# S T #

93.035

Messaggio concernente la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

del 31 marzo 1993

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi per approvazione un disegno di decreto federale concernente la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 9 maggio 1992.

Alleghiamo anche il testo della Dichiarazione depositata dalla Svizzera, dall'Austria e dal Liechtenstein il 12 giugno 1992 al momento della firma della Convenzione in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (CNUED) tenutasi a Rio de Janeiro.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

31 marzo 1993

1993-124

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ogi II cancelliere della Confederazione, Couchepin

8 Foglio federale. 76° anno. Voi. II

109

Compendio //12 giugno 1992 la Svizzera ha firmato a Rio de Janeiro la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, elaborata da un Comitato intergovernativo di negoziato (CIN) istituito nel dicembre 1990 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La Convenzione era stata messa a punto e adottata il 9 maggio 1992 da 146 Paesi al termine della quinta sessione di negoziato e firmata successivamente da 155 Stati, fra cui il nostro, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (CNUED). Il numero dei firmatari è frattanto salito a 160. È stata finora ratificata da 15 Paesi.

L'Arabia Saudita ed altri Paesi arabi produttori di petrolio si sono astenuti dal firmarla.

I principali impegni vincolanti previsti dalla Convenzione sono: (i) elaborazione di un inventario nazionale delle emissioni di gas a effetto serra, loro fonti e pozzi; (ii) formulazione e attuazione di programmi nazionali che stabiliscano misure intese a limitare le emissioni a effetto serra; (iii) adozione di politiche nazionali e corrispondenti provvedimenti per mitigare i cambiamenti climatici limitando le emissioni antropiche di gas a effetto serra e proteggendo e incrementando i loro pozzi e serbatoi; (iv) comunicazione di informazioni particolareggiate sulle politiche e misure nonché sulle risultanti emissioni previste entro la fine del presente decennio, al fine di «ricondurre (...) ai livelli 1990 le emissioni antropiche di biossido di carbonio e di altri gas a effetto serra non disciplinati dal Protocollo di Montreal»; (v) concessione di risorse finanziarie «nuove e addizionali» sulla base di un'adeguata ripartizione dell'onere tra i Paesi sviluppati per coprire «tutti i costi concordati» che i Paesi in sviluppo hanno sostenuto per soddisfare i loro impegni.

Per quanto concerne le emissioni di COì il nostro Paese dispone già di strumenti di politica energetica atti a soddisfare le disposizioni della Convenzione: - Articolo costituzionale sull'energia entrato in vigore nel marzo 1992 e ordinanza sull'uso parsimonioso dell'energia in vigore dal maggio 1991.

- Programma «Energia 2000» (decisione del Consiglio federale del 6 nov.

1990) che comprende i seguenti obiettivi: stabilizzazione del consumo di energia fossile, quindi delle emissioni di COì, entro la fine del presente
decennio, con graduale successiva riduzione; attenuazione, indi stabilizzazione, della domanda di energia elettrica; maggiore sfruttamento delle energie rinnovabili (non idrauliche) per la produzione di calore e di energia elettrica; incremento della capacità delle centrali idroelettriche e nucleari esistenti.

- Nel quadro di questo programma sono in corso lavori per l'introduzione di una tassa sulle emissioni di COì, conformemente al programma di legislatura 1992-1995. Per quanto possibile, questa tassa sarà coordinata con misure analoghe prese da altri Paesi industrializzati. L'importo sarà fissato tenendo conto dell'onere fiscale esistente.

110

Le emissioni di precursori dell'ozono troposferico diminuiranno entro il 2000 anche grazie alle misure prese nell'ambito della Strategia di lotta contro l'inquinamento atmosferico.

// programma Energia 2000 non potrebbe da solo costituire il programma nazionale che le Parti sono tenute ad elaborare e ad attuare. Un Gruppo di lavoro interdipartimentale sull'evoluzione del sistema climatico (GIESC), istituito dal Consiglio federale il 22 novembre 1989, ha pertanto elaborato, in un rapporto che verrà presentato prossimamente, tutti gli elementi necessari alla stesura di un programma nazionale inteso a proteggere il sistema climatico. Un tal programma dovrebbe favorire un approccio globale coerente in un settore complesso e pluridisciplinare. Sono stati così evidenziati tutti i settori di attività interessati, tra cui l'energia, i trasporti, l'agricoltura, le ricerche forestali e la ricerca scientifica nonché l'informazione e l'istruzione.

Il rapporto del GIESC comprenderà anche un inventario preliminare delle emissioni in Svizzera di gas a effetto serra, sulla scorta di una metodologia sviluppata a livello internazionale dall'OCSE e dal Gruppo di esperti intergovernativo sull'evoluzione del clima (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).

Sulla base di questo rapporto sarà sviluppato nel 1993 un programma nazionale volto a proteggere il sistema climatico. Informazioni dettagliate sulle politiche e sulle misure prese a livello nazionale saranno presentate alla Conferenza delle Parti nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera.

Nel quadro degli apporti finanziari destinati ai Paesi in sviluppo (l'entità delle somme non è stata ancora negoziata) la Svizzera dispone già di crediti sostanziali. Dei 300 milioni di franchi stanziati per il finanziamento di programmi in favore dell'ambiente globale nei Paesi in sviluppo, 120 milioni sono destinati ai fondi multilaterali di cui 80 al Fondo per l'ambiente mondiale (GEF).

Rileviamo che a motivo della formulazione piuttosto ambigua riguardo alla stabilizzazione delle emissioni contenuta nella Convenzione, la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein hanno dichiarato al momento della firma che «continueranno ad adottare misure atte a stabilizzare ai livelli 1990, almeno in un primo tempo, le loro emissioni di CO2 entro
il 2000 e a ridurre successivamente le loro emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra non disciplinati dal Protocollo di Montreal in conformità delle rispettive politiche e strategie nazionali tenendo conto delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche ed economiche disponibili». Anche la Comunità europea ha formulato una dichiarazione in tal senso. La Dichiarazione dei tre Paesi citati fa emergere la necessità di intensificare i lavori in corso per l'elaborazione di strumenti economici quali una tassa sui CO2 e lancia un appello a tutti i governi affinchè uniscano i loro sforzi per l'introduzione rapida e comune di tali strumenti.

La proposta svizzera scaturisce dalla decisione del 31 ottobre 1990 attraverso la quale il Consiglio federale invitava la propria delegazione ad impegnarsi du-

111

rante la seconda conferenza mondiale sul clima in favore di una «stabilizzazione ai livelli 1990 almeno delle emissioni di CO2 entro la fine del 2000».

Questo obiettivo figura anche nel programma Energia 2000.

È nostro interesse affinchè tutti i Paesi, in particolare quelli industrializzati, adottino provvedimenti efficaci per stabilizzare e ridurre le emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra. La Convenzione in esame è in un certo senso il risultato di un compromesso fra i vari pareri espressi dalle Parti e costituisce, a livello internazionale, il primo passo verso un processo di riduzione coordinata di queste emissioni.

In applicazione delle disposizioni della Risoluzione 46/169 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della Risoluzione INC/1992/1 allegata alla Convenzione e concernente le disposizioni transitorie, il Comitato di negoziato si è riunito a Ginevra dal 7 al 10 dicembre 1992. La sessione era soprattutto imperniata sulla pianificazione e sull'organizzazione dei lavori futuri. Per il 1993 sono previste due riunioni del Comitato: la prima avrà luogo a Nuova York dal 15 al 20 marzo e la seconda a Ginevra dal 16 al 27 agosto.

112

Messaggio I II III

Parte generale Situazione iniziale Aspetti scientifici

Gli studi teorico-scientifici rivelano che il nostro pianeta è tuttora confrontato con cambiamenti climatici diversi da quelli che si verificavano in passato, sia per la loro ampiezza sia per la loro rapida evoluzione. Nel passato geologico gli oceani, l'atmosfera e la biosfera soggiacevano a cicli naturali. Oggi le attività umane sono causa di forti trasformazioni ambientali.

Effetto serra L''effetto serra, componente naturale del sistema climatico da miliardi di anni, è un elemento essenziale della vita sulla Terra a motivo della sua funzione modératrice del calore ed è provocato dalla presenza nell'atmosfera di taluni gas capaci di captare e diffondere i raggi infrarossi emessi dalla superficie terrestre: evaporazione dell'acqua, gas carbonico (CO2), metano (CH4), protossido d'azoto (N2O) e ozono di bassa altitudine (Os troposferico).

Le attività umane provocano mutamenti nella composizione dell'atmosfera terrestre aumentando in maniera significativa le concentrazioni di questi gas e liberando sostanze interamente sintetiche altrimenti inesistenti allo stato naturale, ossia i cosiddetti clorofluorocarburi (CFC). Per altro il metano e taluni inquinanti atmosferici, come ad esempio gli ossidi d'azoto (NOX), i composti organici volatili (COV) e il monossido di carbonio (CO), favoriscono reazioni complesse quali il gas a effetto serra e ozono troposferico) contribuendo così al fenomeno in modo indiretto.

Gli scambi gassosi naturali tra l'astmosfera, gli oceani e la biosfera terrestre, in particolare attraverso il processo respiratorio e la decomposizione delle materie organiche, mantengono in equilibrio dinamico nell'atmosfera concentrazioni di gas carbonico e altri gas a effetto serra. Questo equilibrio viene perturbato dalle emissioni prodotte da attività umane che superano la capacità di assorbimento naturale dell'ecosistema benché costituiscano, per quanto concerne il meno del 5 per cento dell'insieme delle emissioni di origine naturale.

II rimanente si accumula nell'aria provocando un aumento delle concentrazioni atmosfyeriche che riscontriamo oggi.

Fonti di emissione di gas a effetto serra Oltre la metà delle emissioni mondiali di gas a effetto serra causate dall'uomo derivano dalla produzione e dal consumo di energia fossile (carbone, petrolio e gas naturale). Il rimanente è dovuto alle
attività industriali non attinenti al settore energetico (produzione ed utilizzazione di CFC) e al sistema agricolo (disboscamento e combustione di biomassa). Le emissioni mondiali di d'origine fossile hanno raggiunto nel 1989 22 miliardi di tonnellate. Le emis113

sioni annue di conseguenti al disboscamento (combustione) sono valutate, non senza alcune riserve, a 5,8 miliardi di tonnellate.

I Paesi industrializzati sono all'origine del 70-80 per cento delle emissioni mondiali di gas a effetto serra. Solo la regione dell'OCSE ne produce quasi la metà (47%). Le evoluzioni demografiche prevedibili nei Paesi in sviluppo contribuiranno in avvenire ad accrescere le emissioni mondiali, anche se le loro emissioni per abitante saranno di gran lunga inferiori a quelle dei Paesi industrializzati.

Vi è la possibilità di prevedere gli effetti combinati dei diversi gas grazie ad un solo indicatore, ossia l'equivalente attraverso il quale sono studiati gli effetti irradianti di un determinato gas e la sua permanenza nell'atmosfera. Il valore equivalente consente di calcolare le quantità dei diversi gas che concorrono all'aumento dell'effetto serra. Nel 1990 tali valori erano dell'ordine seguente: CO2 73 per cento, CFC 12 per cento, CH4 10 per cento e N2O 5 per cento. Da questi dati sono esclusi gli effetti indiretti che non possono essere convertiti in equivalente CÛ2.

Riscaldamento dell'atmosfera e relative incidenze II rafforzamento dell'effetto serra di origine naturale che «intrappola» il calore sulla superficie terrestre dovrebbe tradursi in un rialzo della temperatura media del nostro pianeta. Tutti i modelli climatici, dal più semplice al più sofisticato, concordano su questo punto.

Secondo l'IPCC il rialzo della temperatura nel corso del prossimo secolo dovrebbe aggirarsi intorno allo 0,3 °C mediamente ogni decennio qualora l'aumento del tasso di emissioni di gas a effetto serra prodotto da attività umane dovesse proseguire al ritmo attuale. Sempre secondo le previsioni, nel 2025 la temperatura dovrebbe salire di 1 °C (mediamente) rispetto ai valori attuali e di 3°C (mediamente) alla fine del 2000. La rapidità di questi aumenti è considerevole se paragonata alle fluttuazioni naturali delle temperature.

Nulla consente di concludere, allo stato attuale delle cose, che sia già in atto un riscaldamento della superficie terrestre causato dall'uomo. Gli esperti dell'IPCC sono del parere che si debba attendere almeno un decennio prima di acquisirne la certezza matematica sulla base dei dati raccolti. L'individuazione dei fenomeni è molto complessa in quanto taluni fattori, fra cui la rarefazione dell'ozono stratosferico (buco dell'ozono) e la sospensione nell'aria di particelle (aerosol), esercitano un'azione di raffreddamento.

È tuttavia legittimo temere che il riscaldamento previsto, e soprattutto la sua rapidità, possa pregiudicare seriamente il clima mondiale, regionale e locale.

Non è compito facile valutare i futuri cambiamenti climatici e le relative incidenze poiché la risoluzione dei modelli climatici mondiali è troppo rudimentale per rispecchiare la complessità dei cambiamenti regionali o locali. A livello globale i modelli tendono ad accordarsi su taluni punti chiave: alzamento del livello del mare, crescita della frequenza e della violenza degli eccessi climatici (precipitazioni abbondanti, periodi di siccità, tempeste, cicloni, inondazioni) e aumento generale delle precipitazioni distribuite in modo non del tutto uniforme.

