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Messaggio concernente la fase di produzione dei vettori europei Ariane del 18 novembre 1981

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi un disegno di decreto federale concernente l'approvazione della Dichiarazione di taluni governi europei sulla fase di produzione dei vettori Ariane.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 novembre 1981

1981 -- 854 1

Foglio federale 1982, Voi. I

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Buser

Compendio Basandovi sul messaggio del 6 febbraio 1974 (FF 1974 I 901), avete adottato il decreto federale del 25 settembre 1974 (RU 1975 2125) che approva, «l'accordo tra taluni governi europei e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali, concernente l'esecuzione del programma di vettore Ariane» del 21 settembre 1973, indicato dappresso col titolo abbreviato di «accordo Ariane».

Giusta detto accordo, il nostro Paese ha contribuito alle spese di sviluppo del vettore europeo in ragione dell'1,2 per cento. Istituita nel 1975, l'Agenzia spaziale europea (ESA) è poi subentrata all'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) nell'esecuzione del programma Ariane, come del resto nell'esecuzione degli altri programmi spaziali europei.

L'ultimo dei quattro voli di prova previsti avverrà nel dicembre 1981.

A contare dal 1982, verranno lanciati ogni anno sino a sei vettori Ariane per orbitare satelliti scientifici e commerciali. Una prima serie produttiva di sei vettori Ariane venne decisa nel quadro dell'ESA nel 1978. Taluni Stati membri incontrarono però grosse difficoltà ad impostare una produzione in serie di vettori, rispondenti a criteri economici e commerciali, nel quadro di un'organizzazione volta verso la ricerca e lo sviluppo; considerando tali difficoltà la Francia propose dunque nel 1979 di trasferire la produzione e la commercializzazione delle nuove serie di Ariane a una società anonima di diritto privato nella quale potessero confluire tutte le società industriali cointeressate nella produzione.

Detta società anonima è stata istituita il 26 marzo 1980 col nome di ARIANESPACE. La società ha sede in Evry presso Parigi. Il trasferimento della produzione del vettore a ARIANESPACE ha assunto la forma giuridica d'un programma facoltativo dell'Agenzia. I particolari sono stati disciplinati mediante convenzione tra l'ESA e ARIANESPACE. Giusta l'articolo VI (b) della Convenzione istitutiva dell'ESA (RU 1980 2019), un programma facoltativo richiede, a suo fondamento, una dichiarazione degli Stati membri che intendono parteciparvi: degli 11 Stati membri dell'ESA, soltanto l'Irlanda, i Paesi Bassi e la Svizzera non hanno ancora approvato questa dichiarazione.

Nel corso dei negoziati sul testo di detta dichiarazione, il nostro Paese aveva fatto notare che essa modificava un disposto importante
dell'accordo-Ariane del 1973 e che conseguentemente l'approvazione elvetica doveva essere ratificata dall'Assemblea federale. Mediante il presente messaggio noi vi preghiamo dunque d'autorizzare il nostro Collegio a notificare all'ESA l'approvazione elvetica.

I

Stato attuale del programma Ariane

II

Retrospettiva

Durante questo primo decennio l'Europa è riuscita a colmare il proprio ritardo sugli Stati Uniti in materia di satelliti automatici grazie ai progetti sviluppati dall'ESA. I satelliti telecomunicazionali costruiti da consorzi d'aziende europee risultano oggigiorno competitivi sul mercato mondiale.

Del resto già nel 1972 gli Stati europei, riuniti nella Conferenza spaziale europea (CSE), avevano concordemente espresso l'intento che l'Europa si dotasse d'un vettore affidabile, così da non dover sempre dipendere dai vettori acquistati negli Stati Uniti d'America. Questo chiaro intento trovava là sua giustificazione non soltanto nel fatto che ogni programma satellitare europeo significava un trasferimento considerevole di fondi agli Stati Uniti d'America, ma anche nelle considerazioni seguenti: il governo statunitense, definendo la propria politica di prestazione di vettori, si era riservato il diritto di far dipendere il lancio di satelliti commerciali europei da condizioni particolari fissate caso per caso. Stante questa grossa riserva, non si poteva escludere il rischio che le prestazioni americane venissero talora a mancare specialmente in presenza di una concorrenza fra satelliti europei e americani.

Inoltre sembrava razionale limitare le implicazioni finanziarie del monopolio di fatto, esercitato dalla NASA in materia di vettori, ricercando ed attuando una soluzione sostitutiva tecnicamente affidabile. Per questa ragione 11 programma Ariane, impostato nel 1973, venne volto a sviluppare, poi a produrre in serie, un vettore pesante europeo, per l'orbitazione negli anni ottanta di satelliti scientifici e applicativi, che potesse sostenere la concorrenza di fronte ai vettori americani sia sul piano finanziario sia su quello delle prestazioni.

Possiamo dire che questo scopo risulta oggigiorno raggiunto: dopo due voli di prova ben riusciti il vettore e il suo impiego operativo appaiono rispondenti alle condizioni richieste. Numerose ordinazioni e opzioni, persino da parte di ditte americane, per lanci mediante Ariane sottolineano la competitivita di questo prodotto europeo.

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II programma di sviluppo di Ariane

Ariane ha una massa al decollo di 208 t e un'altezza di 47,4 m. La sua concezione tecnica è quella di un vettore classico tristadio che, contrariamente all'americano Space Shuttle, non comporta nessun elemento per il ritorno a terra e che non è concepito nemmeno per voli presidiati. Per contro esso è concepito in modo ottimale per il lancio di satelliti geostazionari. L'orbita geostazionaria, situata nel piano equatoriale a 36000 km dalla Terra, assume un'importanza primordiale segnatamente per i satelliti telecomunicazionali a cagione del fatto che i satelliti posti su di essa assumono una posizione fissa rispetto ad un punto terrestre. Lo Space Shuttle invece deve essere attrezzato, se vuoi lanciare dei satelliti geostazionari, di stadi ulteriori che riducono l'efficacia di tutto il sistema in quanto vettore di satelliti. Menzioniamo a titolo di paragone che Ariane, nella sua versione attuale, è in grado

di immettere dei satelliti di l t in un'orbita geostazionaria partendo da terra con una massa al decollo di 200 t, mentre lo Space Shuttle può porre sulla stessa orbita un carico utile doppio di quello del vettore europeo ma solo ricorrendo ad una massa al decollo dieci volte più elevata. Va detto però che lo Space Shuttle per contro è atto a mettere sino a 30 t su un'orbita bassa (di cui 15 possono essere ricondotte a terra) rispetto alle 5 t per Ariane.

Queste cifre comparative dimostrano che Ariane costituisce una soluzione alternativa interessante rispetto allo Space Shuttle, soprattutto per i satelliti geostazionari importanti sul piano commerciale. Inoltre Ariane risulta comunque più efficace e meno costosa dei vettori americani classici del tipo Thor Delta o Atlas Centaur. Sono peraltro già in corso ulteriori sviluppi del vettore europeo che sfoceranno nelle versioni Ariane 2 e 3 ancora più competitive; la versione Ariane 4 raddoppierà addirittura il carico utile attuale.

Dopo numerose prove al suolo per ciascuno dei tre stadi, il primo vettore Ariane venne lanciato il 24 dicembre 1979. Il lancio ebbe un successo completo e un satellite di prova zavorrato con 1,3 t venne posto sull'orbita di trasferimento verso quella geostazionaria.

Per contro la seconda prova di volo fallì il 23 maggio 1980: un'imprevista instabilità di combustione in uno dei quattro motori del primo stadio cagionò la perdita totale della propulsione prima dell'accensione del secondo stadio. Un'inchiesta minuziosa condusse alla modifica degli iniettori dei motori del primo stadio. Il 19 giugno 1981 il terzo lancio venne coronato dal successo e il vettore immise in orbita un satellite di prova, il nuovo satellite meteorologico dell'ESA Meteosat 2 nonché il satellite telecomunicazionale indiano Apple. Giusta le specificazioni tecniche, le condizioni richieste risultano ormai soddisfatte grazie a questi due voli di prova riusciti. Il programma di sviluppo prevede nondimeno un quarto volo di prova proprio per questo dicembre 1981 durante il quale il vettore lancerà il primo satellite europeo di comunicazioni marittime Marées, costituente il principale carico utile.

