disegno Eurolex, l'articolo 68 capoverso 2 della legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera era stato completato con un periodo che dichiarava la non applicabilità delle nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni riguardanti il licenziamento collettivo (art. 335d - 335e) ai contratti d'arruolamento di gente di mare in servizio a bordo di una nave svizzera. Il Parlamento ha ulteriormente completo la norma precisando che a tale tipo di contratto non si applica neppure l'articolo 336 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (violazione della procedura di consultazione in caso di licenziamento collettivo).

675

Articolo 76a (Legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera) II Parlamento ha introdotto nella legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera un nuovo articolo 76 che ricalca il vigente articolo 333 del Codice delle obbligazioni. Conseguentemente, la protezione dei lavoratori in caso di alienazione di imprese o parti delle medesime non si applica alla gente di mare che presta servizio su navi svizzere. Questo per osservanza della Direttiva n. 77/187 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti 84', di cui è esclusa l'applicazione agli equipaggi marittimi.

252.3

Modificazioni rispetto alle decisioni del Parlamento

Rinuncia all'abrogazione dell'articolo 33le capoverso 4 lettera b numero 3 Con il presente disegno non proponiamo più l'abrogazione dell'articolo 331c capoverso 4 lettera b numero 3 del Codice delle obbligazioni secondo cui la donna coniugata o in procinto di coniugarsi che cessa l'attività lucrativa può esigere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio nel settore della previdenza professionale extra-obbligatoria.

Il motivo del cambiamento rispetto alla soluzione votata in Parlamento il 9 ottobre 1992 è il seguente: nel pacchetto Eurolex era stata proposta al Parlamento anche l'abrogazione dell'articolo 30 capoverso 2 lettera e della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità85' che prevede, per la previdenza obbligatoria, un uguale disciplinamento, ovverosia il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio (cfr. messaggio complementare II, 92.057.2886'). Era così garantita l'uniformità in tutti i settori della previdenza professionale.

Il presente pacchetto nulla prevede nel campo delle assicurazioni sociali e quindi nemmeno in quello della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Con l'abrogazione dell'articolo 331c capoverso 4 lettera b numero 3 si avrebbe la situazione seguente: la lavoratrice coniugata o in procinto di coniugarsi che rinuncia all'attività lavorativa non potrebbe più esigere il pagamento in contanti delle prestazioni previdenziali cui ha diritto, salvo quelle della previdenza obbligatoria.

Per evitare discriminazioni, proponiamo di rinunciare all'abrogazione. Nondimeno la possibilità della liquidazione in contanti permarrà pur sempre limitata nel tempo, in quanto il disegno di legge federale presentato con il messaggio del 26 febbraio 199287) sul libero passaggio nella previdenza professionale esclude in generale tale diritto al pagamento.

Articolo 333« Nell'ambito del programma Eurolex, il Parlamento ha approvato una legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione); (cfr. messaggio complementare II, 92.057.4088'. Secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera e, la rappresentanza dei lavoratori ha

676

diritto di essere consultata in caso di cessione dell'impresa ai sensi della Direttiva n. 77/187 del Consiglio, del 14 febbraio 1977. La consultazione deve essere concessa tempestivamente prima della decisione.

Il disegno di legge sul diritto di partecipazione ora sottopostovi non fa più riferimento alla Direttiva CE bensì a un ancora inesistente, corrispondente disciplinamento del diritto svizzero. Tale disciplinamento dovrà essere inserito nel Codice delle obbligazioni. Proponiamo quindi di completare il Codice delle obbligazioni con un nuovo articolo 333a «2. Consultazione della, rappresentanza dei lavoratori» che disciplini questi problemi secondo la legge sulla partecipazione, nel tenore del 9 ottobre 1992, e secondo la menzionata Direttiva (art. 6).

Il capoverso 1 della nuova disposizione stabilisce che, prima di cedere un'impresa o parte di essa, il datore di lavoro deve consultare i rappresentanti dei lavoratori e dare loro tempestivamente informazione in merito ai motivi della cessione (lett. a) nonché alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori (lett. b). Il capoverso 2 prevede.che se la cessione dell'azienda comporta provvedimenti importanti per i lavoratori, i relativi rappresentanti devono essere informati prima dell'adozione di siffatti provvedimenti. Può trattarsi sia di rappresentanti dell'impresa ceduta o rilevata visto che un trasferimento può richiedere misure per entrambe la categorie di lavoratori. L'obbligo di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori si applica alla rappresentanza interessata dai provvedimenti.

L'introduzione del nuovo articolo 333a comporta, all'articolo 333, l'introduzione di un sottotitolo «1. Effetti» nel titolo «F. Cessione del rapporto di lavoro».

Articolo 68 capoverso 2 (Legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera) La menzionata Direttiva concernente la cessione dell'impresa non si applica alle navi di mare (art. 1 cpv. 3). Affinchè il diritto svizzero risulti in armonia con la Direttiva, bisogna introdurre nell'articolo 68 capoverso 2 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera una disposizione secondo cui il nuovo articolo 333« del Codice delle obbligazioni non si applica all'assunzione di equipaggi in servizio su navi marittime svizzere.

253 253.1

93.125 Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti Introduzione

II presente disegno ricalca ampiamente quello del pacchetto Eurolex89' concernente la libera circolazione delle merci90' e l'adeguamento alla Direttiva n.

85/374 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi 91. Esso tiene conto delle modifiche decise dal Parlamento e non è più esplicitamente riferito allo SEE bensì in generale a trattati di diritto internazionale (art. 3 e 12).

677

Qui di seguito esaminiamo le disposizioni modificate e commentiamo due disposizioni attuali (art. 6 e 12). Per il resto, rinviarne alle spiegazione recate nel messaggio Eurolex 92'.

253.2

Modifiche parlamentari del disegno Eurolex

L'articolo 1 capoverso 1 lettera b è stato modificato soltanto formalmente.

Analogamente dicasi per la versione in tedesco dell'articolo 6 capoverso 1.

A seguito di delucidazioni durante la discussione in Parlamento è emerso che il concetto di «messa in circolazione» (art. 6, 7, I l e 14) va inteso come tale per quanto concerne l'attività dell'importatore (art. 3); per il fornitore (art. 4) va considerata determinante l'attività del produttore (art. 2) o quella dell'importatore, in quanto risponde unicamente come rappresentate di queste persone.

Secondo l'articolo 12 capoverso 2 del precedente disegno, il danneggiato poteva far valere pretese di risarcimento secondo il disposto del disegno oppure secondo altre leggi federali. Il Parlamento ha introdotto un'altra possibilità, quella del risarcimento secondo il diritto pubblico cantonale, ovverosia secondo il disciplinamento della responsabilità del Cantone. Questa possibilità si realizza, ad esempio, nel caso di danni provocati da alimentari alterati, distribuiti da un ospedale cantonale.

253.3

Modificazioni rispetto alle decisioni del Parlamento

Articolo 3 Secondo il presente disegno la responsabilità dell'importatore vale ora, giusta l'articolo 3, per qualsiasi importazione in Svizzera. Salvo disposizioni di trattati internazionali, è lasciata aperta la possibilità che la Svizzera abroghi la responsabilità dell'importatore, ad esempio con gli Stati dello SEE se sono disposti a riconoscere la reciprocità.

All'atto dell'entrata in vigore della legge questa riserva diverrà operativa per il trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtestein 93'. Infatti, l'articolo 1 capoverso 2 di detto trattato vieta qualsiasi limitazione di importazioni ed esportazioni tra Svizzera e Liechtenstein.

Articolo 8

È stato stralciato il capoverso 2 che prevedeva un adeguamento al diritto dello SEE dell'importo della franchigia.

Articolo 12

Riguardo all'articolo 12 capoverso 2 va osservato che, contrariamente a quanto previsto dal disegno precedente94), quello attuale non consente più di invocare alternativamente il diritto svizzero sulla responsabilità civile, che attualmente - almeno in determinati casi - è esclusivamente applicabile. È questo il caso, 678

ad esempio, di tutte le leggi che prevedono una responsabilità causale, quale la legge sulla circolazione stradale 95'. Visto che la legge sulla responsabilità per danno da prodotti non poggia sul alcun trattato internazionale, la sua applicazione può essere esclusa dalle disposizioni summenzionate. Non è tuttavia necessario rivedere le leggi vigenti, dato che l'interpretazione attuale delle leggi che fondano una responsabilità causale rimarrà invariata. D'altronde, il progetto Eurolex aveva rinunciato a introdurre nelle leggi riguardanti la responsabilità causale un'eccezione in favore della responsabilità per danno da prodotti.

Nell'articolo 12 capoverso 3, il rinvio alla legge sulla responsabilità civile in materia nucleare 96' e alle convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri dello SEE è sostituito con l'esclusione generale dei danni nucleari e il riconoscimento di disposizioni derogative recate in trattati internazionali.

Articolo 13

Al fine di eliminare una discrepanza con il diritto europeo, l'articolo 13 prevede ancora una modifica della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare. Decade, per contro, la modificazione dell'articolo 44 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni 97 prevista dal progetto Eurolex.

Siccome la legge sulla responsabilità per danni da prodotti non si fonda su un trattato internazionale, essa non è applicabile all'articolo summenzionato relativo alla limitazione della responsabilità.

254

93.126 Modificazione della legge federale sulla metrologia

Le modificazioni della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia 98' sono esigue. Per le spiegazioni rinviarne al messaggio del 18 maggio 1992 sull'accordo SEE al numero 7.211.699' e al messaggio complementare I del 27 maggio 1992 100'.

Il Parlamento ha pienamente dato seguito alla nostra proposta.

A prescindere dall'ingresso e dall'allegato, non vi è alcun riferimento diretto al diritto della CE. Per l'adeguamento basta quindi stralciare il complemento dell'ingresso. All'articolo 7 capoverso 3 abbiamo stralciato la lettera a che faceva esplicito riferimento allo SEE.

255 255.1

93.127 Legge federale concernente i viaggi «tutto compreso» Introduzione

II progetto Eurolex presentatovi il 15 giugno 1992 e riguardante i viaggi «tutto compreso» 101' rientra nella protezione dei consumatori (cfr. messaggio Eurolex 102'). Intendeva trasferire nel diritto svizzero la Direttiva n. 90/314 del Consiglio, del 13 giugno 1990, su i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» 103'.

Il Parlamento ha stralciato talune disposizioni del progetto Eurolex, in particolare l'articolo 6 capoverso 1 lettera f (diritto del consumatore di esigere la 679

prova che il rimborso degli ammontari pagati e il viaggio di ritorno sono garantiti secondo l'articolo 18) e gli articoli 20 - 22 (Disposizioni penali). Ha inoltre modificato cinque disposizioni, ossia gli articoli 10 capoverso 2, 12 capoverso 1, 17 capoverso 1, 18 capoverso 2 e 19. Le altre disposizioni del disegno sono state riprese nel tenore adottato dalle Camere nella votazione finale del 9 ottobre 1992. Per il commento rinviamo al messaggio Eurolex (messaggio complementare II, 92.057.49'04'), in quanto il presente disegno reca unicamente mutamenti redazionali (art. 2 cpv. 1, art. 3, art. 4 cpv. 2, art. 11 cpv. 2 lett. b, art. 13 cpv. 1 e 2) oppure sistematici (Sezione 6 e art. 13 cpv. 1).

Trattiamo dapprima le disposizioni modificate dal Parlamento poi quelle che non collimano con le decisioni parlamentari.

255.2

Modifiche parlamentari del disegno Eurolex

Articolo 10 capoverso 2 Se l'organizzatore modifica il contratto in misura essenziale prima della data di partenza, il consumatore può accettare questa modificazione oppure recedere dal contratto (art. 10 cpv. 1). Secondo l'articolo 10 capoverso 2 del disegno Eurolex il consumatore doveva «informare il più presto possibile l'organizzatore o il mediatore della sua decisione». Il Parlamento ha modificato la disposizione nel senso che il consumatore ha il dovere d'informazione tempestiva unicamente in caso di recesso dal contratto. Con il nuovo tenore è tenuto maggiormente conto dei bisogni della prassi e degli interessi in gioco; in particolare si è previsto che con il suo silenzio il consumatore condivide le sostanziali modificazioni del contratto.

Articolo 12 capoverso 1 L'articolo 12 capoverso 1 del disegno Eurolex prevedeva l'obbligo del consumatore di inoltrare tempestivamente reclamo per qualsiasi manchevolezza «se il contratto lo stipula chiaramente». Il Parlamento ha stralciato la specificazione ritenendola fallace in quanto è già esaustivamente chiarificativo l'articolo 6 capoverso 1 lettera g del disegno Eurolex, rispettivamente l'articolo 6 capoverso 1 lettera f del presente disegno.

Articolo 17 capoverso 1 Secondo la Direttiva CE (art. 4 cpv. 3) il consumatore che sia impedito di intraprendere il viaggio «tutto compreso» può ceder la prenotazione a una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste. Il progetto Eurolex aveva rinunciato al presupposto dell'impossibilità di partecipazione del consumatore. Il Parlamento non ha però voluto esulare dall'ambito determinato dalla Direttiva CE.

Articolo 18 capoverso 2 L'organizzatore o il venditore contraente deve garantire il rimborso degli ammontari pagati e il viaggio di ritorno in caso di insolvenza o di fallimento (art.

18 cpv. 1). Secondo l'articolo 18 capoverso 2 il consumatore ha diritto di esigere la prova che siano state predisposte garanzie. Il progetto Eurolex prevedeva che il consumatore potesse recedere dal contratto «senza essere risarcito»

680

qualora non fosse fornita la prova in questione. Il Parlamento ha ritenuta eccessiva la portata di questa clausola e ha stralciato la locuzione «senza essere risarcito». Con ciò dovrebbero essere evitati abusi da parte del consumatore.

Articolo 19 L'articolo 19 stabilisce che le disposizioni della legge hanno carattere relativamente cogente; vi si può cioè derogare soltanto a favore del consumatore. Il Parlamento ha optato per una formulazione migliore secondo cui la responsabilità dell'organizzatore può essere contrattualmente limitata anche a sfavore del consumatore (cfr. art. 16 cpv. 2).

255.3

Altre modificazioni

II presente disegno diverge in due punti da quello approvato il 9 ottobre 1992 in Parlamento. In entrambi i disegni precedenti era fatto riferimento allo SEE (cfr. art. 4 cpv. 3 lett. a e art. 6 cpv. 2 lett. e). Dopo l'esito della votazione del 6 dicembre 1992 tali riferimento non hanno più ragione di sussistere.

Articolo 4 capoverso 3 lettera a Proponiamo che all'articolo 4 capoverso 3 lettera a sia previsto che a ogni consumatore, indipendentemente dalla cittadinanza, siano comunicate, prima della conclusione del contratto, quali siano le formalità richieste per il passaporto ed il visto e il termine per l'eventuale disbrigo delle medesime. I testi precedenti prevedevano questo obbligo solo nei confronti dei cittadini degli Stati dello SEE.

Articolo 6 capoverso 2 lettera e All'articolo 6 capoverso 2 lettera e va specificato che il contratto deve indicare l'omologazione e la classificazione turistica dell'albergo conformemente alle prescrizioni del Paese di destinazione. I testi precedenti prevedevano l'obbligo di informazione solo in caso di soggiorno in un Paese dello SEE.

3 31

Conseguenze Conseguenze sulle finanze e sul personale

Le conseguenze dirette sul piano finanziario e a livello del personale dei disegni di legge sono minime sia per la Confederazione che per i Cantoni. Le migliorate condizioni quadro economiche produrranno tuttavia, a medio e a lungo termine, impulsi positivi di crescita. Non è però possibile, al momento attuale, quantificare l'accresciuto benessere che ne deriverà.

311

Per la Confederazione

Sul piano finanziario. Unicamente la modifica della legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati comporta modifiche per quanto riguarda le entrate e le uscite. In ragione della nuova base di cal681

colo e dei probabili cambiamenti nei flussi di mercé, si prevede un effetto positivo sulle finanze federali.

A livello di personale. Alcuni disegni di legge implicano un aumento della mole di lavoro per l'amministrazione. È tuttavia possibile far fronte alla nuova situazione operando adattamenti interni sulla base dell'attuale effettivo del personale. In tal modo non dovranno essere creati nuovi posti in organico.

312

Per i Cantoni

Sul piano finanziario. Le spese per i programmi di analisi dovute alla modifica della legge sulle epizoozie comporteranno costi supplementari.

A livello di personale. 1 servizi interessati dai nuovi compiti di controllo ai sensi della nuova legge sulle epizoozie dovranno essere leggermente potenziati. La modifica della legge federale contro la concorrenza sleale comporterà inoltre un ulteriore carico per i tribunali, al quale si dovrà ovviare aumentando l'effettivo del personale.

4

Programma di legislatura

L'idea conduttrice della nostra politica per la legislatura 1991-1995 è «apertura all'esterno e riforme all'interno».

Dopo la decisione popolare negativa del 6 dicembre 1992, i temi e progetti di politica europea esposti nel Rapporto sul programma di legislatura del 25 marzo 1992 non sono più attuali sotto tale forma. Altri progetti - che avrebbero dovuto essere attuati nell'ambito Eurolex - si ritrovano ritardati. Con una politica estera aperta ad ogni opzione e riprendendo selettivamente progetti del programma Eurolex, intendiamo tener conto della volontà popolare senza rimettere in questione gli orientamenti fondamentali della nostra politica per la corrente legislatura. Il rinnovamento economico costituiva già il punto chiave del programma di legislatura. La decisione popolare non provoca pertanto modifiche sostanziali, ma accentua piuttosto l'obiettivo dell'adeguamento interno.

5

Rapporto con il diritto europeo

La ripresa di singoli disegni Eurolex nel presente messaggio contribuisce notevolmente a rendere eurocompatibile il nostro diritto. Tali disegni ci consentono di integrare una parte delle norme europee nel nostro diritto. A questo punto è opportuno ribadire che, nell'ambito dell'Accordo SEE, erano stati ripresi nel patrimonio normativo soltanto gli atti legislativi comunitari adottati e pubblicati fino al 31 luglio 1991. Le singole proposte legislative contenute nei due messaggi complementari I e II concernenti l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE si basavano dunque sullo stato del diritto comunitario al 31 luglio 1991.

682

Nell'ambito dell'attuale procedura non si è tenuto conto dell'ulteriore evoluzione del diritto comunitario. Tale evoluzione è proceduta molto rapidamente, specie l'anno scorso, poiché la Comunità europea doveva garantire la realizzazione del mercato interno entro la fine del 1992. I nuovi atti legislativi comunitari varati tra il 31 luglio 1991 e il 31 dicembre 1992 sono quindi molto numerosi e interessano quasi tutti i settori dell'Accordo SEE. I nuovi atti dovranno essere, a tempo debito, oggetto di un'analisi approfondita in modo da determinare se siano auspicabili - o addirittura necessari - ulteriori adeguamenti autonomi del diritto svizzero.

6 61

Basi legali Costituzionalità

Tra i disegni di legge contenuti nel presente messaggio, 21 modificano leggi già esistenti. In questi casi, le basi costituzionali sono identiche alle leggi modificate dagli stessi. Le modifiche nell'ambito dell'adeguamento autonomo al diritto comunitario possono fondarsi sui principi costituzionali citati.

Per quanto riguarda invece i sei nuovi disegni di legge, ripresi nel presente messaggio, le basi costituzionali sono menzionate nel preambolo di ciascuna legge.

Il disegno di legge federale sul credito al consumo e il disegno di legge federale sui viaggi «tutto compreso» si fondano sull'articolo 3lsexies e 64 della Costituzione federale. L'articolo 3lsexies incarica la Confederazione di prendere provvedimenti per proteggere i consumatori. L'articolo 64 attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare in tutti i settori del diritto civile. Il disegno di legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti si fonda parimenti sull'articolo 64 della Costituzione federale.

Il disegno di legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (legge sulla partecipazione) si fonda sull'articolo 34ter capoverso 1 lettera b della Costituzione federale. Conformemente a questa disposizione, la Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni sui rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, segnatamente sul disciplinamento comune delle questioni che interessano l'azienda e la professione.

Il disegno di legge federale sul trasporto di viaggiatori e sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada si basa sugli articoli 31bis capoverso 2, 34ter capoverso 1 lettera g e 36 della Costituzione federale. L'articolo 31bis capoverso 2 autorizza la Confederazione ad emanare disposizioni sull'esercizio del commercio e dell'industria e a prendere misure in favore di singoli rami dell'economia o di professioni. L'articolo 34ter capoverso 1 lettera g da diritto alla Confederazione di emanare disposizioni segnatamente sulla formazione professionale nell'industria, nell'artigianale e nel commercio. L'articolo 36 stabilisce che le poste e i telegrafi sono del dominio federale in tutta l'estensione della Confederazione.

