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Messaggio concernente una Convenzione completiva tra la Repubblica federale di Germania, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica d'Austria e la Confederazione Svizzera nell'ambito della sicurezza sociale del 10 novembre 1982

Onorevoli presidenti e consiglieri, Col presente messaggio ci pregiamo di sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva la convenzione, dell'8 ottobre 1982, completiva della Convenzione del 9 dicembre 1977 sulla sicurezza sociale tra la Repubblica federale di Germania, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica d'Austria e la Confederazione Svizzera.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 novembre 1982

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Honegger II cancelliere della Confederazione, Buser

1982 -- 917

Compendio La Repubblica federale di Germania, il Liechtenstein, l'Austria e la Svizzera hanno concluso, il 9 dicembre 1977, una Convenzione multilaterale (RU 1980 1607) che copre, in certo qual modo, gli accordi bilaterali esistenti tra questi quattro Stati in materia di assicurazioni sociali. Questa Convenzione concerne tuttavia gli accordi suddetti soltanto nelle versioni vigenti alla data della firma.

Orbene, il 29 agosto 1980 è stata firmata una terza Convenzione completiva della Convenzione austrogermanica del 1966; il nuovo strumento non è ancora stato incluso nella Convenzione mantello. Questa inclusione, appunto, costituisce l'oggetto della Convenzione completiva di cui si tratta nel presente messaggio.

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I

In generale

II 9 dicembre 1977 una Convenzione in materia di assicurazioni sociali (RU 1980 1607) è stata firmata dalla Repubblica federale di Germania, dal Liechtenstein, dall'Austria e dalla Svizzera. Questa Convenzione quadrilatérale copre, in certo qual modo, le convenzioni bilaterali esistenti tra i quattro Stati. Elimina, nella misura del possibile, la limitazione del campo d'applicazione delle convenzioni bilaterali ai soli cittadini delle due Parti contraenti. La Convenzione quadrilatérale ha raggiunto due obiettivi, vale a dire: - l'estensione dell'applicazione delle diverse convenzioni bilaterali esistenti tra due dei quattro Stati ai cittadini dei due altri; - il cumulo dei periodi assicurativi compiuti in tre o quattro Stati contraenti, nella misura in cui esso è necessario per l'acquisizione di un diritto o il calcolo d'una prestazione dell'assicurazione pensioni (le prestazioni sono, in seguito, calcolate prò rata; cfr. messaggio del Consiglio federale del 1° novembre 1978; FF 1978 II 1473).

Ciascuna delle Convenzioni bilaterali è applicabile ai cittadini dei due altri Stati soltanto nella versione in vigore alla data della firma della Convenzione quadripartita. Le modifiche, i complementi o le revisioni di una convenzione bilaterale posteriori alla data summenzionata non sono inclusi automaticamente nella Convenzione mantello; attualmente è il caso della Convenzione completiva tra la Repubblica federale di Germania e l'Austria, firmata il 29 agosto 1980 e tendente ad adeguare la Convenzione di sicurezza sociale conclusa da questi due Stati il 22 dicembre 1966. Ora l'applicazione di due versioni differenti di una medesima convenzione bilaterale, secondo la nazionalità dell'interessato, presenterebbe inconvenienti d'ordine pratico per gli enti assicurativi; d'altronde una tale applicazione differenziata non corrisponderebbe allo spirito della Convenzione mantello. I quattro Stati contraenti hanno dunque convenuto d'includere la terza Convenzione completiva austrogermanica nella Convenzione quadrilatérale, mediante la conclusione di una Convenzione completiva della suddetta Convenzione quadrilaterale.

Una riunione d'esperti della Repubblica federale di Germania, del Liechtenstein, dell'Austria e della Svizzera ha permesso di fissare il contenuto di questa Convenzione completiva il cui testo è stato in seguito messo a punto per corrispondenza. La Convenzione completiva è stata firmata a Berna l'8 ottobre 1982.

