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Messaggio concernente il Trattato austro-svizzero sulla reciprocità nel campo della responsabilità dello Stato del 22 ottobre 1980

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente il Trattato conchiuso il 23 maggio 1979 con l'Austria sulla reciprocità nel campo della responsabilità dello Stato.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 ottobre 1980

1980 - 720

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Chevallaz II cancelliere della Confederazione, Huber

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Compendio Giusta la prassi attuale, le pretese dei cittadini svizzeri sorte dalla responsabilità dello Stato austriaco non sono neppure riconosciute dai tribunali, poiché la reciprocità non risulta sufficientemente garantita, secondo le autorità austriache competenti. Il presente trattato mira a colmare questa lacuna.

Le Parti contraenti s'impegnano, d'ora in poi, a trattare i cittadini danneggiati dall'altro Stato come se fossero propri, cittadini.

La parità di trattamento in quest'ambito è già stata assicurata nel nostro Paese tanto a livello federale che a livello cantonale. In virtù del presente trattato, non sarà più possibile in avvenire dì allontanarsi da questo principio. Tuttavia il trattato può essere disdetto in ogni tempo con preavviso di un anno.

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I II

Situazione attuale Prassi austriaca

La responsabilità dello Stato austriaco per i danni cagionati illecitamente a terzi dai suoi organi nell'esercizio delle loro funzioni è disciplinata nella legge del 18 dicembre 1948 sulla responsabilità dello Stato. Orbene, questa legge esclude che il danneggiato possa far valere pretese nei confronti dell' organo che ha agito. Egli può e deve indirizzare la domanda di risarcimento alla collettività pubblica (Federazione, Land, distretto, ecc.) per conto della quale ha agito l'organo che ha cagionato il danno.

Giusta il paragrafo 7 della legge austriaca, uno straniero può far valere pretese di risarcimento solo se la reciprocità è garantita, vale a dire solo se non vi è alcun dubbio che, in quest'ambito, un Austriaco possa far valere nel Paese del cittadino staniero gli stessi diritti come quest'ultimo.

La reciprocità è riconosciuta se è «disciplinata da un trattato internazionale oppure è oggetto di una pubblicazione nel Foglio ufficiale della Repubblica d'Austria». In caso contrario, il tribunale, chiamato a emettere una sentenza su una domanda di risarcimento del cittadino straniero, deve richiedere una dichiarazione di reciprocità della Cancelleria. Il tribunale è vincolato a tale dichiarazione e non può scostarsene.

In pratica, la Cancelleria della Repubblica austriaca ha finora sempre ritenuto che la reciprocità con la Svizzera non fosse garantita: conseguentemente le richieste di attori svizzeri sono sempre state respinte dai tribunali austriaci senza nemmeno venire esaminate materialmente.

La Cancelleria della Repubblica austriaca ha sempre giustificato questa prassi affermando che il paragrafo 7 della legge esigeva non solo la reciprocità formale ma anche quella materiale. Quindi non è sufficiente che anche i cittadini austriaci possano avanzare pretese nel Paese dell'organo che ha cagionato il danno; è necessario che il fondamento legale richiesto per la responsabilità dello Stato sia anche materialmente lo stesso di quello cui lo straniero può appellarsi in Austria in virtù della legge di questo Paese.

La reciprocità materiale non viene dunque riconosciuta per la Svizzera, in quanto la nostra legge sulla responsabilità del 14 marzo 1958 (RS 170.32) ignora la possibilità di riesaminare gli atti giuridici (decisioni e sentenze definitive) nell'ambito della procedura di responsabilità. La
legge austriaca, per contro, prevede questa possibilità se non si tratta di sentenze di tribunali supremi (par. 2 cpv. 3).

Inoltre, i termini di perenzione non corrispondono (tre anni in Austria, un anno in Svizzera) e le disposizioni della nostra legge sulla responsabilità che disciplinano la perenzione mancano nella legge austriaca.

D'altro canto, per quanto concerne la responsabilità dello Stato, la legge svizzera s'applica esclusivamente ai danni cagionati dai funzionari della Confederazione nell'esercizio delle loro funzioni, ma non dagli organi cantonali e comunali. I Cantoni fruiscono di ampie libertà nel disciplinamento delle loro responsabilità. Per contro, la legge austriaca s'applica non solo

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allo Stato centrale (Federazione) ma anche ai «Laender», ai distretti e ai comuni, nonché alle altre collettività pubbliche e istituti di diritto pubblico.

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Legislazione svizzera

Giusta la legge sulla responsabilità e le leggi analoghe della maggior parte dei Cantoni, le pertinenti collettività pubbliche rispondono del danno cagionato illecitamente a terzi dai propri agenti nell'esercizio delle loro funzioni. A differenza della legge austriaca, non è necessario che il funzionario sia colpevole. Quindi il diritto svizzero va più lontano e accorda al danneggiato un trattamento più favorevole. Come in Austria, il danneggiato non ha azione contro il funzionario che ha cagionato il danno.

Sia su piano federale che su piano cantonale, gli stranieri danneggiati sono ovunque trattati come gli Svizzeri, anche se il loro Paese d'origine non accorda la reciprocità.