Il disegno di legge federale sull'assicurazione diretta sulla vita si fonda sull'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale. Tale disposizione sottopone 683

segnatamente le imprese private nel ramo delle assicurazioni alla sorveglianza e alla legislazione della Confederazione.

62

Forma giurìdica

La ripresa dei disegni Eurolex avviene nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. Non è prevista una clausola di urgenza ai sensi dell'articolo 89bis della Costituzione federale. Si tratta comunque di leggi e non - come per i disegni Eurolex - di decreti federali di obbligatorietà generale. Tutti questi atti legislativi sottostanno a referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale.

5633

684

Note "FF 1992 IV 1 Messaggi complementari I e II del 27 maggio 1992 e del 15 giugno 1992 al messaggio SEE, FF 1992 V 1 e 399 31 Cfr. a questo proposito gli articoli 66-88 dell'Accordo SEE e le spiegazioni corrispondenti nel messaggio SEE: FF 1991 IV 263 4) Inoltrata contemporaneamente con le offerte svizzere per il GATT concernenti l'agricoltura ed i prodotti industriali » FF 1992 IV 1 <» FF 1992 V 1 e 399 7) FF 1992 IV 104 8 >FF 1992 V 407 9 >RS 173.110 "» FF 1992 IV 98 ">FF 1992 V 22 12 >FF 1992 V 31 segg.

13 > Articolo 31 capoverso 3 LFE.

"» FF 1992 V 33 segg.

I5 >FF 1992 V 42 I6 >RS 172.216.35 I7) In particolare la peste suina secondo la direttiva CE 80/217 18 >Tra l'altro in caso di pseudopeste aviaria e di brucellosi secondo la direttiva CE 64/432 i« FF 1992 IV 168 e 292 2)

20) FF 211

1992

y 430

Articolo 4 capoverso 2 Cost.

22) FF 1992 V 434 23

> Mozione 92.3515 >N. 92.057-5

24 25

> Articolo 9

*> Articoli 63 e 82 "»Articolo 106 28 >Capitolo 7.211.3 Autoveicoli, motoveicoli e trattori, FF 1992 IV 111; Capitolo 7.451 Trasporti via terra, in particolare sezione Accordo sul traffico di transito e Accordo SEE e Traffico delle merci, FF 1992 IV 209 e 216 29 > Numero 4.1 Decreto federale che modifica la legge federale sulla circolazione stradale, FF 1992 V 111 30 >GUCE L 2 del 3.1.1985 p. 14, in seguito modificata sei volte, l'ultima volta nella CUCE L 37 del 9.2.1991, p. 37 3I) Articolo 9 capoverso 4 leu. b LCStr 32 > Articolo 76 cpv. 2 ONC 33 >RU 1991 78 341 Articolo 7 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori - LSA; RS 961.01)

685

"'Direttiva n. 92/49 del Consiglio del 18.6.1992; Direttiva n. 90/618 del Consiglio del 8.11.1990 36 >RU 1991 71 "'CUCE L 370 del 31.12.1986, p. 8 38 >RS 741.41 3 " Decisione non pubblicata del 7 ottobre 1988.

»i FF 1992 IV 1 4i) FF 1992 V 463 421

FF 1992 V 224, nonché Messaggio I concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE, FF 1992 V 118 43) FF 1992 IV 208 segg.

«>FF 1992 V 471 segg.

«> RS 783.0 «>RS 744.1 47 > RS 741.01 48) FF 1992 V 487, Messaggio II concernente l'adeguamento del diritto federale alla normativa SEE 4 " Disegno 92.057-39 so) FF 1992 IV 265 SD FF 1992 V 130 «>GUCE L 42 del 12.2.1987, p. 48 »»CUCE L 61 del 10.3.1990, p. 14 54) FF 1992 y 120 ss) FF 1992 IV 265 s« FF 1992 V 136 57) FF 1992 V 399 s«) FF 1992 V 513 59) FF 1992 IV 260

a)) FF 61) FF 62) FF 63) FF

1992 1992 1992 1992

V 151, Messaggio I sull'adeguamento del diritto federale al diritto SEE IV 222, Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo sullo SEE IV 204, in particolare numero 7.451 IV 487 e 542 segg.

M) FF 1992 IV 92 segg.

65) FF 1992 IV 542 segg.

6« FF 1992 y 154 segg.

67 > Numero 5.7 Decreto federale che modifica la legge federale sul contratto di assicurazione, FF 1992 V 172 68 >Numero 5.8 Decreto federale che modifica la legge sulla sorveglianza degli assicuratori, FF 1992 V 182 69 > Numero 5.9 Decreto federale che modifica la legge sulle cauzioni, FF 1992 V 191 70) Numero 5.10 Decreto federale che modifica la legge federale concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita, FF 1992 V 195 "'Numero 5.11 Decreto federale sull'assicurazione diretta sulla vita, FF 1992 V 210 72) Numero 5.12 Decreto federale che modifica la legge sull'assicurazione contro i danni, FF 1992 V 226 686

73) FF 1992 V 539 74 > RS 952.0 75) FF 1992 IV 265 76) FF 1992 V 301 77 >GUCE L 372 del 31.12.1985, p. 31 78) FF 1992 V 298 79) FF 1992 IV 261 so) FF 1992 V 318 8| )RS 747.30 82) FF 1992 V 303 «CUCE L 48 del 17.2.1975, p. 29 84 >GUCE L 61 del 14.2.1977, p. 26; cfr. articolo 1 capoverso 3 85 > RS 831.40 86) FF 1992 V 419 segg.

87) FF 1992 III 477 segg.

ss) FF 1992 V 493 89) FF 1992 V 332 «»Cfr. Messaggio SEE, 7.212, FF 1992 IV 136 '»CUCE L 210 del 7.8.1985, p. 29 «»Messaggio complementare I 92.057.25; FF 1992 V 283 *» RS 0.631.112.514 94 >Cfr. Messaggio complementare I; FF 1992 V 329 9S 'p. es. Legge sulla circolazione stradale; RS 741.01 96 > LRCN; RS 732.44 97

> LAINF; RS 832.20

98

>RS 941.20

»») FF 1992 IV 116 IOO

>FF 1992 V 336

101) FF 1992 V 603 102) FF 1992 IV 265 103 >GUCE L 154 del 23.6.1990, p. 59 104) FF 1992 y 590 segg.

687

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993'', decreta: I

La legge federale del 19 marzo 19762) sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici è modificata come segue: Art. 2 Titolo e cpv. 3 Definizioni 3 Le norme armonizzate sono norme tecniche elaborate da un organo europeo di normalizzazione allo scopo di stabilire i requisiti essenziali di sicurezza e di salute cui devono soddisfare le installazioni e gli apparecchi tecnici.

Titolo che precede l'art. 3 Capo 2: Condizioni per la messa in circolazione Art. 3 Principio 1 Le installazioni e gli apparecchi tecnici possono essere messi in circolazione soltanto se non mettono in pericolo la vita e la salute di chi li usa e dei terzi, qualora siano utilizzati con cura e conformemente alla loro destinazione. Devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti secondo l'articolo 4 o, mancando tali requisiti, essere concepiti secondo le regole della tecnica riconosciute.

2 Chiunque mette in circolazione installazioni o apparecchi tecnici deve poter dimostrarne la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute o con le regole della tecnica riconosciute.

Art. 4 Requisiti di sicurezza e di salute II Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute tenendo conto del diritto internazionale applicabile in materia.

">FF 1993 I 609 > RS 819.1

2

688

ad 150 - 1993

Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Art. 4a Conformità con i requisiti di sicurezza e di salute 1 Se le installazioni e gli apparecchi tecnici sono costruiti conformemente alle norme armonizzate o ad altre norme tecniche previste dall'articolo 4b, si presuppone che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute siano soddisfatti.

2 Le installazioni e gli apparecchi tecnici che non soddisfano le norme tecniche conformemente all'articolo 4ft possono essere messi in circolazione soltanto se chi li mette in commercio prova che essi rispondono in altro modo ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

Art. 4b Norme tecniche 1 L'Ufficio federale competente designa, d'intesa con l'Ufficio federale dell'economia esterna, le norme tecniche in grado di attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute. Per quanto possibile, designa norme armonizzate.

2 Può incaricare organizzazioni svizzere di normalizzazione indipendenti di elaborare tali norme tecniche.

Art. 5 Valutazione della conformità 1

II Consiglio federale disciplina la procedura di controllo della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute, nonché l'utilizzazione del contrassegno di conformità. Per le installazioni e gli apparecchi che presentano un rischio più elevato, può esigere che la conformità sia certificata da un apposito organo di valutazione.

2 II Consiglio federale può concludere accordi con gli Stati esteri per il riconoscimento reciproco di rapporti d'esame e prove di conformità.

Art. 6 secondo periodo ... Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione e disciplina il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici.

Art. 7 Tasse Per il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici da parte degli organi esecutivi possono essere riscosse tasse. Il dipartimento competente emana l'ordinamento delle tasse.

Art. 8 Pubblicazione Le norme tecniche giusta l'articolo 4b sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.

Art. 10 cpv. 1 e 2 1 1 mandatari degli organi esecutivi e di vigilanza possono controllare installazioni e apparecchi tecnici in circolazione e, all'occorrenza, prelevare campioni.

45 Foglio federale. 76° anno. Voi. I

689

Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici 2

Ai mandatari devono essere date gratuitamente tutte le informazioni necessarie e dev'essere concesso loro di consultare i documenti, in particolare il certificato di conformità.

Art. Il Titolo, cpv. 1 e 2 Misure amministrative 1 Abrogato 2 Nell'ambito della procedura di controllo successivo, gli organi esecutivi possono ordinare che installazioni e apparecchi tecnici non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute o alle regole della tecnica riconosciute non siano più messi in circolazione. In caso di grave pericolo, essi possono inoltre ordinarne il sequestro o la confisca.

Art. 12 secondo e terzo periodo ... Le decisioni cantonali di ultima istanza e le decisioni delle organizzazioni specializzate e delle istituzioni sono impugnabili mediante ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni. Contro le decisioni di questa commissione può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5278

690

Legge sulle epizoozie

Disegno

(LFE) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19931', decreta: I

La legge del 1° luglio 19662' sulle epizoozie è modificata come segue: I. Principi

Epizoozie

Art. I ' Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: a. possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); b. non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; e. possono minacciare specie indigene selvatiche; d. possono avere conseguenze economiche importanti; e. sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali.

2 II Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose (lista A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie) dalle altre epizoozie. Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: a. il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; b. le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e e. la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali.

"FF 1993 I 609 > RS 916.40

2

ad 150 - 1993

691

Legge sulle epizoozie

Art. la Lotta contro le ' Le epizoozie fortemente contagiose devono essere: epizooTM a estirpate il piu presto possibile; b. combattute, per il resto, come le altre epizoozie.

2 Le altre epizoozie devono essere: a. estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o economico e sia possibile con una spesa sopportabile; b. combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sanitari ed economici; o e. sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologia che permettano la lotta o l'estirpazione oppure quando il commercio internazionale lo esiga.

Principio

Art. 9 La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia.

Art. 9a Epizoozie forte- ' Se uno o diversi animali di un effettivo sono colpiti da un'epifortemente contagios zoozia fortemente contagiosa, tutti gli animali dell'effettivo che sono sensibili all'epizoozia devono, per principio, essere immediatamente abbattuti e eliminati.

2 II Consiglio federale stabilisce: a. i provvedimenti complementari da prendere nella zona minacciata dall'epizoozia e nella regione circostante; b. i casi in cui non è necessario uccidere l'intero effettivo colpito né eliminarlo; e. la procedura da seguire nel caso in cui l'epizoozia non possa essere estirpata con l'uccisione e l'eliminazione degli effettivi infettati.

Art. 10, titolo marginale, cpv. 1, n. 2, 3, 7, 10 e 11, nonché cpv. 2 Provvedimenti ' II Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta congeneraii di iena troQ le epjzoozje fortemente contagiose e le altre epizoozie. Esso stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Esso disciplina segnatamente: 2. la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali; 3. l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia; 692'

Legge sulle epizoozie 7. l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche; 10. l'omologazione e il modo d'uso dei prodotti di disinfezione utilizzati nella lotta contro le epizoozie; 11. l'approvazione dei programmi nazionali di lotta contro le epizoozie che assumono importanza in relazione con il commercio internazionale di animali, applicati nel quadro dei servizi d'igiene veterinaria.

2 La Confederazione ha la facoltà di: a. limitare a una regione circostritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altri parti del Paese; b. ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese; e. dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.

Art. 13 cpv. 3 3 II Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il modo e l'estensione dell'identificazione, come pure la registrazione degli animali identificati. Può prescrivere che i detentori di animali tengano un registro delle variazioni del loro effettivo.

Titolo prima dell'art. 31 V. Costi della lotta contro le epizoozie Art. 31, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 3 Assunzione dei ' I Cantoni in cui si.trovano gli animali versano le indennità per cost perdite di animali e assumono totalmente o in parte i costi della lotta.

3 La Confederazione versa le indennità per perdite di animali dovute alle epizoozie fortemente contagiose.

Art. 32 cpv. 1 e cpv. 1bis 1

Vengono versate indennità per perdite di animali quando: a. vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia; b. vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità; 693

Legge sulle epizoozie

e. vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia; d. vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.

1bis II Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.

Art. 33 cpv. 1 1 1 Cantoni possono versare indennità anche se queste ultime non sono previste dalla Confederazione. L'articolo 36 è applicabile per analogia.

Ricerca e dia-

gnosi

Art. 42 ' La Confederazione: a. si procura per la ricerca le basi scientifiche necessarie all'applicazione della presente legge; può affidare simili compiti a specialisti e istituti che non fanno parte dell'amministrazione federale; b. gestisce l'Istituto svizzero di virologia e di immunologia (IVI) per fini di ricerca e di diagnosi in materia di epizoozie fortemente contagiose; e. designa il laboratorio nazionale di riferimento per la sorveglianza della diagnosi di un'epizoozia; essa può affidare questo compito a laboratori che non fanno parte dell'amministrazione federale; d. accorda ai laboratori l'autorizzazione per la diagnosi nel quadro della lotta contro le epizoozie; e. può prescrivere determinati metodi di esame per la diagnosi di epizoozie.

2 II Consiglio federale può affidare all'IVI anche altri compiti in materia di lotta contro le epizoozie.

Art. 57 competenze del- ' L'Ufficio federale di veterinaria è autorizzato a emanare dispol'Ufficio federale di 'veterinaria sizioni di esecuzione di carattere tecnico.

2 Esso può, in caso di urgenza, emanare prescrizioni a titolo provvisorio nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera una nuova epizoozia che, fino a quel momento, non era oggetto di una regolamentazione.

694

Legge sulle epizoozie 3

L'Ufficio federale di veterinaria: a. assume i compiti che gli incombono nel quadro della collaborazione internazionale; segnatamente si occupa di trasmettere le informazioni necessarie, assicura l'assistenza amministrativa e partecipa alle ispezioni ufficiali; b. può condurre autonomamente inchieste per valutare la situazione epizootica..

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5286

695

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

Disegno

(LAINF) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993 '', decreta: I

La legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) 2) è modificata come segue: Art. 81 cpv. 1 1 Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera.

Art. 92 cpv. 6 6 Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, gli assicurati possono essere ripartiti in classi tariffarie. I premi non possono tuttavia essere graduati secondo il sesso delle persone assicurate.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5386

"FF 1993 I 609 RS 832.20

21

696

ad 150 - 1993

Legge federale

Disegno

sugli assegni familiari nell'agricoltura (LFA) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19931', decreta: I

La legge federale del 20 giugno 19522) sugli assegni familiari nell'agricoltura (LFA) è modificata come segue:

Art. l cpv. 2 2

1 membri della famiglia del capo d'azienda occupati nella stessa hanno parimente diritto agli assegni familiari, eccettuati: a. gli ascendenti e discendenti del capo d'azienda; b. i generi o le nuore del capo d'azienda, che verosimilmente assumeranno l'azienda in proprio.

II

' La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2

5387

" FF 1993 I 609 2)RS 836.10 ad 150 - 1993

697

Legge federale

Disegno

sulla circolazione stradale Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19931', decreta:

I

La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)2' è modificata come segue: Art. 9 cpv. 2, 4, 5 e 6 lett, a-c 2 La larghezza dei veicoli, compreso il carico, non deve superare metri 2,50, quella dei veicoli frigoriferi a pareti spesse metri 2,60.

4 Là lunghezza, escluso il carico, non deve superare: a. per gli autocarri, torpedoni e furgoncini . . . .

12 m b. per i veicoli articolati 16,50 m e. per gli autotreni 18,35 m d. per gli autobus snodati 18 m 5 II carico di un asse semplice può essere al massimo di 10 t, quello di un asse doppio al massimo di 18 t e quello di un asse tridem al massimo di 24 t. Il Consiglio federale può graduare questi limiti di carico a seconda delle distanze tra gli assi e prevedere il superamento di tali limiti di carico di 2 t al massimo per asse motore.

6 II peso totale non deve superare: a. per gli autoveicoli a due assi 18 t b. per gli autoveicoli a tre assi: - in caso normale 25 t - se l'asse motore è equipaggiato di doppi pneumatici e di sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente .. 26 t - per un autobus snodato a tre assi 28 t " FF 1993 I 609 » RS 741.01 698

ad 150 - 1993

LF sulla circolazione stradale

c. per un autoveicolo con più di tre assi, per un autotreno e per un veicolo articolato

28 t

Art. 63 cpv. 3 lett. a 3 Possono essere escluse dall'assicurazione: a. le pretese per danni materiali del detentore nei confronti delle persone per le quali è responsabile in virtù della presente

Assicuratore

Art. 82 Le assicurazioni prescritte nella presente legge devono essere stipulate con un istituto d'assicurazione ammesso a esercitare in Svizzera. È fatto salvo il riconoscimento di assicurazioni stipulate all'estero per veicoli esteri.

Art. 96 n. 2 primo comma Concerne unicamente il testo francese

Art. 106 cpv. 10 10 II Consiglio federale può sottoporre ad autorizzazione determinati lavori ai veicoli, nella misura in cui lo esigano la sicurezza della circolazione o la protezione dell'ambiente. Esso fissa le esigenze poste al rilascio dell'autorizzazione e disciplina la sorveglianza.

II

Disposizione transitoria 1 L'articolo 63 capoverso 3 lettera a LCStr, nel tenore modificato, è applicabile a tutti i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore della presente modificazione. L'assicuratore non può opporre al danneggiato clausole contrattuali contrarie alla medesima.

2 1 contratti d'assicurazione vanno adattati al nuovo tenore dell'articolo 63 capoverso 3 lettera a LCStr il più tardi alla scadenza dell'anno assicurativo.

HI 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5370

699

Legge federale sulle ferrovie

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19931', decreta: I

La legge federale del 20 dicembre 19572) sulle ferrovie è modificata come segue:

Art. 13 Abrogato II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Legge sulla navigazione aerea

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19931', decreta: I

La legge federale del 21 dicembre 19482) sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 52 cpv. 2 lett. e 2

Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se: e. i rapporti di proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l'iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri.

Art. 53 e 54 Abrogati II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

"FF 1993 I 609 > RS 748.0

2

ad 150 - 1993

.

701

Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 34ter capoverso 1 lettera g e 36 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19931', decreta:

Sezione 1: Campo di applicazione

Art. l 1 La presente legge disciplina il trasporto regolare e professionale di viaggiatori su strada e l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada.

2 La seconda, quarta e quinta sezione della presente legge sono applicabili anche alle teleferiche, sciovie, slittovie, ascensori e altre installazioni simili mosse o trainate da cavi, come pure per tutti gli altri mezzi di trasporto, in quanto non debbano sottostare ad altri atti normativi.

Sezione 2: Privativa del trasporto di viaggiatori Art. 2 Principio Fatti salvi gli articoli 3 e 6, l'Azienda delle PTT detiene l'esclusiva sul trasporto regolare di viaggiatori, in quanto questo diritto non sia limitato da altri atti normativi.

Art. 3 Deroghe 1 La privativa non si applica al trasporto regolare di persone se svolto a titolo non professionale o se è necessario all'esercizio di un'azienda che non si occupa di trasporti.

