Termine d'opposizione: 24 gennaio 1994

Legge federale sul credito al consumo # S T #

(LCC)

dell'8 ottobre 1993

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 3lsexies e 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993 '*, decreta: Sezione 1: Definizioni Art. l Contratto di credito al consumo II contratto di credito al consumo è un contratto in virtù del quale un creditore concede o promette di concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria.

Art. 2 Creditore Per creditore si intende ogni persona fisica o giuridica che concede un credito nell'esercizio delle sue attività commerciali o professionali.

Art. 3 Consumatore Per consumatore si intende ogni persona fisica che stipula un contratto di credito al consumo per uno scopo che può considerarsi estraneo alla sua attività commerciale o professionale.

Art. 4 Costo totale del credito al consumatore Per costo totale del credito al consumatore si intendono tutti i costi, compresi gli interessi e le altre spese, che il consumatore è tenuto a corrispondere per il credito.

Art. 5 Tasso annuo effettivo globale Per tasso annuo effettivo globale si intende il costo totale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso.

"FF 1993 I 609 1993 - 720

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Credito al consumo

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 6 Limitazione 1 La presente legge non si applica: a. ai contratti di credito od alle promesse di credito destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un edificio costruito o da costruirsi, oppure destinati al restauro o al miglioramento di un edificio; b. ai contratti di credito od alle promesse di credito coperti da garanzie bancarie usuali depositate; e. ai contratti di locazione, a meno che prevedano che il diritto di proprietà passi alla fine al locatario; d. ai crediti concessi o messi a disposizione senza rimunerazione in interessi o altri oneri; e. ai contratti di credito in base ai quali non si impone nessun interesse, a condizione che il consumatore accetti di rimborsare il credito con un pagamento unico; f. ai contratti di credito per importi inferiori a 350 franchi o superiori a 40 000 franchi; g. ai contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito o entro tre mesi, oppure in non più di quattro pagamenti rateali entro un periodo non superiore a dodici mesi; h. ai contratti stipulati in vista della prestazione continua di servizi privati o pubblici, in base ai quali il consumatore ha diritto di onorare il costo dei medesimi, per il periodo in cui sono prestati, mediante pagamenti rateali.

2 Per i crediti concessi da un istituto di credito o da un istituto finanziario sotto forma di apertura di credito su conto corrente, è applicabile unicamente l'articolo 10; per i conti coperti da una carta di credito valgono le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 10.

3 Gli articoli 8, 10 e 12-15 non si applicano ai contratti di credito ed alle promesse di credito garantiti da ipoteca su proprietà immobiliare, sempre che questi non siano già esclusi dal campo di applicazione della presente legge in virtù del capoverso 1 lettera a.

4 II Consiglio federale può adeguare alle mutate circostanze gli importi di cui al capoverso 1 lettera f.

Art. 7 Riserva Rimangono salve le disposizioni legali che tutelano il consumatore in modo più rigoroso.

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Credito al consumo

Sezione 3: Forma e contenuto del contratto Art. 8 In generale 1 1 contratti di credito al consumo devono essere conclusi per iscritto; il consumatore riceve un esemplare del contratto.

2 II contratto deve contenere: a. l'ammontare netto del credito; b. il tasso annuo effettivo globale o, in difetto di questo, il tasso d'interesse annuale e gli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto; e. le condizioni secondo cui gli interessi e gli oneri di cui alla lettera b possono essere modificati; d. gli elementi del costo totale del credito che non sono conteggiati nel calcolo del tasso annuo effettivo globale (art. 17), ad eccezione delle spese scaturite dall'inadempimento degli obblighi contrattuali; se è conosciuto, l'ammontare esatto di questi elementi di costo dev'essere indicato; diversamente, quando è possibile, si deve fornire un metodo di calcolo oppure una stima realistica; e. l'eventuale limite massimo del credito; f. le condizioni di rimborso, in particolare l'ammontare, il numero e la periodicità o le date di scadenza dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, come pure, quando è possibile, l'importo totale di questi versamenti; g. nel caso di rimborso anticipato, il diritto alla remissione degli interessi e a un'equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata; h. un eventuale termine di riflessione; i. l'indicazione delle garanzie eventualmente richieste.