114

Come già accennato i modelli tuttora disponibili sono in grado di simulare il sistema climatico nel suo insieme ma non al punto da prevedere le varianti climatiche regionali. I dati in nostro possesso ci consentono di compilare una tabella qualitativa delle conseguenze dirette e indirette di un riscaldamento planetario con il quale sarebbe confrontato il nostro Paese. Un eventuale rapido cambiamento del clima associato ad una maggiore frequenza degli eccessi climatici potrebbe causare danni alle foreste e alle colture, minacciare le specie vegetali o animali la cui capacità migratoria non sarebbe sufficientemente rapida da adeguarsi alle variazioni di temperatura ed esporre la salute umana, animale e vegetale ai rischi di invasione di parassiti e agenti patogeni. L'aumento delle temperature potrebbe provocare, entro la fine del secolo venturo, la scomparsa di tre quarti della superficie dei ghiacciai e di oltre il 90 per cento del loro volume come anche un degrado del permafrost (sottosuolo perennemente gelato in profondità) con conseguenti scoscendimenti di terreno. Questi effetti connessi con l'innalzamento di 300-500 m del limite delle cadute nevose inciderebbe notevolmente sull'industria turistica invernale.

Le conseguenze indirette riguardano soprattutto i danni dovuti all'innalzamento del livello del mare o a eventi climatici estremi. L'erosione delle zone costiere in taluni Paesi provocherebbe movimenti migratori verso quelli industrializzati, con conseguenze economico-sociali incalcolabili. Rammentiamo che un terzo della popolazione mondiale risiede entro una fascia costiera di circa 60 km di larghezza e le popolazioni più vulnerabili vivono nei delta dei Paesi in sviluppo.

Portata del problema Fra tutti i problemi legati al degrado dell'ambiente, taluni sono determinanti ai fini della sopravvivenza umana. Sotto questo aspetto la protezione dell'atmosfera è quindi fondamentale.

Il riscaldamento del pianeta è uno dei problemi più complessi cui sono confrontati coloro che si occupano di decisioni ambientali. Non solo concerne tutti i Paesi ma vi si associano le diverse fonti di inquinamento, gas, emissioni e processi atmosferici. Tale complessità è ancora più marcata dall'ampiezza del tema e dalla sua dilazione nel tempo.

La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici fissa come obiettivo ultimo la stabilizzazione delle concentrazioni atmosferiche di gas a effetto serra a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Tale livello dovrebbe essere raggiunto in un lasso di tempo abbastanza breve per permettere agli ecosistemi di adeguarsi naturalmente ai cambiamenti di clima e per garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile.

Secondo il Gruppo di esperti intergovernativo sull'evoluzione del clima (IPCC) la stabilizzazione delle concentrazioni atmosferiche di gas a effetto serra al livello attuale esigerebbe una riduzione immediata di oltre il 60 per cento delle emissioni di CO2, del 70-80 per cento di quelle di CFC, del 70-80 per cento di quelle di N2O e del 15-20 per cento di quelle di CH4.

115

I potenziali rischi del riscaldamento atmosferico nonché i tempi troppo lunghi per un rovesciamento di tendenze, tenuto conto dell'inerzia del sistema climatico, impongono l'adozione di provvedimenti rapidi ed efficaci. La diminuzione di gas carbonico e di altri gas a effetto serra presuppone una riduzione del consumo di commestibili fossili, un'incentivazione dell'efficacia energetica e una transizione verso fonti di energia non fossili ed ecologicamente razionali.

112

Situazione in Svizzera

Emissioni di gas a effetto serra Nel 1988 le emissioni antropiche di hanno raggiunto in Svizzera i 48 milioni di tonnellate ed il 92 per cento è imputabile all'energia fossile. Il rimanente proviene dai cementifici (4%) e dall'incenerimento dei rifiuti (4%). Le emissioni di in Svizzera, costituiscono la quota più alta dell'insieme delle emissioni di gas a effetto serra che si situano tra il 74 e il 90 per cento, sempre che si tenga conto o meno dei CFC.

Il settore di attività che incide maggiormente è quello dei trasporti (37%). La quota del settore residenziale (riscaldamento) è del 29 per cento mentre l'industria e i servizi vi contribuiscono rispettivamente con il 13 e il 15 per cento delle emissioni di di origine energetica. Il tasso di emissione di per abitante è attualmente di 6,5 tonnellate. Gli scenari indicano che le nostre emissioni di aumenteranno del 7 per cento circa entro il 2000 e del 16 per cento entro il 2010.

Le emissioni di metano nel nostro Paese contribuiscono con il 4-5 per cento al riscaldamento atmosferico; la fonte principale è costituita dall'allevamento dei bovini con il 66 per cento, mentre il rimanente si ripartisce tra le discariche (21%) e le fughe di gas (13%). Dal 1975 la tendenza delle emissioni è in diminuzione. Non disponiamo per ora di un inventario affidabile sulle emissioni di I dati più recenti le valutano al 4-5 per cento delle emissioni di gas a effetto serra.

In virtù delle nuove disposizioni dell'ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente, l'uso dei CFC dovrebbe cessare entro il 1994 ed anche le emissioni dei precursori di gas a effetto serra (NOX, COV, CO) dovrebbero diminuire entro il 2000 grazie a a provvedimenti di lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Stabilizzazione delle emissioni di CO?

Con decisione del 31 ottobre 1990 ci siamo proposti di ricondurre le emissioni di ai livelli del 1990 nel corso del presente decennio e di ridurle in seguito. Vorremmo ricordare che durante il discorso d'apertura del 6 novembre 1990, in occasione della seconda Conferenza mondiale sul clima, il Presidente della Confederazione aveva sottolineato la necessità di adottare misure di risparmio energetico e di potenziamento dell'efficacia energetica.

A tal fine la Confederazione ha adottato i seguenti strumenti: - Articolo costituzionale sull'energia che fissa le grandi linee della politica energetica, entrato in vigore nel marzo 1992, e ordinanza sull'uso parsimo116

nìoso dell'energia, entrata in vigore nel maggio 1991. Sulla base di questi strumenti sono stati adottati diversi provvedimenti e altri ne sono previsti nel settore del risparmio e dell'uso razionale dell'energia, della ricerca energetica senza liberazione di dell'adozione di norme in materia di consumo di energia elettrica degli apparecchi, edifici e veicoli a motore, dello sviluppo della ricerca energetica, delle attività di informazione, formazione e consulenza. Peraltro un disegno di legge federale sull'energia sarà presentato agli inizi del 1993 e dovrebbe entrare in vigore nel 1995/96.

- Il Programma Energia 2000 (decisione del Consiglio federale del 6 nov. 1990) si prefigge, quale principale obiettivo, di stabilizzare entro il 2000 il consumo di agenti fossili, quindi le emissioni di e di ridurlo in seguito; mira altresì ad attenuare progressivamente e infine a stabilizzare la domanda di energia elettrica e ad accrescere il consumo di energie rinnovabili. Prevede inoltre, senza recare danni all'ambiente, lo sfruttamento delle forze idrauliche e l'aumento della capacità delle centrali nucleari esistenti.

- Nel quadro di Energia 2000 sono in corso lavori per l'introduzione di una tassa sulle emissioni di COi conformemente al programma di legislatura 1992-1995. Per quanto possibile, questa tassa sarà coordinata con misure analoghe prese da altri Paesi industrializzati. L'importo sarà stabilito tenendo conto dell'onere fiscale esistente.

Dagli studi finora effettuati emerge che una stabilizzazione durevole delle emissioni di e loro riduzione dopo il 2000 richiede una solida politica energetica sostenuta da norme, tasse e programmi d'incitamento. Di conseguenza non è molto facile garantire l'applicazione di misure fra cui quelle d'incitamento economico (tassa sul necessarie all'attuazione del programma «Energia 2000».

Altri gas a effetto serra In Svizzera la quota dei CFC nelle emissioni di gas a effetto serra diminuirà rapidamente nel corso dei prossimi anni grazie alle nuove disposizioni legislative applicate a dette sostanze. Rileviamo che queste ultime non soggiacciono alla Convenzione in esame in quanto ne sono esclusi i gas a effetto serra disciplinati dal Protocollo di Montreal.

Anche se difficilmente quantificabili, entro il 2000 gli effetti indiretti dovuti ai precursori dell'ozono
troposferico diminuiranno a seguito dei provvedimenti di lotta antinquinamento.

Gruppo di lavoro interdipartimentale sull'evoluzione del sistema climatico II 22 novembre 1989 abbiamo istituito un gruppo di lavoro denominato «Gruppo di lavoro interdipartimentale sull'evoluzione del sistema climatico (GIESC)» con il compito di trattare la questione del riscaldamento atmosferico in seno all'amministrazione federale. Il GIESC è stato inoltre incaricato di elaborare le strategie di prevenzione e di adeguamento ai cambiamenti climatici nonché le basi della posizione svizzera nelle istanze internazionali e di favorire la gestione e l'integrazione della tematica del mutamento globale nelle diverse politiche nazionali (economica, energetica, agricola e sociale).

117

Il Gruppo di lavoro opera sotto la direzione dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. Ai lavori hanno collaborato quattro dipartimenti, dodici uffici e direzioni dell'amministrazione federale come anche un delegato del Programma climatologico svizzero (ProClim). Il Gruppo ci presenterà prossimamente un rapporto che dovrebbe servire da base per una strategia globale di lotta contro il riscaldamento atmosferico. Tale rapporto ingloberà tutti i settori di attività interessati, fra cui energia, trasporti, agricoltura, ricerca forestale e ricerca scientifica e conterrà raccomandazioni nell'ambito dell'informazione e dell'educazione. Una tale strategia dovrebbe favorire un approccio coerente in un settore complesso e pluridisciplinare come quello energetico.

113

Contesto internazionale

Verso la fine degli anni '80, il mondo politico, allertato dalle ripetute esortazioni degli ambienti scientifici internazionali, avvertì la necessità di occuparsi delle interferenze delle attività umane sul sistema climatico. Nell'autunno 1988 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite decise di iscrivere all'ordine del giorno della 43a sessione il tema «Protezione del clima mondiale a beneficio delle generazioni presenti e future». Contemporaneamente l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUE) costituivano il Gruppo di esperti intergovernativo sull'evoluzione del clima (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Nei due rapporti pubblicati nel settembre 1990 e nel febbraio 1992 (il primo di natura valutativa e il secondo quale supplemento) è evidenziato lo stato attuale delle conoscenze scientifiche sul riscaldamento globale e sulle sue cause e incidenze e sono analizzati gli aspetti tecnici connessi con misure palliative.

Nel novembre 1990 la comunità scientifica presente alla seconda Conferenza mondiale sul clima confermò le dichiarazioni scientifiche del Primo rapporto e sollecitò un'azione immediata volta a «ridurre le fonti di gas a effetto serra e ad aumentare i pozzi di assorbimento di questi gas». Dal canto loro i ministri di 137 Paesi tracciarono le linee per una strategia globale fondata sulle «migliori conoscenze scientifiche disponibili» obbedendo ai dettami cautelativi e «alle responsabilità comuni ma differenziate» di tutti gli aderenti. Erano consapevoli del fatto che i Paesi industrializzati avrebbero dovuto per primi impegnarsi a ridurre una parte delle rispettive emissioni mondiali di gas a effetto serra e predisporre la cooperazione tecnico-finanziaria con i Paesi in sviluppo affinchè questi potessero adottare adeguate misure. Infine riconoscevano la necessità primaria di «stabilizzare le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dal Protocollo di Montreal» e chiedevano che vennissero immediatamente avviati i negoziati per una convenzione quadro in materia.

I lavori iniziarono nel febbraio 1991 nel quadro del Comitato intergovernativo di negoziato (GIN) istituito nel dicembre 1990 dall'Assemblea generale. Da allora si susseguirono cinque sessioni: Washington, D.C., 4-14 febbraio 1991; Ginevra 17-28 giugno
1991; Nairobi 9-20 settembre 1991; Ginevra 9-20 dicembre 1991; Nuova York 18-28 febbraio e 4-9 maggio 1992 - l'ultima sessione fu suddivisa in due riunioni.

118

Nel corso dei negoziati il numero degli Stati partecipanti al GIN salì gradualmente a 157 fra cui 118 Paesi in sviluppo.

Politica dei diversi Paesi in materia di emissioni di A motivo dell'ampiezza della propria quota di emissioni mondiali di gas a effetto serra, gli attori di maggiore spicco nel contesto delle relazioni multilaterali sono soprattutto i Paesi a vasta superficie (Stati Uniti d'America, Cina, India, Brasile) o gruppi di Paesi (CE e ex URSS). Va da sé che ciascuno dovrà assumersi la propria parte di responsabilità nel quadro di una strategia comune.

Durante la seconda Conferenza mondiale sul clima e la Conferenza di Rio, la Svizzera ha reiterato la propria intenzione di voler stabilizzare ai livelli del 1990 almeno le emissioni di COi entro il 2000 e di ridurle in seguito. Questo obiettivo figura già nel programma «Energia 2000». La Francia, la Finlandia, l'Italia, la Gran Bretagna, la Norvegia, la Svezia e l'Ungheria hanno formulato una dichiarazione analoga. Il Giappone si propone di stabilizzare le proprie emissioni di per abitante entro il 2000 e oltre e sottolinea di voler ricondurre le emissioni di nonché quelle di metano e di protossido d'azoto al livello del 1990. Le CE hanno riaffermato a Rio il loro impegno a ricondurre congiuntamente le loro emissioni di gas carbonico al livello 1990 nel corso del presente decennio.

Taluni Paesi, in particolare la Germania, la Danimarca, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi e l'Austria, si sono proposti di ridurre le proprie emissioni. Il progetto più ambizioso è quello della Germania che intende ridurre del 25 per cento le emissioni di entro il 2005 portandole al livello del 1987.

Durante i negoziati per l'approvazione della Convenzione, gli Stati Uniti, pur responsabili di un quarto delle emissioni mondiali, non hanno voluto aderire agli impegni formali per la stabilizzazione delle emissioni di Il loro atteggiamento potrebbe però cambiare in avvenire. Auspicano infatti già sin d'ora di svolgere un ruolo motore nella tutela del clima.