I lanci di Ariane avvengono dalla rampa di Kourou nella Guyana francese dove TESA ha i propri impianti specifici per il lancio di Ariane nell'ambito del centro
spaziale francese.

Un gruppo di ditte svizzere 1) ha ottenuto dei contratti per il programma Ariane d'un ammontare rispondente alla nostra partecipazione finanziaria allo sviluppo del vettore. Il contratto più importante concerne lo studio e la costruzione dell'ogiva, ma le nostre ditte hanno ricevuto dei mandati anche per il sequenziatore delle operazioni di controllo al suolo e per altri elementi importanti dell'insieme di lancio. Comunque l'ogiva è elemento importantissimo, poiché deve proteggere il satellite durante l'attraversamento degli strati densi dell'atmosfera e deve staccarsi con massima precisione, a 110 km di quota e a circa 12 000 km all'ora di velocità, precisione decisiva per la riuscita del lancio.

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Fra le più importanti: Bättig, Compagnie Industrielle Radioélectrique, Contraves, FA Altenrhein, Fabbrica federale d'aerei, Pilatus.

I costi totali per lo sviluppo d'Ariane, a contare dal 1973 e sino al quarto lancio di prova incluso, toccano i 952 milioni d'unità di conto ESA (indice del 1980) il che corrisponde, giusta i tassi attuali di conversione, a 2,2 miliardi di franchi svizzeri. Tuttavia siccome l'accordo Ariane ha mantenuto il tasso di conversione del 1973 per il calcolo dei contributi dei membri, la partizione elvetica, scalata su dieci anni, assomma a circa 50 milioni di franchi.

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La produzione di Ariane (prima serie)

Occorre operare una distinzione netta tra sviluppo e produzione: il vettore che soddisfa le condizioni richieste dopo i voli di prova passa alla produzione in serie, impostata per un numero d'esemplari sufficiente a lanciare successivamente i diversi satelliti messi via via a punto dai clienti di Ariane.

Già nel 1978 il Consiglio dell'ESA decideva di produrre una prima serie di sei esemplari d'Ariane. Essi sono previsti per l'orbitazione dei satelliti Exosat, ECS l, Marecs B e Sirio 2 (lancio geminato) dell'ESA, del satellite telecomunicazionale francese Telecom 1A e d'un satellite Intelsat-V. Questa prima serie è stata ordinata all'industria europea dall'ente spaziale francese CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) sotto responsabilità dell'ESA.

Tale schema organizzativo corrisponde ampiamente a quello cui si ricorse nella fase di sviluppo, salvo che i carichi utili dei quattro voli di prova erano gratuiti, i lanci formando parte integrante di detta fase, mentre i satelliti lanciati in fase operativa saranno paganti. Verranno dunque fatturati ai clienti, come negli Stati Uniti, i costi della produzione del vettore, degli ergoli, della squadra di lancio e dell'impiego della rampa; solo i costi di sviluppo non verranno traslati. Il prefinanziamento della prima serie e la messa a disposizione di un vettore di riserva sono del pari stati assicurati dagli Stati partecipanti al programma di sviluppo in funzione di contratti assegnati alle loro industrie.

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ARIANESPACE

Nel corso dei negoziati per la prima serie produttiva è emerso che i meccanismi decisionali e finanziari d'una organizzazione internazionale intergovernativa, del tipo dell'ESA, non offrivano la necessaria duttilità per un'attività commerciale quale quella della produzione dei vettori. La delegazione elvetica, secondata da altre delegazioni, aveva invero sempre sostenuto che a tali difetti si sarebbe potuto facilmente ovviare e che l'appoggio dei governi oltre la fase di sviluppo avrebbe rafforzato la posizione d'Ariane sul piano internazionale. La Francia seguì queste nostre vedute sino al momento in cui apparve che s'andava formando, nella Repubblica federale di Germania, una netta tendenza a delegare la responsabilità principale della produzione alle industrie interessate.

La Francia svolgeva un ruolo particolare nei negoziati relativi alla serie di produzione dato che aveva versato un contributo nettamente preponderante

durante la fase di sviluppo (del 63,8%) e che la direzione tecnica del programma era stata assunta dal Centro Nazionale di Studi Spaziali; essa propose quindi d'affidare la produzione di altre serie a una società anonima di diritto francese i cui principali azionisti sarebbero stati il CNES e le ditte partecipanti alla produzione.

Tale società venne istituita il 26 marzo 1980 con sede in Evry presso Parigi.

Il 59,25 per cento del capitale azionario di 120 milioni di franchi francesi si trova in mani francesi: il CNES ne detiene il 34 per cento e le principali ditte industriali, la SNIAS e la SEP, l'8,5 per cento ciascuna. Le ditte tedesche hanno acquistato il 19,6 per cento del capitale azionario. La partecipazione svizzera del 2,7 per cento si distribuisce come segue: CONTRAVES 2,15 per cento Compagnie Industrielle Radioélectrique CIR 0,15 per cento Fabbrica federale d'aerei d'Emmen 0,10 per cento Unione di Banche Svizzere UBS 0,30 per cento Un elenco completo degli azionisti d'ARIANESPACE è dato in allegato.

A contare dalla sua fondazione, ARIANESPACE ha sviluppato la propria attività in modo molto soddisfacente. Il programma di nazionalizzazioni del nuovo governo francese non avrà ripercussione alcuna sulla società. L'entità delle ordinazioni tocca attualmente 1,4 miliardi di franchi francesi mentre nove vettori stanno in produzione. Gli elementi di una nuova serie sono già ordinati.

L'ESA impiegherà Ariane per l'orbitazione di tutti i suoi futuri satelliti a meno che ragioni imperative non l'obblighino a ricorrere allo Space Shuttle.

Gli Stati membri dell'ESA si comporteranno nello stesso modo per i loro .

satelliti nazionali. L'organizzazione internazionale di telecomunicazioni INTELSAT ha acquistato sino ad oggi tre vettori Ariane per i satelliti della serie Intelsat V e pensa di distribuire in avvenire i propri mandati di lancio tra i sistemi europei e americani in funzione dei costi, dell'affidabilità, della congruenza con la missione, nell'intento precipuo di stimolare la concorrenza mondiale. Peraltro la competitivita internazionale di Ariane si o venuta viepiù rafforzando da quando diverse compagnie telecomunicazionali private americane, oltre ad altri potenziali clienti extraeuropei, hanno fissato delle opzioni su Ariane e da quando i negoziati sul primo contratto sono entrati
nella loro fase finale. Inoltre va segnalato che i differimenti ed i rincari sostanziali dello Space Shuttle hanno aperto sul mercato, per i vettori classici, un nuovo spazio che anche Ariane può benissimo occupare.

L'istituzione di ARIANESPACE presenta il vantaggio di tracciare un netto discrimine tra sviluppo e produzione: lo sviluppo, con tutti i suoi programmi complementari per l'aumento del carico utile e la riduzione dei costi, è finanziato con tondi pubblici nell'ambito dell'ESA. La produzione in serie per contro è impostata su base commerciale dal settore privato. Resta inteso che gli introiti d'ARIANESPACE dovranno coprire almeno il costo di fabbricazione d'ogni vettore, degli ergoli, del lavoro della squadra di lancio e dell'impiego dell'insieme delle attrezzature; per contro i costi di sviluppo non sono ribaltati sui prezzi fatturati ai clienti e quindi non verranno am-

mortati. L'Europa del resto non ha altra scelta in questo campo se non quella di seguire l'esempio degli Stati Uniti che rinunciano anch'essi ad ogni ammortamento dei costi di sviluppo dei sistemi di vettori spaziali. Per quanto concerne lo Space Shuttle -- al quale facciamo continuo riferimento in quanto sarebbe il principale concorrente di Ariane -- gli Americani hanno fatto addirittura un passo in più: oltre all'esemplare necessario ai voli di prova, essi hanno fatto costruire con fondi pubblici tre altri esemplari per voli operativi; inoltre gli Stati Uniti hanno adottato una politica dei prezzi che non copre, di gran lunga, il costo effettivo di ogni volo durante i primi anni di servizio dello Space Shuttle.

