Termine di referendum: 4 ottobre 1993

Legge federale sulla navigazione aerea # S T #

(LNA) Modificazione del 18 giugno 1993

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 19911), decreta: I

La legge federale del 21 dicembre 19482) sulla navigazione aerea (LNA) è modificata come segue: Nuove denominazioni Negli articoli 3 capoverso 2, 8, 23, 28, 32, 37, 43 e 103 la denominazione «Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie» è sostituita con «Dipartimento».

Negli articoli 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 28, 30, 33, 37, 42, 43, 44, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 71, 73, 92, 98, 100 e 107 la denominazione «Ufficio aeronautico federale» è sostituita con «Ufficio federale».

I. Uso dello spazio aereo svizzero 1. Principio e definizioni

Art. l 1 L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.

2 Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria).

3 Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.

Legge sulla navigazione aerea 4

Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo.

2. Aeromobili e ordigni balistici ammessi alla circolazione

Art. 2 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: a. gli aeromobili svizzeri di Stato; b. gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; e. gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); d. gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; e. gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio federale).

2 II Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza della navigazione aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.

3 II Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.

Art. 3 cpv. 1, ultimo periodo 1 ... Esso la-esercita per mezzo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (Dipartimento).

Art. 3a

lo. Accordi internazionali relativi al traffico aereo

II Consiglio federale può concludere con Stati stranieri accordi relativi al traffico aereo internazionale.

L'attuale art. 3bìs diventa art. 3b con la marginale seguente:

16. Collaborazione con autorità straniere

2. Delegazione della sorveglianza

Art. 4 1 L'Ufficio federale può delegare speciali competenze di sorveglianza alle direzioni degli aerodromi o ai Cantoni, alle autorità comunali o a organismi appropriati, previo il loro accordo.

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Legge sulla navigazione aerea 2

1 Governi dei Cantoni interessati saranno sentiti prima di qualsiasi delega di competenze alle autorità comunali.

4. Ricorso

5. Allegati alla Convenzione di Chicago e collaborazione europea

I. Utilizzazione abusiva di aeromobili

II. Prescrizioni completive 1. Competenza

Art. 6 1 Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate con ricorso, conformemente alla legge federale sulla procedura amministrativa1' e alla legge federale sull'organizzazione giudiziaria2'.

2 Contro le inchieste sugli infortuni aeronautici sono ammessi soltanto i ricorsi previsti dall'articolo 26cr.

Art. 6a 1 II Consiglio federale può eccezionalmente dichiarare direttamente applicabili taluni allegati, comprese le relative prescrizioni tecniche, della Convenzione del 7 dicembre 19443) relativa all'aviazione civile internazionale; per queste disposizioni può prescrivere un modo di pubblicazione speciale e decidere che taluni allegati o parti di allegati non verranno tradotti.

2 II Consiglio federale può applicare tale disciplinamento pure alle prescrizioni tecniche stabilite nell'ambito della collaborazione tra le autorità aeronautiche europee.

Art. Ila 1 È vietato ogni uso dello spazio aereo svizzero incompatibile con gli obiettivi della Convenzione del 7 dicembre 19443) relativa all'aviazione civile internazionale.

2 Questa disposizione si applica per analogia anche all'uso all'estero: a. di aeromobili svizzeri; b. di aeromobili stranieri da parte di un esercente la cui sede principale o residenza permanente si trova in Svizzera.

Art. 12 1 II Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia, in particolare per garantire la sicurezza della navigazione aerea, per prevenire gli attentati, per combattere il rumore, l'inquinamento dell'aria e altri effetti dannosi o molesti inerenti all'impiego di aeromobili.

2 Esso emana altresì prescrizioni per la protezione della natura.

Legge sulla navigazione aerea 3

1 Governi dei Cantoni interessati devono essere sentiti prima dell'emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi.

