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Messaggio sulla modificazione della legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada (LMD) dell'8 settembre 1993

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di modificazione della legge federale del 24 giugno 1970 concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 1991 P 90.804 Circolazione stradale. Aumento delle multe disciplinari nella circolazione stradale (N 11.3.91 Vollmer) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 settembre 1993

1993-612

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ogi II cancelliere della Confederazione, Couchepin

36 Foglio federale. 76" anno. Voi. III

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Compendio La legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada ha dato buoni risultati per oltre 20 anni ed è assolutamente indispensabile per reprimere le contravvenzioni di lieve entità nel traffico stradale. Il motivo principale per la revisione della legge consiste nel fatto che il Consiglio federale ha completamente sfruttato i limiti massimi legali per le multe disciplinari. Quindi, nonostante il deprezzamento monetario degli ultimi anni, le multe disciplinari non possono più venir adeguate. L'effetto preventivo generale continua a scemare compromettendo non soltanto la sicurezza del traffico, ma anche l'ambiente. Per poter lottare efficacemente contro questi effetti negativi, il Consiglio federale propone di aumentare il limite massimo delle multe da 100 a 300 franchi. Inoltre dovrebbe aver facoltà di adeguare periodicamente al costo della vita il limite massimo fissato nella legge.

Il presente messaggio prevede inoltre le seguenti modificazioni della legge concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada: - La polizia può infliggere multe disciplinari anche per contravvenzioni non constatate direttamente (denunce private). I vantaggi consistono nel fatto che così le autorità giudiziarie vengono sgravate da infrazioni minori e ai contravventori, se ammettono quanto loro contestato, è risparmiata la spiacevole e di norma anche dispendiosa procedura disciplinare.

- In caso di concorso di più contravvenzioni, le multe disciplinari risultanti vengono cumulate, senza limitazione dell'ammontare. È dato mandato al Consiglio federale di disciplinare le eccezioni dacché il cumulo non è sempre giustificato.

- Il termine di riflessione o di pagamento di una multa ordinaria è portato da IO a 30 giorni.

- Il principio seguito dal Consiglio federale secondo cui nella procedura delle multe disciplinari non possono essere riscosse spese è ancorato nella legge.

- Oggigiorno le multe disciplinari non sono più registrate. Pertanto è abolita la possibilità di denunciare persone qualora si presuma che meritino una pena più severa per contravvenzioni analoghe ripetute («registro dei posti di polizia»).

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Messaggio I

In generale

II

Situazione iniziale

La legge federale del 24 giugno 1970 concernente le multe disciplinari inflitto agli utenti della strada (LMD; RS 741.03) ha dato buoni risultati per oltre 20 anni e attualmente né la giustizia né la polizia potrebbero rinunciarvi. Il motivo principale per la revisione della legge consiste nel fatto che il nostro Consiglio ha completamente sfruttato il limite massimo legale di 100 franchi per le multe disciplinari. Quindi, nonostante il deprezzamento monetario degli ultimi anni, le multe disciplinari non possono più venire adeguate. L'effetto preventivo generale continua a scemare compromettendo non soltanto la sicurezza del traffico, ma anche l'ambiente.

Le richieste di aumentare questo limite massimo sono state espresse sia dal Parlamento, sia dai Cantoni, nel quadro dei piani dei provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico. Alcune disposizioni devono essere modificate per motivi pratici, altre sono adattate alle modificazioni di altri atti legislativi.

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Risultati della procedura di consultazione

L'11 marzo 1991, il nostro Collegio ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di presentare entro il 1992 un messaggio per modificare la LMD. Il DFGP ha profittato dell'occasione per procedere a una revisione completa della legge. Per avere una visione il più possibile completa dei problemi esistenti in connessione con la procedura della multa disciplinare e per poter mettere in consultazione proposte di soluzione rispondenti alla prassi, il DFGP ha istituito, il 13 gennaio 1992, un gruppo di lavoro «Multe disciplinari» sotto la direzione dell'Ufficio federale di polizia.

In base al rapporto del gruppo di lavoro, composto di rappresentanti della scienza, della giustizia, della polizia e dell'amministrazione, il 1° luglio 1992 il nostro Consiglio ha autorizzato il DFGP ad avviare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni interessate.

Le cerehie consultate si sono pronunciate a grande maggioranza in favore del disegno di revisione. Per quanto possibile, si è tenuto conto di tutti i desideri espressi. Nella parte speciale relativa alle spiegazioni delle modificazioni riporteremo le loro opinioni in merito.

