N° 11

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XXXVI Borna, 19 marzo 1953. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.-- ; seme¬ stre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi all'Ammini¬ strazione delle pubblicazioni federali. -- S. A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

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MESSAGGIO del

Consiglio federale all'Assemblea federale relativo alla modifica¬ zione del decreto federale concernente le misure intese a migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna (Del 9 marzo 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, L articolo 3, terzo capoverso, del decreto federale del 3 ottobre 1951, presciive, fra l'altro, che non può essere assegnato sussidio federale al¬ bo^090^er *avorper * di abitazione.

risanamento il cui costo complessivo è superiore a franchi le6 so e Esposizione tende a impegnare le famiglie di condizioni modeste, * beneficiarie di queste misure di risanamento, a limitare il miglio¬ ro delle loro condizioni d'abitazione allo stretto necessario per non un dissesto del bilancio familiare con spese edilizie fors'anche .

.ma non indispensabili. La norma non è applicabile soltanto ai ^iglio^a1 e^sur'sanamento veri e propri ma anche quando non è possibile UOv nur»,, ' fficientemente le condizioni d'abitazione senza costruire una a casa.

creto <^n'[0rrnernenfe all'articolo 3, secondo capoverso, lettera a, del de¬ nuove ®raie» di massima non è assegnato sussidio per le costruzioni nou fngna è possibile continuare a favore delle regioni di monaiuto Per la costruzione di case d'abitazione che è stato sospeso Foylio Federale, 1953.

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282 alla fine del 1949. Sono tuttavia eccettuate le nuove costruzioni destinate a sostituire abitazioni in condizioni da non poter essere risanate se non ricostruendole. Subito dopo l'entrala in vigore delle misure per miglio¬ rare le condizioni di abitazione, si constatò che la ricostruzione sia pure la più modesta di case per famiglie, dato i prezzi, non era praticamente possibile senza eccedere il limite di 20 000 franchi fissato dall'articolo .3, terzo capoverso. Era particolarmente il caso delle abitazioni per famiglie numerose, per le quali sopra tutto queste misure erano state previste.

Non sono naturalmente mancate domande di sussidio per nuove costru¬ zioni il cui costo, secondo il preventivo, non avrebbe complessivamente oltrepassato l'importo di 20 000 franchi. Tuttavia un esame più approfon¬ dito aveva dimostrato che nel calcolo delle spese non si era tenuto conto delle reali dimensioni della costruzione oppure del costo di parti essen¬ ziali. Il preventivo era stato stabilito senza tener conto della realtà, al solo scopo di non superare il limite di 20 000 franchi. In siffatti casi non poteva essere concesso un sussidio federale poiché era evidente che le spese avrebbero superato detto limite.

* * * II decreto federale (art. 3, secondo capoverso, lettera a) prevede bensì la possibilità di sussidiare nuove costruzioni a determinate condi¬ zioni, ma il limite delle spese fissato nell'articolo 3, terzo capoverso, la rende illusoria.

Questa situazione, che riteniamo poco soddisfacente, indusse il con¬ sigliere nazionale Studer (Escholzmatt) a presentare nel corso della ses¬ sione invernale 1952 la seguente interpellanza: Conformemente all'articolo 3, secondo capoverso, lettera a, del decreto fode¬ rale del 3 ottobre 1951 concernente le misure intese a migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna, possono essere assegnati sussidi federali per nuove costruzioni se esse sostituiscono abitazioni insanabili.

Ma sorgono difficoltà allorché trattasi di applicare a queste costruzioni il principio stabilito dal terzo capoverso di detto articolo, secondo il quale non può essere assegnato sussidio federale alcuno per lavori di risanamento il cui costo complessivo è supcriore a 20 000 franchi per abitazione. Se, dato il prezzo attualo delle costruzioni, si osservasse questo
limite, le nuovo abitazioni per famiglie numerose destinato a sostituire abitazioni insanabili sarebbero praticamente escluse dal sussidio. Non ritiene il Consiglio federale ehe tale limite non debba essere osservato per questo nuovo costruzioni ohe sono indispensabili T Siffatta interpretazione non implicherebbe alcun aumento del sussidio fe¬ derale poiché l'articolo 4 prevede espressamente ohe il sussidio non può eceedoire una determinata somma per abitazione risanata o costruita.