Ci si chiede sovente se ARIANESPACE non potrebbe prendere a proprio carico almeno i programmi completivi di sviluppo d'Ariane e la costruzione del secondo insieme di lancio. Ma anche qui occorre seguire la politica americana se s'intende che Ariane abbia a beneficiare delle stesse condizioni di partenza sul mercato mondiale: il secondo insieme di lancio dello Space Shuttle e lo sviluppo degli stadi superiori destinati ad aumentarne le prestazioni sono infatti, sia l'uno sia l'altro, finanziati con fondi pubblici e non vengono ammortati. Come già l'abbiamo indicato, un primo programma di sviluppo complementare sfociante nelle versioni Ariane 2 e 3 è già stato impostato. Il carico utile in orbita di trasferimento potrà così essere aumentato da 1,7 a 2,4 t. Il nostro Paese partecipa a questo programma, separato dalla produzione in serie, in virtù di una decisione del nostro Collegio del 16 gennaio 1980 e finanzia la modificazione dell'attuale ogiva così da poter permettere dei lanci geminati. Un'altra fase sfociante nella versione Ariane 4 consentirà di raddoppiare addirittura il carico utile rispetto ai modelli attuali. Il nostro Collegio dovrà pronunciarsi prossimamente sul finanziamento elvetico di una nuova ogiva di grande dimensione nonché su una partecipazione alla costruzione del secondo insieme di lancio 1).

2 21

Aspetti giuridici Introduzione

L'accordo Ariane 1973 regola innanzitutto la fase di sviluppo ma contiene già alcuni disposti concernenti la produzione in serie. L'articolo V stabilisce la procedura da seguire nel passaggio alla fase di produzione e dispone che gli Stati, dichiaratisi interessati a partecipare alla fase di produzione, devono concludere un nuovo accordo che definisca il contenuto di detta fase, le modalità di finanziamento e di esecuzione nonché l'assegnazione dei lavori. Gli Stati che hanno partecipato alla fase di sviluppo ma che non intendono più partecipare alla fase produttiva restano nondimeno obbligati a mantenere disponibili i mezzi industriali già assegnati nel corso della fase di sviluppo affinchè possano essere utilizzati nella fase di produzione.

'' Ricordiamo in merito che le decisioni relative alla partecipazione elvetica ai programmi facoltativi dell'ESA rientrano nella competenza dell'Esecutivo in virtù dei disposti della convenzione ESA. Tocca quindi al nostro Collegio prendere una decisione dopo aver consultato la Commissione per gli affari spaziali.

L'articolo XIII concerne l'impiego del vettore in lanci effettuati per conto di Stati partecipi del programma di sviluppo come anche per conto di terzi.

Gli Stati partecipi possono utilizzare il vettore per i loro propri bisogni, bastando all'uopo una decisione, generale o singola, presa alla maggioranza semplice; per gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali occorre per contro una decisione presa alla maggioranza qualificata dei due terzi, decisione che indicherà le condizioni e i modelli da mettere a disposizione purché il lancio sia volto a fini pacifici.

La forma che il nuovo accordo concernente il contenuto della fase produttiva dovrebbe prendere non è precisata nell'accordo di base Ariane 1973. La prima serie produttiva è stata quindi regolamentata nel quadro dell'ESA, come soluzione transitoria nell'attesa di strutture definitive di produzione, mentre il sistema ora scelto si basa su un'ampia delega di competenze alla società privata ARIANESPACE. La soluzione del problema della forma giuridica di questa delega è stata trovata dopo ardui negoziati. Essa contiene sia gli elementi di un programma facoltativo ai sensi dell'articolo V 1 (b) sia quelli d'una attività operativa ai sensi dell'articolo V 2 della convenzione dell'ESA. I principi di delega della competenza sono contenuti in una dichiarazione di taluni Stati membri dell'ESA mentre i dettagli vengono regolati da una convenzione tra l'ESA e ARIANESPACE.

La natura giuridica di questa dichiarazione, e conseguentemente la procedura interna necessaria alla sua approvazione, devono essere determinate in funzione del contenuto. Siccome la dichiarazione comporta diritti e doveri per i membri dell'ESA che vi aderiscono e siccome inoltre modifica un disposto dell'accordo Ariane 1973, la nostra delegazione ha sostenuto, nell'ambito dei negoziati, che la dichiarazione andava considerata al pari di un trattato internazionale e che quindi, in Svizzera, essa esige l'approvazione del Parlamento. Questa posizione è esatta: nonostante la sua forma, questa dichiarazione infatti altro non è se non il nuovo accordo previsto nell'articolo V dell'accordo Ariane 1973 e volto a definire il contenuto della fase di produzione. Nonostante l'esattezza della nostra posizione, nessun altro Paese, tranne i Paesi Bassi, l'ha però condivisa: si è invocato in
genere il fatto che la dichiarazione non permetteva di giustificare obblighi finanziari diretti.

Nonostante questa obiezione noi teniamo comunque a seguire la procedura interna che ci sembra sola corretta, indipendentemente dalla posizione degli altri Stati.

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La Dichiarazione di taluni governi europei relativa alla fase produttiva dei vettori Ariane

Riassumiamo qui di seguito i disposti più importanti della dichiarazione che commentiamo via via: II preambolo indica come «partecipanti» gli Stati membri dell'ESA che hanno aderito alla dichiarazione sino al 14 aprile 1980: trattasi della Repubblica federale di Germania, del Belgio, della Francia e della Svezia, partecipi dell'

accordo Ariane 1973, nonché del Regno Unito che partecipa al programma Ariane solo in base a un accordo bilaterale firmato con la Francia.

Il paragrafo 1.1 enuncia il principio del trasferimento della fase di produzione alla società ARIANESPACE.

Il paragrafo 1.2 dispone che i servizi di lancio Ariane possono essere offerti su scala mondiale con riserva che i lanci servano esclusivamente a scopi pacifici conformemente alla convenzione dell'ESA e al trattato dello spazio del 1967 D.

Il paragrafo 1.4 regola la preferenza da accordare all'impiego d'Ariane rispetto ad altri sistemi di vettori spaziali. Il corrispondente disposto della convenzione ESA menziona, per i programmi dell'ESA, il fatto che Ariane beneficia della preferenza in quanto ciò non comporti svantaggi irrazionali sul piano dei costi, dell'affidabilità e della congruenza con la missione. Questa norma va del pari estesa ai programmi nazionali dei partecipanti. Per i programmi internazionali (come p. es. i servizi di lancio per l'Organizzazione internazionale di satelliti telecomunicazionali Intelsat) i partecipanti si obbligano a promuovere l'impiego del vettore Ariane e si accorderanno all'uopo.

Il paragrafo 1.5 concerne la politica dei prezzi. Trattasi dei prezzi menzionati nell'allegato 1 (indice di luglio 1978) che si applicano ai lanci previsti prima del 1° luglio 1986, vale a dire: 175 milioni di FF per un lancio semplice a piena capacità, 150 milioni di FF per un lancio semplice a metà capacità, 95 milioni di FF per satellite nel quadro d'un lancio geminato.