Art. 18, marginale III. Obbligo di atterrare

IV. Voli all'estero

V. Formazione del personale navigante straniero nonché manutenzione di apparecchi volanti stranieri

Art. 19 1 L'Ufficio federale può limitare o vietare i voli di aeromobili svizzeri all'estero se la sicurezza dell'esercizio lo esige; questa disposizione si applica ai voli effettuati da aeromobili stranieri il cui esercente ha la sede principale o la residenza permanente in Svizzera.

2 Qualora motivi politici impongano provvedimenti di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale li attua d'intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 19a L'Ufficio federale può, d'intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, vietare la formazione di personale navigante straniero nonché la manutenzione e la riparazione di apparecchi volanti stranieri, se. gravi motivi di politica estera lo esigono.

Art. 20

VI. Incidenti particolari

Ai fini di migliorare la sicurezza della navigazione aerea, il Consiglio federale emana disposizioni concernenti l'obbligo di comunicare gli incidenti particolari d'aviazione; le disposizioni dell'articolo 23 capoverso 1 si applicano agli infortuni aeronautici.

Art. 21, marginale

VII. Polizia aerea

Art. 22, marginale Vili. Infortuni aeronautici 1. Servizio di salvataggio

3. Inchieste sugli infortuni aeronautici a. In generale

Art. 24 1 Per ogni infortunio aeronautico è aperta un'inchiesta intesa a chiarire le circostanze e le cause e ad impedire infortuni analoghi.

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Legge sulla navigazione aerea 2

II Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i voli del traffico non commerciale.

3 Esso può prevedere inchieste per gli incidenti che hanno particolarmente pregiudicato la sicurezza della navigazione aerea senza aver provocato un infortunio.

4 L'inchiesta non ha lo scopo di valutare giuridicamente le cause e le circostanze dell'infortunio.

5 Chiunque giustifica un interesse ai risultati dell'inchiesta ha il diritto di consultare gli atti, purché interessi pubblici o privati importanti non esigano il segreto di taluni documenti.

b. Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici

Art. 25 1 Un Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (Ufficio) è aggregato al Dipartimento.

2 L'Ufficio svolge l'inchiesta, se del caso in collaborazione con le autorità giudiziarie e amministrative competenti in altre procedure e allestisce il suo rapporto.

3 Se l'esame previsto dall'articolo 26 capoverso 2 non è richiesto, tale rapporto costituisce il rapporto finale.

Art. 26

e. Commissione sugli infortuni aeronautici

1

II Consiglio federale designa una Commissione federale sugli infortuni aeronautici (Commissione).

2 Chiunque giustifica un interesse ai risultati dell'inchiesta, come pure le autorità designate dal Consiglio federale, può chiedere, entro il termine di trenta giorni dalla sua consegna, che il rapporto d'inchiesta dell'Ufficio venga esaminato dalla Commissione affinchè essa determini se è completo e concludente; in questo caso la Commissione allestisce un rapporto finale.

Art. 26a

d. Rapporto fnale, riapertura della procedura e impugnazione

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1

II rapporto finale della Commissione non costituisce una decisione e non può essere impugnato.

2 Se fatti nuovi essenziali insorgono entro un termine di dieci anni dalla consegna del rapporto finale, l'Ufficio procede d'ufficio o su richiesta alla riapertura della procedura. Il rifiuto di riapertura della procedura può essere impugnato entro trenta giorni con un ricorso alla Commissione, che statuisce definitivamente.

3 La Commissione statuisce altresì definitivamente sui ricorsi presentati contro le misure di inchiesta e sui ritardi intervenuti nello svolgimento delle inchieste.

Legge sulla navigazione aerea

e. Disposizioni di esecuzione

{. Spese

Art. 26b 1 II Consiglio federale stabilisce le modalità della procedura d'inchiesta, della pubblicazione dei risultati e della procedura dinanzi alla Commissione.

2 Esso può prevedere perquisizioni, sequestri, autopsie, perizie, citazioni, convocazioni forzate e audizioni di persone sentite a titolo informativo e di testimoni.

3 È inoltre applicabile la legge federale sulla procedura penale '', purché talune peculiarità della procedura d'inchiesta non esigano deroghe.

