Termine dl referendum: 29 settembre 1980

Legge federale sull'edilizia di protezione civile # S T #

Modificazione del 20 giugno 1980

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera decreta:

La legge federale del 4 ottobre 1963 1} sull'edilizia di protezione civile è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 La Confederazione partecipa alle spese per l'attuazione dei provvedimenti presi, eccetto quelli negli edifici privati giusta l'articolo 2. Essa tiene conto della capacità finanziaria dei Cantoni e della situazione particolare delle regioni di montagna.

1

Art. 6 cpv. 1 1

La Confederazione assegna sussidi del 10-20 per cento per le spese d'attuazione dei provvedimenti edilizi negli edifìci pubblici giusta l'articolo 2; il Cantone e il Comune assegnano, insieme, un sussidio di almeno il 30-40 per cento, in modo che il sussidio complessivo raggiunga almeno il 50 per cento.

Art. 7 cpv. 1 e 2 Abrogato - Quando i provvedimenti protettivi, tecnici o edilizi, sono presi per edifici pubblici esistenti, senza che ne sussista l'obbligo giusta l'articolo 2, il sussidio della Confederazione è del 35-45 per cento; il Cantone e il Comune assegnano, insieme, un sussidio di almeno il 35-45 per cento, in modo che il sussidio complessivo raggiunga almeno l'8() per cento.

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" RS 520.2 614

1980 -- 492

Edilizia di protezione civile

7. pigione

8 Permessi

di costruzione

Art. 12 I lavori per la sistemazione di ricoveri in edifìci già esistenti contano, nella misura dei costi di costruzione, se del caso dedotti i sussidi cantonali e comunali, come migliorie in favore dei locatari; si deve tuttavia tener conto degli svantaggi che a questi rie derivassero.

Art. 13 I permessi cantonali di costruzione sono accordati soltanto se i ...

· .· n · · · e i progetti corrispondono alle esigenze minime, conformemente all'articolo 8, e alle disposizioni esecutive e sono stati approvati dagli uffici competenti.

Art. 21 cpv. 3 3

Dopo l'entrata in vigore della revisione del 1980, i provvedimenti edilizi sono sussidiati secondo le vecchie aliquote se la domanda di sussidio, particolareggiata e completa, è presentata prima del 31 dicembre 1980.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 1980 II presidente: Ulrich II segretario : Sauvant

Consiglio nazionale, 20 giugno 1980 II presidente: Hp. Fischer II segretario : Zwicker

Data di pubblicazione: 1° luglio 1980 *> Termine di referendum: 29 settembre 1980

»FF 1980 II 614 615

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Legge federale sull'edilizia di protezione civile Modificazione del 20 giugno 1980

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Jahr

1980

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2

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

01.07.1980

Date Data Seite

614-615

Page Pagina Ref. No

10 113 201

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