Un insieme di fattori - ristrutturazione industriale, adozione di tecnologie più efficaci, adeguamento dei prezzi energetici - dovrebbe ridurre sensibilmente le emissioni nei Paesi dell'Europa centrale e dell'Est nei prossimi decenni. Secondo una valutazione si potrebbe addirittura raggiungere il 60 per cento
dei livelli del 1989.

La Cina e l'India, come del resto i Paesi in sviluppo nel loro insieme, auspicano che i Paesi industrializzati ottemperino a quanto sancito dalla Convenzione riguardo alle risorse finanziarie e al trasferimento di tecnologie affinchè possano far fronte ai loro impegni. Tutto questo è peraltro precisato in una clausola della Convenzione (art. 4 par. 7).

114

Aspetti economici

Paragonato ad altri problemi ecologici, quello del cambiamento climatico presenta parecchie sfaccettature. In primo luogo sono interessati settori chiave dell'attività economica tra cui l'energia, i trasporti e l'agricoltura. Inoltre la ri119

duzione delle emissioni di gas a effetto serra non potrà essere attuata con tecniche approssimative bensì con una ristrutturazione dei processi e metodi di produzione. Mentre la natura stessa del problema esige l'associazione di tutti gli Stati, le diverse componenti economico-industriali, anche in seno ai Paesi industrializzati, nonché i costi di riduzione, gli approcci scelti e le priorità differiscono da un Paese all'altro. È quindi importante studiare le specificità di ciascuno di essi nel quadro di un approccio globale della tematica in questione.

Si tratterebbe comunque di porre maggiormente l'accento sul rapporto costoefficacia dei provvedimenti previsti. La Convenzione ha comunque tenuto conto di queste considerazioni.

12

Svolgimento dei negoziati e analisi della Convenzione

Per un problema così complesso quale il riscaldamento planetario, 15 mesi di negoziati (febbraio 1991/maggio 1992) possono sembrare relativamente brevi (si doveva rispettare il calendario della CNUED) anche se in concreto il dibattito politico era iniziato già nel quadro dell'IPCC e dell'elaborazione della seconda Conferenza mondiale sul clima.

L'avvio dei negoziati fu lento e laborioso. Si dovette attendere la terza sessione per uscire dal dibattito generale e poter redigere i testi preliminari. Al termine della quarta sessione venne steso un accordo in forma di testo unico. Durante la sessione finale e di fronte all'impossibilità di risolvere le divergenze, le delegazioni sospesero la riunione per consentire al presidente del Comitato di preparare un testo di compromesso con l'aiuto di un numero ristretto di delegazioni chiave. Non sorprende quindi se sotto vari aspetti il testo finale risulta incoerente e poco chiaro, se non addirittura deliberatamente ambiguo.

Due questioni furono al centro dei dibattiti: la limitazione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aspetto finanziario.

La formulazione ambigua dell'articolo 4 paragrafo 2 è ripresa nei due capoversi separati «ritorno entro la fine del presente decennio ai precedenti livelli di emissione» (cpv. a) e «al fine di ritornare (...) ai livelli 1990 di queste emissioni, causate dall'uomo, di biossido di carbonio o di altri gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal» (cpv. b) è il risultato di un serrato dibattito svoltosi tra i Paesi industrializzati, partigiani della stabilizzazione delle emissioni entro il 2000 e gli Stati Uniti, contrari a qualsiasi imposizione coercitiva in tal senso.

L'obbligo vincolante del capoverso a) è di adottare politiche nazionali e (prendere) corrispondenti provvedimenti per mitigare i cambiamenti climatici limitando (le) emissioni causate dall'uomo di gas a effetto serra proteggendo e incrementando i (suoi) pozzi e serbatoi.

L'obbligo vincolante del capoverso b) è di comunicare in conformità dell'articolo 12 ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione (per i Paesi che l'hanno ratificata) e in seguito periodicamente, informazioni particolareggiate sulle polìtiche e misure di cui al precedente capoverso a) nonché sulle previste risultanti emissioni per il periodo di cui al capoverso a), vale a dire «entro 120

la fine del presente decennio». In questo contesto è specificato lo scopo di queste politiche e misure che consiste nel ritornare ai livelli 1990 per quanto concerne le emissioni di CO2 o di altri gas a effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal».

Grazie al meccanismo di trasmissione delle informazioni e alla loro analisi ad opera dell'Organo sussidiario di adozione, si potrà adeguare la Convenzione tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze e delle necessità.

Quanto al finanziamento dei provvedimenti che i Paesi in sviluppo dovranno applicare, la Convenzione non obbliga i Paesi industrializzati al pagamento di un contributo specifico ma riconosce il principio secondo cui questi ultimi dovranno assumersi l'onere dei costi addizionali riguardanti l'elaborazione di programmi e provvedimenti nazionali dei Paesi in sviluppo. Questi ultimi auspicavano che i Paesi industrializzati assumessero la totalità dei costi, ma senza successo: la formula adottata fu «la totalità dei costi concordati».

È nondimeno acquisito che i mezzi finanziari saranno (e lo sono già sin d'ora) stanziati nel quadro del Fondo mondiale per l'ambiente (GEF) istituito dalla Convenzione in quanto meccanismo finanziario interinale. L'importo esatto sarà oggetto di ulteriori negoziati.

La Convenzione è stata adottata il 9 maggio 1992 da 146 Paesi al termine della quinta sessione di negoziato e firmata da 155 Stati, tra cui la Svizzera, il 12 giugno, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (CNUED). Il numero dei firmatari è attualmente salito a 160. 15 Paesi hanno ratificato la Convenzione (Mauritius, Seychelles, Isole Marshall, Stati Uniti, Zimbabwe, Maldive, Monaco, Canada, Australia, Cina, San Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Ecuador, Figi, Messico). L'Arabia Saudita e gli altri Paesi arabi produttori di petrolio si sono astenuti dal firmarla.

In applicazione delle disposizioni della Risoluzione 46/169 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della Risoluzione INC/1992/1 allegata alla Convenzione sulle disposizioni transitorie, il Comitato di negoziato si è riunito a Ginevra dal 7 al 10 dicembre 1992. La sessione era imperniata sulla pianificazione e sull'organizzazione dei lavori futuri. Sono previste per il 1993 due riunioni del Comitato: la prima a Nuova York dal 15 al
20 marzo e la seconda a Ginevra dal 16 al 27 agosto.

La Convenzione fissa un punto fondamentale nella gestione della tutela dell'atmosfera. Considerati i rischi per l'ecologia, l'economia e persino per la sicurezza mondiale insiti in un eventuale riscaldamento incontrollato dell'atmosfera, è assolutamente urgente che la comunità internazionale si impegni seriamente nella ricerca di un obiettivo comune.

Se è vero che la Convenzione pecca di inesattezze e ambiguità, essa costituisce nondimeno un valido punto di partenza che dovrebbe consentire, attraverso sviluppi futuri, in particolare l'elaborazione di protocolli specifici, di definire una strategia efficace di lotta contro il riscaldamento del globo.

Ruolo della Svizzera La Svizzera ha partecipato attivamente ai diversi lavori in vista dei negoziati: 121

- Ha contribuito all'elaborazione della Dichiarazione ministeriale della seconda Conferenza mondiale sul clima del 7 novembre 1990 di cui è stata Paese ospite ed ha presieduto le sessioni ministeriali.

- Su sua proposta, i ministri per l'ambiente dei Paesi dell'AELS e delle CE, riunitisi a Ginevra il 5 novembre 1990, hanno convenuto «per quanto possibile, (di) formulare proposte comuni su diversi punti quali T'adozione di una stabilizzazione e in seguito di una riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra ai fini della CNUED (...) e nel quadro della Convenzione mondiale sul clima». Hanno inoltre invitato «tutti i Paesi industrializzati ad intraprendere azioni analoghe a quelle decise dalla CE (...), dall'AELS e da altri Paesi industrializzati allo scopo di stabilizzare entro il 2000 le emissioni di CO2 ai livelli 1990».

- Ha appoggiato il principio dell'addizionalità dell'aiuto ai Paesi in sviluppo in materia di ambiente globale - vale a dire un aiuto supplementare a quello previsto nel programma di aiuto allo sviluppo - ed ha approvato nel 1991 un credito quadro di 300 milioni di franchi per tale assistenza.

- Ha consentito uno sforzo finanziario ragguardevole per promuovere la partecipazione dei Paesi in sviluppo ai negoziati e alle attività dell'IPCC.

- Ha contribuito alla creazione, in seno al PNUE, di un'Unità di informazione sui cambiamenti climatici garantendo, nella fase iniziale, la quasi totalità del finanziamento.

- Infine ha già svolto un ruolo di spicco in quanto Paese ospite delle istituzioni connesse con il negoziato - i segretariati del GIN e dell'IPCC sono insediati a Ginevra - e intende rafforzare in futuro questo ruolo accogliendo anche i segretariati permanenti delle Convenzioni sul clima e sulle diversità biologiche.

A Rio, la Svizzera come anche i Paesi Bassi e l'Austria hanno svolto un'intensa attività diplomatica allo scopo di convincere i Paesi industrializzati a reiterare l'impegno sottoscritto durante la seconda Conferenza mondiale sul clima, vale a dire di stabilizzare ai livelli 1990 le loro emissioni di CO2 entro il 2000. La Comunità europea ha aderito a tale iniziativa e al momento della firma della Convenzione ha formulato una Dichiarazione riaffermando tale obiettivo. Dal canto loro, Svizzera, Austria e Liechtenstein hanno dichiarato di
voler continuare «l'adozione di misure atte a stabilizzare ai livelli 1990 le loro emissioni di CO2 entro il 2000 e ridurre in seguito le loro emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra non disciplinati dal Protocollo di Montreal sulla base delle rispettive politiche e strategie nazionali tenendo conto delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche ed economiche disponibili». Hanno sottolineato la necessità di intensificare i lavori in corso volti all'elaborazione di strumenti economici quali una tassa sui CO2 e hanno lanciato un appello a tutti i governi affinchè uniscano i loro sforzi per l'introduzione rapida e comune di tali strumenti.

Ratificando la Convenzione la Svizzera rafforzerà il proprio ruolo pionieristico in materia di protezione dell'ambiente e manifesterà la propria solidarietà nei confronti della comunità internazionale.

122

2 21

Parte speciale Contenuto della Convenzione

La Convenzione consta di un Preambolo, di 26 articoli e di 2 allegati.

Il preambolo, al quale si può rimproverare l'eccessiva lunghezza e talune ridondanze con il contenuto operazionale della Convenzione, riconosce in particolare che: - i cambiamenti di clima del pianeta e i relativi effetti negativi costituiscono un motivo di preoccupazione per il genere umano; - l'aumento delle concentrazioni atmosferiche di gas a effetto serra causate dall'uomo provocherà un ulteriore riscaldamento della superficie della terra e dell'atmosfera con il rischio di influenzare negativamente gli ecosistemi naturali e il genere umano; - le emissioni mondiali a effetto serra sono dovute in gran parte ai Paesi industrializzati e la quota delle emissioni mondiali dei Paesi in sviluppo aumenterà fino a che siano soddisfatte le loro esigenze sociali e di sviluppo; - la portata mondiale dei cambiamenti climatici richiede la più vasta cooperazione possibile in tutti i Paesi e la loro partecipazione ad un'azione internazionale; - è necessario che i Paesi industrializzati agiscano immediatamente in modo flessibile e sulla base di priorità chiaramente definite come primo passo verso strategie generali di intervento sul piano mondiale, nazionale e regionale; - le varie azioni necessarie per fronteggiare i cambiamenti climatici possono essere di per sé giustificate sul piano economico e possono inoltre essere utili per risolvere altri problemi ambientali; - se gli Stati hanno il diritto sovrano di gestire le proprie risorse hanno anche il dovere di impedire che le attività svolte nei limiti della loro giurisdizione non causino danni all'ambiente di altri Stati o regioni che non soggiacciono a nessuna giurisdizione nazionale. Questo principio, espresso per la prima volta nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972 (Principio 21) è stato interinato nella Dichiarazione di Rio (Principio 2).

L'obiettivo ultimo della Convenzione, di cui all'articolo 2, è di «stabilizzare (...) le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che escluda qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Tale livello deve essere raggiunto entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente a cambiamenti di clima e per garantire che la produzione alimentare
non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile».

La Convenzione si basa su cinque principi (art. 3): - responsabilità comune ma differenziata delle Parti; - considerazione delle necessità specifiche e delle circostanze particolari dei Paesi in sviluppo; - principio di precauzione, nel senso che di fronte a rischio di perturbazioni gravi o irreversibili l'assenza di conferme scientifiche assolute non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure, per prevedere, prevenire o attenuare le cause di cambiamenti climatici, fermo restando che queste misure richiedono un buon rapporto costo-efficacia; 123

- necessità di integrare le misure intese a proteggere il sistema climatico nei programmi di sviluppo nazionali; - necessità di promuovere un sistema economico internazionale libero che favorisca uno sviluppo economico durevole («sustainable»).

Il primo principio si riscontra nella struttura della Convenzione che fissa gli obblighi comuni cui devono sottoscrivere tutte le Parti (art. 4 par. 1) e gli obblighi specifici applicabili unicamente ai Paesi in sviluppo (art. 4 par. 2) il cui elenco figura nell'allegato I. La Convenzione contiene inoltre per i Paesi dell'OCSE (il cui elenco figura nell'allegato II) gli impegni in materia di trasferimento delle risorse finanziarie e tecnologiche per consentire ai Paesi in sviluppo di soddisfare i loro obblighi (art. 4 par. 3-6).

