Decreto federale sull'iniziativa popolare «Essere solidali, per una nuova politica degli stranieri»

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del 10 ottobre 1980

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista l'iniziativa popolare del 20 ottobre 1977 «Essere solidali, per una nuova politica degli stranieri»1) visto il messaggio del Consiglio federale del 5 ottobre 1979 2 >, decreta:

Art l 1

L'iniziativa popolare del 20 ottobre 1977 «Essere solidali, per una nuova politica degli stranieri» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa è del tenore seguente: L'articolo 69ter della Costituzione federale è sostituito dalla nuova disposizione seguente: Art. 69ter 1 La legislazione nel campo della politica degli stranieri è di competenza della Confederazione.

2 Questa -legislazione assicura agli stranieri i diritti dell'uomo, la sicurezza sociale e il ricongiungimento con le famiglie. Essa considera in ugual misura gli interessi degli svizzeri e degli stranieri. Essa tiene conto di un equilibrato sviluppo sociale, culturale ed economico.

3 1 permessi di dimora devono essere rinnovati salvo che il giudice ordini l'espulsione per un'infrazione prevista dal diritto penale. Come provvedimenti di politica demografica sono ammesse soltanto restrizioni all'immigrazione, esclusi i rinvii. I profughi sono eccettuati da eventuali restrizioni all'immigrazione.

4 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni consultano gli stranieri sui problemi che li concernono. D'intesa con essi, ne promuovono l'integrazione nella società svizzera; la legislazione prevede misure appropriate.

5 L'esecuzione della legislazione federale incombe ai Cantoni sotto l'alta vigilanza della Confederazione; la legislazione federale può riservare determinate competenze alle autorità federali ed assicura agli stranieri una completa protezione giuridica, incluso il diritto di ricorrere ai tribunali.

1)FF 1977 III 718 FF 1979 III 577

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1980 -- 766

Nuova politica degli stranieri Disposizioni transitorie 1 Al più tardi entro tre anni, il Consiglio federale presenta alle Camere federali un disegno di legge conforme ai principi dell'articolo 69ter 2 Con l'accettazione di questo articolo costituzionale, gli-stranieri fruiscono come gli svizzeri della libertà d'espressione, di riunione, d'associazione e di domicilio come anche della libera scelta del posto di lavoro.

3 II numero dei permessi d'entrata concessi agli stranieri per esercitare un'attività lucrativa non deve superare il numero dei lavoratori stranieri partiti l'anno precedente. I lavoratori partiti volontariamente hanno la precedenza nell'ottenimento del permesso d'entrata per l'anno successivo. Queste disposizioni possono essere mitigate dalla legislazione federale al più presto 10 anni dopo la loro entrata in vigore.

Sono eccettuati i funzionari delle organizzazioni internazionali.

* II capoverso 3 dell'articolo costituzionale entra in vigore con l'accettazione dell'iniziativa.

5 Gli stagionali sono equiparati ai dimoranti. Le attuali restrizioni giuridiche devono essere abolite entro 5 anni dall'accettazione dell'iniziativa.

L'articolo 69 ter entra immediatamente in vigore dopo l'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni e dopo il decreto d'accertamento dell' Assemblea federale.

Art. 2 Art.

Si propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa popolare.

Consiglio nazionale, 10 ottobre 1980 II presidente, Hp. Fischer II segretario, Zwicker

Consiglio degli Stati, 10 ottobre 1980 II presidente, Ulrich II segretario, Sauvant

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Decreto federale sull'iniziativa popolare «Essere solidali, per una nuova politica degli stranieri» del 10 ottobre 1980

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21.10.1980

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