Traduzione

Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive Concluso a Pechino il 24 giugno 2012 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Le Parti contraenti, desiderose di proteggere nel modo più efficace e uniforme possibile i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle loro interpretazioni o esecuzioni audiovisive; ricordando l'importanza delle raccomandazioni del piano d'azione per lo sviluppo adottate nel 2007 dall'Assemblea generale della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale2 (OMPI) intese a garantire che le considerazioni relative allo sviluppo costituiscano parte integrante del lavoro dell'Organizzazione; riconoscendo la necessità di nuove norme internazionali che risolvano in maniera adeguata le questioni attinenti agli sviluppi economici, culturali e tecnologici; riconoscendo quanto profondamente incidano sulla produzione e sull'utilizzazione delle interpretazioni o esecuzioni audiovisive lo sviluppo e la convergenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; riconoscendo la necessità di istituire un equilibrio fra i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle loro interpretazioni o esecuzioni audiovisive e un superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all'informazione; riconoscendo che il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), concluso a Ginevra il 20 dicembre 19963, non estende la protezione alle interpretazioni o esecuzioni audiovisive degli artisti interpreti o esecutori; facendo riferimento alla risoluzione relativa alle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive adottata il 20 dicembre 1996 dalla conferenza diplomatica su alcune questioni relative al diritto d'autore e ai diritti affini, hanno convenuto quanto segue:

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FF 2018 609 RS 0.230 RS 0.231.171.1

2017-1800

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Interpretazioni ed esecuzioni audiovisive. Tratt. di Pechino

Art. 1

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Rapporto con altre convenzioni e trattati

1. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza del WPPT o della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 19614.

2. La protezione prevista dal presente trattato lascia intatta la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche e non influisce in alcun modo su di essa.

Di conseguenza, nessuna disposizione del presente trattato può essere interpretata come lesiva di tale protezione.

3. Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato che non sia il WPPT e lascia del tutto impregiudicati i diritti e i doveri istituiti da altri trattati.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente Trattato, si intende per: a)

«artisti interpreti o esecutori», gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano, interpretano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche o espressioni di folclore;

b)

«fissazione audiovisiva», l'incorporazione di immagini in movimento, accompagnate o no da suoni, o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo;

c)

«radiodiffusione», la trasmissione via etere di suoni, di immagini o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico. Per «radiodiffusione» si intende altresì la trasmissione via satellite.

Per «radiodiffusione» si intende anche la trasmissione di segnali in forma criptata qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso;

d)

«comunicazione al pubblico» di un'interpretazione o esecuzione, la trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione di un'interpretazione o esecuzione non fissate, o di un'interpretazione o esecuzione fissate su una fissazione audiovisiva. Ai sensi dell'articolo 11, si intende per «comunicazione al pubblico» anche l'atto di rendere udibili o visibili o udibili e visibili al pubblico l'interpretazione o l'esecuzione fissate su una fissazione audiovisiva.

Art. 3

Beneficiari della protezione

1. Le Parti contraenti accordano la protezione contemplata dal presente Trattato agli artisti interpreti o esecutori che siano cittadini di altre Parti contraenti.

2. Ai sensi del presente Trattato gli artisti interpreti o esecutori che non sono cittadini di una delle Parti contraenti ma che hanno residenza abituale nel territorio di una Parte contraente sono equiparati ai cittadini della Parte contraente.

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RS 0.231.171

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Art. 4

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Trattamento nazionale

1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini di altre Parti contraenti lo stesso trattamento da essa accordato ai propri cittadini in relazione ai diritti esclusivi specificamente riconosciuti dal presente Trattato o e al diritto a un'equa remunerazione di cui all'articolo 11.

2. Le Parti contraenti hanno la facoltà di limitare la portata e la durata della protezione accordata ai cittadini di un'altra Parte contraente ai sensi del paragrafo 1, per quanto riguarda i diritti di cui all'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del presente Trattato, ai diritti di cui i propri cittadini godono nell'altra Parte contraente.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica a una Parte contraente laddove l'altra Parte contraente si avvalga delle riserve ammesse dall'articolo 11 paragrafo 3, né si applica a una Parte contraente laddove essa stessa si avvalga della riserva.

Art. 5

Diritti morali

1. Indipendentemente dai diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di tali diritti, l'artista interprete o esecutore conserva il diritto, per quanto riguarda le interpretazioni o esecuzioni dal vivo o fissate su fissazioni audiovisive: i.

di rivendicare la paternità delle sue interpretazioni o esecuzioni, salvo che l'omissione sia dettata dal modo d'uso dell'interpretazione o esecuzione stessa; e

ii.

di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione delle sue interpretazioni o esecuzioni che rechi pregiudizio alla sua reputazione, tenendo debito conto della natura delle fissazioni audiovisive.

2. I diritti riconosciuti all'artista interprete o esecutore in forza del paragrafo 1 sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione della Parte contraente in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, le Parti contraenti la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Trattato o dell'adesione ad esso, non contiene disposizioni che assicurano la protezione, dopo la morte dell'artista interprete o esecutore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza del paragrafo precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell'artista.

3. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legislazione della Parte contraente in cui la protezione è richiesta.

Art. 6

Diritti patrimoniali degli artisti interpreti o esecutori sulle interpretazioni o esecuzioni non fissate

Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare, per quanto riguarda le loro interpretazioni o esecuzioni: i.

la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro interpretazione o esecuzione non fissata, salvo quando si tratti di un'interpretazione o esecuzione già radiodiffusa;

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ii.

Art. 7

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la fissazione della loro interpretazione o esecuzione non fissata.

Diritto di riproduzione

Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive, in qualsiasi maniera e forma.

Art. 8

Diritto di distribuzione

1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive o di esemplari dello stesso, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.

2. Nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'originale dell'interpretazione o esecuzione fissata o di esemplari dello stesso, con il consenso dell'artista, esauriscono il diritto di cui al paragrafo 1.

Art. 9

Diritto di noleggio

1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio a scopo di lucro dell'originale delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive o di esemplari dello stesso, a norma della legislazione nazionale delle Parti contraenti, anche dopo la loro distribuzione ad opera o con il consenso dell'artista.

2. Le Parti contraenti sono esentate dall'obbligo di cui al paragrafo 1, a meno che il noleggio a scopo di lucro non abbia dato luogo a una diffusa riproduzione di tali fissazioni che comprometta in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione degli artisti interpreti o esecutori.

Art. 10

Diritto di messa a disposizione delle interpretazioni o esecuzioni fissate

Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.

Art. 11

Diritto di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico

1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive.

2. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI, dichiarare che, invece del diritto di autorizzazione di cui al 614

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paragrafo 1, intende stabilire un diritto a un compenso equo per l'utilizzazione diretta o indiretta delle interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive per la radiodiffusione o per la comunicazione al pubblico. Le Parti contraenti hanno la facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazionale, le condizioni di esercizio del diritto a un compenso equo.

3. Ciascuna Parte contraente può dichiarare che applicherà le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 solo in rapporto a determinate utilizzazioni, o che ne limiterà l'applicazione in altri modi o che non ne applicherà alcuna.

Art. 12

Cessione dei diritti

1. Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere nella propria legislazione che, una volta che l'artista interprete o esecutore abbia dato il consenso alla fissazione della sua interpretazione o esecuzione su una fissazione audiovisiva, i diritti esclusivi di autorizzazione di cui agli articoli da 7 a 11 siano detenuti o esercitati dal produttore della fissazione audiovisiva o gli siano ceduti, fatto salvo un eventuale contratto in senso contrario concluso tra l'artista interprete o esecutore e il produttore della fissazione audiovisiva ai sensi della legislazione nazionale.

2. Per quanto riguarda le fissazioni audiovisive prodotte ai sensi della legislazione nazionale, le Parti contraenti possono imporre che il consenso sia prestato o il contratto sia concluso in forma scritta e firmato da entrambe le parti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

3. A prescindere dalla cessione dei diritti esclusivi di cui sopra, la legislazione nazionale o gli accordi individuali, collettivi o di altra natura possono conferire all'artista interprete o esecutore il diritto a ricevere una tassa di licenza o un equo compenso per tutte le eventuali utilizzazioni dell'interpretazione o esecuzione, secondo quanto previsto nel presente Trattato, anche per quanto riguarda gli articoli 10 e 11.

Art. 13

Limitazioni e eccezioni

1. Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere nella propria legislazione, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, limitazioni o eccezioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche.

2. Le Parti contraenti impongono le limitazioni o le eccezioni ai diritti contemplati dal presente Trattato soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica delle interpretazioni o esecuzioni e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'artista interprete o esecutore.

Art. 14

Durata della protezione

La durata della protezione da concedere agli artisti interpreti o esecutori in base al presente Trattato non potrà essere inferiore a un periodo di 50 anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui l'interpretazione o l'esecuzione è stata fissata.

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Interpretazioni ed esecuzioni audiovisive. Tratt. di Pechino

Art. 15

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Obblighi in materia di misure tecnologiche

Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro l'elusione delle misure tecnologiche impiegate dagli artisti interpreti o esecutori ai fini dell'esercizio dei diritti contemplati dal presente Trattato e aventi lo scopo di impedire che vengano commessi, nei confronti delle loro interpretazioni o esecuzioni, atti non autorizzati dai suddetti artisti o vietati per legge.

Art. 16

Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti

1. Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro chiunque compia deliberatamente uno degli atti sottoindicati sapendo o, in sede di procedimento civile, dovendo ragionevolmente sapere che il suo agire può indurre, consentire, facilitare od occultare una violazione dei diritti contemplati dal presente Trattato: i.

rimuovere o alterare qualunque informazione elettronica sulla gestione dei diritti, senza previo consenso;

ii.

distribuire, importare a fini di distribuzione, radiodiffondere, comunicare o mettere a disposizione del pubblico, senza previo consenso, interpretazioni o esecuzioni ovvero esemplari di interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive, sapendo che ne sono state rimosse o alterate, senza autorizzazione, informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti.