Secondo V'articolo 4 paragrafo 1, tutte le Parti devono adottare le disposizioni seguenti: a. preparare, aggiornare, pubblicare e mettere a disposizione della Conferenza delle Parti un inventario nazionale delle emissioni di gas a effetto serra, loro fonti e pozzi; b. preparare, allestire, pubblicare e aggiornare regolarmente un programma nazionale comprendente misure atte a limitare le emissioni di gas a effetto serra, aumentare i pozzi e agevolare l'adeguamento ai cambiamenti climatici; e. promuovere lo sviluppo, l'applicazione, la diffusione e il trasferimento di tecnologie e prassi intese a ridurre o a prevenire le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori pertinenti (energia, trasporto, industria, agricoltura, gestione delle foreste e rifiuti); d. sviluppare la gestione razionale dei pozzi e serbatoi di gas a effetto serra (biomassa, foreste, oceani); e. collaborare all'adeguamento dei cambiamenti e allestire piani integrati (gestione delle zone costiere, risorse idriche, agricoltura); f. approfondire gli studi legati ai cambiamenti climatici nelle politiche sociali, economiche e ambientali nazionali e studiare gli effetti di misure palliative sull'economia, la salute e l'ambiente; g. incoraggiare i lavori di ricerca tecnico-scientifica, tecnologica e socioeconomica, come anche l'osservazione e la costituzione di archivi di dati sui sistemi climatici; h. incoraggiare lo scambio di informazioni scientifiche, tecnologiche, socioeconomiche e giuridiche relative ai cambiamenti climatici; i. incoraggiare l'istruzione,
la formazione e la sensibilizzazione del pubblico.

L'articolo 4 paragrafo 2 si applica unicamente ai Paesi in sviluppo. Il capoverso a) stabilisce l'obbligo vincolante di adottare «politiche nazionali e (prendere) provvedimenti per mitigare i cambiamenti climatici, limitando le emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra e proteggendo e incrementando i suoi pozzi e serbatoi».

L'obbligo imposto dall'articolo in questione è seguito da considerazioni giuridicamente non vincolanti che definiscono le politiche e le misure da adottare: queste «dimostreranno che i Paesi sviluppati prendono l'iniziativa per modificare le tendenze a lunga scadenza delle emissioni (...), riconoscendo che il ri124

torno entro la fine del presente decennio ai precedenti livelli di emissioni, causate dall'uomo, di biossido di carbonio e di altri gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, contribuirebbe a tale modifica»; inoltre esse prenderanno in considerazione le «differenze (tra i Paesi sviluppati partecipi) di punti di partenza e di approcci, di strutture economiche e di risorse, la necessità di mantenere una crescita economica forte e sostenibile, le tecnologie disponibili (...)», nonché la necessità di contribuire «in misura equa ed adeguata allo sforzo mondiale per questo obiettivo»; infine i Paesi sviluppati potranno applicarle «congiuntamente con altre Parti» dato che le modalità e i criteri di un'applicazione congiunta sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti nella sua prima sessione (art. 4 par. 2 cpv. d).

11 capoverso b) contiene l'obbligo di «(comunicare) in conformità dell'articolo 12 entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione (nei confronti dei Paesi che l'hanno ratificata) e in seguito periodicamente, informazioniparticolareggiate sulle politiche e misure di cui al capoverso a) nonché sulle previste risultanti (emissioni) (...) nel periodo di cui al paragrafo a) (entro la fine del presente decennio), al fine di ritornare singolarmente o congiuntamente ai livelli 1990 di queste emissioni (...) di biossido di carbonio e di altri gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal».

Inoltre, secondo l'articolo 4 paragrafo 2: d. la Conferenza delle Parti dovrà riesaminare nella sua prima sessione l'adeguatezza di detti obblighi tenendo presenti le migliori informazioni scientifiche e tecniche, sociali ed economiche; e./i le Parti coordinano nel modo opportuno con le altre Parti interessate i pertinenti strumenti economici ed amministrativi elaborati per raggiungere l'obiettivo della Convenzione; e./ii le Parti identificano ed esaminano le prassi che incoraggiano le attività che portano a livelli di emissioni, causate dall'uomo, di gas a effetto serra maggiori di quanto sarebbero altrimenti.

I Paesi dell'OCSE dovranno fornire, sulla base di un'adeguata ripartizione dell'onere tra questi Paesi, risorse finanziarie «nuove e addizionali» per coprire «tutti i costi concordati» che le Parti che sono Paesi in sviluppo hanno sostenuto per soddisfare i loro
obblighi (art. 4 par. 3) e adottare tutte le misure possibili per «promuovere, facilitare e se necessario finanziare il trasferimento (...)

di tecnologie innocue per l'ambiente», (art. 4 par. 5).

Gli articoli 5 e 6 disciplinano le modalità della cooperazione internazionale in materia di ricerca e di osservazione sistematica del clima e nell'ambito dell'informazione e della formazione.

Istituzioni Gli articoli 7-11 contengono le disposizioni istituzionali che garantiscono l'applicazione della Convenzione. La Conferenza delle Parti, in quanto organo supremo, valuta ed esamina regolarmente l'attuazione della Convenzione ad opera delle Parti, nonché gli effetti globali dei provvedimenti adottati ed esamina l'adeguatezza degli obblighi alla luce dei dati scientifici più attendibili.

Essa può inoltre istituire organi sussidiari. Due di questi organi sono già isti9 Foglio federale. 76° anno. Voi. II

125

tuiti dalla Convenzione - Organo sussidiario del consiglio scientifico e tecnologico e Organo sussidiario di attuazione.

Un meccanismo finanziario, diretto dalla Conferenza delle Parti, consente il trasferimento di risorse finanziarie di cui all'articolo 4 paragrafo 3. Tale meccanismo è affidato provvisoriamente al Fondo mondiale per l'ambiente (GEF) creato nel 1989 dalla Banca Mondiale, al Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUE) e al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) (art. 21).

Infine la Conferenza delle Parti nella sua prima sessione designerà un segretariato permanente. Durante il periodo transitorio il segretariato del Comitato di negoziato fungerà da segretariato interinale. La Svizzera ha offerto alle Nazioni Unite e alla comunità internazionale di accogliere a Ginevra il segretariato e di concedergli un aiuto finanziario importante.

L'articolo 12 contiene le clausole relative al meccanismo di comunicazione di informazioni relative all'attuazione della Convenzione. L'articolo 13 prevede la possibilità di istituire un processo consultivo multilaterale per la soluzione delle questioni concernenti l'attuazione della Convenzione. L'articolo 14 contiene le clausole per la composizione pacifica delle controversie tra le Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

L'articolo 15 precisa le modalità relative agli emendamenti alla Convenzione, l''articolo 16 concerne l'adozione e l'emendamento degli allegati e {larticolo 17 prevede l'adozione di protocolli. L'articolo 18 disciplina il diritto di voto e l'artìcolo 19 conferisce al Segretariato generale delle Nazioni Unite la funzione di depositario della Convenzione e dei suoi protocolli. Gli articoli 20-26 contengono le clausole finali che riguardano la firma della Convenzione, le disposizioni transitorie, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, l'entrata in vigore, il divieto di formulare riserve, le modalità di denuncia ed infine il deposito della Convenzione in sei lingue originali.

La Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il 50° strumento di ratifica (art. 23).

22

Conseguenze per la Svizzera

Attraverso il programma Energia 2000 il nostro Paese dispone di una politica atta a soddisfare ampiamente le disposizioni della Convenzione per quanto concerne le emissioni di d'origine energetica. Rileviamo inoltre che la Convenzione lascia ampia facoltà di scelte politiche e conseguenti misure.

Rammentiamo qui di seguito le misure di politica energetica contenute nel programma citato: - prescrizioni sull'uso razionale del calore e dell'elettricità negli edifici; - programma di investimenti e di rinnovo per le vecchie costruzioni mediante sussidi federali; - conteggio individuale dei costi di riscaldamento dell'acqua nelle nuove e vecchie costruzioni; - perizie e criteri di ammissione alla verificazione o convenzioni per apparecchi, impianti e veicoli; 126

- diagnosi energetica e rinnovamenti pilota nell'industria; - tassa sull'energia (p. es. tassa sul - nuove tariffe per le energie raccordate e condizioni di raccordo eque conformemente alle raccomandazioni del DFTCE; - promozione degli investimenti per l'uso delle energie rinnovabili; - intensificazione di informazione, formazione, ricerca e sviluppo nei settori dell'uso razionale dell'energia e delle energie rinnovabili.

Le emissioni di precursori dell'ozono troposferico diminueranno anch'esse entro il 2000 grazie alle misure prese nel quadro della Strategia di lotta contro l'inquinamento atmosferico. Il nostro Paese non dispone ancora di programmi specifici contro le emissioni di metano e di protossido d'azoto né di pozzi per il loro assorbimento.

Tenuto conto del principio enunciato nella Convenzione nel senso che si devono elaborare politiche e provvedimenti che riguardino tutte le fonti pertinenti, i pozzi ed i serbatoi di gas a effetto serra, prevedano l'adeguamento e comprendano tutti i settori economici (art. 3 par. 3), il programma Energia 2000 non può da solo costituire un programma nazionale di lotta contro i cambiamenti climatici ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione.

Trattandosi dell'obbligo di definire un simile programma, il rapporto del GIESC dovrebbe fornirne gli elementi di base e permettere la sua elaborazione nel corso del 1993. Il rapporto del GIESC conterrà un inventano preliminare delle emissioni di gas a effetto serra in Svizzera, compilato sulla base di una metodologia sviluppata congiuntamente dall'OCSE e dall'IPCC.

Secondo l'articolo 12 della Convenzione, la Svizzera dovrà presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore una prima relazione e una descrizione particolareggiata delle politiche e provvedimenti adottati e una stima specifica degli effetti di tali politiche e provvedimenti. La stesura periodica delle relazioni sarà parte integrante del programma nazionale svizzero in materia di cambiamenti climatici.

3

Conseguenze per quanto concerne le risorse finanziarie e il personale

Le necessità di risorse materiali e umane per le attività derivanti dalla ratifica della Convenzione e per l'elaborazione di un programma nazionale saranno valutate e trattate contemporaneamente all'adozione di un quadro istituzionale per il seguito da dare alla CNUED.

Riguardo al coordinamento degli strumenti economici ed amministrativi (art.

4 par. 2 cpv. e) la Svizzera partecipa attivamente ai lavori dell'AELS, dell'AELS/C e del processo annuo di collaborazione ministeriale quadripartita (Germania, Austria, Liechtenstein, Svizzera) e tripartita (Francia, Italia, Svizzera) per l'introduzione comune di una tassa sui ed intende intensificarli anche nel quadro del processo «Ambiente per l'Europa». D'altro canto la Svizzera è membro dell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, concluso nel 1979 nel quadro del GATT.

127

Per quanto concerne invece le risorse finanziarie destinate ai Paesi in sviluppo nel quadro della Convenzione - il cui importo non è stato ancora precisato e neppure è stato oggetto di negoziati - la Svizzera dispone di crediti sostanziali.

Infatti dei 300 milioni di franchi stanziati per il finanziamento di programmi in favore dell'ambiente globale nei Paesi in sviluppo, 120 milioni andranno ai fondi multilaterali di cui 80 al Fondo per l'ambiente mondiale (GEF).

La possibilità di cui all'articolo 4 paragrafo 2 capoverso a) di «aiutare altre Parti a partecipare all'obiettivo della Convenzione» rientra nei programmi di assistenza ai Paesi in Europa centrale e orientale, i cui importanti sviluppi nel settore energetico dovrebbero contribuire a ridurre le emissioni di gas carbonico in questi Paesi.

4

Conformità con il programma di legislatura

II programma di legislatura 1992-1995 menziona espressamente come obiettivo della politica estera svizzera la partecipazione alle attività internazionali volte alla soluzione di problemi ambientali globali tra cui il cambiamento climatico.

La Convenzione si iscrive precisamente in questo contesto.

5 51

Rapporto con il diritto internazionale Rapporto con il diritto europeo

La Comunità europea persegue obiettivi generali analoghi a quelli della Svizzera in materia di riduzione delle emissioni di ed ha adottato una «Strategia comunitaria per limitare le emissioni di migliorando l'efficacia energetica» (COM (92) 246, 1° giu. 1992). La CE ha sottoscritto l'impegno a stabilizzare le emissioni al livello 1990 entro il 2000 (conclusione del Consiglio congiunto Energia/Ambiente del 29 ott. 1990).

La strategia comprende un programma di potenziamento dell'efficacia energetica (SAVE) e un programma relativo alle energie rinnovabili (ALTENER).

Comprende inoltre un elemento fiscale consistente in particolare in una tassa sui CO2/energia. A questo proposito, il Consiglio dei ministri dell'ambiente, nella sessione del 22/23 marzo 1993, ha riaffermato la propria volontà di fare tutto il possibile, in particolare in occasione della sua prossima sessione congiunta con i ministri delle finanze nel giugno 1993, per giungere a risolvere i problemi in sospeso concernenti l'introduzione della tassa combinata CO2/energia nella Comunità e di avviare in tale contesto un dialogo con gli Stati Uniti, nonché in seno ad organizzazioni internazionali quali l'OCSE. Infine, detta strategia predispone un meccanismo di vigilanza delle emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra nella Comunità (COM (92) 181, 1° giu.

1992).

Il Consiglio ha recentemente adottato una risoluzione su un programma comunitario di politica e di sforzi in materia di ambiente e sviluppo durevole nella quale afferma che la Comunità e gli Stati membri contribuiranno concretamente all'adozione di strategie efficaci volte a risolvere i problemi quali il cam128

biamento climatico, la deforestazione, la desertificazione, il depauperamento dello strato di ozono e la riduzione della biodiversità e adempiranno nel più breve termine possibile gli impegni sottoscritti al momento della ratifica delle pertinenti convenzioni internazionali (conclusioni del Consiglio Ambiente del 15/16 die. 1992).

Per quanto concerne la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici occorre rilevare che i capi di governo della CE riuniti a Lisbona nel giugno 1992 si sono impegnati a ratificarla. La Commissione delle CE ha già trasmesso al Consiglio una proposta in merito (COM (92) del 14 die. 1992).

