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FOGLIO

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FEDERALE

Anno XXXVI Berna, 5 marzo 1953. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento : anno fr. 11. -- ; seme¬ stre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi all'Ammini¬ strazione delle pubblicazioni federali. -- S. A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

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MESSAGGIO

del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il nuovo ordinamento costituzionale delle finanze della Confederazione (Del 20 gennaio 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, Il tentativo fatto nel 1948 di introdurre nella Costituzione nuove di¬ sposizioni sull'ordinamento finanziario della Confederazione è naufragato in votazione popolare il 4 giugno 1950. Per contro, il popolo e i Cantoni hanno approvato, il 3 dicembre 1950, l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954. In tal modo, è stato concesso alle autorità legislative il tempo necessario per elaborare un nuovo disegno di decreto federale che potesse essere sottoposto a votazione popolare prima dello scadere dell ordina¬ mento dal 1951 al 1954 e che permettesse nel contempo di emanare o almeno di preparare le necessarie leggi d'esecuzione.

Il compito che siamo chiamati ad affrontare oggi è, di massima, identico a quello esposto dal Consiglio federale nel suo messaggio del 22 gennaio 1948 (FF 1948, pag. 229 e segg). Esso consiste essenzialmente n el garantire alla Confederazione, mediante disposizioni costituzionali, i mezzi che le occorrono per l'adempimento dei suoi compiti. Si ti atta inoltre di fissare nella Costituzione le norme per una sana gestione delle finanze.

Sebbene il decreto federale del 21 marzo 1950, inteso a risolvere sif¬ fatto difficile problema, non abbia trovato l'approvazione del popolo e deì Cantoni, esso può, nelle sue grandi linee, servire di base per il nuovo bisogno. Numerose importanti disposizioni di tale decreto federale furon ° accettate nel corso delle discussioni parlamentari, e si può ammettere che gb articoli non contestati dalle Camere non siano stati la causa del rigetto del decreto. D'altra parte, non v'è dubbio che la sostituzione dei contingenti in denaro all'imposta d'ammortamento, questione circa la Foglio Federale, 1953.

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110 quale già nell'assemblea federale s'erano manifestate profonde divergenze, ha contribuito in modo determinante alla caduta del decreto. Poiché il disegno di decreto del 22 gennaio 1948, eccettuate le disposizioni relative all'imposta d'ammortamento, era in gran parte stato accettato dalle Ca¬ mere, non occorre esaminare di nuovo nei loro particolari tutte le que¬ stioni che sono oggetto del riordinamento delle finanze federali.

La commissione di periti per la riforma delle finanze federali istituita nel 1945 ha studiato a fondo tutti i problemi finanziari e fiscali di una certa importanza e ha riassunto i risultati delle sue deliberazioni nel rap¬ porto finale del 14 marzo 1947. Su taluni punti particolari sono stati com¬ pilati dei rapporti completivi. A sua volta, il Consiglio federale ha già esposto esaurientemente nel suo messaggio del 1948 l'evoluzione delle finanze della Confederazione nel passato e il loro sviluppo probabile come pure i problemi principali della revisione costituzionale, in partico¬ lare quello della forma giuridica del nuovo ordinamento delle finanze. In due rapporti complementari (FF 1948, ed. franc., II 69, III 533), il Con¬ siglio federale si è poi pronunciato su varie questioni che si erano poste nel corso della discussione parlamentare del disegno di decreto. Siffatta ricca documentazione conserva tutto il suo valore per il giudizio dei pro¬ blemi trattati nel presente messaggio. Per evitare ripetizioni, ci limiteremo perciò a rimandare qui di seguito alle esposizioni precedenti, per quanto tale modo di procedere possa apparire opportuno. Vogliamo invece ricordare ancora una volta, in breve sintesi, i più importanti fatti della nostra politica finanziaria dopo il 1914.

I. EVOLUZIONE DELLA POLITICA FINANZIARIA DOPO IL 1914.

1. Il periodo dal 1914 al 1932 La prima guerra mondiale segnò la fine dell'evoluzione pacifica della politica finanziaria federale. Durante le ostilità e negli anni del dopoguer¬ ra, l'equilibrio dei conti fu notevolmente compromesso. I proventi delle dogane, che costituivano in quei tempi la principale fonte d'introiti della Confederazione, diminuirono costantemente. Allo scopo di alleggerire il conto d'amministrazione, le spese di mobilitazione furono trattate a parte e iscritte a debito di un conto speciale. La stessa soluzione fu adottata
per le altre spese cagionate dalla guerra: spese per ridurre il costo della vita, per combattere la disoccupazione, ecc. Compito della politica finan¬ ziaria era quello di ristabilire l'equilibrio del conto ordinario e di ammor¬ tizzare le spese di mobilitazione e le altre spese iscritte a debito di conti speciali. Vi si aggiunse, dopo la fine della guerra, il finanziamento della progettata assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Il ripristinamento dell'equilibrio dei conti fu in un primo tempo perse¬ guito mediante economie e l'accrescimento delle entrate esistenti. Ma era sin dall'inizio evidente clic occorreva trovare nuove fonti d'entrate. Tra le misure prese durante le ostilità e negli anni del dopoguerra per soppe¬ rire ai bisogni correnti, ricordiamo le seguenti:

11) 1917

Istituzione delle tasse di bollo sui documenti concernenti ope¬ razioni commerciali; 1920/1921 Modificazione della tariffa doganale. L'aumento delle aliquote della tariffa avvenne per considerazioni di politica economica ma influì nel contempo favorevolmente sui proventi doganali;' 1920 Dapprima aumento e poi riordinamento dei dazi sui tabacchi mediante l'introduzione di aliquote progressive e differenziali; 1921 Estensione delle tasse di bollo alle cedole di titoli; 1923 Aumento dei dazi sulla benzina e sul benzolo per motori; 1927 Istituzione di dazi supplementari sull' orzo, sul malto e sul!» birra, in luogo e vece di una tassa sulla birra; nuovo sviluppo delle tasse di bollo.

Siffatte misure e la favorevole situazione economica che fece seguitD alla depressione del dopoguerra condussero, a contare dal 1923, a una distensione nella situazione finanziaria della Confederazione. Il disavanzo del conto di Stato della Confederazione che nel 1921 era di 218 milioni di franchi diminuì gradatamente per ridursi, nel 1925, a 12 milioni di franchi. Negli anni dal 1926 al 1932 si registrò un'eccedenza delle entrata sulle uscite.

Per ammortizzare le spese straordinarie, furono prese le seguenti 1915 1916 1919 1927

Istituzione della prima imposta federale diretta, chiamata « im¬ posta federale di guerra riscossa una volta tanto » (riscossa negli anni 1916 e 1917); Istituzione di un'imposta federale sui profitti di guerra (riscos¬ sa negli anni dal 1915 al 1920); Ripetizione dell'imposta di guerra, sotto la designazione di « nuova imposta di guerra straordinaria » (3 periodi di riscos¬ sione: 1921-1924, 1925-1928, 1929-1932); Elaborazione di un piano d'ammortamento del debito, in base al quale il saldo passivo, di 1567 milioni di franchi all'inizio del 1926, doveva essere ammortizzato in 40 anni.

Le spese di mobilitazione, fissate a 1 miliardo e 200 milioni di franc 1 dal decreto federale del 14 giugno 1923, poterono essere ammori.zzate enh'o la fine del 1932 mediante il provento delle imposte di guerrafedeVat *e a ^uesto scoP°- Tuttavia, la situazione patrimoniale della Conazione er In a notevolmente peggiorata rispetto al periodo d'anteguerra, si hT milioni di franchi di patrimonio netto esistenti nel 1913 con Irritamento che raggiunse il suo punto culminante nel 1925* Taje ^ milioni e che ascendeva ancora a 1322 milioni alla fine del 1932.

parti ap>ravamento della situazione patrimoniale fu la conseguenza in 81G e s es re il costo ^ Re vita, P e dall'assistenza straordinarie cagionate dalle cmisure intesecontro a ridufdella ai disoccupati dalla lotta la

112 crisi negli anni di guerra e in quelli del dopoguerra, e infine dal riporto dei saldi passivi dei conti negli anni dal 1913 al 1925.

Per il finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i super¬ atiti, erano in un primo tempo state previste imposte sulla birra e sul tabacco, come pure un'imposta sulle masse successorie, sulle quote ere¬ ditarie e sulle donazioni. In fine, la soluzione fu trovata nel destinare alla assicurazione vecchiaia e superstiti i proventi provenienti dall'imposizione del tabacco c la quota parte della Confederazione al ricavo del mono¬ polio dell'alcool.

{ 2. Il periodo dei programmi finanziari dal 1933 al 1938 e l'ordinamento transitorio dal 1939 al 1941 < La crisi economica del 1930 cominciò a spiegare i suoi effetti sulle finanze federali nel 1933, inducendo le autorità a prendere misure straor¬ dinarie per garantire l'equilibrio finanziario. Siffatte misure costituirono 41 contenuto del primo programma finanziario (decreto federale del 13 ot¬ tobre 1933 concernente i provvedimenti straordinari e temporanei desti¬ nati a ristabilire l'equilibrio delle finanze federali) e del secondo program¬ ma finanziario (decreto federale del 31 gennaio 1936 concernente nuovi provvedimenti straordinari destinati a ristabilire l'equilibrio delle finanze federali negli anni 1936 e 1937). Le misure prese nel 1933 e nel 1936 non si distinguono soltanto per l'estensione delle disposizioni fiscali, ma altresì per la forma giuridica loro conferita, che è quella del decreto federale urgente senza possibilità di referendum. Esse avevano per scopo di per¬ mettere economie e di accrescere gli introiti, poiché si voleva assoluta¬ mente evitare ogni nuovo indebitamento. Per la prima volta, furono com¬ prese nel risanamento anche le Ferrovie federali.

Furono conseguite economie rinunciando ad accrescere determinati fondi e sospendendo il pagamento di interessi per gli stessi, riducendo i sussidi federali, gli stipendi e il soldo militare, come pure diminuendo le spese per gli immobili, il materiale e le spese d'amministrazione. Fu deciso di attingere a nuove fonti d'introiti: istituzione di una contribu¬ zione di crisi, aumento ed estensione delle tasse di bollo, istituzione di un'imposta sul tabacco, aumento del dazio sul tabacco, sul caffè, sul tè, sullo zucchero, sui carburanti
per motori e sulle materie prime per la fabbricazione della birra, istituzione di un'imposta sulle bevande, di una tassa di bollo sulle quietanze doganali e di supplementi di prezzo sugli oli e sui grassi commestibili, prelevamenti dal fondo dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dal fondo delle assicurazioni.

Grazie a queste misure, il risultato dei conti d'amministrazione degli anni dal 1934 al 1938 potè essere migliorato di circa 750 milioni di fran¬ chi. I disavanzi dei conti si mantennero entro limiti moderati. L'indebi-

113 lamento aumentò di soli 200 milioni di franchi circa, nonostante il pre¬ stito per la difesa nazionale del 1936. Ma le spese non poterono esserp compresse. Esse passarono, tra il 1933 e il 1938, da 513 a 703 milioni di franchi.

La validità dei due programmi, che spirava alla fine del 1937, do¬ vette essere prorogala di un anno, in seguito alla lunga durata della crisi economica e agli effetti, difficili da giudicare, della svalutazione decisa nel 1937 (decreto federale del 28 ottobre 1937 che proroga e adatta j programmi finanziari per il 1938). Nel frattempo, si trattava di preparar^ per l'inizio del 1939 nuove disposizioni costituzionali da sostituire ai pro; grammi finanziari. Purtroppo il tentativo, intrapreso nel 1938, di rifor; mare le finanze federali in virtù di disposizioni inserite nella Costituzione non fu coronato da successo per l'opposizione del Consiglio nazionale.

La necessità di prorogare le misure previste nei programmi finanziari e il desiderio di trovare una soluzione entro i limiti della Costituzione con¬ dussero all'adozione dell'ordinamento fiscale detto transitorio; lo stessi) garantiva la continuazione su base costituzionale (votazione popolare del 27 novembre 1938) dei provvedimenti staordinari per gli anni dal 1939 al 1941. Il ricavo della contribuzione di crisi fu riservato, fino alla istituzione di un'imposta per la difesa nazionale di durata limitata, al ser¬ vizio degli interessi e all'ammortamento delle spese straordinarie per la difesa del paese.

3. Il periodo della seconda guerra mondiale e dei primi anni del dopoguerra (dal 1939 al 1949) La seconda guerra mondiale scoppiò mentre era in corso la riorga¬ nizzazione costituzionale delle finanze federali. Alla fine del 1939, la tassa d esenzione dal servizio militare fu raddoppiala, e all'inizio del 1940 fu istituita un'imposta sui profitti di guerra. In seguito, il Consiglio federale Propose alle Camere l'introduzione di provvedimenti intesi ad ammortiz¬ zare le spese militari straordinarie e a ordinare le finanze federali. Essi concernevano l'ammortamento del debito e la copertura delle spese, la competenza dell'Assemblea federale in materia di spese, la proroga de» provvedimenti finanziari allora in vigore, le prestazioni federali per l'assi» curazione vecchiaia e superstiti e l'istituzione di nuove imposte,
come il sacrificio e l'imposta per la difesa nazionale, nonché l'imposta sulla cifra affari. L'Assemblea federale approvò le proposte del Consiglio federale, cotv talune modificazioni di scarsa importanza (decreto federale dell' li apule 1940). Tuttavia, la situazione era nel frattempo peggiorata a tal S

* ^ovettc rinunciare a sottoporre il decreto al voto del popolo f d arale, ^ fondandosi f°ni' Con sui l'approvazione dell'Assemblea il Consiglio poteri straordinari che gli federale, erano stati conferiti, ls c in vigore i nuovi provvedimenti finanziari, con effetto dal 30 aprile an

114 4940 (decreto del Consiglio federale dei 30 aprile 1940 che prescrive prov¬ vedimenti per l'assestamento delle finanze federali). Era previsto che il decreto rimanesse applicabile fino al 31 dicembre 1945.

Al primo sacrificio, all'imposta per la difesa nazionale e all'imposta aulla cifra d'affari, istituite conformemente al programma finanziario di guerra del 30 aprile 1940, si aggiunse nel 1942 l'imposta sul lusso. Ma con il perdurare della guerra le nuove entrate non bastarono più ad am¬ mortizzare le spese straordinarie per la difesa del paese. Per questo moCvo, il Consiglio federale prese nel novembre 1942 misure complementari, decretò cioè un aumento dell'imposta generale sul reddito per la difesa nazionale, la ripetizione del sacrificio per la difesa nazionale e un aumen¬ tò delle aliquote dell'imposta sulla cifra d'affari. Inoltre nel 1943 fu isti¬ tuita l'imposta preventiva.

Nel 1944, l'imposta preventiva fu aumentata e in questa occasione fu concessa un'amnistia fiscale. Nel contempo, le aliquote della tassa di bollo sulle cedole, dipendenti fino allora dalla natura degli investimenti di capitali, furono fissate in modo uniforme e la tassa di bollo sull'emisalone delle azioni fu aumentata.

I provvedimenti fiscali presi dopo il 1938 erano più energici e per conseguenza più efficaci di quelli della prima guerra mondiale. Dal 1939 al 1945, le entrate della Confederazione provenienti dalle nuove imposte furono di 2,7 miliardi di franchi. Durante lo stesso periodo, le spese per la difesa militare ed economica del paese e per le altre misure rese ne¬ cessarie dalla guerra ammontarono a 8,4 miliardi, cosi che il disavanzo raggiunse la somma di 5,7 miliardi di franchi. Sino alla fine del 1945, le spese furono sempre più elevate delle entrate, ma nel 1946 il rapporto si rovesciò, poiché il disavanzo annuo si era trasformato in un'eccedenza attiva. Gli effetti decisivi della seconda guerra mondiale sulle finanze fe¬ derali si manifestano nell'evoluzione dell'indebitamento. L'indebitamento (eccedenza del passivo sull'attivo) era di 1,5 miliardi di franchi nel 1938 e di 8,5 miliardi alla fine del 1945. Esso è diminuito negli anni successivi, caa alla fine del 1951 era ancora di 7,8 miliardi di franchi.

La durata della validità del programma finanziario di guerra del 1940 C dei suoi complementi
era limitata alla fine del 1945. Poiché non era possibile procedere a un riordinamento costituzionale delle finanze prima della fine della guerra, siffatte misure furono prorogate sino alla fine del 1949 dai decreti del Consiglio federale del 20 novembre 1942 (impo¬ sta per la difesa nazionale e imposta sulla cifra d'affari) e del 31 ottobre f.944 (imposta preventiva), come pure dal decreto federale del 21 dicem¬ bre 1945 che proroga nuovamente il regime finanziario 1939-1941.

Quando nel 1946 l'imposta sui profitti di guerra fu soppressa, si decise di sostituirla con un'imposta supplementare, riscossa a titolo d'imposta fìer la difesa nazionale sui redditi commerciali eccedenti un dato ammon¬ tare, Ma l'imposta non fu riscossa nella forma prevista. In sua vece fu

115 aggiunta all'imposta per la difesa nazionale una soprattassa speciale, che doveva essere pagata in due rate (1949 e 1950).

Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane aveva intanto iniziato i preparativi per la riorganizzazione delle finanze. Esso era già stato autorizzato dal Consiglio federale, il 5 ottobre 1945, a far capo a periti per lo studio delle questioni relative alla riforma delle finanze, b u perciò istituita una commissione di periti che comprendeva rappresentanti dei diversi partiti politici e circoli economici. La commissione pi esentò il suo rapporto finale il 14 marzo 1947. Il 22 gennaio 1948, il Consiglio federale presentò all'Assemblea federale il suo messaggio, al quale eia allegato un disegno di decreto federale concernente la riforma costituzio¬ nale delle finanze della Confederazione.

II. IL DISEGNO COSTITUZIONALE DEL 1948 E GLI ORDINAMENTI FINANZIARI DAL 1950 AL 1954.

1. Il piano finanziario per gli anni 1950 e seguenti Dei 1800 milioni di franchi di entrate iscritti nel bilancio di previ¬ sione del 1948, circa due terzi provenivano da mezzi che non spettavano alla Confederazione in forza della Costituzione. Scopo principale della ri¬ forma delle finanze era dunque di trasformare in diritto costituzionale ordinario, nella misura richiesta per garantire le entrate necessarie, il diritto di necessità fondato su decreti federali urgenti o decreti del Con¬ siglio federale emanati in virtù dei poteri straordinari e la cui durata di validità era limitata al 31 dicembre 1949.

Le spese assunte dalla Confederazione per la difesa militare ed eco¬ nomica del paese a motivo della seconda guerra mondiale erano valu¬ tate, alla fine del 1948, a circa 10,5 miliardi di franchi, dei quali 5,3 ancora da estinguere. A questa somma si aggiungevano i debiti ordinari della Confederazione: 4 miliardi di franchi, dei quali un miliardo e mezzo esisteva già nel 1939, all'inizio della guerra. Per questo motivo, la riforma delle finanze doveva parimente comprendere una riorganizzazione del1 ammortamento del debito pubblico.

La commissione di periti per la riforma delle finanze aveva stabilito piano finanziario per gli anni 1950 e seguenti. Essa valutava a 1300 milioni di franchi le uscite e le entrate della Confederazione. In seguito a un riesame del piano finanziario e al suo
adattamento alle nuove con¬ tingenze si giunse alla conclusione che le uscite e le entrate sarebbero state di 1350 milioni per la media degli anni 1950 e seguenti. Tra le en¬ trate era prevista l'imposta detta d'ammortamento, per 180 milioni dì ranchi (FF 1948, pagg. 524 e 525).

Per espresso desiderio della commissione del Consiglio degli Stati, il onsiglio federale allestì un piano finanziario senza imposta d'ammorta: spese revis n«nt erano 1330 milioni di milioni.

franchi eD le entratecon di ^ °milioni, ciòP che tedava un didisavanzo di 147 accordo

116 la sua commissione, il Consiglio degli Stati ridusse le spese a 1235 milioni di franchi, decurtando i crediti per l'amministrazione civile, la difesa del paese, i sussidi federali e le riserve accantonate per lottare contro le crisi economiche. Nel contempo, il conto di previsione delle entrate fu aumentato a 1239 milioni di franchi. In particolare, nel preventivo fu¬ rono iscritte varie maggiori entrate provenienti dalle dogane, dall'imposta sulla cifra d'affari e dalle poste, dai telegrafi e dai telefoni. Ne risultava, in tal modo, un'eccedenza d'entrate di 4 milioni di franchi.

La commissione del Consiglio nazionale prevedeva che le spese annue sarebbero ascese in media a 1310 milioni di franchi.

2. Contenuto del disegno Il disegno di decreto presentato dal Consiglio federale prevedeva le seguenti misure: a. il conferimento di una base costituzionale al diritto dei Cantoni di partecipare al prodotto dei dazi d'entrata riscossi sui carburanti per motori e un aumento delle indennità speciali concesse ai Cantoni che provvedono alla manutenzione di strade internazionali alpine; b. un nuovo disciplinamento della competenza fiscale della Confede¬ razione in virtù della Costituzione. In particolare, la Confederazione doveva essere dichiarata competente a riscuotere l'imposta preven¬ tiva, l'imposta sulla cifra d'affari e un'imposta diretta destinata al pagamento degli interessi e all'ammortamento di una somma di 5 miliardi di franchi in conto dell'eccedenza del debito di guerra (imposta d'ammortamento in luogo e vece dell'attuale imposta per la difesa nazionale) ; c. la fissazione di norme per l'ammortamento dei debiti, il pagamento dei sussidi federali e la limitazione delle spese; d. la soppressione della partecipazione dei Cantoni al prodotto della tassa d'esenzione dal servizio militare, delle tasse di bollo come pure all'utile della Banca Nazionale; e. l'emanazione di prescrizioni contro i privilegi ingiustificati conces¬ si a singoli contribuenti.

In un'appendice al messaggio, il Consiglio federale fissava dei prin¬ cipi generali per l'ordinamento delle imposte previste. Rispetto al disci¬ plinamento fino allora in vigore, il disegno prevedeva, in particolare, le seguenti modificazioni.

Imposta d'ammortamento: rinuncia all'imposizione della sostanza delle persone fisiche, delle associazioni
e delle fondazioni; sostituzione del¬ l'imposta progressiva sul reddito delle società anonime e delle società a" garanzia limitata con un'imposta proporzionale sul reddito netto;

117 riduzione dal 30 al 10 per cento della partecipazione dei Cantoni al ricavo di questa imposta.

Tassa d'esenzione dal servizio militare: ammodernamento mediante l'ap¬ plicazione delle norme disciplinanti l'imposta federale diretta sul reddito.

Tasse di bollo: estensione in particolare ai biglietti delle lotterie, agli asse¬ gni postali e ai documenti in uso nei trasporti professionali median¬ te automobili; aumento delle aliquote di determinate tasse.

l'asse di bollo sulle cedole: fusione con l'imposta preventiva.

Imposta sulla cifra d'affari: inclusione dell'imposta sul lusso e di una imposta sulle bevande; estensione dell'elenco delle merci esenti da imposta.

3. La discussione del disegno davanti alle Camere federali La priorità per discutere il disegno di decreto federale fu assegnala al Consiglio degli Slati, che se ne occupò la prima volta durante la sessione di giugno del 1948. Esso respinse l'imposta d'ammortamento con 25 voli contro 13 e la sostituì con i cosiddetti contingenti fondati sull'imposta preventiva. Circa le altre questioni importanti, il Consiglio degli Stati ap¬ provò nei punti essenziali il disegno preparato dal Consiglio federale.

Il Consiglio nazionale discusse per la prima volta il disegno nella sessione straordinaria di febbraio del 1949. Esso respinse con 100 voti contro 69 i contingenti fondati sull'imposta preventiva, decisi dal Consi¬ glio degli Stati e approvò con 101 voto contro 79 l'imposta d'ammorta¬ mento, non senza averne però in precedenza ridotto le aliquote e limitato la durata di riscossione a 20 anni. Esso fissò parimente a 20 anni la du¬ rata di riscossione dell'imposta sulla cifra d'affari. I particolari delle due imposte dovevano essere disciplinati in una disposizione addizionale della Costituzione.

Ambedue le Camere mantennero le loro rispettive decisioni nel corso e Oe sessioni di maggio e giugno del 1949 e le dichiararono definitive, così che occorse far capo alla procedura di conciliazione prevista nella ·fbpe federale del 9 ottobre 1902 sui rapporti fra il Consiglio nazionale, onsiglio degli Stati e il Consiglio federale.

a conferenza di conciliazione si riunì per la prima volta nel mese ^agosto del 1949 e incaricò una sottocommissione di preparare un prodei ^ co

c

°nciliazione. Nella sua seconda sessione, nel mese di febbraio 'a con ferenza diaccolse la proposta dellad'ammortamento maggioranza dellaprevista sottoone e risolse sostituire all'imposta

,ssl·

zion ,nsi^ ° federale dei contingenti cantonali in denaro e un'imposideglf s6"6 ^ersone giuridiche (FF 1950, ed. fr., I 566 e segg.). Il Consiglio (2 a .

approvò il progetto di conciliazione con 32 voti contro 9 s ioni) ens*on*) e II Consiglio nazionale con 95 voti contro 68 (19 ästen-

118 Nella votazione popolare del 4 giugno 1950, il progetto di concilia¬ zione accettato dalle Camere il 21 marzo 1950 fu respinto dalla maggio¬ ranza dei votanti (486 381 no contro 267 770 sì) e dei Cantoni (16 con¬ tro 6).

Il rigetto a schiacciante maggioranza del disegno faticosamente ela¬ borato nella procedura di conciliazione non dev'essere interpretato come un rifiuto in blocco del tentativo di riordinare le finanze federali. Le Camere hanno approvato senza essenziali modificazioni le proposte del Consiglio federale, escluse quelle concernenti l'imposta d'ammortamento.

La loro idea di sostituire all'imposta d'ammortamento, come già abbiamo osservato, il sistema dei contingenti cantonali in denaro e un'imposta sul¬ l'utile ripartito, nonché sul capitale e sulle riserve palesi delle società di capitali e delle società cooperative non si è rivelata felice; senza dubbio, il risultato negativo dello scrutinio popolare dev'essere ascritto in primo luogo a questa parte del progetto. L'intesa sugli altri punti del decreto non presentò invece nessuna particolare difficoltà, ciò che conferma il seguente riassunto del risultato dei dibattiti: -- Sin dall'inizio le due Camere ammisero la soppressione della parte¬ cipazione dei Cantoni al prodotto della tassa d'esenzione dal servi¬ zio militare, delle tasse di bollo e all'utile della Banca Nazionale.

Solo la commissione del Consiglio nazionale aveva deciso di mante¬ nere la partecipazione dei Cantoni al prodotto della tassa d'esen¬ zione dal servizio militare, ma il Consiglio nazionale non accolse su questo punto le proposte della sua commissione.

-- Fu riconosciuta la necessità di mantenere l'imposta compensativa, l'imposta preventiva, l'imposta di garanzia in materia d'assicurazio¬ ni, le tasse di bollo e l'imposizione sul tabacco.

-- Riconosciuta fu parimente la necessità di concedere la competenza al Consiglio federale di prendere provvedimenti contro le conven¬ zioni fiscali dei Cantoni e contro le ingerenze fiscali dell'estero (im¬ posta di ritorsione).

-- Di massima, le due Camere approvavano anche l'introduzione di norme costituzionali per l'ammortamento dei debiti, la concessione dei sussidi federali e la limitazione delle spese. Contrariamente al¬ l'idea del Consiglio federale e del Consiglio degli Stati, il Consiglio nazionale non volle
tuttavia prevedere la maggioranza assoluta per tutti i decreti concernenti l'aumento di spese proposte dal Consiglio federale, bensì unicamente per l'adozione di decreti che autorizzas¬ sero una spesa unica di oltre un milione di franchi o spese periodi¬ che di oltre 100 000 franchi, se per tali decreti non fosse stato pos¬ sibile chiedere la votazione popolare. La conferenza di conciliazione riprese il testo del Consiglio nazionale.

-- Il nuovo disciplinamento della partecipazione dei Cantoni al pro¬ dotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori fu motivo di lunghe discussioni. Mentre il Consiglio degli Stati era del parere

119 che la quota parte dei Cantoni dovesse essere fissa e cioè pari alla metà del prodotto netto, il Consiglio federale e il Consiglio nazio¬ nale avrebbero voluto che la parte dei Cantoni fosse stabilita da una legge d'esecuzione, in modo che l'aliquota potesse essere anche infe¬ riore al 50 per cento. La conferenza di conciliazione fece suo il mo¬ do di vedere del Consiglio degli Stati.

-- Entrambe le Camere erano d accordo, di massima, che l'imposta sul¬ la cifra d'affari e l'imposta sul lusso fossero inserite nella Costitu¬ zione. Tuttavia, i rappresentanti del partito socialista fecero dipen¬ dere il loro voto dalla condizione che gli oneri in tal modo imposti ai consumatori fossero controbilanciati da un'adeguata imposizione del reddito e della sostanza. D'altra parte, mentre il Consiglio degli Stati approvò l'imposta sulla cifra d'affari come una durevole fonte di entrate, il Consiglio nazionale si pronunciò per una durata di validità limitata a 20 anni e per l'esenzione dall'imposta non solo delle derrate alimentari di prima necessità, ma altresì degli articoli indispensabili d'uso corrente e delle materie ausiliarie necessarie alla produzione agricola. Il progetto di conciliazione prevedeva il con¬ ferimento di una base costituzionale all'imposta sulla cifra d'affari senza limitazioni di durata, ma faceva una concessione al Consiglio nazionale prevedendo che le cifre d'affari risultanti dalla fornitura di articoli indispensabili d'uso corrente e di materie ausiliarie ne¬ cessarie alla produzione agricola non avrebbero potuto essere gra¬ vate da un'imposta superiore al 4 per cento del prezzo al minuto.

L inclusione dell'imposta sul lusso nell'imposta sulla cifra d'affari non fu contestata, l'inclusione di un'imposta sulle bevande urtò invece contro resistenze. Secondo il disegno di decreto presentato dal Con¬ siglio federale, la Costituzione doveva prevedere la possibilità di gravare in misura maggiore non solamente gli oggetti di lusso ben¬ sì anche le bevande. Le Camere vollero introdurre nel testo una disposizione limitativa, grazie alla quale fosse possibile tenere equa¬ mente conto della capacità di concorrenza dei prodotti indigeni, in particolare del vino. Ma la conferenza di conciliazione rinunciò a Prevedere espressamente la possibilità di una maggiore imposizione delle bevande.

li ordinamento finanziario degli anni 1950 e 1951 e l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954 r

*velaroan^° * battiti parlamentari concernenti il disegno del 1948 si dente ti° ^ S di Ononfo era stato previsto e quando apparve evial popX y *rebbe stato possibile discutere alle Camere e sottoporre le relative ^eba ^ne del 1949 le nuove disposizioni costituzionali e onità d^f s'impose lasino necessità di del garantire contie e d'esecuzione, finanze federali prorogando alla fine 1951 lala durata

120 di validità della legislazione fiscale straordinaria, ciò che fu fatto mediante il decreto federale urgente del 21 dicembre 1949 (FF 1949, 569 e segg.; RU 1949, 1841). L'ordinamento finanziario per il 1950 e il 1951 entrò in vigore il 1° gennaio 1950. La sua validità per il 1951 dipendeva dalla approvazione del popolo e dei Cantoni, dovendo il decreto federale essere sottoposto a votazione entro il 1950 conformemente all'articolo 89 bis della Costituzione federale.

Il rigetto del progetto costituzionale del 21 marzo 1950 nella vota¬ zione popolare del 4 giugno 1950 creò una situazione nuova nel senso che la riforma delle finanze doveva essere ristudiata nel suo complesso.

Ma il termine di un anno e mezzo concesso nella migliore ipotesi dal re¬ gime finanziario per il 1950 e il 1951 sarebbe stato assolutamente insuffi¬ ciente. Per questo motivo, il decreto concernente il regime finanziario per il 1950 e il 1951 non fu sottoposto a scrutinio popolare ma sostituito da un decreto federale concernente l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954 (FF 1950, 549 e segg.; RU 1950, 1473 e segg.). Tale decreto fu approvato dalle Camere il 23 settembre 1950 e accettato, il 3 dicembre 1950, dal popolo (516 704 sì contro 227 131 no) e dai Cantoni (20 contro 2).

II regime finanziario per il 1950 e il 1951 costituiva essenzialmente una proroga, di durata limitata, dell'ordinamento finanziario dal 1939 al 1941 e delle imposte istituite in virtù dei poteri straordinari del Consiglio fede¬ rale. Si tenne adeguatamente conto delle critiche mosse all'imposta per la difesa nazionale e all' imposta sulla cifra d' affari. In materia d'im¬ posta per la difesa nazionale, la deduzione dal reddito netto (deduzione di rincaro) istituita nel 1949 fu aumentata da 1000 a 2000 franchi; in materia d'imposta sulla cifra d'affari, le derrate alimentari di prima ne¬ cessità furono dichiarate esenti da imposta.

L'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954 ha parimente per scopo sopra tutto di conservare le fonti d'entrate esistenti. Esso conferisce alla Assemblea federale il diritto di modificare talune disposizioni dei decreti fiscali, semprechè le modificazioni non abbiano come conseguenza un aumento del gettito, e non sia proceduto ad aumenti di aliquote tariffali che implicherebbero un onere supplementare per il contribuente. D'altra
parte, il decreto prevede esso stesso diverse agevolazioni. In materia di imposta per la difesa nazionale, esso istituisce una deduzione dalla so¬ stanza (20 000 franchi). In materia d'imposta sulla cifra d'affari, sono state inserite nell'elenco delle merci esenti da imposta tutte le derrate ali¬ mentari, compreso il caffè e il tè; è stata inoltre prevista una riduzione, dell'imposta sulle cifre d'affari conseguite con lo smercio di materie ausiliarie dell'agricoltura.

Come il decreto concernente il regime finanziario per gli anni 1950 e 1951, quello concernente l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954 contiene disposizioni circa una migliore perequazione finanziaria nel cam¬ po delle strade (parte dei Cantoni al prodotto dei dazi d'entrata sui car¬ buranti per motore; indennità speciale ai Cantoni che provvedono alla

121 manutenzione di strade internazionali alpine) e circa la limitazione delle spese (« freno » delle spese). Esso prevede inoltre disposizioni per rime¬ diare alle misure fiscali prese da Stati esteri. Infine, esso indica -- a titolo precauzionale -- i ex-editi e i fondi che dovrebbero essere usati se durante l'applicazione del decreto dovessero diventare necessari dei provvedimenti per la lotta contro le crisi. L'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954 ha perciò ripreso nel loro tenore essenziale quelle parti del progetto costi¬ tuzionale respinto il 4 giugno 1950 che nel corso dei dibattiti parlamentali erano state approvate senza notevoli difficoltà.

III. LE SPESE DELLA CONFEDERAZIONE.

Osservazioni preliminari Nel nostro messaggio del 22 gennaio 1948 avevamo tentato di allestire un piano delle spese della Confederazione per gli anni 1950 e seguenti.

Questo piano ebbe grande importanza al momento della discussione del Progetto. Si procedette a talune correzioni e si cercò di mettere in con¬ cordanza le spese e le uscite in base ad altre ipotesi. Tuttavia, lo scopo che ci si era prefissi, e cioè la riforma delle finanze, non potè essere con¬ seguito in questo primo tentativo.

Se anche questa volta è stato previsto un piano delle spese, dobbia¬ mo sin d'ora dire chiaramente che tutti i piani di questa natura sono destinati unicamente a fornire delle indicazioni circa le spese future. Oc¬ corre rendersi conto che il risultato finale può diffei'ire notevolmente dal¬ le previsioni fatte nel piano delle spese. Come spiegavamo nel nostro messaggio del 22 gennaio 1948, le spese pubbliche servono a soddisfare 1 bisogni della comunità e non sono che il riflesso di una volontà politica espressa nelle decisioni dell'Assemblea federale e del popolo. Ora, non è Possibile prevedere già sin d'ora in quale direzione si manifesterà que¬ sta volontà negli anni futuri. Si può perciò fare un certo affidamento sm piani di questa natura solo se le condizioni economiche e politiche m>n si modificano notevolmente. Ma in pratica proprio questa condizione tton sara mai interamente adempiuta.

L enumerazione dei bisogni finanziari nel messaggio del 22 gennaio corrispondeva a quella del conto di Stato. Nel bilancio di previsione ^ 1951 è stata introdotta una nuova enumerazione, che ci sembra ze f 3 essere mantenuta
per l'esame dell'evoluzione probabile delle finanktt ^-er.a. bell'intento di permettere dei confionti per quanto possibile degli a^-' akk*amo adattato al nuovo piano i risultati del conto di Stato temn anm 1950 come pure le cifre del piano finanziaiio a suo in c ?reparato Per Sii anni 1950 e seguenti. Tuttavia, sono state prese re e 1 erfz'one soltanto le cifre del conto finanziario, cioè le spese vePerchè>r>*)r*e' ^°n Ubiamo tenuto conto delle variazioni patrimoniali, ammortamento di elementi del patrimonio e i versamenti alle ri-

122 serve costituiscono spese che influiscono senza dubbio sulla situazione del patrimonio, ma presentano solo un interesse secondario quando si tratta d: giudicare se siano necessarie nuove fonti d'entrate.