ARIANESPACE può fissare, per i terzi, dei prezzi che tengano conto della concorrenza internazionale. Questi prezzi non devono tuttavia comportare un aumento dei prezzi fissi per i partecipanti. Per contro, per i lanci previsti dopo il 1° luglio 1986, i prezzi dovrebbero essere gli stessi per tutti gli utilizzatori. Questi disposti trovano la loro spiegazione nel modo in cui gli Stati Uniti hanno impostato il periodo introduttivo di Space Shuttle, caratterizzandolo con un sussidiamento estremamente massiccio.

Il paragrafo 1.6 regola il controllo dell'impiego d'Ariane a scopi pacifici.

La vendita delle prestazioni di lancio d'Ariane a Stati impartecipi dell'ESA, o a clienti privati di Stati impartecipi, deve essere sottoposta a un comitato di controllo istituito dall'ESA. Questo
comitato è composto di rappresentanti di Stati partecipanti. Un terzo dei suoi membri ha facoltà di chiedere la convocazione del comitato allorché ritiene che una vendita prospettata sia contraria alla convenzione dell'ESA o al trattato sullo spazio. Il comitato allora può, con la maggioranza dei due terzi, rappresentanti almeno il 15 per cento dei contributi al programma di sviluppo, negare il lancio ad ARIANESPACE. Questo disposto modifica l'articolo XIII 2 dell'accordo Ariane 1973: una vendita a un terzo non deve più essere approvata con la

1}

Trattato che regge le attività degli Stati in tema d'esplorazione e d'impiego dello spazio extraatmosferico, compresa la Luna e gli altri corpi celesti (RU 1970 90).

maggioranza dei due terzi, ma può soltanto essere negata con la maggioranza dei due terzi combinata con la parte del 15 per cento alle spese di sviluppo 1).

La delegazione elvetica, per ragioni di principio, si è opposta a questa agevolazione delle condizioni di esportazione, ma non è riuscita a far prevalere le proprie vedute. Gli altri partecipanti hanno stimato che occorresse limitare il meno possibile le attività commerciali d'ARIANESPACE; hanno anche espresso il parere che si tratta comunque di un caso piuttosto ipotetico dato che i lanci di satelliti per scopi non pacifici non verrebbero in nessun caso affidati alla società privata ARIANESPACE bensì effettuati mediante i vettori degli Stati interessati.

Ogni partecipante può dissociarsi da un lancio determinato, o addirittura sospendere la propria adesione alla dichiarazione, indipendentemente dalle decisioni del comitato di cui s'è fatto innanzi parola. Se inoltre vieta alle proprie industrie di fornire attrezzature e sottosistemi, deve accettare che la produzione ne venga trasferita ad industrie di altri Stati partecipanti.

Il paragrafo 1.7 regola le condizioni d'utilizzo da parte di ARIANESPACE degli impianti costruiti ai fini del programma di sviluppo Ariane.

Il paragrafo 1.9 stabilisce che il sostegno finanziario al Centro spaziale guyanese dovrà essere regolato mediante un accordo specifico. Occorrerà prorogare la partecipazione finanziaria ai costi d'infrastruttura del centro spaziale, istituito nel 1973, e farla oggetto d'una nuova decisione nel 1984 2) .

Il paragrafo 2.1 chiede che TESA assicuri, giusta l'articolo V 2 della convenzione, l'attività operativa connessa con la fase di produzione d'Ariane e che la deleghi alla società ARIANESPACE concludendo con questa un'apposita convenzione.

I paragrafi 2.1 a 2.5 regolano tra l'altro l'impiego dell'insieme di lancio Ariane da parte di ARIANESPACE, l'appoggio dell'ESA a questa società, all'atto di stipulazioni con altre organizzazioni internazionali, e la ripresa ulteriore di versioni migliorate di Ariane da parte di ARIANESPACE.

1}

Percentuali di contributo allo sviluppo: Francia 63,87 Belgio Repubblica Regno Unito . ..

federale Spagna di Germania . . . 20,12 Paesi Bassi

5,00 2,47 2,00 2,00

Italia Svizzera Svezia Danimarca

1,74 1,20 1,10 0,50

16,01 II centro spaziale di Kourou appartiene al Centro Nazionale di Studi Spaziali francese e comprende l'infrastruttura necessaria al lancio di satelliti (centro tecnico, centro di controllo, radar e telemisura, servizio meteorologico, centrale elettrica, rete di distribuzione idrica, abitazioni, alberghi, ospedali, ecc.). All' interno del centro spaziale trovasi la rampa di lancio Ariane costruita dall'ESA.

I costi d'impiego e di manutenzione di tutto questo insieme di lancio sono coperti dai prezzi di lancio. La maggior parte dei costi del centro spaziale vanno a carico del governo francese; una parte è addossata però all'ESA in quanto costi d'infrastruttura. La partecipazione elvetica è di 1,5 milioni all'anno (indice del 1981).

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Il paragrafo 2.6 descrive il ruolo riservato al Consiglio direttivo d'Ariane che assume, a contare dal 1973, la vigilanza sul programma di sviluppo.

Questo Consiglio, presieduto dal 1978 dal nostro Paese, consta di rappresentanti di tutti gli Stati partecipanti; esso viene informato regolarmente circa le attività d'ARIANESPACE, approva i prezzi di lancio validi a contare dal 30 giugno 1983 per i programmi dell'ESA e delibera su ogni problema posto dalla ripartizione geografica dei contratti.

I paragrafi da 3.1 a 3.10 descrivono gli obblighi della società ARIANESPACE. Siccome quest'ultima non è, essa stessa, un partecipante alla dichiarazione, tali obblighi sono contenuti in una convenzione tra TESA e ARIANESPACE. L'entrata in vigore della dichiarazione è stata subordinata all' entrata in vigore della convenzione, così da garantire l'accettazione di questi obblighi da parte di ARIANESPACE. La convenzione, dopo essere stata accettata dal Consiglio dell'ESA e dal Consiglio d'amministrazione di ARIANESPACE, è stata firmata ed è entrata in vigore il 15 maggio 1981.

Conseguentemente la dichiarazione è entrata in vigore lo stesso giorno. Tra gli obblighi più importanti d'ARIANESPACE citiamo: - La limitazione delle attività a scopi pacifici, giusta la convenzione dell' ESA e il trattato sullo spazio.

- Il mantenimento, per quanto possibile, del riparto geografico dei contratti che deriva dalla fase di sviluppo e dalla prima serie.

- L'assunzione della responsabilità tecnica e finanziaria per il mantenimento degli impianti messi a disposizione, segnatamente della base di lancio Ariane.

- Il versamento di una tassa per l'utilizzazione del centro di lancio di Kourou 1).

- L'attribuzione di priorità di lancio per i bisogni dei programmi dell'ESA.

- L'accento sul carattere europeo e multilaterale del programma Ariane nelle relazioni con i clienti e col pubblico.

- Il rimborso, nell'ambito di un massimo di 400 milioni di franchi francesi per lancio, al governo francese qualora questo dovesse riparare dei danni cagionati da un lancio.

Il paragrafo 4.1 regola la questione della responsabilità, e la regola in modo diverso dalla convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per i danni cagionati da oggetti spaziali (RU 1974 783). Giusta questa convenzione, tutti gli Stati partecipanti al programma
di sviluppo possono essere resi responsabili, in quanto membri dell'ESA proprietaria della base di lancio, dei danni cagionati da un lancio Ariane. Invece il paragrafo 4.1, considerando che le domande di risarcimento verrebbero in pratica rivolte alla Francia, dato che la base di lancio si trova sul territorio francese, assegna alla Francia l'obbligo di rispondere in prima linea ad un'istanza di risarcimento dei danni. Conseguentemente gli altri Stati, qualora ci si rivolgesse a loro per il risarcimento di un eventuale danno, hanno un diritto di 1}

1 per cento del prezzo di vendita dal 1° al 20° lancio, 2 per cento del prezzo di vendita dal 21° al 30°, 5 per cento oltre il 31°.

11

regresso contro la Francia. Questo tipo di soluzione è peraltro espressamente consentito dagli articoli V e XXIII della convenzione che abbiamo innanzi citata.

