Decreto federale che modifica l'ordinamento del grano nel Paese

# S T #

del 20 giugno 1980 ·

U Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 1980 1>, decreta:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 2îbis cpv. 2 e 4 2 La Confederazione promuove, nel paese, la coltura del grano p'anificabile, favorisce la selezione e l'acquisto delle sementi indigene di pregio e aiuta i coltivatori che producono per il proprio consumo, tenendo particolar conto delle regioni montane. Essa acquista il grano indigeno di buona qualità, atto alla macinazione, a un prezzo che ne renda possibile la coltura. I mugnai potranno essere obbligati a rilevare questo grano sino a concorrenza del prezzo di costo della Confederazione.

4 II prodotto dei dazi sui cereali panificabili è destinato alla copertura delle spese della Confederazione per l'approvvigionamento del paese con cereali.

II II presente decreto sottosta al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 1980 II presidente: Ulrich II segretario: Sauvant

Consigliò nazionale, 20 giugno 1980 II presidente: Hp. Fischer II segretario : Zwicker

" FF 1980 I 469 19SO -- 488

'

507

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale che modifica l'ordinamento del grano nel Paese del 20 giugno 1980

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1980

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

01.07.1980

Date Data Seite

607-607

Page Pagina Ref. No

10 113 197

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.