In considerazione del fatto che occorreva procedere a una valutazione per quanto possibile sicura per un periodo di lunga durata, abbiamo sud¬ diviso le spese del passato in spese correnti e in spese straordinarie uni¬ che, nelle quali sono incluse anche quelle relative al programma d'arma¬ mento. Per determinare quale sarà probabilmente la situazione finanzia¬ ria a contare dal 1955, abbiamo senz'altro rinunciato a procedere a una valutazione media uniforme, come avevamo invece fatto nel nostro mes¬ saggio del 22 gennaio 1948. Poiché le finanze federali dipendono in lar¬ ga misura dalla situazione economica, siamo del parere che convenga valutare le spese separatamente per i due opposti periodi economici: periodi di prosperità e periodi di depressione.

1. Il scrvi/.io del debito Le spese per il servizio degli interessi del debito federale hanno potu¬ to, dopo il 1948, essere notevolmente ridotte, grazie ai risultati favorevoli dei conti dal 1948 al 1950. Siffatte spese, che erano ancora di 298 milioni nel 1948, sono scese a una somma che oscilla tra 275 e 285 milioni di franchi. Tale rallegrante evoluzione non ci dispensa tuttavia dal dovere di studiare sempre nuove possibilità d'economie. In unione con questo problema, dovrà poi essere riesaminata la questione di un ammortamento sistematico dei debiti.

a. Le economie possibili.

Siamo del parere che la soppressione graduale delle misure di « ste¬ rilizzazione » e le conversioni permetteranno nei prossimi anni di conse¬ guire economie nel servizio del debito.

Le misure di « sterilizzazione », in forma di riprese d'oro e di accu¬ mulazione di forti averi presso la Banca Nazionale, avevano per scopo di combattere le tendenze al rialzo dei prezzi che si erano manifestate dopo la guerra e come conseguenza del periodo di prosperità. Esse costituiscono senza dubbio una buona arma contro l'inflazione, ma cagionano spese considerevoli allo Stato, che deve provvedere al servizio degli interessi nella misura della «sterilizzazione» e rinunciare all'ammortamento. Poiché il periodo d'espansione economica ha evidentemente raggiunto il suo pun¬ to
massimo e non sono probabili nuovi aumenti dei prezzi, sembra giun¬ to il momento di abolire successivamente le misure di «sterilizzazione» e di destinare i mezzi divenuti disponibili all'ammortamento dei debiti, ciò che permetterebbe di attuare economie nel servizio degli interessi. Alcuni circoli interessati vorrebbero ciò nonostante che la Confederazione rinunci per il momento alla soppressione graduale delle misure di «sterilizzazione», affinchè non ne risulti una pressione sul saggio d'interesse. Tuttavia,

123 non può essere compito dello Stato quello di praticare per questo solo motivo una politica di « sterilizzazione », poiché la stessa potrebbe facil¬ mente divenire un'istituzione permanente, destinata in tempo di prospe¬ rità a combattere il rialzo dei prezzi e nei periodi di depressione, nei quali il mercato dei capitali manifesta una maggiore liquidità, a consolidare il saggio d'interesse.

Le conversioni dei prestiti in nuovi prestiti con interesse inferiore sono parimente un mezzo per ridurre le spese relative al servizio degli interessi. La maggior parte dei prestiti attuali fruttano un interesse del 3 % e del 3 XA per cento. Poiché sembra da escludere che il saggio d inte¬ resse tenderà ad aumentare nei prossimi anni, si può ammettere che la Confederazione non sarebbe obbligata a pagare un interesse superiore al 3 per cento il giorno in cui i suoi debiti a lunga scadenza dovessero essere convertiti. Il saggio medio dell'interesse dei prestiti della Confede¬ razione e delle Ferrovie federali svizzere è attualmente del 3 Yi per cento circa. Le economie derivanti dalla conversione sarebbero perciò di % per cento circa, ciò che equivarrebbe, per un debito di 7 miliardi di franchi, a una riduzione delle spese di circa 15 milioni di franchi.

Per conseguire questo risultato, occorre tuttavia che il rapporto tra debiti con interesse elevato e debiti con interesse basso (debiti a breve scadenza, debiti a lunga scadenza, debiti verso la cassa d'assicurazione, ecc.) non si modifichi in misura notevole. D'altra parte, variazioni impor¬ tanti del volume dei nostri crediti verso l'estero possono parimente influi¬ re in un modo o nell'altro su questo conto. Una diminuzione permette¬ rebbe di procedere a un più forte ammortamento dei debili e di attuare economie nel servizio degli interessi, mentre un aumento avrebbe come conseguenza un accrescimento del debito interno della Confederazione. È d'altra parte evidente che la situazione sarebbe parimente diversa, se il debito per il quale la Confederazione paga un interesse dovesse aumentare ° diminuire in seguito a disavanzi o x eccedenze attive dei conti. Il bene¬ ficio di eventuali economie conseguite mediante le conversioni sarà lar¬ gamente annullato dai disavanzi del periodo d'armamento, dall aumento Probabile dei crediti concessi all'estero e dagli
averi presso la cassa fede¬ rale di assicurazione.

Così stando le cose, pensiamo che sia opportuno prevedere in avve¬ nire, per il servizio del debito, una spesa di circa 280 milioni di franchi.

b. L'ammortamento dei debiti.

Nel nostro messaggio del 22 gennaio 1948, avevamo previsto di ridur¬ re il debito federale di 5 miliardi in 60 anni. Sapevamo evidentemente che i debiti possono essere estinti soltanto nella misura in cui il conto 1 Stato chiude con un saldo attivo. Ora, le eccedenze attive possono Beneralmente essere conseguite solo nei periodi di prosperità, quando le e ntiate sono abbondanti. Non si hanno eccedenze nei periodi di depres-

124 sione, sempre caratterizzati per la Confederazione da una diminuzione delle entrate e da un aumento delle spese cagionate dalle misure intese a combattere la crisi.

Nella Svizzera non meno che all'estero, è stato sempre più ricono¬ sciuto, in questi ultimi anni, che occorre rinunciare a stabilire piani di ammortamento rigidi, almeno quando il debito pubblico non è spropor¬ zionato al patrimonio nazionale, in altre parole quando le spese per fi servizio degli interessi sono sufficientemente proporzionate al reddito na¬ zionale. Come abbiamo rilevato nel nostro messaggio concernente il conto di Stato per il 1951, il forte accrescimento del debito federale durante la guerra non ha modificato molto il rapporto esistente prima della guerra tra le spese per il servizio degli interessi e il reddito nazionale, per il motivo che quest'ultimo è notevolmente aumentato mentre il saggio d'in¬ teresse è simultaneamente diminuito. Nel 1930, le spese della Confedera¬ zione per il servizio degli interessi rappresentavano 1' 1,02 per cento del reddito nazionale, mentre l'aliquota non era che del 0,96 per cento nel 1938 e dell' 1,13 per cento nel 1951. Si può perciò ammettere che il debito attuale della Confederazione non costituisce un onere insopporta¬ bile. Si tratta tuttavia d'impedire che esso aumenti ancora. A questo scopo, occorre che le spese militari straordinarie non abbiano come con¬ seguenza dei disavanzi in periodo di prosperità e che i disavanzi dei tem¬ pi di crisi siano compensati da eccedenze attive negli anni di buona congiuntura.

Ciò che induce poi in particolare il Consiglio federale a non stabilire un piano d'ammortamento è il fatto che un grande numero di debiti pub¬ blici (si tratta di prestiti in obbligazioni) sono stati trasformati, in questi ultimi anni, e saranno trasformati in ancora maggiore misura in avvenire in debiti verso il fondo dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

È naturale che i debiti verso questo fondo non possano essere estinti, cioè rimborsati al fondo; si tratta infatti d'investimenti offerti al fondo dalla Confederazione in mancanza di altre possibilità.

Ciò non significa che noi non attribuiamo importanza all'ammorta¬ mento del debito della Confederazione. Nostra intenzione è esclusivamente quella di rinunciare all'allestimento di un piano
d'ammortamento rigido, che si rivelerebbe poi ineseguibile in tempo di depressione economica o in caso di nuove spese straordinarie per l'armamento. Siamo invece del parere che il piano finanziario debba essere elaborato in modo che la Confederazione possa estinguere i suoi debiti quando la situazione eco¬ nomica è favorevole; in tal modo, la Confederazione potrà prepararsi a far fronte ai nuovi inevitabili debiti che dovrebbero essere contratti in caso di crisi. Questa elasticità nell'ammortamento dei debiti avrà nel contempo grande importanza per la lotta contro le crisi. Torneremo su questo punto al numero 7.

125 2. Le spese per il personale a. L'evoluzione degli stipendi dopo il 1948 Nel nostro messaggio del 22 gennaio 1948 avevamo valutalo le spese per il personale a 230 milioni di franchi circa per gli anni 1950 e seguenti, presupposto un effettivo di 19 800 agenti. Secondo il conto del 1950, que¬ ste uscite furono di 230,3 milioni di franchi.

Dopo quell'anno, le spese per il personale sono aumentate in modo imprevisto, quantunque il numero degli agenti sia restato pressoché in¬ variato:

Donsuntivo Consuntivo Preventivo Preventivo

Anni 1950 1951 1952 1953

Numero degli agenti 20 888 20 990 21 656 21 638

Uscite in milioni di fr.

230 246 259 (!)

262 (M

A ciò si aggiungono ogni anno circa 10 milioni di franchi per spese delle autorità e per le indennità di rincaro versate ai beneficiari di pen¬ sioni della cassa di assicurazione del personale.

L'aumento delle spese per il personale è dovuto a ragioni varie.

Le nuove disposizioni della legge sull'ordinamento dei funzionari, applicabile dal 1950, hanno garantito anche ai funzionari delle classi me¬ die e superiori uno stipendio che compensa l'aumento del costo della vita.

Lsse hanno parimente condotto a un miglioramento degli stipendi nel ·nodo da noi particolareggiatamente esposto nel nostro messaggio del -0 dicembre 1948. 1 provvedimenti presi per adeguare alla nuova legge disposizioni applicabili agl'impiegati e agli operai hanno avuto effetti analoghi. Importanti indennità suppletive sono puro slate ..versate al per¬ sonale delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari senza che Ma intervenuta alcuna modificazione dei corsi di cambio che entrano in considerazione per noi.

L aumento degli stipendi è pure stato provocato da condizioni ti or¬ dine interno. Negli anni postbellici, il corpo degli agenti della Confede¬ rinone ha subito una trasformazione profonda che non è completamente cessata. Nel 1946, i servizi dell'economia di guerra occupavano ancora ?Uca 6 000 agenti. La maggior parte di essi era compresa nelle classi eriori di stipendio, di modo che le spese risultavano ridotte in conlta - Il licenziamento di cpicslo personale ausiliario ha condotto al |?^ au oma co Tale° anniento ' l' continua del livello degliun stipendi nell'amministrazione perchè gran numero di agenti noncentrale.

hanno meora i aggiunto il massimo della loro classe di stipendio e perchè, per

(1) Non compresa l'indennità supple ti Foglio Federale, 1953.

di rincoro.

11

126 ridurre l'effettivo del personale, è stata sospesa l'assunzione di elementi giovani e quindi meno retribuiti.

I crediti per il personale iscritti nei bilanci di previsione del 1952 e del 1953 non tenevano conto delle indennità suppletive di rincaro poiché non esistevano ancora le disposizioni legali per farlo. L'evoluzione del eosto della vita indica già attualmente che gl'importi necessari nel 1953 non saranno inferiori a quelli dell'anno scorso. In tal modo, la spesa complessiva per il personale dell'amministrazione centrale ascenderà a circa 269 milioni di franchi.

Anche le modificazioni che si intende introdurre nella classificazione delle funzioni potranno cagionare certe spese suppletive, quantunque esse non peseranno oltremodo sull'amministrazione centrale.

Non è facile dire fin d'ora quali saranno le spese per il personale in un più lontano avvenire. Poiché esse dipendono dalle disposizioni legali, si possono valutare più o meno alte o più o meno basse a seconda dei bisogni. È inoltre estremamente difficile, per non dire impossibile, pre¬ vedere quale sarà in futuro l'effettivo necessario. Per quanto concerne l'amministrazione militare, la questione dipende intimamente dall'evolu¬ zione della situazione internazionale, mentre nell'amministrazione civile sono determinanti la situazione economica e la legislazione. In ambedue le amministrazioni, misure di razionalizzazione e di semplificazione per¬ mettono di ridurre le spese soltanto in modo assai limitato.

b. La possibilità di conseguire nuove economie sulle spese per il personale.

II fatto di non aver potuto ridurre l'effettivo del personale nella pro¬ porzione prevista dal nostro messaggio del 22 gennaio 1948 è dovuto esclu¬ sivamente a circostanze per così dire ineluttabili. Tanto da noi come al¬ l'estero, si sono prodotti nel mondo economico degli avvenimenti che hanno reso più difficile ai poteri pubblici di rinunciare a prendere prov¬ vedimenti, ciò che ha ritardato la riduzione dell'effettivo del personale.

Dopo il 1950, l'amministrazione militare si è vista in obbligo di aumen¬ tare il suo personale; tale aumento ha di lunga superato le riduzioni fatte negli altri Dipartimenti.

Si deve tuttavia riconoscere che l'amministrazione ha spontaneamen¬ te fornito un grande sforzo per ridurre il numero dei suoi agenti. L'ef¬
fettivo del personale, che nel 1944 aveva raggiunto il massimo con una punta di 29 842 agenti, è attualmente di 21 558, ciò che rappresenta una riduzione di circa 8 300 unità. La riduzione generalmente auspicata è tut¬ tavia ancora lontana. Una tale riduzione non potrebbe essere attuata sen¬ za ignorare la realtà dei fatti; che cioè all'amministrazione incombono sempre ancora compiti molto importanti. Solo a costo di grandi sacrifici, che non solo l'amministrazione ma anche e sopra tutto le autorità legis¬ lative dovrebbero consentire, sarà possibile giungere alla riduzione del personale nella misura desiderata.

127 Nello stato attuale delle cose, si prevedono nei vari servizi le possi¬ bilità di riduzione seguenti: Misure di razionalizzazione possono avere minimi effetti sulla som¬ ma di lavoro del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicu¬ razioni. La Cancelleria federale, compresa la Centrale degli stampati e del materiale, ha adeguato l'effettivo del personale alle circostanze. Le possi¬ bilità di riduzione rimangono perciò minime fintanto che non sarà dimi¬ nuito il volume degli affari trattati dai vari Dipartimenti.

Il Dipartimento politico continuerà ad affrontare i numerosi compiti che non hanno cessato di aumentare dopo il 1948. Si studiano attual¬ mente le possibilità di ridurre maggiormente l'effettivo del personale e di conseguire delle economie nell'ambito delle nostre rappresentanze al1 estero.

Nel Dipartimento dell'interno, il previsto licenziamento di 220 agenti circa del Servizio del censimento della popolazione (Ufficio di statistica) permetterà di conseguire economie. Ma sarà per contro molto più diffi¬ cile ridurre l'effettivo del personale della Scuola politecnica federale e dei vari istituti annessi. L'aumento del numero degli studenti, ancorché negli ultimi tempi si sia fatto più lento, ha reso necessaria l'assunzione di nuovi insegnanti e l'ampliamento degli istituti e dei laboratori con con¬ seguente impiego di nuovi agenti. Il Laboratorio per la prova dei mate¬ riali deve continuamente adeguare l'effettivo del suo personale al volume dei lavori che gli sono affidati dalle aziende industriali, lavori che richie¬ dono una pronta e accurata esecuzione. Si deve osservare a questo pro¬ posito che l'aumento del lavoro corrisponde all'aumento delle tasse, le quali coprono, almeno in parte, le maggiori spese per il personale. U Laboratorio, come del resto gl'istituti di ricerche del Politecnico federale, deve tenere conto delle nuove necessità e dei nuovi compiti di carattere tecnico.

Il Dipartimento di giustizia e polizia ha già proceduto a una severa riduzione del suo personale e prevede di poter operare ancora qualche licenziamento nel corso dei prossimi anni.

Gli effettivi del Dipartimento militare potranno essere considerevol¬ mente ridotti soltanto dopo l'attuazione del programma d'armamento. Il Dipartimento cerca in ogni modo di semplificare il suo apparato
animiuistrativo.

Nel Dipartimento delle finanze e delle dogane la riduzione del per¬ sonale è ormai definitivamente attuata. Se le circostanze non si opporranno, potrà essere licenziato ancora qualche agente dell' Ufficio centrale di ^ompensazione.

L'Amministrazione dei cereali non può invece ridurre s Uo effettivo. Per l'Amministrazione delle contribuzioni poi, la situa-

128 zione dipenderà sopra tutto dalla sorte che sarà serbata alle misure le¬ gislative proposte nel presente messaggio.

Nel Dipartimento dell'economia pubblica è prevista la riduzione di circa 20 agenti del Servizio di controllo dei prezzi. Poiché i decreti ema¬ nati in virtù dei poteri straordinari non sono più applicabili, i 29 funzio¬ nari e impiegati ancora occupati alla Sezione del contenzioso diverranno superflui.

Il Dipartimento delle poste e delle ferrovie, il cui personale è rela¬ tivamente esiguo, non prevede di ridurre maggiormente i suoi effettivi, anzi, a fatica, può esimersi dall'aumenlarli.

Se nei prossimi tempi la situazione economica e politica dovesse con¬ solidarsi, sarebbe forse possibile procedere ancora a qualche riduzione del¬ l'effettivo del personale che, nel settembre del 1952, ascendeva a 21 55N agenti. Per conseguenza, valutiamo a 255 milioni di franchi le spese complessive per il personale a contare dal 1955. Se a questa somma si aggiungono le spese suppletive per le autorità e i provvedimenti per il personale in pensione, che importano circa 10 milioni, raggiungiamo un totale di 265 milioni di franchi in cifra tonda, di cui 165 milioni per le autorità e il personale civile e 100 milioni per l'amministrazione militare.

Non sarà possibile diminuire queste spese se non si riuscirà a sgravare considerevolmente la Confederazione dei compiti che attualmente le in¬ combono.

c. Le misure intese a garantire un impiego più raziontde degli agenti della Confederazione.

L'ampiezza raggiunta dall'apparato amministrativo è dovuta in primo luogo ai compiti imposti dalle autorità politiche. Poiché non sarebbe facile -- sopra tutto per l'amministrazione -- rimediare a tale stato di cose, si dovrà dare la massima importanza alle misure intese a favorire un'orga¬ nizzazione e dei metodi di lavoro più razionali.

Gli accertamenti e le raccomandazioni fatte dai periti incaricati di studiare le conseguibili economie dimostrano che è ancora possibile orga¬ nizzare più razionalmente il lavoro nell'amministrazione centrale. Questi periti propongono segnatamente: 1. di semplificare i servizi di registratura e di ridurre i controlli e le revisioni di carattere interno; 2. di sorvegliare il grado d'intensità di lavoro e l'impiego appropriato degli agenti; 3. di semplificare gli scambi di
corrispondenza, di ridurre il numero eccessivo dei rapporti interni (in senso verticale e orizzontale) e di assegnare il servizio dattilografico a cancellerie accentrate; 4. di ripartire meglio gli uffici tra i servizi che lavorano in colla¬ borazione;

A

129 5. di procedere a una ricapitolazione delle attribuzioni e di provocare proposi e sul modo di esercitare, limitare o sopprimere determinate attribuzioni, o di delegarle a organizzazioni economiche.

Per rendere il servizio sempre più razionale, prevediamo l'istituzione di uno speciale ufficio con il compito di occuparsi delle misure intese a ridurre il numero del personale dell'amministrazione centrale, di studiare i possibili miglioramenti in fatto d'organizzazione e di metodi di lavoro, di determinare e sorvegliare l'effettivo del personale necessario nei vari servizi. Questo nuovo ufficio svolgerà le sue funzioni in collaborazione con il controllo delle finanze, con l'Ufficio del personale e, ove occorra, con spe¬ cialisti in materia d'organizzazione scelti nell'amministrazione, o con pe¬ liti privati.

3. Le spese generali correnti (escluse le spese militari) U piano finanziario per gli anni 1950 e seguenti indicava, per il materiale dell'amministrazione civile, un'uscita di 52 milioni di franchi.

t>li studi fatti in seguito, in base al nuovo piano dei conti, sulla composi¬ zione delle spese a contare dal 1946 hanno dimostrato che questa valu¬ tazione era eccessivamente bassa.

Le sole spese concernenti i locali e il materiale, le pigioni e le inden¬ nità si sono aggirate, in questi ultimi anni, tra i 42 e i 58 milioni di fran¬ chi. Il recente rincaro del materiale e la tendenza generale al continuo aumento delle pigioni e delle indennità ci hanno indotti ad aumentare la valutazione a 55 milioni circa, nonostante le economie che si cercherà di conseguire.

Le spese per le costruzioni ciuili e la mobilia sono gradatamente aumentate, tra il 1947 e il 1950, da 21 a 33 milioni. Nel 1951 esse sono bruscamente salite a 51 milioni; è vero che di quest'importo, 10 milioni sono stati destinati all'acquisto di aeroplani per la Swissair. Nel preven¬ ivo pev il 1953) le spese di cui si tratta sono fissate a 45 milioni. Il sem¬ pre maggior numero d'immobili di proprietà della Confederazione sarà per lungo tempo ancora cagione di spese superiori a quelle del passato.

Se. in periodo di prosperità economica, si può limitare l'attività edilizia della Confederazione alle costruzioni assolutamente necessarie, possono '|'?sìare milioni circa. Ma se dovesse sopravvenire una crisi, il limite c 1 oO milioni
sarebbe rapidamente superato in conseguenza dell'eseeuzion e di lavori che erano stati differiti.

Gli obblighi contrattuali della Confederazione nel paese e all'estero j^ °. 'n questi ultimi anni provocato delle spese che si aggirano tra i milioni. Crediamo di mantenerci nei limiti della realtà, valufand-° 1 la media di queste spese future a circa 15 milioni.

nn

130 Le indennità per perdita di salario e di guadagno dipendono innanzi¬ tutto dal numero dei militari chiamati in servizio. Dal 1948 al 1952 tali spese sono oscillate tra i 31 e i 51 milioni. Tenuto conto del fatto che l'esecuzione del programma d'armamento domanderà un più alto grado di preparazione militare e considerato l'aumento generale della retri¬ buzione del lavoro, dobbiamo prevedere per gli anni 1955 e seguenti l'as¬ segnazione di circa 40 milioni annui al pagamento delle indennità per perdita di salario e di guadagno.

Le spese generali correnti negli anni dal 1947 al 1952 hanno rag¬ giunto importi compresi tra 92 e 167 milioni. Come abbiamo già detto, ci si deve aspettare, specialmente nell'eventualità di una crisi, un nuovo aumento delle spese cagionate dagli obblighi contrattuali e dalle costruzio¬ ni. Per tale motivo, crediamo opportuno valutarle, per gli anni 1955 e se¬ guenti, a 150 milioni di franchi, in caso di prosperità economica e a 160 milioni di franchi in caso di crisi.

4. I sussidi federali Autorità e pubblico discutono da lungo tempo, criticandolo, il pro¬ blema dei sussidi federali. La conclusione è generalmente nel senso che in questo campo siano ancora possibili importanti economie senza che la Confederazione sia costretta a venir meno agli obblighi contratti. La real¬ tà è tuttavia diversa. Si esigono sempre maggiori aiuti dalla Confedera¬ zione e si oppone la massima resistenza a qualsiasi riduzione dei sussidi.

Nel primo programma finanziario del 1933, tutto si era limitalo a una riduzione il più uniforme possibile dei sussidi, da cui facevano eccezione soltanto quelli previsti dalla Costituzione o da una convenzione e quelli compensati da entrate straordinarie. In modo generale, tale regime è sus¬ sistito fino a oggi. In occasione della discussione del preventivo per il 1953, le Camere non hanno creduto che fosse opportuno procedere a nuove riduzioni uniformi.

Per farsi un'idea esatta dell'evoluzione dei sussidi nel corso degli ul¬ timi anni, occorre distinguere tra le somme assegnate all'assicurazione vecchiaia e superstiti e quelle intese a ridurre il costo della vita, fra quelle destinate a opere di soccorso internazionali e quelle versate ai Cantoni come quote o prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti. Questi gruppi di sussidi hanno tale importanza da far passare gli altri in secondo piano.

La quota parte dei Cantoni ai dazi d'entrata sui carburanti per motori si adegua oggi automaticamente al prodotto di tali dazi. Ne può conse¬ guire un aumento del sussidio senza che le basi legali siano per ciò modi¬ ficate. T sussidi all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, come sono indicati nel conto di Stato, comprendono i contributi dei Cantoni, come pure prelevamenti dalle riserve speciali. I sussidi intesi a ridurre

131 il costo della vita e quelli versali a opere di soccorso internazionali, se¬ gnatamente al «Dono svizzero» e all' < Aiuto all'Europa», gradatamente soppressi in questi utimi anni, non sono compresi nell'insieme dei sussidi normali. In base allo stato di cose sopra descritto, abbiamo allestito la tavola seguente: Evoluzione dei sussidi federali Importo comples¬ sivo

AYS

di Riduzione Opere del costo soccorso della vita interna¬ zionali

Quota di dazi d'en¬ Altri trata doga¬ sussidi nali sui carburanti

in milioni di franchi Conto di Stato » » » » » » » » » » » » » » » Preventivo . .

» . .

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

416 440 636 489 466 445 445 447

168 168 168 170 169 170

151 223 274 101 61 27 7

41 18 2 3 1

9 15 15 16 29 36 38 50

215 184 179 204 206 209 231 227

Eli « altri sussidi », già notevolmente diminuiti dopo la guerra, hanno · aggiunto successivamente il livello di prima.

erano composti come segue:

1946 1947 1918 1949 1950 1951

In per mille del reddito della popolazione 14 11 10 11 11 10

In per cento delle spese del conto di Stato 10 9 9 12 12 11

In per cento i al 1946. tenuto costo della 100 82 77 89 91 88

^a questi dati risulla che non si può parlare di una esagerazione »enerale delle spese cagionate dai sussidi federali. Tenuto conto delle °Scdlazioni del valore del denaro, si può anzi considerare moderato il ^ovP aumento delle spese verificatosi dopo il 1948. Poiché la quota dei Sll era to r*1 SUs P generalmente il 50 per cento delle spese che formano ogget,,io 1Tl sidio, è da meravigliarsi che i sussidi non siano aumentati mag* ente, nonostante la diminuzione del valore del denaro.

132 Tuttavia, queste richieste d'economia devono essere accolte. Oggi sia¬ mo ancora in un periodo di prosperità nel quale i ceti economici non do¬ vrebbero chiedere l'aiuto dello Stato. Basterebbe infatti che la situazione ridiventi normale o che sopraggiunga una crisi per far aumentare le spese cagionato dall'assegnazione dei sussidi ordinari, oltre che dall'applicazione di provvedimenti per combattere la crisi stessa. Tale prospettiva è ancora più preoccupante quando si pensi che non è possibile conseguire ecce¬ denze attive nei conti della Confederazione.

Per tali motivi s'impone un esame scrupoloso di tutte le possibilità di economie in materia di sussidi, nonostante le difficoltà che si oppon¬ gono a una riduzione di queste spese. 1 sussidi « storici » per opere comu¬ ni sono giustificati anche oggi, particolarmente quelli a favore di regioni che hanno partecipato all'incremento economico del paese. Lo stesso dicasi dei sussidi nel campo sociale i quali possono essere ridotti soltanto in modo assai esiguo. Tutti gli sforzi devono invece essere intesi alla riduzione dei sussidi giustificati soltanto in tempo di crisi, di guerra o d'avviamento di un'istituzione, e dei sussidi non assolutamente indispen¬ sabili ai loro beneficiari.

In sede di discussione del preventivo per il 1953, le (Laniere federali hanno, con vari postulati, invitato il Consiglio federale a presentare un rapporto sull'insieme del problema dei sussidi. Tale rapporto ci porgerà l'occasione di trattare la questione in modo approfondito, per cui non vogliamo addentrarci ora in particolari.

Nel nostro messaggio del 22 gennaio 1948, avevamo fissato a 155 mi¬ lioni di franchi il limite massimo dei sussidi per gli anni 1950 e seguenti 11 conto fli Stato, nella sua nuova forma, non tratta più come sussidi le somme assegnale alle misurazioni catastali e alla sistemazione del Reno fra Basilea e Strasburgo. Questi sussidi sono ora compresi nelle spese generali. Si possono perciò prendere in considerazione soltanto qualora si voglia fare un confronto con i risultati dei conti presentati fin qui.

Viste le considerazioni che precedono, si deve pure fare astrazione dai sussidi per l'assicurazione vecchiaia c superstiti, per le opere di soccorso internazionali, come pure dai sussidi pei* le strade rappresentati da una parte dei proventi
dei dazi d'entrata sui carburanti per motori; il limile del 1948 si abbassa in tal modo di 122 milioni di franchi. Ai fini di un confronto, le poste dei conti degli ultimi due anni e dei preventivi per il 1952 e il 1953 si presentano come segue:

133 Spese per i sussidi in milioni di franchi Piano finanzia¬ rlo del 1948 per gli anni 1950 e seguenti Importo dei Kua.sidi federali Turismo Industria, artigianato e commercio Agricoltura.

Approvvigionamento del paese con cereali . . .

f oreste, caccia e pesca, correzione di corsi d'ac¬ qua Politica sociale, opere di pubblica, utilità, igiene Cultura, scienze, insegna¬ mento e formazione pro¬ fessionale Istruzione fuori servizio, tiro e sport Amministrazione della giu¬ stizia .

...

Preventivo

Conto 1950

1951

1952

1953

121,8 8,0

206,7 15,0

209,2

230,5

227,0

16,6

20,0

13,7

r.,6 47,7

6,0 48,1

6,5 53,4

6,2 68,3

6,4 69,3

33,2

43,3

43,1

38,2

6,0

18,0

8,6

10,7

12,5

33,0

58,3

53,7

53,9

56,2

18,6

23,2

23,3

24,1

27,0

1,6

3,1

3,1

2,8

0,4

0,0

Li

0,9

--

2,8 v , r.; !,° l

Se fino a oggi le spese effettive hanno superato di oltre 100 milioni l'anno quelle previste nel messaggio del 1948, si deve tuttavia rilevare particolarmente che i mezzi indicati in quel messaggio per giungere alla prevista limitazione non sono stati usati. Le poche economie conseguile sussidi sono state controbilanciate, anzi superate, dalle spese falle in hase a nuove disposizioni decretate dall'Assemblea federale (risanamento di ferrovie private, premi di coltivazione dei foraggi, assegni familiari ai lavoratori agricoli, aiuto agli Svizzeri dell'estero, ecc.); a queste spese de¬ vono essere aggiunte quelle previste da disposizioni anterioii e imposte da un'evoluzione della situazione (regime dei cereali, viticoltura, lotta contro la tubercolosi bovina, casse malati, ecc.). Queste esperienze dimo¬ strano quanto possano essere aleatorie le previsioni.

La Confederazione non può fare assegnamento su prossime nuove co Irate; per qualche anno ancora dovrà provvedere a spese militari parhpolarmente grandi. Per evitare un progressivo indebitamento, la politica d( i sussidi deve ispirarsi ai seguenti principi: per il momento devono essere respinte le domande intese ad aumenhire l'importo dei sussidi precedentemente concessi; -· nuove prestazioni della Confederazione devono essere limitate ai casi in cuj l'aiuto è assolutamente indispensabile;

134 8. per sopperire ai nuovi bisogni, si dovranno ridurre o sopprimere gli attuali sussidi la cui necessità non è ormai più provata o che, nelle attuali circostanze, non si possono ragionevolmente esiger e dai la Confederazione.

In materia di sussidi, due forze opposte agiscono contemporanea¬ mente: una vorrebbe porre un freno alle spese e l'altra tende a pro¬ vocarle. La prima, sulla quale possiamo generalmente contare, è co¬ stituita dall'opinione pubblica che, nella gran maggioranza, è propensa alle economie. La rigidezza delle disposizioni giudiriche è pure un ele¬ mento frenatore e ad essa particolarmente si deve la debole ripercussione che hanno sull'insieme dei sussidi le oscillazioni subite dal valore del denaro e le decisioni di carattere politico prese in determinati settori. Agi¬ scono parimente da freno gli atti legislativi speciali intesi a contenere le spese, come gli ordinamenti finanziari (prorogati) che permettono di ver¬ sare sussidi inferiori a quelli previsti dalla legge, segnatamente quandciò è compatibile con la situazione finanziaria dei beneficiari. Facciamo infine osservare che, secondo la natura del provvedimento, molti sussidi rappresentano un onere transitorio; ciò è segnatamente il caso di quelli concessi per l'ampliamento di piazze d'aviazione o per i penitenziari co¬ struiti, trasformati o ampliati tra il 1.91.9 e l'anno dell'entrata in vigore del Codice penale svizzero, come pure degli aiuti concessi per la ripara¬ zione dei danni cagionati dalla siccità, dalle valanghe o dalle piene. Anche il numero dei sanatori sarà tra poco sufficiente e i sussidi federali saran¬ no assegnati soltanto per la loro trasformazione e non più per costru¬ zioni di grande mole. La durata di validità di un certo numero di decreti concernenti l'assegnazione di sussidi è stata espressamente limitata, me¬ todo questo di cui si dovrà generalizzare l'applicazione. La limitata vali¬ dità di numerosi decreti dovuta alla natura stessa delle cose o a disposi¬ zione espressa ha permesso l'assegnazione di nuovi sussidi senza che, ne) loro insieme, i crediti abbiano dovuto essere aumentati. Il fatto però che i sussidi nuovi sono più numerosi di quelli stralciati deve far riflettere seriamente.

Le forze che, in materia di sussidi spingono alle spese, sono oggi più evidenti che nel passato. L'evoluzione
sociale, economica e culturale pone incessantemente e naturalmente continui problemi di cui non sembra po tersi trovare la soluzione all'infuori dall'assegnazione di sussidi federali.

Nel 1948 avevamo voluto limitare a 122 milioni di franchi annui i sussidi complessivi, eccettuate le somme da assegnare per le strade (quota dei proventi doganali sui carburanti) e per l'assicurazione vecchiaia e super¬ stiti. Questa valutazione, fatta in base alle esperienze dei due primi anni susseguenti alla guerra, è stata troppo ottimista. Considerata l'evoluzione ulteriore, abbiamo conchiuso che si doveva valutare a 220 milioni di /'ron¬ chi in periodo di prosperità economica e a 270 milioni di franchi in iempo di crisi il totale dei sussidi federali, senza quelli per le strade e

135 per 1 assicurazione vecchiaia e superstiti. Le spese di crisi vere e proprie, cagionate dai provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro, non sono più prese in considerazione come neppure quelle per altre opere di soccorso.

Tra i 231 milioni di franchi spesi nel 1952 e i 220 milioni ammessi per il tempo di prosperità economica, la differenza è invero minima. Sia¬ mo tuttavia del parere che questo sforzo, se pur modesto, può avere buon esito soltanto qualora ognuno si renda meglio conto di quanto può essere ragionevolmente chiesto allo Stato. Fino a tanto che autorità, par¬ liti, associazioni e singoli cittadini considerano unicamente i loro propri interessi e non già quelli generali della collettività, i sussidi federali non potranno essere contenuti neppure in questi nuovi limiti.

5. La difesa nazionale a. Sviluppo dallo firn' della seconda guerra mondiale Nel nostro messaggio del 22 gennaio 1948 abbiamo trattato a fondo il problema delle spese militari, che è sempre stato oggetto di vive di¬ scussioni sia nei consigli legislativi sia nel pubblico. Nel suo rapporto del 14 marzo 1947, la commissione di periti per la riforma delle finanze aveva espresso il parere che con l'andare del tempo le spese militali se superassero sempre l'importo annuo di 300 milioni di franchi non sarebbero più sopportabili in quanto impedirebbero alla Confedeiuziondi adempiere altri compiti capitali.

Il Dipartimento militare si pronunciò sulla tesi della commissiono in una memoria particolareggiata (libro azzurro), presentata il 28 giù gno 1947 al Consiglio federale. Nella stessa era detto che l'esercito do¬ veva poter disporre, nonostante le più severe economie, di una somma media annua di 400 milioni di franchi. Noi condividemmo il parere del Dipartimento militare e nel nostro messaggio del 1948 proponemmo tale somma. Osservammo allora espressamente che non si trattava in nessun caso di fissare per sempre le spese militari a 400 milioni di fi anchi 1 anno.