Art. 9

Contratto di credito per il finanziamento dell'acquisto di beni o servizi II contratto di credito avente per oggetto il finanziamento dell'acquisto di beni o servizi deve inoltre contenere le seguenti indicazioni: a. una descrizione di questi beni o servizi; b. il prezzo a contanti ed il prezzo stabilito dal contratto di credito; e. l'importo di un eventuale acconto, il numero, l'ammontare e la data di scadenza delle rate, oppure il metodo da utilizzare per determinare ciascuno di tali elementi, qualora non siano noti al momento della conclusione del contratto; d. l'identità del proprietario dei beni, qualora la traslazione di proprietà al consumatore non sia immediata, e le condizioni alle quali il consumatore acquista la proprietà dei beni; e. un eventuale obbligo di assicurazione e, qualora la scelta dell'assicuratore non sia lasciata al consumatore, l'indicazione del relativo costo.

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Credito al consumo Art. 10 Contratto di credito sotto forma di anticipo su conto corrente 1 Qualora un istituto di credito o finanziario conceda un credito sotto forma di anticipo su conto corrente, il consumatore deve essere informato, al più tardi al momento della conclusione del contratto: a. dell'eventuale limite massimo del credito; b. del tasso d'interesse annuo e degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni a cui essi potranno essere modificati; e. delle modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto.

2 Queste informazioni devono essere confermate al consumatore per iscritto.

3 Nel corso del contratto di credito il consumatore deve essere informato immediatamente di qualsiasi modifica del tasso d'interesse annuo o delle spese applicabili; questa notifica può aver luogo mediante un estratto conto.

4 Se uno scoperto è tacitamente accettato e si prolunga oltre tre mesi, il consumatore deve essere informato: a. del tasso d'interesse annuo e delle relative spese; b. di qualsiasi modifica di questi elementi.

Art. 11 Nullità 1 La violazione degli articoli 8, 9 e 10 capoverso 1, 2 e 4 lettera a comporta la nullità del contratto di credito.

2 In caso di nullità del contratto di credito, il consumatore è tenuto a rimborsare fino alla scadenza della durata del credito l'ammontare già versato od utilizzato, ma non deve né interessi né spese.

3 II credito è rimborsabile mediante versamenti parziali d'importo identico, a intervalli mensili, salvo che il contratto preveda intervalli più lunghi.

Sezione 4: Diritti e obblighi delle parti Art. 12 Rimborso anticipato 1 II consumatore ha facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito.

2 In tal caso egli ha diritto alla remissione degli interessi e a un'equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata.

Art. 13 Eccezioni del consumatore II consumatore ha il diritto inalienabile di opporre ad ogni cessionario le eccezioni che gli derivano dal contratto di credito al consumo.

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Credito al consumo

Art. 14 Pagamento e garanzia a mezzo di cambiali 1 Al creditore è vietato accettare il pagamento del credito mediante cambiali, compresi i vaglia cambiari, come pure ricevere garanzie sotto forma di cambiali, vaglia cambiari ed assegni bancari.

2 Se, contravvenendo al capoverso 1, il creditore accetta una cambiale o un assegno bancario, il consumatore ne può esigere la restituzione in qualsiasi momento.

3 II creditore risponde del danno causato al consumatore dall'emissione della cambiale o dell'assegno bancario.

Art. 15 Esecuzione difettosa del contratto d'acquisto 1 II consumatore che conclude un contratto di credito, in vista dell'acquisto di beni o servizi, con una persona diversa dal fornitore dei medesimi ha diritto di far valere verso il creditore tutti i diritti che gli spettano nei confronti del fornitore, alle seguenti condizioni: a. fra il creditore ed il fornitore dei beni o dei servizi esiste un accordo in base al quale il credito è concesso esclusivamente da quel creditore ai clienti di quel fornitore; b. il consumatore ottiene il credito in base a questo accordo; e. i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte o non sono conformi al relativo contratto di fornitura; d. il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto soddisfazione; e. l'ammontare del negozio in questione supera i 350 franchi.