2 II Consiglio federale può autorizzare altre deroghe alla privativa.

"FF 1993 I 609 702

ad 150 - 1993

Trasporto di viaggiatori e accesso alle professioni di trasportatore su strada

Art. 4 Autorizzazioni, concessioni e norme di circolazione 1 II Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie può accordare concessioni per il trasporto professionale di viaggiatori con corse regolari.

2 II Consiglio federale può emanare le norme atte a garantire la sicurezza dell'esercizio delle corse postali e di quelle delle imprese in possesso della concessione riguardo alle strade di montagna.

Art. 5 Responsabilità civile 1 L'Azienda delle poste, dei telefoni e telegrafi, come pure le imprese concessionarie, sottostanno alla legge federale del 28 marzo 1905 '', concernente la responsabilità civile delle imprese delle ferrovie, dei battelli a vapore e delle poste.

2 Le autovetture sottostanno alle disposizioni della legge sulla circolazione stradale 21 relativa alla responsabilità civile.

Art. 6 Trasporto internazionale di viaggiatori 1 Nell'ambito dell'esecuzione di accordi internazionali, il Consiglio federale può, per il trasporto internazionale di viaggiatori, emanare disposizioni che derogano alla presente legge.

2 Sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali, il Consiglio federale può subordinare l'emanazione di tali disposizioni, per i titolari di autorizzazioni estere, alla condizione che gli Stati esteri concedano reciprocità ai titolari di un'autorizzazione svizzera.

3 A tal fine, il Consiglio federale può concludere accordi con gli Stati esteri.

Sezione 3: Accesso alle professioni di trasportatore su strada Art. 7 Definizioni Ai sensi della presente legge si intende: a. per «professione di trasportatore di viaggiatori su strada», l'attività di qualsiasi impresa, i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di utenti, che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di più di nove persone, compreso l'autista. Il trasporto di viaggiatori con autoveicoli esclusivamente per fini non professionali e il trasporto di propri operai ed impiegati da parte di un'impresa non occupata nel settore dei trasporti non rappresentano un'attività ai sensi della presente definizione; " RS 221.112.742 > RS 741.01

2

703

Trasporto di viaggiatori e accesso alle professioni di trasportatore su strada b. per «professione di trasportatore di merci su strada», l'attività di ogni azienda che trasporta merci a titolo professionale per mezzo di autocarri o autoarticolati; e. per «autoveicolo», ogni veicolo ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge sulla circolazione stradale Art. 8 Autorizzazione 1 L'esercizio delle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada sottostanno ad autorizzazione.

2 L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio).

Art. 9 Condizioni 1 Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti: a. onorabilità (art. 10); b. capacità finanziaria (art. 11); e. capacità professionale (art. 12).

2 Se il richiedente non è una persona fisica, le condizioni di affidabilità e idoneità professionale devono essere soddisfatte da una persona che esercita una funzione direttiva nell'impresa o è determinante per la fornitura delle prestazioni di trasporto.

Art. 10 Onorabilità Si ritiene onorabile una persona che, negli ultimi dieci anni: a. non è stata condannata per aver commesso un crimine; b. non ha commesso infrazioni gravi e ripetute: 1. alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di attività e di riposo degli autisti, 2. alle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale, 3. alle disposizioni sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli, in particolare circa il loro peso e dimensioni.

2 Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui la sua onorabilità possa essere messa in dubbio.

Art. 11 Capacità finanziaria 1 La capacità finanziaria di un'impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un determinato importo. Tale importo è calcolato considerando il numero dei veicoli, oppure, se la cifra che ne risulta è inferiore, tenendo conto del numero di posti a sedere per quanto riguarda il "RS 741.01

704

Trasporto di viaggiatori e accesso alle professioni di trasportatore su strada

traffico viaggiatori e della somma del peso complessivo autorizzato di ogni veicolo per quanto riguarda il traffico merci.

2 II Consiglio federale determina gli importi di base.

Art. 12 Capacità professionale 1 Per soddisfare al requisito della capacità professionale, il richiedente deve superare un esame concernente le conoscenze richieste per la pratica della professione. Chi supera l'esame ottiene un attestato di capacità.

2 II Consiglio federale designa l'autorità incaricata dell'organizzazione dell'esame e stabilisce le materie d'esame. Esso può affidare l'organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML).

3 Le associazioni incaricate di organizzare l'esame devono elaborare un regolamento d'esame e sottoporlo per approvazione all'UFIAML. Questo regolamento disciplina in particolare la composizione della commissione d'esame, la procedura d'iscrizione, la materia d'esame, il genere e la durata dell'esame nelle singole discipline, l'assegnazione delle note e le condizioni per il superamento dell'esame.

4 L'UFIAML determina i certificati di capacità ed i diplomi che dispensano i titolari dall'esame per determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dal certificato di capacità o dal diploma.

5 Sono dispensati dall'esame: a. i titolari di un certificato federale di capacità di agente di trasporto su strada; b. le persone che dimostrino di possedere un'esperienza di almeno 5 anni a livello direzionale in un'impresa di trasporto su strada.

Art. 13 Revoca dell'autorizzazione L'Ufficio revoca l'autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più soddisfatta.

Art. 14 Prosecuzione dell'attività in caso di morte o di incapacità 1 Nel caso in cui la persona fisica che soddisfa le condizioni di onorabilità e capacità professionale muoia o diventi incapace di discernimento, l'impresa può continuare ad esercitare la sua attività per un anno.

2 La direzione effettiva e permanente dell'impresa deve essere assicurata da una persona che soddisfi la condizione di onorabilità e che abbia partecipato per almeno diciotto mesi alla gestione dell'impresa.

46 Foglio federale. 76° anno. Voi. I

705

Trasporto di viaggiatori e accesso alle professioni di trasportatore su strada

Art. 15 Procedura di ricorso La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa 1' e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria 2'.

Sezione 4: Disposizioni penali Art. 16 Infrazioni alla privativa del trasporto di viaggiatori 1 Chiunque trasporti persone senza essere al beneficio di una concessione, di un'autorizzazione o in contrasto con le stesse, è punito con l'arresto o la multa fino a 10000 franchi.

2 In caso di infrazione colposa, la pena è della multa fino a 5000 franchi.

Art. 17 Esercizio della professione senza autorizzazione Chiunque eserciti la professione di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada senza disporre dell'autorizzazione necessaria, è punito con l'arresto o la multa.

Art. 18 Inosservanza di prescrizioni d'ordine 1 Chiunque non si adegui ad una disposizione della presente legge o della sua ordinanza di esecuzione oppure ad una decisione ufficiale fondata su una tale disposizione, pur essendo stato avvertito con comminatoria della pena prevista al presente articolo, è punito con una multa disciplinare fino a 1000 franchi.

2 Nei casi di lieve gravita, l'inosservanza di una prescrizione d'ordine è punibile con un ammonimento, le cui spese possono essere addebitate a colui che commette l'infrazione.

3 È salvo il rinvio a giudizio del colpevole in caso di infrazione agli articoli 285 o 286 del Codice penale svizzero 3'.

Art. 19 Procedura e competenza II perseguimento e il giudizio spettano al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie. Esso può, per determinate infrazioni, delegare il perseguimento, il giudizio e l'esecuzione delle pene o a servizi subordinati.

Art. 20 Diritto penale amministrativo È applicabile la legge federale sul diritto penale amministrativo 4'.

DRS >RS >RS "> RS 2

3

706

172.021 173.110 311.0 313.0

Trasporto di viaggiatori e accesso alle professioni di trasportatore su strada

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 21 Esecuzione II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge ed emana le relative disposizioni.

Art. 22 Diritto vigente: abrogazione Gli articoli 1 capoverso 1 lettera a, 2 capoverso 1 lettera a, 3 e 61 della legge del 2 ottobre 1924" sul servizio delle poste sono abrogati.

Art. 23 Disposizioni transitorie Le imprese di trasporto su strada esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono richiedere un'autorizzazione entro tre anni dall'entrata in vigore.

Art. 24 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5299

» RS 783.0 707

Legge federale sulla radiotelevisione

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993[), decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 19912) sulla radiotelevisione è modificata come segue: Art. Il cpv. 3 (nuovo) 3 II Consiglio federale può prevedere che la concessione possa essere accordata anche a una persona fisica estera con domicilio in Svizzera o a una persona giuridica con sede in Svizzera ma sotto controllo straniero. Sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali, può subordinare il rilascio di una tale concessione alla condizione che Io Stato estero corrispondente conceda la reciprocità, in termini equivalenti, ai cittadini svizzeri o alle persone giuridiche sotto controllo svizzero.

Art. 26 cpv. 3 3 Nei suoi programmi televisivi la SSR da spazio, oltre che alla produzione audiovisiva svizzera, anche a quella europea.

Art. 31 cpv. 2 lett, e 2 La concessione può implicare segnatamente: e. una proporzione prestabilita di produzioni proprie, svizzere ed europee, segnatamente di produzioni cinematografiche svizzere ed europee.

Art. 35 cpv. 1 lett. a 1 La concessione per l'emittenza di altri programmi radiotelevisivi internazionali può essere rilasciata: ">FF 1993 I 609 > RS 784.401

2

708

ad 150 - 1993

Legge sulla radiotelevisione

a. a società anonime, giusta gli articoli 620 e seguenti del Codice delle obbigazioni 1', e le cui azioni siano nominative e vincolate, sempreché adempiano le condizioni di cui all'articolo 11.

Art. 42 cpv. 1 lett. a e e, cpv. 2 e 3 1 II concessionario deve ridiffondere almeno: a. i programmi svizzeri e stranieri, non codificati e trasmessi per via terrestre, captabili nella zona destinataria con l'ausilio di un'antenna di dimensioni e costo medi; e. Abrogata 2 II concessionario non può pretendere retribuzione alcuna dalle emittenti svizzere per la ridiffusione di loro programmi non codificati.

3 II Consiglio federale può prevedere che il concessionario non possa pretendere retribuzione alcuna nemmeno per la ridiffusione di programmi non codificati di emittenti estere. Sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali, può subordinare questo divieto alla condizione che lo Stato estero corrispondente conceda la reciprocità.

Art. 47, frase introduttiva L'autorità competente può imporre all'esercente di una rete via cavo o di un ripetitore la diffusione del programma di un'emittente concessionaria secondo la presente legge se: Art. 48 Limitazioni di ridiffusione 1 Possono essere ridiffusi soltanto programmi conformi al diritto internazionale delle telecomunicazioni vincolanti per la Svizzera e alle disposizioni di diritto pubblico internazionale per essa vincolanti in materia di organizzazione dei programmi o di pubblicità. I programmi non devono essere stati concepiti allo scopo di eludere la presente legge o le sue norme esecutive.

2 L'autorità competente prende le misure necessarie affinchè queste disposizioni siano rispettate.

II 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. La modificazione concernente gli articoli 26 capoverso 3 e 31 capoverso 2 lettera e entra in vigore soltanto in caso di partecipazione della Svizzera al programma MEDIA '95.

2

'1RS 220

5315

709

Legge federale sul credito al consumo

Disegno

(LCC)

del 9 ottobre 1992

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 3isexies e 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19931', decreta: Sezione 1: Definizioni Art. l Contratto di credito al consumo II contratto di credito al consumo è un contratto in virtù del quale un creditore concede o promette di concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria.

Art. 2 Consumatore Per consumatore si intende ogni persona fisica che stipula un contratto di credito al consumo per uno scopo che può considerarsi estraneo alla sua attività commerciale o professionale.

Art. 3 Creditore Per creditore si intende ogni persona fisica o giuridica che concede un credito nell'esercizio delle sue attività commerciali o professionali.

Art. 4 Costo totale del credito al consumatore Per costo totale del credito al consumatore si intendono tutti i costi, compresi gli interessi e le altre spese, che il consumatore è tenuto a corrispondere per il credito.

Art. 5 Tasso annuo effettivo globale Per tasso annuo effettivo globale si intende il costo totale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso.

» FF 1993 I 609 710

ad 150 - 1993

Credito al consumo

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 6 Limitazione ' La presente legge non si applica: a. ai contratti di credito od alle promesse di credito destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi, oppure destinati al restauro o al miglioramento di un edificio; b. ai contratti di credito od alle promesse di credito coperti da garanzie bancarie usuali depositate; e. ai contratti di locazione, a meno che prevedano che il diritto di proprietà passi alla fine al locatario; d. ai crediti concessi o messi a disposizione senza rimunerazione in interessi o altri oneri; e. ai contratti di credito in base ai quali non si impone nessun interesse, a condizione che il consumatore accetti di rimborsare il credito con un pagamento unico; f. ai contratti di credito per importi inferiori a 350 franchi o superiori a 40000 franchi; g. ai contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito o entro tre mesi, oppure in non più di quattro pagamenti rateali entro un periodo non superiore a dodici mesi; h. ai contratti stipulati in vista della prestazione continua di servizi privati o pubblici, in base ai quali il consumatore ha diritto di onorare il costo dei medesimi, per il periodo in cui sono prestati, mediante pagamenti rateali.

2 Per i crediti concessi da un istituto di credito o da un istituto finanziario sotto forma di apertura di credito su conto corrente, è applicabile unicamente l'articolo 10; per i conti coperti da una carta di credito valgono le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 10.

3 Gli articoli 8, 10 e 12-15 non si applicano ai contratti di credito ed alle promesse di credito garantiti da ipoteca su proprietà immobiliare, sempre che questi non siano già esclusi dal campo di applicazione della presente legge in virtù del capoverso 1 lettera a.

Art. 7 Riserva Rimangono salve le disposizioni legali che tutelano il consumatore in modo più rigoroso.

Sezione 3: Forma e contenuto del contratto Art. 8 In generale 1 1 contratti di credito al consumo devono essere conclusi per iscritto; il consumatore riceve un esemplare del contratto.

711

Credito al consumo 2

II contratto deve contenere: a. l'ammontare netto del credito; b. il tasso annuo effettivo globale o, in difetto di questo, il tasso d'interesse annuale e gli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto; e. le condizioni a cui gli interessi e gli oneri di cui alla lettera b possono essere modificati; d. gli elementi del costo totale del credito che non sono conteggiati nel calcolo del tasso annuo effettivo globale (art. 17), ad eccezione delle spese scaturite dall'inadempimento degli obblighi contrattuali. Se è conosciuto, l'ammontare esatto di questi elementi di costo dev'essere indicato; diversamente, quando è possibile, si deve fornire un metodo di calcolo oppure una stima realistica; e. l'eventuale valore massimo dell'importo del credito; f. le condizioni di rimborso, in particolare l'ammontare, il numero e la periodicità o le. date di scadenza dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, come pure, quando è possibile, l'importo totale di questi versamenti; g. nel caso di rimborso anticipato, il diritto alla remissione degli interessi e a un'equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata; h. un eventuale termine di riflessione; i. l'indicazione delle garanzie eventualmente richieste.

Art. 9

Contratto di credito per il finanziamento della fornitura di beni o servizi II contratto di credito avente per oggetto il finanziamento della fornitura di beni o servizi deve inoltre contenere le seguenti indicazioni: a. una descrizione di questi beni o servizi; b. il prezzo a contanti ed il prezzo stabilito dal contratto di credito; e. l'importo di un eventuale acconto, il numero, l'ammontare e la data di scadenza delle rate, oppure il metodo da utilizzare per determinare ciascuno di tali elementi, qualora non siano noti al momento della conclusione del contratto; d. l'identità del proprietario dei beni, qualora la traslazione di proprietà al consumatore non sia immediata, e le condizioni alle quali il consumatore acquista la proprietà dei beni; e. un eventuale obbligo di assicurazione e, qualora la scelta dell'assicuratore non sia lasciata al consumatore, l'indicazione del relativo costo.

Art. 10 Contratto di credito sotto forma di anticipo su conto corrente 1 In caso di accordo fra un istituto di credito o un'istituzione finanziaria sulla concessione di un credito sotto forma di anticipo su conto corrente, il consumatore deve essere informato, al più tardi al momento della conclusione del contratto: 712

Credito al consumo a. dell'eventuale limite massimo del credito; b. del tasso d'interesse annuo e degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni a cui essi potranno essere modificati; e. delle modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto.

2 Queste informazioni devono essere confermate al consumatore per iscritto.

3 Nel corso del contratto di credito il consumatore deve essere informato immediatamente di qualsiasi modifica del tasso d'interesse annuo o delle spese applicabili; questa notifica può aver luogo mediante un estratto conto.

4 Se uno scoperto è tacitamente accettato e si prolunga oltre tre mesi, il consumatore deve essere informato: a. del tasso d'interesse annuo e delle relative spese; b. di qualsiasi modifica di questi elementi.

Art. 11 Nullità 1 La violazione degli articoli 8, 9 e 10 capoverso 1, 2 e 4 lettera a comporta la nullità del contratto di credito.

2 In caso di nullità del contratto di credito il consumatore è tenuto a rimborsare fino alla scadenza della durata del credito l'ammontare già versato od utilizzato, ma non deve né interessi né spese. ' 3 II credito è rimborsabile mediante versamenti parziali d'importo identico, a intervalli mensili, salvo che il contratto preveda intervalli più lunghi.

Sezione 4: Diritti e obblighi delle parti Art. 12 Rimborso anticipato 1 II consumatore ha facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito.

2 In tal caso egli ha diritto alla remissione degli interessi e a un'equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata.

Art. 13 Eccezioni del consumatore II consumatore ha il diritto inalienabile di opporre ad ogni cessionario le eccezioni che gli derivano dal contratto di credito al consumo.

Art. 14 Pagamento e garanzia a mezzo di cambiali 1 Al creditore è vietato accettare il pagamento del credito mediante cambiali, compresi i vaglia cambiari, come pure ricevere garanzie sotto forma di cambiali, vaglia cambiari ed assegni bancari.

713

Credito al consumo 2

Se, contravvenendo al capoverso 1, il creditore accetta una cambiale o un assegno bancario, il consumatore ne può esigere la restituzione in qualsiasi momento.

3 II creditore risponde del danno causato al consumatore dall'emissione della cambiale o dell'assegno bancario.

Art. 15 Esecuzione difettosa del contratto d'acquisto II consumatore che conclude un contratto di credito, in vista dell'acquisto di beni o servizi, con una persona diversa dal fornitore dei medesimi ha diritto di far valere verso il creditore tutti i diritti che gli spettano nei confronti del fornitore, alle seguenti condizioni: a. fra il creditore ed il fornitore dei beni o dei servizi esiste uh accordo in base al quale il credito è concesso esclusivamente da quel creditore ai clienti di quel fornitore; b. il consumatore ottiene il credito in base a questo accordo; e. i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte o non sono conformi al relativo contratto di fornitura; d. il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto soddisfazione; e. l'ammontare del negozio in questione supera i 350 franchi.

Sezione 5: Calcolo del tasso annuo effettivo globale Art. 16 Termine e metodo di calcolo 1 II tasso annuo effettivo globale è calcolato al momento della conclusione del contratto di credito al consumo secondo la formula matematica prevista nell'allegato.

2 II calcolo si basa sull'ipotesi che il contratto.di credito rimanga in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino gli obblighi nei termini ed entro le date convenute.

3 Se il contratto di credito permette di modificare il tasso d'interesse o altre spese che devono essere inclusi nel calcolo, ma che a quel momento non possono essere conteggiati, il calcolo si basa sull'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.

Art. 17 Spese determinanti 1 Per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore quale è definito all'articolo 4, incluso il prezzo di acquisto.

714

Credito al consumo 2

Sono esclusi: a. le spese che il consumatore deve pagare se non adempie un qualsiasi obbligo che figura nel contratto; b. le spese che spettano al consumatore all'acquisto di beni o servizi, indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito; e. i contributi per l'iscrizione ad associazioni o a gruppi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito.

3 Le spese di trasferimento di fondi, come pure le spese per il mantenimento di un conto destinato a ricevere gli importi addebitati a titolo di rimborso del credito, del pagamento degli interessi e delle altre spese, sono incluse soltanto nel caso in cui il consumatore non disponga di una ragionevole libertà di scelta in materia e tali spese siano anormalmente elevate. Sono tuttavia incluse nel calcolo le spese di riscossione di tali rimborsi o di tali pagamenti, indipendentemente dal fatto che siano riscossi in contanti o in un altro modo.

4 Le spese per le assicurazioni e garanzie sono incluse nella misura in cui: a. sono imposte obbligatoriamente dal creditore per la concessione del credito; b. assicurano il rimborso al creditore, in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, di una somma pari o inferiore all'importo totale del credito, compresi gli interessi e le altre spese.

