Decreto federale sul nuovo disciplinamento dei dazi sui carburanti

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dell'8 ottobre 1982

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 marzo 1982 1), decreta:

I La Costituzione federale è modificata come segue : Art. 36bis cpv. 4 e 5 4

Le spese di costruzione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni, tenuto conto dell'onere che quelle cagionano al Cantone, dell'interesse e della capacità finanziaria del medesimo.

6 Abrogato Art. 36ter 1 La Confederazione assegna al traffico stradale la metà del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti e l'intero provento di un sopraddazio, utilizzandoli : a. come partecipazione alle spese per le strade nazionali ; b. come contributi alle spese per la costruzione delle strade principali appartenenti a una rete da designare dal Consiglio federale in collaborazione con i Cantoni e soddisfacenti a requisiti tecnici determinati; e. come contributi per la soppressione o la sicurezza dei passaggi a livello, per promuovere il traffico combinato, il trasporto di veicoli stradali accompagnati e la costruzione di posteggi nelle stazioni ferroviarie, nonché per altri provvedimenti intesi a separare i modi di traffico ; d. come contributi per provvedimenti protettivi dell'ambiente e del paesaggio, resi necessari dal traffico stradale motorizzato, e per opere di protezione contro le forze della natura lungo le strade aperte ai veicoli a motore; e. come contributi generali per le spese delle strade aperte agli autoveicoli e per la perequazione finanziaria nel settore stradale; " FF 1982 I 1269 1982 -- 860 9

Foglio federale 1982, Voi. Ili

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Disciplinamento dei dazi sui carburanti f. come contributi ai Cantoni aventi strade alpine che servono al traffico internazionale, e ai Cantoni privi di strade nazionali.

2 La Confederazione riscuote il sopraddazio nella misura in cui la suddetta metà del prodotto netto dei dazi d'entrata non risulti sufficiente a garantire la realizzazione dei compiti di cui al capoverso 1.

Disposizione transitoria

Art. 18

Con riserva di una modificazione legislativa, il sopraddazio sui carburanti è stabilito a 30 centesimi il litro.

n 1 2

II presente decreto sottosta alla votazione del popolo e dei Cantoni.

D Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1982 II presidente: Lang II segretario: Zwicker

106

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1982 II presidente: Dreyer II segretario: Huber

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Decreto federale sul nuovo disciplinamento dei dazi sui carburanti dell'8 ottobre 1982

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1982

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19.10.1982

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105-106

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10 113 924

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