Considerati i risultati della consultazione, rinunciamo per contro ad estendere la procedura della multa disciplinare alle contravvenzioni i cui autori hanno tenuto conto della possibilità di un'esposizione a pericolo concreto («messa in pericolo astratto accresciuta»). Benché ne siano stati riconosciuti i vantaggi pratici, gli svantaggi sono stati considerati predominanti dalla maggioranza.

Molti hanno contestato il fatto che la polizia potesse trattare nella procedura della multa disciplinare contravvenzioni che un'autorità giudiziaria punirebbe non più come contravvenzione, ma come delitto in applicazione della proce583

dura ordinaria giusta l'articolo 90 numero 2 della legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01). Pertanto una parte delle cerehie consultate ha preteso che, nel caso in cui fosse realizzato il disegno, le contravvenzioni potenzialmente pericolose siano radiate dall'elenco delle multe disciplinari 1) oppure che queste infrazioni comportino automaticamente un ammonimento. Entrambe le proposte presentano però grandi svantaggi. La radiazione di talune infrazioni assai diffuse, quali l'inosservanza dei segnali luminosi e il superamento della velocità massima consentita, porrebbe ai Cantoni problemi d'esecuzione praticamente irrealizzabili. Realisticamente dobbiamo ammettere che sarebbero pronunciate meno contravvenzioni a causa del grande dispendio occasionato in caso di denuncia nella procedura ordinaria. Tale fatto è però contrario agli sforzi volti ad aumentare la sicurezza stradale. Anche la connessione automatica di una multa disciplinare con un ammonimento sarebbe assolutamente contraria al sistema, poiché attualmente la LCStr non prevede l'ammonimento obbligatorio. Inoltre, dovrebbe essere abrogato il principio dell'anonimato della procedura della multa disciplinare.

Non abbiamo neppure ritenuto di dover ampliare la competenza dei privati, consentendo loro di riscuotere multe disciplinari. La procedura di consultazione ha invero dimostrato che la gran parte dei Cantoni nonché la maggioranza dei partiti e delle associazioni approverebbe il principio della riscossione di multe disciplinari da parte di privati. Ma anche i fautori di questa soluzione hanno fatto notevoli riserve in merito alla portata. Innanzitutto è dubbio che gli utenti della strada accettino privati che incassino multe. Il vantaggio sperato (sgravio degli organi di polizia) potrebbe essere controbilanciato da opposizioni più frequenti e pertanto dall'applicazione accresciuta della procedura ordinaria. Studi approfonditi del gruppo di lavoro «Multe disciplinari» hanno evidenziato che i Cantoni non hanno di gran lunga sfruttato tutte le soluzioni loro offerte dalla legge vigente in merito all'occupazione, come impiegati a tempo parziale, di privati. Se lo desiderassero, giusta il tenore vigente i Cantoni potrebbero far controllare anche più sovente i veicoli stazionati nelle città. Grazie ai risultati della procedura di
consultazione possono tener presente che l'impiego di privati per riscuotere multe disciplinari - nel quadro della legge federale vigente (nomina in veste di organi di polizia) - è ampiamente accettato.

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Classificazione di un intervento parlamentare

II Consiglio nazionale ha trasmesso al nostro Consiglio il postulato Vollmer dell'll marzo 1991 (90.804) che chiedeva un aumento delle multe disciplinari nella circolazione stradale. Il mandato è adempiuto con il presente messaggio.

'> Elencazione delle contravvenzioni trattate nella procedura delle multe disciplinari con indicazione dell'ammontare delle multe nell'ordinanza concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada (OMD; RS 741.031).

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2

Parte speciale

Articolo 1 capoverso 2 Vi proponiamo di aumentare il limite massimo per le multe disciplinari da 100 a 300 franchi.

Dal momento dell'adozione della LMD da parte delle Camere federali, nel giugno 1970, il costo della vita è cresciuto del 150 per cento circa 1) e i salari reali di almeno il 30 per cento 2). L'aumento proposto è del 200 per cento. Si è quindi tenuto conto del fatto che la LMD non entrerà in vigore innanzi il 1° gennaio 1995 e che il nostro Collegio potrà aumentare tale limite soltanto dopo cinque anni. Inoltre, al nostro Consiglio è dato maggior margine di manovra nell'allestimento dell'elenco delle multe disciplinari. Può ad esempio inserire nell'elenco contravvenzioni che ancora non vi figurano (ad es. superamento di oltre 15 km/h della velocità massima consentita sulle autostrade; oggigiorno non sarebbe possibile senza riduzione della comminatoria di pena nel caso di lievi superamenti di velocità) e comminare multe più severe, ben superiori all'aumento del costo della vita, per contravvenzioni, già menzionate nell'elenco, di particolare gravita per la sicurezza stradale (ad es. inosservanza di segnali luminosi).