Sezione 6: Diritto imperativo

Art. 18 Non si può derogare a svantaggio del consumatore alle disposizioni della presente legge.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 19 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5290

715

Credito al consumo

Allegato

Formula matematica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale K=m

K' = m'

AK AK V = V ' ' Li (l + i) L (l + i)t K K=l K' = l

Significato delle lettere e dei simboli: K K' AR A' K '

è è è è

2^ m m'

è il segno che indica una sommatoria è il numero d'ordine dell'ultimo prestito è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso o dell'ultimo pagamento degli oneri è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date dei rimborsi o pagamenti di oneri da 1 a m' è il tasso globale effettivo che può essere calcolato (con l'algebra, oppure con successive approssimazioni, oppure con un programma di calcolatore) quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti

IR IK' i

716

il numero d'ordine di un prestito il numero d'ordine di un rimborso o di pagamento di oneri l'importo del prestito numero K l'importo del rimborso o del pagamento di oneri numero K'

Legge federale sulla concorrenza sleale

Disegno

(LCSl) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19931), decreta: I

La legge federale del 19 dicembre 19862'. contro la concorrenza sleale (LCSl) è modificata come segue: Art. 3 lett, k, l e m Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: k. omette, in pubblici annunci concernenti vendite a pagamento rateale o negozi giuridici loro equiparati, di designare inequivocabilmente la propria ditta, di dare indicazioni chiare sul prezzo di vendita a contanti e sul prezzo di vendita complessivo, nonché di specificare esattamente, in franchi e in percentuali annue, il sovrapprezzo per il pagamento rateale; 1. omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di dare indicazioni chiare su l'ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo globale; m. offre o conclude, nell'ambito di un'attività d'affari, una vendita a pagamento rateale, una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte su l'oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revoca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo.

Art. 4 leu. d

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: d. incita il compratore o ereditato che ha concluso una vendita a pagamento rateale, una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, a revocare il contratto oppure il compratore che ha concluso una vendita a rate anticipate, a disdirla, per stipulare il contratto con lui.

" FF 1993 I 609

2

> RS 241

ad 150 - 1993

717

Concorrenza sleale

Art. lia Inversione dell'onere della prova 1 II giudice può esigere dall'inserzionista la prova dell'esattezza materiale delle allegazioni di fatto contenute nella pubblicità se, tenuto conto degli interessi legittimi dell'inserzionista e di ogni altra parte nel procedimento, tale esigenza sembra appropriata nel singolo caso.

2 I I giudice può considerare inesatte le allegazioni di fatto se le prove richieste non sono prodotte oppure sono valutate insufficienti.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5372

718

Legge federale Disegno sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio decreta:

1993,

Sezione 1: Disposizioni generali Art. l Campo d'applicazione La presente legge si applica a tutte le imprese private che, in Svizzera, occupano abitualmente lavoratori.

Art. 2 Deroghe Sono ammissibili deroghe alla presente legge, se favorevoli ai lavoratori. Deroghe sfavorevoli ai lavoratori sono ammesse soltanto mediante contratto collettivo di lavoro; sono comunque escluse riguardo agli articoli 3, 6, 9, 10, 12 e 14 capoverso 2 lettera b.

Art. 3 Diritto di essere rappresentati Nelle imprese che occupano almeno cinquanta lavoratori, questi possono designare, tra di loro, uno o più organi che li rappresentino.

Art. 4

Partecipazione nelle imprese in cui non vi è una rappresentanza dei lavoratori Nelle imprese o parti d'impresa nelle quali non vi è una rappresentanza dei lavoratori, questi hanno la facoltà di esercitare direttamente il diritto all'informazione e il diritto alla partecipazione previsti dagli articoli 9 e 10.

Sezione 2: Rappresentanza dei lavoratori Art. 5 Prima elezione 1 Se un quinto dei lavoratori ne fa richiesta, si stabilisce, mediante voto segreto, se la maggioranza auspica la formazione di un organo che rappresenti i la" FF 1993 I 609 ad 150 - 1993

719

Legge sulla partecipazione

voratori. Nelle imprese con più di 500 lavoratori, è sufficiente che la votazione sia richiesta da cento lavoratori.

2 L'elezione è organizzata se la maggioranza dei votanti si pronuncia in favore della formazione di una simile rappresentanza.

3 II datore di lavoro e i lavoratori organizzano in comune la votazione e l'elezione.

Art. 6 Principi dell'elezione I rappresentanti dei lavoratori sono designati da un'elezione generale e libera.

Essa si tiene a voto segreto, se un quarto dei lavoratori che vi partecipano ne fa richiesta.

Art. 7 Numero dei rappresentanti 1 II datore di lavoro e i lavoratori determinano congiuntamente il numero dei componenti della rappresentanza dei lavoratori. La dimensione e la struttura dell'impresa devono essere adeguatamente tenute in considerazione.

2 La rappresentanza dei lavoratori è composta di tre membri almeno.

Art. 8 Mandato La rappresentanza dei lavoratori difende, nei confronti del datore di lavoro, gli interessi comuni dei lavoratori. Essa li informa regolarmente sulla sua attività.

Sezione 3: Diritti di partecipazione Art. 9 Diritto all'informazione 1 La rappresentanza dei lavoratori ha diritto di essere informata in tempo utile e in modo completo su tutti gli affari la cui conoscenza le è necessaria per svolgere adeguatamente i suoi compiti.

2 II datore di lavoro è tenuto ad informare, almeno una volta all'anno, la rappresentanza dei lavoratori sulle conseguenze, per l'impiego e per i lavoratori stessi, del corso degli affari.

Art. 10 Diritto di essere consultati 1 II diritto di essere consultati comprende il diritto di essere sentiti e di esprimersi prima che il datore di lavoro prenda una decisione, come pure il diritto a una decisione motivata, quando essa non tiene del tutto conto o tiene parzialmente conto delle obiezioni avanzate dalla rappresentanza dei lavoratori.

2 1 rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di essere consultati sui seguenti punti: 720

Legge sulla partecipazione

a. sicurezza durante il lavoro e protezione della salute ai sensi degli articoli 82 della legge sull'assicurazioone contro gli infortuni 1' e 6 della lege sul lavoro 2'; b. licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 335d-g del Codice delle obbigazioni 3'; e. trasferimento dell'impresa ai sensi degli articoli 333 e 333« del Codice delle obbligazioni.

3 Le modalità sono disciplinate dalla legislazione speciale.

Sezione 4: Collaborazione Art. 11 Principio 1 II datore di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori collaborano negli affari concernenti l'esercizio dell'impresa rispettando il principio della buona fede.

2 II datore di lavoro è tenuto ad aiutare la rappresentanza dei lavoratori nell'esercizio della sua attività e a mettere a disposizione i locali, i mezzi materiali e i servizi amministrativi necessari.

Art. 12 Tutela dei rappresentanti dei lavoratori 1 II datore di lavoro non ha il diritto di impedire ai rappresentanti dei lavoratori di esercitare il loro mandato.

2 Egli non deve sfavorire i rappresentanti dei lavoratori, né durante né dopo il loro mandato, a motivo dell'esercizio di questa attività. Questa protezione spetta anche ai lavoratori che si presentano candidati all'elezione in una rappresentanza dei lavoratori.

Ari. 13 Esercizio del mandato durante il tempo di lavoro 1 1 rappresentanti dei lavoratori possono esercitare la loro attività durante il tempo di lavoro, nella misura necessaria, secondo il genere e la dimensione dell'impresa, per adempiere i loro obblighi conformemente al mandato.

2 1 rappresentanti dei lavoratori devono tener conto dello svolgimento del lavoro nell'impresa.

Art. 14 Obbligo di discrezione 1 1 rappresentanti dei lavoratori sono tenuti ad osservare il segreto sugli affari concernenti l'esercizio dell'impresa, di cui sono venuti a conoscenza nel quadro del loro mandato, nei confronti delle persone estranee all'impresa, in quanto ad esse non sia affidata la tutela degli interessi dei lavoratori.

» RS 832.20 > RS 822.11 » RS 220

2

47 Foglio federale. 76° anno. Voi. I

721

Legge sulla partecipazione 2

II datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda: a. gli affari per i quali ciò sia richiesto espressamente, sulla base di interessi legittimi, dal datore di lavoro o dai rappresentanti dei lavoratori; b. gli affari personali dei lavoratori.

3 1 lavoratori che non hanno una propria rappresentanza nell'impresa e che, in virtù dell'articolo 4, esercitano direttamente il diritto all'informazione e il diritto d'essere consultati, nonché le persone estranee all'impresa che possono venire informate nell'ambito del capoverso 1 sono tenuti analogamente all'obbligo di discrezione di cui ai capoversi 1 e 2.

4 Sono altresì tenuti all'obbligo di discrezione giusta i capoversi precedenti, i lavoratori che hanno ottenuto informazioni dalla rappresentanza dei lavoratori, in virtù dell'articolo 8.

5 L'obbligo di discrezione sussiste per i rappresentanti dei lavoratori anche dopo la cessazione del mandato.

Sezione 5: Organizzazione e procedura

Art. 15 1 Le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge o di un disciplinamento contrattuale in materia di partecipazione sottostanno alla giurisdizione delle autorità competenti per statuire sulle controversie derivanti da rapporti di lavoro, fatta salva la competenza accordata ad organi contrattuali di conciliazione e d'arbitrato.

2 Sono legittimati ad agire i datori di lavoro, i lavoratori interessati e le loro associazioni. In quest'ultimo caso, è ammissibile unicamente l'azione di accertamento.

3 La procedura è semplice, rapida e gratuita. I fatti sono accertati d'ufficio.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 16 Referendum ed entrata in vigore 1 La presnte legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

722

Legge sul lavoro

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio decreta:

1993,

I La legge sul lavoro 2' è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 frase introduttiva 1 La legge non s'applica, salvo l'articolo 3a:

Art. 3 frase introduttiva e lett, e La legge non si applica nemmeno, salvo l'articolo 3a: e. (Concerne solo il testo francese)

prescrizioni in

Art. 3a (nuovo) Le prescrizioni della legge in materia d'igiene si applicano tuttavia

materia d'igiene

anche.

a. all'Amministrazione federale; b. ai lavoratori che esercitano una funzione dirigente elevata, un'attività artistica indipendente o un'attività scientifica; e. agli assistenti medici, ai docenti di scuole private e ai docenti, assistenti sociali e sorveglianti occupati in stabilimenti.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5300

D FF 1993 I 609 2

> RS 822.11

150 - 1993

723

Legge federale sulle dogane

Disegno

Modificazione del

LAssemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993 '*, decreta: I

La legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane 2' è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 28-31bis della Costituzione federale; Art. 15 n. l 1. i mezzi di trasporto provenienti dall'estero, coi necessari propulsori, pezzi di arredamento e di ricambio, in quanto servano al trasporto di persone o merci transfrontaliero o al trasporto professionale occasionale all'interno del Paese; II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina lentrata in vigore.

5373

» FF 1993 I 609 > RS 631.0

2

724

ad 150 - 1993

Legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati

Disegno

Modificazione del

LAssemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993'>, decreta:

I

La legge federale del 13 dicembre 19742) sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. l Principio Per i prodotti agricoli trasformati il Consiglio federale può, dopo aver sentito la commissione di periti doganali da esso istituita, stabilire le aliquote doganali enucleando un elemento di protezione industriale e aumentandolo degli elementi tariffali mobili.

Art. 3 Principio 1 Per i prodotti agricoli trasformati, il Consiglio federale può concedere contributi all'esportazione.

2 II Consiglio federale può parimenti concedere contributi all'esportazione di merci composte di zucchero e melasse delle voci 1701, 1702 e 1703 della tariffa d'uso delle dogane svizzere 3'.

Capo secondo bis Rapporto e approvazione (nuovo)

Art. 6a II Consiglio federale presenta semestralmente all'Assemblea federale, per approvazione, un rapporto sui provvedimenti presi in virtù degli articoli 1 e 3.

L'Assemblea federale decide se questi provvedimenti devono restare in vigore e se devono essere completati o modificati.

') FF 1993 I 609 >RS 632.111.72 3) RS 632.10 allegato 2

ad 150 - 1993

.

725

Importazione ed esportazione dei prodotti agricoli trasformati II

L'allegato alla legge è abrogato.

III 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5374

726

Legge federale sul contratto di assicurazione

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19931', decreta: I

La legge federale del 2 aprile 19082) sul contratto d'assicurazione è modificata come segue:

Diritto di recesso dello stipulante in regime di prestazione di servizi transfrontaliera

Art. 89a Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti individuali di assicurazione sulla vita conclusi in regime di prestazione di servizi 3) transfrontaliera, secondo l'articolo 9 della legge del sull'assicurazione vita, con assicuratori con sede in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere (Stato contraente), finché tale accordo rimane in vigore: a. lo stipulante che ha concluso un contratto d'assicurazione sulla vita di durata superiore a sei mesi può recedere dal contratto entro 14 giorni a contare dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. La dichiarazione di recesso deve essere data all'assicuratore per scritto. Il termine è osservato se la dichiarazione di recesso è consegnata alla posta il quattordicesimo giorno; b. come momento della conoscenza della conclusione del contratto vale quello in cui la dichiarazione d'accettazione dell'assicuratore perviene allo stipulante oppure quello in cui lo stipulante dichiara la sua accettazione; e. la dichiarazione dello stipulante di recedere dal contratto lo libera da tutte le obbligazioni future derivanti dal contratto.

L'assicuratore è tenuto a rimborsare allo stipulante i premi già pagati o i versamenti unici già effettuati;

» FF 1993 I 609 221.229.1 >RU ...

2 )RS 3

ad 150 - 1993

727

Legge federale sul contratto di assicurazione

d. l'assicuratore deve, nel formulario di proposta e nelle condizioni generali di assicurazione, informare il proponente sul diritto di recesso, sui termini e la forma per esercitare questo diritto come pure indicargli l'indirizzo dello stabilimento con il quale è concluso il contratto. Se non è consegnato alcun formulario di proposta, queste indicazioni devono figurare nella polizza e nelle condizioni generali di assicurazione. Se questa prescrizione non è osservata, il cliente può recedere in ogni momento dal contratto.

Ari. 94a Disposizione Gli articoli 90-94 della presente legge non si applicano quando il particolare concernente laprestazione contratto di assicurazione sulla vita è stato concluso in regime d stazione di di servizi prestazione di servizi transfrontaliera, secondo gli articoli 12 e 13 fornita su '"" della legge del '' sull'assicurazione vita, con assicuratori dello stipulante con sede in uno Stato contraente. Questa disposizione si applica finché rimane in vigore l'accordo internazionale che prevede il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti di sorveglianza e garantisce che questo Stato applica normative equivalenti a quelle svizzere.

Art. 98 cpv. 1 1 Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere modificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell'avente diritto: articoli 1, 2, 6, 11, 12, 14 capoverso 4, 15, 19 capoverso 2, 20-22, 25, 26 secondo periodo, 28, 29 capoverso 2, 30, 32, 34, 39 capoverso 2 numero 2 secondo periodo, 42 capoversi 1-3, 44-46, 54-57, 59, 60, 72 capoverso 3, 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, 87, 88 capoverso 1, 89a e 90-96.

Art. 101 cpv. 1 n. 2 1 La presente legge non è applicabile: 2. ai rapporti di diritto privato tra gli istituti d'assicurazione che non sono sottoposti alla sorveglianza (art. 4 della legge del 23 giugno 19782) sulla sorveglianza degli assicuratori) e i loro assicurati.

»RU ...

21

RS 961.01; RU 1992 2374

728

Legge federale sul contratto di assicurazione

Art. 101a Disposizione Gli articoli 101b e 101c della presente legge si applicano finché riparticolare concernente l'applicazione mane in vigore un accordo internazionale che preveda il riconoscicazione del dirit- mento di prescrizioni e provvedimenti di sorveglianza e garantisca lo nei rapporti .

.

con stati con- che lo Stato contraente interessato applichi normative equivalenti traenti a quelle svizzere.

Art. 101b Diritto applica- ' Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti relativi a rami bile nel campo dell assicurazione d'assicurazione designati dal Consiglio federale conformemente ne diretta diver- all'articolo 1 della legge del 20 marzo 1992" sull'assicurazione sa dall'assicura-

zione sulla vita

.

.

. . . .

.

.

contro i danni qualora essi coprano rischi situati sul territorio di uno Stato contraente. Per Stato contraente in cui il rischio è situato si intende lo Stato contraente designato nell'articolo 2a capoverso 3 della legge del 20 marzo 1992 sull'assicurazione contro i danni: a. se lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nello Stato contraente in cui il rischio è situato, il diritto applicabile al contratto d'assicurazione è quello di tale Stato. Tuttavia, qualora il diritto di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere il diritto di un altro Stato; b. quando lo stipulante non ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale in uno Stato contraente in cui il rischio è situato, le parti possono scegliere o il diritto dello Stato contraente in cui il rischio è situato o quello dello Stato in cui lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale; e. quando lo stipulante esercita un'attività commerciale, industriale o liberale e il contratto copre due o più rischi relativi a tali attività e localizzati in vari Stati contraenti, la libertà di scelta del diritto applicabile al contratto si estende al diritto di questi Stati e dello Stato in cui lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale; d. se le legislazioni che possono essere scelte conformemente alle lettere b e c accordano una maggior libertà di scelta del diritto applicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale libertà; e. quando i rischi coperti dal contratto sono limitati a sinistri che possono verificarsi in uno Stato contraente diverso da quello in cui il rischio è situato, le parti possono sempre scegliere il diritto del primo Stato;

" RS 961.71; RU 1992 2363

729

Legge federale sul contratto di assicurazione f. per l'assicurazione dei grandi rischi secondo l'articolo 2a capoverso 6 della legge del 20 marzo 1992'' sull'assicurazione contro i danni, le parti contraenti possono scegliere qualsiasi diritto; g. qualora i dati di fatto essenziali, quali lo stipulante e il luogo in cui il rischio è situato, si riferiscano a un solo Stato contraente, la scelta di un diritto ad opera delle parti nei casi di cui alle lettere a o f non può recare pregiudizio alle norme imperative di tale Stato; h. la scelta di cui alle lettere a-g deve essere esplicita o risultare univocamente dalle clausole del contratto o dalle circostanze.

Se tale non è il caso o se non è stata fatta nessuna scelta, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso, tra quelli che entrano in considerazione secondo le lettere precitate. Tuttavia, se una parte del contratto può essere separata dal resto del contratto ed è più strettamente connessa con un altro degli Stati che entrano in considerazione secondo le lettere precitate, la legge di tale Stato può, a titolo eccezionale, essere applicata a questa parte del contratto. Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato contraente in cui il rischio è situato.

2 Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 19872) sul diritto internazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indipendentemente dal diritto applicabile.

3 Sono altresì fatte salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 19872) sul diritto internazionale privato, dello Stato contraente in cui il rischio è situato o di uno Stato contraente che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione.

4 Quando il contratto copre rischi situati in più Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dei capoversi 2 e 3 il contratto è considerato costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato contraente.

Art. 101e Diritto applica- ' II diritto applicabile ai contratti d'assicurazione sulla vita relatibile nel campo del assicurazione v' a rairu d'assicurazione designati dal Consiglio federale confor3) ne sulla vita memente all'articolo 1 della legge del sull'assicurazione vita è quello dello Stato contraente dell'impegno. Per Stato contraente dell'impegno si intende lo Stato contraente designato nel"RS 961.71; RU 1992 2363 » RS 291 3 >RU ...

730

Legge federale sul contratto di assicurazione 1} l'articolo 3 capoverso 4 della legge del sull'assicurazione vita. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo consente, le parti possono scegliere il diritto di un altro Stato.

2 Quando lo stipulante è una persona fisica e ha la residenza abituale in uno Stato contraente diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere il diritto dello Stato contraente di cui lo stipulante ha la cittadinanza.

3 Per le assicurazioni indicate negli articoli 12 e 13 della legge del '' sull'assicurazione vita, le parti possono scegliere a loro piacimento il diritto applicabile.

4 Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 19872) sul diritto internazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indipendentemente dal diritto applicabile.

5 Sono altresì salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, dello Stato dell'impegno.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5377

DRU ...