L'importo di 400 milioni era il risultato di una valutazione dei crediti considerati necessari per gli anni 1950 e seguenti; era chiaro che siffatti crediti avrebbero subito in realtà notevoli fluttuazioni. Le quote annue do¬ vevano come nel passato essere fissate dalle Camere in sede di discussione ^el conto di previsione. La nostra valutazione si fondava sulla suppo¬ sizione che le spese ordinarie annue ascenderebbero a 317 milioni di ranchi mentre quelle cagionate dal rafforzamento della difesa naziomile raggiungerebbero in media l'importo di 95 milioni di franchi. Le Pese per ia sostituzione di aeroplani erano comprese in quest ultima ca

136 tegoria, e non nelle spese ordinarie. La somma superiore ai 400 milioni di franchi era compensata dalle entrate.

La valutazione dei crediti militari annui dipendeva dalla condizione esplicita che essa poteva valere solo per tempi normali e si fondava inol¬ tre sull'ipotesi che la struttura dell'esercito non fosse modificata. Poco dopo la pubblicazione del messaggio, la situazione politica internazio¬ nale peggiorò tuttavia a tal segno che già nel 1949 le spese effettive per la difesa nazionale furono di 468 milioni di franchi. Precisiamo che in più di questa somma furono spesi vari milioni per gli acquisti : le somme provenivano da diversi fondi speciali del Dipartimento militare.

Il 4 giugno 1950, giorno nel quale il popolo respinse la riforma delle finanze, le spese militari annue previste nel disegno di decreto federale respinto erano già state superate di circa 70 milioni di franchi.

L'evoluzione della situazione politico-militare indusse il Dipartimento militare a riprendere l'esame del problema dei crediti futuri. Dopo ap¬ profonditi studi nel corso dell'inverno 1949/50, esso ci sottopose, nel¬ l'aprile del 1950 e dunque prima dell'inizio della guerra di Corea, un nuovo rapporto finanziario, chiamato « libro bianco ». Il rapporto fu esaminato con cura nel 1950 dalla commissione di studio per le spese militari, istituita il 23 dicembre 1949. Nel suo rapporto del 15 gennaio 1951, la commissione constatò che per gli anni dal 1951 al 1955 le >q>ese correnti dovevano essere fissate a 470 milioni di franchi e che per lo stesso periodo i crediti per il rafforzamento della difesa nazionale dovevano ascendere a 1464 milioni di franchi. Il « libro bianco » e il rapporto della commissione di studio costituivano la base del nostro di¬ segno di decreto federale concernente il programma d'armamento e il mio finanziamento, presentato con messaggio del 16 febbraio 1951. Sif¬ fatta valutazione risultò dunque superiore di 70 milioni di franchi alle previsioni del 1948 già per quanto concerne le sole spese militari correnti (media annua).

Ma l'evoluzione non era terminata. Il bilancio di previsione per il 1952 prevedeva infatti spese militari correnti per un importo di 519 milioni di franchi; per il 1953, la somma iscritta nel preventivo è di 495 milioni. L'importo previsto nel messaggio concernente il
programma d'armamento è in tal modo stato superalo di 50 milioni di franchi nel primo caso, e di 25 milioni nel secondo. Le spese normali per il 1953 sono relativamente esigue, per il fatto che le truppe della landwehr non saranno chiamate ai corsi di complemento, che l'equipaggiamento personale sarà prelevato dalle scorte e che soltanto 31 milioni di franchi saranno destinati alla sostituzione di aeroplani, sebbene per questo scopo fossero previsti in media 56 milioni di franchi.

Comprendiamo senz'altro che tale evoluzione sia seguita con in¬ quietudine dalle Camere e dal popolo. D'altra parte, non ignoriamo quanto il problema sia importante sotto il doppio aspetto delle finanze

federali e degli altri compiti d'interesse vitale che la Confederazione deve adempiere. Chi considera soltanto le cifre prese a sé può facilmente di¬ menticare che la loro rapida progressione è dovuta a fattori che sfug¬ gono in larga misura al nostro influsso. Esse sono la conseguenza fatale di un'evoluzione tragica della situazione politica internazionale -- evo¬ luzione che i cittadini di un piccolo Stato pacifico come il nostro deplo¬ rano profondamente -- e della necessità di adeguare la nostra difesa alle esigenze del momento.

Esamineremo c|ui di seguito i motivi più importanti dell aumento delle spese militari.

b. Le cause dell'aumento delle spese militari.

Cli elementi costitutivi delle spese militari si sono fortemente mo¬ dificati nel corso degli ultimi 25 anni. Cosi, 1 acquisto, la manuten¬ zione e la sostituzione del materiale rappresentavano, nel 1925, il 26 per cento delle spese complessive, mentre l'aliquota era salita, nel 1952.

al 76 per cento. Nello stesso periodo, le spese per l'istruzione sono scese dal 50 al 16 per cento. Siffatta evoluzione ha avuto per conse¬ guenza -- come dimostreremo in seguito -- un aumento delle spese.

Le cause generali.

a al

causa dell'aumento dellee spese rispettoÈ agli anni che dal 1930 1940 è stata l'aumento dei prezzi dei salari.

evidente nep¬ pure le spese militari possono sfuggire a siffatto aumento. Se come anno 1 confronto si prende il bilancio di previsione del Dipartimento militare Pei il 1932 -- ciò che noi abbiamo fatto nel nostro messaggio del 22 gen¬ naio 1948 -- si constata che già nel 1947, cioè 15 anni più tardi, le spese erano aumentate del 53 per cento circa. Dopo il 1947, come del lesto dopo l'allestimento del preventivo di 470 milioni di franchi per 8« anni 1950/1951, i prezzi e i salari hanno subito un nuovo rialzo. La evoluzione dei prezzi e dei salari assume più grande importanza che nel Passato poiché le spese per il materiale costituiscono una parte sempre ,na ggiore del costo complessivo della difesa nazionale. Tale aumento di¬ pende forzatamente dalla meccanizzazione dell'esercito, clic neppure un piccolo Stato può evitare se vuole mantenere la sua preparazione indi¬ ai e efficiente entro i limiti del possibile.

^*n secondo motivo sta nell'aumento del materiale da guerra, aumento dial ultimi 20 anni e ancora dalla fine della seconda guerra monla' 6 6 no*evo'e non solo nelle truppe tecniche, ma altresì nella fanteria.

stro*Ua^e r*mane Pur sempre l'elemento principale dell'esercito. Nel no¬ lo ^Uessa8gio del 22 gennaio 1948 abbiamo trattato sotto questo aspetto fa^SVl svil PP° del reggimento di fanteria (FF 1948, pagg. 290 e 296). Sif° uppo ha assunto proporzioni ancora maggiori -- segnatamente

138 nel campo delle armi anticarro -- da quando l'organizzazione delle truppe del 1951 ha sostituito, all'inizio del 1952, l'organizzazione del 1947. Il valore del materiale di corpo di un reggimento di fanteria, pari a circa 400 000 franchi all'inizio della prima guerra mondiale, era già aumentato a 1,2 milioni nel 1932 e con la nuova organizzazione delle truppe del 1951 ascende a circa 4,5 milioni (senza gli autoveicoli, i ca¬ valli e le munizioni). Le cifre corrispondenti per la dotazione in munizioni di questo corpo di truppa sono, espresse in franchi: 80 000, 110 000 e 1 000 000. Quand'anche l'aumento delle spese sia in parte dovuto al rincaro, il solo accrescimento del materiale implica spese press'a poco doppie (2,4) per il periodo dal 1932 al 1947. Queste cifre dimostrano chiaramente come l'armamento e l'equipaggiamento dell'esercito si sono sviluppali in questi ultimi 15-20 anni.

Il materiale da guerra è stato non soltanto aumentato, bensì anche perfezionato, fatto questo che ha parimente influito su gli acquisti, la sostituzione e la manutenzione del materiale slesso. Anche se i prezzi e i salari dovessero stabilizzarsi nel corso dei prossimi dieci anni, il pro¬ gresso tecnico cagionerà spese sempre maggiori, come insegnano le espe¬ rienze fatte dopo la fine dell'ultima guerra. Ciò non significa natural¬ mente che noi dobbiamo accettare la situazione senza cercare di porvi rimedio. Sarà al contrario opportuno tenere continuamente conto delle necessità e sforzarsi di eseguire per quanto possibile razionalmente i compiti imposti dalla difesa nazionale. Torneremo ancora su questo problema.

L'aumento delle spese militari è dovuto inoltre al prolungamento dei periodi d'istruzione, ciò che è particolarmente evidente quando si confronti la situazione attuale con quella del 1932. La maggiore durata dei corsi è infatti del 70 per cento per le scuole reclute, del 90 per cento per le scuole dei quadri, e della metà circa per i corsi di ripeti¬ zione. In più, le nuove disposizioni sull'organizzazione militare prevedono corsi più numerosi per le truppe della landwehr e di altre formazioni, ciò che contribuisce ad aumentare le spese. Le nuove munizioni di cui sono dotate le scuole e i corsi costano parimente molto di più delle vec¬ chie (un obice di 10,5 cm costa oggi 170 franchi, mentre il vecchio
obice di 7,5 cm costava solo 50 franchi).

Infine, l'aumento degli effettivi dell'esercito a contare dal 1943 ca¬ giona maggiori spese sia per l'istruzione sia per l'acquisto, la manuten¬ zione e la sostituzione del materiale. L'attiva, la landwehr e la landsturm, che nel 1932 contavano circa 430 000 uomini, dispongono, dopo l'orga¬ nizzazione delle truppe del 1951, di circa 650 000 uomini, e cioè della metà in più.

I perfezionamenti tecnici L'aumento delle spese militari è dovuto in parte, come abbiamo ri¬ levato, al rincaro, all'aumento del materiale, al prolungamento dei pe-

139 riodi d'istruzione e all'accrescimento degli effettivi. Ma 1 elemento deter¬ minante è costituito dal perfezionamento incessante dei mezzi tecnici. Dal lato finanziario, le sue ripercussioni sono se non più, almeno tanto im¬ portanti quanto quelle giù esposte. Portiamo qui di seguito alcuni esempi.

L'aviazione Già nel periodo tra le due guerre, per 1 arma aerea iurono neces¬ sarie notevoli somme. Autorizzando l'acquisto di aeroplani da caccia < Vampire » e « Venom » (DF del 23 settembre 1947, del 24 marzo 1949 e del 12 aprile 1951) 3), le Camere hanno deciso il mantenimento di quest'arma. La sostituzione dell'aeroplano con motore a pistoni mediante l'aeroplano a reazione ha fatto di questo mezzo uno strumento di com¬ battimento estremamente efficace e ha permesso di ridurre d un quinto il numero degli apparecchi. Nonostante la riduzione, 1 aviazione costa tuttavia assai più caro di prima, per ciò che concerne sia l'acquisto degli apparecchi sia la loro manutenzione e l'uso. Nel 1930, un caccia co¬ stava 84 000 franchi, 20 anni dopo, 430 000 franchi. Gli aeroplani mo¬ derni, sempre più perfezionati, esigono spese di manutenzione assai eie vate, senza contare quelle per il loro impiego, che si sono moltiplicate.

*->osì, le spese per il consumo di carburanti sono aumentate da 42 franchi Per ora di volo nel 1930 a 350 franchi nel 1951. Per i nuovi apparecchi <: Venom », la spesa sarà di 500 franchi.

Per la manutenzione del parco di aerei, la direzione degli aerodromi militari impiegava, nel 1930, 230 agenti; lo scorso anno il numero degli impiegati e operai era salito a circa 1720.

Affinchè la nostra aviazione possa seguire il progresso tecnico, gli apparecchi usati devono continuamente essere sostituiti con nuovi mo¬ delli, sempre più potenti. Le spese per il rinnovamento del parco aumen¬ tano in tal modo di anno in anno. Nel messaggio del 12 aprile 1951 orano previsti a questo scopo 56 milioni di franchi. In avvenire sai anno necessari, se il numero degli apparecchi rimarrà immutato, non meno di 96 milioni di franchi.

La motorizzazione dell' esercito In materia di motorizzazione continuerà anche in avvenire a valere 11 principio che soltanto gli autoveicoli assolutamente indispensabili de¬ tono essere acquistati e mantenuti in efficienza come materiale di corpo.

maggior parte degli autoveicoli
necessari ali esercito (circa i quattro quinti) dovranno essere procurati mediante la requisizione in caso di m °bilitazione di guerra. Ciò nonostante, la motorizzazione occupa oggi P°sto importante nelle spese per la difesa nazionale. Valga a coner mare la nostra affermazione il fatto significativo che ali inizio della V RU 1947, 1066; FF 1949, 257; FF 1951, 334.

140 seconda guerra mondiale l'esercito possedeva in proprio soltanto 600 autoveicoli circa, mentre oggi ne possiede circa 12 000 (senza i veicoli di servizio dei militari). Nel medesimo periodo, l'effettivo del personale dei parchi passò da 20 a 560 persone. Per allogare, mantenere in effi¬ cienza e riparare questi autoveicoli, fu necessario procedere a varie co¬ struzioni; le relative spese andarono a carico del programma d'arma¬ mento, ma all'utilizzazione e alla manutenzione è provveduto ricorrendo ai crediti correnti. Nè si deve dimenticare che un gran numero dei 12 000 autoveicoli sono veicoli speciali; come tali cagionano rilevanti spese d'utilizzazione e di manutenzione e devono d'altra parte continuamente essere sostituiti a causa dell'usura. Le esperienze fatte nel passato di¬ mostrano che per 100 autoveicoli ordinari devono essere impiegate in modo permanente 5 persone, mentre per lo stesso numero di veicoli speciali occorrono 10 persone, e 20 per i carri.

1 mezzi blindati Finora, il nostro esercito non disponeva di carri armati veri e propri. Per questo motivo non è possibile fornire in questo campo cifre fondate sull'esperienza. Quando saranno introdotti il carro leggero AMX 13 e, se è il caso, il carro medio, occorrerà prevedere considere¬ voli spese per l'impiego, la manutenzione e la sostituzione del materiale.

A questo proposito vogliamo soltanto ricordare che le Camere, votando il programma d'armamento, non hanno di massima autorizzato che le spese per il primo acquisto. Per il momento, non possiamo perciò for¬ nire indicazione alcuna circa le ripercussioni che con il tempo i mezzi blindati potrebbero avere in materia di spese militari ordinarie. Comun¬ que è certo che si tratterebbe di spese annue assai elevate.

* * * Da un esame della situazione attuale risulta perciò che l'importo delle nostre spese militari dipende essenzialmente dalle decisioni che le Camere hanno preso e prenderanno nel campo della difesa nazionale. Le esperienze finora fatte insegnano che occorrerà in avvenire tenere meglio conto delle ripercussioni lontane di siffatte decisioni. Ciò vale in parti¬ colare per i possibili futuri acquisii di nuove armi e di nuovi apparecchi.

Le spese uniche sono soltanto una parte delle conseguenze finanziarie, in quanto altre spese vengono in seguito a gravare ogni anno
il pre¬ ventivo militare. Prima di decidere un nuovo acquisto, è perciò neces¬ sario che siano esaminate nel loro insieme le conseguenze che ne deri¬ verebbero per le finanze della Confederazione.

e. Le spese militari rispetto all'insieme delle spese pubbliche e al reddito nazionale Poiché le spese militari costituiscono le più forti spese della Con¬ federazione, è senz'altro interessante esaminare la parte che esse hanno rispetto alle spese pubbliche complessive e al reddito nazionale. La di-

141 scissione su questo punto non è nuova, essa rimane tuttavia più attuale ehe mai.

Se le spese militari sono confrontate con le altre spese della Con¬ federazione, non si può fare a meno di tener conto avantutto della strut¬ tura federalistica del nostro Stato, poiché le spese dei Cantoni rivestono praticamente una grande importanza. Nel loro insieme, le spese canto¬ nali equivalgono più o meno a quelle federali. Se il confronto con le spese militari è limitato alle spese federali, otteniamo il seguente spec¬ chietto: lu per cento delle spese complessive (nette) 1936 25 1938 38 1948 23 1950 34 1952 (preventivo) ... 44 Ma se alle spese federali sono aggiunte quelle dei Cantoni, la per¬ centuale si riduce naturalmente di circa la metà.

Ci sembra opportuno determinare la parte di reddito nazionale che la Svizzera destina alle sue spese militari. Negli anni dal 1920 al 1930, l'aliquota è stata dell' 1 per cento del reddito, verso il 1935 dell' 1,5 per cento e poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale del 2.4 per cento. In seguito alle rilevanti spese che sono fatte a contare dal 1950, la proporzione è aumentata da 2,8 nel 1950 a 3,2 nel 1951.

d. La difesa nazionale considerala nell'ambito dei compiti dello Stato Per i motivi indicati più sopra, i calcoli del Dipartimento militare nell'ambito del progetto d'ordinamento finanziario della Confederazione a contare dal 1955 dimostrano che ci si deve attendere un nuovo aumento delle spese correnti. Come abbiamo rilevato, tali calcoli non compren¬ dono le spese che deriverebbero dall'acquisto di carri medi. Alle cifre ottenute s'aggiungono d'altra parte le spese straordinarie di 1464 mi¬ lioni di franchi cagionate dall'esecuzione del programma d aimamento e dal relativo supplemento di spese (valutato a circa 200 mila franchi) dovuto al rincaro, alla revisione della stima di determinate costruzioni Progettate e alle maggiori spese per le misure di sicurezza in materia di depositi di munizioni. Tali spese suppletive saranno oggetto di un Messaggio speciale con relativo disegno. Già nel nostro messaggio del 16 febbraio 1951 concernente il programma d'armamento abbiamo rilevato °he .nel programma erano esclusivamente previsti gli acquisti più urgenti.

Nuovi acquisti e nuove costruzioni dovranno perciò essere previsti anche *n avvenire. Per il momento non siamo in grado di fornire indicazione alcuna. Rimane comunque inteso che ci limiteremo a domandare lo s hetto necessario.

Ff

>9lio Federale, 1953.

12

142 li Consiglio federale non dimentica che i bisogni dell'esercito occu¬ pano un posto di primo piano nelle spese generali dello Stato. La difesa nazionale si prefigge lo scopo di garantire il mantenimento della nostra indipendenza. Le sue necessità non possono tuttavia essere considerate sotto questo unico aspetto. Pur non potendo le spese militari essere fis sate in modo rigido per un grande numero di anni, occorre sempre tener conto anche delle esigenze della nostra vita economica e delle spese ci¬ vili alle quali uno Stato moderno deve far fronte. Quando si tratta di stabilire i limiti delle spese per la difesa nazionale, le decisioni devono bensì essere prese in b««*» "itavi, ma la situazione deve essere giudicata nel suo insieme. Ne eonsegive cjie j j>jso^n| militari de¬ vono essere adeguati alle condizioni economie^ finanziarie e monetarie.

La forza di resistenza di un popolo non tjipen(jc soltanto dall'arma¬ mento. Un'economia sana, una monela sia >1,^ oncri fiscali moderati e misure sociali giudiziose sono infatti elementi di grande importanza. Spetta in primo luogo al governo di fissare, tenuto conto di tutti questi fattori, i limiti entro i quali le spese militari devono rimanere per essere sop¬ portabili.

Il Consiglio federale considera che è suo dovere trovare la via che permeila di adeguare la difesa nazionale alle possibilità finanziarie del nostro piccolo Stato. Esso reputa che le spese militari non dovrebbero, per quanto possibile, superare o non dovrebbero in ogni modo superare di molto l'importo di 500 milioni, oggi raggiunto. 1 Come appare dalle considerazioni che precedono, l'importo di 500 milioni sarchile superato di molto in un prossimo avvenire se tutte le misure previste per la difesa nazionale dovessero essere prese senza limitazioni. Giungiamo perciò alla conclusione clic un nuovo aumento delle spese non potrà essere evitalo se il problema della difesa nazio¬ nale non sarà sottoposto a un ulteriore approfondilo esame, in rapporto all'insieme delle nostre finanze.

Evidentemente, un esame di questa natura esigi; molto tempo e le decisioni da prendere devono essere accuratamente studiate. Per questo motivo, siamo costretti a rinunciare a un'esposizione particolareggiata, nel presente messaggio, delle misure che intendiamo prendere o pro¬ porre. Dobbiamo limitarci,
per il momento, ad alcune indicazioni generali.

Constatiamo avant ulto che nel campo militare non meno che in quello cisile devono essere incrementati gli sforzi intesi a permettere, eon la razionalizzazione e con severe economie, l'adempimento dei com¬ piti con un minimo di spesa. Dovrà inoltre essere stabilito a quali mi¬ sure possa essere rinunciato senza troppo danno per la preparazione dell' esercì lo. In fine, dovranno essere esaminate ie spese che rivestono una particolare importanza a motivo del loro aumento costante. Indi¬ chiamo qui tre esempi; l'aviazione, i mezzi blindati e la motorizzazione.

Abbiamo incaricato il Dipartimento militare di rivedere le sue spese nel senso indicato e vi presenteremo, circa le misure che saranno prese, un rapporto e delle proposte.

143 Per tutti questi motivi, abbiamo deciso di fondarci, per la valuta¬ zione dei bisogni finanziari futuri nel campo militare, su un preventivo normale di 500 milioni di franchi.

La possibilità che nuove spese straordinarie siano necessarie per ìa difesa nazionale qualora la situazione politica si aggravasse non può essere esclusa. Come già abbiamo detto, prevediamo inoltre di decidere spese speciali nei periodi di depressione economica, ciò clic ci ha indotti a inscrivere un determinato imporlo nel piano delle spese. L esperienza ci insegna infatti che le ordinazioni di materiale militare sono partico¬ larmente adatte alla conservazione del grado d impiego nelle aziende e nei rami economici minacciati dalla crisi, in quanto garantiscono il la¬ voro a una larga cerchia di persone.

6. La partecipazione alle organizzazioni internazionali Piccolo Stato pacifico e partecipe di tre diverse civiltà, la Svizzera ha dato in ogni tempo grande importanza alle relazioni internazionali.

Se Consiglio federale e Camere hanno ognora gelosamente vigilato al ri¬ spetto del principio della nostra provata neutralità tradizionale, la nostra politica estera si è tuttavia sempre ispirata alla norma che si debba par¬ tecipare a tutti i tentativi intesi a promuovere la collaborazione interna rionale. Dopo l'isolamento patito durante l'ultimo conflitto armato, im¬ portava particolarmente, nel dopoguerra, profittare di tutte le occasioni per dar prova di solidarietà con la comunità dei popoli mediante una collaborazione fattiva, in misura compatibile con il nostro statuto di neutralità.

Tale politica, di una grande importanza per la situazione e la repu¬ tazione del nostro paese, ha tuttavia cagionato, in questi ultimi anni, nu¬ merose nuove spese che hanno contribuito notevolmente ad aumentare le uscite federali. Oltre alle sempre maggiori spese per l'estensione dei nostri servizi diplomatici, sono vieppiù numerosi i contributi versati alle varie organizzazioni speciali delle Nazioni Unite, nelle quali la Svizzera è entrata ** far parte in questi ultimi anni, come pure le spese per le opere di mutuo soccorso internazionale.

Cià prima della guerra ;la Svizzera faceva parte delle seguenti orgamzzaxjoni internazionali, assorbite poi dall'ONU: Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), Unione postale universale
(UPU), Orga mzzazione internazionale del lavoro (OIL). Dopo la fine della guerra, essa aderito alle organizzazioni speciali seguenti: Organizzazione delle Na¬ soni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (PAO), Organizzazione delmiazione civile internazionale (OACI), Organizzazione mondiale della ^mità (OMS), Corte internazionale di giustizia (CIG), Organizzazione mer0 fd°Uc lo^iCa mondm'c (OMM), Organizzazione delle Nazioni Unite per la aziom», le scienze e la cultura (UNRSGO). Ricordiamo ancora 1 Orga-

144 nizzaziono internazionale per i rifugiati (OIR), che ha cessato la sua atti¬ vità alla fine di gennaio 1952. La Svizzera contribuisce inoltre all'attua¬ zione del programma d'assistenza tecnica delle Nazioni Unite a favore dei paesi insufficientemente sviluppati.

Oltre che di queste organizzazioni speciali dell' ONU, la Svizzera è membro di numerose altre organizzazioni e istituzioni internazionali, co¬ me 1' Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, gli Ulfici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, lette¬ raria ed artistica, l'Organizzazione europea di cooperazione economica (OECE), 1' Unione europea di pagamenti (UEP), come pure il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME), che ha sostituito l'OlR. Infine, si prevede l'entrata della Svizzera nel Consiglio europeo delle ricerche nucleari (CERN), che dovrà essere ancora costituito.

Si pretende da certuni che la Svizzera versi alle oiganizzazioni inter nazionali dei contributi troppo alti in confronto di quelli di altri Stati. E invero, noi ci preoccupiamo del problema e profittiamo di tutte le occa¬ sioni per adeguare la partecipazione della Svizzera in modo che le sue quote siano fissate conformemente a basi proporzionate e per un importo non troppo alto. Così, per esempio, la contribuzione all' UNESCO, fissata dapprima all' 1,71 per cento, ha potuto essere ridotta all' 1,35 per cento e quella versata alla CIG ridotta da 1,65 a 1,50 per cento. L'argomento sostenuto da altri Stali secondo cui la Svizzera, essendo stala risparmiata dalla guerra, è in grado di pagare quote maggiori, perde ogni consisten¬ za con l'allontanarsi del periodo bellico e con l'accentuarsi della concor¬ renza internazionale sul mercato mondiale. Potremo perciò insistere oltre perchè le aliquote dei contributi applicate al nostro paese siano meglio adeguate all'esiguità del suo territorio e alle sue capacità finanziarie.

La Svizzera ha inoltre partecipato in modo considerevole alla rico¬ struzione dell' Europa e alle numerose opere di soccorso internazionale.

Oggi ancora, stanzia per questi scopi somme molto importanti. Tale colla¬ borazione si estende in parte a organizzazioni di mutuo soccorso patro¬ cinate dall'ONU, come quella del Fondo internazionale delle Nazioni Uni¬ te per il soccorso alla
fanciullezza (UNICEF). Siamo tuttavia sempre stati del parere che in fatto di soccorso internazionale, la Confederazione può agire soltanto temporaneamente e soltanto laddove le risorse private non bastano. Ma fintanto che possono affacciarsi situazioni eccezionali, si deve prevedere l'assegnazione di fondi a tale scopo.

Dal 1946 al 1952 sono stati versati da 4 a 21 milioni di franchi l'an¬ no per la partecipazione alle organizzazioni internazionali: nel bilancio di previsione per il 1953, una posta di 10 milioni è iscritta per fini del genere. Noi dobbiamo calcolare anche per l'avvenire una spesa annua media di 10 milioni per la nostra partecipazione alle opere internazionali.

145 7. Le misure di previdenza per il tempo di crisi La conoscenza dei rapporti tra situazione economica e tinanze pub¬ bliche, particolarmente approfondita in seguito alle esperienze fatte du¬ rante la crisi degli anni 1930 e seguenti, ha trovato la sua espressione giuridica nel 1947, anno in cui furono inseriti nella Costituzione i nuovi articoli di ordine economico per cui la Confederazione è tenuta a pren¬ dere, « insieme con i Cantoni e l'economia privata, le misure intese a pre venire crisi economiche e, se occorre, a combattere la disoccupazione >· (art. 31 quinquies della Costituzione federale). Nel campo della politica finanziaria, ciò significa che la Confederazione deve allestire un preventivo che tenga conto della situazione economica, un preventivo che le per¬ metta, in periodo di depressione, di far eseguire il maggior numero pos¬ sibile di lavori e, dato il caso, di prendere con i Cantoni e con l'economia privata, altri provvedimenti per procurare lavoro. Ne consegue che, du¬ rante gli anni di crisi, le finanze federali non possono raggiungere l'equi¬ librio, poiché le entrate clic dipendono dalla situazione economica, sopra tutto i proventi doganali e le imposte sulla cifra d'affari, hanno proprio in tali periodi un rendimento inferiore. I disavanzi non possono essere coperti dall'aumento delle aliquote d'imposta o dall'introduzione di nuovi oneri fiscali, cosa che indebolirebbe la capacità di consumo e frustrerebbe i provvedimenti per combattere la crisi; in siffatti casi non resta altra via che quella del prestito. I debiti in tal modo contratti devono essere am¬ mortizzati con l'eccedenza delle entrate degli anni prosperi futuri, a meno che non siano già state costituite riserve per questo scopo.

Fortunatamente, la Confederazione dispone di riserve speciali de¬ stinate a finanziare i provvedimenti per combattere un' eventuale crisi, sia direttamente con la creazione di occasioni di lavoro, sia me¬ diante esecuzione di progetti tenuti in serbo, in gran parte, per i giorni m cui la situazione economica dovesse diventare precaria. Le riserve spe¬ ciali ascendevano, alla fine del 1951, a circa 400 milioni di franchi, provementi in gran parte dalle riserve costituite coi gettiti dell imposta preN entiva e dell'imposta sui profilli di guerra. I tondi di cui si tratta dev °no, in virtù
dell'articolo 9 del decreto del 29 settembre 1950 concer¬ nente 1 ordinamento finanziario dal 1951 al 1954, essere impiegati pei la lotta contro le crisi che dovessero sorgere. Non crediamo dover ripiendoie questa disposizione transitoria negli articoli finanziari della Costituzione, poiché il diritto vigente potrà essere mantenuto, per quanto concerne questo punto, con il solo mezzo della legislazione d'esecuzione. Le som m ° disponibili saranno sufficienti, con ogni probabilità, per i priprovvedimenti da prendere in caso di crisi o di disoccupazione e tanto pili basteranno in quanto l'economia privata, dal canto suo, ha già Costituito, conformemente alla legge federale del 3 ottobre 1951, delle 1 »serve di crisi che alla fine del 1952 si aggiravano intorno agli 80 milioni

146 di franchi. Se in seguito occorreranno fondi suppletivi, essi dovranno es¬ sere costituiti seguendo la via del bilancio ordinario.

Come abbiamo già fatto osservare, una simile politica corrisponde alle nuove concezioni teoriche e pratiche della missione dello Stato eco¬ nomico moderno. Accanto ai motivi indicati nel capitolo sul servizio del debito pubblico, questa politica rende impossibile l'esecuzione di un piano d'ammortamento mediante quote annue fissate in anticipo, cosa del resto che non si è mai praticata fin qui per il fatto che il bilancio non ha mai registrato eccedenze durante i periodi di crisi, anche quando lo Stato non aveva preso da sè provvedimento alcuno per procurare occasioni di lavoro. Ci sembra perciò opportuno rinunciare all'elaborazione di piani e all'enunciazione di supposizioni che, presumibilmente, non potranno inai essere attuati. Le esperienze fatte negli ultimi decenni hanno sufficiente¬ mente provato che predizioni e calcoli troppo arditi sono superati in bre¬ ve volger di tempo, senza che nessuno possa esserne reso responsabile.

Per le stesse considerazioni non intendiamo, in periodo di prosperità, fissare un determinato importo per le misure destinate alla lotta contro le crisi, ma c'impegniamo invece a iscrivere nel bilancio un importo an¬ nuo di 200 milioni per i provvedimenti da prendere in periodi di crisi (comprese le opere internazionali); rimane inteso che quote di questo importo dovranno segnatamente essere destinate a spese militari supple¬ tive atte a procurare occasioni di lavoro.

8. Ricapitolazione Sulla scorta dei dati sopra esposti, diamo nella tavola qui appresso un riassunto delle spese totali della Confederazione. Oltre alle quote spet¬ tanti ai Cantoni dei proventi federali e degl'investimenti, che non possono essere considerate come spese effettive, le uscite della Confederazione so no le seguenti: In milioni di ir&nohì 1403 Ordinamento finanziario del 1948 1569 Media effettiva dal 1947 al 1951 1876 Preventivo per il 1952 1820 Preventivo per il 1953 . Dopo quanto abbiamo esposto, prevediamo per l'avvenire le seguenti uscite: Periodo di prosperità Periodo di crisi

In milioni di franchi 1555 1795

147 Le spese federali (in milioni di franchi) Piano 1950 e seguenti

Media al 1951

Spese civili normali Servizio del debito pubblico . .

Autorità e personale Spese venerali r generali Sussidi sussidi provenienti federali dai dazi sui car¬ buranti ....

AVS

853 346 140 52 J 22

Spese militari normali Personale Spese generali

Preventivo

Valutazione 1955 e seguenti

1952

1953

Prospe¬ rità

Crisi

922 287 155 126 197

1055

1043

1035

1095

284 167 166 231

286 166 144 227

280 165 150 220

280 165 160 270

33 160

22 135

38 169

50 170

50 170

50 170

400 90 310

438 86 352

512 102 410

489 104 385

500 100 400

500 100 400

Spese normali, totalex Spese f generali ) ....

speciali i spese d'armamento

1253 150 --

1360 163 46

1567 11 298

1532 10 278

1535 20 --

1595 ^200

Spese effettive, totale Investimenti Quote parti cantonali alle entrate federali

1403 --

1569 182

1876 37

1820 8

1555 --

1795 --

33

124

160

103

88

78

Spese contabili, totale

1436

1875

2073

1931

1643

1873

U fallo che le nuove valutazioni sono più alte di 150 milioni per il Periodo di prosperità e di 400 milioni per il periodo di crisi degl'importi previsti nel piano sul quale poggiava il messaggio del 22 gennaio 1948 dimostra chiaramente la problematicità di queste valutazioni.

(1) Riduzione dei prezzi, lotta contro la crisi, disavanzo d'esercizio, opere internazionali.

m

IV. LE ENTRATE FEDERALI 1. I mezzi attuali di copertura a. In base alla Costituzione attualmente in vigore, la Confederazione dispone delle seguenti fonti fiscali, non limitale nel tempo: Me
116 87 109 108 118 108 344 430 Dogane 395 387 447 400 Altri tributi 2 4 14 20 2 8 Quote ed eccedenze Regìa degli alcool ....

Banca Nazionale Amministrazione delle PTT .

Altre

31 3 25 27

27 3 30 11

19 3 40 11

21 3 50 12

JH 3 50 1

23 3 39 12

Redditi patrimoniali

85

75

62

42

46

62

Altre entrate

124

160

170

142

161

Totale Quote dei Cantoni ....

865 41 824

209 938 10

829

945

33 796

36 909

934 34

902 38 864

Quota della Confederazione .

898

900

Durante le discussioni che si sono svolte sinora sul riordinamento delle finanze federali, le due Camere hanno concordemente affermalo che modificando in modo appropriato le leggi d'esecuzione si potrebbe aumentare il gettito di alcune delle fonti qui sopra indicate. Nello stato attuale delle cose, le possibilità di sviluppare le entrate federali iscritte nella Costituzione senza limitazione di tempo possono essere giudicate nel modo seguente: La tassa d'esenzione dal servizio militare potrebbe, forse, essere an¬ cora leggermente sviluppata, tenuto conto dell'aumento degli obblighi im¬ posti ai militari e dell'evoluzione della situazione economica, e la quota parte dei Cantoni al suo gettilo potrebbe essere ridotta al 20 per cento.

In tale modo dovrebbe essere possibile di aumentare a 20 milioni di fran¬ chi, nelle buone annate, e a IH milioni di franchi, nelle annate sfavo¬ revoli, il rendimento netto della tassa per la Confederazione.

149 Per le tasse di bollo è stato considerato opportuno di aumen¬ tare le tasse sui titoli negoziati, svizzeri o stranieri, il bollo sulle cam¬ biali e il bollo sulle quietanze dei premi d'assicurazione sulla vita, come pure di estendere l'assoggettamento ai biglietti delle lotterie. Sebbene i circoli che sarebbero colpiti da queste misure abbiano dichiarato di opporvisi, dovrebbe essere possibile di aumentare il gettito delle lasse di bollo di circa 5 milioni di franchi.

L'imposizione sul tabacco si rivela più redditizia di quanto tosse stato supposto a suo tempo. Si potrà senza dubbio contare su un'entrata costante di circa 100 a 110 milioni di franchi l'anno.

Molto più difficile è stimare il gettito futuro delle dogane, il quale può modificarsi bruscamente anche se i cambiamenti della situazione eco¬ nomica siano apparentemente insignificanti. Mentre nel 1949 le enti ate doganali erano scese a 344 milioni, esse salirono rapidamente a 430 mi¬ lioni nel 1950 e rimasero da allora a questa quota. Ammesso che la ta¬ riffa rimanga immutata, si deve supporre che le entrate doganali dimi¬ nuiranno notevolmente non appena la situazione economica acccnnciu a divenire meno favorevole. La prospettata revisione della tariffa doganale permette, tuttavia, di prevedere un aumento del gettito delle entrate do¬ ganali. In definitiva, si può ammettere che in tempi di prosperità econo¬ mica le entrate federali provenienti dai dazi d entrata e d uscita, dai dazi sui carburanti e dai sopraddazi potranno essere mantenute alla lori» quota attuale, mentre -- come lo mostrano i risultati del 1949 ci si deve aspettare, se la situazione economica diviene meno favorevole, una diminuzione delle entrate di circa 100 milioni di franchi, che nella mi gliore delle ipotesi potrebbe essere attenuata dalla revisione della tariffa doganale.

fili altri tributi, principalmente i supplementi di prezzo per congua¬ gliare i prezzi esteri e svizzeri, sono stati iscritti in questi ultimi anni come entrate nei conti della Confederazione per un importo da 2 a 20 mi¬ lioni. per l'avvenire, noi stimiamo questa entrata a un importo medio compreso Iva 15 e 20 milioni.