2

Tenore e portata del Trattato

Le autorità competenti dei due Paesi hanno avviato negoziati nell'intento d'eliminare la disparità di trattamento, emergente dalla legge austriaca, tra cittadini svizzeri e austriaci in materia di responsabilità dello Stato. Essi sfociarono, il 23 maggio 1979, nel presente trattato, firmato dai rappresentanti debitamente autorizzati dalle due Parti.

La Svizzera e l'Austria si impegnano mutualmente affinchè i cittadini dell' altro Paese possano far valere, in materia di responsabilità dello Stato, i medesimi diritti dei propri cittadini. Il Trattato s'applica alle persone fisiche e a quelle giuridiche.

Il trattato non implica comunque un'unificazione materiale del diritto. In entrambi gli Stati continuerà ad essere applicato senza restrizioni il diritto nazionale in materia di responsabilità dello Stato. Ma in virtù del nuovo trattato, i cittadini dei due Paesi beneficeranno della parità formale di trattamento nell'altro Stato, contrariamente a quanto accadeva finora per gli Svizzeri in Austria. Il trattamento degli Austriaci in Svizzera, invece, non cambia rispetto all'ordinamento attuale.

In virtù del nuovo trattato, non sarà più possibile, in futuro, che la Confederazione e i Cantoni deroghino, nei confronti dei cittadini austriaci, al principio della parità di trattamento degli stranieri. Il rispetto di questo principio fondamentale del diritto, al quale per altro la Svizzera s'è conformata finora liberamente, è perfettamente giustificato. La procedura di consultazione avviata presso i Cantoni ha del resto evidenziato che il trattato non suscita alcuna obiezione. Tuttavia rileviamo che, ancorché sia concluso per un periodo indeterminato, può essere disdetto in ogni momento con preavviso di un anno.

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3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Nessuna, né per lo Stato centrale né per i Cantoni.

4

Linee direttive della politica di governo

Considerata la debole portata politica, non abbiamo ritenuto necessario iscrivere questo oggetto nel programma della presente legislatura; comunque esso risulta conforme alle linee direttive della politica di governo (mantenimento delle relazioni bilaterali con l'estero).

5

Costituzionalità

Giusta l'articolo 8 della Costituzione federale, la Confederazione può conchiudere trattati con Stati esteri. L'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, dal canto suo, autorizza la vostra Assemblea ad approvarli.

Il presente trattato è conchiuso per una durata indeterminata. Tuttavia può essere disdetto in ogni momento e la disdetta ha effetto un anno dopo la sua notificazione all'altro Stato. Il trattato non sottosta al referendum facoltativo, giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale in quanto non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica neppure un'unificazione del diritto. La debole portata materiale non giustifica nemmeno che sia sottoposta al referendum facoltativo giusta il capoverso 4 del medesimo articolo.

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Decreto federale Disegno che approva il Trattato austro-svizzero sulla reciprocità nel campo della responsabilità dello Stato del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 19801', decreta: Articolo unico 1 È approvato il trattato firmato il 23 maggio 1979 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria sulla reciprocità nel campo della responsabilità dello Stato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

3 II presente decreto non sottosta al referendum sui trattati internazionali.

1)

FF 1980 III 1065

1070

Trattato

Traduzione *>

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria sulla reciprocità nel campo della responsabilità dello Stato

La Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria, desiderose di disciplinare mutualmente le questioni concernenti la responsabilità dello Stato, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 I cittadini di uno Stato firmatario, se invocano la responsabilità dello Stato cofirmatario, possono far valere le proprie pretese alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo Stato e giusta la legislazione vigente.

Articolo 2 (1) Sono considerati cittadini degli Stati firmatari: a) i cittadini svizzeri e i cittadini austriaci, b) le persone giuridiche e gli altri enti giuridici capaci di stare in giudizio, che hanno la sede effettiva e, se è stata fissata, la sede statutaria in uno degli Stati firmatari oppure in entrambi o che, in mancanza di sede, vi sono stabiliti.

(2) I Governi degli Stati firmatari possono, mediante convenzione, estendere il presente Trattato agli apolidi abitualmente dimoranti in uno dei due Stati.

Articolo 3 (1) II presente Trattato sottosta a ratificazione; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna appena possibile.

(2) II presente Trattato entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione. Esso s'applica ai comportamenti pregiudizievoli posteriori all'entrata in vigore del Trattato.

' Dal testo originale tedesco.

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Responsabilità dello Stato

Articolo 4 (1) II presente Trattato è conchiuso per una durata indeterminata. Può essere disdetto in ogni momento per scritto e per via diplomatica. La disdetta ha effetto un anno dopo la sua notificazione all'altro Stato.

(2) Se il Trattato è abrogato in seguito a disdetta, le disposizioni continueranno ad essere applicate ai comportamenti pregiudizievoli anteriori alla sua abrogazione.

Fatto a Vienna, il 23 maggio 1979 in due esemplari.

Per la Confederazione Svizzera : Keller

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Per la Repubblica d'Austria : Fahr

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Messaggio concernente il Trattato austro-svizzero sulla reciprocità nel campo della responsabilità dello Stato del 22 ottobre 1980

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1980

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25.11.1980

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