> RS 291

2

731

Legge federale

Disegno

sulla sorveglianza degli assicuratori Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993", decreta: I

La legge del 23 giugno 19782) sulla sorveglianza degli assicuratori è modificata come segue: Art. 2 e 6 Abrogati Art. 7 cpv. 2 2 Non abbisognano d'autorizzazione gli istituti d'assicurazione aventi sede in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere per l'assicurazione dei grandi rischi secondo l'allegato alla legge del 20 marzo 19923' sull'assicurazione contro i danni come anche 4) per le assicurazioni secondo gli articoli 12 e 13 della legge del sull'assicurazione vita concluse su iniziativa dello stipulante.

Art. 11 cpv. 2

Abrogato Art. 13 cpv. 1 e 2 1 Gli istituti d'assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta sulla vita non possono esercitare altro ramo, eccettuate le assicurazioni complementari di invalidità, di morte per infortunio e malattia, come anche l'assicurazione malattie e invalidità.

2 Abrogato » FF 1993 I 609 961.01; RU 1992 2374 >RS 961.71; RU 1992 2363 4 >RU ...

2 >RS 3

732

ad 150 - 1993

Sorveglianza degli assicuratori

Art. 14 cpv. 4 4

Sono salve le disposizioni speciali per gli istituti d'assicurazione contro i danni secondo la legge federale del 20 marzo 1992" sull'assicurazione contro i 2) danni e per gli istituti d'assicurazione vita secondo la legge del sull'assicurazione vita.

Art. 16 Mediazione È vietata la mediazione in favore di istituti d'assicurazione sottoposti alla presente legge ma che non dispongono d'autorizzazione ad esercitare in Svizzera.

Art. 18 cpv. 1 1 L'autorità di sorveglianza controlla l'attività degli istituti d'assicurazione stranieri in Svizzera. Essa vigila sul mantenimento della solvibilità, sull'osservanza del piano d'esercizio e sul rispetto della legislazione svizzera sulla sorveglianza.

Art. 21 cpv. 1 e 4 1 Gli istituti d'assicurazione stabiliti in Svizzera devono compilare il bilancio annuo al 31 dicembre.

4 L'autorità di sorveglianza provvede che i bilanci siano pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 24 cpv. 2 2 Per gli istituti di riassicurazione, il Consiglio federale può stabilire un emolumento calcolato secondo il totale dei premi incassati.

Art. 26 Applicazione II presente capitolo si applica soltanto all'attività in Svizzera degli istituti che esercitano l'assicurazione diretta.

Art. 29 Prescrizioni complementari per gli istituti d'assicurazione stranieri stabiliti in Svizzera Per gli obblighi risultanti da contratti d'assicurazione, il foro ordinario e il luogo dell'esecuzione degli istituti d'assicurazione stranieri stabiliti in Svizzera sono alla sede dell'insieme dei loro affari svizzeri.

'1RS 961.71; RU 1992 2363 >RU ...

2

733

Sorveglianza degli assicuratori

Art. 30 Disposizioni contrattuali contrarie Sono nulle le disposizioni dei contratti d'assicurazione contrarie al presente capitolo. Sono salvi gli articoli 101 b e lOlc della legge federale del 2 aprile 19081' sul contratto d'assicurazione concernenti la libera scelta del diritto applicabile come anche la proroga di competenza nel caso di grandi rischi secondo la convenzione di Lugano del 16 settembre 19882) concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Art. 31-36 Abrogati

Art. 37 Applicazione Le disposizioni del presente capitolo si applicano a tutti gli istituti d'assicurazione privati che esercitano l'assicurazione di responsabilità civile per autoveicoli senza la copertura dei grandi rischi secondo l'allegato 2 della legge del 20 marzo 19923' sull'assicurazione contro i danni.

Art. 37a Ex art. 37 Art. 39 cpv. 5 5 Dopo ogni trasferimento del portafoglio, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dal trasferimento. L'istituto d'assicurazione cessionario è tenuto ad informare ogni singolo stipulante interessato dell'avvenuto trasferimento.

Art. 42 cpv. 1 leu. a 1 II Consiglio federale emana: a. disposizioni per completare gli articoli 3 capoverso 1, 5 capoverso 3, 12, 13 capoverso 3, 14 capoverso 3, 15, 21 capoverso 3, 24, 37o capoverso 4, 38o capoversi 4 e 5, 39 capoverso 5 e 44 della presente legge, come anche per intervenire contro gli abusi che pregiudicano gli interessi degli assicurati; Art. 48 cpv. 1 1 Ai Cantoni, è fatto salvo il diritto di emanare prescrizioni di polizia sull'assicurazione contro l'incendio. Per il portafoglio svizzero, essi possono imporre, '>RS 221.229.1 > RS 0.275.11 > RS 961.71; RU 1992 2363

2 3

734

Sorveglianza degli assicuratori

agli istituti d'assicurazione privati contro l'incendio, modici contributi destinati alla protezione contro il fuoco e riscossi sui premi d'assicurazione contro l'incendio nonché esigere che essi forniscano al riguardo indicazioni sulle somme dell'assicurazione contro l'incendio, inerenti al loro territorio.

Art. 50 n. l quarto lemma i esercita un'attività in libera prestazione di servizio secondo l'articolo Id della legge del 20 marzo 1992 '' sull'assicurazione contro i danni o secondo l'articolo 12 della legge del ...2) sull'assicurazione vita e non ha trasmesso all'autorità di vigilanza i documenti prescritti,

Art. 53 titolo e cpv. 3 Disposizioni transitorie 3 Gli istituti d'assicurazione che erano sottoposti alla sorveglianza semplificata 3) devono adeguarsi alla modificazione della presente legge, del , entro dieci anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5294

"RS 961.71; RU 1992 2363 ...

>RU ...

2 >RU 3

735

Legge federale sulle cauzioni delle società di assicurazioni straniere (Legge sulle cauzioni)

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19931', decreta: I

La legge del 4 febbraio 19192) sulle cauzioni è modificata come segue:

Art. l cpv. 3 3

La presente legge non si applica alle società d'assicurazione con sede in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere, finché questo accordo rimane in vigore. Se detto accordo cessa di essere in vigore, il Consiglio federale può emanare disposizioni transitorie.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

"FF 1993 I 609 > RS 961.02; RU 1992 2377

2

736

ad 150 - 1993

Legge federale

Disegno

concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19931', decreta: I

La legge federale del 25 giugno 19302) concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita è modificata come segue: Titolo Legge federale sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla vita Sostituzione di termini 1 // termine «Consiglio federale», è sostituito con «autorità di sorveglianza» negli articoli 4 capoverso 3, 6, 7, 9-11, 16 e 19.

2 II termine «Consiglio federale» è sostituito con «dipartimento» negli articoli 18, 21, 23, 24, 27, 29 e 30.

I. Scopo della legge e campo d'applicazione 1. Garanzia dei diritti degli assicurati

l società svizzere d'assicurazione sulla vita: con sede in Svizzera, oppure con uno stabilimento in Svizzera e sede in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applica normative equivalenti a quelle svizzere (Stato contraente), devono costituire un fondo (fondo di garanzia) destinato a garantire gli obblighi derivanti dalle assicurazioni sulla vita da esse stipulate. Per le somme riassicurate la prestazione della garanzia spetta al primo assicuratore.

Art.

1 Le a.

b.

Garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita 2

Gli articoli Ila e 39 si applicano anche alle società d'assicurazione con sede in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso accordi a' sensi del capoverso 1 lettera b (società di Paesi terzi).

3 L'autorità di sorveglianza può ordinare che siano costituiti fondi speciali per singoli gruppi di assicurazioni.

2. Eccezioni

Art. 2 La società non ha l'obbligo di garantire secondo la presente legge i suoi portafogli esteri quando per essi debba costituire garanzie equivalenti all'estero.

Art. 3 cpv. 2 2 Abrogato

Art. 4 cpv. 1 e 2 1 La società deve determinare l'importo del fondo di garanzia entro i primi quattro mesi del nuovo esercizio contabile. Esso va calcolato al momento della chiusura dei conti.

2 Per ragioni gravi, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) può ordinare che questo importo sia determinato durante l'esercizio contabile, sulla base degli obblighi in corso, a una data da lui stabilita.

I. Misure di assestamento

Art. 15 1 Se gli interessi degli assicurati sembrano esposti a pericolo, l'autorità di sorveglianza intima alla società di prendere le misure atte a rimediare alla situazione.

2 Se la società non ottempera all'intimazione, l'autorità di sorveglianza prende d'ufficio le misure atte a proteggere gli assicurati.

Essa può in particolare trasferire a un'altra società d'assicurazione il portafoglio e il fondo che lo garantisce, oppure decidere la realizzazione forzata dei valori del fondo di garanzia.

3 II dipartimento può esigere la convocazione di un'assemblea generale o di un altro organo di una società svizzera, competente a decidere sulle misure di assestamento. Può farsi rappresentare alle relative deliberazioni degli organi della società.

Garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita 4

Sono fatte salve le disposizioni relative ai provvedimenti che possono essere presi conformemente all'articolo 14 della legge del '* sull'assicurazione vita nei riguardi delle società che esercitano in Svizzera un'attività in regime di prestazione di servizi transfrontaliera.

Art. 15a II. Inosservanza delle prescrizioni sulle riserve tecniche

Se una società non si conforma alle prescrizioni legali sulla sorveglianza degli assicuratori o alle decisioni prese nei suoi riguardi dall'autorità di sorveglianza circa la costituzione e la copertura di riserve tecniche, l'autorità di sorveglianza prende ogni provvedimento atto a salvaguardare gli interessi degli assicurati. Può in particolare vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali della società situati in Svizzera oppure ordinarne il deposito o il blocco.

Art. 15b III. Insufficienza della dotazione di capitale e del fondo d'organizzazione

IV. Piano di risanamento

Se le condizioni giusta l'articolo 4 (capitale minimo) e 6 (fondo 1} d'organizzazione) della legge del sull'assicurazione vita non sono più adempiute, l'autorità di sorveglianza prende i provvedimenti previsti nell'articolo 40 della legge del 23 giugno 19782' sulla sorveglianza degli assicuratori.

Art. 15c 1 Se i mezzi propri computabili di una società svizzera d'assicurazione sono inferiori al margine di solvibilità secondo l'articolo 5 ]) della legge del sull'assicurazione vita, l'autorità di sorveglianza ingiunge alla società d'assicurazione di sottoporle, per approvazione, un piano inteso a ristabilire una sana situazione finanziaria (piano di risanamento).

2 L'autorità di sorveglianza può stabilire nel singolo caso le esigenze a cui deve soddisfare il piano di risanamento e il termine entro il quale devono essere attuati i provvedimenti ivi previsti.

3 Se la società d'assicurazione non attua entro il termine impartito le misure previste nel piano di risanamento, il dipartimento le revoca l'autorizzazione senza ulteriore ingiunzione giusta l'articolo 40 capoverso 1 della legge del 23 giugno 19782) sulla sorveglianza degli assicuratori.

Garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita

V. Piano di finanziamento

VI. Disposizioni dell'autorità di sorveglianza

Art. 15d 1 Se i mezzi propri computabili di una società svizzera d'assicurazione non coprono più il fondo di garanzia secondo l'articolo 5 della legge del ° sull'assicurazione vita, l'autorità di sorveglianza esige dalla società d'assicurazione un piano di finanziamento a breve termine che deve esserle sottoposto per approvazione.

2 L'autorità di sorveglianza può inoltre limitare o vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali della società d'assicurazione e prendere ogni provvedimento atto a salvaguardare gli interessi degli assicurati.

3 1 capoversi 2 e 3 dell'articolo 15c si applicano per analogia.

Art. 16 Titolo marginale, cpv. 2 e 4 2 Essa può inoltre o vietare il riscatto e la costituzione in pegno delle polizze e, nei casi previsti nell'articolo 36 della legge federale del 2 aprile 19082) sul contratto d'assicurazione, il pagamento della riserva matematica ovvero concedere una moratoria tanto alla società per l'adempimento dei suoi obblighi quanto agli assicurati per il pagamento dei premi.

4 Sono fatte salve le disposizioni relative ai provvedimenti che possono essere presi conformemente all'articolo 14 della legge del '' sull'assicurazione vita nei riguardi delle società che esercitano in Svizzera un'attività in regime di prestazione di servizi transfrontaliera.

Art. 17

VII. Nomina di un liquidatore

Se la società entra in liquidazione, il dipartimento può nominarle un liquidatore.

Art. 17a

Vili. Disposizioni complementari per le società di Paesi terzi

Gli articoli 15c, \5d e 17 sono applicabili per analogia alle società di Paesi-terzi.

Titolo che precede l'articolo 18 Capo III: Fallimento di società svizzere

Garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita

Art. 19 cpv. 3 Abrogato

3. Provvedimenti conservativi

Art. 20 L'autorità di sorveglianza esamina se sia ancora possibile rimediare alla situazione, e, ali'Decorrenza, prende le misure previste negli articoli 15, 15a, 15c, I5d e 16.

Capo IV: Disposizioni particolari per le società estere stabilite in Svizzera e con sede in uno Stato contraente

I. Esclusione dei crediti di terzi

li. Realizzazione forzata

Art. 30a Gli elementi del fóndo di garanzia sono gravati per legge da un diritto di pegno per i crediti derivanti da contratti d'assicurazione del portafoglio che deve essere garantito conformemente alla presente legge; per gli altri crediti, non sono né sottoposti all'esecuzione forzata, né possono essere sequestrati o pignorati, né essere inclusi in una procedura di fallimento all'estero.

Art. 30b 1 Per i crediti derivanti da contratti d'assicurazione del portafoglio che deve essere garantito conformemente alla presente legge, la società d'assicurazione dev'essere escussa in via di realizzazione del pegno (art. 151 segg. LEF1') nel luogo della sede incaricata dell'insieme degli affari svizzeri (art. 14 cpv. 2 LSA2)). Se il dipartimento svincola un fondo per la realizzazione, l'esecuzione deve essere continuata nel luogo d'ubicazione del fondo.

2 Se è presentata una domanda di realizzazione del pegno, l'ufficio delle esecuzioni ne informa entro tre giorni l'autorità di sorveglianza.

3 Se, entro quattordici giorni a contare dal ricevimento della domanda di realizzazione del pegno, la società d'assicurazione non può provare di aver soddisfatto completamente il creditore, l'autorità di sorveglianza, dopo aver sentito la società d'assicurazione, comunica all'ufficio delle esecuzioni quali elementi del fondo di garanzia vengono svincolati per la realizzazione.

III. Restrizione della facoltà di disporre

IV. Effetto dei ricorsi

Art. 3Oc 1 Se l'autorità di sorveglianza dello Stato di sede di una società d'assicurazione limita o vieta la libera facoltà di disporre degli attivi di quest'ultima, l'autorità svizzera di sorveglianza, a richiesta dell'autorità di sorveglianza estera, adotta le stesse misure per l'insieme degli affari svizzeri.

2 Gli articoli 15c capoverso 3 e 17 si applicano per analogia.

Articolo 30d I ricorsi contro le decisioni prese in virtù degli articoli l5-\5d e 30c non hanno effetto sospensivo.

Titolo che precede l'articolo 31 Capo V: Disposizioni penali

II. Delitti

Art. 32 1 È punito con la detenzione o con la multa sino a 20 000 franchi: a. chiunque calcola in modo errato l'importo del fondo di garanzia da accantonare o comunica un importo inesatto all'autorità di sorveglianza; b. chiunque omette d'integrare il fondo di garanzia entro i termini previsti negli articoli 6 e 16 capoverso 1 e di tenere a giorno i registri del fondo; e. chiunque ritira valori dal fondo di garanzia, senza il consenso dell'autorità di sorveglianza, 'senza sostituirli in pari tempo o entro il termine fissato dall'articolo 10 capoverso 2 con altri valori equivalenti, oppure grava di oneri i beni fondiari, iscritti nel registro, a danno del fondo di garanzia, o li aliena, ovvero compie atti che menomano la sicurezza dei valori del fondo stesso; d. chiunque iscrive inesattamente fatti notevoli nei registri o negli elenchi da presentare all'autorità di sorveglianza, falsifica od altera questi registri ed elenchi o da altrimenti all'autorità di sorveglianza indicazioni false sul fondo di garanzia o sugli investimenti.

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20000 franchi.

3 II capoverso 1 lettera d si applica anche ai documenti esteri.

Garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita 4

Alle infrazioni commesse nella società da mandatati o rappresentanti sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo1'.

5 II giudice può vietare, per una durata di cinque anni al massimo, al condannato alla detenzione qualsiasi attività dirigente in una società d'assicurazione sottoposta alla presente legge o a quel2) la del sull'assicurazione vita.

6 L'istruzione e il giudizio delle fattispecie penali descritte nel presente articolo incombono ai Cantoni. L'autorità di sorveglianza può chiedere l'apertura dell'istruzione giusta l'articolo 25.8 della legge federale sulla procedura penale3'.

Art. 34 Abrogato Titolo che precede l'articolo 36 Capo VI: Disposizioni finali

I. Controllo e facoltà decisionale

Art. 36 II controllo e la facoltà decisionale spettano all'Ufficio federale delle assicurazioni in tutti i casi in cui non è stato esplicitamente dichiarato competente il dipartimento.

Art. 38 Abrogato Art. 39a

IVa. Caducità di accordi

1

Se un accordo con uno Stato contraente cessa di essere in vigore, la società d'assicurazione sulla vita di questo Stato contraente è sottoposta alle disposizioni applicabili alle società di Paesi terzi.

2 II Consiglio federale può emanare disposizioni transitorie.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Legge federale

Disegno

sull'assicurazione diretta sulla vita (Legge sull'assicurazione vita, LAV) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19931', decreta:

Capitolo 1: Campo d'applicazione e definizioni Art. l Istituti d'assicurazione sulla vita 1 La presente legge si applica agli istituti d'assicurazione che possono esercitare un'attività in materia di assicurazione diretta sulla vita (istituti d'assicurazione vita) conformemente alla legge del 23 giugno 19782) sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

2 II Consiglio federale designa i rami d'assicurazione. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) può accordare l'autorizzazione per diversi rami assicurativi.

Art. 2 Istituti d'assicurazione esteri 1 Le disposizioni speciali della presente legge concernenti gli istituti d'assicurazione esteri con sede in uno Stato contraente (istituti d'assicurazione di uno Stato contraente) sono applicabili finché è in vigore un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere.

2 Se un tale accordo cessa di essere in vigore, gli istituti d'assicurazione dello Stato contraente sono sottoposti alle prescrizioni previste per gli istituti d'assicurazione esteri con sede in uno Stato non contraente (istituti d'assicurazione di Paesi terzi).

3 I I Consiglio federale può emanare prescrizioni transitorie.

Art. 3 Definizioni 1 Per stabilimento s'intende la sede sociale, agenzia o succursale dell'istituto d'assicurazione. È assimilato ad un'agenzia o succursale un ufficio: '> FF 1993 I 609

2

>RS 961.01; RU 1992 2374

744

ad 150 - 1993

Assicurazione diretta sulla vita

a. gestito da personale dipendente dall'istituto, o b. gestito da una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'istituto d'assicurazione alla stregua di un'agenzia.

2 Per Stato contraente si intende uno Stato con cui la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere.

3 Per impegno s'intende l'impegno che si concretizza in una delle forme d'assicurazione designate dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 1.

4 Per Stato dell'impegno s'intende lo Stato contraente in cui lo stipulante ha la residenza abituale oppure, se lo stipulante è una persona giuridica, lo Stato contraente in cui è situato lo stabilimento di tale persona giuridica a cui si riferisce il contratto.

5 Per Stato di stabilimento s'intende lo Stato contraente in cui è situato lo stabilimento che assume l'impegno.

6 Per Stato di prestazione di servizi s'intende lo Stato contraente dell'impegno se quest'ultimo è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato contraente.

Capitolo 2: Condizioni dell'attività Sezione 1: Istituti d'assicurazione svizzeri Art. 4 Capitale minimo 1 L'istituto d'assicurazione con sede in Svizzera deve disporre di un capitale del quale l'importo minimo versato è compreso fra 5 e 10 milioni di franchi, secondo i rami assicurativi.

2 II Consiglio federale emana disposizioni sul capitale minimo. Può adeguare 1 limiti di cui al capo verso 1 alle fluttuazioni del valore monetario.

3 L'autorità di sorveglianza fissa nel singolo caso il capitale minimo necessario. Può ammettere deroghe ai limiti di cui al capo verso 1 qualora circostanze speciali lo giustifichino.

Art. 5 Margine di solvibilità e fondo di garanzia ' L'istituto d'assicurazione deve dimostrare di disporre di mezzi finanziari propri, liberi e non gravati, pari almeno al margine di solvibilità, in quanto quest'ultimo sia più elevato del capitale minimo versato di cui all'articolo 4.

