Termine di referendum: 19 gennaio 1981

Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni # S T #

Modificazione del 10 ottobre 1980

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 marzo 1980 1) decreta:

La legge federale del 26 settembre 1958 2> concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni è modificata come segue:

Art. l cpv. 2 2 Ove trattasi di esportazioni a destinazione dei Paesi in sviluppo più poveri, la Confederazione tiene conto dei principi fondamentali della politica svizzera di aiuto allo sviluppo.

Art. 6a La Confederazione istituisce un fondo, senza personalità giuridica ma finanziariamente indipendente, per garantire i rischi delle esportazioni (fondo); gli emolumenti, i rimborsi, i diritti al rimborso e i diritti acquisiti con l'esecuzione di promesse di garanzia spettano al fondo. L'esecuzione delle promesse di garanzia e i costi di gestione sono a carico del fondo.

2 Le spese e le entrate del fondo non sono esposte nel conto finanziario della Confederazione.

1

Art. 6b 1 II fondo è gestito dalla Confederazione. Essa bonifica un interesse sulla parte del patrimonio del fondo non utilizzata per coprire i bisogni correnti di quest'ultimo.

2 La Confederazione può accordare al fondo anticipazioni rimborsabili e fruttanti interesse.

3 II Controllo federale delle finanze vigila sulle finanze del fondo.

'> FF 1980 li 73 2)

-

RS 946.11

1980 -- 758

607

Rischi delle esportazioni

Art. 6c 1

II conto annuo, il bilancio e la situazione patrimoniale devono essere pubblicati.

2 I I Consiglio federale disciplina inoltre l'organizzazione e la gestione del fondo.

Art. 7 La Confederazione riscuote dal beneficiario della garanzia una tassa stabilita mediante ordinanza. La tassa è determinata in funzione dei rischi incorsi nei singoli casi, dell'ammontare e della durata della garanzia e deve assicurare, a lungo termine, l'indipendenza finanziaria del fondo.

Art. 10a I crediti garantiti possono essere inclusi in un accordo di consolidamento tra Confederazione e Paese dell'acquirente. Permane assicurato il diritto a un'indennizzo conformemente alla garanzia.

Art. 17 cpv. 3 3

Con l'entrata in vigore della modificazione legislativa del 10 ottobre 1980, tutte le operazioni finanziarie riguardanti la garanzia contro i rischi all'esportazione si attuano per il tramite del fondo. La Cassa federale e il fondo liquidano i conti per il 31 dicembre 1980. La riserva costituita per la garanzia contro i rischi all'esportazione è accreditata al fondo.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 10 ottobre 1980 II presidente, Ulrich II segretario, Sauvant

Consiglio nazionale, 10 ottobre 1980 II presidente, Hp. Fischer II segretario, Zwicker

Data di pubblicazione: 21 ottobre 1980 *> Termine di referendum: 19 gennaio 1981

" FF 1980 III 607

608

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Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Modificazione del 10 ottobre 1980

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1980

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42

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21.10.1980

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607-608

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