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La terza Convenzione completiva austrogermanica del 29 agosto 1980

Non si tratta qui di fare un'esposizione dettagliata degli scopi e del contenuto di una convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica federale di Germania e l'Austria. Ci limiteremo quindi a una breve descrizione delle disposizioni più importanti della terza Convenzione completiva austrogermanica.

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Gli scopi perseguiti da questo strumento sono di due ordini. Tende da una parte ad adeguare ancora una volta la Convenzione del 1966 (convenzioni completive sono già state concluse il 10 aprile 1969 e il 29 marzo 1974) alle modifiche intervenute da allora nelle legislazioni interne di sicurezza sociale.

D'altra parte la terza Convenzione completiva austrotedesca tende a limitare l'interdipendenza molto stretta dei regimi tedesco e austriaco di assicurazioni pensioni, in modo da semplificare e da alleggerire il compito degli enti assicurativi competenti.

Sono in particolare importanti le regole seguenti della terza Convenzione completiva austrotedesca: Allargamento della cerchia dei beneficiari dell'uguaglianza di trattamento Fino all'entrata in vigore della terza Convenzione completiva austrotedesca i membri della famiglia e i superstiti di un cittadino tedesco o austriaco che non possedeva la nazionalità tedesca o austriaca beneficiavano dell'uguaglianza di trattamento con i cittadini di uno degli Stati contraenti soltanto se risiedevano sul territorio di questo Stato. Ormai l'uguaglianza di trattamento è loro garantita anche quando risiedono in un terzo Stato, secondo il disciplinamento già applicato ai cittadini tedeschi e austriaci. Inoltre gli apolidi, come pure i membri della famiglia e i superstiti dei rifugiati e degli apolidi, beneficiano ormai dell'uguaglianza di trattamento; ciò però soltanto se risiedono ordinariamente sul territorio di uno degli Stati contraenti.

Presa in considerazione di periodi d'interruzione provati e di un periodo complementare in materia di rendite tedesche dovute in virtù della Convenzione Fino all'entrata in vigore della terza Convenzione completiva austrotedesca l'esigenza di una densità di assicurazione del 50 per cento, necessaria per la presa in considerazione di periodi d'interruzione provati e di un periodo complementare, doveva essere esaminata in funzione di situazioni e di eventi che si erano realizzati in Austria come pure in Germania. Detta densità di assicurazione consiste essenzialmente nel compimento di un periodo di contribuzione uguale almeno alla metà della durata che è trascorsa tra l'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione e la sopravvenienza dell'evento assicurato. Con l'entrata in vigore della Convenzione in questione si tiene
conto soltanto dell'inizio dell'assoggettamento al regime tedesco di assicurazioni pensioni, come pure dei contributi obbligatori che sono stati versati in Germania.

Calcolo della rendita tedesca secondo il reddito minimo Soltanto i periodi assicurativi tedeschi sono ormai determinanti per il calcolo di questa rendita; non si tiene più conto dei periodi assicurativi austriaci.

Soppressione della doppia indennità quando periodi di sostituzione possono essere presi in considerazione nei due Stati I periodi compiuti durante le due guerre mondiali, i periodi di prigionia di guerra, come certi periodi assimilati a periodi di servizio compiuti durante

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la guerra non sono ormai più presi in considerazione né indennizzati quali periodi di sostituzione in ciascuno dei due Stati contraenti. Se ne tien conto soltanto al momento del calcolo della rendita dello Stato nel quale è stato compiuto l'ultimo periodo assicurativo che ha preceduto il periodo di servizio; quando manca un tale periodo assicurativo quello che segue immediatamente il periodo di servizio è determinante.

Applicazione delle disposizioni tedesche di sospensione in caso di cumulo di una prestazione tedesca e di certe prestazioni austriache La legislazione tedesca relativa alle assicurazioni pensioni contiene un certo numero di disposizioni di riduzione e di sospensione applicabili in caso di riscossione simultanea di prestazioni dell'asscurazione pensioni e dell'assicurazione infortuni. Fino all'entrata in vigore della terza Convenzione completiva austrotedesca il beneficio di una prestazione austriaca era assimilato a quello di una prestazione tedesca corrispondente. Ormai solo una parte della pensione austriaca è presa in considerazione per l'applicazione delle disposizioni tedesche anticumulo.