Il paragrafo 4.3 contiene i disposti relativi all'entrata in vigore della dichiarazione e all'adesione degli altri Stati. L'adesione richiede l'accordo dei cinque Stati partecipanti originari elencati nel preambolo. La Danimarca, l'Italia e la Spagna hanno aderito alla dichiarazione dopo il 14 aprile 1980.

Così tra tutti gli Stati membri dell'ESA, solo l'Irlanda, i Paesi Bassi e la Svizzera se ne stanno ancora fuori. La dichiarazione vale fino alla fine del 1989, ma se occorre rimarrà in vigore per consentire l'esecuzione dei contratti già stipulati. I partecipanti si consulteranno sulle condizioni di una proroga tre anni prima della cessazione della validità della dichiarazione.

3

Apprezzamento

II nostro Paese ha attivamente sostenuto gli sforzi che hanno consentito la creazione in Europa di un'autonoma capacità di lancio. Il nostro Paese ha del pari contribuito al successo del programma di sviluppo d'Ariane dacché, anche se percentualmente modesta, la sua partecipazione è risultata comunque importante segnatamente sul piano tecnologico. Durante i negoziati circa la fase produttiva, la delegazione elvetica si è sempre impegnata in modo conseguente per una soluzione che preservasse il carattere europeo e multilaterale del programma Ariane e che assicurasse ai governi partecipanti un diritto di vigilanza efficace sulla commercializzazione del vettore europeo.

La soluzione scelta sembra sinora soddisfacente, anche per quanto attiene alla validità economica della prima società di diritto privato concepita per il trasporto spaziale. La forma giuridica della delega della competenza di produzione a ARIANESPACE non è tuttavia ideale dacché mescola gli elementi di un programma facoltativo con quelli di un'attività operativa. Secondo l'opinione della nostra delegazione, il testo della dichiarazione avrebbe potuto essere formulato in modo più preciso. Tuttavia, valutate tutte le incidenze del testo, giungiamo alla conclusione che per il nostro Paese i vantaggi di un'approvazione della dichiarazione superano tutti gli inconvenienti. Certo il controllo delle attività esportative d'ARIANESPACE è stato indebolito rispetto all'accordo del 1973; va però detto che, qualora non approvassimo la dichiarazione, ci vedremmo precluso l'accesso al comitato istituito dal paragrafo 1.6 con funzioni di organo di controllo. Bisogna anche considerare la ripartizione dei contratti: certo delle aziende svizzere sono azioniste d'ARIANESPACE e un cittadino svizzero occupa un seggio nel Consiglio d'amministrazione, ciò nonostante potrebbe anche accadere che la non approvazione della dichiarazione avesse conseguenze negative sull'assegnazione ad industrie svizzere dei contratti connessi con la fase di produzione. Tutto ben ponderato ci sembra dunque opportuno approvare la dichiarazione e apprestare così le basi di una nostra partecipazione ai negoziati ulteriori sulla proroga della medesima. La nostra approvazione della dichiarazione assume anche una dimensione politica: se, come previsto, i Paesi Bassi e l'Irlanda aderiscono prossimamente, il 12

nostro rifiuto di approvare il testo potrebbe dar l'impressione che abbiamo a posteriori delle riserve per quanto concerne la produzione commerciale di un vettore sviluppato grazie ad ingenti fondi pubblici; orbene è precisamente l'attuazione di questa produzione in serie che costituiva l'obiettivo principale del programma, mentre le sue modalità venivano assumendo un'importanza del tutto secondaria.

La nostra approvazione non sembra comportare problemi di politica di neutralità dacché nessuna ordinazione già giunta ad ARIANESPACE, o prevista, mostra implicazioni in questo campo. Il nostro Collegio seguirà tuttavia con estrema attenzione la politica d'esportazione di ARIANESPACE e non esiterà, quando occorresse, a far uso delle facoltà elencate nel paragrafo 1.6, facoltà che vanno dal divieto di lancio, deciso alla maggioranza dei due terzi dei membri, sino alla sospensione unilaterale dell'adesione.

4

Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale

La nostra approvazione della dichiarazione non implica alcuna conseguenza diretta sulle finanze. Allorché dei satelliti dell'ESA vengono lanciati con Ariane i loro costi di lancio sono addossati ai corrispondenti programmi.

Qualora la Svizzera volesse lanciare propri satelliti dovrebbe accordare la priorità all'impiego di Ariane, giusta il paragrafo 1.4, ma potrà, con libero apprezzamento, applicare i criteri che vi sono enumerati.

I partecipanti assumono l'obbligo, conformemente al paragrafo 1.9, di continuare a contribuire ai costi infrastrutturali dell'insieme di lancio delle Kourou, allorché l'accordo attuale giungerà a scadenza nel 1983. Ma l'entità di questi ammontari non è stata ancora fissata nella dichiarazione cosicché un obbligo finanziario concreto nascerà soltanto allorché la scala dei contributi verrà negoziata. Vorremmo già oggi attirare la vostra attenzione sul fatto che, qualora si prorogassero gli impegni finanziari svizzeri, solo un adeguamento al deprezzamento monetario verrebbe preso in considerazione e non già un aumento in termini assoluti.

La consegna a titolo gratuito degli impianti di produzione a ARIANESPACE non comporta conseguenza alcuna per il nostro Paese, dacché nessuno di questi impianti si trova sul nostro territorio.

La dichiarazione non ha effetto alcuno sugli effettivi del personale. I doveri di controllo che la dichiarazione ci impone, in quanto membri dell'ESA, verranno assunti dall'attuale personale del dipartimento competente.

5

Linee direttive della politica di governo

II progetto trovasi in accordo con la nostra politica di sostegno della cooperazione scientifica e tecnica in Europa. Esso venne annunciato nel rapporto intermediario del 5 ottobre 1981 sulle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1979-1983 (FF 1981 III 606, parte seconda, n. 111).

13

6

Costituzionalità

Come l'abbiamo indicato, occorre considerare la dichiarazione al pari di un trattato internazionale. La costituzionalità del decreto federale, che vi proponiamo d'adottare, si radica nell'articolo 8 Cost. La competenza della vostra Assemblea deriva dall'articolo 85 numero 5 Cost.

Il decreto federale non è sottoposto a referendum in materia di trattati internazionali dacché la dichiarazione è di durata limitata (cfr. n. IV art. 4.3 b), non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non comporta alcuna unificazione multilaterale del diritto.

14

Allegato

Elenco degli azionisti di ARIANESPACE P Francia (59,25%) er cento Société Nationale Industrielle AEROSPATIALE 8,5 L'AIR LIQUIDE 1,85 Centre National d'Etudes Spatiales (C.N.E.S.)

34,0 COMSIP Entreprise 0,1 CROUZET 0,1 Compagnie DEUTSCH 0,1 INTERTECHNIQUE 0,1 MATRA 3,6 SAFT 0,1 Société Européenne de Propulsion (SEP) 8,5 SFENA 0,1 SFIM 0,1 SODETEG 0,1 Banque Nationale de Paris . . . 0,01 Société Financière Auxiliaire . 0,49 Crédit Lyonnais 0,5 OPFI Paribas 0,4 VALORIND 0,4 Banque VERNES et Commerciale de Paris 0,2 Diverses personnes physiques . -

Germania, RF (19,6%) DORNIER System GmbH . . .