Lev quanto riguarda le eccedenze delle aziende in regìa non ci si deve aspettare di ottenere in avvenire somme più elevate di quelle at¬ tuali. Nella discussione relativa alla
modificazione della legge sul servizio delle poste si è affermata l'idea che le aziende di trasporto della Confe¬ derazione non debbano essere considerale come fonti d'entrale fiscali.

Non ci si deve perciò aspettare dall'amministrazione delle poste, dei te,e grafi e dei telefoni, anche in periodi di prosperità economica, dei ver¬ samenti di utile superiori ai 50 milioni di franchi. Con ciò, l'ammontare J°mPlessivo delle quote parli al rendimento e delle eccedenze che la Con«deiazione riceve è limitato in ogni modo, qualunque sia la situazione Comica, a un'entrata annuale di 75 milioni al massimo.

150 I redditi patrimoniali sono in continua diminuzione dal 1947 perchè la Confederazione ha fortemente ridotto i suoi averi fruttanti interesse e perchè l'estero ha rimborsato in gran parte i prestiti e anticipi concessi dalla Confederazione. I futuri redditi patrimoniali dipenderanno sopra tutto dalla parte che la Svizzera assumerà col tempo nell'Unione europea dei pagamenti. Possiamo senza dubbio supporre che sarà mantenuta la sua attuale condizione di Stato creditore. Inoltre, nei prossimi anni, ci si deve attendere per un certo tempo a entrate suppletive provenienti dalla convenzione con la Germania. I redditi patrimoniali della Confederazione saliranno perciò nuovamente, nei prossimi anni, a una media di circa 60 milioni.

Le altre entrate sono diminuite, in questi ultimi anni, da 200 milioni a circa 140 milioni. Questo fatto deve essere considerato sopra tutto come la conseguenza della graduale soppressione delle misure dell'econo¬ mia di guerra, come pure delle tasse ed entrate amministrative che ne ri¬ sultavano. Utilizzando tutte le possibilità per fissare in modo appropriato le entrate amministrative e le tasse, le «altre entrate» possono essere va¬ lutate complessivamente per il futuro a un importo oscillante tra 130 e 145 milioni di franchi.

Da quanto abbiamo esposto risulta che l'ammontare lordo delle en¬ trate complessive provenienti dalle fonti finanziarie di cui la Confedera¬ zione dispone in modo illimitato nel tempo in forza della Costituzione ascenderebbe, in periodo di prosperità economica, a circa 935 milioni l'anno e, in tempi economicamente sfavorevoli, a 785 milioni l'anno.

b. Per il periodo che va sino alla fine del 1954, la Confederazione può utilizzare, in base al decreto federale del 29 settembre 1950 concer¬ nente l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954, le seguenti fonti fiscali: 1947

1948

1949 1950 1951 In milioni di franchi

Media 1947-1951

Tasse di bollo ....

Imposta per la difesa nazio¬ nale Imposta preventiva Imposta sulla birra Imposta sulla cifra d'affari .

Imposta sul lusso

27

30

28

29

29

29

141 62 10 436 17

325 76 10 463 19

134 71 11 435 18

428 77 12 415 18

219 74 13 427 20

249 72 11 435 18

Totale

693

923

697

979

782

811

48

103

49

122

69

78

645

820

648

857

713

736

Quota
151 La media delle entrate dei due ultimi esercizi finanziari (compren¬ denti una fase intera dell'imposta per la difesa nazionale, vale a dire un anno di forte gettito e un anno di debole gettito) ammontava a 880 mi¬ lioni di franchi, di cui 785 milioni come quota della Confederazione.

c. Fra le fonti d'entrate attualmente ancora produttive, ma che sa¬ ranno esaurite nel J955, occorre citare in primo luogo Yimposta compen¬ sativa. Il decreto federale del 6 aprile 1939 concernente un maggiore raf¬ forzamento della difesa nazionale e la lotta contro la disoccupazione, che è la base costituzionale per la riscossione dell imposta compensativa, ces¬ serà d'essere in vigore non appena il gettito di questa imposta avrà rag¬ giunto la somma di 140 milioni di franchi. Sino alla fine del 1952, 1 im¬ posta compensativa ha prodotto circa 110 milioni. Poiché le entrate ascen¬ dono attualmente a 14 o 15 milioni l'anno, l'ammontare complessivo di 140 milioni, previsto nel decreto federale, sopra indicato, sara raggiunto al più tardi nel 1955.

Dal sacrificio per la difesa nazionale e dall imposta sui profitti di guerra ci si può ancora attendere sino alla fine del 1954 il regolamento di alcuni arretrati (preventivo del 1953: 1,3 milioni di franchi).

2. I mezzi di copertura necessari per l'avvenire Non occorre esporre più a lungo che le entrate di cui si di¬ spone attualmente, in base alla Costituzione, senza limitazione di tempo non basteranno a coprire i bisogni finanziari del futuro. Le spiegazioni date al capo III mostrano al contrario che, anche facendo la più stretta economia e usando il più grande riserbo nell'assegnare nuovi compiti alla Confederazione, bisognerà trovare, a contare dal 1955, delle entrate che non siano in alcun modo inferiori a quelle attuali. Dovranno perciò essere create delle basi costituzionali durevoli, sia per continuare la ri¬ scossione delle imposte indicate nel decreto sull'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954, sia per istituire nuove imposte che assicurino al¬ meno il medesimo gettito. Come risulta dalle precedenti discussioni sul riordinamento delle finanze, il problema principale è quello dell imposta federale diretta. Nessuno contesta che una parte dei bisogni della Con¬ federazione debba essere coperta mediante il gettito d'imposte dirette.

Indubbiamente, nò l'Assemblea
federale nè il popolo ammetterebbero uno spostamento essenziale e durevole nel rapporto tradizionale fra gli oneri che colpiscono il possesso e il consumo (v. allegato 5, b). Nelle discus¬ sioni degli anni dal 1948 al 1950, si è sempre insistito sul fatto che per ,a *ghe cerchie l'imposta sulla cifra d'affari può essere accettata solo alla condizione e fintanto che il reddito sia sottoposto parallelamente a un appropriato onere progressivo. La soluzione di ripiego dei contingenti provenienti dal gettito delle imposte cantonali dirette è stata respinta nella

votazione popolare del 4 giugno 1950. Rimane pereiò soltanto da stu¬ diare quale forma debba rivestire una imposta federale diretta o se una imposta federale diretta del tipo dell'imposta d'ammortamento che aveva proposto il Consiglio federale possa essere sostituita da un sistema di imposte particolari che, dal lato del rendimento e della ripartizione degli oneri, abbia effetti identici o analoghi a quelli dell'imposta d'ammorta¬ mento. Le esigenze circa il rendimento fiscale, se si vuole giudicare la situazione in modo realistico, dovrebbero essere senza dubbio fissate a un minimo di 200 milioni di franchi per la Confederazione.

3. Ricapitolazione Se si ammette che, oltre alle entrate già iscritte nella Costituzione, la Confederazione continui a mantenere nella loro forma attuale le tasse di bollo, l'imposta preventiva, l'imposta sulla cifra d'affari e l'imposta sul lusso e che essa istituisca, in luogo e vece dell'attuale imposta per la difesa nazionale, un'imposta federale diretta supplementare con un gettito lordo di circa 250 milioni l'anno, il complesso delle entrate fede¬ rali si presenta nel modo indicalo nella ricapitolazione seguente. Sono state dedotte lo quote dei Cantoni, che ascendono al 20 per cento del get¬ tilo lordo dell'imposta federale direi la, della tassa militare e delle tasse di bollo.

Comparate ai risultati degli anni anteriori, le entrate effettive della Confederazione sarebbero le seguenti: In milioni di trancili 1384 Ria no del messaggio del 19-18 1701 Entrale effettive 1947-1951 .

.

. .

> preventivo per il 1952 .

1688 1953 .

1622 1652 l'abitazione per gli anni favorevoli 1407 » > di crisi .

Comparando le entrate e le spese in queste valutazioni per l'avvenire, si giunge al risultato finale seguente: Pudiodo favorevole Periodo di crisi In milioni di franchi 1795 Spese effettive 1407 Entrate effettive Eccedenza delle spese Eccedenza delle entrate

153 Le entrate federali (in milioni di franchi) Piano per il Media 1050 1047-1051 e segg.

Preventivo 1052

1053

Valutazione 1055 e segg.

Periodo Periodo favo¬ revole di crisi

Entrate illimitate nel tempo . .

lontrate fiscali ....

Quote al reddito ed eccedenze Redditi patrimoniali Altre entrate

701 482 78 39 102

902 002 77 62 161

887 640 82 40 125

930 935 672 * 655 67 75 45 60 145 146

785 533 62 60 130

Entrate suppletive Tasse di bollo Imposta e sacrificio per la dife¬ sa nazionale Imposta preventiva Imposta sulla cifra d'affari . .

Altre imposte x) ....

710

923 29

961 29

795 32

805 30

700 25

200 102 330 84

297 72 435 90

401 75 410 46

201 75 440 47

250 75 430 20

225 65 370 15

Investimenti

--

189

12

93

--

--

Entrate contabili, totale ....

1417

2014

1860

1818

1740

1485

Ei cui: Quote dei Cantoni alle entrate federali . . .

Investimenti ....

33

124 189

160 12

103 93

88

78

1384

1701

1688

1622

1652

1407

1820 1622

1555 1652

1795 1407

Entrate effettive

«v*

Risultato (in milioni di franchi) s

Pese effettive Entrate effettivo

1403 1384

Eccedenza delle speso ( -- ) . .

-19

Eccedenza delle entrate ( -f )

1569 1701

1876 1688

-388

-188 -198 4-132

4-97

) Imposta sui profitti di guerra, imposta sulla birra, imposta sul lusso, imposta compensativa.

154 Se sono accettate le nostre proposte per consolidare le fonti finan¬ ziarie della Confederazione, ci si può aspettare che, in tempi di prospe¬ rità economica, la Confederazione disponga liberamente ogni anno di circa 100 milioni di franchi per ammortizzare l'eccedenza del suo debito o per accantonare riserve per i tempi di crisi, qualora essa non debbo assumersi compiti speciali di grande estensione, segnatamente nuove spese supplementari d'armamento. Nei tempi in cui la situazione econo¬ mica è meno buona, un nuovo indebitamento, multiplo di queste ecce¬ denze, sarebbe tuttavia inevitabile. Come si vede, le finanze federali pos¬ sono essere equilibrate in modo durevole solo se il numero delle annate realmente buone sorpassa di gran lunga quello delle annate di crisi.

V. IL PROBLEMA DELL'IMPOSTA FEDERALE DIRETTA IN PARTICOLARE 1. La situazione di partenza Le due guerre mondiali, come pure le trasformazioni e le compli¬ cazioni sopravvenute nella politica e nell'economia del nostro mondo, hanno avuto come conseguenza, anche in Svizzera, un aumento notevole degli oneri pubblici, che furono addossati sopra tutto alla Confederazione.

Per tale motivo, nel rapporto fra i bisogni finanziari della Confederazione, da una parte, e quelli dei Cantoni e dei comuni, dall'altra, si sono pro¬ dotti, a svantaggio della Confederazione, dei mutamenti che non consen¬ tiranno più, per molto tempo, di seguire il principio di diritto pubblico rispettato sino al 1914 e secondo il quale la Confederazione deve limitarsi a riscuotere i dazi doganali e le imposte dirette (v. su questo problema le spiegazioni del messaggio del 22 gennaio 1948: FF 1948, pagg. da 3G6 a 369). Questo fatto, confermato di nuovo dalle spiegazioni date al capo III, non è stato seriamente contestato da nessuno nelle discussioni svol¬ tesi finora sul riordinamento delle finanze federali. Diversità di opinioni si sono manifestate solo sulla questione di sapere se le prestazioni a titolo d'imposte dirette a favore della Confederazione debbano assumere la forma d'una imposta federale diretta, quella di una combinazione di più imposte federali o quella dei contingenti cantonali.

La soluzione dei contingenti non può più essere presa in conside razione, poiché il risultato della votazione popolare del 4 giugno 1950 è stato interpretato tanto dagli
oppositori quanto dai fautori dei contin¬ genti come un suo rigetto assoluto. D'altra parte, considerato che i con¬ tingenti cantonali non devono in alcun caso, anche secondo l'opinione dei loro fautori, superare i 70 milioni l'anno, essi non sarebbero suffi¬ cienti, anche con la più stretta economia, a coprire il disavanzo delle entrate.

Occorre invece studiare nei particolari quali generi d imposizione diretta da parte della Confederazione possano essere presi in considera-

155 zionc. Si dovrà tenere conto nella misura del possibile delle critiche e delle obiezioni mosse all'imposta per la difesa nazionale. Dovremo perciò fare in modo che la concorrenza fiscale della Confederazione non restringa esageratamente la libertà d'azione di cui godono i Cantoni e i comuni in materia tributaria, in quanto essi devono ricorrere sopra tutto ali impo¬ sizione diretta; dovremo inoltre prevenire, nell'interesse dei contribuenti, le conseguenze svantaggiose di pressioni sovrapposte, in particolare un onere eccessivo a carico del reddito del capitale, e scegliere una proce¬ dura per quanto possibile razionale.

2. Le soluzioni possibili A nostra richiesta, il Dipartimento delle finanze e delle dogane ha sottoposto i problemi relativi alla revisione degli articoli finanziari a una conferenza consultiva composta di rappresentanti parlamentari dei partiti politici e, in seguito, a una conferenza delle associazioni economiche cen¬ trali. In queste conversazioni sono state discusse le seguenti misure fiscali.

«. imposta federale sulle successioni secondo il modello degli Stati Uniti; ò. ripartizione della competenza fiscale secondo gli oggetti imponibili (Confederazione: i titoli e il loro reddito; Cantoni: 1 altra sostanza e il suo reddito) ; <* ripartizione della competenza fiscale secondo i soggetti imponibili (Confederazione: persone giuridiche; Cantoni: persone fisiche), <(. imposta federale sui redditi elevati («Supertax»); <'· imposta federale sul reddito con un'imposta complementare sulla sostanza (tipo dell'imposta per la difesa nazionale) ; f- imposta federale sul reddito (tipo imposta d'ammortamento secondo il messaggio del 22 gennaio 1948).

a

- ImpostiI federale sulle successioni. Secondo le esperienze fatte ° «d ora, non si può pensare di circoscrivere i campi fiscali riser¬ vando ai Cantoni l'imposizione normale del reddito e della sostanza e alla Confederazione l'imposizione della sostanza al decesso del suo pos¬ sessore. L'idea di un'imposta federale sulle successioni ha urtato contro un'opposizione talmente violenta che tutti i progetti dovettero essere ab¬ bandonati al loro stadio iniziale. L'ultimo caso risale al 1946. A motivo dell opposizione suscitata, nonostante il suo scopo, fu giocoforza rinun¬ ciare allora all'imposta sulle successioni, prevista per finanziare ì contributi della Confederazione all'assicurazione vecchiaia e superstiti.

sm

*

e

non come imposta isolata, l'imposta sulle successioni secondo il an,erica no prevista dalla commissione di periti per la riforma Unanze (FF 1948, pag. 396) potrebbe essere considerata come eled una combinazione d'imposte federali dirette.

156 Negli Stati Uniti esiste un disciplinamento che attenua il cumulo
Se si volesse applicare questo sistema in Svizzera, si dovrebbe perciò istituire un'imposta federale sulle successioni la cui tariffa sarebbe press a poco analoga a quella riprodotta nell'allegato 12. Qualora fosse deciso che le imposte cantonali sulle successioni gravanti lo stesso oggetto pos¬ sono essere dedotte dall'imposta federale a condizione che esse non su¬ perino il 50 per cento di questa imposta, alla Confederazione rimarrebbe, su un rendimento annuale valutato a 90 milioni, un'entrata di 45 milioni.

Questa imposta non potrebbe dunque sostituire da sola l'imposta per la difesa nazionale.

Considerando le possibilità di sviluppare l'imposizione delle succes¬ sioni e sopra tutto facendo paragoni con l'estero, non si deve dimenti¬ care che in Svizzera, contrariamente a quanto accade in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, la sostanza è già colpita da imposte gravose. Questo fatto c'impone dei limiti, che non conoscono gli Stati in cui non esiste un'imposizione corrente della sostanza.

b. Imposta federale sul reddito dei titoli e dei crediti bancari svizzeri.

Un modo di ripartire la competenza fiscale secondo gli oggetti imponi¬ bili è stato studiato in relazione alla proposta d'istituire un'imposta fe¬ derale riscossa alla fonte sul reddito dei titoli e dei crediti bancari svizzeri (FF 1948, pag. 392). Questa imposta, che potrebbe essere fissata per esempio al 30 per cento dei redditi imponibili, costituirebbe la sola e unica imposizione dei titoli e crediti bancari svizzeri e del loro reddito.

Con la sua introduzione, questi elementi della sostanza e il loro reddito non sarebbero più colpiti dall'imposta preventiva e dalle tasse di bollo sulle cedole, riscosse dalla Confederazione,
come pure da tutti gli oneri fiscali che i Cantoni e i comuni riscuotono a titolo d'imposta sulla so¬ stanza e sul reddito.

Il grande vantaggio di questa imposta sarebbe la sua semplicità. La sua riscossione non comporterebbe spese maggiori di quelle che sono necessarie per riscuotere l'attuale tassa sulle cedole. Il suo gettito ascen¬ derebbe a circa 350 milioni di franchi. In seguito alla soppressione della quota parte della Confederazione all'attuale imposta preventiva (72 mi¬ lioni di franchi) e della tassa di bollo sulle cedole (54 milioni di franchi), l'aumento d'entrate per la cassa federale ammonterebbe a 224 milioni di franchi.

157 Se, da un lato, l'imposta offre indubbi vantaggi a motivo della sua grande semplicità, dall'altro però non si può ignorare la sua insoppor¬ tabile crudezza. È assolutamente impossibile, in un sistema che tende sopra tutto a ben equilibrare l'imposizione diretta, di dissociare un im¬ portante oggetto d'imposizione e di sottoporlo a norme d'imposizione com¬ pletamente diverse (i titoli a un'aliquota proporzionale sul reddito lordo, gli altri valori a un'aliquota progressiva sul reddito netto). Per molti contribuenti, in modo particolare pev le banche, compagnie d'assicura¬ zioni, consorzi di valori mobiliari (trust), ecc., che si procurano mediante »1 credito i fondi necessari all'acquisto dei titoli, gli oneri ascenderebbero 8 un multiplo dell'utile netto. Coloro che collocano la loro sostanza in htoli sarebbero imposti in modo del tutto diverso dai proprietari d'im¬ mobili. Chi possiede pochi titoli sarebbe gravato in modo eccessivo, mentre chi possiede una grande sostanza in titoli lo sarebbe troppo poco.

I promotori di questi progetti hanno riconosciuto l'impossibilità di sostenere la loro primitiva soluzione e proposto in seguito vari miglioiamenti, come il rimborso dell'imposta ai possessori di sostanze non supenori ai 100 000 franchi, l'introduzione di soprattasse da aggiungere alle imposte cantonali per i possessori di grandi sostanze in titoli, il rimborso totale alle persone giuridiche, ecc. Tuttavia, queste concessioni non solo annullerebbero il vantaggio della semplicità dell'imposta (la pro¬ cedura non sarebbe più semplice, bensì ancor più complicata di quella fell imposta preventiva), ma ridun ebbero altresì il gettito a favore della .'Onfederazione, ScUit° rimarrebbe disotto dell'attuale quota parte degli intioiti provenienti dallachetassa di bollo alsulle cedole e dalla quota e erale ali imposta preventiva.

Qualora si istituisse un'imposta federale di questo genere, i Cantoni i comuni dovrebbero procedere a una revisione delle loro legislazioni .'scali Per coprire la diminuzione delle entrale risultante dal divieto di impoire i titoli e il loro reddito e dalla soppressione delle quote parti a gettito dell'imposta per la difesa nazionale (v. allegato 13).

c. Imposta federale dovuta dalle persone giuridiche. Nel messaggio e 22 gennaio 1948 (FF 1948, pagg. 395 e 396) e nel corso
delle sucessive deliberazioni, è stata anche discussa in modo approfondito la 0 10 Cant^°ni " secondo ^Partizione della competenza Questa fra la ripartizione Confederazione e i i soggetti dell'imposizione.

avrebbe turVant^Sgi° di evitare la sovrapposizione d'imposte della medesima nas dera *ata rilevata in modo particolare l'idea di escludere la Confe10n che ? ^a^ imposizione del reddito e della sostanza delle persone fisisone° .^asci*are' invece, ad essa sola la competenza d'imporre le pertìve ?|Uri^'ciie, specialmente le società di capitali e le società cooperas mente 1°^ °luzione avrebbe il vantaggio di poter tassare uniformee s > °cietà anonime e le società cooperative, il cui campo d'attività ea e r . _ °it e i confini del Cantone in cui esse hanno la loro sede, ciò mimerebbe le numerose ripartizioni intercantonali dell'imposta. Una

Foglio Federale. 1953.

13

158 imposta federale delle persone giuridiche potrebbe produrre, senza che sia necessario aumentare in media le aliquote delle tariffe attuali (im¬ poste federali, cantonali e comunali prese insieme), un gettito di poco inferiore a quello dell'attuale imposta per la difesa nazionale (225 mi¬ lioni di franchi; v. allegato 14).

Come per ogni ripartizione secondo i soggetti e gli oggetti impo¬ nibili, l'inconveniente di questa ripartizione della competenza fiscale sta nel fatto che i Cantoni sono colpiti in modo troppo disuguale da queste restrizioni in materia d'imposizione. Le società di capitali e le società cooperative non sono ripartite fra i Cantoni nò in modo uniforme nè in proporzione alla capacità contributiva totale. Ancor più disuguale è la loro distribuzione fra i comuni. Molti comuni sarebbero fortemente col¬ piti e altri non lo sarebbero affatto, se essi perdessero la competenza d'imporre le società di capitali (v. in merito le spiegazioni date nel rap¬ porto 12/19 ottobre 1948: FF 1948, III, ed. franc., pagg. da 592 a 598).

Per questi motivi, i Cantoni si sono sino ad ora opposti che l'imposizione delle società di capitali e delle società cooperative venga attribuita esclu¬ sivamente alla Confederazione. Un'imposta federale che colpisca le persone giuridiche potrebbe perciò essere presa in considerazione solo se una parte importante (il terzo o la metà) degli introiti fosse lasciata, come inden¬ nità almeno parziale per la diminuzione delle loro entrate, ai Cantoni e ai comuni dove le società tassate hanno la loro sede. Ne consegue che la quota parte della Confederazione al gettito d'una tale imposta potrebbe essere valutata al massimo a un importo oscillante tra 110 e 150 milioni di franchi.

Per i Cantoni e i comuni questa soluzione presenterebbe l'inconve¬ niente che essi dovrebbero procedere a una revisione della loro legisla¬ zione tributaria per coprire la perdita di entrate proveniente non sola¬ mente dalla rinuncia all'imposizione delle persone giuridiche con sede sul loro territorio (che sarebbe solo parzialmente compensata da quanto essi riceverebbero come quota parte all'imposta federale che colpisce le persone giuridiche), ma anche dalla soppressione delle quote parti all'im¬ posta per la difesa nazionale. L'allegato 15 dà un'idea approssimativa dell'importanza di questi
disavanzi.

d. Imposta federale sui redditi elevali. Nel corso delle deliberazioni del 1948-1950 sul riordinamento delle finanze federali, era slato propo¬ sto di sostituire l'imposta per la difesa nazionale con una specie di « supertax », vale a dire mediante un'imposta del genere di quella sul reddito (imposta d'ammortamento), di cui è cenno alla lettera / qui appresso, ma che lascerebbe esenti tutti i redditi inferiori a 10 000 fran¬ chi. Rispetto all' imposta d'ammortamento, questa imposta offrirebbe il vantaggio clic la Confederazione non dovrebbe più occuparsi della gran massa delle persone con piccoli redditi e rinunzierebbe a far concor¬ renza, in questo campo, alle imposte cantonali. Alla tassazione sarebbero sottoposte solo 180 000 persone invece di 1 000 000 (imposta per la difesa nazionale).

159' Secondo questo progetto, le persone giuridiche sarebbero trattate in modo analogo a quello previsto nel progetto d imposta federale, confoi-« memente alla lettera {, qui appresso.

Questa imposta potrebbe essere determinata in modo da fornire press as poco lo stesso gettito dell'imposta federale descritta alla lettera f (al¬ legato 17).

Ciò che dà da pensare è però il fatto che una simile imposta colpi¬ rebbe unilateralmente e in modo molto gravoso una minoranza di PÇisone: i beneficiari di redditi elevati. In teoria si potrebbe bensì stabilii e^ la perequazione degli oneri, se i Cantoni e i comuni, per i quali 1 impo¬ sizione dei piccoli redditi è in ogni modo importante, adattasseio le loro tariffe d'imposta agli oneri supplementari e agli sgravi dovuti ali impo¬ sizione diretta federale. In pratica, però, queste modificazioni non po¬ trebbero essere che difficilmente attuate e non senza spiacevoli discus¬ sioni politiche.

e. Imposta federale sul reddito con imposta complementare sulla sostanza. La prima soluzione che si presenta alla mente sarebbe quella d'iscrivere nella Costituzione l'attuale imposta per la difesa nazionale.

Questa imposta è riscossa dal 1941. Ci si è abituati. L apparato ammini¬ strativo esiste e la giurisprudenza è stabilita. L onere è ripartito in egual misura fra i contribuenti secondo la loro capacità contributiva e per conseguenza anche secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Le leggi e le prassi cantonali in materia fiscale si sono largamente adattate al¬ l'esistenza dell'imposta per la difesa nazionale e in complesso sono states da essa influenzate in modo non sfavorevole. Con le aliquote attualmente m vigore e nelle condizioni economiche del momento, questa imposta produce 274 milioni di franchi (gettito normale del V periodo per l'anno 4950; v. allegati 3 e 10) di cui circa 192 o 220 milioni rimarrebbeio alla Confederazione, dopo deduzione del'e quote parti cantonali, a seconda delle aliquote di quest'ultime (70 o 80°/o).

I- imposta per la difesa nazionale è sempre stata criticata per il fallo che 1 onere federale progressivo, sovrapposto a un onere cantonale della stessa natura, avrebbe come conseguenza che in alcuni Cantoni la so- ^ stanza e il suo reddito sarebbero imposti in modo eccessivo. Le stesse^ obiezioni sono state fatte contro la progressione
dell'imposta per la difesa "azionale dovuta dalle società di capitali, progressione che crea inoltre delle disparità nei confronti delle società cooperative.

f. Imposta federale, sul reddito. Per tener conto di queste obiezioni, avevamo proposto, nel nostro messaggio del 22 gennaio 1948 (FF 1948, Pag. 412), di sostituire l'imposta della difesa nazionale con un imposta ®mmortamento consistente, per le persone fisiche, in un'imposta sul' so ° reddito e, per le persone giuridiche (società di capitali e società cooperative), in un'imposta proporzionale uniforme suìl utile, con un im¬ Posta complementare proporzionale sul capitale.

460 Un'imposta di questo genere offrirebbe gli stessi vantaggi dell'imposta (per la difesa nazionale, ma si adatterebbe meglio al sistema generale dell'imposizione in Svizzera, poiché terrebbe equamente conto dell'aggra¬ vio relativamente pesante che colpisce attualmente i possessori di so¬ stanza (sopra tutto le persone con piccoli redditi). La diminuzione del gettito fiscale sarebbe compensata da un aumento della progressione della tariffa per i redditi elevati.

Colpendo proporzionalmente gli utili delle persone giuridiche, si eviterebbe non solamente la sovrapposizione delle progressioni, partico¬ larmente contestabile per questo gruppo di contribuenti (data la doppia imposizione della società anonima e dell'azionista), ma si stabilirebbe an¬ che un'eguaglianza approssimativa degli oneri tra le società anonime e le società cooperative.

Sulla base della tariffa riprodotta nel messaggio del 22 gennaio 1948 e fondandoci sugli elementi imponibili nel V periodo dell'imposta per la difesa nazionale, si otterrebbe un gettito annuale di circa 250 mi¬ lioni di franchi, di cui 200 milioni rimarrebbero alla Confederazione, do¬ po deduzione del 20 per cento come quota parte dei Cantoni. La tariffa e i suoi effetti fiscali sono esposti nell'allegato 18.

Nonostante il progresso essenziale rappresentato da queste modifica¬ zioni dell'imposta per la difesa nazionale, si dovrebbe tuttavia tenere sempre conto della ripugnanza dei circoli federalisti a conferire alla Con¬ federazione il diritto costituzionale illimitato di riscuotere imposte di¬ rette progressive e considerare in particolare se e come questo diritto deb¬ ba essere limitalo nella sostanza e nel tempo (v. capo VI, qui appresso).

3. Risultati della conferenza consultiva e della discussione con lo associazioni economiche a. I membri della conferenza consultiva, che in due sedute (3 settem¬ bre e 15/16 ottobre 1952) hanno discusso i problemi relativi alla revi¬ sione degli articoli finanziari della Costituzione, furono unanimi nell'amtneltere che fra le misure descritte al numero 2, qui sopra, le seguenti non potevano essere prese in considerazione per il riordinamento delle finanze federali: l'imposta federale sulle successioni (lettera a); l'imposta federale sul reddito dei titoli e averi in banca svizzeri (let¬ tera b)\ l'imposta federale dovuta
dalle persone giuridiche (lettera c).

Tutte queste differenti imposte non potrebbero sostituire, per quanto riguarda il gettito, un'imposta della natura di quella per la difesa na¬ zionale o di quella d'ammortamento o, allora, esse avrebbero una riper¬ cussione spiacevole sul pareggio dei conti cantonali e comunali. I rap-

161 presentanti della conferenza dei direttori cantonali delle finanze, segna¬ tamente, si sono espressi energicamente contro ogni soluzione che obblègh erebbe anche i Cantoni e i comuni a modificare profondamente tft loro legislazione tributaria.

La grande maggioranza dei partecipanti alla conferenza fu dell'opi¬ nione che, dato questo stato di cose e visto il rigetto del sistema dei con¬ tingenti nella votazione popolare del 4 giugno 1950, alla lacuna del pia¬ no finanziario può essere supplito solo con un'imposta federale diretta, del tipo dell'imposta d'ammortamento prevista nel messaggio del 22 gen¬ naio 1918 (numero 2, lettera f, qui sopra), e che solo questa soluzioni* ha probabilità di essere accettata dal popolo. Secondo la maggioranza, questa imposta non dovrebbe tuttavia avere il carattere di una « super¬ tax », la quale, fatta astrazione dagli utili e dal capitale delle persone giuridiche, colpirebbe solo i redditi elevati delle persone fisiche (v. numero 2, lettera d, qui sopra).

La conferenza ha studiato a fondo se e in quale modo l'imposta fe¬ derale diretta possa essere limitata, per facilitare l'adesione a questa so¬ luzione a tutti coloro che vi sono opposti per principio. Sono slate in¬ dicate come possibili: una limitazione circa lo scopo: limitazione della competenza fiscale a scopi precisi (finanziamento di spese straordinarie per la difesa del paese e per la lotta contro le crisi, come pure per l'ammortamento del debito di guerra); u ua limitazione circa l'oggetto: rinuncia all'imposta complementare sulla sostanza delle persone fisiche, per le società di capitali e le società cooperative, sostituzione dell'attuale imposizione degli utili conseguiti con un imposizione degli utili riparliti; una limitazione circa il tempo: adozione d'una disposizione costituzionale che limiti la durata di riscossione dell'imposta o che permetta di emanare solo leggi d'esecuzione limitate nel tempo; Un a limitazione circa l'importo: adozione di una disposizione costituzio¬ nale che limiti l'imposizione, sia per la sola imposta federale diretta, Sia per l'onere complessivo costituito dalle imposte federali, canto¬ nali e comunali.

Coscienti dell'interesse che offrirebbe un'elasticità sufficiente dellte norme costituzionali, ma considerando anche il problema sotto il profilo P luco e in relazione
al referendum, i partecipanti alla conferenza noi» rai*1110a esporre Pronel P°smessaggio te determinate.

hannoe invitato il Consiglio la suaEssi opinione a lasciare in seguitofedéalla -emblea federale la cura di prendere una decisione (v. capo VI).

on tutti i membri della conferenza hanno potuto risolversi ad a Senza r serv diret^a ' a la necessità di mantenere un'imposta federale * k stata invero scartata la proposta d'esaminare se non si doveasero Prevedere a favore della Confederazione dei supplementi alle impO>

fl.62 ste dirette cantonali (« centesimi addizionali »), in luogo e vece d'una im¬ posta diretta, poiché si riporterebbero in tal modo in campo federale le ·grandi sperequazioni nell'imposizione esistenti fra Cantone e Cantone, e ciò a tutto detrimento dei contribuenti che già ora sono fortemente colpiti.

D'altra parte, è stato espresso il desiderio che vengano fatti altri studi per stabilire se un sistema d'imposte sul reddito non sia preferibile a un'imposta federale diretta del tipo di quella d'ammortamento; il no¬ stro messaggio dovrebbe esporre i risultati di questi studi.

b. Anche nella conferenza con i delegati delle associazioni economi¬ che (19 novembre 1952), principale oggetto della discussione fu l'impo¬ sta federale diretta. I rappresentanti del commercio, della banca, dell'in¬ dustria, dell'artigianato richiamarono l'opposizione di principio diffusa in vaste cerchie contro l'iscrizione nella Costituzione dell'imposta fede¬ rale diretta. Essi raccomandarono di esaminare ancora una volta se non fosse possibile pareggiare il bilancio sia mediante economie, sia mediante una revisione della tariffa doganale o con provvedimenti analoghi e, in particolare, se non si dovesse riprendere l'idea dei contingenti fondati sull'imposta preventiva. Se questi provvedimenti dovessero rivelarsi ina¬ deguati o insufficienti, si dovrebbe in ogni caso far conto che i commer¬ cianti e gl'industriali accetterebbero l'imposta federale diretta solo se essa avesse una portata di gran lunga minore di quella dell'imposta per la difesa nazionale, vale a dire qualora si rinunciasse all'imposta complejnentare sulla sostanza delle persone fisiche senza modificare in pari tempo le attuali aliquote dell'imposta sul reddito, si autorizzasse la de¬ duzione delle imposte dirette cantonali e comunali sul reddito delle per¬ sone fisiche e si stabilisse nella Costituzione un limite all'onere fiscale complessivo delle imposte dirette prelevate dalla Confederazione, dai Can¬ toni e dai comuni.

I delegati della Lega svizzera dei contadini, delle associazioni d im piegati e delle cooperative di consumo espressero la convinzione che, accanto alle misure d'economia parimente approvate da queste cerchie, l'imposta diretta si dimostrerà indispensabile e che essa dovrebbe costi¬ tuire, con le dogane e l'imposta sulla cifra d'affari,
una delle princi¬ pali colonne delle finanze federali.

Si troveranno qui di seguito (numeri 4 e 5) gli studi richiesti circa (l'idea di un sistema d'imposte sul reddito e sul problema dei contingenti fondati sull'imposta preventiva.

4. L'idea di un sistema d'imposto sul reddito e sulla sostanza a. Le grandi linee del sistema. Nell'intento di trovare un mezzo per sostituire l'imposta per la difesa nazionale, vari comitati di partiti po¬ litici si sono chiesti se la soluzione non possa essere offerta da una com-

163 binazione di diverse imposte che colpiscano determinati complessi di reddito e di sostanza. Essi partivano dall'idea che non è possibile evitare di sottoporre anche alle imposte federali la materia già sottoposta alle imposte cantonali dirette, vale a dire il reddito e la sostanza. A loro mo¬ do di vedere, valeva tuttavia la pena di studiare con cura se non fosse possibile giungere almeno approssimativamente allo scopo prefisso non con un'imposta federale diretta riscossa in base a una tassazione spe¬ ciale, ma attribuendo alla Confederazione una scelta d'oggetti la cui im¬ posizione potrebbe combinarsi con la riscossione di tributi già esistenti; si eviterebbero in tal modo spese e complicazioni supplementari.