4 II Consiglio federale stabilisce i casi nei quali, per motivi gravi, la consultazione degli atti nell'ambito di altre procedure deve essere limitata.

Art. 26c 1 La Confederazione assume le spese di inchiesta; essa dispone di un diritto di regresso nei confronti delle persone che hanno provocato l'infortunio intenzionalmente o per negligenza grave.

2 Le spese di rimozione delle salme e degli aeromobili sono a carico dell'esercente, anche se il provvedimento è stato ordinato dall'inquirente per i bisogni dell'inchiesta.

3 II Cantone sul cui territorio si è verificato l'infortunio assume le spese di sorveglianza in loco.

4 II Consiglio federale stabilisce le spese e le indennità della procedura dinanzi alla Commissione; esso può prevedere che esse siano totalmente o parzialmente addossate alle persone che hanno richiesto la procedura o che hanno formulato richieste nell'ambito della stessa.

Art. 27, marginale

IX. Navigazione aerea commerciale 1. Concessione a. Obbligo

Art. 34 Abrogato

2. Concessione e autorizzazione per aerodromi a. In generale

Art. 37 cpv. 3 e marginale 3 Abrogato

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Legge sulla navigazione aerea

b. Procedura per gli aerodromi pubblici (aeroporti)

Art. 37a 1 Tutte le esigenze degli aerodromi pubblici sono esaminate e decise nell'ambito della procedura federale di autorizzazione. A tale scopo non è necessaria alcuna autorizzazione supplementare in virtù della legge federale del 22 giugno 1979!) sulla pianificazione del territorio o in virtù della legislazione cantonale.

2 Se l'impianto o l'esercizio di un aerodromo pubblico esigono un'autorizzazione fondata su un altro testo legislativo federale, la concessione può essere rilasciata soltanto con l'accordo dell'autorità di autorizzazione competente. La decisione delle autorità compartecipi è parte integrante della procedura di concessione e viene notificata contemporaneamente alla decisione di concessione.

3 1 Cantoni, i Comuni, gli organi federali interessati, nonché gli altri interessati, vengono sentiti prima di accordare la concessione; l'audizione dei Comuni e degli altri interessati viene effettuata dai Cantoni.

4 Le proposte fondate sulla legislazione cantonale sono prese in considerazione purché non ostacolino in modo eccessivo la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.

5 La costruzione di impianti che non servono interamente o prevalentemente all'esercizio dell'aerodromo sottosta alla procedura cantonale di autorizzazione. Prima di decidere in merito all'autorizzazione l'autorità cantonale competente deve ottenere l'approvazione dell'Ufficio federale. L'approvazione è negata se il progetto di costruzione pregiudica la sicurezza di volo o intralcia l'esercizio dell'aerodromo.

Art. 37b

e. Procedura p tutti gli altri at rodromi (campi d'aviazione)

') RS 700 818

1

II sito, le dimensioni e il volume d'esercizio dell'aerodromo, come pure gli aspetti specificamente aeronautici sono stabiliti esaustivamente al momento della procedura federale di autorizzazione. A tale scopo non è necessaria alcuna autorizzazione supplementare in virtù della legge federale del 22 giugno 19791' sulla pianificazione del territorio o in virtù della legislazione cantonale.

2 Se l'impianto o l'esercizio di un aerodromo esigono un'autorizzazione fondata su un altro testo legislativo federale, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto con l'accordo delle autorità competenti. La decisione delle autorità compartecipi è parte integrante della procedura di autorizzazione e viene notificata contemporaneamente alla decisione d'autorizzazione.

Legge sulla navigazione aerea 3 1 Cantoni, i Comuni, gli organi federali interessati, nonché gli altri interessati, vengono sentiti prima di accordare la concessione; l'audizione dei Comuni e degli altri interessati viene effettuata dai Cantoni.

4 Le proposte fondate sulla legislazione cantonale sono prese in considerazione purché non ostacolino in modo eccessivo la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.

5 Le altre questioni di polizia delle costruzioni vengono decise nell'ambito di una procedura cantonale complementare di permesso di costruzione. La procedura cantonale va coordinata con quella federale di autorizzazione.