ERNO Raumfahrttechnik GmbH Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg (MAN) Messerschmitt Bolkow Blohm (MBB) DRESDNER BANK BAYERISCHE VEREINSBANK WESTDEUTSCHE LANDESBANK Belgio (4,4%) Etudes Techniques et Constructions Aérospatiales (ETCA) FABRIQUE NATIONALE Herstal Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques (SABCA)

2,8 5,2

Italia (3,6%) AERITALIA SELENIA Industrie Elettroniche SNIA VISCOSA ISTITUTO BANCARIO San Paolo di Torino

Per cento

0,9 0,9 1,6 0,2

Svizzera (2,7%) Compagnie Industrielle RadioElectrique (CIR) 0,15 CONTRAVES AG 2,15 Fabbrica federale d'aeroplani . 0,1 UNIONE DI BANCHE SVIZZERE 0,3 Spagna (2,5%) Construcciones Aeronauticas SA (CASA) SENER Gran Bretagna (2,4%) AVICA Equipment Ltd British Aerospace Public Limited CY FERRANTI Limited MIDLAND BANK Limited

1,9 0,6 0,3

0,95 0,95 0,2

Svezia (2,4%) SAAB SCANIA Aktiebolag VOLVO Flygmotor Aktiebolag

0,8

1,9

0,3

Paesi Bassi (2,2%) FOKKER VFW B. V. . .

ALLGEMENE BANK NEDERLAND N. V. . .

1,3

Danimarca (0,70%) Christian ROVSING AS COPENHAGEN HANDELS BANK

0,2

Manda (0,25%) ADTEC Teoranta AER LINGUS

0,15 0,1

7,9 2,8 0,3 0,3

0,7 2,4

1,6

0,3

0,5

15

Decreto federale Disegno concernente l'approvazione della Dichiarazione di talunigoverni europei relativa alla fase di produzione dei vettori Ariane del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 1981 1>, decreta:

Art. l 1 La Dichiarazione di taluni governi europei del 14 gennaio 1980 relativa alla fase di produzione dei vettori Ariane è approvata.

2 Il Consiglio federale ha facoltà di notificare all'Agenzia spaziale europea ESA che approva questa Dichiarazione.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

1}

FF 1982 I 1

16

Dichiarazione

Traduzione D

di taluni governi europei relativa alla fase di produzione dei vettori Ariane

I governi della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio, della Repubblica francese e del Regno di Svezia, partecipi dell'accordo tra taluni governi europei e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma del vettore Ariane e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (dappresso denominati «i partecipanti») ; visto l'accordo firmato il 21 settembre 1973 tra taluni governi europei e l'Organizzazione europea delle ricerche spaziali e concernente l'esecuzione del programma del vettore Ariane, in particolare gli articoli I, III.1 e V su un nuovo accordo che definisca la fase di produzione del programma Ariane, vista la convenzione istitutiva di un'Agenzia spaziale europea aperta alla firma il 30 maggio 1975, dappresso denominata «la convenzione», viste le risoluzioni del Consiglio dell'Agenzia ESA/C/XXIV/Res. 3 e ESA/C/ XXX/Res. 7 che autorizzano l'Agenzia ad avviare una prima fase di produzione di sei vettori Ariane, vista la proposta della delegazione francese circa la produzione dei vettori Ariane (documenti 93 e 127, add. 1) e le discussioni su questa proposta svoltesi nella 33a, 34a e 36a sessione del Consiglio, vista la risoluzione del Consiglio ESA/C/XXXIII/Res. 3 adottata il 26 luglio 1979 ed emendata dalla sessione del Consiglio dell'I 1 settembre 1979, concernente la produzione dei vettori Ariane, visto l'accordo tra il governo della Repubblica francese e l'Agenzia spaziale europea per l'utilizzazione del Centro spaziale guyanese firmato il 5 maggio 1976 (dappresso denominato accordo CSG), hanno convenuto le disposizioni seguenti: I. Impegni dei partecipanti

1.1 1 partecipanti decidono di affidare a una struttura industriale, denominata ARIANESPACE, l'esecuzione della fase di produzione del vettore Ariane prevista nell'articolo 1 e nell'articolo V dell'accordo Ariane.

" Dal testo originale francese.

2

Foglio federale 1982, Voi. I

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Vettori Ariane 1.2 I partecipanti convengono di impostare questa fase di produzione in modo che possa soddisfare l'insieme dei bisogni del mercato mondiale dei vettori spaziali, ma con la riserva che essa : a) sia volta a fini pacifici, quali risultano dagli obblighi sanciti nella convenzione, nonché negli articoli del trattato sulle norme che reggono le attività degli Stati in tema d'esplorazione e d'impiego dello spazio extraatmosferico, compresa la Luna e gli altri corpi celesti, firmato nel 1967, b) e che rispetti i disposti previsti nel paragrafo 3.6.

1.3 I partecipanti convengono di incaricare ARIANESPACE, società anonima di diritto francese, della fabbricazione, commercializzazione e lanciamento dei vettori Ariane a contare dall'esemplare L 11.

1.4 a) I partecipanti dichiarano che l'impiego del vettore Ariane per le attività dell'Agenzia sarà attuato conformemente all'articolo VIII.1 della convenzione dell'Agenzia.

b) I partecipanti, definendo ed eseguendo i loro programmi nazionali, convengono di tener conto del vettore Ariane e di accordargli la preferenza tranne qualora il suo impiego presentasse, rispetto a quello d'altri vettori o mezzi spaziali disponibili, uno svantaggio irrazionale sul piano del costo, dell'affidabilità e della congruenza con la missione.

e) I partecipanti si sforzano di promuovere l'impiego del vettore Ariane nel quadro dei programmi internazionali cui partecipano e s'intendono all'uopo.

1.5 a) Per i contratti conchiusi dal 1° luglio 1983 e prospettanti lanci pianificati oltre il 1° luglio 1986, verrà applicata, a tutti gli utenti del vettore, una politica dei prezzi che tenga conto della concorrenza internazionale. I partecipanti convengono di concertarsi con ARIANESPACE a contare dal 1982 per definire, entro il 1° luglio 1983, i mezzi atti a raggiungere questa finalità.

b)I prezzi applicabili per i contratti conchiusi innanzi il 1° luglio 1983 o per i lanci prospettati innanzi il 1° luglio 1986 sono quelli definiti dalla scala recata nell'allegato 1 della presente dichiarazione. I prezzi saranno adeguati in funzione delle condizioni economiche e monetarie.

e) I prezzi della scala qui innanzi citata costituiscono per ARIANESPACE dei prezzi consigliati, per quanto attiene ai lanci non coperti dai paragrafi

18

Vettori Ariane 1.4a) e 1.4b). Se i prezzi fatturati differiscono dai prezzi consigliati, ARIANESPACE se ne addossa le conseguenze finanziarie.

1.6 Trattandosi di vendite a Stati impartecipi o a un cliente che non dipenda da uno Stato membro dell'Agenzia: a) I partecipanti convengono d'istituire un comitato incaricato di determinare se un progetto di vendita di vettore concerna un utilizzo contrario ai disposti del paragrafo 1.2a).

Questo comitato consta d'un rappresentante di ogni governo partecipante.

I membri del comitato vengono continuativamente informati dal direttore generale dell'Agenzia circa i progetti di vendita di vettori d'ARIANESPACE agli Stati terzi impartecipi e ai clienti dipendenti da detti Stati.

II comitato si riunisce come segue: un terzo dei membri può formulare una domanda di riunione motivata dalla prospettiva di un impiego del vettore contrario ai disposti del paragrafo 1.2a).

Questa domanda va fatta al più tardi quattro settimane dopo l'informazione data ai membri del comitato circa il pertinente progetto di contratto.

Il comitato deve allora riunirsi entro due settimane. Esso può, a maggioranza dei due terzi dei membri rappresentanti almeno il 15 per cento dei contributi a] programma di sviluppo, prendere, in un termine massimo di quattro settimane, una decisione di divieto motivata dalla violazione del paragrafo 1.2a).

Questa decisione di divieto è esecutiva per ARIANESPACE. Il governo francese, nell'esercizio delle competenze che la Francia trae dal trattato sull'utilizzazione dello spazio extraatmosferico del 27 gennaio 1967, si obbliga a prendere i necessari provvedimenti per assicurare la buona esecuzione delle decisioni di divieto prese dal comitato.

b) Fatti salvi gli obblighi che gl'incombono in virtù della presente dichiarazione, ogni Stato partecipante si riserva il diritto di notificare che, per motivi propri, non si associa a un determinato lancio.

e) Se uno Stato partecipante considera che una vendita di prestazioni di lancio non è compatibile con la sua adesione alla presente dichiarazione, deve, esperite le consultazioni ritenute necessarie, informarne il direttore generale dell'Agenzia.