L'aumento proposto è stato accolto favorevolmente dalla grande maggioranza delle cerehie consultate. Alcuni pareri espressi hanno auspicato perfino un aumento più netto (ad es. a fr. 500.--). Per contro, le associazioni degli automobilisti si sono dette d'accordo di accettare unicamente un aumento pari a quello del costo della vita. Hanno del resto respinto categoricamente un inasprimento di fatto, inteso in particolare all'applicazione di prescrizioni ecologiche e al risanamento delle casse statali.

In considerazione del fatto che le norme della circolazione stradale sono manifestamente mal rispettate, riteniamo indispensabile stabilire multe disciplinari di entità tale da dissuadere gli utenti della strada dall'infrangere le prescrizioni sulla circolazione. L'aumento proposto delle multe disciplinari serve quindi ad accrescere la sicurezza stradale e a meglio proteggere l'ambiente, ma non a rimpinguare le casse dello Stato. Infine, le multe disciplinari, contrariamente al prezzo della benzina, al contrassegno autostradale, alla tassa sul traffico pesante ecc. sono costi evitabili. L'utente che si comporta correttamente può evitare multe di diritto penale.

Nel capoverso
2 è data al nostro Collegio la competenza di adeguare regolarmente al costo della vita il limite massimo per le multe disciplinari.

Anche la Svizzera deve contare su un'aliquota di rincaro la cui evoluzione è quasi imprevedibile. Fissare nella legge il limite massimo complica considerevolmente, a causa della penuria di personale e del tempo necessario per la procedura legislativa a questo livello, l'adeguamento regolare delle multe disciplinari al costo della vita. L'efficacia delle multe comminabili verrebbe così compromessa a scapito della sicurezza stradale e dell'ambiente.

11 Fonte: 2

Annuario statistico della Svizzera 1993, pag. 160.

> Fonte: Annuario statistico della Svizzera 1993, pag. 124.

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È stato tenuto conto delle considerazioni delle cerehie consultate nel senso che il nostro Consiglio non deve procedere all'adeguamento - come era stato inizialmente proposto - ma è soltanto autorizzato a farlo. È così possibile evitare che subentri un certo schematismo in occasione di ciascuna indicizzazione e tener conto anche dell'evoluzione dei redditi.

Articolo 2 Vi proponiamo di abrogare la lettera b e di punire, secondo la procedura della multa disciplinare, anche contravvenzioni non constatate personalmente da un organo di polizia autorizzato. Il vantaggio di questa abrogazione consiste nel fatto che la polizia può riscuotere autonomamente una multa in situazioni palesi. La giustizia penale verrà sgravata da altri reati minori e, d'altro canto, al contravventore sarà risparmiata la procedura penale ordinaria, più spiacevole e di norma più dispendiosa. I suoi diritti saranno però completamente tutelati: avrà come finora la possibilità di respingere una multa ordinaria e di chiedere di essere giudicato da un tribunale.

Secondo il parere unanime delle cerehie consultate, la legge deve definitivamente disciplinare i motivi di esclusione della procedura della multa disciplinare. I motivi di esclusione attualmente disciplinati nell'articolo 2 dell'ordinanza concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada (OMD; RS 741.031) devono essere pertanto ripresi nella legge. Tuttavia d'ora in poi la procedura della multa disciplinare deve essere applicata a tutte le contravvenzioni che non possono essere contestate sul posto all'autore. Finora ciò era possibile soltanto in caso di infrazioni per veicoli in stazionamento, per inosservanza di segnali luminosi e per superamento della velocità massima consentita.

Articolo 3a (nuovo) D'ora in poi il problema del concorso di infrazioni sarà disciplinato a livello legale nell'articolo 3a. Di principio, le multe inflitte per più contravvenzioni commesse sono cumulate. Questo modo di procedere non è giustificabile in tutte le circostanze. Se la disposizione penale si prefigge un analogo scopo di protezione e la colpa non supera quella della contravvenzione più grave, anche i contravventori non devono essere puniti con una multa superiore. Il nostro Consiglio stabilirà, a livello d'ordinanza, a quale concorso di contravvenzioni dell'elenco
delle multe ordinarie si applica questo disciplinamento.

