Termine di referendum: 4 ottobre 1993

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

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Modificazione del 18 giugno 1993

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993", decreta:

I

La legge federale del 19 marzo 19762) sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici è modificata come segue: Art. 2 Titolo Definizioni Titolo che precede l'art. 3 Capo II. Condizioni per la messa in circolazione Art. 3 Principio Le installazioni e gli apparecchi tecnici possono essere messi in circolazione soltanto se non mettono in pericolo la vita e la salute di chi li usa e dei terzi, qualora siano utilizzati con cura e conformemente alla loro destinazione. Devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti secondo l'articolo 4 o, mancando tali requisiti, essere concepiti secondo le regole della tecnica riconosciute.

Art. 4 Requisiti di sicurezza e di salute II Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute tenendo conto del diritto internazionale applicabile in materia.

1) FF 1993 I 609 > RS 819.1

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1993 - 467

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Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Art. 4a Norme tecniche 1 L'Ufficio federale competente designa, d'intesa con l'Ufficio federale dell'economia esterna, le norme tecniche in grado di attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

2 Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

3 Può incaricare organizzazioni svizzere di normalizzazione indipendenti di elaborare tali norme tecniche.

Art. 4b Conformità con i requisiti di sicurezza e di salute 1 Chiunque mette in circolazione installazioni o apparecchi tecnici deve poterne dimostrare la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

2 Se le installazioni e gli apparecchi tecnici sono costruiti conformemente alle norme tecniche giusta l'articolo 4a, si presuppone che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute siano soddisfatti.

3 Chiunque mette in circolazione installazioni e apparecchi tecnici che non corrispondono alle norme tecniche giusta l'articolo 4a deve poter dimostrare che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono rispettati in altro modo.

4 Se nessun requisito essenziale di sicurezza e di salute è stato precisato, si deve poter dimostrare che l'installazione o l'apparecchio tecnico è stato costruito conformemente alle norme tecniche riconosciute.

Art. 5 Valutazione della conformità 1

II Consiglio federale disciplina: a. la procedura di controllo della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute; b. l'utilizzazione del contrassegno di conformità.

2 Per le installazioni e gli apparecchi che presentano un rischio più elevato, può esigere che la conformità sia certificata da un apposito organo di valutazione.

3 II Consiglio federale può concludere accordi con gli Stati esteri per il riconoscimento reciproco di rapporti d'esame e prove di conformità.

Art. 6 secondo periodo ... Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione e disciplina il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici.

Art. 7 Tasse Per il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici da parte degli organi esecutivi possono essere riscosse tasse. Il dipartimento competente emana l'ordinamento delle tasse.

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Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici Art. 8 Pubblicazione

Le norme tecniche giusta l'articolo 4a sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.

Art. 10 cpv. 1 e 2 1 1 mandatari degli organi esecutivi e di vigilanza possono controllare installazioni e apparecchi tecnici in circolazione e, ali'occorrenza, prelevare campioni.

2 Ai mandatari devono essere date gratuitamente tutte le informazioni necessarie e dev'essere concesso loro di consultare i documenti, in particolare il certificato di conformità.

Art. 11 Titolo, cpv. 1 e 2 Misure amministrative 1 Abrogato 2 Nell'ambito della procedura di controllo successivo, gli organi esecutivi possono ordinare che installazioni e apparecchi tecnici non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute o alle regole della tecnica riconosciute non siano più messi in circolazione. In caso di grave pericolo, essi possono inoltre ordinarne il sequestro o la confisca.

Art. 12 secondo e terzo periodo ... Le decisioni cantonali di ultima istanza e le decisioni delle organizzazioni specializzate e delle istituzioni sono impugnabili mediante ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni. Contro le decisioni di questa commissione può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1993 II presidente: Piller II segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 6 luglio 1993 '> Termine di referendum: 4 ottobre 1993

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»FF 1993 II 827 830

Consiglio nazionale, 18 giugno 1993 II presidente: Schmidhalter II segretario: Anliker

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Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici Modificazione del 18 giugno 1993

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1993

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06.07.1993

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