2 II Consiglio federale determina i mezzi propri computabili, nonché l'ammontare e le modalità di calcolo: a. del margine di solvibilità, in funzione dell'insieme delle attività; b. del fondo di garanzia (una determinata frazione del margine di solvibilità), che non deve essere inferiore al fondo di garanzia minimo; 745

Assicurazione diretta sulla vita

e. del fondo di garanzia minimo, in funzione del fabbisogno di capitale del ramo assicurativo considerato.

Art. 6 Fondo d'organizzazione 1 L'istituto d'assicurazione deve disporre, oltre che del capitale minimo, di un fondo d'organizzazione per le spese di fondazione e d'impianto o per quelle derivanti da uno sviluppo straordinario della sua attività. All'inizio dell'attività questo ammonta, di norma, al massimo al 50 per cento del capitale minimo.

2 II Consiglio federale emana disposizioni complementari sull'ammontare, la costituzione, la durata di preservazione e la ricostituzione del fondo d'organizzazione.

3 L'autorità di sorveglianza fissa l'ammontare del fondo d'organizzazione nel singolo caso. In casi eccezionali, può accordare deroghe all'obbligo di costituire il fondo d'organizzazione oppure, segnatamente in caso di dotazione di capitale poco elevata o di ricostituzione, fissare l'ammontare del fondo a un importo superiore al 50 per cento del capitale minimo.

Sezione 2: Istituti d'assicurazione esteri Art. 7 Istituti d'assicurazione di uno Stato contraente L'istituto d'assicurazione di uno Stato contraente deve presentare un certificato rilasciato dall'autorità di sorveglianza dello Stato contraente sul cui territorio ha la sede sociale, attestante: a. che ha assunto una forma giuridica ammessa in detto Stato; b. che limita il proprio scopo sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne derivano direttamente, ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale; e. i rami assicurativi che è abilitato a praticare nello Stato contraente sul cui territorio ha la sede sociale; d. i rischi effettivamente coperti; e. che dispone dei fondi propri necessari secondo l'articolo 5; f. che esistono i mezzi finanziari di cui all'articolo 6.

Art. 8 Istituti d'assicurazione di Paesi terzi 1 L'istituto d'assicurazione di un Paese terzo deve soddisfare le seguenti condizioni: a. assumere una forma giuridica ai sensi dell'articolo 11 LSA1'; b. disporre, alla sua sede, di un capitale minimo ai sensi dell'articolo 4; » RS 961.01; RU 1992 2374 746

Assicurazione diretta sulla vita

c. disporre di un margine di solvibilità ai sensi dell'articolo 5, calcolato secondo il volume d'affari in Svizzera; d. disporre, in Svizzera, di un fondo d'organizzazione giusta l'articolo 6 e di corrispondenti elementi patrimoniali; e. disporre, in Svizzera, di elementi patrimoniali per un ammontare equivalente a una frazione, determinata dal Consiglio federale, del fondo minimo di garanzia oppure del margine di solvibilità, qualora l'ammontare di quest'ultimo sia più elevato; f. depositare a titolo di cauzione una frazione, determinata dal Consiglio federale, del fondo minimo di garanzia oppure, se più elevato, l'ammontare di cui all'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 4 febbraio 1919'' sulle cauzioni delle società d'assicurazione straniere.

2 L'autorità di sorveglianza può ammettere eccezioni alle regole previste al capoverso 1 per gli istituti d'assicurazione di Paesi terzi che sono già autorizzati ad esercitare sul territorio di un altro Stato contraente.

Capitolo 3: Disposizioni speciali sulla prestazione di servizi transfrontaliera negli Stati contraenti Sezione 1: Campo d'applicazione e definizione Art. 9 1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla prestazione di servizi transfrontaliera.

2 Per prestazione di servizi transfrontaliera s'intende il fatto che un istituto d'assicurazione di uno Stato contraente assume un impegno in Svizzera, a partire da uno stabilimento situato in uno Stato contraente.

3 II Consiglio federale designa le assicurazioni che possono essere concluse in regime di prestazione di servizi transfrontaliera.

Sezione 2: Condizioni d'esercizio Art. 10 Informazione delle autorità di sorveglianza L'istituto d'assicurazione che intende esercitare un'attività in regime di prestazione di servizi tansfrontaliera deve dapprima informarne le autorità competenti dello Stato contraente in cui si trova la sua sede sociale e di quello dell'agenzia o succursale interessata, indicando gli Stati contraenti sul cui territorio intende esercitare detta attività nonché le categorie d'assicurazioni che vuole concludere.

»RS 961.02; RU 1992 2377

747

Assicurazione diretta sulla vita Art. 11 Prestazione di servizi transfrontaliera con autorizzazione 1 La prestazione di servizi transfrontaliera ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 soggiace ad un'autorizzazione del dipartimento. L'istituto d'assicurazione deve presentare i seguenti documenti: a. un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato contraente in cui si trova la sede sociale, attestante che dispone, per l'insieme delle sue attività, del minimo del margine di solvibilità e che è abilitato ad esercitare al di fuori dello Stato contraente di stabilimento; b. un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato contraente di stabilimento, indicante i rami d'assicurazione che è abilitato a praticare e attestante che tali autorità non formulano obiezioni al fatto che l'istituto d'assicurazione eserciti un'attività di prestazione di servizi transfrontaliera; e. un programma d'attività contenente le indicazioni seguenti: 1. le categorie di assicurazioni che vuole concludere in Svizzera; 2. le condizioni d'assicurazione generali e complementari che intende utilizzare in Svizzera; 3. le tariffe e le basi tecniche applicabili per ogni categoria d'assicurazioni; 4. i moduli e gli altri stampati che intende utilizzare nelle relazioni con gli stipulanti, qualora siano richiesti anche agli istituti d'assicurazione stabiliti.

2 Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera e devono essere fornite in una lingua ufficiale della Svizzera.

3 L'autorizzazione deve essere accordata o rifiutata entro sei mesi. Se il dipartimento non si è pronunciato allo scadere di dettò termine, l'autorizzazione si considera rifiutata.

Art. 12 Prestazione di servizi transfrontaliera senza autorizzazione 1 L'istituto d'assicurazione che intende concludere le assicurazioni che gli sono proposte dallo stipulante di sua iniziativa, giusta l'articolo 13, deve presentare 1 seguenti documenti: a. un certificato giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera a; b. un certificato giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera b; e. un elenco delle categorie d'assicurazioni che esso vuole concludere in Svizzera. Tale elenco deve essere fornito in una lingua ufficiale della Svizzera.

2 L'istituto d'assicurazione può iniziare la sua attività alla data certificata in cui l'autorità di sorveglianza è entrata in possesso
dei documenti di cui al capoverso 1.

Art. 13 Contratto su iniziativa dello stipulante dell'assicurazione 1 Lo stipulante è considerato promotore della conclusione di un contratto d'assicurazione: 748

Assicurazione diretta sulla vita

a. se il contratto è sottoscritto dalle due parti nello Stato contraente in cui l'istituto d'assicurazione è stabilito oppure da ciascuna delle parti nel rispettivo Stato di stabilimento o di residenza abituale. L'istituto d'assicurazione non può stabilire il contatto con lo stipulante né tramite un intermediario d'assicurazione o una persona incaricata da quest'ultimo, né mediante una promozione commerciale inviata personalmente allo stipulante nello Stato in cui risiede abitualmente; b. se si rivolge ad un intermediario stabilito nello Stato contraente in cui lo stipulante ha la sua residenza abituale, per procurarsi informazioni su contratti d'assicurazione offerti da istituti d'assicurazione stabiliti in Stati contraenti diversi da quello in cui lo stipulante ha la sua residenza abituale o per concludere un contratto per suo tramite presso uno di questi istituti d'assicurazione. In tal caso lo stipulante firma una dichiarazione, il cui testo figura al punto A dell'allegato, in cui esplicita la richiesta.

2 Prima di concludere un contratto giusta il capoverso 1 lettera a o b, lo stipulante firma una dichiarazione, il cui testo figura al punto B dell'allegato, in base alla quale prende atto che il contratto è soggetto alle norme di sorveglianza dello Stato contraente dello stabilimento che conclude il contratto.

Art. 14 Provvedimenti nei confronti degli istituti d'assicurazione in caso di violazione di norme giuridiche 1 L'istituto d'assicurazione che esercita un'attività in regime di prestazione di servizi transfrontaliera deve sottoporre all'autorità di sorveglianza tutti i documenti che gli sono richiesti per l'applicazione del presente articolo.

2 Se l'autorità di sorveglianza accerta che un istituto d'assicurazione operante in regime di prestazione di servizi transfrontaliera non rispetta le norme giuridiche che gli sono applicabili, essa gli intima di rispettarle.

3 Se l'istituto d'assicurazione non ottempera all'intimazione, l'autorità di sorveglianza ne informa le autorità competenti dello Stato contraente di stabilimento.

Queste prendono i provvedimenti appropriati e li comunicano all'autorità di sorveglianza. L'autorità di sorveglianza può anche rivolgersi alle autorità competenti dello Stato contraente in cui si trova la sede sociale dell'istituto d'assicurazione, se le prestazioni
di servizi sono fornite da una succursale o da un'agenzia.

4 Se lo Stato contraente di stabilimento non ha preso provvedimenti oppure questi sono insufficienti, oppure se, nonostante i provvedimenti presi, l'istituto d'assicurazione persiste nel violare le norme giuridiche vigenti, l'autorità di sorveglianza, dopo averne informato le autorità di sorveglianza dello Stato contraente di stabilimento, può prendere i provvedimenti appropriati per prevenire nuove irregolarità e, se è assolutamente necessario, impedire anche l'ulteriore assunzione di impegni da parte dell'istituto d'assicurazione in regime di prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera. Nel caso di contratti conclusi secondo modalità diverse da quelle dell'articolo 13, questi provvedimenti comprendono anche il ritiro dell'autorizzazione. Sono fatti salvi altri provvedimenti atti a tutelare gli interessi degli assicurati.

749

Assicurazione diretta sulla vita 5

Se l'istituto d'assicurazione che ha violato le norme giuridiche ha uno stabilimento o possiede beni in Svizzera, l'autorità di sorveglianza può applicare nei confronti di tale stabilimento o di questi beni le sanzioni previste dal diritto svizzero per simili infrazioni.

6 In caso di revoca dell'autorizzazione, l'autorità di sorveglianza prende i provvedimenti necessari per impedire l'ulteriore stipulazione di contratti d'assicurazione da parte dello stabilimento in questione in regime di prestazione di servizi transfrontaliera.

Art. 15 Informazione dello stipulante 1 Se un'assicurazione è offerta in regime di prestazione di servizi transfrontaliera, Io stipulante, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere informato dello Stato contraente in cui si trova lo stabilimento con cui sarà stipulato il contratto. Se allo stipulante o agli assicurati sono forniti documenti, questi devono recare indicazioni a tale proposito.

2 Sul contratto o altro documento che accorda la copertura, nonché sulla proposta d'assicurazione qualora essa vincoli lo stipulante, devono essere indicati l'indirizzo dello stabilimento che accorda la copertura e quello della sede sociale.

Art. 16 Rapporto sulle operazioni effettuate in regime di prestazione di servizi transfrontaliera 1 Ogni stabilimento svizzero deve presentare un rapporto all'autorità di sorveglianza per Stato contraente e per ramo assicurativo per le operazioni effettuate in regime di prestazione di servizi transfrontaliera. L'autorità di sorveglianza comunica queste indicazioni alle autorità di sorveglianza degli Stati contraenti di prestazione di servizi che ne facciano richiesta.

2 II Consiglio federale emana prescrizioni complementari sulla forma e il contenuto del rapporto.

Capitolo 4: Collaborazione con autorità di sorveglianza estere Art. 17 1

In vista dell'esecuzione di un accordo internazionale a' sensi dell'articolo 2 capoverso 1, l'autorità di sorveglianza può collaborare con le autorità estere competenti, trattando i dati, le informazioni, i rapporti e i documenti ricevuti o trasmettendoli direttamente all'estero.

2 L'autorità di sorveglianza, su domanda di autorità estere o di propria iniziativa, se giudica che sia nell'interesse di queste autorità, può fornire dati, informazioni, rapporti e documenti non accessibili al pubblico, se è garantito che: a. sono necessari all'esercizio della sorveglianza; b. l'autorità estera è tenuta al segreto d'ufficio; 750

Assicurazione diretta sulla vita

e. non è divulgato nessun segreto di fabbricazione, commerciale o bancario; d. l'autorità estera attesta che i dati, le informazioni i rapporti e documenti ricevuti saranno utilizzati soltanto nell'ambito di una procedura intesa a conseguire l'obiettivo di un accordo internzionale a' sensi dell'articolo 2 capoverso 1 e non saranno comunicati ad altre autorità o a terzi.

3 Nell'ambito della collaborazione è tenuto conto della sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico o di altri interessi essenziali della Svizzera.

4 Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale.

Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 18 Esecuzione e autorità di sorveglianza 1 II Consiglio federale emana prescrizioni complementari nei casi previsti dalla presente legge nonché le disposizioni d'esecuzione.

2 Esso consulta preventivamente le organizzazioni interessate.

3 La sorveglianza ed il potere decisionale spettano all'Ufficio federale delle assicurazioni private in tutti i casi in cui la legge non li attribuisce espressamente al dipartimento.

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

751

Assicurazione diretta sulla vita

Allegato (art. 13)

Dichiarazioni dello stipulante dell'assicurazione nei casi di prestazione di servizi transfrontaliera fornita per sua iniziativa A. Dichiarazione giusta l'articolo 13 capoverso 1 lettera b

Dichiaro di desiderare che (nome dell'intermediario) mi fornisca informazioni su contratti assicurativi offerti da istituti d'assicurazione stabiliti in Stati contraenti diversi dalla Svizzera. Prendo atto che questi istituti d'assicurazione sottostanno alle norme di sorveglianza dello Stato in cui sono stabiliti e non alle norme di sorveglianza svizzere.

B. Dichiarazione giusta l'articolo 13 capoverso 2

Prendo atto che (nome dell'istituto d'assicurazione) è stabilito in (nome dello Stato contraente di stabilimento dell'istituto d'assicurazione) e sono conscio che la sorveglianza di tale istituto d'assicurazione è di competenza delle autorità di sorveglianza di (Stato contraente di stabilimento dell'istituto d'assicurazione) secondo le norme di sorveglianza ivi vigenti e non è di competenza delle autorità svizzere di sorveglianza.

752

Legge federale sull'assicurazione contro i danni

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993 '', decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 19922) sull'assicurazione contro i danni è modificata come segue: Titolo che precede l'articolo 1 Capitolo 1: Campo d'applicazione e definizioni Art. l cpv. l 1 La presente legge si applica agli istituti assicurativi che, giusta la legge del 23 giugno 19783> sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), sono autorizzati ad esercitare un'attività d'assicurazione diretta, esclusa quella sulla vita (istituti di assicurazione contro i danni).

Art. 2 Titolo e cpv. 1 e 2 Istituti assicurativi esteri 1 Le prescrizioni speciali della presente legge attinenti agli istituti assicurativi esteri con sede in uno Stato contraente (istituti assicurativi di uno Stato contraente) s'applicano sinché vige un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere.

2 Se tale accordo cessa di essere in vigore, l'istituto assicurativo dello Stato contraente è sottoposto alle prescrizioni previste per gli istituti assicurativi esteri con sede in uno Stato non contraente (istituti assicurativi di Paesi terzi).

') FF 1993 I 609 > RS 961.71; RU 1992 2363 > RS 961.01; RU 1992 2374

2

3

ad 150 - 1953

49 Foglio federale. 76° anno. Voi. I

'

753

Assicurazione contro i danni

Art. 2a Definizioni 1 Per stabilimento s'intende la sede sociale, agenzia o succursale di un istituto assicurativo. È assimilato ad un'agenzia o succursale un ufficio: a. gestito da personale dipendente dall'istituto, o b. gestito da una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'istituto alla stregua di un'agenzia. · 2 Per Stato contraente s'intende uno Stato con cui la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere.

3 Per Stato contraente in cui il rischio è situato s'intende: a. lo Stato contraente in cui sono ubicati i beni, quando l'assicurazione si riferisce sia a beni immobili, sia a beni immobili e al loro contenuto, qualora questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa; b. lo Stato contraente d'immatricolazione, quando l'assicurazione si riferisce a veicoli di ogni tipo; e. lo Stato contraente in cui lo stipulante ha sottoscritto il contratto nel caso di contratti di durata inferiore o pari a quattro mesi, relativi a rischi inerenti ad un viaggio o a una vacanza, qualunque sia il ramo in questione; d. in tutti gli altri casi, lo Stato contraente in cui lo stipulante risiede abitualmente, ovvero, se lo stipulante è una persona giuridica, lo Stato contraente in cui si trova lo stabilimento della persona giuridica al quale si riferisce il contratto.

4 Per Stato di stabilimento s'intende lo Stato contraente in cui si trova lo stabilimento che copre il rischio.

5 Per Stato di prestazione di servizi s'intende lo Stato contraente in cui è situato il rischio quando questo è coperto da uno stabilimento situato in un altro Stato contraente.

6 Per grandi rischi s'intendono i rischi designati nell'allegato della presente legge.

Art. 4 cpv. 2 lett. a 2 II Consiglio federale determina i mezzi propri computabili nonché l'ammontare e le modalità di calcolo: a. del margine di solvibilità in funzione dell'insieme delle attività; Art. 6 Titolo, frase introduttiva e lett. a e e Istituti assicurativi di uno Stato contraente L'istituto assicurativo di uno Stato contraente deve presentare un certificato rilasciato dall'attività di controllo dello Stato contraente in cui si trova la sede sociale, attestante:

754

Assicurazione contro i danni

a. che ha assunto una forma giuridica ammessa nello Stato contraente in cui si trova la sede sociale; e. i rami assicurativi che è abilitato ad esercitare nello Stato contraente in cui si trova la sede sociale; Art. 7 cpv. 2 2 L'autorità di sorveglianza può ammettere eccezioni alle regole di cui al capoverso 1 per gli istituti assicurativi di Paesi terzi che sono già abilitati a esercitare sul territorio di un altro Stato contraente.

Capitolo 3 Disposizioni specifiche relative alla prestazione di servizi transfrontaliera negli Stati contraenti Sezione 1: Campo d'applicazione e definizione Art. 7a 1 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili alla prestazione di servizi transfrontaliera.

2 Per prestazione di servizi transfrontaliera s'intende il fatto che un istituto assicurativo di uno Stato contraente copre, a partire da uno stabilimento situato in uno Stato contraente, un rischio situato in Svizzera, ai sensi dell'articolo 2a capoverso 3.

3 II Consiglio federale designa le assicurazioni che possono essere concluse in regime di prestazione di servizi transfrontaliera.

Titolo che precede l'articolo 7b Sezione 2: Condizioni d'esercizio Art. 7b Informazione delle autorità di sorveglianza L'istituto assicurativo che intende esercitare un'attività in regime di prestazione di servizi transfrontaliera deve dapprima informarne le autorità competenti dello Stato contraente in cui si trova la sede sociale e lo Stato contraente in cui si trova l'agenzia o succursale, indicando lo Stato o gli Stati contraenti sul cui territorio intende esercitare detta attività e la natura dei rischi che si propone di garantire.

Art. 7c Prestazione di servizi transfrontaliera con autorizzazione ' La prestazione di servizi transfrontaliera ai sensi dell'articolo la capoverso 2 soggiace ad un'autorizzazione del dipartimento. L'istituto assicurativo deve presentare i seguenti documenti: a. un certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato contraente in cui si trova la sede sociale, attestante che dispone, per l'insieme delle sue 755

Assicurazione contro i danni

attività, del minimo del margine di solvibilità e che è abilitato ad esercitare al di fuori dello Stato contraente di stabilimento; b. un certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato contraente di stabilimento, indicante i rami che è abilitato a praticare e attestante che tali autorità non formulano obiezioni al fatto che l'istituto eserciti un'attività di prestazione di servizi transfrontaliera; e. un programma d'attività contenente le indicazioni seguenti: 1. la natura dei rischi che si propone di garantire in Svizzera; 2. le condizioni d'assicurazione generali e complementari che intende utilizzare in Svizzera; 3. le tariffe che intende applicare per ciascuna categoria di operazioni; 4. i moduli e gli altri stampati che intende utilizzare nelle relazioni con gli stipulanti, qualora siano richiesti anche agli istituti assicurativi stabiliti.