L'espediente di ricorrere all'interpretazione per sottrarre le nuove co¬ struzioni, cui si riferisce l'interpellanza Studer, al limite previsto per le spese dall'articolo 3, terzo capoverso, era comprensibile e il Dipartimento

283 dell'economia pubblica chiese in merito il parere della delegazione delle finanze delle Camere federali. Questa rispose che non poteva consentire a tale soluzione ma avrebbe invece appoggiato all'unanimità una revisione del decreto federale del 3 ottobre 1951, che elevasse il limite delle spese per le nuove costruzioni indispensabili.

Non si potrebbe attualmente rinunciare ad adeguare questo limite senza frequentemente frustrare -- e proprio nei casi in cui sarebbe più indicato l'aiuto istituito dal decreto federale -- l'opera di risanamento delle abitazioni, in particolare quando trattasi di creare condizioni d'abi¬ tazione sane per famiglie con numerosa prole, spesso con dieci e più figli, alloggiate in tuguri o in case troppo piccole che non è possibile risanare, nemmeno con forti spese, ricorrendo a riparazioni.

Come limite massimo del costo per costruzioni nuove potrebbe di regola bastare la somma di 25 000 franchi per abitazione in una casa per P>u famiglie e la somma di 30 000 franchi per casa d'una sola famiglia, a condizione tuttavia di limitarsi a costruire case igieniche, ma veramente semplici, ciò che è assolutamente indispensabile se si vuole evitare che chi le abita non abbia a sopportare oneri eccessivi. Non avrebbe senso aiutare queste famiglie a migliorare le loro condizioni d'abitazione se il costo della costruzione dovesse indebitarle a tal punto che il loro piccolo reddito non sarebbe più sufficiente al loro sia pur modesto mantenimento.

* * Considerato il numero relativamente scarso di queste nuove costru¬ zioni, si può prevedere che le conseguenze finanziarie della modificazione Proposta saranno contenute in limiti affatto ristretti. Ê d'altra parte escluso che il sussidio abbia a costituire per ogni nuova costruzione una spesa suppletiva poiché, nella maggior parte dei casi, la Confederazione r*on potrebbe rifiutare puramente e semplicemente ogni aiuto. Se la Conerazione non sussidiasse queste costruzioni, si dovrebbe trar profitto a on eh »G senza ^^az'soddisfare ' esistenti apportandovi miglioramenti costosi, interamente le famiglie che le relativamente abitano, creerebbero eno condizioni d' abitazione più favorevoli. Dobbiamo inoltre riare che la concessione d'un sussidio per nuove costruzioni, che sono

..C.°Stose' non provoca spese suppletive vere e proprie. Ciò per due Vl " '^anzitutto perchè l'articolo é del decreto fissa al sussidio federaje porçan.^m^e massimo che non può essere modificato; in secondo luogo l'inizi 1.rn.ezz' disponibili per l'esecuzione del decreto sono stati fin dalm ta res zione10d'^ ' ^ 'duo dal f°ndo costituito per promuovere la costrugp j . 1 Case d'abitazione durante gli anni dal 1945 al 1949, compresi v

f ues cnient*1eS^a ^ l l° fondo al 31 dicembre 1952 e le somme prorestituzioni e da fino risparmi.

284 * * Come il decreto federale del 3 ottobre 1951, il decreto che lo mo¬ difica sarà sottoposto a referendum.

* * H< Fondandoci sulle considerazioni che precedono, vi proponiamo di ap¬ provare il disegno di decreto federale qui allegato.

Vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 9 marzo 1953.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Etter.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale relativo alla modificazione del decreto federale concernente le misure intesae a migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna (Del 9 marzo 1953)

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19.03.1953

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