Termine di referendum: 4 ottobre 1982

Legge federale sulle misure economiche esterne # S T #

del 25 giugno 1982

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri; visti gli articoli 28 e 29 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 1981 1), decreta: Art. l

Protezione da ripercussioni di misure estere o di condizioni straordinarie all'estero Se, a causa di misure estere o di condizioni straordinarie all'estero, il traffico svizzero delle merci, dei servizi o dei pagamenti dovesse subire ripercussioni tali da risultarne danneggiati interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano, a. sorvegliare, assoggettare a permesso, limitare o proibire l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il traffico dei servizi ; b. disciplinare il traffico dei pagamenti con determinati Paesi e all'occorrenza ordinare la riscossione di contributi per far fronte alle perturbazioni nel traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti causate dalla fluttuazione dei prezzi o della moneta.

Art. 2 Applicazione provvisoria di accordi Per tutelare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi, non sottostanti al referendum, sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti. In caso d'urgenza, può farlo anche se questi accordi prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Art. 3 Esecuzione d'accordi II Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l'esecuzione degli accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.

Art. 4 Collaborazione di organizzazioni e di istituzioni 1 II Consiglio federale e i dipartimenti possono affidare l'esecuzione di misure giusta l'articolo 1 e l'applicazione di accordi sul traffico delle merci, dei ser" FF 1982 I 57 412

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Misure economiche esterne vizi e dei pagamenti a organizzazioni e a istituzioni, in particolare a quelle dell'economia.

2 Queste organizzazioni e istituzioni sottostanno a tal fine alla vigilanza e alle istruzioni del Consiglio federale o delle unità amministrative da esso designate.

3 Gli organi e gli agenti di queste organizzazioni e istituzioni sottostanno alle disposizioni concernenti la responsabilità penale e finanziaria, nonché l'obbligo del segreto dei funzionari federali.

Art. 5 Emolumenti II Consiglio federale può riscuotere emolumenti al fine di coprire i costi d'esecuzione e conferire la stessa facoltà alle organizzazioni e istituzioni incaricate.

Le tariffe degli emolumenti devono essere approvate dal Dipartimento competente.

Art. 6 Protezione giuridica 1 II Consiglio federale può prevedere che il ricorso interposto contro le decisioni prese in virtù di disposizioni esecutive della presente legge sia preceduto da un procedimento d'opposizione.

2 Per altro, si applicano le disposizioni generali sulla procedura e sulla giurisdizione amministrative.

Art. 7 Disposizioni penali 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola le disposizioni esecutive della presente legge, è punito con la multa fino a 100000 franchi.

Se l'infrazione è intenzionale, il giudice può pronunciare inoltre, nei casi gravi, la detenzione fino a un anno.

2 II tentativo e la complicità sono punibili. Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo *>.

3 L'azione penale si prescrive in ogni caso in cinque anni.

4 Le infrazioni alla legge federale sulle dogane 2) sono giudicate esclusivamente secondo le disposizioni penali e di procedura previste da quella legge, anche se l'infrazione costituisce una fattispecie secondo il presente articolo.

6 Le infrazioni alle prescrizioni concernenti le attestazioni d'origine sono perseguite e giudicate conformemente all'ordinanza del 9 dicembre 19293) sui certificati d'origine.

" RS 313.0 !

> RS 631.0 3) RS 946.31 27

Foglio federale 1982, Voi. li

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Misure economiche esterne 6

È riservato in ogni caso il perseguimento penale conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale.1) Art. 8 Procedura penale II perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale. È riservato l'articolo 7 capoversi 4 a 6.

Art. 9 Audizione di commissioni consultive 1 Per i problemi essenziali della politica economica esterna il Consiglio federale sente il parere della commissione consultiva di politica economica esterna da esso istituita.

2 1 problemi concernenti anche la cooperazione internazionale allo sviluppo sono trattati durante sedute comuni della commissione consultiva di politica economica esterna e della commissione per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Art. 10 Rapporti e approvazione 1 Almeno una volta all'anno, il Consiglio federale fa rapporto all'Assemblea federale sui problemi importanti di politica economica esterna. La pertinente gestione è tuttavia approvata durante la discussione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale.

2 Inoltre, il Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale, entro sei mesi, se ha preso misure giusta l'articolo 1 oppure se applica provvisoriamente accordi giusta l'articolo 2. Fondandosi su questo rapporto, l'Assemblea federale decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione delle misure e all'approvazione degli accordi.

3 In questi rapporti, il Consiglio federale può sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale altri accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.

Art. 11 Disposizioni finali 1 Le prescrizioni esecutive del decreto federale del 28 giugno 1972 2> sulle misure economiche esterne rimangono in vigore, sempreché non siano abrogate prima della scadenza di questo decreto.

2 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

3 Essa entra in vigore il 1° gennaio 1983.

» RS 311.0 RU 1972 2422

2)

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Misure economiche esterne Consiglio nazionale, 25 giugno 1982 II presidente: Lang II segretario: Zwicker

Consiglio degli Stati, 25 giugno 1982 II presidente: Dreyer II segretario: Huber

Data di pubblicazione: 6 luglio 1982 *> Termine di referendum: 4 ottobre 1982

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sulle misure economiche esterne del 25 giugno 1982

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1982

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26

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.07.1982

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412-415

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10 113 829

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