Decreto federale che modifica l'ordinamento del grano nel Paese
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del 20 giugno 1980 ·
U Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 1980 1>, decreta:
I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 2îbis cpv. 2 e 4 2 La Confederazione promuove, nel paese, la coltura del grano p'anificabile, favorisce la selezione e l'acquisto delle sementi indigene di pregio e aiuta i coltivatori che producono per il proprio consumo, tenendo particolar conto delle regioni montane. Essa acquista il grano indigeno di buona qualità, atto alla macinazione, a un prezzo che ne renda possibile la coltura. I mugnai potranno essere obbligati a rilevare questo grano sino a concorrenza del prezzo di costo della Confederazione.
4 II prodotto dei dazi sui cereali panificabili è destinato alla copertura delle spese della Confederazione per l'approvvigionamento del paese con cereali.
II II presente decreto sottosta al voto del popolo e dei Cantoni.
Consiglio degli Stati, 20 giugno 1980 II presidente: Ulrich II segretario: Sauvant
Consigliò nazionale, 20 giugno 1980 II presidente: Hp. Fischer II segretario : Zwicker
" FF 1980 I 469 19SO -- 488
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Decreto federale che modifica l'ordinamento del grano nel Paese del 20 giugno 1980
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Foglio federale
Jahr
1980
Année Anno Band
2
Volume Volume Heft
26
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
01.07.1980
Date Data Seite
607-607
Page Pagina Ref. No
10 113 197
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