Oggigiorno l'ammontare del cumulo delle multe è limitato a livello d'ordinanza per cui la procedura ordinaria deve essere applicata se da parecchie infrazioni commesse risultano multe ammontanti a oltre 150 franchi. Rinunciamo a tale limitazione che dovrebbe essere fissata nella legge. Non è necessario avviare la procedura ordinaria se il contravventore, senza aver arrecato pericolo alla circolazione, ha commesso più infrazioni cui sono comminate multe disciplinari.

Se vi è opposizione alla procedura della multa disciplinare per una delle infrazioni imputate, va applicata, per motivi d'economia procedurale, la procedura ordinaria a tutte le infrazioni.

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Articolo 5 A contare dalla revisione del 13 novembre 1991 dell'ordinanza sul casellario giudiziale, dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli e dell'ordinanza concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada (in esecuzione del postulato Gadient CS; 89.417) le multe disciplinari non sono più registrate. Pertanto proponiamo di abrogare l'articolo 5 che non ha più importanza pratica. Così il diritto federale è privato delle basi legali per qualsiasi registrazione di multe disciplinari.

Articolo 6 Per le multe ordinarie d'ora in poi è accordato un termine di riflessione e di pagamento di 30 giorni (finora 10 giorni). È così tenuto conto del fatto che molti cittadini effettuano i pagamenti soltanto una volta al mese. Il nuovo termine è giustificato anche in considerazione dell'aumento dell'ammontare delle multe.

Artìcolo 7 Finora il nostro Consiglio era autorizzato a decidere se e in quale misura dovevano essere riscosse spese per le multe che dovevano essere iscritte. Dopo oltre 20 anni di esperienza durante i quali, conformemente all'ordinanza, le multe disciplinari non comportavano spese proponiamo di ancorare nella legge questo disciplinamento che ha dato buoni risultati. Il dispendio per gli organi di controllo è compensato con l'ammontare della multa. Evidentemente però i Cantoni possono continuare a riscuotere emolumenti per prestazioni particolari (ad es. per il traino di veicoli stazionati in modo da intralciare la circolazione), nella misura in cui esista una base legale cantonale.

Artìcolo IO II capoverso 3 deve essere stralciato in correlazione con l'abrogazione dell'articolo 5. Dal momento che le multe per contravvenzioni pronunciate da tribunali non sono più registrate, è ancor meno giustificato registrare le multe disciplinari rilevate dalla polizia dacché di norma concernono infrazioni di minor gravita. La possibilità odierna di denunciare una persona, invece di infliggerle una multa disciplinare, se si suppone che meriti una pena più severa per aver commesso più volte la medesima infrazione, rientra per alcuni aspetti pure nella problematica dell'uguaglianza dei diritti. I «Registri dei posti di polizia» hanno soltanto efficacia puramente locale. Chi commette sempre le medesime infrazioni, ma in luoghi differenti, non è registrato.
Artìcolo 11 Trattasi di una rettifica redazionale del tenore vigente. È superfluo ordinare al tribunale di stabilire la pena tenendo conto dell'importo già pagato. Basta riferirsi alla procedura ordinaria.

Articolo 99 numero 3 della legge sulla circolazione stradale (LCStr) Proponiamo di stralciare dalla LCStr il limite dell'ammontare (fr. 10.--) e di lasciare che l'ammontare della multa, come per fattispecie analoghe, sia stabilito nell'elenco delle multe dal nostro Consiglio.

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Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

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Ripercussioni finanziarie e conseguenze sull'effettivo del personale

Le modificazioni proposte non hanno alcuna ripercussione né sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

Il nuovo limite massimo per le multe disciplinari, unitamente al fatto che il nostro Consiglio può stabilire multe più elevate per singole contravvenzioni, dovrebbe incrementare le entrate da multe in favore dei Cantoni. È difficile prevederne la portata dacché ci attendiamo una riduzione delle contravvenzioni dovuta al maggiore effetto preventivo generale delle multe più severe. L'inclusione di un maggior numero di infrazioni nella procedura della multa disciplinare comporta uno sgravio per polizia e tribunali.