2 Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera e devono essere fornite in una lingua ufficiale della Svizzera.

3 L'autorizzazione deve essere accordata o rifiutata entro sei mesi. Se il dipartimento non si è pronunciato allo scadere di detto termine, l'autorizzazione si considera rifiutata.

Art. 7d Prestazione di servizi transfrontaliera senza autorizzazione 1 L'istituto assicurativo che intende coprire grandi rischi deve presentare i seguenti documenti: a. un certificato secondo l'articolo le capoverso 1 lettera a; b. un certificato secondo l'articolo le capoverso 1 lettera b; e. un elenco della natura dei rischi che esso intende garantire in Svizzera.

Tale elenco deve essere fornito in una lingua ufficiale della Svizzera.

2 L'istituto assicurativo può iniziare la sua attività alla data certificata in cui l'autorità di sorveglianza è entrata in possesso dei documenti di cui al capoverso 1.

Art. 7e Condizioni complementari per la prestazione di servizi transfrontaliera nell'assicurazione di responsabilità civile per autoveicoli 1 L'istituto assicurativo che intende concludere, in prestazione di servizi transfrontaliera, assicurazioni di responsabilità civile per autoveicoli deve: a. designare un rappresentante domiciliato in Svizzera per la liquidazione dei sinistri; b. aderire all'Ufficio nazionale e al Fondo nazionale di garanzia e partecipare al finanziamento di dette istituzioni; e. riscuotere dallo stipulante il contributo alla prevenzione degli infortuni previsto dall'articolo 1 capoverso 3 della legge del 25 giugno 1976'* con»RS 741.81 756

Assicurazione contro i danni

cernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale e versarlo al Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali.

2 II Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive e stabilisce in.

particolare il ruolo nonché i diritti e gli obblighi del rappresentante secondo il capoverso 1.

Art. 7f

Provvedimenti nei confronti degli istituti assicurativi in caso di violazione di norme giuridiche 1 L'istituto assicurativo che esercita un'attività in regime di prestazione di servizi transfrontaliera deve sottoporre all'autorità di sorveglianza tutti i documenti che gli sono richiesti per l'applicazione del presente articolo.

2 Se l'autorità di sorveglianza accerta che un istituto assicurativo operante in regime di prestazione di servizi transfrontaliera non rispetta le norme giuridiche che gli sono applicabili, essa gli intima di rispettarle.

3 Se l'istituto assicurativo non ottempera all'intimazione, l'autorità di sorveglianza ne informa le autorità competenti dello Stato contraente di stabilimento.

Queste adottano i provvedimenti appropriati e li comunicano all'autorità di sorveglianza. L'autorità di sorveglianza può anche rivolgersi alle autorità competenti dello Stato contraente in cui si trova la sede sociale dell'istituto assicurativo, se le prestazioni di servizi sono fornite da una succursale o da un'agenzia.

4 Se Io Stato contraente di stabilimento non ha preso provvedimenti oppure questi sono insufficienti oppure se, nonostante i provvedimenti presi, l'istituto persiste nel violare le norme giuridiche vigenti, l'autorità di sorveglianza, dopo averne informato le autorità di sorveglianza dello Stato contraente di stabilimento, può prendere i provvedimenti appropriati per prevenire nuove irregolarità e, se assolutamente necessario, impedire anche l'ulteriore assunzione di impegni da parte dell'istituto in regime di prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera. Nel caso di rischi diversi dai grandi rischi, questi provvedimenti comprendono anche il ritiro dell'autorizzazione. Sono fatti salvi altri provvedimenti atti a tutelare gli interessi degli assicurati.

5 Se l'istituto che ha violato le norme giuridiche ha uno stabilimento o possiede beni in Svizzera, l'autorità di sorveglianza può applicare nei confronti di tale stabilimento o di questi beni le sanzioni previste dal diritto svizzero per simili infrazioni.

6 In caso di revoca dell'autorizzazione, l'autorità di sorveglianza prende i provvedimenti necessari per impedire l'ulteriore stipulazione di contratti d'assicurazione da parte dello stabilimento in questione in regime di prestazione di servizi transfrontaliera.
Art. 7g Informazione dello stipulante 1 Se un'assicurazione è offerta in regime di prestazione di servizi transfrontaliera, lo stipulante, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere 757

Assicurazione contro i danni

informato dello Stato contraente in cui si trova lo stabilimento con cui sarà stipulato il contratto. Se allo stipulante o agli assicurati sono forniti documenti, questi devono recare indicazioni a tale proposito. Questa disposizione non si applica all'assicurazione dei grandi rischi.

2 Sul contratto o altro documento che accorda la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli lo stipulante, devono essere indicati l'indirizzo dello stabilimento che accorda la copertura e quello della sede sociale.

Art. 7h Rapporto sulle operazioni effettuate in regime di prestazione di servizi transfrontaliera 1 Ogni stabilimento svizzero deve presentare un rapporto all'autorità di sorveglianza per le operazioni effettuate in regime di prestazione di servizi transfrontaliera, suddividendole per Stati contraenti e per rami. L'autorità di sorveglianza comunica queste indicazioni alle autorità di sorveglianza degli Stati contraenti di prestazione dei servizi che ne facciano richiesta.

2 II Consiglio federale emana prescrizioni complementari sulla forma e il contenuto del rapporto.

Titolo che precede l'articolo 8 Capitolo 4: Patrimonio vincolato Art. 8 Scopo 1 II patrimonio vincolato dell'istituto assicurativo serve a garantire le pretese basate su contratti d'assicurazione conclusi in Svizzera o a partire dalla Svizzera da istituti assicurativi svizzeri o da istituti assicurativi di uno Stato contraente con stabilimento in Svizzera.

2 L'istituto assicurativo non è tenuto a garantire conformemente alla presente legge i suoi portafogli esteri per i quali deve costituire garanzie equivalenti all'estero.

Titolo che precede l'articolo 15 Capitolo 5: Misure conservative Art. 15 cpv. 1 e 3 1 Se gli interessi dell'insieme degli assicurati i cui contratti sono garantiti conformemente all'articolo 8 sembrano esposti a pericolo, l'autorità di sorveglianza intima all'istituto assicurativo di prendere, entro un dato termine, adeguati provvedimenti.

3 Sono fatte salve le misure previste dall'articolo 7/per la prestazione di servizi transfrontaliera.

758

Assicurazione contro i danni

Art. 22 cpv. 3 3 Previo prelievo delle spese del fallimento (art. 262 cpv. 1 LEF1'), con la somma ricavata dal patrimonio vincolato vengono anzitutto coperti i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione garantiti conformemente all'articolo 8.

L'eccedenza è versata alla massa fallimentare.

Art. 23 Esclusione dei crediti di terzi Gli elementi del patrimonio vincolato sono gravati per legge da un diritto di pegno per i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione garantiti conformemente all'articolo 8. Per gli altri crediti, tali elementi non sono né sottoposti all'esecuzione forzata, né possono essere sequestrati o pignorati, né essere inclusi in una procedura di fallimento all'estero.

Art. 24 cpv. 1 1 Per i crediti derivanti da contratti d'assicurazione garantiti conformemente all'articolo 8, l'istituto assicurativo dev'essere escusso in via di realizzazione del pegno (art. 151 segg. LEF1') nel luogo della sede incaricata dell'insieme degli affari svizzeri (art. 14 cpv. 2 LSA2)). Se il dipartimento svincola un fondo per la realizzazione, l'esecuzione deve essere continuata nel luogo d'ubicazione del fondo.

Art. 25 Titolo e cpv. 1 Disposizioni complementari per gli istituti assicurativi di uno Stato contraente 1 Se l'autorità di sorveglianza dello Stato contraente in cui si trova la sede di un istituto assicurativo restringe o vieta la libera disposizione degli elementi patrimoniali di quest'ultimo, l'autorità svizzera di sorveglianza, su domanda dell'autorità di sorveglianza estera, prende gli stessi provvedimenti nei confronti della sede incaricata dell'insieme degli affari svizzeri.

Titolo che precede l'articolo 28 Capitolo 6: Collaborazione con le autorità di sorveglianza estere Art. 28 cpv. 1 e 2 lett, d 1 In vista dell'esecuzione di un accordo internazionale a' sensi dell'articolo 2 capoverso 1, l'autorità di sorveglianza può collaborare con le autorità estere competenti trattando i dati, le informazioni, i rapporti e i documenti ricevuti o trasmettendoli direttamente all'estero.

2

d. ... di un accordo internazionale a' sensi dell'articolo 2 capoverso 1, ...

" RS 281.1 v RS 961.01; RU 1992 2374

759

Assicurazione contro i danni

Titolo che precede l'articolo 29 Capitolo 7: Disposizioni penali Titolo che precede l'articolo 31 Capitolo 8: Disposizioni finali II 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

760

Assicurazione contro i danni

Allegato (art. 2« cpv. 6) Per grande rischio ai sensi dell'articolo 2 capoverso 6 della legge del 20 marzo 19921' sull'assicurazione contro i danni e ai sensi dell'articolo 37 della legge del 23 giugno 19782) sulla sorveglianza degli assicuratori s'intendono: a. i rischi classificati nei rami corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, RC aeromobili e RC veicoli marittimi, lacustri e fluviali; b. i rischi classificati nei rami credito e cauzione, qualora lo stipulante eserciti un'attività industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attività; e. i rischi classificati nei rami corpi di veicoli terrestri, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, RC autoveicoli terrestri, RC generale e perdite pecuniarie di vario genere, purché lo stipulante superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: - totale dello stato patrimoniale: 6,2 milioni di ECU; - importo netto del volume d'affari: 12,8 milioni di ECU; - numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

»RS 961.71; RU 1992 2363 > RS 961.01; RU 1992 2374

2

761

Legge federale

Disegno

sulle banche e le casse di risparmio Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19931', decreta: 1

La legge federale sulle banche e le casse di risparmio 2' è modificata come segue:

Art. l cpv. 2 e 4 2 Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita.

4 Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dalla Commissione federale delle banche (Commissione delle banche). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3.

Art. 2 cpv. 3 (nuovo) 3 II Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali fondati sul principio del mutuo riconoscimento di normative e misure equivalenti nel settore della vigilanza sulle banche, i quali prevedano che le banche degli Stati contraenti possono esercitare la loro attività in Svizzera, senza l'autorizzazione della Commissione delle banche, sia direttamente, sia aprendo una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.

Art. 3 cpv. 2 lett, b, cbis (nuova) e d, cpv. 4, nonché cpv. 5, 6 e 7 (nuovi) 2 L'autorizzazione è concessa se: b. la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato; »FF 1993 I 609 RS 952.0

21

762

ad 150 - 1993

Banche e casse di risparmio

cbis. le persone fisiche e giuridiche che partecipano direttamente o indirettamente alla banca con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca (partecipazione qualificata), devono fornire la garanzia che tale influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente; d. le persone incaricate della direzione della banca sono domiciliate in un luogo che consenta di esercitare la gestione effettiva e di assumerne le responsabilità.

4 1 capoversi 1, 2 e 3 non si applicano alle banche cantonali. I Cantoni garantiscono l'osservanza delle esigenze corrispondenti. Si considerano banche cantonali le banche istituite mediante un atto legislativo cantonale e i cui impegni sono garantiti dal Cantone, nonché le banche create prima del 1883 in virtù di un atto legislativo cantonale che sono amministrate con il concorso delle autorità cantonali, senza però essere garantite dai Cantoni per i loro impegni.

5 Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la Commissione delle banche. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.

6 La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.

7 Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la Commissione delle banche prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza.

Art. 3g"'"er Con riserva di reciprocità, il Consiglio federale è autorizzato a dichiarare in trattati internazionali che gli articoli 3bis capoverso 1 lettere b e e e capoverso 2 non sono applicabili, in tutto o in parte, se cittadini di uno Stato contraente nonché persone giuridiche con sede in uno Stato contraente fondano una banca secondo il diritto svizzero, la rilevano o vi acquistano una partecipazione qualificata. Dette disposizioni sono invece appliabili se la persona giuridica è a sua volta dominata da aventi economicamente diritto di uno Stato terzo.

Art. 4 cpv. 2bis e 4 2bis La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa esterna al suo settore finanziario non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri.

L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

763

Banche e casse di risparmio 4

Per garantire la vigilanza su base consolidata, le banche possono fornire tutte le informazioni necessarie alle loro società madri, a loro volta sottoposte alla sorveglianza di un'autorità di vigilanza delle banche o dei .mercati finanziari.

L'articolo 23sexies capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 4bis cpv. 3 e 4ter cpv. 2 Abrogati

Art. 7 cpv. 5 5 La Banca nazionale prende i provvedimenti necessari per poter sorvegliare l'evolversi delle operazioni finanziarie effettuate in franchi svizzeri.

Art. 8 1 In caso di afflussi eccezionali di capitali a breve scadenza che possono minacciare seriamente la politica monetaria e valutaria svizzera, il Consiglio federale può ordinare alle banche l'ottenimento dell'autorizzazione della Commissione delle banche prima della conclusione o della partecipazione alle seguenti operazioni: a. collocamento o assunzione di obbligazioni di prestito, di mandati di pagamento o di altri titoli obbligazionari emessi da debitori con domicilio o sede all'estero oppure di diritti aventi la medesima funzione, ma non incorporati in un titolo (diritti-valori), o di altri strumenti derivati (derivati); b. costituzione, acquisto a trasferimento di crediti contabili di qualsiasi natura nei confronti di debitori con domicilio o sede all'estero.

2 La Banca nazionale può negare la propria autorizzazione o subordinarla a determinate esigenze se l'attuazione di una politica monetaria e valutaria conforme lo esige. L'esame dei rischi vincolati a un'operazione non spetta alla Banca nazionale.

3 La Banca nazionale può, se del caso, emanare disposizioni di esecuzione dell'ordinanza del Consiglio federale.

Art. 15 cpv. 1 1 1 depositi designati con l'espressione «a risparmio» in qualunque combinazione di parole possono essere accettati soltanto dalle banche che pubblicano i loro conti. Tutte le altre imprese non sono legittimate ad accettare depositi a risparmio e non hanno il diritto di utilizzare l'espressione «a risparmio» nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari in relazione con i depositi effettuati presso di loro.

764

Banche e casse di risparmio

Art. 23ter cpv. lbis (nuovo) lbis Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis e capoverso 5 della presente legge, la Banca nazionale può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata.

Art. 23sexìes (nuovo) 1 Ai fini dell'esecuzione della presente legge, la Commissione delle banche può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere di vigilanza delle banche e dei mercati finanziari.

2 La Commissione delle banche può fornire alle autorità estere di vigilanza delle banche e dei mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico, a condizione che tali autorità: a. utilizzino queste informazioni esclusivamente per la vigilanza diretta di banche o di altri intermediari finanziari sottoposti al regime dell'autorizzazione; b. siano vincolate dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale; e e. queste informazioni non vengano trasmesse a terzi senza il consenso della Commissione delle banche o in virtù di un'autorizzazione generale fondata su un trattato internazionale ai sensi del capoverso 5. La trasmissione di informazioni alle autorità penali non è ammessa quando l'assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. La Commissione delle banche decide d'intesa con l'Ufficio federale di polizia.

3 La legge federale sulla procedura amministrativa '' è applicabile se le informazioni che devono essere trasmesse dalla Commissione delle banche concernono singoli clienti di una banca.

4 Con riserva di reciprocità, il Consiglio federale è autorizzato a stipulare in trattati internazionali che le autorità di vigilanza sulle banche degli Stati contraenti o i loro incaricati possono, previa informazione della Commissione delle banche, procedere, nei limiti del capoverso 2, a controlli diretti presso le succursali svizzere di dette banche. Nei limiti dei capoversi 2 e 3, la Commissione delle banche può anche autorizzare le autorità di vigilanza di altri Stati ad effettuare controlli diretti presso le succursali svizzere.

5 Nei limiti del capoverso 2, il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare la collaborazione con le autorità estere di vigilanza nell'ambito di trattati internazionali.

Art. 46 cpv. 1 lett. f 1 Chiunque, intenzionalmente: f. accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio; » RS 172.021 765

Banche e casse di risparmio II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5282

766

Codice delle obbligazioni

Disegno

(art. 406-40e; diritto di revoca)

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19931', decreta:

II Codice delle obbligazioni2' è modificato come segue: Art. 40b leti, a II cliente può revocare la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione d'accettazione se l'offerta gli è stata fatta: a. sul suo posto di lavoro, in locali d'abitazione o nelle immediate vicinanze;

I I I . Eccezioni

Art. 40c II cliente non ha diritto di revoca se: a. ha lui stesso promosso le trattative; b. ha fatto la sua dichiarazione a uno stand di mercato o di fiera.

Art. 40d

IV. Obbligo di informare dell'offerente

1 L'offerente deve informare per scritto il cliente sul diritto di revoca, come anche sulla forma e il termine per esercitarlo, e comunicargli il suo indirizzo.

2 Queste informazioni devono recare una data e permettere di individuare il contratto.

3 Le informazioni devono essere consegnate al cliente in modo che questi ne abbia conoscenza al momento in cui propone il contratto o lo accetta.

Codice delle obbligazioni

Art. 40e V. Revoca 1. Forma e termine

1

II cliente deve comunicare per scritto la revoca all'offerente.

II termine di revoca è di sette giorni e decorrere dal momento in cui il cliente: a. ha proposto o accettato il contratto e b. ha ricevuto le informazioni di cui all'articolo 40d.

3 La prova del momento in cui il cliente ha avuto conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 4(W incombe all'offerente.

4 II termine è osservato se la comunicazione della revoca è consegnata alla posta il settimo giorno.

2

II

' La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2

5380

768

Codice delle obbligazioni

Disegno

(Del contratto di lavoro) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993 '>, decreta: I

II Codice delle obbligazioni2' è modificato come segue:

F.

to di 1.

Trasferimendel rapporto lavoro Effetti

2. Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

Art. 333 marginale, cpv. 1 e lbis 1 Se il datore di lavoro trasferisce l'azienda o una parte di essa a un terzo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all'acquirente al momento del trasferimento dell'azienda, in quanto il lavoratore non vi si opponga.

lbis Se al rapporto di lavoro oggetto del trasferimento è applicabile un contratto collettivo, l'acquirente è tenuto ad osservarlo fino al momento in cui esso cessa in virtù del decorso della durata determinata dal contratto o della disdetta.

Art. 333a 1 II datore di lavoro che trasferisce l'azienda o una parte di essa a un terzo è tenuto a consultare i rappresentanti dei lavoratori e ad informarli tempestivamente, prima del trasferimento, su: a. il motivo del trasferimento; b. le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori.

2 Se, in seguito al trasferimento, sono previste misure che concernono i lavoratori, i rappresentanti di quest'ultimi devono essere consultati tempestivamente prima che tali misure siano decise.

Codice delle obbligazioni (Del contratto di lavoro)

IIbis. Licenziamento collettivo 1. Definizione

2. Campo d'applicazione

3. Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

4. Procedura

Art. 335d Per licenziamento collettivo si intendono le disdette dette in un'azienda dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni per motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati è: 1. almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori; 2. almeno pari al 10 per cento del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori; 3. almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori.

Art. 335e 1 Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora essi cessino prima del decorso della durata pattuita.

2 Esse non si applicano in caso di cessazione dell'attività dell'azienda allorché risulti da decisione giudiziaria.

Art. 335f 1 I I datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo.

2 Egli da loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.

3 Egli è tenuto a fornire ai rappresentanti dei lavoratori tutte le informazioni utili e in ogni caso, con comunicazione scritta: a. i motivi del licenziamento collettivo; b. il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; e. il numero dei lavoratori abitualmente occupati; d. il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti.

4 II datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3.

Art. 335g 1 II datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all'ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo e a trasmettere ai rappresentanti dei lavoratori copia di detta notifica.

Codice delle obbligazioni (Del contratto di lavoro) 2

La notifica deve contenere i risultati della consultazione giusta l'articolo 335/nonché tutte le informazioni concernenti il progetto di licenziamento collettivo.

3 L'ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati. I rappresentanti dei lavoratori possono presentargli le loro osservazioni.

4 Se il rapporto di lavoro è stato disdetto nel quadro di un licenziamento collettivo, esso cessa 30 giorni dopo la notifica all'ufficio cantonale del lavoro del progetto di licenziamento collettivo, a meno che, secondo le disposizioni contrattuali o legali, la disdetta non abbia effetto a una data successiva.