Qualora, dopo l'informazione d'ARIANESPACE ad opera di quest'altimo, la vendita venga attuata, lo Stato partecipante potrà immediatamente sospendere la sua adesione
alla presente dichiarazione per la vendita considerata, con la riserva che ne informi ufficialmente l'Agenzia e gli altri partecipanti nel termine d'un mese e che rispetti gli impegni assunti per le altre vendite.

Nonostante questa sospensione, lo Stato conserverà disponibili i mezzi industriali nazionali utilizzati per la produzione del vettore e non farà

19

Vettori Ariane ostacolo al loro impiego. Qualora lo Stato fosse indotto a opporsi alla fornitura, per il pertinente lancio, di attrezzature e sottosistemi fabbricati dalla sua industria nazionale, verrebbe tenuto, nel quadro dei suoi poteri, ad autorizzare e facilitare il trasferimento della pertinente fabbricazione alle industrie degli altri Stati partecipanti e non potrebbe, in nessuna ipotesi, opporsi alla fabbricazione di queste forniture da parte delle industrie degli altri Stati partecipanti.

1.7

I partecipanti si obbligano a mettere a disposizione d'ARIANESPACE, qualora risultino necessari per la produzione del vettore: - a titolo gratuito, gl'impianti, le attrezzature e gli strumenti acquistati nel quadro delle fasi di sviluppo e di cui l'Agenzia è proprietaria per conto dei partecipanti; - a condizioni finanziarie corrispondenti alle spese esposte, gli impianti di cui taluni partecipanti sono proprietari e che sono stati utilizzati per il programma di sviluppo, tranne il CSG che è oggetto dei disposti particolari di cui nel paragrafo 1.9; - a titolo gratuito, i diritti di proprietà intellettuale che appartengono loro e che derivano dalle fasi di sviluppo del programma; ARIANESPACE potrà accedere gratuitamente alle informazioni tecniche da loro acquisite durante dette fasi.

1.8 I partecipanti faranno il possibile per accordare a ARIANESPACE l'assistenza necessaria in tema di sorveglianza industriale della qualità e di indagini sui prezzi.

1.9 Gli Stati partecipanti si obbligano, per quanto li concerne, a partecipare, giusta modalità da definire, al finanziamento del Centro spaziale guyanese e prendono nota del fatto che un accordo specifico in merito dovrebbe intervenire tra gli Stati membri dell'Agenzia.

1.10

Qualora, in occasione di una vendita d'esportazione, risultasse auspicabile ritrovare modalità di garanzia e di finanziamento particolari, i partecipanti si consulteranno per determinare la possibilità di soddisfare una tale domanda giusta il principio d'un riparto equo del rischio e del finanziamento, proporzionale alla partecipazione alla produzione.

20

Vettori Ariane

1.11 I partecipanti convengono di concertarsi sulle misure da prendere qualora difficoltà tecniche o finanziarie mettessero in forse l'avvenire d'ARIANESPACE 0 quello della produzione di Ariane.

II. Missione affidata all'Agenzia 2.1.

1 partecipanti affidano al Consiglio dell'Agenzia l'incarico di accettare che l'Agenzia assicuri, giusta l'articolo V.2 della convenzione, l'attività operativa connessa con la fase di produzione di Ariane.

All'uopo invitano l'Agenzia e ARIANESPACE a conchiudere una convenzione che metta in atto i disposti della presente dichiarazione e che organizzi le loro relazioni reciproche.

2.2 I partecipanti invitano l'Agenzia a mettere a disposizione d'ARIANESPACE, nella misura di quanto è necessario per la produzione o il lancio di Ariane: - a titolo gratuito, gl'impianti, le attrezzature e gli strumenti acquistati nel quadro delle fasi di sviluppo e di cui l'Agenzia è proprietaria; - a titolo gratuito, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle fasi di sviluppo del programma; ARIANESPACE potrà accedere gratuitamente alle informazioni tecniche in possesso dell'Agenzia e derivanti da dette fasi.

Qualora i beni a disposizione d'ARIANESPACE ma di proprietà dell'Agenzia 'risultassero utili per altri programmi dell'Agenzia, quest'ultima potrà adoperarli d'accordo con ARIANESPACE e secondo modalità da definire per ogni singolo programma, rimanendo inteso che ARIANESPACE conserva la priorità d'utilizzo dei beni in parola.

2.3 1 partecipanti invitano l'Agenzia : a) a cooperare con ARIANESPACE per promuovere l'esportazione del vettore Ariane segnatamente tramite le organizzazioni internazionali, b) a fare tutto il possibile per accordare ad ARIANESPACE la necessaria assistenza nella sorveglianza industriale della qualità e nelle inchieste sui prezzi.

2.4 I partecipanti invitano l'Agenzia a concludere con ARIANESPACE convenzioni specifiche relative ai programmi di perfezionamento d'Ariane che verranno eseguiti come programmi dell'Agenzia. Queste convenzioni fisse-

21

Vettori Ariane ranno le modalità tecniche contrattuali e finanziarie dell'utilizzo ulteriore da parte di ARIANESPACE di questi perfezionamenti.

2.5 I partecipanti invitano il Consiglio dell'Agenzia ad autorizzare il direttore generale a negoziare il più presto possibile con la società ARIANESPACE, o qualora non fosse ancora istituita con i rappresentanti debitamente incaricati dai firmatari del protocollo d'accordo TRANSPACE (Bourget, 12 giugno 1979), la convenzione tra l'Agenzia e ARIANESPACE, di cui è parola nel paragrafo 2.1 della presente dichiarazione, così da poterla sottoporre per accordo al Consiglio dell'Agenzia.

2.6 I partecipanti invitano il Consiglio dell'Agenzia ad accettare che il Consiglio direttivo del programma Ariane, istituito dall'articolo IV dell'accordo, nel quale solo i partecipanti alla presente dichiarazione hanno diritto di voto, venga dotato, ai fini della fase produttiva d'Ariane, anche delle funzioni seguenti: - d'essere informato delle attività d'ARIANESPACE tramite il direttore generale dell'Agenzia (il presidente d'ARIANESPACE gli farà un rapporto annuale) ; - di approvare le scale di prezzi applicabili per i programmi dell'Agenzia per i contratti di cui nel paragrafo 1.5a); - d'essere informato della ripartizione geografica dei lavori tra i partecipanti e d'essere consultato qualora un partecipante contesti delle modifiche di tale riparto ad opera di ARIANESPACE e di dare in merito un preavviso (toccherà invece al partecipante interessato adire il Consiglio direttivo di Ariane con la sua istanza).

Le raccomandazioni e risoluzioni del Consiglio direttivo Ariane vanno prese alla maggioranza semplice dei votanti.

III. Impegni di ARIANESPACE I partecipanti chiedono a ARIANESPACE di rispettare gli impegni seguenti che verranno recepiti nella convenzione Agenzia/ARIANESPACE prevista nel paragrafo 2.1.

3.1 L'attività affidata ad ARIANESPACE dovrà essere condotta innanzi per scopi pacifici, quali risultano dagli obblighi sanciti dalla convenzione e giusta gli articoli del trattato sui principi che reggono le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'impiego dello spazio extraatmosferico, compresa la Luna e gli altri corpi celesti, firmato nel 1967. ARIANESPACE deve conformarsi alle decisioni prese dal comitato istituito in virtù del paragrafo 1.6.

22

Vettori Ariane 3.2 ARIANESPACE rispetterà la ripartizione industriale geografica dei lavori tra gli Stati partecipanti quale risulta dalle fasi di sviluppo e perfezionamento.