Fondandosi su queste considerazioni, fu lanciata l'idea di una combi¬ nazione di tre imposte sul reddito e di due imposte sulla sostanza, che permetterebbe forse di sostituire un'imposta generale sul reddito delle persone fisiche e un'imposta sull'utile netto e sul capitale delle società di capitali e delle società cooperative. Le cinque imposte combinate sa¬ rebbero le seguenti: aa. un'imposta, a carico del creditore, sul reddito di azioni, dì quote di capitale sociale e d'obbligazioni svizzere, come pure sugli interessi di averi di clienti presso banche svizzere, attualmente già sottoposti al¬ l'imposta preventiva; bb. un'imposta sul reddito conseguito con l'esercizio d'una attività di¬ pendente o indipendente, da riscuotere contemporaneamente alle quo¬ te per l'assicurazione vecchiaia e superstiti; ce. un'imposta, a carico delle società di capitali e delle società coopera¬ tive svizzere che distribuiscono un utile, sull ammontare lordo delle ripartizioni d'utile, attualmente già sottoposte alla tassa di bollo sulle cedole. Questa imposta sarebbe prelevata contemporaneamente alla lassa di bollo sulle cedole riscossa a carico del beneficiario del red¬ dito; dd. un'imposta sul capitale e sulle riserve palesi di tutte le persone giu¬ ridiche. Nella misura in cui essa colpisce le società di capitali e le società cooperative, questa imposta sarebbe riscossa, con una sola procedura d'accertamento, insieme con la tassa ^ di bollo sulle ce¬ dole. Le altre persone giuridiche pagherebbero 1 imposta in base a speciali nuove dichiarazioni d'imposta; ee - un'imposta sulla massa ereditaria delle
successioni indivise delle per¬ sone decedute in Svizzera. Alla tassazione e ali esazione dell imposta provvederebbero i Cantoni per conto della Confederazione.

La scelta non sarebbe difficile se fosse possibile trovare dei prov¬ vedimenti fiscali che permettano, con una procedura poco molesta per 1 contribuenti e poco onerosa, di ottenere un gettito e un adattamento a F* capacità individuale dei contribuenti che corrispondano almeno ap¬ prossimativamente a quanto ci si attende da un imposta federale diretta.

164 Un'imposta federale diretta riscossa in base a una tassazione speciale presenterà sempre dei difetti tanto dal lato politico quanto da quello del¬ la procedura d'accertamento; i suoi fautori non lo disconoscono. Essi raccomandano tale imposta unicamente perchè essa permette di comple¬ tare in modo adeguato gli oneri indiretti, cresciuti in seguito all'aumento dei bisogni finanziari, con una imposizione progressiva -- graduata se¬ condo la capacità complessiva dei contribuenti -- del solo reddito o del reddito e della sostanza. Qualora risultasse che altri mezzi permettereb¬ bero di giungere per via più semplice all'identico risultato o a un risul¬ tato almeno approssimativamente analogo, essi sarebbero senza alcun dub¬ bio preferibili all'imposizione diretta. La proposta messa in discussione merita perciò di essere seriamente e accuratamente esaminata.

b. Apprezzamento del sistema. Se, per quanto concerne la riparti¬ zione degli oneri, una combinazione d'imposte sul reddito e sulla so¬ stanza deve avere ripercussioni analoghe a quelle d'una imposta fede¬ rale diretta, può allora trattarsi solamente d'una imposizione che pre¬ veda un onere progressivo, graduato secondo la capacità complessiva dei contribuenti. Per tale motivo, con una combinazione che tenga conto di tali esigenze, è impossibile evitare che con l'imposta federale diretta le pretese fiscali della Confederazione non entrino di fatto in concorren¬ za con gli oneri progressivi dei Cantoni e dei comuni. I soli vantaggi che si possano far valere a favore di una simile combinazione d'imposte singole sono quelli che si riferiscono alla procedura d'accertamento.

E incontestabile che le imposte sul reddito attualmente riscosse dal¬ la Confederazione, vale a dire la tassa sulle cedole e l'imposta preven¬ tiva sul reddito dei titoli e dei credili bancari svizzeri, offrono grandi vantaggi di procedura. Certo è anche che le quote versale all'assicura¬ zione vecchiaia e superstiti dalle persone di condizione indipendente, quo¬ te calcolate in per cento del reddito del lavoro, sono riscosse con un procedimento mollo razionale. Queste imposte e quote, che sono a ca¬ rico d'un numero considerevole di beneficiari di redditi di capitali o di salari, sono trattenute alla fonte da un numero relativamente piccolo di debitori di redditi (società anonime,
debitori di prestiti, banche) e di datori di lavoro con grande esperienza degli altari. Il metodo della trat¬ tenuta fatta dal debitore della prestazione tassata (alla fonte) assicura non solamente in modo ampio l'entrata delle imposte e delle quote; esso costituisce anche una facilitazione per il beneficiario della prestazione, gravato indirettamente, poiché non gli è imposta formalità alcuna e l'o¬ nere immediato della deduzione operata sul reddito al momento della sua riscossione è risentito meno gravosamente dell obbligo di pagare succes¬ sivamente un'imposta diretta. Quando si tratta di riscuotere imposte pro¬ porzionali, come le tasse di bollo sulle cedole, o quote d'assicurazioni proporzionali sulla retribuzione del lavoro, questo metodo offre grandi vantaggi.

165 L'applicazione di tale metodo d'imposizione diviene però problema¬ tica quando si abbia in mira di giungere a un onere progressivo, graduato secondo la capacità complessiva del contribuente. Al debitore della pre¬ stazione imponibile non è nota questa capacità, perchè ordinariamente essa non si manifesta nelle relazioni giuridiche tra debitore e creditore.

Non si può del resto esigere che il debitore del salario o del reddito di capitali accerti la capacità complessiva del creditore delle prestazioni imponibili o sottoposte al pagamento di quote, né che egli penetri nella sfera privata dei suoi creditori facendo delle inchieste speciali sul loro reddito e sulla loro sostanza. Perchè rimanga sopportabile, il lavoro che i debitori dei redditi di capitali o dei salari debbono fare per il fisco quan¬ do essi hanno l'obbligo di trattenere l'imposta o la quota deve essere ri¬ dotto al minimo. Se i beneficiari di prestazioni devono essere sottoposti a una imposizione che tenga conto della loro capacità complessiva, gli importi d'imposta trattenuti alla fonte, come è attualmente il caso per l imposta preventiva, possono essere considerali solo come pagamenti anticipati fatti a conto d'una imposta che deve in seguito essere deter¬ minata dalle autorità fiscali in base a una tassazione speciale.

I circoli che si sono occupati del problema di combinare le diverse imposte sul reddito hanno effettivamente in mira 1 impiego di siffatto metodo. Essi prevedono dapprima, è vero, delle trattenute proporzionali sul reddito dei titoli e dei crediti bancari svizzeri e sul salario delle per¬ sone di condizione dipendente, ma vorrebbero che in seguito, almeno per le persone fisiche, le trattenute siano trasformale in oneri progressivi mediante un sistema di rimborsi e di soprattasse.

Nei suoi particolari, la procedura sarebbe la seguente: oa. 1 imposta preventiva costituirebbe la base della riscossione dell im¬ posta sul reddito dei titoli e dei crediti bancari svizzeri. Il 25 per cento già attualmente trattenuto alla fonte sulle ripartizioni imponi¬ bili sarebbe conteggiato non solamente come pagamento anticipato delle imposte cantonali, ma anche come pagamento a conto della nuova imposta federale. L'imposta calcolata secondo una taiiffa progressiva (si è parlato di aliquote che vanno dal 2,5 °/o al 12 o 15%)
sarebbe perciò pagata in forma d'una riduzione corrispon¬ dente dell'ammontare d'imposta preventiva, computabile secondo il diritto in vigore nelle imposte cantonali. La Confederazione dovi ebbe diminuire dall'ammontare della nuova imposta le somme che essa retrocede ai Cantoni a titolo dell'imposta preventiva; kb. 1 imposta sul reddito prelevata dal prodotto del lavoro potrebbe es¬ sere trattenuta a favore della Confederazione dagli organi dell'assi¬ curazione vecchiaia e superstiti in forma di soprattasse proporziouali aggiunte alle quote da versare per questa assicurazione. Si è Parlato d'una trattenuta del 2 per cento del reddito determinante Per il calcolo delle quote. Per i contribuenti che, in base a una

166 tariffa dell'imposta federale sul reddito allestita a tale scopo e gra¬ duata progressivamente secondo la trattenuta complessiva, non fossero sottoposti ad alcun onere fiscale o dovessero soppor¬ tare un onere inferiore al 2 per cento, i Cantoni dovrebbero, ad¬ debitando la Confederazione, computare nell'imposta cantonale la differenza tra l'imposta sul reddito trattenuta alla fonte e l'imposta dovuta conformemente alla tariffa; oppure, qualora l'imposta non sia dovuta, rimborsare la trattenuta alla fonte. Quando l'imposta sul reddito dovuta conformemente alla tariffa sia superiore al 2 per cento del prodotto del lavoro, j Cantoni dovrebbero riscuotere a favore della Confederazione, contemporaneamente all'imposta can¬ tonale, delle soprattasse corrispondenti. Nelle discussioni prelimi¬ nari è stata indicata come conveniente una tariffa allestita secondo i principi della progressione per scaglioni. I primi 5000 franchi di red¬ dito sarebbero esonerati. La parte del prodotto del lavoro superiore a 5000 franchi, ma inferiore a 20 000 franchi sarebbe colpita in base all'aliquota del 2 per cento, e in base a quella del 5 per cento la parte del prodotto del lavoro superiore a 20 000 franchi; cc. l'imposta da riscuotere a carico della società di capitali e delle so¬ cietà cooperative sugli utili ripartiti (dividendi, eccedenze di liqui¬ dazione, ecc.) è concepita come lina soprattassa proporzionale sem¬ plice aggiunta all'imposta sulle cedole. Si è parlalo di un'aliquota del 7,5 per cento del reddito delle ripartizioni; (hi. l'imposta sul capitale e sulle riserve palesi di tutte le persone giuri¬ diche, per le quali si è trovato conveniente un'aliquota proporzio¬ nale del 2 per mille, potrebbe essere riscossa in base alla dichiara¬ zione agli effetti delle tasse di bollo sulle cedole, modificata in modo adeguato quando si tratti di società di capitali e di società cooperative. Le altre persone giuridiche dovrebbero pagare l'impo¬ sta in base a una speciale dichiarazione d'imposta; cc. l'imposta sulla massa successoria (1 a 3 °/o delle successioni indivise, secondo il loro ammontare) dovrebbe essere fissata e riscossa dai Cantoni a favore della Confederazione, per quanto possibile insieme con gli oneri cantonali sulle successioni.

La procedura di riscossione delle imposte proporzionali indicale alle
lettere cc e dd sarebbe semplice. Essa prevederebbe unicamente la con¬ segna della dichiarazione d'imposta e il contemporaneo versamento del¬ l'importo dovuto all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Anche l'imposta sulla massa successoria (lettera ce) non presenterebbe difficoltà tecnica alcuna. I Cantoni in cui non esiste ancora l'imposta sulle succes¬ sioni o quelli in cui l'imposta non colpisce tutte le successioni potrebbero adattarsi rapidamente a una procedura di tassazione per essi nuova. Per assicurare un'imposizione uniforme, occorrerebbe designare un'autorità federale di vigilanza, il cui compito sarebbe del resto più semplice che se si trattasse di vigilare la riscossione d'una imposta federale diretta.

167 Molto maggiori difficoltà, complicazioni e spese comporterebbe la correzione posticipata delle prestazioni fiscali originariamente pro¬ porzionali nel caso dei generi d imposta indicati alla letlcie oa e bb.

Senza dubbio, la correzione potrebbe tecnicamente farsi con una proce¬ dura analoga a quella che ò attualmente seguita per 1 imposta preventiva.

Ma se ci si può rassegnare a queste complicazioni quando si tratta di una imposta alla fonte tanto elevata come 1 imposta preventiva e, con¬ siderate le sue ripercussioni, tanto importante per i Cantoni stessi, ci si deve chiedere se queste complicazioni si giustificherebbero anche quando si tratta d'imposte relativamente basse e molto meno interessanti per i Cantoni. Il lavoro supplementare che s'imporrebbe alle autorità fiscali cantonali sarebbe molto grande (determinare per tutti i contribuenti gli elementi del reddito sottoposti all'imposta sul reddito; calcolare la dif¬ ferenza tra l'ammontare d'imposta dovuio conformemente alla tariffa pro¬ gressiva e l'ammontare trattenuto alla fonte, tenuto conto del reddito complessivo e degli oneri di famiglia; iscrivere nel conteggio d'imposta gli importi da rimborsare o da esigere posticipatamente, con tutte le di¬ scussioni a cui possono dar luogo fra autorità fiscali e contribuenti; re¬ golare i conti con la Confederazione). La somma di lavoro appare in tutta la sua ampiezza quando si pensi che per 1 imposta sul prodotto del lavoro sarebbero previsti -- secondo la tariffa messa in discussione --dei computi, dei rimborsi o delle soprattasse per tutti i contribuenti il cui reddito complessivo non superi i 23 000 franchi, ciò perchè l'imposta federale dovuta sarebbe inferiore al 2 per cento per tutti i redditi più piccoli, e superiore al 2 per cento per lutti i redditi più elevati. Va osser¬ vato che rimborsi d'imposta dovrebbero essere fatti anche a tutti i be¬ neficiari di reddito che non giungono al limite inferiore dell'onere fi scale cantonale, a meno che non s'invitino ì datori di lavoro a rinun¬ ciare a trattenere alla fonte l'imposta sul reddito di quei dipendenti che Presentano loro una dichiarazione del fisco, comprovante che il loro reddito complessivo dell'anno precedente non ha raggiunto un determi¬ no lìmite. In ogni modo, il maggior lavoro cui dovrebbero sobbarcarsi le amministrazioni
cantonali delle pubbliche contribuzioni sarebbe tale da indurci a pensare se non sìa più razionale tentare di conseguire su¬ bito lo scopo prefisso mediante la riscossione diretta d una imposta fe¬ derale, calcolata in base alle dichiarazioni d'imposta cantonali, e che colpisca i redditi dei titoli e dei crediti bancari, come pure il reddito del lavoro.

Nonostante la sua importanza, ricordiamo solo di sfuggita il fatto che lu riduzione degli ammontari d'imposta preventiva suscettibili desseie com¬ putati , riduzione che oscillerebbe tra 1' 1,5 e il 12 o il 15 per cento del reddito dei titoli e dei crediti bancari, paralizzerebbe in una certa misura 81» effetti dell'imposta preventiva sulla dissimulazione di tali valori.

Alla combinazione d'imposte sul reddito, nella forma che è stata messa in discussione, può tuttavia essere mossa un obiezione più giave

168 di quella dei motivi tecnici, e cioè che il reddito sarebbe colpito in modo molto incompleto.

Se un'imposta di questo genere deve sostituire, nei suoi effetti, una imposta del tipo di quella per la difesa nazionale o di quella d'ammor¬ tamento proposta a suo tempo dal Consiglio federale, occorre in primo luogo che essa colpisca interamente o quasi la materia di queste imposte dirette. La combinazione d'imposte sul reddito dovrebbe praticamente, come è il caso per esempio per le imposte cedolari inglesi, estendersi a tutti gli elementi del reddito e costituire in tal modo un sistema com¬ pleto; altrimenti, considerato il carattere estremamente composito del reddito dei diversi contribuenti, si giungerebbe a urtanti disparità degli oneri fiscali.

Come risulta dalla tavola della pagina seguente, la combinazione di imposte sul reddito messa in discussione non sodisfa tale esigenza.

Da questa tavola si rileva che il beneficiario di rendite il quale ha investilo in titoli svizzeri una sostanza di 500 000 franchi e riscuole una rendita di 15 000 franchi l'anno, già sottoposta a una tassa di bollo sulle cedole del 5 per cento (750 franchi), dovrebbe pagare in più un'imposta federale sul rendimento di circa il 4 per cento (600 franchi). Un altro beneficiario di rendite possessore di una sostanza eguale, ma investita in terre, ipoteche, partecipazioni in accomandita o in titoli esteri, non sarebbe invece tenuto a fare alcuna prestazione al fisco federale.

Non è dovuto al caso se la scelta delle imposte sul rendimento è cosi limitata. Infatti, solo le prime Ire rubriche della tavola possono essere collegate con delle imposte federali sul rendimento già esistenti; per gli altri elementi del reddito non vi è alcuna possibilità di unire la proce¬ dura con quella d'altre imposte sul rendimento.

Rimane dunque da esaminare se non sia possibile di supplire a queste deficienze istituendo altre imposte sul rendimento o un legame qualsiasi con imposte cantonali già esistenti.

Fra gli oggetti enumerati nella tavola che non sarebbero toccati dalla combinazione d'imposte sul reddito messa in discussione, non ve ne è alcuno (a parte le vincite nelle lotterie, già sottoposte all'imposta preven¬ tiva, e forse le pensioni, i cui debitori potrebbero essere tenuti a ver¬ sare una trattenuta d'imposta proporzionale)
che possa essere sottoposto a un'imposta riscossa alla fonte e per conseguenza colpito da un'imposta sul reddito del genere dell'imposta preventiva, delle tasse di bollo sulle cedole o delle quote all'assicurazione vecchiaia e superstiti. Nelle condi¬ zioni esistenti in Svizzera, sarebbe assurdo d'imporre il rendimento dei mutui garantiti o no da pegni immobiliari non già presso i creditori meno numerosi e in genere più esperti delle operazioni commerciali (banche, compagnie d'assicurazioni, ecc.), bensì, per via indiretta, presso un gran numero di debitori, a carico di questi creditori, oppure di voler imporre

169 il rendimento degli immobili, nella misura in cui ciò fosse possibile, presso i locatari o gli affittuari, a carico del proprietario. L'imposizione alla fonte del reddito è opportuna solo se più prestazioni imponibili possono Onere del reddito e della sostanza nel caso di una combinazione d'imposta sul reddito, nel caso dell'imposta per la difesa nazionale e nel caso di una imposta d'ammortamento Combinazione d'imposte sul reddito Reddito delle persone fisiche: lied dito del lavoro dello persone di condizione di¬ pendente Reddito del lavoro dello persone di condizione in¬ dipendente (reddito commerciale, me¬ no 4% del capitale inve¬ stito nell'azienda) Rendita dei titoli e dei ere¬ diti bancari svizzeri . . .

Capitale investito nell'a¬ zienda del contribuente o in società di persone . · Rendita dei titoli esteri Rendimento dei mutui con o senza garanzia ipoteca¬ ria Rendimento degli immobili Ren8Ìoni Utili in capitale delle per¬ sone obbligate a tenere dei libri commerciali ....

Vincite alle lotterie . . .

Sostanza delle persone fisiche Utile delle persone giuridiche Capitale e riserve delle per¬ sone giuridiche

Imposta per la difesa nazionale

Imposta d'ammortamento secondo il messaggio del 1948

0-5% 0-5%

2%-12% nessun onero nessun onere

0,4-9,75%

2-20%

nessun onere nessun onere nessun onere nessun onere nessun onere 0,4--1,2 "/oo1) 7,5%=) 9 °lI oo S\/

') 1/25 dell'imposta sulle successioni *> sull'utile ripartito *1 Sul capitale e sulle riserve palesi *> Sull'utile conseguito *) Sul capitale e sulle riserve palesi e tacite

0 0,5 -3,5 /O( 4 3- -12% )

0,75 °/00 5)

nessun onere 5%4) 1 °/ooS)

170 essere colpite insieme in un medesimo luogo (p. es. una banca, il de¬ bitore d'un prestito diviso in numerose parti, una società anonima rispetto ai suoi azionisti, un datore di lavoro per i salari dei suoi operai e per gli stipendi dei suoi impiegati).

Considerato questo fatto, ci si è chiesti se il rendimento di mutui, immobili, ecc. non potesse essere accertato in base alle dichiarazioni fatte agli effetti delle imposte cantonali dirette, e sottoposto quindi a una impo¬ sizione progressiva mediante un'imposta sul rendimento. È incontestabile che siffatto modo di procedere è possibile. II valore della proprietà fon¬ diaria dei crediti risultanti da mutui e dei titoli esteri, calcolato secondo le norme del diritto tributario cantonale, è noto alle amministrazioni can¬ tonali delle pubbliche contribuzioni, per quanto questi oggetti possano essere colpiti da imposta; lo stesso dicasi del rendimento di questi valori, nei 18 Cantoni in cui è tassato il reddito complessivo. Si potrebbe per¬ ciò immaginare di addossare ai Cantoni l'obbligo di riscuotere a profitto della Confederazione un'imposta sul rendimento di questi elementi della sostanza. Date le diversità dei sistemi cantonali e le differenze di prassi in materia di valutazione, siffatto modo darebbe tuttavia luogo a com¬ plicazioni imprevedibili e condurrebbe, per finire, a una procedura che.

senza assicurare lo stesso adeguamento preciso della prestazione fiscale alla capacità dei contribuenti, cagionerebbe più complicazioni e spese della tassazione per un'imposta diretta. Sarebbe sopra tutto necessario che le autorità fiscali esercitino una sorveglianza non meno estesa e non meno costosa, qualora non si voglia già sin dall'inizio rinunciare alla parità di trattamento di tutti i contribuenti. Ricordiamo che 7 Cantoni non prelevano un'imposta generale sul reddito comprendente le rendite d'immobili, di mutui e di altri investimenti di capitali, ma solo delle im¬ poste sulla sostanza e sul prodotto del lavoro.

Quando le sue lacune essenziali fossero colmate, la combinazione d'imposte sul reddito del genere di quella messa in discussione permetterebbe di rinunciare a esigere in molti casi la presenta¬ zione di una speciale dichiarazione per l'imposta federale, ma non sopprimerebbe l'obbligo di procedere a due tassazioni distinte in base a
tariffe diverse. Se a ciò si aggiungono i necessari com¬ puti, rimborsi e riscossioni d'imposta posticipate, come pure le compen¬ sazioni e le girate tra le autorità fiscali della Confederazione e quelle dei Cantoni, questa procedura non cagionerebbe ili alcun caso minori spese e complicazioni della tassazione agli effetti dell'imposta federale diretta del tipo di quella per la difesa nazionale o di quella d'ammorta¬ mento. Il sistema tributario non ne sarebbe semplificato e non guada¬ gnerebbe certamente in chiarezza.

Di fronte a questi inconvenienti, non può più avere una grande im¬ portanza il fatto che i contribuenti con un reddito annuo determinalo (5000 franchi per le persone coniugate, 4000 franchi per i celibi) do¬ vrebbero presentare ogni due anni, come è il caso attualmente, una di-

171 chiarazione d'imposta, sopra tutto se si considera che già oggi 14 Can¬ toni hanno introdotto una dichiarazione unica combinata per 1 imposta per la difesa nazionale e per l'imposta cantonale, che il numero di questi Cantoni aumenterà a 16 nel 1953 e che la stabilizzazione del^ di¬ ritto federale sulla base di nuove disposizioni costituzionali accentuerà la tendenza delle legislazioni tributarie cantonali ad adattarvisi e, per con¬ seguenza, faciliterà la riunione delle dichiarazioni d'imposte m una sola.

Inoltre, una combinazione d'imposte sul reddito del tipo di quella messa in discussione nelle conversazioni preliminari non potrebbe sosti¬ tuire, per quanto riguarda il gettito, un imposta del gencie di quella pei la difesa nazionale o di quella d'ammortamento, se essa non venisse estesa anche ad altri elementi del reddito. Ciò risulta già comparando gli oneri indicati nella tavola della pagina 169. I proventi lordi annuali potrebbero essere approssimativamente i seguenti: Imposta sul prodotto del lavoro 50 milioni di franchi Imposta sulla rendita dei titoli e crediti bancari 8 svìzzeri 25» » Imposta sulla massa successoria 25 » * * Imposta sugli utili ripartiti delle società di ca¬ pitali e delle società cooperative .

.

.

· 30 Imposta sul capitale e sulle riserve palesi delle persone giuridiche 25 ' * Totale

155 milioni di franchi

Se si giungesse a integrare la combinazione di cui si tratta in modo da farne un sistema completo che si estenda a tutti gli elementi del reddito, non sarebbe naturalmente escluso d'ottenere, con aliquote appro Priate, un gettito di 200 milioni a favore della Confederazione. In questo caso non si potrebbero invero, come è previsto nella combinazione i cui si tratta, applicare aliquote differenziate secondo le specie di ìeddito.

In particolare, sarebbe difficile trovare una giustificazione al fatto che le rendite di titoli e di crediti bancari svizzeri, già imposte in precedenza a favore della Confederazione con la tassa di bollo sulle cedole, sarebbero colpite da un'imposta più elevala che le altre parti del reddito. Ciò che ^ decisivo per stabilire un'imposizione a carattere progicssivo nei suoi effetti fiscali non può essere un solo elemento del reddito, bensì il red dito complessivo del contribuente.

Pev concludere, constatiamo che se può apparire seducente l'idea I giungere indirettamente, in unione con le esistenti contribuzioni sul red do, al risultato cui tende un'imposta federale diretta della natura di quella per la difesa nazionale o di quella d'ammortamento, ben proble-

172 matiche si dimostrano all'esame le sue possibilità di successo nei limiti dell'ordinamento tributario in vigore in Svizzera. Troppo stretta è la base a disposizione, costituita dalle tasse di bollo sulle cedole, dall'imposta preventiva e dalle quote all'assicurazione vecchiaia e superstiti. La con¬ versione delle trattenute proporzionali alla fonte in prestazioni fiscali pro¬ gressive, mediante computi, rimborsi e soprattasse riscosse posticipata¬ mente, urterebbe contro notevoli difficoltà e cagionerebbe alle ammini¬ strazioni cantonali delle pubbliche contribuzioni grandi complicazioni e spese. Queste difficoltà aumenterebbero non appena si volessero esten¬ dere le basi d'imposizione e comprometterebbero il conseguimento dello scopo previsto, vale a dire l'istituzione d'un sistema tributario per quanto possibile chiaro e semplice.

Il fatto che questa proposta costituisce una novità incontestabile e che la sua attuazione assumerebbe valore di vera e propria « riforma », in quanto non si tratterebbe di un semplice inserimento nella Costitu¬ zione, con qualche modificazione, di disposizioni già esistenti, non devono influire in modo decisivo sulla scelta di un mezzo di finanziamento. La introduzione di una nuova legislazione tributaria in sostituzione di quella tuttora in vigore, cui siamo abituati da lunghi anni nel corso dei quali fu migliorata e perfezionata, si può giustificare solamente se il nuovo ordinamento offrisse vantaggi veramente importanti. Ora, per i motivi esposti un sistema d'imposte sul reddito non si dimostrerebbe nò superiore nei suoi effetti nò più semplice nella procedura.

5. Il problema dei contingenti fondati sull'imposta preventiva Discussa per la prima volta nel 1946, la proposta di prendere l'im¬ posta preventiva come base dei contingenti cantonali a favore della Con¬ federazione fu esposta nei suoi particolari nel messaggio del 1948 (FF 1948, pagg. da 375 a 381).

Questo progetto si fondava sul presupposto che l'attuale imposta preventiva sarebbe stala iscritta nella Costituzione e attuata anche in fu¬ turo secondo gli stessi principi. I suoi promotori ammettevano dunque che le rendite dei titoli e dei crediti bancari svizzeri sarebbero conti¬ nuate a essere sottoposte a una trattenuta alla fonte del 25 per cento a carico dei creditori; quest'ultimi, se domiciliati
in Svizzera, avrebbero conservato il diritto di computare nelle imposte cantonali gli ammon¬ tari d'imposta preventiva dedotti a loro carico o di chiederne il rim¬ borso. I fautori dei contingenti fondati sull'imposta preventiva consi¬ gliavano tuttavia di migliorare il conto di Stato della Confederazione di circa 120 milioni di franchi l'anno, esonerando la Confederazione dal suo obbligo di risarcire ai Cantoni le perdita fiscale subita a causa dei com¬ puti e rimborsi loro imposti dalla legislazione federale. I Cantoni forni¬ rebbero perciò, in forma di rinuncia all'indennità che la Confederazione deve loro ogni anno, un contingente pari all'ammontare dei diritti di computo e di rimborso fatti valere nei loro confronti.

173 Nel messaggio sopra indicato avevamo riconosciuto la seducente semplicità di una tale soluzione del problema dei contingenti. Abbiamo però anche ricordato che, se questa proposta fosse attuata, la difficolta di trovare dei fondi per i compiti federali sarebbe semplicemente trasfe¬ rita, come in un qualsiasi sistema di contingenti, dalla Confederazione ai Cantoni; quest'ultimi si vedrebbero infatti costretti a colmare, me¬ diante le imposte, un disavanzo d'entrate di circa 120 milioni di franchi.

In particolare, avevamo insistito sul fatto che il metodo proposto per la ripartizione dei contingenti non sodisferebbe sufficientemente alla con¬ dizione necessaria di un'equa ripartizione degli oneri. Dal confronto dei sacrifici domandati ai Cantoni in forma di contingenti fondati sull imposta preventiva con le prestazioni fiscali dei contribuenti cantonali risultava come le relazioni degli oneri sarebbero grandemente trasformate. Per far fronte alla diminuzione d'entrate cagionale dai computi e dai rimborsi d imposta preventiva che essi dovrebbero assumere a loro carico, alcuni Cantoni sarebbero obbligati a chiedere ai loro contribuenti delle presta¬ zioni superiori a quanto è necessario per giungere a un totale di 120 milioni di franchi d'imposta per la difesa nazionale. In altri Cantoni sarebbe invece il contrario. Non convince l'obiezione secondo cui le prestazioni assolute, anche per i Cantoni che hanno un onere relativa¬ mente gravoso, sarebbero inferiori alle prestazioni attuali delle persone fisiche a titolo d'imposta per la difesa nazionale (circa 200 milioni di franchi). Se la Confederazione potesse accontentarsi di 120 milioni di franchi, le prestazioni a titolo d'imposta per la difesa nazionale poti eb¬ bero naturalmente ridursi nella proporzione di 200 a 120 e gli oneri ri¬ marrebbero allora adeguati alla capacità effettiva. Questo paragone con 1 imposta per la difesa nazionale non può essere seriamente contestato.

Anche se questa imposta non costituisce una misura assoluta della capa¬ cita contributiva, essa rappresenta il miglior mezzo che sia attualmente a nostra disposizione per giudicare la capacità fiscale relativa dei Can¬ toni. Le Camere lo hanno riconosciuto quando, contrariamente alla pri¬ mitiva decisione del Consiglio degli Stati tendente a costituire dei con¬ fingenti
fondati sull'imposta preventiva, esse ammisero nel decreto fedeJ'ale del 21 marzo 1950 (art. 42 ter CF) dei contingenti cantonali di 70 milioni di franchi e vollero, di massima, imporre ai Cantoni questa pre¬ stazione complessiva annua in proporzione alle somme versate dalle per¬ sone fisiche per il 1947, 1948 e 1949 a titolo d'imposta per la difesa nazionale.

Da quando è stato pubblicato il messaggio del 22 gennaio 1948,^ la situazione non si è modificata in modo essenziale. Come risulta dall'al¬ leato 16, Se sj pongono le medesime esigenze circa il gettito complessivo, I contingenti fondati sull'imposta preventiva si scosterebbero fortemente J n molti Cantoni, anche secondo le inchieste più recenti, dalle presta¬ zioni fatte a titolo d'imposta per la difesa nazionale. Essi oscillerebbero F

°Ulio Federale, 1953.

14

174 tra il 75 per cento di quest'ultime (Ginevra, Cantone più favorito) e 193 per cento (Untervaldo Sottoselva, Cantone meno favorito).

Pur prescindendo dalla considerazione secondo cui, visti i risultati della votazione del 4 giugno 1950, siffatto progetto ben difficilmente sa¬ rebbe accettato dal popolo, i contingenti fondati sull'imposta preventiva non potrebbero essere raccomandati, nemmeno se un gettito di 120 mi¬ lioni di franchi dovesse dimostrarsi sufficiente per il futuro programma finanziario.

VI. LA SOLUZIONE PREVISTA Eondandoci sulle considerazioni che precedono, siamo giunti alla convinzione che non è possibile rinunciare negli anni futuri a un'imposta federale diretta. Questa imposta, diretta e generale, non è soltanto pre¬ feribile agli altri tentativi di soluzione perchè attua una perequazione degli oneri; per il fatto che applica norme uniformi d'accertamento del reddito imponibile, essa costituisce anche una base insostituibile per determinare altre prestazioni, ad esempio le quote all'assicurazione vecchiaia e su¬ perstiti versate dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipen¬ dente o le sovvenzioni che devono essere graduate secondo la capacità finanziaria dei Cantoni e dei comuni. Essa contribuisce inoltre, segnata mente con le aliquote d'imposta progressive, alla perequazione finanzia¬ ria intercantonale la quale prevede un trattamento di riguardo per i Can¬ toni finanziariamente deboli.

Nel fissare la struttura dell'imposta federale diretta, dovrà tuttavia essere tenuto conto, per quanto possibile, delle obiezioni sollevate nel eorso delle discussioni preliminari.

1. Rinunzia all'imposta complementare sulla sostanza lai prima e la seconda imposta di guerra (1915 e 1917, e dopo il 1921) furono riscosse sulla sostanza e sul prodotto del lavoro delle per¬ sone fisiche; l'imposizione della sostanza era però stata l'elemento più importante. Queste imposte furono sostituite dalla contribuzione di crisi (dopo il 1934) e dall'imposta per la difesa nazionale (dopo il 1941), le quali avevano tutte e due per oggetto il reddito complessivo delle persone fisiche e colpivano la sostanza solo a lilolo di complemento. A cagione delle elevate imposte cantonali e comunali sulla sostanza e sul rendi¬ mento della stessa, l'evoluzione tende ad aggravare ancora di più l'onere sul
reddito. Per i motivi esposti nel messaggio del 22 gennaio 1948 (FE 1948, pag. 412 e segg.), si dovrà perciò prevedere per la futura imposta federale diretta, oltre a un'imposta sul reddito netto e sul capitale e le riserve delle società di capitali e delle società cooperative, anche un'im¬ posta progressiva limitata al reddito netto delle persone fisiche. Per que-

J

175 st ultima categoria di contribuenti, si deve rinunziare interamente ali im¬ posta complementare sulla sostanza, come già lo prevedeva il disegno dell'imposta d'ammortamento del 1948.

2. Imposizione proporzionale delle società di capitali e delle società cooperative A titolo dell'imposta per la difesa nazionale, le società di capitali sono attualmente sottoposte a una imposizione progressiva dell utile, gra¬ duata secondo il rapporto tra l'utile netto e la sostanza investita (capitale azionario o capitale sociale e riserve), come pure a un imposizione com¬ plementare proporzionale del capitale e delle riserve. A questo stesso ti¬ tolo, le società cooperative devono pagare un'imposta proporzionale sul reddito netto e un'imposta complementare parimente proporzionale sul capitale e sulle riserve.

Come era stato già previsto per l'imposta d ammortamento proposta nel 1948, la futura legislazione d'esecuzione dovrà istituire uniformemente, tanto per le società di capitali quanto per le società cooperative, un im¬ posizione proporzionale del reddito netto, del capitale e delle riserve. Già nel messaggio del 22 gennaio 1948 (FF 1948, pag. 424) si afferma che un simile modo d'imposizione sembra indicato per garantire la parità di trattamento di queste due forme di società. Il passaggio dall imposizione progressiva all'imposizione proporzionale degli utili delle società di capi¬ tali si giustifica per il fatto che questi utili sono colpiti dall'imposta non solamente presso la società, ma anche, dopo la loro ripartizione, presso gli azionisti e i soci nell'ambito dell'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche.

3. Il problema di un'imposta sull'utile ripartito delle società di capitali e delle società cooperative Nelle discussioni preliminari suscitate dal Dipartimento delle finanze < delle dogane è stato proposto di non conferire all'imposta delle società "di capitali e delle società cooperative una struttura simile a quella del 1 »mposta per la difesa nazionale, bensì la forma prevista nel decreto fe¬ derale del 21 marzo 195«. In base a questo decreto si sarebbe dovuto iscriv ere all'articolo 42 bis, primo capoverso, lettera f, della Costituzione, una disposizione secondo la quale le società di capitali e le società coopera¬ tive non dovrebbero più pagare un'imposta sull utile netto conseguito
duranle d periodo di computo dell'imposta, ma un'imposta sull'utile ripar¬ ato tra gli azionisti o i soci durante il periodo fiscale.

