Termine dl referendum: 29 settembre 1980
Legge federale sull'edilizia di protezione civile # S T #
Modificazione del 20 giugno 1980
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera decreta:
La legge federale del 4 ottobre 1963 1} sull'edilizia di protezione civile è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 La Confederazione partecipa alle spese per l'attuazione dei provvedimenti presi, eccetto quelli negli edifici privati giusta l'articolo 2. Essa tiene conto della capacità finanziaria dei Cantoni e della situazione particolare delle regioni di montagna.
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Art. 6 cpv. 1 1
La Confederazione assegna sussidi del 10-20 per cento per le spese d'attuazione dei provvedimenti edilizi negli edifìci pubblici giusta l'articolo 2; il Cantone e il Comune assegnano, insieme, un sussidio di almeno il 30-40 per cento, in modo che il sussidio complessivo raggiunga almeno il 50 per cento.
Art. 7 cpv. 1 e 2 Abrogato - Quando i provvedimenti protettivi, tecnici o edilizi, sono presi per edifici pubblici esistenti, senza che ne sussista l'obbligo giusta l'articolo 2, il sussidio della Confederazione è del 35-45 per cento; il Cantone e il Comune assegnano, insieme, un sussidio di almeno il 35-45 per cento, in modo che il sussidio complessivo raggiunga almeno l'8() per cento.
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" RS 520.2 614
1980 -- 492
Edilizia di protezione civile
7. pigione
8 Permessi
di costruzione
Art. 12 I lavori per la sistemazione di ricoveri in edifìci già esistenti contano, nella misura dei costi di costruzione, se del caso dedotti i sussidi cantonali e comunali, come migliorie in favore dei locatari; si deve tuttavia tener conto degli svantaggi che a questi rie derivassero.
Art. 13 I permessi cantonali di costruzione sono accordati soltanto se i ...
· .· n · · · e i progetti corrispondono alle esigenze minime, conformemente all'articolo 8, e alle disposizioni esecutive e sono stati approvati dagli uffici competenti.
Art. 21 cpv. 3 3
Dopo l'entrata in vigore della revisione del 1980, i provvedimenti edilizi sono sussidiati secondo le vecchie aliquote se la domanda di sussidio, particolareggiata e completa, è presentata prima del 31 dicembre 1980.
II 1 2
La presente legge sottosta al referendum facoltativo.
Essa entra in vigore il 1° gennaio 1981.
Consiglio degli Stati, 20 giugno 1980 II presidente: Ulrich II segretario : Sauvant
Consiglio nazionale, 20 giugno 1980 II presidente: Hp. Fischer II segretario : Zwicker
Data di pubblicazione: 1° luglio 1980 *> Termine di referendum: 29 settembre 1980
»FF 1980 II 614 615
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Legge federale sull'edilizia di protezione civile Modificazione del 20 giugno 1980
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Bundesblatt
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Jahr
1980
Année Anno Band
2
Volume Volume Heft
26
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
01.07.1980
Date Data Seite
614-615
Page Pagina Ref. No
10 113 201
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