Art. 336 cpv. 2 leu. e e cpv. 3 2 La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data: e. nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati i rappresentanti dei lavoratori (art. 335/).

3 Nei casi previsti dal capo verso 2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333) continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del rapporto di lavoro.

II

La legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera1' è modificata come segue: Art. 68 cpv. 2 secondo periodo 2 ... L'articolo 333a del Codice delle obbligazioni2' concernente la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in caso di trasferimento del rapporto di lavoro, gli articoli 335«? - 335g concernenti il licenziamento collettivo nonché l'articolo 336 capoverso 3 non sono tuttavia applicabili.

Art. 76a Trasferimento del rapporto di lavoro

1

Se il datore di lavoro trasferisce l'azienda a un terzo che si impegna ad assumere il rapporto di lavoro, questo passa con tutti i diritti e gli obblighi all'acquirente, al momento del trasferimento dell'azienda, in quanto il lavoratore non vi si opponga.

Codice delle obbligazioni (Del contratto di lavoro) 2

Nel caso di opposizione, il rapporto di lavoro è sciolto alla scadenza del termine legale di disdetta; sino a tale momento, l'acquirente dell'azienda e il lavoratore sono tenuti ad adempiere il contratto.

3 II precedente datore di lavoro e l'acquirente dell'azienda rispondono solidalmente dei crediti del lavoratore divenuti esigibili prima del trasferimento e dopo sino al momento in cui il rapporto di lavoro possa essere sciolto normalmente od è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.

4 Per altro, il datore di lavoro non può trasferire a un terzo i diritti derivanti dal rapporto di lavoro, in quanto il contrario non risulti da un accordo o dalle circostanze.

Ili 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

772

Legge federale

Disegno

sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993 '', decreta:

Art. l Principio 1 II produttore è responsabile del danno quando un prodotto difettoso cagiona: a. la morte o lesioni corporali a una persona; b. un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati.

2 Egli non è responsabile per il danno cagionato al prodotto difettoso.

Art. 2 Produttore È considerato produttore ai sensi della presente legge il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio 0 altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.

Art. 3 Importatore È altresì considerato produttore ai sensi della presente legge chiunque importi un prodotto ai fini della vendita, della locazione, del leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale. Sono salve le diverse disposizioni previste nei trattati internazionali.

Art. 4 Fornitore 1 Quando non può essere individuato il produttore, si considera tale ogni fornitore, a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole a contare dal momento della richiesta, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

'>FF 1993 I 609 ad 150 - 1993

773

Responsabilità per prodotti 2

Lo stesso vale anche per un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui all'articolo 3, anche se è indicato il nome del produttore.

Art. 5 Prodotto 1 Sono considerati prodotti ai fini della presente legge: a. ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile, e b. l'elettricità.

2 1 prodotti del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia sono considerati prodotti soltanto se hanno subito una prima trasformazione.

Art. 6 Difetto ' Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a. la sua presentazione; b. l'uso al quale esso può essere ragionevolmente destinato; e. il momento della sua messa in circolazione.

2 Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso.

Art. 7 Eccezioni alla responsabilità 1 II produttore non è responsabile se prova che: a. non ha messo in circolazione il prodotto; b. è lecito ritenere, tenuto conto delle circostanze, che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione; e. non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale; d. il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a prescrizioni imperative emanate dai poteri pubblici; e. lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui fu messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto.

2 Inoltre, il produttore di una materia prima o di una parte componente non è responsabile se prova che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la materia prima o la parte, oppure alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto.

774

Responsabilità per prodotti

Art. 8 Franchigia in caso di danno materiale II danno causato a uno o più beni fino a 900 franchi è a carico del danneggiato.

Art. 9 Esclusione della responsabilità Sono nulle le convenzioni che limitano o sopprimono a svantaggio del danneggiato la responsabilità civile derivante dalla presente legge.

Art. 10 Prescrizione Le pretese di risarcimento derivanti dalla presente legge si prescrivono in tre anni a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore.

Art. 11 Perenzione 1 Le pretese di risarcimento derivanti dalla presente legge si estinguono alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha provocato il danno.

2 La perenzione non interviene se è stato avviato un procedimento giudiziario contro il produttore.

Art. 12 Rapporto con altre disposizioni del diritto federale o cantonale 1 Impregiudicate le disposizioni contrarie della presente legge, le disposizioni del Codice delle obbligazioni'* sono applicabili, ad eccezione dell'articolo 44 capoverso 2.

2 Sono fatte salve le pretese di risarcimento conferite al danneggiato in applicazione del Codice delle obbligazioni o di altre leggi federali o di diritto pubblico cantonali.

3 La presente legge non si applica ai danni risultanti da incidenti nucleari.

Sono salve le disposizioni contrarie previste da trattati internazionali.

Art. 13 Modificazione del diritto vigente La legge federale del 18 marzo 19832) sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 lett, bec 1 Per danno nucleare s'intende: b. Il danno causato da un'altra sorgente di radiazione all'interno di un impianto nucleare; i» RS 220 > RS 732.44

2

775

Responsabilità per prodotti

e. il danno conseguente a provvedimenti ordinati o raccomandati dalle autorità per evitare o ridurre un pericolo nucleare imminente, escluso il mancato utile.

Art. 14 Disposizione transitoria La presente legge si applica soltanto ai prodotti messi in circolazione dopo la sua entrata in vigore.

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5297

776

Legge federale sulla metrologìa

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19931', decreta:

I

La legge federale del 9 giugno 19772) sulla metrologia è modificata come segue:

Art. 1 frase introduit iva e lett. e In materia di metrologia, la presente legge: e. prevede prescrizioni sugli strumenti di misurazione e i metodi di controllo metrologico; Art. 7 cpv. 2 lett. e 2 Le grandezze fisiche sono espresse in unità legali: e. nel settore della sanità e della sicurezza pubbliche.

Titolo precedente l'articolo 8

Capo terzo: Prescrizioni sugli strumenti di misurazione e sui metodi di controllo metrologico Art. 9 Requisiti 1 II Consiglio federale emana prescrizioni sui requisiti cui devono rispondere gli strumenti di misurazione e i metodi di controllo metrologico, segnatamente quelli utilizzati: a. per le transazioni commerciali; b. nei settori della sanità e della sicurezza pubbliche; e. per la determinazione ufficiale di fatti inerenti a grandezze fisiche.

» FF 1993 I 609 > RS 941.20

2

ad 150 - 1993

777

Metrologia 2

II dipartimento designato dal Consiglio federale disciplina le condizioni d'ammissione e, se del caso, definisce i principi di costruzione degli istrumenti di misurazione.

3 Chiunque utilizza strumenti di misurazione ha l'obbligo di accertarsi che l'ammissione prescritta è stata concessa, che le prove di conformità sono state fornite o che, se del caso, la verificazione è stata eseguita entro i termini stabiliti.

4 Chiunque utilizza metodi di controllo metrologico ha l'obbligo di accertarsi che l'ammissione prescritta è stata concessa o che, se del caso, le prove di conformità sono state fornite.

Art. 10 Campo d'applicazione per luogo 1 1 certificati di prova, le prove di conformità, le ammissioni e le verificazioni fondate sulla presente legge sono validi in tutta la Svizzera.

2 II Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei certificati di prova, delle prove di conformità, delle ammissioni e delle verificazioni provenienti dall'estero.

Art. 11 cpv. 4 4 Gli imballaggi non devono indurre in errore sulla quantità del contenuto.

Art. 16 cpv. 2 2 II Consiglio federale può, per i compiti che non sono eseguiti dai Cantoni, creare organismi o incaricare altre istituzioni di alcuni lavori nel settore della metrologia; disciplina i rapporti fra tali organismi e l'Ufficio.

Art. 17 lett, d ed e L'Ufficio di metrologia svolge segnatamente i compiti seguenti: d. esamina gli strumenti di misurazione e i metodi di controllo metrologico e decide della loro conformità, della loro ammissione e, se del caso, della loro verificazione; e. consiglia e istruisce il personale degli uffici cantonali di verificazione, emana istruzioni destinate a tali uffici e controlla i loro strumenti di misurazione; Art. 19 cpv. 2 2

II Consiglio federale può far ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della legge e vietarne o limitarne la messa in circolazione o il loro impiego. Parimenti, può vietare l'utilizzazione dei metodi di controllo metrologico che non soddisfano i requisiti della legge.

778

Metrologia

Art. 21 Strumenti di misurazione e metodi di controllo illeciti Chiunque contraffa strumenti di misurazione verificati, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza strumenti di misurazione 0 metodi di controllo che non rispondono ai requisiti prescritti, è punito con l'arresto o con la multa, purché non risulti adempiuta una fattispecie più grave.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5381

779

Legge federale concernente i viaggi «tutto compreso»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31sexies e 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993 '', decreta:

Sezione 1: Definizioni Art. l Viaggio «tutto compreso» 1 Si intende per viaggio «tutto compreso» la combinazione prefissata di almeno due delle prestazioni seguenti, se è offerta a un prezzo forfettario e dura più di 24 ore o include un pernottamento: a. trasporto; b. alloggio; e. altre prestazioni turistiche non accessorie del trasporto o dell'alloggio e costituenti una parte significativa della prestazione globale.

2 La presente legge si applica pure se singole prestazioni di uno stesso viaggio «tutto compreso» sono fatturate separatamente.

Art. 2 Organizzatore, venditore e consumatore 1 Si intende per organizzatore qualsiasi persona che organizza i viaggi «tutto compreso» non solo occasionalmente e li offre direttamente o tramite un venditore.

2 Si intende per venditore la persona che offre i viaggi «tutto compreso» proposti dall'organizzatore.

3 Si intende per consumatore: a. qualsiasi persona che prenota o si impegna a prenotare il viaggio «tutto compreso»; b. qualsiasi persona a nome o a favore della quale un viaggio «tutto compreso» è prenotato o un impegno di prenotazione è assunto; e. qualsiasi persona alla quale il viaggio «tutto compreso» è ceduto giusta l'articolo 17.

" FF 1993 I 609 780

ad 150 - 1993

Viaggi «tutto compreso»

Sezione 2: Prospetti

Art. 3 Le indicazioni contenute nei prospetti sono vincolanti per l'organizzatore o il venditore che li pubblica; possono essere modificate unicamente: a. da un ulteriore accordo tra i contraenti; b. se il prospetto richiama espressamente l'attenzione su questa possibilità e la modificazione è comunicata chiaramente al consumatore prima della conclusione del contratto.

Sezione 3: Informazione destinata al consumatore Art. 4 Prima della conclusione del contratto ' L'organizzatore o il venditore devono comunicare per scritto al consumatore tutte le condizioni contrattuali prima della conclusione del contratto.

2 Le condizioni contrattuali possono essere trasmesse al consumatore anche in un'altra forma appropriata; in questo caso, prima della stipulazione, gli deve essere confermata per scritto. L'obbligo di conferma viene meno, qualora il suo adempimento impedisca una prenotazione o la conclusione del contratto.

3 Nella misura in cui sia importante per il viaggio «tutto compreso», l'organizzatore o il venditore devono informare in generale il consumatore per scritto o in un altra forma appropriata prima della conclusione del contratto: a. sulle esigenze in materia di passaporti e visti, segnatamente sui termini per ottenere questi documenti; b. sulle formalità della polizia sanitaria, necessarie per il viaggio e il soggiorno.

Art. 5 Prima dell'inizio del viaggio L'organizzatore o il venditore devono comunicare tempestivamente al consumatore, prima della data della partenza, per scritto o in qualsiasi altra forma appropriata: a. gli orari e i luoghi delle soste intermedie e delle coincidenze; b. il posto che il viaggiatore deve occupare; e. il nome, l'indirizzo e il numero di telefono della rappresentanza locale dell'organizzatore o del venditore o, se detta rappresentanza non esiste, gli uffici locali che possono prestare aiuto al consumatore in caso di difficoltà; se detti uffici non esistono, occorre in ogni caso comunicare al consumatore un numero telefonico d'emergenza o qualsiasi altra informazione che gli consenta di entrare in contatto con l'organizzatore o il venditore; d. nel caso di viaggi e di soggiorni all'estero di minorenni, le informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il minorenne o con il responsabile locale del suo soggiorno; 781

Viaggi «tutto compreso»

e. informazioni sulla possibilità di stipulare un'assicurazione che copra le spese di annullamento del viaggio o un'assicurazione che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.

Sezione 4: Contenuto del contratto

Art. 6 ' Indipendentemente dalla natura delle prestazioni convenute, il contratto deve indicare: a. il nome e l'indirizzo dell'organizzatore e dell'eventuale venditore; b. la data, l'ora e il luogo dell'inizio e della fine del viaggio; e. i desideri particolari del consumatore, accettati dall'organizzatore o dal venditore; d. se la realizzazione del viaggio «tutto compreso» esige un numero minimo di partecipanti e, se questo è il caso, quando, al più tardi, deve essere comunicato al consumatore l'eventuale annullamento del viaggio; e. il prezzo del viaggio «tutto compreso», nonché le scadenze e le modalità di pagamento; f. il diritto del consumatore di esigere la prova che il rimborso degli ammontari pagati e il viaggio di ritorno sono garantiti (art. 18); g. il termine entro cui il consumatore deve presentare reclamo per inadempimento o cattiva esecuzione del contratto; h. il nome e l'indirizzo dell'eventuale assicuratore.

2 A seconda della natura delle prestazioni convenute, il contratto deve anche indicare: a. la destinazione del viaggio e, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, la durata e le date relative; b. l'itinerario; e. i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto utilizzati; d. il numero dei pasti compresi nel prezzo del viaggio «tutto compreso»; e. l'ubicazione, la categoria o il livello di comfort e le caratteristiche principali dell'alloggio, nonché la sua approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello Stato di destinazione; f. le visite, escursioni e altre prestazioni incluse nel prezzo del viaggio «tutto compreso»; g. le condizioni di un eventuale aumento di prezzo giusta l'articolo 7; h. eventuali tasse per determinate prestazioni, come tasse d'attrraggio, di sbarco o d'imbarco nei porti e negli aeroporti, nonché tasse di soggiorno non incluse nel prezzo.

782

Viaggi «tutto compreso»

RU 1992

Sezione 5: Aumenti di prezzo Art. 7 Un aumento del prezzo convenuto contrattualmente è ammissibile soltanto se: a. il contratto prevede espressamente questa possibilità e determina le modalità precise di calcolo del nuovo prezzo; b. si produce almeno tre settimane prima della data della partenza; e e. è motivato con l'aumento dei costi di trasporto, compresi quelli dei carburanti, delle tasse per determinate prestazioni, come tasse d'atterraggio, di sbarco e d'imbarco in porti e aeroporti o con una modificazione dei tassi di cambio applicati.

Sezione 6: Modificazioni sostanziali del contratto Art. 8 Definizione 1 Si intende per modificazione sostanziale del contratto ogni significativa modificazione di un elemento essenziale a cui l'organizzatore del viaggio proceda prima della data della partenza.

2 Un aumento di prezzo di più del 10 per cento è considerato modificazione sostanziale.

Art. 9 Obbligo d'informare L'organizzatore deve comunicare al consumatore, il più presto possibile, qualsiasi modificazione.sostanziale del contratto e la relativa incidenza sul prezzo.

Art. 10 Diritti del consumatore 1 II consumatore può accettare una modificazione sostanziale del contratto oppure recedere senza dovere indennizzo.

2 Se recede dal contratto, deve informarne il più presto possibile l'organizzatore o il venditore.

3 Se recede dal contratto, il consumatore ha diritto: a. a un altro viaggio «tutto compreso» di qualità equivalente o superiore se l'organizzatore o il venditore glielo può proporre; b. a un altro viaggio «tutto compreso» di qualità inferiore, nonché al rimborso della differenza; o e. al rimborso più rapido possibile di tutte le somme versate.

4 È salva la pretesa al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto.

783

Viaggi «tutto compreso»

Sezione 7: Annullamento del viaggio «tutto compreso»

Art. 11 ' Se l'organizzatore annulla il viaggio prima della data della partenza per una circostanza non imputabile al consumatore, quest'ultimo può far valere le pretese di cui nell'articolo 10. .

2 II consumatore tuttavia non ha diritto al risarcimento dei danni per inadempienza: a. se l'annullamento è dovuto a un numero di prenotazioni inferiore al minimo richiesto e il consumatore ne è informato per scritto entro il termine indicato nel contratto; o b. se l'annullamento è dovuto a forza maggiore; l'eccesso di prenotazioni non è considerato forza maggiore.

Sezione 8: Inadempimento e cattiva esecuzione del contratto Art. 12 Reclamo 1 II consumatore deve segnalare al più presto al prestatore dei servizi o all'organizzatore o venditore, per scritto o in qualsiasi altra forma appropriata, qualsiasi mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco.

2 In caso di reclamo, l'organizzatore o il venditore o il suo rappresentante locale devono adoperarsi sollecitamente per trovare una soluzione appropriata.

Art. 13 Provvedimenti alternativi 1 Se, dopo la partenza, non è fornita una parte essenziale delle prestazioni convenute o l'organizzatore si rende conto che non la può fornire, egli è tenuto a: a. predisporre soluzioni alternative affinchè il viaggio «tutto compreso» possa essere continuato; b. risarcire al consumatore eventuali danni; l'importo risarcito è la differenza tra il prezzo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni fornite.

2 Se sono possibili alternative o se il consumatore non le accetta per validi motivi, l'organizzatore deve adoperarsi per fornirgli un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto. Inoltre l'organizzatore è tenuto a risarcirgli il danno!

3 1 provvedimenti di cui nel capoverso 1 e 2 non danno diritto ad alcun supplemento di prezzo.

Art. 14 Responsabilità dell'organizzatore e del venditore; principio 1 L'organizzatore o il venditore contraente è responsabile nei confronti del consumatore della buona esecuzione del contratto, indipendentemente dal fatto che egli stesso o altri prestatori debbano fornire i servizi.

784

Viaggi «tutto compreso» 2

L'organizzatore e il venditore possono rivalersi presso gli altri prestatori di servizi.

3 Sono salvi i limiti del risarcimento dei danni in caso di inadempimento o di cattiva esecuzione del contratto, previsti nelle convenzioni internazionali.

Art. 15 Eccezioni 1 L'organizzatore e il venditore non sono responsabili verso il consumatore, se l'inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto è imputabile a: a. mancanze del consumatore; b. mancanze imprevedibili o insormontabili di un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste nel contratto; e. forza maggiore o avvenimento che l'organizzatore o il venditore o il prestatore di servizi, malgrado tutta la necessaria diligenza, non potevano prevedere o risolvere.

2 Nei casi indicati nel capoverso 1 lettere b e c , l'organizzatore o il venditore contraente devono agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà.

Art. 16 Limitazione ed esclusione della responsabilità 1 La responsabilità per i danni corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto non può essere limitata mediante il medesimo.

2 Per altri danni, eccettuati quelli intenzionali o dovuti a colpa grave, il risarcimento può essere limitato contrattualmente al doppio del prezzo del viaggio «tutto compreso».

Sezione 9: Cessione della prenotazione del viaggio «tutto compreso»

Art. 17 1 II consumatore che sia impedito di intraprendere il viaggio «tutto compreso» può cedere la prenotazione a una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste, se ne informa precedentemente l'organizzatore o il venditore entro un termine ragionevole prima della data della partenza.

2 II cessionario e il consumatore sono solidalmente responsabili nei confronti dell'organizzatore o del venditore contraente per il pagamento del prezzo e delle eventuali spese supplementari risultanti dalla cessione.

Sezione 10: Garanzia

Art. 18 1 L'organizzatore o il venditore contraente devono garantire il rimborso degli ammontari pagati e il viaggio di ritorno del consumatore in caso d'insolvenza o di fallimento.

51 Foglio federale. 76° anno. Vol. l

785

Viaggi «tutto compreso» 2

Su domanda del consumatore, devono provare di disporre di garanzie. Se non ne viene fornita la prova, il consumatore può recedere dal contratto.

3 II recesso deve essere comunicato per scritto all'organizzatore o al venditore, prima della data della partenza.

Sezione 11: Diritto cogente

Art. 19 Non si può derogare alle disposizioni della presente legge a detrimento del consumatore, salvo nei casi espressamente previsti.

Sezione 12: Referendum e entrata in vigore Art. 20 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5284

786

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio sul programma di governo dopo il no allo SEE del 24 febbraio 1993

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1993

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

11

Cahier Numero Geschäftsnummer

93.100

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

23.03.1993

Date Data Seite

609-786

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