Questa soluzione è stata raccomandata per la semplicità del metodo < esazione e perchè essa offre la possibilità d'incassare l'imposta, senza

176 complicazioni e spese notevoli, insieme con la tassa di bollo sulle cedole, che colpisce i medesimi oggetti. La rinuncia a imporre gli utili destinati alla costituzione di riserve e di accantonamenti speciali, resa necessaria dall'adozione di siffatto metodo d'imposizione, avrebbe favorevoli riper¬ cussioni nel campo della politica economica. Si promuoverebbe in tal modo la formazione di riserve da utilizzare poi in tempi di crisi e si facilite¬ rebbe il consolidamento delle giovani aziende. Questo metodo d'imposi¬ zione incoraggerebbe una politica di stabilità dei dividendi e contribui¬ rebbe, per conseguenza, alla stabilità delle entrate fiscali. Poiché gli utiliconseguiti (in quanto non servano a compensare perdite ulteriori) do¬ vranno un giorno essere ripartili, al più tardi al momento della liquida¬ zione, la Confederazione non ne risentirebbe alla lunga alcun svantaggio.

ß ben vero che a questi vantaggi s'opporrebbero degli inconvenienti che non si possono negligere o minimizzare.

Poiché l'imposizione degli utili ripartili sarebbe applicabile solamente alle società di capitali e alle società cooperative, ne risulterebbero delle disparità nel modo di trattare fiscalmente le aziende economiche, secondo che esse siano esercite da società di capitali o da società cooperative, da una parte, o da ditte individuali o da società di persone, dall'altra. Alle prime sarebbe permesso di costituire, per un ammontare che esse possono fissare a loro piacimento, riserve tacite e palesi e riserve speciali esenti dall'imposta federale; le ditte individuali e le società di persone dovrebbero invece pagare l'imposta sugli utili versati alle riserve nell'anno stesso del loro conseguimento, qualunque sia la sorte delle riserve tassate. Le so¬ cietà di capitali e le società cooperative prospere, cui torna facile met¬ tere in riserva la maggior parte degli utili, sarebbero privilegiate rispetto alle aziende dello stesso genere, ma aventi un rendimento meno buono.

Per le giovani aziende che sono obbligate a fare delle ripartizioni a conto di utili futuri (interessi di costruzione, ecc.), l'imposta sugli utili ripar¬ titi avrebbe conseguenze sfavorevoli.

L'esecuzione dell'imposta sugli utili conseguiti non offre (come attual¬ mente in materia d'imposta per la difesa nazionale) alcuna notevole dif¬ ficoltà,
poiché essa é il linaio d'imposizione usuale nei Cantoni. Uno solo, il Cantone d'Argovia, applica il sistema dell'imposta sugli utili ripartiti D'altra parte, l'esecuzione dell'imposta sugli utili ripartiti non sarebbe tanto semplice come lo pensano i suoi fautori, poiché non sarebbe affatto possibile imporre in Svizzera per gli utili complessivamente ripartiti le società di capitali e le società cooperative che possiedono all'estero sedi stabili o che, come holding », partecipano in grande misura a filiali straniere. Se, come in materia d'imposta per la difesa nazionale (art. 55 del decreto) concernente quest'imposta, non si volesse tenere conto degli utili conseguiti all'estero, occorrerebbe in questo caso accertare con una tassazione l'utile netto complessivo e le quote dello stesso conseguite al¬ l'estero. Non si semplificherebbe in tal modo l'attuale metodo d'imposi-

177 zione. Inversamente, l'imposta dovrebbe essere completata da una con¬ tribuzione speciale dovuta dalle sedi stabili esercitate in Svizzera da aziende straniere, vale a dire che occorrerebbe esigere per giusta com¬ pensazione dalle società straniere clic hanno sedi stabili in S\izzera e che quivi conseguono degli utili, facendo in tal modo concoiicnza alle aziende nazionali, un'imposta sull'utile netto che colpisca il rendimento «Ielle sedi stabili in Svizzera di queste società straniere.

Dalle discussioni preliminari suscitate dal Dipartimento delle fi¬ nanze e delle dogane si può rilevare che i circoli economici non sono unanimi circa il metodo d'imposizione da preferire.

Il Consiglio federale è dell'opinione che occorre sottoporre a imposi¬ zione gli utili conseguiti nel periodo di computo dell'imposta. Con que¬ sto metodo si ottiene una ripartizione più uniforme degli oneri, e perciò Più equa, di quella dell'imposizione degli utili ripartiti che sinora è isti¬ tuita da un solo Cantone.

Per tener conto delle considerazioni di politica economica presentate
4. Altre limitazioni della competenza in materia d'imposizione Se, da un lato, sempre più diffusa è la convinzione che non saia possibile riordinare le finanze della Confederazione senza un imposta fe¬ derale diretta, larghe cerchie esilano tuttavia, d altro lato, a conferire alla Confederazione la facoltà di legiferare in modo illimitato nel campo del1 imposta diretta. In materia finanziaria i Cantoni devono ricorrere sopì a tutto al gettito delle imposte dirette. Essi non devono, nel loro prin¬ cipale dominio tributario, soffrire che la concorrenza della Confederazione sis * Più forte e duri più a lungo di quanto lo esigano le circostanze. 11 Consiglio federale ha sempre riconosciuto la loro prerogativa su questo punto (v. messaggio del 22 gennaio 1948: l'I' 1948, pag. 366 e segg., pug. 404 e segg.).

Il disegno costituzionale del 22 gennaio 1948 aveva previsto una limi¬ tazione nella sostanza, e por conseguenza
indirettamente anche nel tempo, «Iella; competenza a riscuotere l'imposta d'ammortamento. Quest'ultima do% eva procurare esclusivamente i fondi per il pagamento degli interessi r ^'5. ^ a,umortamento, secondo un piano prestabilito, di una somma di ^ miliardi di franchi in conto dell'eccedenza del debito di guerra; con¬ seguito questo scopo, l'imposta avrebbe dovuto essere soppressa. Secondo normale evoluzione delle cose, ciò avrebbe richiesto praticamente una

176 complicazioni e spese notevoli, insieme con la tassa di bollo sulle cedole, che colpisce i medesimi oggetti. La rinuncia a imporre gli utili destinati alla costituzione di riserve e di accantonamenti speciali, resa necessaria dall'adozione di siffatto metodo d'imposizione, avrebbe favorevoli riper¬ cussioni nel campo della politica economica. Si promuoverebbe in tal modo !a formazione di riserve da utilizzare poi in tempi di crisi e si facilite¬ rebbe il consolidamento delle giovani aziende. Questo metodo d'imposi¬ zione incoraggerebbe una politica di stabilità dei dividendi e contribui¬ rebbe, per conseguenza, alla stabilità delle entrate fiscali. Poiehé gli utili conseguiti (in quanto non servano a compensare perdite ulteriori) do¬ vranno un giorno essere ripartiti, al più tardi al momento della liquida¬ zione, la Confederazione non ne risentirebbe alla lunga alcun svantaggio.

È ben vero che a questi vantaggi s'opporrebbero degli inconvenienti che non si possono negligere o minimizzare.

Poiché l'imposizione degli utili ripartili sarebbe applicabile solamente alle società di capitali e alle società cooperative, ne risulterebbero delle disparità nel modo di trattare fiscalmente le aziende economiche, secondo che esse siano esercite da società di capitali o da società cooperative, da una parte, o da ditte individuali o da società di persone, dall'altra. Alle prime sarebbe permesso di costituire, per un ammontare che esse possono fissare a loro piacimento, riserve tacite e palesi e riserve speciali esenti dall'imposta federale; le ditte individuali e le società di persone dovrebbero invece pagare l'imposta sugli utili versati alle riserve nell'anno stesso del toro conseguimento, qualunque sia la sorte delle riserve tassate. Le so¬ cietà di capitali e le società cooperative prospere, cui torna facile met¬ tere in riserva la maggior parte degli utili, sarebbero privilegiate rispetto alle aziende dello stesso genere, ma aventi un. rendimento meno buono.

Per le giovani aziende che sono obbligate a fare delle ripartizioni a conto di utili futuri (interessi di costruzione, ecc.), l'imposta sugli utili ripar¬ titi avrebbe conseguenze sfavorevoli.

L'esecuzione dell'imposta sugli utili conseguiti non offre (come attual¬ mente in materia d'imposta per la difesa nazionale) alcuna notevole dif¬ ficoltà,
poiché essa é il modo d'imposizione usuale nei Cantoni. Uno solo, il Cantone d'Argovia, applica il sistema dell'imposta sugli utili ripartiti D'altra parte, l'esecuzione dell'imposta sugli utili ripartiti non sarebbe tanto semplice come lo pensano i suoi fautori, poiché non sarebbe affatto possibile imporre in Svizzera per gli utili complessivamente ripartiti le società di capitali e le società cooperative che possiedono all'estero sedi stabili o che, come holding », partecipano in grande misura a filiali straniere. Se, come in materia d'imposta per la difesa nazionale (art. 55 del decreto) concernente quest'imposta, non si volesse tenere conto degli utili conseguiti all'estero, occorrerebbe in questo caso accertare con una tassazione l'utile netto complessivo e le quote dello stesso conseguite al¬ l'estero. Non si .semplificherebbe in tal modo l'attuale metodo d'imposi-

J

177 zione. Inversamente, l'imposta dovrebbe essere completata da una con¬ tribuzione speciale dovuta dalle sedi stabili esercitate in Svizzera da aziende straniere, vale a dire che occorrerebbe esigere per giusta com¬ pensazione dalle società straniere che hanno sedi stabili in Svizzera e che quivi conseguono degli utili, facendo in tal modo concorrenza alle aziende nazionali, un'imposta sull'utile netto che colpisca il rendimento delle sedi stabili in Svizzera di queste società straniere.

Dalle discussioni preliminari suscitate dal Dipartimento delle fi¬ nanze e delle dogane si può rilevare che i circoli economici non sono unanimi circa il metodo d'imposizione da preferire.

Il Consiglio federale è dell'opinione che occorre sottoporre a imposi¬ zione gli utili conseguiti nel periodo di computo dell'imposta. Con que¬ sto metodo si ottiene una ripartizione più uniforme degli oneri, e perciò più equa, di quella dell'imposizione degli utili ripartiti che sinora è isti¬ tuita da un solo Cantone.

Per tener conto delle considerazioni di politica economica presentate dai fautori dell'imposta sugli utili ripartiti, si potrebbero ammettere degli ammortamenti adeguati, come è già il caso in materia d'imposta per hi difesa nazionale (v. allegato 23); ciò tornerebbe allora di vantaggio a tutti i proprietari d'aziende commerciali e non solo alle società di capi¬ tali e alle società cooperative.

4. Altre limitazioni della competenza in materia d'imposizione Se, da un lato, sempre più diffusa è la convinzione che non sarà possibile riordinare le finanze della Confederazione senza un'imposta fe¬ rule diretta, larghe cerchie esitano tuttavia, d'altro lato, a conferire alla onfederazione la facoltà di legiferare in modo illimitato nel campo delnnposta diretta. In materia finanziaria i Cantoni devono ricorrere sopra tutto al gettito delle imposte dirette. Essi non devono, nel loro prin¬ cipale dominio tributario, soffrire che la concorrenza della Confederazione ui pm forte e duri più a lungo di quanto Io esigano le circostanze. 11 0ns, 6li° federale ha sempre riconosciuto la loro prerogativa su questo Punto (v. messaggio del 22 gennaio 1948: l'I" 1948, pag. 360 e segg., Pug. 404 e segg.).

^

Il disegno costituzionale del 22 gennaio 1948 aveva previsto una limi-

d'ella116 nC"a sostanza» e per conseguenza indirettamente anche nel tempo, vev'i CO,nI)e*enza a riscuotere l'imposta d'ammortamento. Quest'ultima doesc c l>'er^r°aiCUlai< Iusivamente i fondi per il pagamento degli interessi 5 n ... yin,°rtamento, secondo un piano prestabilito, di una somma di se

guito * Ciuchi in conto dell'eccedenza del debito di guerra; con¬ fa no ^aUes*° scopo, l'imposta avrebbe dovuto essere soppressa. Secondo e evoluzione delle cose, ciò avrebbe richiesto praticamente una

178 durata di riscossione di 60 anni, limitazione che per l'attuale generazione non avrebbe avuto una grande importanza. Il Consiglio degli Stati respinse questa imposta d'ammortamento e volle sostituirla con dei contingenti fondati sull'imposta preventiva. È vero che il Consiglio nazionale approvò in linea generale, in una prima discussione, un'imposta d'ammortamento, ma volle però prevedere una tariffa massima e limitare la durata di ri¬ scossione a 20 anni, nell'idea che spirato questo periodo un nuovo de¬ creto federale costituzionale avrebbe deciso della sorte ulteriore dell'im¬ posta (decisione del Consiglio nazionale del 10 giugno 1949).

Non neghiamo che sarebbe in sè desiderabile stabilire norme costi¬ tuzionali che diano alla Confederazione, per un periodo di una certa durata, la possibilità di organizzare le sue finanze mediante la legislazione ordinaria. Sappiamo essere dubbio che si possa giungere a questo scopo con disposizioni costituzionali che limitino troppo la competenza della Confederazione in materia d'imposizione e che siano troppo strettamente adattate ai bisogni che possono essere conosciuti nel momento in cui esse sono emanate. D'altra parte, non possiamo disconoscere che i Cantoni, obbligati a sopperire ai loro bisogni finanziari con il gettito delle imposte dirette, insisteranno affinchè la competenza della Confederazione in questo campo sia delimitata nel modo più preciso possibile e che il problema di circoscrivere simili competenze può diventare il punto critico per la sorte politica del progetto costituzionale. Dopo uno studio approfondito della questione abbiamo acquistato la convinzione che occorre rassegnarsi a limitare in modo abbastanza considerevole, nella sostanza e nel tempo, la competenza a riscuotere un'imposta federale diretta, se si vuol giun¬ gere in tempo a una soluzione che abbia probabilità di essere accettata dal popolo e dai Cantoni e che permetta infine alle finanze federali di uscire dal regime del provvisorio a breve scadenza.

Si potrebbe prevedere di limitare sostanzialmente la competenza auto¬ rizzando la riscossione dell'imposta federale diretta solamente per coprire via via o posticipatamente le spese straordinarie per la difesa del paese e per la lotta contro le crisi. La sua delimitazione urterebbe tuttavia con¬ tro difficoltà, poiché spesso
si porrà l'interrogativo se, per cs., una spesa militare entra nelle spese ordinarie o straordinarie. Una distinzione delle spese in categorie di tal genere costringerebbe, inoltre, a tenere conti se¬ parati e a stabilire piani d'ammortamento il cui significato pratico sa¬ rebbe minimo, poiché l'ammortamento dei debiti non ha valore pratico sino a quando il conto generale si chiude in disavanzo. Siffatta limita¬ zione della competenza secondo lo scopo avrebbe praticamente soltanto una portata minima, considerato l'ammontare delle spese di questa na¬ tura già accumulate e che attendono di essere ammortizzate. Come la de¬ terminazione dello scopo prevista per l'imposta d'ammortamento nel di¬ segno del Consiglio federale del 22 gennaio 1948, essa non significhe¬ rebbe altro che un riconoscimento formale delle prerogative dei Cantoni nel campo delle imposte dirette.

179 Ben maggiore importanza deve essere attribuita a una limitazione nel tempo. Questa può essere attuata sia prevedendo un termine di sca¬ denza per le norme costituzionali stesse, sia limitando nella Costituzione a un numero d'anni anticipatamente fissato la durata di validità delle leggi d'esecuzione. Nel primo caso sarebbe necessario procedere a una nuova revisione costituzionale, qualora, spirato il termine fissato, la con¬ tinuazione della riscossione dell'imposta dovesse rivelarsi indispensabile.

Nel secondo caso il popolo avrebbe la possibilità di esercitare periodica¬ mente per mezzo del referendum il suo diritto d'approvare le imposte, senza che sia necessario, oltre al rinnovo della legge d'esecuzione, di ri¬ vedere la Costituzione. Si potrebbero perciò prevedere termini più brevi di quelli necessari per il caso in cui si tratti di limitare nel tempo una disposizione costituzionale.

Abbiamo preferito limitale la durata di validità della disposizione co¬ stituzionale. Crediamo indicato, conformandoci in tal modo alla decisione del Consiglio nazionale del 10 giugno 1949, di prevedere per l'imposta federale diretta una durata di riscossione fissata costituzionalmente a 20 anni (art. 3, numero I, preambolo e lettera b, del disegno di decreto).

Le discussioni preliminari suscitate dal Dipartimento delle finanze e delle dogane, l'eeo che esse hanno avuto nel pubblico e le esperienze fatte nel corso delle deliberazioni intorno al disegno del 22 gennaio 194.S C1 inducono a conchiudere che non si può evitare di fissare anche nella Costituzione il limite dell'onere fiscale. Può senza dubbio rincrescere c he la legislazione tributaria perda in tal modo una parte della sua ela¬ sticità; le realtà politiche non possono però essere trascurate, se si vuole c lm il nuovo ordinamento giunga al suo scopo. Per tale motivo, il di¬ segno di decreto prevede, per l'imposta federale diretta dovuta dalle per¬ sone fisiche e dalle persone giuridiche, delle aliquote massime e degli 'mporti minimi di reddito imponibile (art. 3, numero III, del disegno di decreto). Questi minimi e massimi devono essere fissati in modo tale da Permettere l'istituzione di un'imposta federale diretta con un gettito lordo di circa 250 milioni di franchi, supposto che la situazione economica ri¬ manga quella che è attualmente.
Limitazioni dello stesso genere devono essere previste in materia di 'J^Pnsta sulla cifra d'affari. Dalle esperienze fatte sino ad ora e dalle "frazioni parlamentari dal 1948 al 1950, in particolare dalla decisione 1 Consiglio nazionale del 10 giugno 1949, si deve inferire che, anche a ( l»esto proposito, politicamente l'imposta federale diretta e l'imposta sulla 1 *a daffari non possono essere separate (art. 3, numero I, preambolo e c or fl a, e numero II, del disegno di decreto) 5. Dedazione delle imposte cantonali e comunali SCus

d' sioni preliminari suscitate dal Dipartimento delle finanze f. ^°8ane è stato proposto di prendere come base dell'imposta fededell ·mposle .,re,ta dovuta persone fisiche l'importo del reddito diminuito direttedalle cantonali e comunali.

v

raje

180 Il problema di questa deduzione degli oneri fiscali cantonali è stato studiato in modo approfondito nelle deliberazioni svoltesi dal 1948 al 1950. Il Consiglio federale ha espresso il suo modo di vedere su questo punto nel messaggio del 22 gennaio 1948 (FF 1948, pag. 428) e in modo speciale nel suo rapporto del 12/19 ottobre 1948 alla Commissione del Consiglio nazionale (FF. ed. frane. 1948, III, pag. 617 e da 656 a 667).

Esso ricordava che, se queste deduzioni fossero ammesse, la diminuzione delle entrate sarebbe superiore al 30 per cento. Siffatta diminuzione do vrebbe essere compensata aumentando la tariffa di almeno il 40 per cento, qualora si voglia ottenere il gettito fiscale desiderato.

In entrambe le pubblicazioni sopra indicate è stato dimostrato con esempi che lo spostamento degli oneri risultanti dall'applicazione della tariffa corretta nel senso indicato non sarebbe in razionale rapporto con l'aumento delle difficoltà di procedura che i contribuenti e le autorità fi¬ scali dovrebbero subire se fossero ammesse queste deduzioni d'imposta.

Il problema di cui si tratta è, propriamente parlando, un problema della legislazione d'esecuzione. Esso non deve tuttavia essere trascurato durante la preparazione delle disposizioni costituzionali che devono pre¬ vedere un limite superiore delle aliquote d'imposta, poiché la sua solu¬ zione non può non influire sulla struttura della tariffa.

Il Consiglio federale s'attiene all'opinione che ha sostenuto nel 1948 e raccomanda di non ammettere lo deduzione delle imposte cantonali e comunali. Sarebbe contrario alle esigenze d'economia delle pubbliche fi¬ nanze se si concedessero degii sgravi fiscali che, dovendo essere compen¬ sati da un aumento delle aliquote d'imposta, costituirebbero per i con¬ tribuenti solo un vantaggio apparente, complicherebbero inoltre, necessa¬ riamente, la procedura e aumenterebbero in modo corrispondente le spese amministrative. Nella legislazione tributaria futura si deve, al contrario, cercare di semplificare la procedura e di evitare le spese amministrative, rinunziando a soluzioni fors'anche eleganti, ma prive di ogni valore pra¬ tico o almeno di qualsiasi efficacia.

6. La determinazione dell'imposta Il Consiglio federale è dell'opinione che sia opportuno osservare il più grande riserbo nelle esigenze da imporre ai
contribuenti. Per l'impo¬ sta sul reddito delle persone fisiche, esso crede che potrà tener fermo, di massima, sulle aliquote attuali dell' imposta per la difesa na¬ zionale sul reddito e compensare solo parzialmente la soppressione del¬ l'imposta complementare; basterebbe in tal caso estendere sino a una ali¬ quota massima del 15 per cento la scala della progressione dell'imposta per la difesa nazionale. Questa progressione si ferma attualmente a una imposta massima del 9,75 per cento sul reddito superiore a 60 000 fran¬ chi, per i celibi, e a 77 000 franchi, per le persone coniugate. L aliquota

181 massima del 15 per cento sarebbe raggiunta dalle persone che fruiscono d'un reddito imponibile di 95 000 franchi, per i celibi, e di 124 000 franchi, per le persone coniugate. Gli effetti di una tariffa di questo genere sono esposti negli allegati 20 e 21.

Con un'imposta che colpisca le società di capitali e le società coo¬ perative, che dovrebbe essere fissata (al 7 °/o del reddito netto e all 1 del capitale e delle riserve) in modo che il suo gettito corrisponda a quello dell'imposta per la difesa nazionale prevista per le persone giu¬ ridiche, si otterrebbero delle entrate fiscali per complessivi 250 milioni di franchi. Dedotte le quote parti cantonali, che ascendono al 20 per cento del gettito lordo, alla Confederazione rimarrebbe un'entrata netta di 200 milioni l'anno.

7. Principi generali della leggo d'esecuzione Nell'allegato 19 sono esposti i principi generali per la determinazione dell imposta federale diretta.

Da tariffa prevista in questi principi generali suppone che la parte¬ cipazione dei Cantoni ascenda al 20 per cento del gettito lordo. Se, se¬ condo un suggerimento fatto, essa dovesse essere aumentata al 25 o al 30 per cento, le aliquote della tariffa dovrebbero essere maggiorate del 7 ° del 14 pei- cento, affinchè alla Confederazione rimanga un'entrata netta di 200 milioni di franchi.

VII.

LA PE REQU AZIONE FINANZIARIA

U problema della perequazione finanziaria tra i Cantoni non è esclusi^aniente di natura economica e sociale. Esso concerne parimente la r^P*' ' tizione della popolazione sul territorio del paese e, più ancora, la politica generale. Noi l'abbiamo trattato in modo particolareggiato nel nostro mes¬ saggio del 22 gennaio 1948, e quanto abbiamo allora esposto vale tuttora.

Se il nostro paese, nel quale le risorse economiche variano da regione a l 'egione, deve rimanere composto di Stati sovrani, sarà anche in a"\ n e nire necessario uno scambio costante di prestazioni tra lo Stato centi a t v i Cantoni e tra i Cantoni stessi.

1- La determinazione della capacità finanziaria dei Cantoni v

ato'l6 Canicre Iterali e i Governi cantonali hanno in generale appro¬ ntili- · nos'rc Proposte di mantenere e se necessario di rafforzare la pe¬ rn sin »°re foadizionale mediante la concessione di sussidi differenziati direttive ' ^an*wn'seguito, apparve necessario stabilire detcrminate difficoltà *)GrrirMa - ^aran ^le l'esecuzione di siffatta perequazione indiretta. La )a *iaria dei I foAconsisteva nella sideterminazione della capacità finanei ^ Cantoni.

questo scopo, tentò ripetutamente di prendere in

182 considerazione vari aspetti e di combinare più criteri. Si cercò per esem¬ pio di tener conto, in un piano ideale, della situazione finanziaria, délit* capacità fiscale, dell'imposizione fiscale, della situazione economica « geografica, degli oneri sociali e dei sussidi federali. Tuttavia, nella valu¬ tazione delle singole componenti era lasciato sempre un campo tale al libero apprezzamento che i risultati dovevano forzatamente essere assai contrastanti. F ondandoci sulle esperienze fatte, giungemmo perciò alla conclusione che per il momento la più sicura soluzione consisteva nel determinare la capacità finanziaria dei Cantoni in base al gettito per abi¬ tante dell'imposta per la difesa nazionale.

Finché non si fu in possesso di nuove cifre, la capacità finanziaria dei Cantoni fu generalmente determinata in base al prodotto dell'imposta per la difesa nazionale, secondo periodo. In seguito, si fece uso delle cifre valevoli per il terzo periodo. Poiché per questo periodo non era prevista un'imposta federale sulla sostanza, all'imposta sul reddito fu aggiunto -- per il calcolo -- un decimo del prodotto del sacrificio per la difesa nazio¬ nale, secondo periodo. Ora che sono disponibili, dalla primavera del 1952, i risultati del quinto periodo dell'imposta per la difesa nazionale (imposi¬ zione delle persone fisiche e giuridiche, imposta complementare sulla sostanza), i sussidi sono graduati, in generale, secondo la capacità finan¬ ziaria determinata in base ai nuovi risultati. Anche se questo criterio non è assolutamente sicuro e non tiene conto di tutti i fattori nella misura vo¬ luta, occorre pur tuttavia riconoscere che esso si è rivelato come l'unica base utilizzabile, il solo criterio che abbia potuto essere approvato di' infis¬ si ma dai Cantoni.

Ciò non significa, naturalmente, che si debba rinunciare ad apportar* a questo metodo di determinazione della capacità finanziaria dei Cantoni i miglioramenti necessari. Noi cerchiamo attualmente un criterio che per¬ metta di accertare non solo la capacità fiscale dei Cantoni, ma an¬ che la loro capacità finanziaria. Il rendimento per abitante dell'im¬ posta per la difesa nazionale comprende forzatamente il gettito com¬ plessivo medio dell' imposizione delle persone fisiche e delle persone giuridiche. L' aliquota del rendimento per abitante non
dice perciò se Ut popolazione di un Cantone comprende una classe media vasta oppure se un Cantone conta un grande numero di persone senza mezzi e solo poche persone con un reddito elevato o con una forte sostanza. D'altra parte, l'imposta dovuta dalle persone giuridiche dipende dalla loia» forma. lasocietà anonime sono tassate sull'utile netto e sul capitale, le società cooperative sul reddito netto e sulla sostanza. Le associazioni e le fonda zioni sono invece trattate come le persone fisiche, mentre gli enti di diritto pubblico sono imponibili soltanto sul patrimonio. Si vede in tal modo come il rendimento per abitante dell'imposta federale per la difesa nazio¬ nale dipenda non soltanto dal numero delle persone giuridiche, ma altresì dalla forma che le diverse persone giuridiche rivestono. Quando si tratterà di emanare le disposizioni legislative d'esecuzione, avremo senz'altro an-

183 cora l'occasione di trattare questo problema a fondo e, per quanto possi¬ bile, di presentare proposte concrete.

Poiché oggi occorre ancora fondarsi sui risultati dell'imposta per la difesa nazionale, quinto periodo, riassumiamo qui di seguito in uno spec¬ chietto le varie capacità finanziarie dei Cantoni, determinate secondo sif¬ fatto criterio.

Rendimento per abitante dell'imposta per la difesa nazionale, quinto periodo, 1950 Persone fisiche e persone giuridiche Senza la soprattassa speciale Cantone 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Busilea Città Ginevra Zurigo Neuchâtel Basilea Campagna Glarona Zugo Soletta Berna Untervaldo Sottoselva Sciaffusa Argovia Vaud Appenzello Esterno San Gallo Turgovin Lucerna Ticino Uri Svitto Grigioni Friburgo Vallese Untervaldo Soprasselva Appenzello Interno Media della. Svizzera

·

Per abitante 1950 150.45 98.55 86.80.20 71.60 70.15 63.80 56.10 55.35 53.75 53.60 49.55 47.35 39.38.50 36.85 33.26.20 25.45 23.95 23.40 18.80 17.35 13.65 9.90 58.05

184 In base a questo specchietto, i Cantoni possono facilmente essere suddivisi in tre gruppi principali. Le cifre del rendimento per abitante, che si distinguono in generale per una gradazione assai regolare, diffe¬ riscono notevolmente tra i Cantoni di Vaud e d'Appenzello Esterno e tra quelli di Lucerna e del Ticino. Il Cantone di Vaud e i Cantoni che lo precedono nella graduatoria devono essere considerati come finanziaria¬ mente forti. I Cantoni d'Appenzello Esterno, di San Callo, Turgovia e Lucerna hanno una capacità finanziaria media. Gli altri devono invece essere situati tra i Cantoni finanziariamente deboli. Fondandoci su que¬ sta suddivisione in tre gruppi, cercheremo mediante la concessione di sus¬ sidi differenziati di rafforzare per quanto possibile la perequazione indi¬ retta e di permettere ai Cantoni meno favoriti finanziariamente di adem¬ piere i compiti di loro competenza. Affinchè la Confederazione possa aiu¬ tare in tale guisa i Cantoni finanziariamente deboli, occorre tuttavia che siano essi stessi disposti ad aiutarsi da sè. Si dovrebbe, per esempio, poter esigere dai Cantoni i quali domandano un aumento dei sussidi che usino interamente le loro riserve fiscali. Un confronto tra la tassazione con¬ cernente l'imposta per la difesa nazionale (uniforme in tutti i Cantoni) e le tassazioni per le imposte cantonali e comunali può fornire, su que¬ sto punto, preziosi ragguagli. La tavola qui di seguito dimostra come laluni Cantoni fissino le loro imposte a un'aliquota ben inferiore alla media della Svizzera. L'interesse generale esige che questi Cantoni usi¬ no meglio le loro possibilità fiscali prima di pretendere che la Confe¬ derazione destini nuovi mezzi alia perequazione finanziaria.

185 Rapporto tra il rendimento per abitante delle imposte cantonali e comunali per il 1950 e quello dell'imposta per la difesa nazionale, quinto periodo (1950)

Cantoni

Imposta per la difesa nazionale 5' periodo ( 1050) j>er abitante fr.

Appenzello Interno. · · Vallese Ticino Grigioni Untervaldo Soprasselva Friburgo Turgovia Lucerna San Gallo Sciafîusa Svitto Vaud Berna Soletta Appenzello Esterno .

Zugo Neuchàtel Ginevra Uri Argovia Basilea Campagna . .

Glarona z ugo Basilea Città ....

Untervaldo Sottoselva Media della Svizzera

cantonali Ini ix« te cantonali Imposte e comunali e comunali in moltiplo del¬ 1050 l'Imposta per la per abitante difesa nazionale fr.

fr.

9.90 17.35 26.20 23.40 13.65 18.80 36.85 33.38.50 53.60 23.95 47.35 55.35 56.10 39.86.80.20 98.55 25.45 49.55 71.60 70.15 63.80 150.45 53.75

121.10 173.20 246.60 198.20 107.50 145.258.10 223.20 257.50 319.40 139.30 273.50 317.10 299.50 202.90 421.10 384.10 459.20 116.60 226.40 293.50 247.80 206.20 480.90 109.20

12,23 9,98 9,41 8,47 7,88 7.71 7,00 6,76 6.09 5,96 5,82 5.78 5,73 5,34 5,20 4,90 4.79 4,66 4,58 4,57 4.10 3,53 3,23 3,20 2,03

58.05

302.60

5,21

! retati uno» cn8eg«iü fiafia pecione unafj perequazione indiretta Gli sforzi del passato intesi a ottenei e de¬ nanziariamente hanno certamente dato buoni risultati 111(111 per Tuttavia, soltanto dopo holì, in particolare per i Cantoni ti producono i loro effetti. * «n certo tempo le misure di questa natma p

186 nonostante, può essere rilevato, per esempio, che nella media degli an¬ ni dal 1946 al 1949 le quote parti di tutti i Cantoni finanziariamente de¬ boli alle entrate della Confederazione e i sussidi loro concessi rappresen¬ tano, per abitante, una somma più elevata del prodotto delle imposte e altre tasse riscosse sul loro territorio per la Confederazione. La tavola qui di seguito fornisce in proposito utili indicazioni.

Tavola comparativa delle quote parti della Confederazione alle imposte federali e altre tasse e delle quote parti dei Cantoni alle entrate della Confederazione, compresi i sussidi

(fentoiii

Quote dei Cantoni alle entrate della Confedera¬ zione

ì Grigioni Uri Untervaldo Sopr. .

Ticino Vallese Appenzello Interno Friburgo Sciaffusa Svitto Lucerna Glarona Untervaldo Sottos. .

Vaud Appenzello Esterno.

Turgovin Berna San Gallo ....

Basilea Campagna .

Argovia Soletta Zugo Zurigo Neuchâtel ....

Ginevra Basilea Città . . .

per abit.

fr.

2 18.65 19.80 15.20 19.45 17.90 13.45 15.85 28.70 18.65 24.05 32.45 22.60 23.10 23.24.75 29.30 26.29.25 30.35 31.15 33.55 40.25 40.10 37.20 55.80

Media della Svizzera

29.75

Ban¬ do s 20 18 24 19 22 25 23 11 21 14 6 17 15 16 13 9 12 10 8 7 5 2 3 4 1

Sussidi e contributi della Confe¬ derazione alle spese cantonali per abit.

ft.

4 69.60 74.95 47.55 54.05 44.40 32.30 38.53.80 29.90 43.67.30 40.33.15 27.35 38.70 41.70 28.10 31.80 40.85 32.70 30.55 45.85 39.90 24.55 48.40 41.05

Ban¬ do s 2 1 7 4 9 19 16 5 22 10 3 13 17 24 15 11 23 20 12 18 21 8 14 25 6

Partecipazio¬ ne comples¬ siva dei Cantoni alle entrate della Confederazio¬ ne e sussidi per abit. Ban¬ ft.

do s 7 88.25 4 94.75 3 62.75 15 73.50 8 62.30 17 45.75 25 53.85 22 82.50 6 48.55 24 67.05 11 99.75 2 62.60 16 56.25 20 50.35 23 63.45 14 71.- 10 54.10 21 61.05 19 71.20 9 63.85 13 64.10 12 86.10 5 7 80.61.75 18 104.20 1

Quote della Confedera¬ zione alle imposte federali e tasse speciali per abit. Ban¬ fr.

do 8 » 37.10 21 47.20 18 27.15 23 40.50 19 31.40 22 16.20 25 26.80 24 71.65 11 37.80 20 56.75 14 90.05 5 54.- 16 55.70 15 50.05 17 65.30 12 76.95 9 64.90 13 74.60 10 85.90 7 80.35 8 90.6 113.85 3 122.30 2 105.50 4 163.75 1

per abit.

fr.

10 + 51.15 +47.55 + 35.60 + 33.+ 30.90 + 29.55 + 27.05 + 10.85 + 10.75 +10.30 + 9.70 + 8.60 + -.55 + -.30 - 1.85 - 5.95 -10.80 -13.55 -14.70 -16.50 -25.90 -27.75 -42.30 -43.75 -59.55

70.80

78.05

- 7.25

Differenza tra le colonne 8 e 6 + o-- Ban¬ do il 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

187 Tenuto conto del fatto che a contare dal 1950 i sussidi federali sono sempre più calcolati secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, si può ammettere che tale tendenza in avvenire sarà ancora maggiormente ac¬ centuata. Non è però possibile fornire già oggi cifre comparative, poiché "ono noti solo i risultati del 1950 e l'esperienza insegna che i risultati
Per il rimanente, vogliamo ancora aggiungere che il modo in cui >1 nostro Stato centrale riesce a procurarsi oggi le risorse necessarie co¬ stituisce già un aspetto importante della compensazione indiretta tra Cantoni finanziariamente forti e i Cantoni finanziariamente deboli. La tavola a pagina 188 indica le semme versate dai Cantoni alla Confede¬ razione, dopo deduzione delle loro quote paxti, a titolo d'imposte fede¬ rali (imposta per la difesa nazionale, sacrificio per la difesa nazionale, imposta sui profitti di guerra) nel periodo dal 1946 al 1949.

188 Quote parti della Confederazione alle imposte federali Media degli anni dal 1946 al 1949 Imposte federali Imposta per nazionale

Sacrificio per nazionale

Imposta sul prolitti di sriierra

1

2 (1 000 fr.)

3 (1 000 fr.)

4 (1 000 fr.)

Basile» Città . . .

Neuchàtel ....

Zurigo Ginevra Zugo Glarona Argovia Soletta Berna Basilea Campagna .

Sciaffusa Turgovia San Gallo Lucerna Vaud Untervaldo Sottos. .

Appenzello Esterno.

Uri Ticino Svitto Grigioni Valleso Untervaldo Sopr.