6 L'articolo 37a capoverso 5 si applica alla costruzione di impianti che non servono interamente o prevalentemente all'esercizio dell'aerodromo.

4. Tasse d'aerodromo

II. Servizio della sicurezza aerea 1. In generale

Art. 39 1 L'Ufficio federale sorveglia le tasse degli aerodromi pubblici, nella misura in cui sono riscosse per l'uso degli impianti nel traffico aereo.

2 Per la fissazione delle tasse, l'esercente dell'aerodromo tiene parimenti conto delle emissioni foniche e di sostanze nocive degli aeromobili.

Art. 40 1 II Consiglio federale organizza il servizio della sicurezza aerea.

2 Esso può affidare integralmente o parzialmente il servizio della sicurezza aerea civile ad una società anonima di economia mista senza scopo lucrativo (società), il cui capitale appartiene in maggioranza alla Confederazione e i cui statuti sono subordinati all'approvazione del Consiglio federale.

3 La società è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

4 Servizi locali di sicurezza di volo possono essere istituiti sugli aerodromi con l'autorizzazione dell'Ufficio federale; se la sicurezza aerea lo esige, l'Ufficio federale può altresì imporre l'istituzione di un simile servizio.

5 1 servizi civili e militari della sicurezza aerea devono essere coordinati in funzione del bisogno e riuniti, purché tale riunione sia giudiziosa dal profilo tecnico e dell'esercizio.

6 L'attività dei servizi di sicurezza aerea non è limitata alle frontiere nazionali.

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Legge sulla navigazione aerea

2. Impiantì

2. Uso della proprietà di terzi

Art. 40a 1 La costruzione e le modificazioni importanti di un impianto di sicurezza aerea sottostanno all'autorizzazione del Dipartimento.

2 L'articolo 37a si applica per analogia.

Art. 40b La Confederazione e la società hanno il diritto di usare proprietà pubbliche o private per gli impianti di sicurezza aerea.

Art. 42 cpv. 5 5 Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente relative al rumore.

L'attuale art. 44bìs diventa art. 44a.

L'attuale art. 44ter diventa art. 44b.

4. Confederazione

VI. Espropriazione

Art. 48 1 Fatti salvi gli articoli 45-47, la Confederazione assume le spese: a. di sicurezza aerea, nella misura in cui non sono addossate alla società; b. di soppressione o di adeguamento degli ostacoli alla navigazione aerea esistenti in Svizzera al di fuori del perimetro di un aerodromo o di un aerodromo situato all'estero; e. di indennizzo per le restrizioni alla proprietà fondiaria in Svizzera a favore di un aerodromo e all'estero a favore di un impianto di sicurezza aerea.

2 La Confederazione e la società riscuotono tasse per coprire le loro spese di sicurezza aerea.

3 Dal profilo della tecnica di sicurezza aerea l'intero territorio della Confederazione costituisce un'unità e le tasse vanno riscosse in funzione dei medesimi principi.

4 Le tasse riscosse dalla società sottostanno all'approvazione del Dipartimento.

Art. 50 Conformemente alla legislazione federale sull'espropriazione, per la costruzione e l'esercizio di aerodromi pubblici o per i bisogni della sicurezza aerea il Dipartimento può esercitare il diritto di espropriazione o conferirlo, a terzi.

Legge sulla navigazione aerea

I. Classificazione

Art. 51 1 II Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie.

2 Esso definisce in particolare: a. quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato; b. a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme particolari (art. 2 e 108).

3 Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione degli effetti nocivi sull'ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti persone e beni al suolo.

Art. 56 cpv. 1 frase introduttiva e lett. e e d, nonché cpv. 2-4 1 L'Ufficio federale certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera: e. l'emissione di rumori e sostanze nocive degli aeromobili a motore, nel certificato di rumore e di emissione di sostanze nocive.

d. Abrogata 2 II Consiglio federale può prescrivere la riunione dei certificati di navigabilità, di rumore e di emissione di sostanze nocive.