Qualora ARIANESPACE giudichi che questo riparto non può essere conservato, a cagione di proposte industriali inaccettabili per prezzo, termini o qualità, essa potrà ricorrere alla concorrenza.

Previamente però ARIANESPACE dovrà informare lo Stato interessato e il direttore generale dell'Agenzia affinchè si possa ricercare una soluzione. In caso di contestazione d'uno Stato partecipante, il Consiglio direttivo del programma Ariane va consultato giusta i disposti del paragrafo 2.6.

Il precedente contraente potrà assumere come sua la migliore offerta finanziaria e bénéficiera della priorità rispetto a tutte le proposte industriali equivalenti per prezzo, termini e qualità.

3.3

ARIANESPACE assumerà l'onere tecnico e finanziario del mantenimento dei beni messi a sua disposizione in applicazione dei paragrafi 1.7 e 2.2 affinchè vengano conservati in buono stato e restino operativi.

ARIANESPACE potrà apportare ad essi le modifiche reputate necessarie ai fini delle sue attività, dopo essersi intesa con i proprietari. Qualora non si giungesse ad un'intesa, ARIANESPACE potrà procedere a dette modificazioni garantendo tuttavia il ripristino dei beni almeno per il momento della loro restituzione. Le modalità di gestione e di manutenzione di detti beni verranno definite nella convenzione Agenzia/ARIANESPACE prevista nel paragrafo 2.1.

3.4

ARIANESPACE dovrà riservare l'utilizzazione dei diritti e delle informazioni, messi a sua disposizione in virtù dei paragrafi 1.7 e 2.2, ai bisogni della produzione dei vettori.

Tra questi diritti e queste informazioni, quelli di proprietà dell'Agenzia potranno essere trasmessi a terzi solo con l'accordo della medesima e giusta i disposti della convenzione istitutiva dell'Agenzia stessa nonché dell'accordo Ariane.

Tra questi diritti e queste informazioni, quelli di proprietà di un partecipante non potranno essere forniti senza il previo accordo del medesimo.

3.5

ARIANESPACE deve impegnarsi a versare all'Agenzia, per l'impiego del CSG e per ogni vendita, una tassa calcolata secondo le condizioni fissate nell'allegato 2; questa tassa sarà portata in deduzione dei contributi degli Stati.

23

Vettori Ariane 3.6 ARIANESPACE deve fornire all'Agenzia e ai partecipanti, prioritariamente rispetto ai clienti terzi, i servizi e le attrezzature di lancio necessarie alle condizioni seguenti: - l'Agenzia e i partecipanti comunicano a ARIANESPACE le loro domande di prestazioni secondo i loro propri bisogni (opzioni gratuite); dandosi conflitto di priorità tra un partecipante e l'Agenzia, la priorità spetterà a quest'ultima; - allorché un cliente terzo domanda un'opzione pagante o desidera fare un' ordinazione definitiva, rispetto ad un elemento a disposizione gratuita dell'Agenzia o di un partecipante, questi possono trasformare la loro opzione gratuita in opzione pagante o in ordinativo definitivo così da conservare la priorità; - la convenzione tra l'Agenzia e ARIANESPACE recepirà una clausola standard che dovrà figurare nei contratti di vendita di vettori e che definirà la procedura applicabile qualora gli elementi vengano a mutare.

3.7

ARIANESPACE deve obbligarsi nelle sue relazioni con i clienti e con il pubblico a sottolineare il carattere europeo e multilaterale dello sviluppo e della produzione del vettore Ariane.

3.8

In caso di ricorso promosso dalle vittime di danni cagionati dai lanci Ariane, la società ARIANESPACE dovrà rimborsare, entro un massimo di 400 MF per lancio, il governo francese, obbligato in virtù del paragrafo 4.1 ad addossarsi l'onere finanziario della riparazione di questi danni.

3.9 ARIANESPACE dovrà praticare una politica dei prezzi conforme ai disposti del paragrafo 1.5. Anche qualora i prezzi da essa fatturati per lanci non coperti dai paragrafi 1.4a) e 1.4b) differissero dai prezzi consigliati, ARIANESPACE dovrebbe sopportarne da sola le conseguenze finanziarie.

3.10 I partecipanti invitano il Consiglio d'amministrazione d'ARIANESPACE: a) a prendere cono cenza della presente dichiarazione; b) ad autorizzare il suo presidente a negoziare e conchiudere la convenzione con l'Agenzia di cui nel paragrafo 2.1.

Nell'attesa della costituzione d'ARIANESPACE, i partecipanti invitano i firmatari del protocollo d'accordo TRANSPACE (Bourget, 12 giugno 1979) ad incaricare un rappresentante di negoziare questa convenzione.

24

Vettori Ariane IV. Disposizioni varie e generali 4.1 In caso di ricorso d'una vittima di danni cagionati da un lancio Ariane, il governo francese si accollerà l'onere finanziario del risarcimento.

4.2 II governo francese può conchiudere, con gli Stati membri non aderenti alla presente dichiarazione, accordi bilaterali compatibili con i disposti della medesima. Questi accordi verranno comunicati ai partecipanti.

4.3

a) La presente dichiarazione è aperta all'adesione degli Stati membri dell'Agenzia a contare dal 14 gennaio 1980 per una durata di tre mesi.

Durante questo termine, ogni Stato membro può aderirvi liberamente.

Scorso il termine, le adesioni dovranno essere oggetto dell'accordo di tutti gli Stati che hanno già aderito.

La dichiarazione entrerà in vigore allo scadere di questo periodo di tre mesi con riserva dell'entrata in vigore della convenzione dell'Agenzia.

b) La presente dichiarazione è applicabile sino alla fine del 1989. I disposti della medesima resteranno in vigore, qualora occorresse, oltre tale data così da consentire l'esecuzione dei contratti stipulati entro la fine del 1989.

I partecipanti si consulteranno almeno tre anni prima di questa scadenza circa le condizioni del rinnovo del testo.

Gli emendamenti della presente dichiarazione e dei suoi allegati vanno adottati all'unanimità dei partecipanti.

4.4

Le vertenze fra due o più partecipanti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente dichiarazione vanno convenute in arbitri giusta la procedura definita nell'articolo XVII della convenzione dell'Agenzia.

25

Vettori Ariane Allegato 1 Scala dei prezzi per i contratti firmati il 1° luglio 1983, applicabile all'Agenzia e ai partecipanti Ariane 1

- Lancio semplice a piena capacità del vettore: 30,95 MUC, vale a dire 175 MFF.

- Lancio semplice di un satellite della classe Thor-Delta : 26,53 MUC, vale a dire 150 MFF.

- Lancio di un satellite della classe Thor-Delta nel quadro d'un lancio geminato: 16,80 MUC, vale a dire 95 MFF.

I prezzi indicati qui sopra sono fissati giusta le condizioni economiche e monetarie del 1° luglio 1978. La loro revisione in funzione di mutamenti successivi terrà conto della ripartizione in divise dei lavori.

Questi prezzi non includono un'assicurazione a copertura dei rischi finanziari derivanti ai clienti da un fallimento del lancio.

Versioni future di Ariane (Ariane 2 e 3)

Le scale corrispondenti saranno determinate in base alla scala Ariane 1 tenendo conto delle modificazioni di configurazione del vettore.

26

Vettori Ariane

Allegato 2 Tasse per l'impiego del centro spaziale guyanese 1. ARIANESPACE partecipa alle spese del CSG giusta le modalità seguenti: 2. ARIANESPACE verserà all'Agenzia, alla data di ogni lancio, una tassa che rappresenti un percento del prezzo di vendita corrispondente pari a: - 1 per cento dal 1° al 20° lancio; - 2 per cento dal 21° al 30° lancio; - 5 per cento oltre il 30° lancio.

3.1 partecipanti possono proporre all'unanimità all'Agenzia e ad ARIANESPACE delle revisioni delle percentuali qui innanzi fissate.

27

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la fase di produzione dei vettori europei Ariane del 18 novembre 1981

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