Il Consiglio ne ha preso atto con soddisfazione ed ha ribadito che gli Stati membri e la Comunità dovevano agire tempestivamente affinchè la ratifica avvenisse al più tardi a fine 1993. Per agevolarla, il Consiglio ha invitato gli Stati membri a sottoporre alla Commissione entro fine marzo 1993 il loro programma nazionale di riduzione delle emissioni di (conclusioni del Consiglio Ambiente del 15/16 die. 1992). Ha per altro deciso che gli strumenti di ratifica della Convenzione dovranno essere depositati simultaneamente dalla Comunità e dagli Stati membri, il più tardi il 31 dicembre 1993, riaffermando, in tale occasione, l'obiettivo di giungere entro il 2000 a stabilizzare nella Comunità le emissioni di al livello del 1990 (conclusioni del Consiglio Ambiente del 22/23 marzo 1993).

Dai diversi elementi citati si può dedurre che la ratifica della Convenzione da parte della Svizzera rientra in una strategia globale internazionale, ampiamente appoggiata dalla Comunità europea.

52

Rapporto con il GATT

Senza menzionare espressamente il GATT la Convenzione fa riferimento nell'articolo 3 alla necessità di evitare che «le misure adottate per combattere i cambiamenti climatici (...)» costituiscano «un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali». La Convenzione e gli obblighi a cui la Svizzera ha sottoscritto nel quadro del GATT sono quindi compatibili.

6

Costituzionalità e basi giuridiche

In quanto strumento sulle limitazioni delle emissioni la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici è esclusa dal campo di applicazione dell'articolo 39 capoverso 2 (delega di competenza) della legge federale sulla protezione dell'ambiente. La conclusione dell'accordo si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con l'estero. Secondo l'articolo 85 capoverso 5 della Costituzione federale l'approvazione spetta alla vostra Assemblea. La Convenzione è denunciabile, non prevede l'adesione ad una organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Essa non soggiace quindi al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

129

Decreto federale concernente la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 19931', decreta:

Art. l 1 La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 9 maggio 1992 firmata dalla Svizzera il 12 giugno 1992 a Rio de Janeiro è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

5769

»FF 1993 II 109 130

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Traduzione»

Le Parti alla Convenzione, consapevoli che i cambiamenti di clima del pianeta e i relativi effetti negativi costituiscono un motivo di preoccupazione per il genere umano, preoccupate per il fatto che le attività umane hanno notevolmente aumentato le concentrazioni atmosferiche di gas ad effetto serra, che questo aumento intensifica l'effetto serra naturale e che tale fenomeno provocherà in media un ulteriore riscaldamento della superficie della terra e dell'atmosfera e può avere un'influenza negativa sugli ecosistemi naturali e sul genere umano, constatando che sia in passato che attualmente le emissioni mondiali di gas ad effetto serra sono dovute in gran parte ai Paesi sviluppati, che le emissioni pro capite nei Paesi in sviluppo sono ancora relativamente basse e che la quota delle emissioni mondiali dovute ai Paesi in sviluppo aumenterà fino a che siano soddisfatte le esigenze sociali e di sviluppo, consapevoli del ruolo e dell'importanza dei pozzi e dei serbatoi di gas ad effetto serra negli ecosistemi terrestri e marini, constatando che la previsione dei cambiamenti climatici è soggetta a molte incertezze, in particolare per quanto riguarda la collocazione nel tempo, la grandezza e le manifestazioni regionali, consapevoli che la portata mondiale dei cambiamenti climatici richiede la più vasta cooperazione possibile di tutti i Paesi e la loro partecipazione ad un'azione internazionale adeguata ed efficace in rapporto alle loro responsabilità comuni ma differenziate, alle rispettive capacità e alle loro condizioni economiche e sociali, ricordando le pertinenti disposizioni della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972, ricordando anche che in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in rapporto alle loro politiche nel campo dell'ambiente e dello sviluppo, e che hanno la responsabilità di garantire che le attività svolte nel territorio soggetto alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di regioni al di fuori della loro giurisdizione nazionale, confermando il principio della sovranità degli Stati nella cooperazione internazionale per far fronte ai cambiamenti climatici, "Dal testo originale francese.

131

Cambiamenti climatici

riconoscendo che gli Stati devono adottare un'efficace normativa ambientale e che le norme ambientali, gli obiettivi e le priorità di gestione devono riflettere lo stato dell'ambiente e dello sviluppo al quale si applicano, e che le norme applicate da alcuni Paesi possono essere inadeguate e possono comportare ingiustificati costi economici e sociali nel caso di altri Paesi, in particolare nei Paesi in sviluppo, ricordando le disposizioni della risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/228 del 22 dicembre 1989 relativa alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, e le risoluzioni 43/53 del 6 dicembre 1988, 44/207 del 22 dicembre 1989, 45/212 del 21 dicembre 1990 e 46/169 del 9 dicembre 1991 sulla protezione del clima mondiale per le presenti e future generazioni del genere umano, ricordando anche le disposizioni della risoluzione dell'Assemblea generale n.

44/206 del 22 dicembre 1989, concernente i possibili effetti negativi dell'aumento del livello del mare sulle isole e le zone costiere, in particolare sulle zone costiere di basso livello, e le pertinenti disposizioni della risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/172 del 19 dicembre 1989 sull'attuazione del piano di azione per combattere la desertificazione, ricordando inoltre la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono del 1985 e il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono del 1987, quali adeguati e modificati il 29 giugno 1990, prendendo atto della dichiarazione ministeriale della seconda Conferenza mondiale sul clima, adottata il 7 novembre 1990, consapevoli del rilevante lavoro analitico che viene svolto da molti Stati sui cambiamenti climatici, e degli importanti contributi che l'Organizzazione meteorologica mondiale, il Programma ambiente delle Nazioni Unite e altri organismi, organizzazioni ed enti delle Nazioni Unite, come pure altre istituzioni internazionali ed intergovernative apportano allo scambio dei risultati della ricerca scientifica e al coordinamento delle ricerche, riconoscendo che le iniziative necessarie per comprendere e fronteggiare i cambiamenti climatici sono più efficaci sul piano ambientale, economico e sociale, se sono basate su pertinenti considerazioni scientifiche, tecniche ed economiche e se sono costantemente riesaminate alla luce dei
nuovi risultati raggiunti in questi campi, riconoscendo che le varie azioni necessarie per fronteggiare i cambiamenti climatici possono essere di per sé giustificate sul piano economico e che possono inoltre essere utili per risolvere altri problemi ambientali, riconoscendo anche che è necessario che i Paesi sviluppati agiscano immediatamente in modo flessibile e sulla base di priorità chiaramente definite, come primo passo verso strategie generali di intervento sul piano mondiale, nazionale ed eventualmente regionale, che tengano conto di tutti i gas ad effetto serra e prendano nella debita considerazione il loro relativo contributo all'aggravamento dell'effetto serra, 132

Cambiamenti climatici

riconoscendo inoltre che i Paesi situati a basso livello ed i Paesi che sono piccole isole, i Paesi con zone costiere situate a basso livello, aride e semiaride oppure con zone soggette ad inondazioni, siccità e desertificazione, nonché i Paesi in sviluppo con fragili ecosistemi montuosi sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, ammettendo che qualsiasi azione intesa a limitare le emissioni di gas ad effetto serra causa gravi difficoltà ai suddetti Paesi e soprattutto ai Paesi in sviluppo, le cui economie dipendono in modo rilevante dalla produzione, dall'uso e dall'esportazione di combustibili fossili, convinti che i provvedimenti da adottare per fronteggiare i cambiamenti climatici devono essere coordinati in forma integrata con lo sviluppo economico e sociale, al fine di evitare effetti negativi su quest'ultimo, e tenendo pienamente conto della necessità giustamente prioritaria dei Paesi in sviluppo di raggiungere una crescita economica sostenuta e di eliminare la povertà, riconoscendo che tutti i Paesi e in particolar modo i Paesi in sviluppo devono poter accedere alle risorse necessarie per raggiungere uno sviluppo economico e sociale sostenibile, e che i Paesi in sviluppo, per realizzare l'obiettivo suddetto, devono aumentare i consumi di energia tenendo comunque conto delle possibilità di ottenere una maggiore efficienza energetica e di controllare le emissioni di gas ad effetto serra in generale, tra l'altro mediante applicazione di nuove tecnologie in condizioni che le rendono economicamente e socialmente vantaggiose, decisi a proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni '*

Ai fini della presente Convenzione s'intende per: 1. «effetti negativi dei cambiamenti climatici»: i cambiamenti dell'ambiente fisico o della vita animale e vegetale dovuti a cambiamenti climatici, che hanno rilevanti effetti deleteri per la composizione, la capacità di recupero o la produttività di ecosistemi naturali e gestiti per il funzionamento dei sistemi socioeconomici oppure per la sanità e il benessere del genere umano; 2. «cambiamenti climatici»: qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, il quale altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili; 3. «sistema climatico»: l'insieme dell'atmosfera, idrosfera, biosfera, geosfera e delle relative interazioni; " I titoli degli articoli sono indicati soltanto per facilitare la lettura.

133

Cambiamenti climatici

4. «emissioni»: emissione di gas ad effetto serra e/o dei loro precursori nell'atmosfera al di sopra di una determinata zona e in un determinato periodo di tempo; 5. «gas ad effetto serra»: i gas di origine naturale o prodotti da attività umana, che fanno parte dell'atmosfera e assorbono e riflettono i raggi infrarossi; 6. «organizzazione regionale di integrazione economica»: qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, che è competente per le materie trattate dalla presente Convenzione o dai relativi protocolli e che è stata debitamente autorizzata, in conformità delle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare relativi strumenti o ad accedervi; 7. «serbatoio»: una o più componenti del sistema climatico, in cui è immagazzinato un gas ad effetto serra o un precursore di un gas ad effetto serra; 8. «pozzo»: qualsiasi processo, attività o meccanismo che elimina dall'atmosfera un gas ad effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas ad effetto serra; 9. «fonte»: qualsiasi processo o attività, che immette nell'atmosfera un gas ad effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas ad effetto serra.

Articolo 2 Obiettivo L'obiettivo ultimo della presente Convenzione e di tutti i relativi strumenti giuridici che la Conferenza delle Parti può adottare è di stabilizzare, in conformità delle pertinenti disposizioni della Convenzione, le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Tale livello deve essere raggiunto entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente a cambiamenti di clima e per garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile.

Articolo 3 Principi Nello svolgimento delle azioni intese a raggiungere l'obiettivo della Convenzione e ad adempierne le disposizioni, le Parti devono basarsi, interalia, sui principi qui di seguito esposti: 1. Le Parti devono proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni, su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità. Pertanto i Paesi sviluppati che sono Parti alla
Convenzione, devono prendere l'iniziativa nella lotta contro i cambiamenti climatici e i relativi effetti negativi.

2. Le esigenze specifiche e le circostanze speciali dei Paesi in sviluppo che sono Parti alla Convenzione, i'n particolar modo di quelli che sono facilmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti di clima, e di quelle Parti, so134

Cambiamenti climatici

prattutto dei Paesi in sviluppo, che dovrebbero sostenere un onere sproporzionato o abnorme ai sensi della Convenzione, devono essere prese in completa considerazione.

3. Le Parti devono adottare misure precauzionali per rilevare in anticipo, prevenire o ridurre al minimo le cause dei cambiamenti climatici e per mitigarne gli effetti negativi. Qualora esistano rischi di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve essere addotta come pretesto per rinviare l'adozione di tali misure, tenendo presente che le politiche e i provvedimenti necessari per far fronte ai cambiamenti climatici devono essere il più possibili efficaci in rapporto ai costi, in modo da garantire vantaggi mondiali al più basso costo possibile. A tal fine si devono elaborare politiche e provvedimenti che riflettano diversi contesti socioeconomici, siano completi, riguardino tutte le fonti pertinenti, i pozzi e i serbatoi di gas ad effetto serra, prevedano l'adeguamento e comprendano tutti i settori economici. Le azioni necessarie per fronteggiare i cambiamenti climatici possono essere attuate in cooperazione dalle Parti interessate.

4. Le Parti hanno il diritto e il dovere di promuovere uno sviluppo sostenibile.

Le politiche e i provvedimenti per proteggere il sistema climatico dai cambiamenti causati dalle attività umane, devono essere adattati alle specifiche condizioni di ciascuna Parte e devono essere integrati nei programmi nazionali di sviluppo, tenendo conto che lo sviluppo economico è essenziale per l'adozione di misure necessarie per far fronte ai cambiamenti climatici.

5. Le Parti collaborano per promuovere un sistema economico internazionale aperto e cooperativo, che porti ad una crescita e ad uno sviluppo economico sostenibile in tutte le Parti, in particolar modo nelle Parti che sono Paesi in sviluppo che potrebbero così lottare meglio contro i problemi dei cambiamenti climatici. Le misure adottate per combattere i cambiamenti climatici, ivi comprese quelle unilaterali, non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali.