2 II Consiglio federale può adeguare alle mutate circostanze l'importo di cui al capoverso 1 lettera e.

Sezione 5: Calcolo del tasso annuo effettivo globale Art. 16 Termine e metodo di calcolo ' II tasso annuo effettivo globale è calcolato al momento della conclusione del contratto di credito al consumo secondo la formula matematica prevista nell'allegato.

2 II calcolo si basa sull'ipotesi che il contratto di credito rimanga in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino gli obblighi nei termini ed entro le date convenute.

3 Se il contratto di credito permette di modificare il tasso d'interesse o altre spese che devono essere inclusi nel calcolo, ma che a quel momento non possono essere conteggiati, il calcolo si basa sull'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.

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Credito al consumo

Art. 17 Spese determinanti 1 Per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore quale è definito all'articolo 4, incluso il prezzo di acquisto.

2 Sono esclusi: a. le spese che il consumatore deve pagare se non adempie un qualsiasi obbligo che figura nel contratto; b. le spese che spettano al consumatore all'acquisto di beni o servizi, indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito; e. i contributi per l'iscrizione ad associazioni o a gruppi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito.

3 Le spese di trasferimento di fondi, come pure le spese per il mantenimento di un conto destinato a ricevere gli importi addebitati a titolo di rimborso del credito, del pagamento degli interessi e delle altre spese, sono incluse soltanto nel caso in cui il consumatore non disponga di una ragionevole libertà di scelta in materia e tali spese siano anormalmente elevate. Sono tuttavia incluse nel calcolo le spese di riscossione di tali rimborsi o di tali pagamenti, indipendentemente dal fatto che siano riscossi in contanti o in un altro modo.

4 Le spese per le assicurazioni e garanzie sono incluse nella misura in cui: a. sono imposte obbligatoriamente dal creditore per la concessione del credito; b. assicurano il rimborso al creditore, in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, di una somma pari o inferiore all'importo totale del credito, compresi gli interessi e le altre spese.

Sezione 6: Diritto imperativo Art. 18

Non si può derogare alle disposizioni della presente legge a svantaggio del consumatore.

Sezione 7: Relazioni con il diritto cantonale

Art. 19 1 La Confederazione disciplina esaustivamente i contratti di credito al consumo.

2 Sono salvi l'articolo 73 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni '' e il diritto pubblico cantonale.

') RS 220 606

Credito al consumo

Sezione 8: Referendum ed entrata in vigore

Art. 20 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1993 II presidente: Piller II segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1993 II presidente: Schmidhalter II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 26 ottobre 1993 " Termine di referendum: 24 gennaio 1994

5290

"FF 1993 III 601 607

Credito al consumo

Allegato (art. 16)

Formula matematica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale K=m

(l+i)*K K=l

K' = m' V A'K' l^ (l+i)tK' K' = l

Significato delle lettere e dei simboli: K K' AK A'K' m m' tk tk i

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è è è è

il numero d'ordine di un prestito il numero d'ordine di un rimborso o di pagamento di oneri l'importo del prestito numero K l'importo del rimborso o del pagamento di oneri numero K'

è il segno che indica una sommatoria è il numero d'ordine dell'ultimo prestito è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso o dell'ultimo pagamento degli oneri è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date dei rimborsi o pagamenti di oneri da 1 a m' è il tasso globale effettivo che può essere calcolato (con l'algebra, oppure con successive approssimazioni, oppure con un programma di calcolatore) quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sul credito al consumo (LCC) dell'8 ottobre 1993

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1993

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3

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42

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26.10.1993

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601-608

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