Nessuna presa in considerazione dell'assegno austriaco per grandi invalidi per la determinazione della rendita tedesca II principio secondo il quale l'assegno austriaco per grandi invalidi -- che è parte integrante della pensione austriaca -- non è preso in considerazione al momento della determinazione della rendita tedesca è ormai garantito.

Coordinazione nella concessione dell'assegno per figli ai beneficiari di una rendita tedesca e austriaca II diritto agli assegni per figli dei beneficiari di una rendita tedesca e di una rendita austriaca è disciplinato in generale dalle disposizioni legali dello Stato nel quale risiedono. Quando l'avente diritto risiede in un terzo Stato, la legislazione applicabile è quella dello Stato contraente nel quale è stata compiuta la durata più lunga di contribuzione.

Indennità in caso di infortunio sul lavoro (di malattia professionale) seguito(a) da un nuovo infortunio sul lavoro (da una nuova malattia professionale) Ognuno degli Stati contraenti deve indennizzare e prendere in considerazione, secondo la propria legislazione, gli infortuni sul lavoro sopravvenuti e le malattie professionali contratte sul territorio dell'altro Stato.

Garanzia di una
copertura d'assicurazione malattia in favore dei beneficiari di una rendita austriaca nella Repubblica federale di Germania I beneficiari di una rendita austriaca che trasferiscono il loro domicilio nella Repubblica federale di Germania possono soddisfare, a condizioni facilitate, le esigenze per l'ammissione al regime tedesco dell'assicurazione malattia dei beneficiari di una rendita. Così, in modo particolare, la qualità di membro dell'assicurazione malattia austriaca o il domicilio in Austria prima di stabilirsi in Germania equivalgono, in materia, alla qualità di membro dell' assicurazione malattia tedesca o al domicilio nella Repubblica federale di

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Germania. Parimenti la persona che ha sposato un assicurato del regime austriaco dell'assicurazione malattia è trattata nello stesso modo di quella che ha sposato un assicurato del regime tedesco dell'assicurazione malattia.

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La Convenzione completiva

L'articolo 5 della Convenzione quadrilatérale del 9 dicembre 1977 dispone che l'applicazione delle disposizioni di ciascuna delle convenzioni bilaterali citate nell'allegato 4 sia estesa ai cittadini dei due altri Stati, alle condizioni previste da quest'ultimo. L'allegato n. 4 contiene un'enumerazione delle sei convenzioni bilaterali di cui alla Convenzione quadrilatérale, nelle versioni in vigore alla data della firma di detta Convenzione. L'inclusione della terza Convenzione completiva austrotedesca necessita dunque soltanto di un complemento della disposizione ad hoc dell'allegato n. 4 (art. 1 della Convenzione completiva).

L'articolo 2 della Convenzione completiva contiene la clausola chiamata «Berlinklausel», intesa a estendere il campo d'applicazione territoriale della Convenzione in questione al settore ovest di Berlino, conformemente al Trattato fra le Quattro Potenze del 3 settembre 1971.

La Convenzione completiva entra in vigore al momento della deposizione del quarto strumento di ratifica. Tuttavia essa esplica i suoi effetti retroattivamente alla data dell'entrata in vigore della terza Convenzione completiva austrotedesca (art. 3 della Convenzione completiva).

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L'importanza della Convenzione completiva

La Convenzione completiva di cui si tratta nel presente messaggio per la Svizzera ha soltanto un'importanza limitata. Concerne in effetti soltanto un numero limitato di cittadini svizzeri che, nel corso della loro carriera assicurativa, hanno compiuto periodi assicurativi nella Repubblica federale tedesca e in Austria. Inoltre la Svizzera si è dichiarata d'accordo, firmando la Convenzione quadrilatérale, con il principio secondo il quale il disciplinamento convenzionale austrotedesco in materia di sicurezza sociale è applicabile ai cittadini svizzeri in questi Stati. È perciò opportuno che il nostro Paese accetti pure le modifiche di questo disciplinamento convenzionale le quali, in generale, costituiscono un vantaggio per gli interessati.