Articolo 4 Obblighi 1. Tenendo conto delle loro responsabilità comuni, ma differenziate e delle loro specifiche priorità nazionali e regionali di sviluppo, dei loro obiettivi e delle diverse circostanze, tutte le Parti: a) elaborano, aggiornano periodicamente, pubblicano e mettono a disposizione della Conferenza delle Parti, in conformità dell'articolo 12, inventari nazionali delle emissioni, causate dall'uomo, di gas ad effetto serra suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi, qualora tali gas non siano inclusi nel protocollo di Montreal, applicando metodologie comparabili che devono essere stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle Parti; 135

Cambiamenti climatici

b) formulano, attuano, pubblicano e aggiornano regolarmente programmi nazionali e, se del caso, regionali, che stabiliscono misure intese a mitigare i cambiamenti climatici, tenendo conto delle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonte e delle eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, e misure intese a facilitare un adeguato adattamento ai cambiamenti climatici; e) promuovono in cooperazione lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione, ivi compreso il trasferimento di tecnologie, prassi e processi che permettono di controllare, ridurre o prevenire le emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra, qualora non siano inclusi nel protocollo di Montreal, in tutti i settori pertinenti, ivi compresi i settori dell'energia, dei trasporti, dell'industria, dell'agricoltura, della forestazione e della gestione dei rifiuti; d) promuovono una gestione sostenibile e promuovono in cooperazione la conservazione e l'incremento, se del caso, dei pozzi e dei serbatoi di tutti i gas ad effetto serra, che non sono inclusi nel protocollo di Montreal, ivi compresi la biomassa, le foreste e gli oceani, nonché altri ecosistemi terrestri, costieri e marini; e) preparano in cooperazione l'adattamento all'impatto dei cambiamenti climatici; sviluppano ed elaborano opportuni piani integrati per la gestione delle zone costiere, per le risorse idriche e per l'agricoltura, nonché per la protezione e il ripristino delle zone, particolarmente quelle africane, colpite dalla siccità e dalla desertificazione oppure dalle inondazioni; f) tengono conto nella misura del possibile delle considerazioni sui cambiamenti climatici nell'elaborare le loro pertinenti politiche e azioni sociali, economiche ed ambientali, e applicano opportuni metodi, per esempio la valutazione dell'impatto, formulati e definiti a livello nazionale, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi che i progetti o i provvedimenti da esse adottati per mitigare i cambiamenti climatici o per adattarvisi, possono avere sull'economia, sulla sanità pubblica e sulla qualità dell'ambiente; g) promuovono in cooperazione la ricerca scientifica, tecnologica, tecnica, socioeconomica e in altri settori, l'osservazione sistematica e la creazione di archivi di dati concernenti il sistema climatico e
volti a migliorare le conoscenze, a ridurre o eliminare le restanti incertezze riguardo alle cause, agli effetti, alla portata e al periodo dei cambiamenti climatici e riguardo alle conseguenze economiche e sociali delle varie strategie di intervento; h) promuovono in cooperazione uno scambio completo, aperto e rapido delle pertinenti informazioni scientifiche, tecnologiche, tecniche, socioeconomiche e giuridiche, concernenti il sistema climatico e i cambiamenti climatici, nonché le conseguenze economiche e sociali delle varie strategie di intervento; i) promuovono in cooperazione l'educazione, la formazione e la consapevolezza del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici e incoraggiano la più vasta partecipazione possibile a questo processo, ivi compresa la partecipazione delle organizzazioni non governative; 136

Cambiamenti climatici j) comunicano alla Conferenza delle Parti le informazioni relative all'attuazione in conformità dell'articolo 12.

2. Le Parti che sono Paesi sviluppati e le altre Parti elencate nell'allegato 1 assumono gli obblighi di seguito specificati.

a) Ciascuna di queste Parti adotta politiche nazionali '* e prende corrispondenti provvedimenti per mitigare i cambiamenti climatici, limitando le emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra e proteggendo e incrementando i suoi pozzi e serbatoi di gas ad effetto serra. Queste politiche e provvedimenti dimostreranno che i Paesi sviluppati prendono l'iniziativa per modificare le tendenze a lunga scadenza delle emissioni causate dall'uomo in conformità dell'obiettivo della Convenzione, riconoscendo che il ritorno entro la fine del presente decennio ai precedenti livelli di emissioni, causate dall'uomo, di biossido di carbonio e di altri gas ad effetto serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, contribuirebbe a tale modifica, e prendendo in considerazione le differenze di punti di partenza e di approcci, di strutture economiche e di risorse, la necessità di mantenere una crescita economica forte e sostenibile, le tecnologie disponibili e le altre singole circostanze, nonché la necessità che ciascuna di queste Parti contribuisca in misura equa ed adeguata allo sforzo mondiale per questo obiettivo. Queste Parti possono attuare tali politiche e provvedimenti congiuntamente con altre Parti e possono assistere altre Parti prestando aiuto per il raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione e, in particolare, di quello del presente sottoparagrafo.

b) Al fine di ottenere progressi in questo senso, ciascuna di queste Parti comunica in conformità dell'articolo 12 ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e in seguito periodicamente, informazioni particolareggiate sulle sue politiche e misure di cui al precedente sottoparagrafo a), nonché sulle previste risultanti emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonte e sulle eliminazioni suddivise per pozzo dei gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, nel periodo di cui al sottoparagrafo a) al fine di ritornare singolarmente o congiuntamente ai livelli 1990 di queste emissioni, causate dall'uomo, di biossido di carbonio o di altri gas
ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal.

Queste informazioni sono esaminate dalla Conferenza delle Parti nella sua prima sessione e in seguito periodicamente, in conformità dell'articolo 7.

e) Per il calcolo delle emissioni suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi di gas ad effetto serra a fini del precedente sottoparagrafo b), si deve tener conto delle migliori cognizioni scientifiche disponibili, ivi compresa l'effettiva capacità dei pozzi ed i rispettivi contributi di tali gas ai cambiamenti climatici. La Conferenza delle Parti prende in considerazione e concorda le metodologie per questi calcoli durante la prima sessione e in seguito le riesamina regolarmente.

" Incluse le politiche e le misure adottate da organizzazioni regionali d'integrazione economica.

137

Cambiamenti climatici

d) La Conferenza delle Parti esamina durante la sua prima sessione l'adeguatezza dei precedenti sottoparagrafi a) e b). L'esame deve essere svolto tenendo presenti le migliori informazioni scientifiche e le migliori valutazioni disponibili dei cambiamenti climatici e dei relativi impatti, nonché le pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. In base a questo esame la Conferenza delle Parti decide gli opportuni interventi, tra cui eventualmente l'adozione di emendamenti degli obblighi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b). Durante la prima sessione la Conferenza delle Parti stabilisce inoltre i criteri per l'applicazione congiunta come indicato al precedente sottoparagrafo a). Un secondo esame dei sottoparagrafi a) e b) avrà luogo entro il 31 dicembre 1988 ed in seguito ad intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza delle Parti, finché sarà raggiunto l'obiettivo della Convenzione.

e) Ciascuna delle Parti: i) coordina nel modo opportuno con le altre Parti interessate i pertinenti strumenti economici ed amministrativi, elaborati per raggiungere l'obiettivo della Convenzione; ii) identifica e periodicamente esamina le proprie politiche e prassi che incoraggiano attività che portano a livelli di emissioni, causate dall'uomo, di gas ad effetto serra, non incluse nel protocollo di Montreal, maggiori di quanto sarebbero altrimenti.

f) La Conferenza delle Parti esamina entro il 31 dicembre 1998 le informazioni disponibili nell'intento di assumere, con l'approvazione della Parte interessata, decisioni riguardo agli eventuali opportuni emendamenti agli elenchi di cui agli allegati I e II.

g) Qualsiasi Parte non inclusa nell'allegato I può al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione o in qualsiasi momento successivo notificare al depositario che intende assumere gli obblighi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b). Il depositario informa gli altri firmatari e le altre Parti di tale notifica.

3. Le Parti che sono Paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate incluse nell'allegato II forniscono risorse finanziarie nuove e addizionali per coprire tutti i costi concordati, che le Parti che sono Paesi in sviluppo hanno sostenuto per soddisfare agli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Esse forniscono inoltre risorse finanziarie, fra l'altro
per il trasferimento di tecnologie, necessarie alle Parti che sono Paesi in sviluppo, per sostenere tutti i maggiori costi relativi all'attuazione delle misure che sono previste dal paragrafo 1 del presente articolo e che sono concordate, in conformità dell'articolo 11, tra una Parte che è un Paese in via di sviluppo e l'istituzione o le istituzioni internazionali di cui all'articolo 11. Nell'osservare questi obblighi si deve tener conto della necessità che il flusso di fondi sia adeguato e prevedibile, e dell'importanza di suddividere in modo opportuno questo onere finanziario tra le Parti che sono Paesi sviluppati.

138

Cambiamenti climatici

4. Le Parti che sono Paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate incluse nell'allegato II forniscono inoltre alle Parti che sono Paesi in sviluppo e sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, un contributo per sostenere i costi di adattamento a tali effetti negativi.

5. Le Parti che sono Paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate incluse nell'allegato II assumono tutte le iniziative possibili per promuovere, facilitare e, se necessario, finanziare l'accesso di altre Parti, in particolare le Parti che sono Paesi in sviluppo, alle tecnologie innocue per l'ambiente e alle conoscenze tecniche oppure il trasferimento di tali tecnologie e conoscenze a dette Parti, in modo che possano ottemperare alle disposizioni della Convenzione. In questo processo le Parti che sono Paesi sviluppati devono sostenere lo sviluppo e l'incremente delle capacità e delle tecnologie proprie delle Parti che sono Paesi in sviluppo. Le altre Parti ed organizzazioni che sono in grado di intervenire in questo senso, possono anche prestare assistenza per facilitare il trasferimento di tali tecnologie.

6. Per l'adempimento degli obblighi di cui al precedente paragrafo 2, la Conferenza delle Parti accorda un certo grado di flessibilità alle Parti, incluse nell'allegato I, che si trovano in una situazione di transizione verso un'economia di mercato, al fine di incrementare la capacità a fronteggiare i cambiamenti climatici, tenendo conto anche del livello storico, preso come riferimento, delle emissioni causate dall'uomo di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal.

7. La misura in cui le Parti che sono Paesi in sviluppo adempiranno gli obblighi a loro derivanti dalla Convenzione dipenderà dall'effettivo adempimento da Parte dei Paesi sviluppati che sono Parti alla Convenzione, degli obblighi che a loro derivano dalla Convenzione e che riguardano le risorse finanziarie e il trasferimento di tecnologie, e sarà subordinata alle esigenze di sviluppo economico e sociale e di eliminazione della povertà, che sono le prime e principali priorità dei Paesi in sviluppo che sono Parti alla Convenzione.

8. Nell'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente articolo, le Parti esaminano in modo approfondito quali sono le azioni, ivi comprese le azioni relative al finanziamento,
all'assicurazione e al trasferimento di tecnologia, necessarie a norma della Convenzione per risolvere le esigenze ed i problemi specifici dei Paesi in sviluppo che sono Parti alla Convenzione, che sono causati dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici e/o dall'impatto dell'attuazione dei provvedimenti di difesa, in particolare riguardo ai seguenti Paesi: a) piccoli Paesi insulari; b) Paesi con zone costiere basse; e) Paesi con zone aride e semiaride, zone boschive e zone soggette alla deforestazione; d) Paesi con zone soggette a catastrofi naturali; e) Paesi con zone soggette alla siccità e alla desertificazione; f) Paesi con zone di elevato inquinamento atmosferico urbano; 139

Cambiamenti climatici

g) Paesi con zone che presentano ecosistemi fragili, ivi compresi gli ecosistemi montani; h) Paesi le cui economie dipendono in larga misura dal reddito ricavato dalla produzione, dalla lavorazione, dall'esportazione e/o dal consumo di combustibili fossili e dei relativi prodotti ad elevato potere calorico; i) Paesi senza sbocco sul mare e Paesi di transito.

Inoltre la Conferenza delle Parti può svolgere, se opportuno, azioni in merito alle disposizioni del presente paragrafo.

9. Nell'esecuzione di azioni concernenti il finanziamento e il trasferimento di tecnologia, le Parti prendono nella massima considerazione le esigenze specifiche e le situazioni speciali dei Paesi meno sviluppati.

10. Nell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla Convenzione, le Parti prendono in considerazione, in conformità dell'articolo 10, la situazione delle Parti, in particolare delle Parti che sono Paesi in sviluppo, le cui economie sono vulnerabili agli effetti negativi dell'attuazione di provvedimenti adottati per far fronte ai cambiamenti climatici. Tale disposizione si applica soprattutto alle Parti le cui economie dipendono in elevata misura dal reddito ricavato dalla produzione, dalla lavorazione, dall'esportazione e/o dal consumo di combustibili fossili e dei relativi prodotti ad elevato potere calorico, e/o dall'uso di combustibili fossili che tali Paesi molto difficilmente possono sostituire con energie allenati ve.

Articolo 5 Ricerca e osservazione sistematica Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 g), le Parti: a) sostengono e, se opportuno, sviluppano ulteriormente i programmi e le reti o le organizzazioni internazionali e intergovernative, che hanno il compito di definire, svolgere, valutare e finanziare la ricerca, la raccolta di dati e l'osservazione sistematica, tenendo conto della neccessità di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi; b) sostengono gli sforzi internazionali e intergovernativi volti a rafforzare l'osservazione sistematica e le possibilità qualitative e quantitative di ricerca scientifica e tecnica sul piano nazionale, in particolare nei Paesi in sviluppo, e a promuovere la comunicazione e lo scambio di dati ed analisi di tali ricerche registrati ed elaborati in zone che sono al di fuori della giurisdizione nazionale; e) tengono conto delle
preoccupazioni e delle esigenze particolari dei Paesi in sviluppo e cooperano per migliorare le loro possibilità qualitative e quantitative di partecipare agli sforzi di cui ai precedenti sottoparagrafi a) e b).

Articolo 6 Educazione, formazione e sensibilizzazione del pubblico Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 i), le Parti: 140

Cambiamenti climatici

a) promuovono e facilitano a livello nazionale e, se opportuno, a livello regionale e provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti nazionali e nei limiti delle rispettive capacità: i) lo sviluppo e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti; ii) l'accesso del pubblico alle informazioni sui cambiamenti climatici e sui relativi effetti; iii) la partecipazione del pubblico all'esame dei cambiamenti climatici e dei relativi effetti, e all'elaborazione di adeguati interventi; iv) la formazione del personale scientifico, tecnico e direttivo; b) cooperano e si impegnano ad incrementare a livello internazionale, ricorrendo, se opportuno, ad organismi esistenti: i) lo sviluppo e lo scambio di materiale di educazione e di sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti; ii) lo sviluppo e l'attuazione dei programmi di educazione e di formazione, ivi compreso il rafforzamento di organismi nazionali e lo scambio o l'invio di personale per formare esperti in questo campo, in particolare per i Paesi in sviluppo.