Friburgo Appenzello Interno

14 642 6 102 37 476 8 414 1 068 1 405 9 668 6 102 25 555 3 430 l 869 3 470 8 449 5 295 8 172 411 1 171 471 2 949 1 136 2 184 2 511 203 1 631 112

9 189 4 023 30 042 7 020 1 404 1 080 8 667 3 717 19 395 2 259 1 710 3 852 6 597 4 401 9 117 450 810 369 2 055 981 2 079 1 512 207 1 908 72

3 591 4 032 7 848 2 592 180

Totale

154 496

123 516

47 556

Cri 00 Ci

Ouitoni

4 482 2 358 9 945 1 206 180 1 467 3 096 1 692 1 332 54 198 414 756 315 342 450 117 306 18

t Totale ì assoluto per abitanto e (1 000 fr.)

fr.

27 422 161.35 14 157 120.10 75 366 111.75 18 026 103.10 3 252 88.75 3 070 88.30 22 817 84.35 12 177 78.60 54 895 75.30 6 895 73.3 759 69.90 8 789 63.65 18 142 63.40 11 388 55.10 18 621 54.25 915 52.75 2 179 48.70 l 254 45.95 6 360 39.30 2 432 36.54 4 605 35.90 4 473 30.15 527 25.90 3 845 25.30 202 15.10 325 568

76.30

Appare da questa tavola che sul prodotto delle imposte federali ri¬ scosse secondo un'imposizione uniforme in tutto il paese i Cantoni han¬ no versato in media una somma di fr. 76,30 per abitante come contri¬ buto alle spese dello Stato centrale. 11 Cantone finanziariamente più de¬ bole, quello di Appenzello Interno, ha versato fr. 15,10 per abitante, men¬ tre Basilea Città, il Cantone finanziariamente più forte, ha versalo fran¬ chi 161,35.

189 Oltre al prelevamento differenziato di una parte dei mezzi neces¬ sari alla Confederazione, saranno prese altre misure per il rafforzamento della perequazione.

Menzioniamo qui gli oneri assunti da taluni Cantoni per le scuole superiori e gli ospedali che non sono riservati ai loro cittadini ma sono aperti a tutti. Ricordiamo inoltre la compensazione attuata nella for¬ ma del finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i su¬ perstiti. Le Camere federali sono state informate in proposito dal mes¬ saggio complementare del 24 settembre 1946. Per il 1951, i Cantoni han¬ no pagato per l'assicurazione vecchiaia e superstiti contributi che oscillano, per abitante, da un importo minimo di fr. 1,80 per Appenzello Interno a un importo massimo di fr. 14,65 per Ginevra. La tavola a pagina 190 indica i contributi effettivamente pagati dai Cantoni. Precisiamo però che si tratta esclusivamente dei contributi cantonali e non delle quote degli assicurati e dei datori di lavoro. Quest'ultime non possono infatti essere ripartite per Cantoni, poiché le casse di compensazione professio¬ nali riscuotono le quote dai loro membri non di rado dispersi in tutta una legione e talvolta sull'intero territorio della Confederazione.

Osserviamo d'altra parie che il programma di miglioramento della 'te delle strade di pianura e delle strade alpine servirà a rafforzare la perequazione finanziaria. I sussidi per la sistemazione di tale rete sa¬ ranno prelevati dalle quote parti cantonali al prodotto dei dazi d en¬ trata sui carburanti. Il prodotto di questi dazi dipende in misura prePonderante dal numero dei veicoli a motore immatricolati nei Cantoni finanziariamente forti. Quest'ultimi sono in generale Cantoni di pianura c hanno per conseguenza un particolare interesse alla sistemazione delle strade di pianura. Dal 1951 al 1952, i sussidi federali per le strade di pianura sono stati, in media, solo del 33,7 per cento. Per la sistemazione delle strade alpine, che è compito sopra tutto dei Cantoni finanziariamen¬ te deboli, fu concesso un sussidio federale del 65,7 per cento. Siffatta fissazione differenziala dei sussidi federali costituisce un rafforzamento notevole della perequazione.

ri

A contare dal 1950, i Cantoni finanziariamente deboli ricevono una parte speciale del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti; il 10 per cento del prodotto netto è infatti destinato alla perequazione diretta. Ciò s, gnifica che ai Cantoni di montagna sono stati pagati supplementi che «scendono a 9,5 milioni per il 1950 e a 10 milioni per il 1951. Un esemPIQ ^»mostrerà come l'aiuto in materia di strade dia oggi risultati assai s °ddisfacenti. Il Cantone di Untervaldo Soprasselva, ricevendo le sue f]Uote parli per il 1950 e il 1951, ha potuto sopperire interamente alle £ sPese lorde medie dei tre anni precedenti. La portata della perequae resa possibile dalla ripartizione del prodotto dei dazi d entrata sui Cai?

manti appare in particolare dalle favole delle pagine 191 e 192. Esse h

°0ho Federale, 1853.

15

190 indicano, rispetto al numero degli autoveicoli e al numero della popo¬ lazione residente nei Cantoni, le quote parti cantonali ai prodotti dei dazi generali d'entrata e i sussidi destinati alla perequazione finanziaria.

Contributi dei Cantoni all'AVS nel 1951 in franchi Quote parti che rimangono al Cantoni

Contributi dei Cantoni prima dello sgravio

Sgravio mediante gli interessi del fondo

numeri assoluti

per abitante

Ginevra Basilea Città Zurigo Neuchâtel Sciaffusa Glarona Solettn Berna Basilea Campagna . . .

Vaud

2 973 355 2 818 288 10 398 256 1 670 875 713 338 426 927 1 915 195 8 917 321 1 159 666 4 289 094

-- -- -- -- .....

-- _ -- 279 085

2 973 355 2 818 288 10 398 256 1 670 875 713 338 426 927 1 915 195 8 917 321 1 159 666 4 010 009

14.65 14.35 13.40 13.05 12.40 11.35 11.25 11.10 10.80 10.60

Argovia Zugo San Gallo Turgovia Appenzello Esterno. . .

2 996 527 389 234 3 290 428 1 581 093 516 962

_ -- 777 533 379 029 162 288

2 996 527 389 234 2 512 895 1 202 064 354 674

9.95 9.20 8.15 8.05 7.40

Lucerna Untervaldo Sottoselva .

Ticino Grigioni Svitto

2 199 292 154 922 1 828 668 1 294 038 638 751

627 652 23 344 801 608 626 338 312 084

1 571 640 131 578 1 027 060 667 700 326 667

7.05 6.80 5.60 4.60

Uri Vallese Friburgo Untervaldo Soprasselva Appenzello Interno . .

265 639 1 219 568 1 378 558 176 451 120 987

158 595 637 628 854 517 131 734 96 599

107 044 581 940 524 041 44 717 24 288

3.75 3.65 3.30 2.1.80

Svizzera

53 333 333

5 868 034

47 465 299

10.05

Cantoni

vi 00 ut

191 Quote parti ai dazi sui carburanti 1948, rispetto al numero degli autoveicoli e al numero della popolazione residente nei Cantoni

Numero desìi autoveicoli

Cantoni

Zurigo . .

Berna . .

Lucerna Uri Svitto .

Quote parti ai dazi sul carburanti (quote ordinarie, più fondo di compensazione) numeri assoluti fr.

per autoveicolo

per abitante 1941

ft.

Kaneo

fr.

Rango

34 488 28 109 6 551 544 1 790

1 243 385 2 476 964 233 584 304 684 220 369

36.05 88.10 35.65 560.10 123.10

23 14 24 1 9

1.85 3.40 1.15 11.15 3.30

24 14 25 1 17

Untervaldo Sopr.

Untervaldo Sottos. .

Glarona . .

Zugo .

Friburgo

555 572 980 1 494 4 784

89 143 74 977 147 079 118 239 588 438

160.60 131.10 150.10 79.15 123. --

6 8 7 16 10

4.40 4.30 4.20 3.20 3.85

9 10 12 19 13

Soletta Basilea Città . .

Basilea Campagna .

Sciaffusa ·Appenzello Esterno.

5 744 9 505 4 992 2 295 1 569

324 305 578 341 317 205 178 068 287 965

56.45 60.85 63.55 77.60 183.55

22 20 19 17 4

2.10 3.40 3.35 3.30 6.45

23 15 16 18 4

Appenzello Interno San Gallo ....

Prigioni Argovia ....

Turgovia

218 9 726 3 035 10 407 5 949

69 177 753 567 1 241 170 610 764 680 723

317.30 77.50 408.95 58.35 114.45

3 18 2 21 12

5.15 2.65 9.70 2.25 4.90

5 21 2 22 7

Ticino Vaud .

Gallese .

Neuohâtel Ginevra

9 173 18 225 3 729 6 166 18 102

1 068 261 1 705 330 651 234 507 923 513 580

116.45 93.60 174.65 82.35 28.35

11 13 5 15 25

6.60 4.95 4.40 4.30 2.95

3 6 8 11 20

188 702

14 984 475

79.40

Totali o medie 10 Svizzera

per

3.50

192 Quote parti ai dazi sui carburanti 1951 rispetto al numero degli autoveicoli e al numero della popolazione residente nei Cantoni

Cantoni

Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto

Numero degli autoveicoli

59 945 45 709 11 440 982 2 999

Untervaldo Sopr.

Untervaldo Sottos. .

Glarona Zugo Friburgo

1 1 2 7

875 247 619 501 889

Quote parti ai dazi sui carburanti (quote ordinarie, più fondi di compensazione) numeri assoluti

per autoveicolo

per abitante 1050

fr.

fr.

Rango

fr.

Rango

1 969 402 3 042 314 317 771 664 058 753 898

32.85 66.55 27.80 676.25 251.40

23 17 24 2 7

2.55 3.80 1.40 23.25 10.60

23 16 25 3 8

412 93 211 228 1 392

897 059 228 660 860

471.90 74.60 130.45 91.45 176.55

4 15 10 11 !)

18.65 4.80 5.60 5.40 8.80

4 15 12 14 9

Soletta Basilea Città . . .

Basilea Campagna .

Sciaffusa Appenzello Esterno.

9 543 16 967 9 021 3 926 2 674

526 842 584 984 325 131 176 479 664 445

55.20 34.50 36.05 44.95 248.50

18 22 21 20 8

3.10 3.3.3.05 13.85

18 22 21 19 7

Appenzello Intorno San Gallo ....

Grigioni Argovia Turgovin

15 5 18 9

467 852 120 735 786

209 945 1 103 573 4 582 176 906 726 826 464

449.55 69.70 894.95 48.40 84.45

5 16 1 19 13

15.65 3.55 33.40 3.5.50

6 17 1 20 13

Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra

14 020 29 432 5 672 10 005 30 610

4 559 523 2 224 118 2 879 279 881 265 442 802

325.20 75.55 507.65 88.10 14.45

6 14 3 12 25

26.05 5.90 18.10 6.90 2.20

2 11 5 10 24

317 036

29 979 899

94.55

....

Totali e medie per la Svizzera . . .

6.35

193^ 3. I provvedimenti per l'avvenire Le due ultime tavole dimostrano che la nuova ripartizione del pro¬ dotto dei dazi d'entrata sui carburanti ha permesso di migliorare note¬ volmente la situazione dei Cantoni finanziariamente deboli. Il fatto che le spese di taluni Cantoni per la loro rete stradale sono in tal modo co¬ perte sia parzialmente sia interamente segna tuttavia anche i limiti della perequazione in questo campo. Essa potrebbe difficilmente assumere pro¬ porzioni maggiori.

La riforma delle finanze dovrebbe tuttavia permettere di attuare l'i¬ dea, primitivamente manifestata, secondo la quale tutti i sussidi concessi per le strade aperte al traffico automobilistico dovrebbero in avvenire essere prelevati dalla quota dei dazi d'entrata sui carburanti spettante ai Cantoni. Per questo motivo prevediamo che i sussidi pagati ai quattro Cantoni per le loro strade internazionali debbano in avvenire parimente essere prelevati dalla quota parte comune dei Cantoni ai dazi d entrata sui carburanti. La disposizione costituzionale attuale, in virtù della quale i Cantoni di Uri, dei Grigioni, del Ticino e del Vallese ricevono un in¬ dennità annua per le loro strade alpine internazionali fu emanata quan¬ do il provento dei dazi spettava ancora tutto alla Cassa federale. La di¬ sposizione era intesa a garantire ai quattro Cantoni di montagna una certa compensazione per i dazi che essi non potevano più riscuotere sulle loro strade alpine internazionali. Poiché tulli i Cantoni fruiscono attual¬ mente, per le spese stradali, di prestazioni annue prelevate dal provento netto dei dazi d'entrata sui carburanti, le indennità speciali devono esse pure logicamente essere prelevate dalla stessa fonte.

Con l'affermazione che la perequazione tinanziaria in materia di strade non deve oltrepassare determinati limili, non è nostra intenzione porre in dubbio l'opportunità e la possibilità di un ulteriore sgravio dei Cantoni più deboli finanziariamente in questo campo. Per tale motivo, prevediamo che dovranno essere prese misure completive intese a per¬ mettere di usare il più efficacemente possibile le risorse disponibili pei la Perequazione finanziaria. Mentre per la perequazione indiretta basta che le aliquote dei sussidi siano fissate secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, occorrerà, per migliorare la
perequazione diretta, modificale determinate disposizioni legislative in vigore o emanare nuove disposi¬ zioni.

Con ciò pensiamo in primo luogo al nuovo ordinamento dei sussidi alle scuole primarie. II sussidio di 1 franco per abitante, aumentato di 60 centesimi per i Cantoni di montagna d'Uri, Svitto, Untervaldo Sopras^elva e Sottoselva, Appenzello Interno ed Esterno, Grigioni, Ticino e Gallese in virtù della legge federale del 25 luglio 1903/15 marzo 1930, Può essere considerato come una misura di perequazione diretta. 11 supP emento di 60 centesimi pagato al Cantone Ticino in base al numero

194 della sua popolazione e a quello dei Grigioni in base al numero dei suoi abitanti di lingua romancia o italiana deve parimente essere considerato come inteso a rafforzare la perequazione diretta. Nel nostro messaggio del 22 gennaio 1948, abbiamo già esposto che in questo campo la pe¬ requazione finanziaria doveva se possibile essere migliorata. Proposte in questo senso sono nel frattempo già state discusse con i rappresentanti dei Governi cantonali. Compito della legislazione d'esecuzione sarà quel¬ lo di trovare una soluzione adatta.

Durante i dibattiti concernenti il progetto del 22 gennaio 1948, le Camere avevano deciso, contrariamente alle nostre proposte, un altro rafforzamento della perequazione finanziaria (art. 42 quinquies, secon¬ do capoverso, della Costituzione federale). Per conseguire una migliore perequazione finanziaria, la Confederazione doveva essere autorizzata a trattenere il 5 per cento al massimo degli importi delle imposte riscosse alla fonte che essa avrebbe dovuto restituire ai Cantoni, per il rimborso ai contribuenti.

Non abbiamo ripreso tale disposizione nel nostro disegno di decreto, poiché secondo il nostro modo di vedere basterà sfruttare interamente le fonti d'entrate esistenti e disciplinare con nuove prescrizioni la ri¬ partizione dei mezzi disponibili per conseguire una perequazione finan¬ ziaria sodisfacente tra i Cantoni.

L'aumento insperato del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti e la possibilità per la Confederazione di assumere quasi interamente a suo ca¬ rico le spese per le strade dei Cantoni finanziariamente deboli permette¬ ranno di risolvere molto più facilmente il problema della perequazione finanziaria. Un provvedimento consistente nel trattenere una parte del prodotto delle imposte riscosse alla fonte allo scopo di migliorare la pe¬ requazione sarebbe inoltre assolutamente ingiustificato. I fondi sarebbero infatti forniti sopra tutto dai Cantoni che fruiscono in misura maggiore delle restituzioni d'imposte riscosse alla fonte; la conseguenza sarebbe che i Cantoni nei quali il fisco è meno frodato dovrebbero contribuire più degli altri alla perequazione finanziaria. Tale considerazione ci in¬ duce a non includere nel nuovo progetto l'articolo 42 quinquies, secondo capoverso, già previsto nel decreto federale del 21 marzo 1950. Tanto pili
siamo convinti di poter rinunciare a questa misura in quanto dovrebbe pur essere possibile, se le altre misure indicate saranno approvate, di porre i Cantoni finanziariamente deboli in grado dì adempiere i loro compiti dopo avere interamente sfruttato le loro entrate.

Vili. CONCLUSIONI 1. Il catalogo delle imposte Nel nostro disegno di decreto federale che istituisce nuove dispo¬ sizioni costituzionali sull'ordinamento delle finanze federali sono nuova¬ mente previste, di massima, le misure proposte nel progetto del 22 gen-

195 naio 1948, tenuto conto delle modificazioni accettate dalle Camere nel corso dei dibattiti dal 1948 al 1950. Il nuovo progetto corrisponde perciò in larga misura anche al decreto federale del 21 marzo 1950. La princi¬ pale differenza consiste nel fatto che le disposizioni inserite nel decreto federale del 1950 circa i contingenti in denaro dei Cantoni (ai quali si aggiungeva un'imposta sull'utile ripartito, nonché sul capitale e sulle ri¬ serve palesi delle società di capitali e delle società cooperative) sono state sostituite da una disposizione costituzionale che autorizza la Confedera¬ zione a riscuotere un'imposta federale diretta (art. 3, numero I, lettera b, e numero III, del disegno di decreto).

I vari tributi che la Confederazione potrà riscuotere accanto ai dazi sono i seguenti: a. la tassa d'esenzione dal servizio militare, che è una tassa compen¬ sativa da fissare in base al reddito, dovuta dai cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando un servizio personale (servizio militare); b. tasse di bollo su cartevalori, compresi le cedole, le quietanze di premi d'assicurazione, i documenti per il trasporto di cose e altri documenti relativi a operazioni commerciali; e. imposte preventive, quelle cioè che colpiscono alla fonte i redditi dei capitali, le prestazioni d'assicurazioni come pure le vincite nelle lotterie e che, per i beneficiari domiciliati in Svizzera, devono essere computate nelle imposte cantonali o comunali, oppure rimborsate; d- imposizioni sul tabacco greggio e manufatto, nella loro forma at¬ tuale e con la riserva che continueranno ad essere destinate all'as¬ sicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; e - uri imposta sulla cifra d'affari, da riscuotere negli anni dal 1955 al 1974, concernente le cifre d'affari risultanti da operazioni di smer¬ cio su territorio svizzero, le prestazioni connesse con dette opera¬ zioni e l'importazione delle merci. La tariffa sarà studiata in modo che possa essere colpito in misura adeguata anche il consumo non mdispensabile, e ciò allo scopo di sostituire l'attuale imposta sul lusso e l'imposta sulla birra; f- un 'imposta federale diretta, da riscuotere negli anni dal 1955 al 1974, sul reddito netto, sul capitale e sulle riserve delle società di capitali e delle società cooperative, come pure sul reddito
delle persone fisiche e delle persone giuridiche loro parificate (associazioni, fondazioni, ecc.).

Tal*1 unposte · frutteranno ogni anno all'incirca le seguenti entrate:

Periodo di prosperità Rendi¬ mento lordo

Quote dei Cantoni

Rendimento per la Con¬ federazione

Periodo di crisi Rendi¬ mento lordo

Quote Rendimento del per la Con¬ Cantoni federazione

in milioni di franchi Tassa militare ....

Tasse di bollo ....

Imposta preventiva . .

Imposizione sul tabacco Imposta sulla cifra d'af¬ fari (compresa l'impo¬ sta sul lusso e l'impo¬ sta sulla birra) . . .

Imposta federale diretta

20 105 75 110

4 21 -- --

16 84 75 110

" 18 85 65 100

4 17 -- --

14 68 65 100

450 250

-- 50 75

450 200

385 225

-- 45

385 180

935

878

66

812

1010

2. Le quote parti dei Cantoni alle entrate federali Nel 1951, furono versate ai Cantoni le seguenti quote parti alle en¬ trale federali: Quote
Imposta per la difesa nazionale (30 per cento) 61,1 Soprattassa speciale (10 per cento) *) 1,6 2° sacrificio per la difesa nazionale (10 per cento) 2) 0,3 1,0 Imposta sui profitti di guerra (8 per cento) 3) .

92,5

Altre entrate federali Tasse fiscali sulle bevande distillate (50 per cento) Quote ai dazi sui carburanti

39,0

Imposte federali

Le quote parti cantonali alle entrate federali sono perciò state nel 1951 complessivamente di Devono esservi aggiunte le quote parti dei Cantoni all'utile netto della Ranca Nazionale, di Totale

9,0 50,0

151,5 3.1

3,4 154,9

1 ) La soprattassa speciale è stata riscossa per il 1049 e doveva essere pagata in due rate annuali (1949 e 1950).

2 ) In corso di liquidazione. Giorno determinante per la stima della sostanza: il 1 ° ngennaio 1945.

) In corso di liquidazione. Riscossa por gli anni dal 1940 al 1940.

â

197 A motivo della loro notevole portata finanziaria, le partecipazioni dei Cantoni alle entrate federali e air utile della Banca Nazionale sono già state oggetto di un esame nelle precedenti discussioni relative alla riorga¬ nizzazione delle finanze federali. Nel messaggio del 22 gennaio 1918, ave¬ vamo rilevato che talune partecipazioni apparivano dubbie e avevano suscitalo critiche nell'opinione pubblica sopra tutto per quanto concerne l'importo di determinate quote parti cantonali alle entrate federali (Fb 1948, pag. 457 e segg.). Riconoscendo che l'ordinamento attuale non de¬ limita con chiarezza sufficiente la competenza fiscale, che esso è con¬ trario all'autonomia fiscale dei Cantoni, che ha inoltre come conseguenza una dipendenza finanziaria non irrilevante dei Cantoni nei confronti della Confederazione e presenta infine il pericolo che le risorse fiscali dei Can¬ toni siano meno sfruttate, le Camere avevano deciso di seguire la pro¬ posta del Consiglio federale di sopprimere le quote parti cantonali al pro¬ dotto della tassa militare, a quello delle tasse di bollo e ali utile netto della Banca Nazionale (art. 3 del decreto federale del 21 marzo 1950).

Il nostro nuovo disegno di decreto federale prevede circa questi punti le seguenti modificazioni.

La quota parte dei Cantoni all'i itile nello della Banca Nazionale dev essere mantenuta.

D'altra parte, dev'essere parimente mantenuta la partecipazione at¬ tuale dei Cantoni al rendimento delle tasse di bollo federali. Se si vuole che la riorganizzazione delle finanze federali non obblighi i Cantoni a far capo per i loro propri bisogni a nuove fonti di entrate di grande rendimento occorre usare prudenza nella riduzione delle quote parti cantonali al prodotto delle imposte federali, in particolare di quelle iscritte nella Costituzione. Ciò è avantutto il caso per la partecipazione dei Can¬ toni al prodotto delle tasse di bollo federali, poiché la ripartizione del¬ l'importo che spetta ai Cantoni (19,3 milioni «annui, nella media degli anni dal 1947 al 1951) non è fatta secondo la provenienza dell'imposta, ma in base alla popolazione di residenza, ed è preciò un fattore della perequazione finanziaria intercantonale (art. 42 bis, primo c.apoverso, let'd'à a, del disegno di decreto).

Der i motivi esposti nel messaggio del 22 gennaio 1948 (bb
1948, 462 e segg.), occorre invece sopprimere la partecipazione dei Cantoni al prodotto netto della tassa d'esenzione dal servizio militare (art. 42, let¬ tera c, del disegno di decreto). In compenso, i Cantoni riceveranno un'in¬ dennità adeguata per le spese che loro cagioneranno in avvenire la fissazione e la riscossione di tale tassa. La determinazione dell'indennità, che in nes¬ sun caso potrà essere superiore al 20 per cento delle entrate lorde, è la¬ sciata alla legislazione d'esecuzione.

La quota parte dei Cantoni al prodotto dei dazi d'entrata sui carburant che è fissata al 50 per cento nell'articolo 7 del decreto federale ^ oncernente l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954 e che nel 1951 1 aggiunto l'importo di 50 milioni di franchi, non deve essere né sop¬ pressa nò modificata.

198 Tenuto conto delle critiche fatte alla partecipazione dei Can¬ toni, relativamente elevata, al prodotto dell'imposta federale per la difesa nazionale, siamo del parere che la questione della quota da assegnare ai Cantoni sul gettito di una nuova imposta federale diretta debba essere esaminata con particolare attenzione. A suo tempo, la par¬ tecipazione era stata giustificata dai maggiori oneri imposti ai Cantoni dalla guerra. Ma la situazione è oggi diversa e tale giustificazione non può più essere opposta al rimprovero che la quota parte spettante ai Cantoni permette a questi di sopperire a una parte notevole delle loro spese mediante imposte che i cittadini dei Cantoni non hanno approvato.

Del resto, una riduzione dell'aliquota del 30 per cento è opportuna anche perchè, considerati i bisogni finanziari della Confederazione, la parteci¬ pazione dei Cantoni ha necessariamente per effetto, quando non sia con¬ tenuta entro determinati limiti, di aumentare in più o meno forte misura, le aliquote della tariffa fiscale.

Le quote parti che dovevano finora essere pagate ai Cantoni sulle imposte federali riscosse con la loro collaborazione erano le seguenti: il 20 per cento per le due imposte di guerra; il 40 per cento per il contri¬ buto di crisi; il 35 per cento (1941) e il 30 per cento (a contare dal 1942) in materia d'imposta per la difesa nazionale; il 10 per cento per i due sacrifici (1940 e 1945) nonché per la soprattassa speciale aggiunta al¬ l'imposta per la difesa nazionale (10 per cento). Dall'esame di questi dati riassuntivi risulta che occorre senz'altro tornare all'aliquota del 20 per cento. La riduzione ci appare sopportabile anche per il fatto che i Can¬ toni continueranno a partecipare al prodotto delle tasse di bollo federali come pure all'utile netto della Banca Nazionale e continueranno inoltre a ricevere intera la loro quota parte ai dazi d'entrata sui carburanti per motori (art. 3, numero III, lettera c, del disegno di decreto).

Riassumendo, si constata perciò che il nuovo progetto è notevolmente più favorevole ai Cantoni di quello del 1948. Non soltanto esso lascia loro, contrariamente al decreto federale del 21 marzo 1950, la loro quota parte del 20 per cento al prodotto delle tasse di bollo e la loro parteci¬ pazione all'utile netto della Banca Nazionale, ma prevede altresì
un'inden nità più elevata per la fissazione e la riscossione della tassa militare (20 per cento, invece dell' 8 per cento), nonché una maggiore partecipazione al prodotto dell'imposta federale diretta (20 per cento invece del 10 per cento, secondo il progetto del 1948). È in tal modo tenuto conto dei bi sogni dei Cantoni nella maggiore misura possibile e in ogni caso suffi¬ cientemente affinchè il nuovo ordinamento non renda necessarie revi¬ sioni troppo estese delle legislazioni fiscali cantonali.

3. Divieto delle convenzioni fiscali Negli ultimi anni, l'opinione pubblica si è ripetutamente occupata del fatto che vari Cantoni fanno capo alla procedura delle convenzioni fiscali, impongono cioè determinati contribuenti in hase a convenzioni spe-

199 ciali contrarie all'ordinamento legale generale. In tali convenzioni si è scorto una violazione del principio dell'eguaglianza davanti alla legge e un abuso, poiché i vantaggi fiscali concessi a un singolo contribuente sono accordati a spese della comunità e danno adito a una concorrenza sleale tra i Cantoni. È stato domandato che la legislazione federale vieti tali convenzioni per il fatto che favoriscono l'evasione fiscale; a sostegno della richiesta, è stato fatto valere che la Costituzione federale, la quale pro¬ tegge i cittadini contro la doppia imposizione, deve parimente garantire ai Cantoni il rispetto della loro sovranità fiscale mediante una dispo¬ sizione intesa a vietare le offerte di facilitazioni fiscali da parte di altri Cantoni.

La questione se la Confederazione debba anche in questo campo regolare le relazioni intercantonali era già stata posta in discussione al momento dei dibattiti parlamentari intorno al nostro disegno del 22 gennaio 1948 (FF 1948, 534). Le Camere avevano allora approvato il nostro modo di vedere (art. 2 del decreto federale del 21 marzo 1950).

Qualcuno -- è vero -- era stato del parere che misure di questa natura sarebbero state superflue se gli abusi fossero eliminati durevolmente con un concordato al quale aderissero tutti i Cantoni. Nel frattempo, i Go¬ verni di quattordici Cantoni hanno conchiuso un concordato « allo scopo di applicare uniformemente e senza limitazioni le disposizioni fiscali a 'utti i contribuenti e a tutti i beni imponibili e di evitare, con riserva delle clausole del concordato, la concessione di vantaggi fiscali »>. Ma undici Cantoni non hanno dato la loro adesione. D'altra parte i Can¬ toni che sono acceduti al concordato hanno il diritto di disdirlo libera¬ mente. Così stando le cose, sia al Consiglio nazionale sia al Consiglio degli Stati è stato sostenuto, nel corso dei dibattiti concernenti il progetto di riforma delle finanze, che era giustificato autorizzare la Confederazione a vietare le convenzioni fiscali, quand'anche esistesse un concordato in¬ te1 cantonale, poiché questo non ne sarebbe stato che confermato e raf¬ forzato.

Non può essere indifferente per la Confederazione, se nel campo fi¬ scale gli Stati federati hanno riguardo gli uni per gli altri o se invece Rancano di solidarietà. La Confederazione delimita e
protegge nella sua os ìtuzione la competenza dei Cantoni in materia fiscale, ne agevola anzi esercizio con misure speciali (imposta preventiva, imposta di garanzia aSS curaz on ' h cittadini ecc.). Essa considerare il 1fatto ^e* 1 singoli sianodeve tenuti a pagare d'interesse le imposte generale secondo le 1S< a che 1' T ^ del Cantone a ciò competente. Per questi motivi, reputiamo ''articoi*'C°^° ^ ^ decreto foderale del 21 marzo 1950, in virtù del quale p0verso° ^ della Costituzione federale era completato da un terzo caprovv H* autor'zzante fa Confederazione a prendere, per via legislativa, ripreso conteo fa pratica delle convenzioni fiscali, debba essere Nel m° ^Uovo Progetto costituzionale (art. 2 del disegno di decreto!, e Sa ledei"azione ? ^'° del 22 gennaio 1948 è fare già stato detto in quale modo la Clon¬ potrebbe, se necessario, uso di questa competenza.

200 IX. IL DISEGNO Dl DECRETO 1. Considerazioni generali II disegno di decreto si propone, come quello del 1948-1950, di re¬ golare le seguenti questioni: le entrate federali (in particolare disciplinamento della competenza fiscale della Confederazione), le relazioni finan¬ ziarie dei Cantoni con la Confederazione e tra i Cantoni stessi (parteci¬ pazione al prodotto delle imposte federali e delle dogane, perequazione finanziaria), la gestione delle finanze federali (equilibrio dei conti, sus¬ sidi federali, limitazione delle spese). Poiché gli oggetti del decreto sono gli stessi, possono essere mantenute vane disposizioni che erano in ge¬ nerale state trovate buone nelle discussioni anteriori e non furono criti¬ cate durante la campagna relativa alla votazione popolare.

Altre disposizioni del decreto federale del 21 marzo 1950 non pote¬ vano invece essere riprese nel disegno senza che il loro contenuto fosse modificato. Particolare importanza rivestono necessariamente le modifi¬ cazioni della disposizione fondamentale, e cioè dell'articolo 42 bis, inteso a delimitare la competenza fiscale della Confederazione; il testo dato a detto articolo il 21 marzo 1950 ha senza dubbio suscitato l'opposizione del popolo nella votazione popolare del 4 giugno 1950.

2. Le varie disposizioni Art. 1.

L'articolo 1 del disegno di decreto contiene le nuove disposizioni con cernenti le finanze della Confederazione, che saranno inserite nella Costi¬ tuzione federale.

Art. 30 della Costituzione. Nel suo testo attuale, questo articolo pre¬ vede soltanto che il prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale e che i Cantoni tenuti a mantenere strade alpine internazionali ricevono un'in¬ dennità annua di 100 000 (Vallese), 160 000 (Uri) e 400 000 franchi (Grigioni e Ticino). Il progetto del 1948-1950 non si limitava a prevedere un aumento del 50 per cento di tali indennità. L'articolo 30 era infatti com¬ pletato da una disposizione in virtù della quale a tutti i Cantoni sarcbjre stata ceduta una parte del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carbu¬ ranti per motori. Secondo il disegno del Consiglio federale, tale parte sarebbe stala fissata dalla legislazione d'esecuzione, ma non avrebbe do¬ vuto essere superiore al 50 per cento; il decreto federale del 21 marzo 1950 concedeva invece ai Cantoni un'aliquota fissa,
e cioè il 50 per cento del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti. L'articolo 7 del de¬ creto federale concernente l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954 ga¬ rantì ai Cantoni, per gli anni dal 1951 al 1954, la metà del prodotto net¬ to. il presente disegno di decreto federale non modifica il disciplinamento vigente.

201 L articolo 7 del decreto concernente l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954, che ha aumentato le indennità alle quali hanno diritto, in virtù dell'articolo 30, terzo capoverso, della Costituzione federale, i Can¬ toni di Uri, dei Grigioni, del Ticino e del Vallese « per riguardo alle loro s trade internazionali alpine », non precisa se le indennità debbano essere prelevate dalla metà che spelta ai Cantoni del prodotto netto dei dazi di entrata sui carburanti. 11 nostro disegno dice perciò chiaramente che i sussidi speciali (1 590 000 franchi complessivamente) per la manutenzione delle strade internazionali alpine saranno compresi nella quota parte can¬ tonale al prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti (art. 30, secondo ca¬ poverso, lettera a).

Art. 42 della Costituzione. In quest'articolo sono riassunte, come nel passato, le entrate principali della Confederazione (messaggio del 22 gen¬ naio 1948: FF 1948, 527). Il testo proposto si distingue da quello dell'ar¬ ticolo 42 del decreto federale del 21 marzo 1950 in quanto non menziona 1 utile netto della Banca Nazionale.

Lettera g. Il testo della corrispondente disposizione del decreto fe¬ derale del 21 marzo 1950 era il seguente: « Con i contingenti in denaro dei Cantoni (art. 42/er)»; l'articolo 42ter fissava i contingenti cantonali a 70 milioni di franchi l'anno e stabiliva le norme concernenti il sistema 1 Spartizione dei contingenti. Poiché il decreto federale del 21 marzo e stato respinto, nella votazione popolare del 4 giugno 1950, in priuo Jjì° * S° appunto a motivo dei previsti contingenti in denaro, si tratta esaminare se i contingenti in denaro debbano ancora essere indicati nell elenco delle fonti di entrate federali previste nella Costituzione. Dopo uuo studio approfondito del problema dei contingenti cantonali (FF 48, pagg. da 369 a 392), il Consiglio federale giunse alla conclusione -- n e suo messaggio del 22 gennaio 1948 -- che non fosse opportuno ri¬ nunciare a menzionare nella Costituzione siffatte fonti di entrate, quanf' con tingenti della non siano sufficienti (FF a sodisfare al Tale considerevole & isogno finanziario Confederazione 1948, 528).

modo di 1 ·'h,ere *u^ora considerato giustificato, è sempre pose ammettere cheessere i contingenti cantonali servano poiché un giorno a sodisfare °gui speciali che non siano
troppo considerevoli (per esempio, il fi¬ nanziamento della perequazione finanziaria intercantonale). Per questo U àttera g è mantenuta nel disegno di decreto. La frase addiziona] .° genti 1*ì^Sa a Precisarc che la legislazione federale determinerà i contin>'isn irG1 ^an*on® Ä ritenuta principalmente a norma la condizione delle art *42^1 ^°rze 'mP°uibiIi (art. 42, lettera f, della Costituzione federale; n appare Cttera °l testo del disegno di decreto del 22 gennaio 1948) S er lla se senso d e |VParticolo f® > 42quater alla Costituzione del progetto.è aggiunta una disposizione nel

del sistem^ ^ost^uz ^°n('. dimostrato Tutti gli che sforzilimitata per il è riordinamento ema fiscale federale hanno la scelta delle

202 imposte atte a sodisfare il fabbisogno finanziario della Confederazione.

Secondo noi, i risultati conseguiti nel corso delle discussioni del passato inducono -- e l'evoluzione storica lo conferma -- a mettere a disposi¬ zione della Confederazione, oltre ai contributi che la Costituzione ha in¬ trodotti già prima del 1950, l'imposta preventiva, l'imposta sulla cifra d'affari e un'imposta diretta che colpisca il reddito delle persone fisiche, come pure l'utile netto, il capitale e le riserve delle società di capitali e delle società cooperative. Noi crediamo che siffatto disciplinamento della competenza fiscale permetta di ripartire gli oneri in modo equo sotto il profilo sociale e di sopperire in misura sufficiente alle spese della Confederazione.

