Termine di referendum: 4 ottobre 1993

Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti

# S T #

(LRDP)

del 18 giugno 1993

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993", decreta: Art. l Principio 1 II produttore è responsabile del danno quando un prodotto difettoso cagiona: a. la morte o lesioni corporali a una persona; b. un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati.

2 Egli non è responsabile per il danno cagionato al prodotto difettoso.

Art. 2 Produttore 1 È considerato produttore ai sensi della presente legge: a. la persona che produce il prodotto finito, una materia prima o una parte componente; b. chiunque si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto; e. chiunque importa un prodotto ai fini della vendita, della locazione, del leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale; al riguardo sono salve le disposizioni contrarie previste nei trattati internazionali.

2 Quando non può essere individuato il produttore, si considera tale ogni persona che ha fornito il prodotto, a meno che quest'ultima comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole a contare dal momento della richiesta, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

3 II capoverso 2 vale anche per prodotti importati, qualora non si possa stabilire chi sia l'importatore, anche se è indicato il nome del produttore.

1)FF 1993 I 609 898

1993 - 486

Responsabilità per danno da prodotti

Art. 3 Prodotto 1 Sono considerati prodotti ai fini della presente legge: a. ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile, e b. l'elettricità.

2 1 prodotti del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia sono considerati prodotti soltanto se hanno subito una prima trasformazione.

Art. 4 Difetto 1 Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a. la sua presentazione; b. l'uso al quale esso può essere ragionevolmente destinato; e. il momento della sua messa in circolazione.

2 Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso.

Art. 5 Eccezioni alla responsabilità 1 II produttore non è responsabile se prova che: a. non ha messo in circolazione il prodotto; b. è lecito ritenere, tenuto conto delle circostanze, che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione; e. non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale; d. il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a prescrizioni'imperative emanate dai poteri pubblici; e. lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui fu messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto.

2 Inoltre, il produttore di una materia prima o di una parte componente non è responsabile se prova che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la materia prima o la parte, oppure alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto.

Art. 6 Franchigia in caso di danno materiale 1 II danno causato a uno o più beni fino a 900 franchi è a carico del danneggiato.

2 II Consiglio federale può adeguare alle nuove circostanze l'importo di cui al capoverso 1.

899

Responsabilità per danno da prodotti

Art. 7 Responsabilità solidale Se più persone rispondono per un danno causato da un prodotto difettoso, sono responsabili solidalmente.

Art. 8 Esclusione della responsabilità Sono nulle le convenzioni che limitano o sopprimono a svantaggio del danneggiato la responsabilità civile derivante dalla presente legge.

Art. 9 Prescrizione Le pretese di risarcimento derivanti dalla presente legge si prescrivono in tre anni a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore.

Art. 10 Perenzione 1 Le pretese di risarcimento derivanti dalla presente legge si estinguono alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha provocato il danno.

2 II termine di perenzione è rispettato se contro il produttore è avviato un procedimento giudiziario entro dieci anni.

Art. 11 Rapporto con altre disposizioni del diritto federale o cantonale 1 Impregiudicate le disposizioni contrarie della presente legge sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni'>.

2 Sono fatte salve le pretese di risarcimento conferite al danneggiato in applicazione del Codice delle obbligazioni o di altre leggi federali o di diritto pubblico cantonali.

3 La presente legge non si applica ai danni risultanti da incidenti nucleari.

Sono salve le disposizioni contrarie previste da trattati internazionali.

Art. 12 Modificazione del diritto vigente La legge federale del 18 marzo 19832) sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 lett. bec 1 Per danno nucleare s'intende: b. il danno causato da un'altra sorgente di radiazioni all'interno di un impianto nucleare; 1) RS 220 > RS 732.44

2

900

Responsabilità per danno da prodotti

e. il danno conseguente a provvedimenti ordinati o raccomandati dalle autorità per evitare o ridurre un pericolo nucleare imminente, escluso il mancato utile.

Art. 13 Disposizione transitoria La presente legge si applica soltanto ai prodotti messi in circolazione dopo la sua entrata in vigore.

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1993 II presidente: Piller II segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 18 giugno 1993 II presidente: Schmidhalter II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 6 luglio 19931' Termine di referendum: 4 ottobre 1993

') FF 1993 II 898 57

Foglio federale. 76° anno. Vol. II

901

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) del 18 giugno 1993

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1993

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.07.1993

Date Data Seite

898-901

Page Pagina Ref. No

10 117 486

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.