N° 13

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XXXVI Berna, 1° aprile 1953. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento : anno fr. 11. -- ; seme* fetro fr. 6*80, con cMegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgerai all'Ammini¬ strazione delle pubblioazioni federali. -- S. A. Arti grafiohe Orassi e Co. a Bellmzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 30 giugno Î953

LEGGE FEDERALE che completa quella sulla polizia delle acque nelle regioni elevale (Del 27 marzo 1953)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti gli articoli 24, 24 bis e 85, numero 6, della Costituzione federale; vistò il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 1962, decreta : ì La legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque nelle regioni elevate è completata dalle disposizioni seguenti: Art. 3 bis tuali ^ Cöh^lio Iterale provvede affinchè, per le opere d'invaso atPòsshu ^Uture' siano prese le misure necessarie per prevenire più che sia éhstfiiiH6 * Peric°li ero * danni che potessero derivare dal loro modo di che Ove i° insufficiente manutenzione o da operazioni belliiùîpiôinr1 idrici .^c.cortdelle 'a' tali misureidroelettriche.

potrebbero essere applicate anche ad altri officine Foglio Federale, 1953.

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Le misure devono essere prese tenendo conto per quanto possibile di un'utilizzazione economica delle forze idrauliche. Il Consiglio federale decide le misure dopo aver sentito il proprietario dell'opera e, trattandosi di misure di costruzione, dopo aver consultato, per quanto un'intesa con il proprietario non sia stata possibile, periti riconosciuti in materia di genio civile e d'economia idraulica.

8 II Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie dopo aver sentito i Cantoni e la Commissione federale dell'economia delle acque.

Esso può incaricare i Cantoni di applicarle.

4 I piani d'esecuzione delle opere devono essere approvati dal Con¬ siglio federale. La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione delle opere.

5 Se la sicurezza, l'indipendenza o la neutralità della Svizzera sono messe in pericolo, il Consiglio federale può delegare i suoi poteri al Comandante dell'esercito, in quanto si tratti di misure destinate a pro¬ teggere opere o regioni minacciate. Tuttavia, soltanto il Consiglio federale è competente a ordinare, prima dell'apertura di ostilità contro la Sviz¬ zera, l'abbassamento del livello dei bacini di accumulazione.

8 Quando le istruzioni impartite conformemente al presente articolo o le loro disposizioni esecutive devono essere applicate senza indugio e il proprietario dell'opera non vi ottempera, il Consiglio federale può ricorrere a mezzi coercitivi per far eseguire, a spese del proprietario del¬ l'opera, le misure ordinate.

7 II proprietario dell'opera sopporta le spese derivanti dall'applica¬ zione delle misure impostegli, come pure, se è il caso, gl'inconvenienti che ne potessero risultare. Egli è inoltre tenuto, fatta riserva del decimo capoverso, a riparare i danni che l'applicazione di queste misure potesse direttamente cagionare a terzi.

8 II costo delle misure di costruzione imposte dalla Confederazione per proteggere da operazioni belliche gl'impianti esistenti è sopportato, per quanto siffatte misure oltrepassino le esigenze della statica, dal pro¬ prietario in ragione di due terzi e dalla Confederazione in ragione di un terzo.

9 La Confederazione paga al proprietario dell'opera un'adeguata in¬ dennità per la diminuzione delle entrate provenienti dalla produzione di energia all'officina o per altri danni risultanti dall'abbassamento ordi¬
nato del livello di un bacino d'accumulazione, se l'abbassamento è stato eseguito conformemente alle istruzioni impartite. L'indennità non può ec¬ cedere la metà del danno cagionato.

10 Se l'abbassamento del livello di un bacino d'accumulazione è stato eseguito conformemente alle istruzioni impartite, il proprietario dell'opera non è tenuto a riparare i danni subiti da terzi a cagione delle masse d'acqua versate a valle per l'abbassamento del livello o della mancanza di energia elettrica.

315 11 Se le mass© d'acqua evacuate in seguito a un abbassamento ordi¬ nato ed eseguito conformemente alle istruzioni impartite cagionano danni gravi a terzi, questi hanno diritto a un'adeguata indennità da parte della Confederazione.

Art. 12 bis 1 Le disposizioni degli articoli dal 9 ai 12 sono applicabili quando si tratti, nei casi previsti dall'articolo 3 bis, di danni cagionati nei corsi d'acqua dalle masse d'acqua evacuate in esecuzione dell'ordine di abbas¬ sare il livello di un bacino d'accumulazione.

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Se la Confederazione contesta che una domanda d indennità fondala sull'articolo 3 bis, capoversi nono o undccimo, sia giustificata, il Tribu¬ nale federale giudica come istanza unica, conformemente agli articoli dal 110 al 115 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizza¬ zione giudiziaria.

Art. 13 bis 1 Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 3 bis, come pure alle prescrizioni e alle istruzioni particolari emanate in virtù di esso, è punito con la detenzione o con la multa. È punibile anche 1 azione commessa per negligenza.

2 II perseguimento e il giudizio delle ini razioni sono di competenza della Corte penale federale. È riservato il perseguimento penale dei cri¬ mini e dei delitti contemplati negli articoli 227, 228 e 229 del Codice pe¬ nale svizzero e negli articoli 165 e 166 del Codice penale militare.

II Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della pre¬ sente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 marzo 1953.

Il Presidente: Schmuki.

Il Segretario: ?. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 marzo 1953.

Il Presidente: Th. Holenstein.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Hco/'"aRlegge °

federale che precede sarà pubblicata conformemente all'ar9, secondo capoverso, della Costituzione federale e ali articolo 3 *

316 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 marzo 1953.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 1° aprile 1953.

Termine d'opposizione: 30 giugno 1953.

Termine d'opposizione: 30 giugno 1953

DECRETO FEDERALE che modifica quello sulle prestazioni della Confederazione in caso di invalidità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale (Del 27 marzo 1953)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 febbraio 1953, decreta : I.

L'articolo 3, primo capoverso, del decreto federale del 12 febbraio 1949/29 marzo 1950 1) sulle prestazioni della Confederazione in caso d'in¬ validità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica fede¬ rale è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: 1) RU 1949, 1, 405; 195«, II, 660.

317 Art. 3, primo capoverso.

Lo stipendio nel senso dell'articolo 2, secondo capoverso, com¬ prende i 10/11 dello stipendio fisso, del minimo garantito delle tasse scolastiche e dei supplementi d'anzianità che il professore riceveva al momento del collocamento a riposo, dedotto l'importo di 1 400 franchi.

II.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1953.

III.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 marzo 1953.

Il Presidente: Th. Holenstein.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 marzo 1953.

Il Presidente: Schmuki.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato confoi memente ali ar ti colo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e ali articolo ^ della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 marzo 1953.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

della pubblicazione: 1° aprile 1953.

Temine d'opposizione: 30 giugno 1953.

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Legge Federale che completa quella sulla polizia delle acque nelle regioni elevate (Del 27 marzo 1953)

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01.04.1953

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