3 Abrogato 4 II Consiglio federale emana, secondo gli accordi internazionali, prescrizioni sul rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro di licenze e certificati.

IV. Costruzione e esercizio dì aeromobili

Art. 57 1 Per garantire in particolare la sicurezza aerea, il Dipartimento emana prescrizioni sulla costruzione, l'esercizio, la manutenzione e l'equipaggiamento degli aeromobili, nonché sui documenti che devono trovarsi a bordo.

2 II Dipartimento può emanare prescrizioni sulla costruzione di talune parti di aeromobili.

3 Le aziende di costruzione e di manutenzione devono essere titolari di una licenza dell'Ufficio federale.

Art. 58 cpv. 1 e 2 1 La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.

Legge sulla navigazione aerea 2

II Dipartimento emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità. D'intesa con il Dipartimento federale dell'interno, emana prescrizioni sui limiti ammessi per le emissioni di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore.

5. Altre prescrizioni

Art. 74 1 II Consiglio federale emana prescrizioni sulla prestazione delle garanzie, specialmente per quanto concerne il loro importo e il rilascio di certificati ufficiali concernenti il genere, l'importo e la durata di validità delle garanzie prestate.

2 Esso può estendere la prestazione delle garanzie a determinate categorie di aeromobili svizzeri che non sono iscritti nella matricola.

3 In modo analogo alla legislazione sulla circolazione stradale, il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative ai danni causati da aeromobili sconosciuti o non assicurati.

Art. 75 cpv. 5 5 II Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'istituzione di un sistema di indennizzo da parte di un'assicurazione che, in caso di limitazione della somma della responsabilità civile, garantisca a titolo complementare la copertura totale o parziale dei diritti di risarcimento in caso di morte o di lesioni corporali; esso può prevedere che premi corrispondenti siano riscossi al momento della vendita dei biglietti di volo.

Art. 76a

III. Copertura

1

Le imprese svizzere del traffico aereo commerciale devono assicurarsi contro le conseguenze della responsabilità civile come trasportatori aerei sino a concorrenza di un importo da stabilirsi dal Consiglio federale.

2 Fatti salvi gli accordi internazionali che vincolano la Svizzera, il Consiglio federale può far dipendere il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni a imprese straniere del traffico aereo commerciale dall'esistenza di una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile come trasportatori aerei.

Art. 77 cpv. 1 1 1 diritti derivanti dalla presente legge sono garantiti alle persone danneggiate assicurate giusta la legge sull'assicurazione contro gli

Legge sulla navigazione aerea infortuni", fatto salvo il suo articolo 44. L'assicuratore dispone del diritto di regresso nei confronti degli assicurati, conformemente agli articoli 41-44 di detta legge.

2a. Inosservanza delle istruzioni di un aeromobile intercettatore

Art. 89a 1 Chiunque, in qualità di comandante di bordo di un aeromobile, non segue le istruzioni date da un aeromobile intercettatore secondo le norme della circolazione aerea, è punito con la detenzione 0 con la multa.

2 L'atto è parimenti punibile se è stato commesso all'estero a bordo: a. di un aeromobile svizzero; b. di un aeromobile straniero utilizzato da un esercente con sede principale o con residenza permanente in Svizzera.

3 È applicabile l'articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero2'.

Art. 91 n. 2 2. Nei casi di esigua gravita si può prescindere da ogni pena.

Art 97bìs Abrogato

I. Prestazioni della Confederazione 1. Alle imprese del traffico di linea

2. Agli aerodromi

Art. 101 marginale e cpv. 1 1 La Confederazione può concedere sussidi o prestiti alla navigazione aerea svizzera per l'esercizio di linee aeree regolari.

Art. lOla 1 La Confederazione può concedere prestiti con interessi e condizioni d'ammortamento preferenziali per migliorie e ampliamenti degli aeroporti di Basilea-Mulhouse, Ginevra e Zurigo sino a concorrenza del 25 per cento delle spese di costruzione; se motivi importanti lo giustificano, essa può in via eccezionale superare questo limite.