A questo proposito occorre evidentemente tener presente che il fab¬ bisogno finanziario della Confederazione non è costante e che, per tener conto delle sue fluttuazioni, la struttura dell'ordinamento fiscale costitu¬ zionale dev'essere per quanto possibile elastica, in modo che non siano compromesse le singole leggi d'applicazione. Se si vuole rispettare tale esigenza, le imposte alle quali la Confederazione intende far capo in modo stabile devono avere la loro base legale nell'articolo 42 bis. Per contro, la competenza a riscuotere l'imposta sulla cifra d'affari e un'imposta fe¬ derale diretta dev'essere non solo limitata nel tempo e per conseguenza essere inserita in una disposizione addizionale della Costituzione, ma deve altresì essere sottoposta alle limitazioni materiali che vasti circoli consi¬ derano oggi come una condizione perchè il popolo e i Cantoni l'approvino (art. 3 del disegno di decreto).

Primo capoverso, lettera a; tasse di bollo. Le tasse di bollo federali sono imposte sulle operazioni commerciali. La designazione di « tasse di bollo » è oggi solo ancora giustificata come espressione tradizionale; in¬ fatti nel disciplinamento vigente, il subordinamento di questa tassa a determinati documenti non ha praticamente più senso quanto alla so¬ stanza e l'uso di stampiglie ha soltanto un'importanza secondaria (bollo sulle cambiali).

In virtù dell'articolo 41 bis, primo capoverso, della Costituzione fe¬ derale nel suo testo attuale, la Confederazione può riscuotere « tasse di bollo su cartevalori, quietanze di premi d'assicurazione,
cambiali e titoli affini, documenti in uso nei trasporti e altri documenti relativi ad ope¬ razioni commerciali ». Nel nostro messaggio del 22 gennaio 1948, avevamo osservato che la definizione della competenza poteva essere limitata, nel¬ l'articolo 42 bis, primo capoverso, lettera a, della Costituzione, alla se¬ guente espressione di carattere generale « documenti concernenti le ope¬ razioni commerciali »; poteva essere tralasciata l'enumerazione esempli¬ ficativa di oggetti fiscali, in quanto la legislazione d'esecuzione ha sotto¬ posto, per esempio, alle tasse sui titoli anche documenti relativi a rap¬ porti di credito e di partecipazione che non sono cartevalori (documenti concernenti i crediti iscritti, gli averi in banca a lunga scadenza e i pre-

203 s>titi commerciali, le partecipazioni in accomandita, ecc.); d'altra parte, la tassa di bollo sui premi d'assicurazione e la tassa di bollo sulle cedole sono nel passato sempre state riscosse, anche nei casi in cui non erano rilasciate quietanze di premi oppure quando il pagamento d'interessi o di dividendi non aveva luogo verso presentazione delle cedole (FF 1948, pag. 529 e segg.).

Al testo dell'articolo 42 bis, primo capoverso, lettera a, proposto nel nostro messaggio del 22 gennaio 1948 « tasse di bollo sui documenti re¬ lativi ad operazioni commerciali » è stata fatta l'aggiunta, nel decreto fe¬ derale del 21 marzo 1950, « compresi le cedole e i documenti affini ».

Nel nostro progetto per la lettera a, non avevamo menzionato espressa¬ mente le cedole, in quanto eravamo del parere che la riscossione della tassa di bollo sulle cedole potesse essere fondata sulla lettera b (imposta nlla fonte sui redditi dei capitali). Poiché le Camere volevano iscrivere nella lettera b il diritto al computo dell'imposta preventiva nelle imposte cantonali ma non intendevano estendere siffatta possibilità alla tassa di bollo sulle cedole, è stato necessario precisare, completando la lettera a, che i redditi dei capitali possono essere sottoposti non soltanto all'imposta Preventiva, ma altresì alla tassa di bollo sulle cedole.

Nel nuovo progetto vorremmo reinserire a titolo illustrativo, accan¬ to alla disposizione generale, la menzione delle principali tasse di bollo tradizionali. Ciò nonostante, la legislazione potrà continuare in avvenire a parificare altri documenti a quelli specificati nella Costituzione, quando S1 tratti di garantire un trattamento fiscale eguale di fatti della stessa natura, e prevedere la tassazione qualora anche non sia fatto eccezional¬ mente uso di determinati documenti, ciò che solitamente avviene per le operazioni commerciali.

Secondo l'articolo 41 bis attuale, la competenza della Confederazione uscuotere tasse di bollo « non si estende ai documenti relativi ad ope¬ razioni fondiarie e di pegno immobiliare ». Come già il progetto del 22 gennaio 1948, il nostro nuovo disegno di decreto non prevede più questa aggiunta. Nel nostro messaggio del 1948 avevamo in merito esposto quan° SegUe (FF 1948, pagg. 301 e 302): « Questa disposizione è stala emanata partendo dalla conside1 azi
°ne che l'imposizione fiscale delle operazioni immobiliari deve e ssere riservata ai Cantoni, mentre alla Confederazione spetta quella concernente il traffico dei valori mobiliari che circolano ovunque e e sono diffusi partendo da una località su tutto il territorio del a s ® e (Messaggio dell'I 1 dicembre 1916 concernente l'aggiunta di un FF ° k'5 e di un articolo 42, lettera g, alla costituzione federale, et z prec'^^' ** franc-> IV, 570). La legislazione sulle tasse di bollo ha che h nn °
ciano soggetti alla sovranità fiscale della Confederazione an-

204 che se in pari tempo attestano un diritto di pegno immobiliare, sia che questo diritto venga ad aggiungersi accessoriamente al diritto di credito (obbligazioni di un prestito con garanzia immobiliare, art. 875 C.C.S.), sia che i documenti attestanti il debito adempiano, come titoli di pegno immobiliare (cartelle ipotecarie o rendite fon¬ diarie emesse per serie, art. 876 C.C.S.), la funzione di obbligazioni di prestito, vale a dire che siano emessi sotto una forma conveniente alle operazioni commerciali e servano alla creazione di un capitale collettivo. Per decidere se questi documenti siano soggetti alla so¬ vranità fiscale della Confederazione, si deve unicamente esaminare se si tratta di documenti relativi ad operazioni commerciali; per con¬ seguenza, il disegno non menziona le operazioni fondiarie e di pegno immobiliare. Dal lato materiale ciò non significa una modificazione.

Le competenze della Confederazione non sono ampliate ed i Cantoni possono, come finora, continuare a riscuotere le loro imposte sulle operazioni immobiliari ».

Nel suo secondo capoverso, l'articolo 41 bis attuale dispone: » Un quinto del prodotto netto della tassa di bollo è devoluto ai Cantoni >. In virtù del progetto del 22 gennaio 1948, siffatta partecipazione avrebbe do¬ vuto cessare alla fine del 1949 e, in virtù del decreto federale del 21 mar¬ zo 1950, « alla fine dell'anno civile per il quale l'imposta per la difesa nazionale sarà riscossa per l'ultima volta ». Per i motivi esposti nel capo Vili, 2, siamo oggi del parere che la partecipazione dei Cantoni al prodotto delle tasse di bollo debba essere mantenuta e che la dispo¬ sizione costituzionale debba contenere una norma speciale per la fissa¬ zione del piano di ripartizione, compito questo che fino a oggi spettava esclusivamente alle leggi d'esecuzione.

Primo capoverso, lettera b, imposta preventiva. Il mantenimento dell'imposta preventiva sui redditi di capitali svizzeri e dell'imposta ri¬ scossa sulle prestazioni di assicurazioni s'impone oggi come al momento delle deliberazioni dal 1948 al 1950. In base alle esperienze del passato, è desiderabile e conforme agli interessi fiscali dell'insieme della Svizze¬ ra che la Confederazione sia autorizzata, anche in avvenire, a prelevare dai redditi di capitali e dalle vincite delle lotterie un'imposta riscossa
alla fonte, poiché la stessa si è rivelata preziosa nella lotta contro la frode fiscale e permette, nonostante l'applicazione di aliquote proporzio¬ nali, una ripartizione degli oneri equa dal lato sociale, in quanto è com¬ putata in imposte progressive la cui tassazione avviene individualmente.

Del pari occorrerà assicurare anche in avvenire, mediante misure della stessa natura, l'imposizione delle prestazioni d'assicurazioni.

Primo capoverso, lettera c; imposizione sul tabacco. La disposizione che autorizza la Confederazione a imporre il tabacco è parimente tolta dal decreto federale del 21 marzo 1950. Essa è destinata a sostituire l'ar-

205 ticolo 41 ter attuale, del seguente tenore: « La Confederazione ha facoltà di riscuotere imposizioni sul tabacco greggio e sul tabacco manifatturato ».

Primo capoverso, lettera d; imposte di ritorsione. La legislazione fiscale svizzera osserva in generale, anche rispetto all'estero, i limiti fissati dal di¬ vieto della doppia imposizione intercantonale. Tuttavia, in numerosi Stati esteri con i quali la Svizzera si trova in strette relazioni economiche prevalgono, sopra tutto nei tempi attuali, altre concezioni circa i li¬ miti territoriali della sovranità fiscale e l'appartenenza fiscale delle per¬ sone e delle cose. Ne consegue che la nostra economia deve sempre più far fronte a esigenze di Stati esteri che nel nostro paese sono considerate ingiuste. Fino a quando la Svizzera non sarà in grado di rispondere con misure adeguate alle ingerenze fiscali dell'estero, non serviranno molto neppure i suoi sforzi per proteggere i propri cittadini mediante conven¬ zioni internazionali. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione, urge per conseguenza rimediare alle misure fiscali estere contrarie alla nostra tradizionale concezione della limitazione territoriale della competenza in materia d'imposizione, conferendo alla Confederazione la facoltà di or¬ dinare misure fiscali di ritorsione. Tale è appunto lo scopo della lettera d.

La possibilità di prevedere imposte federali speciali per rimediare alle misure fiscali estere esisteva, fino al 1950, soltanto in materia di tasse di bollo (art. 9 bis della legge sulle tasse di bollo). La base legale manca quando si tratta di rimediare all'imposizione estera del reddito e della sostanza, contro la quale la nostra economia domanda di essere protet¬ ta Sono questi i motivi che hanno indotto l'Assemblea federale, durante 1 dibattiti relativi alla riforma delle finanze, ad accettare la proposta di un disciplinamento più largo della competenza in questo campo. Il de¬ creto federale del 21 marzo 1950 si limitava -- è vero -- a concedere a competenza per la riscossione di speciali imposte alla fonte (art. 42 bis, primo capoverso, lettera c, del progetto d'articolo costituzionale); l'impo¬ sizione, a titolo di misura di ritorsione, della sostanza appartenente a amen, intesa come un elemento dell'imposta d'ammortamento (capo r mo \ ' capoverso, e, della imposta.

decisione Una del Consiglio nazio¬ ni. P era infatti caduta conlettera quest'ultima competenza più
esa è invece stata concessa alla Confederazione dal decreto concer-

dec*6 o* orprevede d^naruento dal federale 1951 al 1954: l'articolo 6 diordinare questo chefinanziario l'Assemblea può essa stessa °PPUre în .

oricare ritorsio ^ are Consiglio federale di ordinare qualsiasi imposta di n e zera * Par^cocollocata ' imposte colpiscono i redditi di origine sviza sostanza nella che Svizzera.

procurare° ^mPoste di protezione e di ritorsione non è quello di OVe ont ingerenze ^ ^ i d'introiti alla Confederazione, bensì di rimediare alle 1SCa corso dellee ^ commesse dall'estero. Secondo le esperienze fatte nel trattative per la conclusione di convenzioni intese a evitare Foglio Federale, 1953.

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206 i casi di doppia imposizione internazionale, si può ammettere che già la sola esistenza di una disposizione costituzionale o legale che permetta la riscossione d'imposte di questa natura ha un notevole effetto preven¬ tivo. Ora, si può presumere che questo effetto sarà ancora più sicuro quando la facoltà di riscuotere imposte di ritorsione sia definita in modo più largo, così da poterne fare uso, se necessario, nel più breve tempo.

Ecco perchè secondo il nostro progetto la Confederazione dev'essere pie¬ namente libera di prendere le misure fiscali di ritorsione considerate opportune nelle relazioni con gli Stati esteri, per quanto concerne sia la scelta del genere d'imposta, sia le condizioni d'assoggettamento, o an¬ cora le aliquote dell'imposizione.

Secondo capoverso: esclusività della sovranità fiscale federale. Si tratta di una disposizione già contenuta nel decreto federale del 21 mar¬ zo 1950. Essa sostituisce, per le tasse di bollo, la disposizione attuale dell'articolo 41 bis, primo capoverso, seconda frase, della Costituzione federale. Tuttavia, essa non è meno necessaria per l'imposta preventiva e per l'imposta sul tabacco.

Terzo capoverso; legislazione d'esecuzione. Nell'articolo 42 bis, terzo capoverso, prima frase, del decreto federale del 21 marzo 1950, erano riservati, per evitare i casi di doppia imposizione, gli accordi internazio¬ nali. L'aggiunta è superflua.

La seconda frase del terzo capoverso contiene una disposizione spe¬ ciale circa la fissazione delle imposte di ritorsione, analoga a quella prevista nell'articolo 6 del decreto federale concernente l'ordinamento transitorio dal 1951 al 1954. Essa conferisce all'Assemblea federale la fa¬ coltà di stabilire le disposizioni sulle imposte secondo il primo capover¬ so, lettera d; allo scopo di rendere possibile un intervento rapido quan¬ do le circostanze lo esigono, le Camere potranno delegare la loro com¬ petenza al Consiglio federale.

Art. 42 ter, della Costituzione. 11 testo del primo capoverso di que¬ sto articolo è identico a quello del decreto federale del 21 marzo 1950.

Per le spiegazioni ci riferiamo a quelle date nel capo III, 1, b, circa i rapporti tra le misure contro le crisi e l'ammortamento elastico del de¬ bito.

L'articolo costituzionale inserito nel decreto federale del 21 marzo 1950 prevedeva in
proposito un capoverso, in virtù del quale gli scopi per cui potevano essere concessi sussidi dalla Confederazione, nonché i requisiti, l'importo e le condizioni di essi dovevano in ogni modo essere regolati da leggi o da decreti federali. Tale disposizione non è stata ripresa nel nuovo disegno di decreto. Essa era infatti stata ispi¬ rata dall'impressione che cagionavano le somme elevate per sussidi fon¬ dati sul diritto di necessità. Attualmente questi sussidi sono per così di¬ re interamente soppressi. Rimangono soltanto ancora per lo più i sussidi per scopi culturali, concessi in via d'approvazione del preventivo.

207 Il secondo capoverso contiene la disposizione intesa a porre unf freno alle spese. Pensiamo che si tratti qui di una questione da risolvere mediante una disposizione costituzionale, insieme con quella del nuovo ordinamento finanziario. Tuttavia, l'interpretazione di siffatta disposi¬ zione nel testo del decreto federale concernente l'ordinamento finan¬ ziario dal 1951 al 1954 ha continuamente cagionato discussioni e diver¬ genze d'opinione, in quanto il testo non indica chiaramente a quali de creti il « freno delle spese » è applicabile.

Fondandoci sugli insegnamenti del passato, abbiamo cercato di tro¬ vare una soluzione che presentasse minori difficoltà d'interpretazione.

Tuttavia, la natura dei decreti finanziari delle Camere è talmente diversa da un caso all'altro che le difficoltà non possono essere superate modi¬ ficando la redazione della disposizione attuale; in particolare non è pos¬ sibile enumerare nella Costituzione federale le diverse specie di decreti parlamentari ai quali è applicabile il freno delle spese. Se il freno delle spese deve avere effetti pratici, l'unica soluzione consiste nel disciplinare 1 particolari di questa materia complicata in un atto legislativo speciale emanato in esecuzione della disposizione costituzionale. E se non si vuole sminuire l'importanza attuale del freno delle spese, occorrerà conferire a detto atto la forma di una legge federale.

Il secondo capoverso dell'articolo 42 ter che vi proponiamo non è contrario alla disposizione dell'articolo 88 della Costituzione federale in virtù del quale il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati prendono le loro decisioni alla maggioranza assoluta dei votanti; la norma sul fre¬ tto delle spese può infalli essere considerata una disposizione speciale che deroga alla disposizione generale dell'articolo 88.

Art. 42 quater della Costituzione. Abbiamo ripreso questo articolo nel testo del decreto federale del 21 marzo 1950. Le disposizioni che esso contiene sono state discusse nel capo VII concernente la perequazione manziaria intercantonale e non richiedono certo maggiori spiegazioni.

Art. 2.

Fa proposta di aggiungere un terzo capoverso all'articolo 46 della ostituzione era già contenuta nel progetto del 22 gennaio 1948 e motivata * dativo messaggio (FF 1948, 306 e 307). Essa risale al postulato e vuol1"1000
all'iniziativa ladel Cantone di Zurigo del la 1945 Con fcrire alla Confederazione facoltà d'intervenire contro con-e cne · ^ <-°rrenza pv» > 1 Cantoni si fanno mediante 1 offerta di riduzioni fiscali e

ere m sure favoritir^mn<*mot * Per impedire che determinati contribuenti siano L'ago; *° contrario ai principi dell'eguaglianza davanti alla legge.

1950 (a*F1!0 erae stata aPPfovata dalle Camere nei dibattiti dal 1948 al La .' ^ ^ l decreto federale del 21 marzo 1950).

stificata questa nel nuovo disegno in particolare giu8h ^i sforzi dei proposta Cantoni per rimediare alla èconcorrenza fiscale

208 sleale mediante un concordato, sforzi che, fino a oggi, non sono però stati coronati da un successo completo (cfr. capo Vili, 3).

Art. 3.

Il risultato dei tentativi finora fatti per riordinare le finanze fede¬ rali su base costituzionale ci induce a considerare giustificate le molte esi¬ tazioni che si nutrono ancora oggi a conferire alla Confederazione il diritto di riscuotere imposte dirette, se l'unica limitazione di siffatto diritto deve consistere nel referendum legislativo facoltativo. D'altra par¬ te, occorre tener conto dell'opinione, sostenuta in vasti circoli, secondo cui l'imposta sulla cifra d'affari si giustifica solamente accanto a una imposta federale diretta e deve perciò essere sottoposta alle stesse li¬ mitazioni -- quanto alla competenza federale -- che l'imposta federale diretta.

Poiché scopo della limitazione è avantulto quello di restringere nel tempo la competenza fiscale conferita dalla Costituzione, la disposizione con la quale la Confederazione è autorizzata a riscuotere un'imposta sulla cifra d'affari e un'imposta diretta non può essere inserita nell'arti¬ colo 42 bin, bensì in un complemento (« disposizione transitoria ») alla Costituzione. L'articolo 3 del nostro disegno contiene il testo di tale com¬ plemento e indica chiaramente il carattere sussidiario delle due fonti di introiti di cui si tratta.

Numero l. La competenza della Confederazione è definita e fissata per una durata di 20 anni (dal 1955 al 1974), conformemente alla de¬ cisione del Consiglio nazionale del 10 giugno 1949.

Lettera a. Questa disposizione definisce l'oggetto dell'imposta sulla cifra d'affari. Essa designa come tale le cifre d'affari risultanti da ope¬ razioni di smercio come pure le prestazioni connesse con dette opera¬ zioni. Essa riprende in tal modo la definizione data nel decreto federale del 21 marzo 1950. Siffatta definizione permetterà un disciplinamento adeguato della materia e anche, per più di un aspetto, una semplifica¬ zione dell'imposizione delle varie forme di cifre d'affari (segnatamente le forniture per le costruzioni).

D'altra parte, la lettera a statuisce che la competenza fiscale fede¬ rale è esclusiva: le cifre d'affari dichiarate dalla legislazione federale im¬ ponibili o espressamente esenti da imposta non possono essere colpite dai Cantoni con un'imposta sulla
cifra d'affari.

Lettera b. Questa disposizione concerne l'imposta federale diretta, designata come « imposta per la difesa nazionale ». Il mantenimento di tale termine divenuto d'uso corrente è giustificato dal fatto che esso permette di fare la distinzione necessaria tra l'imposta federale diretta e le imposte cantonali grazie a un'espressione facile da ricordare. Ma

209 il mantenimento del termine è consigliabile anche perchè la nuova im¬ posta federale proposta costituisce materialmente soltanto una modifi¬ cazione dell'imposta attuale per la difesa nazionale e il fabbisogno fi¬ nanziario al quale l'imposta deve sopperire ha la sua origine sopra tutto nelle spese cagionate dalla difesa nazionale.

Per i motivi esposti nel capo VI, la lettera b prevede che le persone fisiche e le persone giuridiche che non sono società di capitali o società cooperative (associazioni, fondazioni, enti e istituti di diritto pubblico o ecclesiastico, e enti di diritto cantonale nel senso dell articolo 59 del codice civile) pagheranno un'imposta federale diretta sul reddito, ma non sulla sostanza. È chiaro che per reddito si intende, coinè attualmente in materia d'imposta per la difesa nazionale e come per 1 imposta d am¬ mortamento, il reddito complessivo, provenga esso dal lavoro, dalla so¬ stanza o da altre fonti d'entrate. Le società di capitali (società anoni¬ me, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata) e le società cooperative devono invece essere assoggettate ali imposta federale diretta sia sul reddito netto sia sul capitale e sulle riserve.

Numero II. Questa disposizione stabilisce, nella sostanza, limiti no¬ tevoli alla legislazione d'esecuzione in materia d'imposta sulla cifra d af¬ fari. Tale imposta, che frutta annualmente oltre 400 milioni di franchi, è un elemento fondamentale delle finanze federali. La sua riscossione non può perciò più essere rimessa in discussione. Non per nulla il popolo svizzero ha respinto con 552 122 no contro 129 243 sì e con voto negativo di tutti i Cantoni l'iniziativa del partito del lavoro intesa a vietare la ri¬ scossione d'imposte sulla cifra d'affari. Il risultato di quella votazione dev'essere interpretato nel senso che all'imposta sulla cifra d'affari non devono essere apportate modificazioni essenziali e che il disciplinamento vigente deve nelle sue grandi linee essere mantenuto, in particolare per ciò che concerne la determinazione degli oggetti imponibili, le eccezioni ali assoggettamento e la fissazione dell'imposta.

Lettern a. Ne consegue che, come già nel decreto federale del 21 dicembre 1950, la presente disposizione obbliga il legislatore a esentare le cifre d'affari risultanti dalla fornitura di
derrate alimentari di prima necessità. Inoltre, la legislazione d'esecuzione potrà prevedere altre esen¬ zioni, in particolare le esenzioni all'assoggettamento precisate oggi nel1 articolo 14, primo capoverso, lettera b, del decreto che istituisce una imposta sulla cifra d'affari.

Lettera b. Analogamente a quanto era previsto nel decreto federale ci 21 marzo 1950, è anche qui stabilito che le cifre d'affari risultanti a a fornitura di articoli indispensabili d'uso corrente e di materie au¬ si larie necessarie alla produzione agricola non potranno essere gravate un imposta superiore al 4 per cento del prezzo al minuto. È evidente c e ì consumo d'articoli indispensabili debba essere imposto mediante a iquote per quanto possibile moderate. La legislazione d'esecuzione non

210 potrà però evitare certe difficoltà cagionate dal trattamento speciale delle cifre d'affari risultanti dalla fornitura « di articoli indispensabili d'uso corrente »; le difficoltà deriveranno sopra tutto dal fatto che nu¬ merosi oggetti d'uso corrente possono essere definiti indispensabili non in senso assoluto, ma soltanto per una determinata categoria di consu¬ matori (per esempio, l'automobile per il tassametrista, l'apparecchio fo¬ tografico per il fotografo di professione); altre difficoltà deriveranno dal fatto che molti oggetti, pur essendo d'uso corrente, possono dive¬ nire, a seconda dell'esecuzione e del prezzo, oggetti di lusso (mobili, tap¬ peti, scarpe, orologi, ecc.).

Lettera c. Si tratta qui di una disposizione concernente l'imposta sull'importazione, non prevista nel decreto federale del 21 marzo 1950.

Poiché l'importazione delle merci, cioè il passaggio attraverso il confine di merci, non è per sè una operazione commerciale e non è necessaria¬ mente nè preceduta nè seguita da una operazione siffatta, dev'essere menzionata nella Costituzione accanto alle operazioni commerciali, se si vuole che formi oggetto di un'imposizione, ciò che ò opportuno a mo¬ tivo della concorrenza.

Numero III. In questo numero sono riunite le norme generali per la dclerminazione dell'imposta federale diretta (imposta per la difesa na¬ zionale).

Lettera a. Questa disposizione fissa le aliquote massime sul reddito nello e sulla sostanza che devono essere pagate dalle società di capitali e dalle società cooperative. Mediante queste aliquote, il rendimento fi¬ scale voluto può essere conseguito soltanto se l'imposizione colpisce il reddito netto intero (e non solo quello ripartito) e, oltre al capitale, tutte le riserve (e non solo le riserve palesi). Per conseguenza, come base di calcolo dell'imposta sul reddito è definito nel progetto il reddito netto conseguito. I motivi determinanti per l'adozione di questo criterio sono segnatamente quelli esposti nel capo VI, numero 3, contro l'imposta su¬ gli utili ripartiti.

Lettera b. È qui stabilito il principio dell'imposizione progressiva per il reddito dei contribuenti non compresi nella lettera a; l'aliquota massima è fissata al 15 per cento. L'applicazione dell'aliquota massima sarà necessaria, se si vuole che l'imposta sul reddito secondo la lettera
b e le imposte previste nella lettera a fruttino insieme un gettito annuo lor¬ do di 250 milioni di franchi. Inoltre, la lettera b prevede una deduzione generale di almeno 2 000 franchi e una deduzione per ogni figlio di al¬ meno 500 franchi. L'importo minimo del reddito imponibile è fissato a 2 000 franchi per i celibi e a 3 000 franchi per le persone coniugate.

Infine, è precisato che l'assoggettamento ha inizio quando il reddito netto ascende a 4 000 franchi per i celibi e a 5 000 franchi per le persone

211 coniugate (cfr. allegato 19). Tale ordinamento corrisponde a quello attual¬ mente in vigore in materia d'imposta per la difesa nazionale.

Lettera c. Conformemente a quanto è previsto per le imposte di guerra, per la contribuzione di crisi e per l'attuale imposta per la di¬ fesa nazionale, la riscossione della nuova imposta federale diretta dev es¬ sere affidata ai Cantoni. Ciò vale parimente per le imposte che devono essere pagate dalle società di capitali e dalle società cooperative, visto che l'imposta sugli utili ripartiti non è stata accettata. Inoltre, la lettera c fis¬ sa al 20 per cento la quota parie dei Cantoni (cfr. capo Vili, 2).

Art. 4.

Secondo l'articolo 3 del decreto federale del 21 marzo 1950, la par¬ tecipazione dei Cantoni al prodotto delia tassa d'esenzione dal servizio militare e delle tasse di bollo, come pure all'utile della Banca Nazionale avrebbe dovuto cessare alla fine dell'anno civile per il quale l'imposta Per la difesa nazionale fosse stata riscossa per l'ultima volta.

Poiché il nuovo progetto mantiene la quota parte dei Cantoni al prodotto delle tasse di bollo e all'utile netto della Banca Nazionale (ca¬ po Vili, 2) e prevede d'altra parte la riscossione di un'imposta federale diretta in luogo e vece dell'attuale imposta per la difesa nazionale, la cessazione dei diritti cantonali di partecipazione al prodotto netto della tassa militare può senz'altro essere fissata per il momento in cui spirerà l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954.

Art. 5.

Questa disposizione transitoria è analoga a quella dell articolo 4, primo capoverso, del decreto federale del 21 marzo 1950. Come quest ul¬ tima, essa è intesa a garantire alla Confederazione, nel periodo necessario Per l'esecuzione del nuovo ordinamento costituzionale, la conservazione di una parte essenziale dei suoi mezzi finanziari. Finche non potrà fare c ^Po alle nuove risorse fiscali, la Confederazione continuera pei ciò a disporre delle entrate che sono previste nell ordinamento finanziario dal !951 al 1954; del pari, le misure temporanee previste per diminuire le spese devono rimanere in vigore ancora per una certa durala.

L'articolo 5 del disegno di decreto dichiara applicabili, dopo il 1954, disposizioni di precedenti ordinamenti finanziari che secondo il decreto federale del 29 settembre 1950 avrebbero dovuto cessare i loro cfeltl a 'da fine del 1954. La nuova proroga concerne le disposizioni se¬ guenti; e

le disposizioni relative all'ordinamento finanziario dal 1939 al 1941 (decreto federale del 22 dicembre 1938 concernente l'attuazione delor dinaniento transitorio delle finanze federali), modificato dal re-

212 girne finanziario dal 1946 al 1949 (decreto federale del 21 dicembre 1945 che proroga nuovamente il regime finanziario 1939-1941). Sif¬ fatte disposizioni, che sono menzionate nell'articolo 1, primo capo¬ verso, del decreto federale concernente l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954, devono essere prorogate per quanto non siano state abrogate o non siano divenute nel frattempo prive d'oggetto. Come era esposto in modo particolareggiato nel nostro messaggio del 22 luglio 1949 (FF 1949, ed. franc., II, pag. 79 e segg.; 90 e segg.), si tratta qui di determinate economie, di modificazioni e di comple¬ menti vari in materia di tasse di bollo e d'imposta sulla birra, non¬ ché di misure per il mantenimento del credito nazionale; 2. le disposizioni del decreto federale del 20 giugno 1947 che istituisce misure intese a ridurre immediatamente le spese della Confederazio¬ ne, indicate nell'articolo 1, secondo capoverso, del decreto federale concernente l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954. Si tratta qui di economie attuate mediante la rinuncia a iscrivere determinate ra¬ te d'ammortamento e la riduzione del sussidio all'Ufficio svizzero d'espansione commerciale; 3. le disposizioni indicate nell'articolo 2 del decreto federale concer¬ nente l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954, e cioè i decreti emanati dal Consiglio federale in virtù dei poteri straordinari e con¬ cernenti l'imposta per la difesa nazionale, l'imposta sulla cifra d'af¬ fari, l'imposta sul lusso, l'imposta preventiva e l'imposta riscossa alla fonte sulle prestazioni fatte in virtù di assicurazioni sulla vita.

Conformemente all'articolo 5 del nostro disegno di decreto, tutte que¬ ste disposizioni rimarranno in vigore anche dopo il 31 dicembre 1954 fi¬ no all'entrata in vigore delle nuove leggi se devono essere sostituite da leggi d'esecuzione delle nuove disposizioni costituzionali, e fino al 31 dicembre 1956 al più tardi negli altri casi. Tra le leggi d'esecuzione che in virtù della nuova disposizione costituzionale devono sostituire i de¬ creti menzionati nel numero 3, ricordiamo in particolare quelle concer¬ nenti le tasse di bollo (secondo il regime finanziario 1939-1941), l'impo¬ sta preventiva (compresa l'imposta riscossa sulle prestazioni d'assicura¬ zioni), l'imposta sulla cifra d'affari (compresa l'imposta sul lusso
e l'im¬ posta sulla birra) e la nuova imposta per la difesa nazionale destinata a sostituire quella in vigore. Inoltre, dovrà essere studiala la revisione della legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio militare e dovrà essere preparata una legge federale nella quale siano contenute le dispo¬ sizioni generali della legislazione fiscale della Confederazione.

OSSERVAZIONI FINALI Le spiegazioni che precedono dimostrano che sono nuovamente state esaminate tutte le possibilità atte a garantire l'equilibrio delle finanze federali dopo lo spirare dell'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954.

213 Se proponiamo un decreto che nelle sue grandi linee non differisce molto dall'ordinamento attuale nè dal progetto del 1948 non è perchè partiamo da un'idea preconcetta, ma perchè tutte le altri possibili soluzioni pre¬ sentano inconvenienti tali e urtano contro difficoltà tanto considerevoli che in definitiva nè le Camere nè il popolo le accetterebbero. Così stan¬ do le cose, c'è chi potrebbe obiettare che la revisione costituzionale pro¬ posta non merita il nome di « riforma delle finanze ». Se per riforma si dovesse intendere un ordinamento del tutto nuovo del sistema fiscale, il rimprovero sarebbe evidentemente fondato. Tuttavia, il nostro scopo non poteva consistere nel trovare a qualsiasi costo qualcosa di nuovo: si trattava per noi di cercare una soluzione che garantisse l'equilibrio dei conti e nel medesimo tempo fosse politicamente possibile. D'altra parte, occorre tenere conto in primo luogo della situazione finanziaria dei Can¬ toni. Una modificazione fondamentale del sistema fiscale oggi in vigore, con una separazione completa della competenza fiscale tra la Confedera¬ zione e i Cantoni, avrebbe avuto per conseguenza di obbligare quest'ultimi a una riforma generale della loro legislazione fiscale, ciò che nelle pre¬ senti circostanze non sarebbe attuabile.

Neppure per ciò che concerne la forma, il nostro disegno costi¬ tuisce una revisione vera e propria, poiché contrariamente ai progetti del 1938 e del 1948 esso non contiene un articolo che fissi esclusivamente la competenza. Esso prevede soltanto una disposizione costituzionale della durata di vent'anni per le due imposte principali, disposizione che sta¬ bilisce anche un certo limite sostanziale. Scopo della stessa è quello di precisare che le due imposte non possono essere aumentate a piacimento.

D altra parte, le disposizioni devono però essere sufficientemente elasti¬ che da permettere quelle modificazioni e quegli adattamenti dell'impo¬ sta che dovessero risultare necessari nel corso dei prossimi vent'anni.

articolo costituzionale dovrebbe dunque contenere per quanto possibile poche disposizioni particolareggiate, per lasciare sufficiente latitudine ala tegislazione, nel cui campo il diritto del popolo di esprimere il suo Parere è parimente salvaguardato.

Se il progetto di riordinamento delle finanze federali corrisponde
in ga misura all'ordinamento provvisorio attuale, occorre ricordare che quest ultimo non è dovuto al caso, ma è il risultato delle esperienze di S"i anni. Esso si fonda politicamente sul rapporto delle forze nel ar

d^relt0a ^aese ' *n Particolare, esso segue tra l'imposizione diretta e in°' se s' vuole, tra gli oneri che colpiscono il possesso e il conSumQ Una essere' mnntlinea che s'è rivelata come la giusta via di mezzo e che deve zione 1 lm . nula anche nel nuovo progetto. Nel corso della loro evoluscon ' riP°sle dei due gruppi sono stale a poco a poco ritoccate allo Uicord' 1 a^Uare sempre meglio l'idea della ripartizione equa degli oneri, esem per la'^p10 P'°e l'aumento deduzioni esa nazionale l'estensionedelle dell'elenco delleesenti merci dall'imposta esenti dal-

214 l'imposta sulla cifra d'affari. Nello stesso ordine di idee abbiamo pro¬ posto ora di rinunciare all'imposta complementare sulla sostanza delle persone fisiche: tale rinuncia appare giustificata a motivo dell'onere re¬ lativamente forte a carico del reddito della sostanza nei Cantoni e nei comuni.

Abbiamo esaminato se il nuovo ordinamento delle finanze dovesse contenere una disposizione con la quale sìa autorizzata la riscossione di un supplemento speciale per il finanziamento del programma straordinario d'armamento. Ce ne siamo astenuti perchè non volevamo rendere troppo complicato il presente progetto. Si tratta infatti oggi in primo luogo di dare alla Confederazione, per un periodo di tempo abbastanza lungo, la base giuridica che le permetta di procurarsi i mezzi finanziari neces¬ sari. Senza dubbio sarebbe buona cosa ammortizzare interamente le spe¬ se cagionate dal programma d'armamento durante gli anni in cui la situazione economica è favorevole; purtroppo, ciò non è però permessso dalla decisione popolare del 6 luglio 1952.

Se la situazione economica attuale durerà ancora alcuni anni e non sarà necessario imporre alla Confederazione nuovi oneri, dovrebbe es¬ sere possibile compensare, almeno parzialmente, nei prossimi anni l'au¬ mento dei debiti cagionato dalle spese suppletive per l'armamento. Se invece il grado d'occupazione e il reddito nazionale diminuissero o altre spese straordinarie si rendessero necessarie a motivo dei pericoli di na¬ tura economica o politica, occorrerebbe i-assegnarsi a un notevole au¬ mento del disavanzo del conto di Stato.

È impossibile prendere già oggi tutti i provvedimenti finanziari ne¬ cessari per tutte le eventualità. Il fine essenziale deve consistere nel ga¬ rantire alla Confederazione, almeno per tempi più o meno normali, le risorse indispensabili. Noi speriamo che le Camere e il popolo ricono¬ sceranno tale necessità e contribuiranno a far riuscire questo terzo ten¬ tativo di ordinare le finanze federali in modo durevole.

Ci pregiamo raccomandarvi di approvare il disegno di decreto fe¬ derale allegato che istituisce nuove disposizioni costituzionali sull'ordina¬ mento delle finanze della Confederazione, e vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, 1 espressione della nostra più alta considerazione.

Berna, 20 gennaio 1953.

In nome del Consiglio federale svizzero, II Presidente delia Confederazione: Ett er.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il nuovo ordinamento costituzionale delle finanze della Confederazione (Del 20 gennaio 1953)

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