Articolo 7 Conferenza delle Parti 1. È istituita una Conferenza delle Parti.

2. La Conferenza delle Parti, in quanto organo supremo della presente Convenzione, esamina regolarmente l'attuazione della Convenzione e di qualsiasi relativo strumento giuridico che la Conferenza delle Parti eventualmente adotta, e nei limiti del suo mandato assume le decisioni necessarie per promuovere l'effettiva attuazione della Convenzione. A tal fine la Conferenza delle Parti: a) esamina periodicamente gli obblighi delle Parti e gli accordi istituzionali, adottati a norma della Convenzione, alla luce dell'obiettivo della Convenzione, dell'esperienza acquisita nell'attuarla e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche; b) promuove e facilita lo scambio di informazioni sui provvedimenti adottati dalle Parti per fronteggiare i cambiamenti climatici e i loro effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi obblighi derivanti dalla Convenzione; e) facilita, su richiesta di due o più Parti, il coordinamento dei provvedimenti da esse adottati per fronteggiare i cambiamenti climatici e i loro effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi obblighi derivanti dalla Convenzione; d) promuove e dirige, in conformità dell'obiettivo e delle disposizioni della Convenzione, l'elaborazione ed il perfezionamento periodico di metodologie comparabili, che devono essere stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle Parti, nell'intento, fra l'altro, di preparare inventari di emis10 Foglio federale. 76° anno. Voi. II

141

Cambiamenti climatici

sioni di gas ad effetto serra suddivise per fonti e di eliminazioni di tali gas suddivise per pozzi, e di valutare l'efficacia di provvedimenti volti a limitare le emissioni ed incrementare le eliminazioni di questi gas; e) valuta, sulla base di tutte le informazioni ad essa comunicate in conformità delle disposizioni della Convenzione, l'attuazione della Convenzione da parte delle Parti, gli effetti globali dei provvedimenti adottati in applicazione della Convenzione, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, nonché i relativi impatti cumulativi, e la misura in cui si ottengono progressi nel raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione; O esamina ed adotta relazioni regolari sull'attuazione della Convenzione e provvede alla loro pubblicazione; g) formula raccomandazioni su qualsiasi problema relativo all'attuazione della Convenzione; h) si impegna a mobilitare le risorse finanziarie in conformità dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e dell'articolo 11; i) istituisce organi sussidiari, se ritenuti necessari per l'attuazione della Convenzione; j) esamina le relazioni presentate dagli organi sussidiari e fornisce loro linee direttive; k) stabilisce di comune accordo ed adotta all'unanimità le norme di procedura e le norme finanziarie per se stessa e per gli organi sussidiari; 1) richiede e utilizza, se opportuno, i servizi, la cooperazione e le informazioni delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi; m) svolge le altre funzioni che sono necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione, nonché tutte le altre funzioni assegnate ad essa dalla Convenzione.

3. La Conferenza delle Parti adotta durante la prima sessione le proprie norme di procedura, nonché quelle degli organi sussidiari istituiti dalla Convenzione.

Tali norme devono regolamentare anche le procedure decisionali per questioni che non sono già soggette alle procedure decisionali stabilite dalla Convenzione. Tali procedure possono prevedere maggioranze specifiche per l'adozione di decisioni particolari.

4. La prima sessione della Conferenza delle Parti deve essere convocata dal segretario interinale di cui all'articolo 21 e deve aver luogo entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Successivamente le sessioni
ordinarie della Conferenza delle Parti hanno luogo ogni anno, a meno che sia deciso diversamente dalla Conferenza delle Parti.

5. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti hanno luogo ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dalla Conferenza oppure richiesto per iscritto da una Parte, a condizione però che almeno un terzo delle Parti esprimano il loro accordo entro sei mesi dalla data in cui il segretariato ha comunicato loro la richiesta.

142

Cambiamenti climatici

6. Le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonché qualsiasi Stato membro di tali istituzioni oppure osservatore presso tali istituzioni che non è Parte alla Convenzione, possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi ente o agenzia, sia esso nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nelle questioni soggette alla Convenzione che ha informato il segretariato del suo desiderio di essere rappresentato ad una sessione della Conferenza delle Parti in qualità di osservatore, può essere ammesso a meno che si opponga almeno un terzo delle Parti. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette alle norme di procedura adottate dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 8 Segretariato 1. È istituito un segretariato.

2. Le funzioni del segretariato sono: a) organizzare le sessioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussidiari istituiti a norma della Convenzione e predisporre i servizi richiesti; b) raccogliere e diffondere le relazioni ricevute; e) facilitare, su richiesta, l'assistenza alle Parti, in particolar modo alle Parti che sono Paesi in sviluppo, nel raccogliere e comunicare le informazioni richieste in conformità delle disposizioni della Convenzione; d) preparare le relazioni sulle sue attività e presentarle alla Conferenza delle Parti; e) provvedere al necessario coordinamento con i segretariati di altre istituzioni internazionali competenti; f) stipulare, sotto la direzione penale della Conferenza delle Parti, accordi amministrativi e contrattuali che sono necessari per un efficace svolgimento delle sue funzioni; g) svolgere le altre funzioni di segretariato specificate nella Convenzione e nei relativi protocolli e le altre funzioni che fossero stabilite dalla Conferenza delle Parti.

3. La Conferenza delle Parti designa durante la prima sessione un segretariato permanente e prende disposizioni per il suo funzionamento.

Articolo 9 Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica 1. È istituito un organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica, che deve fornire alla Conferenza delle Parti e, se opportuno, agli altri organi sussidiari, tempestive informazioni e consulenza per le questioni scientifiche e tecniche relative alla Convenzione. Tutte le Parti possono partecipare a questo organo.

Esso deve essere pluridisciplinare e deve comprendere i rappresentanti governativi esperti del pertinente settore. Rende conto regolarmente alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro.

143

Cambiamenti climatici 2. Sotto la direzione della Conferenza delle Parti e basandosi sui lavori dei competenti organismi internazionali, questo organo deve: a) eseguire valutazioni dello stato delle conoscenze scientifiche relative ai cambiamenti climatici ed ai loro effetti; b) preparare valutazioni scientifiche sugli effetti dei provvedimenti presi per l'attuazione della Convenzione; e) individuare tecnologie e conoscenze tecniche innovative, efficaci ed avanzate e fornire consulenza sui modi e sui mezzi per promuovere lo sviluppo e/o il trasferimento di tali tecnologie; d) prestare consulenza sui programmi scientifici, sulla cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo relativi ai cambiamenti climatici, nonché sui modi e sui mezzi per favorire la formazione di una capacità nei Paesi in sviluppo grazie alle forze interne; e) rispondere alle questioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche che la Conferenza delle Parti ed i suoi organi sussidiari possono sottoporre al suo parere.

3. Le funzioni ed il mandato di questo organo possono essere ulteriormente elaborati dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 10 Organo sussidiario di attuazione 1. È istituito un organo sussidiario per l'attuazione della Convenzione, che ha il compito di prestare assistenza alla conferenza delle Parti nella valutazione e nell'esame dell'effettiva attuazione della Convenzione. Tutte le Parti possono partecipare a questo organo. Esso comprende i rappresentanti governativi, che sono esperti in questioni relative ai cambiamenti climatici. Rende conto regolarmente alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti dei suoi lavori.

2. Sotto la direzione della Conferenza delle Parti, questo organo assolve le seguenti funzioni: a) prende in considerazione le informazioni comunicate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, al fine di valutare l'effetto complessivo degli interventi assunti dalle Parti alla luce delle più recenti valutazioni scientifiche in merito ai cambiamenti climatici; b) prende in considerazione le informazioni comunicate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, al fine di assistere la Conferenza delle Parti nello svolgimento dei riesami stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 2 d); e) assiste la Conferenza delle Parti, se opportuno, nella preparazione e nell'attuazione delle sue decisioni.
Articolo 11 Meccanismo finanziario 1. È istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse finanziarie a titolo di dono o di prestito agevolato, anche per il trasferimento di tecnologia. Esso svolge le sue funzioni sotto la direzione della Conferenza delle Parti, verso la quale è responsabile. Quest'ultima decide le sue politiche e priorità di program144

Cambiamenti climatici

ma e i suoi criteri di assegnazione di risorse finanziarie in rapporto alla presente Convenzione. La gestione del meccanismo finanziario è affidata ad uno o più enti internazionali esistenti.

2. Tutte le parti devono essere rappresentate nel meccanismo finanziario in modo equo e proporzionale, nel quadro di un sistema trasparente di gestione.

3. La Conferenza delle Parti e l'ente o gli enti cui è stata affidata la gestione del meccanismo finanziario stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie per dare effetto ai precedenti paragrafi. Tali disposizioni comprendono: a) le modalità per garantire che i progetti finanziari, intesi a far fronte ai cambiamenti climatici, siano conformi alle politiche, alle priorità di programma e ai criteri di assegnazione stabiliti dalla Conferenza delle Parti; b) le modalità con cui una particolare decisione di finanziamento può essere riesaminata alla luce di tali politiche, priorità di programma e criteri di assegnazione; e) l'invio da parte dell'ente o degli enti alla Conferenza delle Parti di regolari relazioni sulle operazioni di finanziamento svolte; questa disposizione è conforme alla prescrizione, di responsabilità stabilita al precedente paragrafo 1; d) la determinazione in una forma prevedibile ed identificabile dell'importo dei finanziamenti necessari e disponibili per l'attuazione della Convenzione e l'indicazione delle condizioni alle quali tale importo deve essere periodicamente riesaminato.

4. La Conferenza delle Parti adotta, durante la prima sessione, gli accordi necessari per attuare le summenzionate disposizioni, riesaminando e tenendo conto degli accordi provvisori di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e decide se questi accordi provvisori devono restare in vigore. Successivamente, entro quattro anni, la Conferenza delle Parti riesamina il meccanismo finanziario ed adotta le opportune misure.

5. Le Parti che sono Paesi sviluppati, possono anche fornire alle Parti che sono Paesi in sviluppo, le quali possono avvalersene, le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della Convenzione tramite canali bilaterali, regionali e multilaterali.

Articolo 12 Comunicazione di informazioni relative all'attuazione della convenzione 1. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, ciascuna Parte comunica, tramite il segretario, le seguenti informazioni alla Conferenza delle Parti: a) un inventario nazionale delle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal; ciascuna Parte deve compilare l'inventario nella misura delle sue capacità, utilizzando metodologie comparabili, che la Conferenza delle Parti deve concordare e promuovere; 145

Cambiamenti climatici

b) una descrizione generale delle iniziative prese o previste dalla Parte per attuare la Convenzione; e) qualsiasi altra informazione che la Parte ritiene attinente al raggiungimento dell'obiettivo della Convenzione e opportuna per l'inclusione nella sua comunicazione, aggiungendo se possibile materiale utile per i calcoli delle tendenze mondiali delle emissioni.

2. Ciascuna Parte che è un Paese sviluppato e ciascuna altra Parte elencata nell'allegato I deve includere nella comunicazione le seguenti informazioni: a) una descrizione particolareggiata delle politiche e dei provvedimenti che ha adottato per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 a) e 2 b); b) una stima specifica degli effetti che le politiche ed i provvedimenti di cui al precedente sottoparagrafo a) avranno sulle emissioni, causate dall'uomo, suddivise per fonti e sull'eliminazioni suddivise per pozzi dei gas ad effetto serra durante il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 a).

3. Inoltre, ciascuna Parte che è un Paese sviluppato e ciascun'altra Parte sviluppata inclusa nell'allegato II deve aggiungere i particolari dei provvedimenti adottati in conformità dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5.

4. Le Parti che sono Paesi in sviluppo, possono proporre, su base volontaria, progetti da finanziare, ivi comprese tecnologie specifiche, materiali, apparecchiature, tecniche o prassi che sarebbero necessari per attuare tali progetti, indicando anche, se possibile, una stima di tutti i costi supplementari, delle riduzioni delle emissioni e degli aumenti delle eliminazioni di gas ad effetto serra, nonché una stima dei vantaggi che ne derivano.

5. Ciascuna Parte che è un Paese sviluppato e ciascun'altra Parte elencata nell'allegato I presenta una prima relazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Ciascuna Parte non elencata nell'allegato I presenta la sua prima comunicazione entro tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione, o dalla disponibilità di risorse finanziarie in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3. Le Parti che sono Paesi meno sviluppati, possono presentare la loro prima comunicazione ad una data scelta a loro discrezione. La frequenza delle successive comunicazioni è determinata per tutte le Parti dalla Conferenza delle Parti,
tenendo conto dello scadenzario differenziato stabilito nel presente paragrafo.

6. Le informazioni comunicate dalle Parti a norma del presente articolo sono sollecitamente trasmesse dal segretariato alla Conferenza delle Parti e a ciascun ente sussidiario interessato. Se necessario, la Conferenza delle Parti riesamina le procedure per la comunicazione delle informazioni.

7. A partire dalla prima sessione, la Conferenza delle Parti prevede accordi affinchè le Parti che sono Paesi in sviluppo ottengano, su loro richiesta, assistenza tecnica e finanziaria per la raccolta e la comunicazione delle informazioni a norma del presente articolo, nonché per l'accertamento delle esigenze tecniche e finanziarie connesse ai progetti proposti e ai provvedimenti d'intervento 146

Cambiamenti climatici di cui all'articolo 4. L'assistenza può essere prestata, a seconda dell'opportunità, da altre Parti, dalle competenti organizzazioni internazionali e dal segretariato.

8. Qualsiasi gruppo di Parti può presentare, tenendo presenti le direttive adottate dalla Conferenza delle Parti e salvo preventiva notifica alla Conferenza delle Parti, una comunicazione comune relativa all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, purché tale comunicazione comprenda informazioni sull'adempimento da parte di ciascuna di queste Parti dei singoli obblighi derivanti dalla Convenzione.