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Ripercussioni sulla sicurezza stradale

La sicurezza stradale dipende ampiamente dal rispetto delle norme della circolazione. Oltre a una migliore formazione (corsi obbligatori di sensibilizzazione ai problemi del traffico stradale dall'inizio del 1993) e ai provvedimenti amministrativi esistenti (ammonimento, ritiro della licenza di condurre, corsi d'educazione ecc.), anche le comminatorie più severe sono particolarmente idonee ad accrescere la sicurezza stradale e quindi a ridurre il numero delle vittime di infortuni sulle nostre strade.

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Programma di legislatura

II disegno è stato annunciato nel programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 1, ali. 2, n. 5).

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Rapporto con il diritto europeo

II diritto comunitario (CE) non disciplina né l'ambito del diritto penale né quello delle multe disciplinari. Un simile disciplinamento non è nemmeno in preparazione.

Un confronto con le prescrizioni degli Stati europei limitrofi e meno vicini dimostra che l'aumento proposto delle multe disciplinari è adeguato.

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Costituzionalità

Le nostre proposte di revisione concernono complementi e precisazioni delle prescrizioni vigenti e pertanto si fondano - come quest'ultime - sulle prescrizioni costituzionali menzionate nell'ingresso della LMD. Soltanto la norma di competenza proposta nell'articolo 1 capoverso 2 richiede una spiegazione dei fondamenti di diritto costituzionale:

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Il nostro Consiglio dovrebbe aver la competenza di legiferare mediante pertinente ordinanza in merito all'adeguamento del limite massimo delle multe disciplinari. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, questa delega di competenza è ammessa nella misura in cui non sia vietata da una disposizione costituzionale, la norma di delega sia contenuta in un atto legislativo sottoposto al referendum e i principi del disciplinamento stessi siano ancorati nella legge di delega. Questi presupposti sono adempiuti. In particolare il legislatore fissa il quadro oggettivo nel senso che determina la cifra del limite massimo applicabile dal momento dell'entrata in vigore della legge e definisce il criterio determinante per l'adeguamento di detto limite (evoluzione del costo della vita). Il nostro Consiglio esegue così la volontà del legislatore.

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Legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 19931), decreta:

I La legge federale del 24 giugno 19702) concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada è modificata come segue: Titolo Legge sulle multe disciplinari (LMD) Art. l Principio 1 Le contravvenzioni a prescrizioni federali sulla circolazione stradale possono essere punite con una multa disciplinare secondo la procedura semplificata prevista nella presente legge (procedura della multa disciplinare).

2 II limite massimo delle multe disciplinari è di 300 franchi. Il Consiglio federale può adeguarlo, di norma ogni cinque annui, al costo della vita.

3 Ex capo verso 2 Art. 2 Eccezioni La procedura giusta la presente legge non si applica: a. Concerne soltanto il testo francese b. se l'autore della contravvenzione è inoltre incolpato di un'altra infrazione non menzionata nell'elenco delle multe; e. Concerne soltanto il testo francese.

Art. 3 Elenco delle multe II Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni, allestisce l'elenco delle contravvenzioni per cui possono essere inflitte multe disciplinari e ne stabilisce l'importo.

1) FF 1993 III 581 > RS 741.03

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Multe disciplinari inflitte agli utenti della strada

Art. 3a Concorso di contravvenzioni (nuovo) 1 Se l'autore, con una o più contravvenzioni, commette più infrazioni per cui sono inflitte multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

2 Se l'autore si oppone alla procedura della multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, la procedura ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

Art. 5 Abrogato Art. 6 Pagamento 1 II contravventore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni.

2 In caso di pagamento immediato è rilasciata una quietanza che non menziona il nome del contravventore.

3 Se non paga la multa immediatamente, il contravventore riceve un modulo concernente il termine di riflessione. Il modulo è distrutto in caso di pagamento entro il termine. In caso di mancato pagamento entro il termine, la polizia avvia la procedura ordinaria.

Art. 7 Spese Nella procedura della multa disciplinare non possono essere riscosse spese.

Art. 10 cpv. 3 Abrogato Art. 11 cpv. 2 2 Se, su domanda della parte lesa o del contravventore, accerta che vi è stata violazione dell'articolo 2, il giudice annulla la multa disciplinare e applica la procedura ordinaria.

II

La legge sulla circolazione stradale 1) è modificata come segue:

Art. 99 n. 3 3. Il conducente di un veicolo che non porta con sé le licenze o i permessi necessari è punito con la multa.

1) RS 741.01

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Multe disciplinari inflitte agli utenti della strada III 1 2

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Messaggio sulla modificazione della legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada (LMD) dell'8 settembre 1993

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26.10.1993

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