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Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

L'entrata in vigore della Convenzione completiva comporterà soltanto un' estensione dei diritti e dei doveri dei cittadini svizzeri nei confronti delle assicurazioni sociali tedesche e austriache; non ne risulteranno dunque, da parte svizzera, né conseguenze finanziarie né ripercussioni sull'effettivo del personale.

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Foglio federale 1982, Voi. III

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Linee direttive della politica di governo

II progetto che vi sottoponiamo è in armonia con gli scopi della nostra politica in materia di assicurazioni sociali, come esposti nelle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1979-1983.

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Costituzionalità

Gli articoli 34bis 34quater e 34quinquies della Costituzione attribuiscono alla Confederazione la competenza di legiferare in materia d'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, di assicurazione infortuni e di assegni familiari. In virtù dell'articolo 8 la Confederazione ha il diritto di concludere trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione.

Trattandosi di una convenzione completiva di quella del 9- dicembre 1977 essa sottosta alle medesime norme di validità. La Convenzione può essere denunciata alla fine di ogni anno civile, con preavviso di tre mesi; la denuncia rende caduca anche la Convenzione completiva. Quest'ultima non è dunque né di durata illimitata né irrevocabile; non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non comporta nessuna unificazione del diritto. Non sottosta perciò al referendum facoltativo, conformemente all' articolo 89 capoverso 3 lettera a della Costituzione.

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Decreto federale

Disegno

che approva la Convenzione completiva tra la Repubblica federale di Germania, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica d'Austria e la Confederazione Svizzera nell'ambito della sicurezza sociale del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 19821), decreta:

Art. l 1 La Convenzione firmata l'8 ottobre 1982 e completiva della Convenzione del 9 dicembre 1977 tra la Repubblica federale di Germania, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica d'Austria e la Confederazione Svizzera concernente la sicurezza sociale è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum sui trattati internazionali.

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FF 1982 III 756

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Convenzione completiva

Traduzione "

della Convenzione del 9 dicembre 1977 tra la Repubblica federale di Germania, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica d'Austria e la Confederazione Svizzera nell'ambito della sicurezza sociale Conchiusa a Berna l'8 ottobre 1982

La Repubblica federale di Germania, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica d'Austria e la Confederazione Svizzera, avendo deciso di completare la Convenzione sulla sicurezza sociale del 9 dicembre 1977 -- chiamata qui di seguito la Convenzione -- hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 L'introduzione del punto 2 dell'allegato n. 4 della Convenzione presenta d'ora in poi la stesura seguente: «Questa estensione è inerente all'articolo 3 della Convenzione di sicurezza sociale del 22 dicembre 1966, nel tenore della prima Convenzione completiva del 10 aprile 1969, della seconda Convenzione completiva del 29 marzo 1974 e della terza Convenzione completiva del 29 agosto 1980, con riserva che ...» Articolo 2 La presente Convenzione completiva è parimente applicabile al «Land» di Berlino, a meno che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia pervenire al Governo federale del Principato del Liechtenstein, al Governo federale della Repubblica d'Austria e al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria entro tre mesi a contare dall'entrata in vigore della presente Convenzione completiva.

Articolo 3 (1) La presente Convenzione completiva sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Principato del Liechtenstein, il quale notificherà ai governi degli altri Stati contraenti ogni deposito di uno strumento di ratifica.

" Dal testo originale tedesco.

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Sicurezza sociale (2) Essa entrerà in vigore al momento del deposito del quarto strumento di ratifica con effetto dal giorno in cui la terza Convenzione completiva della Convenzione di sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria è entrata in vigore. Nella misura in cui, durante il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente Convenzione completiva, sarqnno stati trattati dei casi senza aver tenuto conto di questa regola, essi non saranno oggetto di nessuna revisione.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione completiva.

Fatto a Berna, P8 ottobre 1982, in quattro esemplari.

(seguono le firme)

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07.12.1982

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