9. Le informazioni che una Parte invia al segretariato con la qualifica di riservate, in conformità dei criteri che devono essere stabiliti dalla Conferenza delle Parti, sono raccolte dal segretariato per proteggerne la riservatezza, prima di essere messe a disposizione di qualsiasi ente deputato a comunicare ed esaminare le informazioni.

10. Fatto salvo il disposto del precedente paragrafo 9 e senza pregiudizio per la facoltà di qualsiasi Parte di rendere pubblica in qualsiasi momento la sua comunicazione, il segretariato rende pubbliche le comunicazioni ricevute dalle Parti a norma del presente articolo, quando esse sono sottoposte alla Conferenza delle Parti.

Articolo 13 Risoluzione delle questioni concernenti l'attuazione della convenzione Alla prima sessione la Conferenza delle Parti prende in considerazione l'istituzione di un processo consultivo multilaterale, disponibile alle Parti su loro richiesta, per la risoluzione delle questioni concernenti l'attuazione della Convenzione.

Articolo 14 Composizione delle vertenze 1. In caso di vertenza tra due o più Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, le Parti in questione cercano di arrivare ad una composizione tramite trattative o qualsiasi altro mezzo conciliativo di loro scelta.

2. Nel ratificare, accettare, approvare la Convenzione o nell'accedervi oppure in qualsiasi momento successivo, una Parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica, può dichiarare, con atto scritto presentato al depositario, che per qualsiasi vertenza concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione riconosce come obbligatoria ipso facto e senza speciale accordo con qualsiasi Parte che accetta lo stesso obbligo: a) la presentazione della vertenza alla Corte internazionale di giustizia e/o; b) l'arbitrato svolto in conformità delle procedure che la Conferenza delle Parti deve adottare il più presto possibile con un allegato sull'arbitrato.

147

Cambiamenti climatici

La Parte che sia un'organizzazione regionale di integrazione economica può fare una dichiarazione con identico effetto per quanto riguarda l'arbitrato svolto in conformità delle procedure di cui al precedente sottoparagrafo b).

3. Una dichiarazione fatta in conformità del precedente paragrafo 2 è valida fino alla scadenza in essa stabilita o fino al termine di un periodo di tre mesi calcolato a decorrere dalla data in cui è stato depositato presso il depositario un avviso di revoca.

4. Una nuova dichiarazione, un avviso di revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudicano in nessun modo un procedimento in corso presso la Corte internazionale di giustizia o presso il tribunale arbitrale, a meno che le Parti alla controversia stabiliscano diversamente di comune accordo.

5. Salvo il disposto del precedente paragrafo 2, se 12 mesi dopo la notifica che una Parte ha presentato all'altra per dichiarare che tra esse esiste una vertenza, le Parti in questione non sono state capaci di risolvere la loro controversia tramite i mezzi indicati al precedente paragrafo 1, la vertenza è sottoposta a conciliazione su richiesta di una delle Parti alla controversia.

6. Su richiesta di una delle Parti coinvolte nella vertenza è istituita una commissione di conciliazione. La commissione è composta, in pari numero, di membri nominati da ciascuna delle Parti in questione e da un presidente scelto di comune accordo dai membri nominati da ciascuna Parte. La commissione esprime una raccomandazione, che le parti devono esaminare in buona fede.

7. La Conferenza delle Parti deve adottare il più presto possibile ulteriori procedure relative alla conciliazione con un allegato sulla conciliazione.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi strumento giuridico che la Conferenza delle Parti possa adottare, salvo che lo strumento disponga altrimenti.

Articolo 15 Emendamenti alla Convenzione 1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla Convenzione.

2. Gli emendamenti alla Convenzione sono adottati in sessione ordinaria della Conferenza delle Parti. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento alla Convenzione deve essere comunicato alle Parti dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione alla quale è proposta l'adozione dell'emendamento. Il segretariato comunica gli emendamenti proposti anche ai firmatari della Convenzione e per informazione al depositario.

3. Le Parti si impegnano a raggiungere un accordo unanime su qualsiasi proposta di emendamento alla Convenzione. Se nonostante tutti gli sforzi compiuti non viene raggiunto un accordo unanime, l'emendamento è adottato in ultima istanza alla maggioranza di tre quarti delle Parti presenti alla riunione e partecipanti alla votazione. L'emendamento adottato è comunicato dal segretariato al depositario, che lo trasmette a tutte le Parti per accettazione.

148

Cambiamenti climatici

4. Gli strumenti di accettazione di un emendamento sono depositati presso il depositario. L'emendamento adottato in conformità del precedente paragrafo 3 entra in vigore, per le Parti che lo hanno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto lo strumento di accettazione da almeno tre quarti delle Parti alla Convenzione.

5. Per qualsiasi altra Parte l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte deposita presso il depositario il suo strumento di accettazione di detto emendamento.

6. Ai fini del presente articolo per «Parti presenti alla riunione e partecipanti alla votazione» si intendono le Parti che sono presenti ed esprimono voto positivo o negativo.

Articolo 16 Adozione ed emendamento degli allegati alla Convenzione 1. Gli allegati alla Convenzione formano parte integrante di essa e, se non è espressamente disposto in modo diverso, un riferimento alla Convenzione costituisce nello stesso tempo un riferimento ai suoi allegati. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, paragrafi 2 b) e 7, l'uso di tali allegati è limitato ad elenchi, formulari e qualsiasi altro materiale di natura descrittiva, che abbia un carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.

2. Gli allegati della Convenzione sono proposti ed adottati in conformità della procedura stabilita dall'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4.

3. Un allegato che è stato adottato in conformità del precedente paragrafo 2 entra in vigore per tutte le Parti alla Convenzione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha comunicato a tali Parti l'adozione dell'allegato, escluse le Parti che hanno notificato per iscritto al depositario entro il suddetto periodo, che non accettano l'allegato. L'allegato entra in vigore per le Parti che ritirano la loro notifica di non accettazione il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica.

4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati della Convenzione sono soggette alla stessa procedura applicata per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli allegati alla Convenzione in conformità dei precedenti paragrafi 2 e 3.

5. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un emendamento
alla Convenzione, tale allegato o emendamento ad un allegato non entra in vigore finché non sia entrato in vigore l'emendamento alla Convenzione.

Articolo 17 Protocolli 1. La Conferenza delle Parti può adottare, durante qualsiasi sessione ordinaria, protocolli alla Convenzione.

2. Il segretariato comunica alle Parti, almeno sei mesi prima di tale sessione, il testo di qualsiasi proposta di protocollo.

149

Cambiamenti climatici

3. Le disposizioni per l'entrata in vigore di un protocollo sono stabilite dal protocollo stesso.

4. Solo le Parti alla Convenzione possono essere Parti ad un protocollo.

5. Le decisioni proposte a norma di un protocollo sono assunte soltanto dalle Parti al protocollo in questione.

Articolo 18 Diritto di voto 1. Ciascuna Parte alla Convenzione ha un voto, fatto salvo il disposto del successivo paragrafo 2.

2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla Convenzione. Tale organizzazione non esercita il diritto di voto se uno dei suoi Stati membri esercita il suo diritto e viceversa.

Articolo 19 Depositario II segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione e dei protocolli adottati in conformità dell'articolo 17.

Articolo 20 Firma La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri delle Nazioni Unite o delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, degli Stati che sono Parti allo statuto della Corte internazionale di giustizia e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a Rio de Janeiro, durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, e successivamente alla sede delle Nazioni Unite a New York dal 20 giugno 1992 al 19 giugno 1993.

Articolo 21 Disposizioni transitorie 1. Le funzioni del segretariato di cui all'articolo 8 sono svolte a titolo provvisorio dal segretariato istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/212 del 21 dicembre 1990, fino al termine della prima sessione della Conferenza delle Parti.

2. Il capo del segretariato interinale di cui al precedente paragrafo 1 opera in stretta collaborazione con il Gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici, per garantire che detto gruppo possa soddisfare alle esigenze di una obiettiva consulenza scientifica e tecnica. Possono essere consultati anche altri enti scientifici e tecnici.

3. Il Fondo mondiale dell'ambiente del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, del Programma ambiente delle Nazioni Unite e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo è l'istituzione internazionale a cui è affidata a titolo provvisorio la gestione del meccanismo finanziario. In rappor150

Cambiamenti climatici

to a ciò, il Fondo mondiale per l'ambiente deve essere adeguatamente ristrutturato e la possibilità di diventare membro deve essere universale, in modo che esso possa adempiere le disposizioni dell'articolo 11.

Articolo 22 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1. La Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o adesione da Parte degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Essa è aperta all'adesione dal giorno successivo alla data in cui non è più aperta alla firma. Strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il depositario.

2. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte alla convenzione, senza che nessuno dei suoi Stati membri sia Parte, è soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla Convenzione. Nel caso in cui uno o più Stati membri di una simile organizzazione siano Parti alla Convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono delle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facoltà di esercitare in concomitanza i diritti derivanti dalla Convenzione.

3. Negli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare l'estensione delle loro competenze riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione.

Inoltre tali organizzazioni devono informare il depositario, che a sua volta ne informa le Parti, di qualsiasi modifica sostanziale della estensione delle loro competenze.

Articolo 23 Entrata in vigore 1. La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifica, accetta o approva la Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3. Ai fini dei precedenti
paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non è aggiunto al numero di quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

Articolo 24

Riserve

Non possono essere fatte riserve alla Convenzione.

151

Cambiamenti climatici Articolo 25 Denuncia 1. Tre anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione per una Parte, detta Parte può in qualsiasi momento denunciare la Convenzione inviando notifica scritta al depositario.

2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di denuncia oppure ad una data successiva specificata nella notifica di denuncia.

3. La Parte che denuncia la Convenzione, denuncia implicitamente anche qualsiasi protocollo di cui è Parte.

Artìcolo 26 Testi facenti fede L'originale della presente Convenzione, di cui i testi in lingua araba, in lingua cinese, in lingua inglese, in lingua francese, in lingua russa e in lingua spagnola fanno ugualmente fede, deve essere depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a New York, il nove maggio millenovecentonovantadue.

152

Cambiamenti climatici

Allegato I Australia Austria Bielorussia '' Belgio Bulgaria " Canada Cecoslovacchia" Danimarca Comunità europea Estonia" Finlandia Francia Germania Grecia Ungheria " Irlanda Islanda Italia Giappone

Lettonia " Lituania" Lussemburgo Paesi Bassi Nuova Zelanda Norvegia Polonia" Portogallo Romania " Federazione russa" Spagna Svezia Svizzera Turchia Ucraina " Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Stati Uniti d'America

"Paesi che si trovano in un processo di transizione verso un'economia di mercato.

153

Cambiamenti climatici

Allegato II Australia Austria Belgio Canada Danimarca Comunità europea Finlandia Francia Germania Giappone Grecia Irlanda Islanda

154

Italia Lussemburgo Paesi Bassi Nuova Zelanda Norvegia Portogallo Spagna Svezia Svizzera Turchia Regno Unito di Gran Bretagna e Manda del Nord Stati Uniti d'America

Cambiamenti climatici

Dichiarazione I rappresentanti austriaci, del Liechtenstein e svizzeri hanno firmato a Rio de Janeiro nel giugno 1992 la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e hanno sottolineato l'evento con la seguente dichiarazione: 1. Prendono atto e sottoscrivono pienamente la Convenzione sui cambiamenti climatici che considerano un primo passo importante verso una strategia mondiale di lotta contro i cambiamenti climatici e relativi effetti negativi.

2. Intendono unire i propri sforzi affinchè i rispettivi Paesi ratifichino tempestivamente la Convenzione, presupposto per la sua efficacia.

3. Sottolineano che già prima dell'entrata in vigore della Convenzione saranno necessari sforzi nazionali e internazionali.

4. Intendono intensificare l'adozione di misure atte a stabilizzare ai livelli 1990, almeno in un primo tempo, le loro emissioni di entro il 2000, e ridurre successivamente le loro emissioni di e di altri gas a effetto serra non disciplinati dal Protocollo di Montreal in conformità delle rispettive politiche e strategie nazionali tenendo conto delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche ed economiche disponibili.

5. Riaffermano la necessità di intensificare i lavori in corso volti all'elaborazione di strumenti economici e di altri strumenti e di coordinare questi sforzi a livello internazionale allo scopo di aumentare l'efficacia economica delle misure adottate per stabilizzare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Sono del parere che gli strumenti quali una tassa sui rivestono notevole importanza. Si appellano a tutti i rappresentanti dei Governi in grado di farlo di unire i loro sforzi per l'introduzione rapida e concertata di tali strumenti.

6. Sottolineano l'importanza dei lavori preparatori che saranno intrapresi durante il periodo interinale precedente l'entrata in vigore della Convenzione ai fini delle decisioni che la Conferenza delle Parti dovrà adottare nella sua prima sessione. Essi appoggeranno questi sforzi partecipandovi attivamente. Sottolineano ancora la necessità di adottare tempestive decisioni per l'elaborazione dei Protocolli alla Convenzione sulle questioni specifiche.

7. Comunicheranno al segretariato interinale entro i dodici mesi successivi alla firma della Convenzione qualsiasi informazione relativa alle misure che intenderanno
adottare o che hanno adottato o che intendono adottare nella prosecuzione dell'obiettivo e delle disposizioni della Convenzione.

8. Invitano i rappresentanti dei Governi degli altri Paesi, in particolare i Paesi industrializzati, ad adottare analoghe misure per garantire l'adozione rapida ed efficace della Convenzione.

155

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 31 marzo 1993

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1993

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

20

Cahier Numero Geschäftsnummer

93.035

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

25.05.1993

Date Data Seite

109-155

Page Pagina Ref. No

10 117 409

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.