2 La Confederazione può concedere prestiti con interessi preferenziali sino a concorrenza del 25 per cento: a. delle spese di costruzione, di installazione, di miglioria o di ampliamento di aerodromi che servono principalmente al traffico commerciale regionale oppure servono in ampia mi-

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Legge sulla navigazione aerea

sura all'istruzione e al perfezionamento aeronautici o alla Scuola svizzera di aviazione da trasporto; b. delle indennità che devono essere versate per le restrizioni della proprietà fondiaria giusta l'articolo 44 capoverso 1.

Art. 103a IV. Istruzione e perfezionamento aeronautici

1

La Confederazione sostiene l'istruzione e il perfezionamento aeronautici di candidati atti a divenire piloti militari, piloti professionisti, istruttori o piloti di ricognizione.

2 L'istruzione è impartita principalmente in scuole private.

3 II Consiglio federale può delegare a organizzazioni della navigazione aerea la direzione amministrativa, l'informazione sulle possibilità della carriera aeronautica e la pubblicità. La Confederazione assume le spese al prezzo di costo. I dettagli sono disciplinati in via contrattuale.

4 II Consiglio federale disciplina la sorveglianza e istituisce un organo incaricato di conciliare gli interessi dei servizi interessati.

Art. 103b 1

V. Scuola svizLa Confederazione istituisce una zera di aviazione trasporto o impartisce il mandato da trasporto 1. In generale 2

Scuola svizzera di aviazione da di gestirne una per suo conto.

La Scuola svizzera di aviazione da trasporto è destinata all'istruzione del personale aeronautico che abbisogna di una licenza personale dell'Ufficio federale per esercitare la propria attività.

3 II Consiglio federale stabilisce i dettagli dei compiti, delle condizioni di ammissione, dell'esercizio e della ripartizione dei costi.

Art. 103c 2. Sorveglianza

3. Prestazioni finanziarie

La Scuola sottosta alla sorveglianza dell'Ufficio federale.

Art. 103d II Dipartimento disciplina le prestazioni finanziarie degli allievi e delle imprese di navigazione aerea alla Scuola.

Art 108 cpv. 1 1 II Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: a. gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari; b. gli aeromobili senza motore;

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Legge sulla navigazione aerea

e. gli aeromobili a motore senza occupanti; d. gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi.

II Abrogazione e modificazione del diritto in vigore 1. Sono abrogati: a. le disposizioni finali IV e V della modificazione del 17 dicembre 1971'' e le modificazioni finali della modificazione del 14 dicembre 19842) della LNA; b. il decreto federale del 28 settembre 19623) che approva alcuni emendamenti del regolamento di trasporto aereo; e. il decreto federale del 20 dicembre 19724) concernente le misure da prendere per incoraggiare la formazione dei giovani piloti e dei granatieri paracadutisti.

2. La legge sul lavoro5' è modificata come segue: Art. 3 leti, e e h La legge non è applicabile: e. agli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo; h. ai lavoratori che sono sottoposti all'accordo del 21 maggio 19546* concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno.

3. La legge federale sull'organizzazione giudiziaria7' è modificata come segue: Art. 99 lett. dee II ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro: d. il rilascio o il rifiuto di concessioni al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto, le decisioni di contemporaneo conferimento o rifiuto del diritto di espropriazione ai concessionari e l'autorizzazione o il rifiuto di trasferire queste concessioni, fatte salve le concessioni per lo sfruttamento di forze idriche e l'esercizio di aerodromi;

Legge sulla navigazione aerea

e. il rilascio o il rifiuto di permessi di costruire o di mettere in esercizio impianti tecnici o veicoli, fatti salvi gli impianti per la navigazione aerea;

III Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 1993 II presidente: Schmidhalter II segretario: Anliker Data di pubblicazione: 6 luglio 1993" Termine di referendum: 4 ottobre 1993

"FF 1993 II 812 826

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1993 II presidente: Piller II segretario: Lanz

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Legge federale sulla navigazione aerea (LNA) Modificazione del 18 giugno 1993

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06.07.1993

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