2. Ai fini del presente articolo, per informazioni sulla gestione dei diritti si intende qualunque informazione che identifichi l'artista interprete o esecutore, l'interpretazione o esecuzione o il titolare di diritti sull'interpretazione o esecuzione, ovvero qualunque informazione circa le condizioni di utilizzazione dell'interpretazione o esecuzione e qualunque numero o codice che racchiuda tali informazioni, qualora anche una sola di queste figuri su un esemplare dell'interpretazione o esecuzione fissate su una fissazione audiovisiva.

Art. 17

Formalità

Il godimento e l'esercizio dei diritti contemplati dal presente Trattato non sono soggetti a formalità alcuna.

Art. 18

Riserve e notifiche

1. Fatto salvo l'articolo 11 paragrafo 3, non sono ammesse riserve al presente Trattato.

2. Le notifiche ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 2 o dell'articolo 19 paragrafo 2 possono essere effettuate negli strumenti di ratifica o di adesione, e la data di efficacia della notifica coincide con quella di entrata in vigore del presente Trattato per la Parte contraente che l'ha effettuata. Tali notifiche possono essere effettuate in tempi successivi, nel qual caso hanno effetto tre mesi dopo il ricevimento da parte del direttore generale dell'OMPI o a una data successiva indicata nella notifica.

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Interpretazioni ed esecuzioni audiovisive. Tratt. di Pechino

Art. 19

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Efficacia temporale

1. Le Parti contraenti accordano la protezione prevista dal presente Trattato alle interpretazioni o esecuzioni fissate esistenti al momento dell'entrata in vigore dello stesso e a tutte le interpretazioni o esecuzioni che abbiano luogo dopo che questo è entrato in vigore per ciascuna Parte contraente.

2. In deroga al paragrafo 1, una Parte contraente può dichiarare in una notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI che non applicherà le disposizioni degli articoli da 7 a 11, o una o più di esse, alle interpretazioni o esecuzioni fissate esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato nei confronti di tale Parte. In relazione a tale Parte contraente, le Parti contraenti hanno la facoltà di limitare l'applicazione dei predetti articoli alle interpretazioni o esecuzioni che abbiano avuto luogo dopo che il Trattato stesso è entrato in vigore nei confronti di tale Parte.

3. La protezione prevista dal presente Trattato non pregiudica eventuali atti commessi, accordi conclusi o diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Trattato per ciascuna Parte contraente.

4. Le Parti contraenti possono stabilire nella legislazione nazionale disposizioni transitorie a norma delle quali le persone che prima dell'entrata in vigore del presente Trattato hanno compiuto atti legittimi in relazione a interpretazioni o esecuzioni possono compiere, per le stesse interpretazioni o esecuzioni, atti entro i limiti dei diritti di cui all'articolo 5 e agli articoli da 7 a 11 dopo l'entrata in vigore del presente Trattato per le rispettive Parti contraenti.

Art. 20

Applicazione dei diritti

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l'applicazione del presente Trattato.

2. Le Parti contraenti garantiscono che le loro legislazioni prevedano adeguate procedure di applicazione in modo da consentire l'adozione di provvedimenti efficaci contro qualsiasi violazione dei diritti contemplati dal presente Trattato, ivi compresi rimedi rapidi per impedire violazioni e rimedi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni.

Art. 21 1. a)

Assemblea Le Parti contraenti hanno un'assemblea.

b)

Ciascuna Parte è rappresentata nell'assemblea da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c)

Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della Parte contraente che l'ha designata. L'assemblea può chiedere che l'OMPI fornisca l'assistenza finanziaria necessaria ad agevolare la partecipazione di delegazioni di Parti contraenti considerate Paesi in via di sviluppo, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o che sono Paesi in transizione verso un'economia di mercato.

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2. a)

L'assemblea tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo nonché l'applicazione del presente Trattato.

b)

L'assemblea adempie la funzione assegnatale dall'articolo 23 paragrafo 2 concernente i requisiti per l'adesione di talune organizzazioni intergovernative.

c)

L'assemblea convoca le conferenze diplomatiche di revisione del presente Trattato e impartisce al Direttore generale dell'OMPI le direttive concernenti la preparazione di tali conferenze.

3. a)

Ciascuna Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio.

b)

Ciascuna Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono Parti del presente Trattato. Nessuna siffatta organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, ove uno solo dei suoi membri eserciti il diritto di voto e viceversa.

4. L'assemblea si riunisce su convocazione del direttore generale e, tranne in circostanze eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo dell'assemblea generale dell'OMPI.

5. L'assemblea si adopera per prendere le decisioni di comune accordo e adotta il suo regolamento interno, riguardo in particolare alla convocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le disposizioni del presente Trattato, alla maggioranza necessaria per deliberare sulle varie decisioni.

Art. 22

Ufficio internazionale

L'Ufficio internazionale dell'OMPI assolve i compiti amministrativi derivanti dal presente Trattato.

Art. 23

Requisiti per l'adesione

1. Ogni Stato membro dell'OMPI può diventare parte del presente Trattato.

2. L'assemblea delibera sull'adesione al presente Trattato di qualsiasi organizzazione intergovernativa che si dichiari competente per la materia ivi disciplinata, la cui legislazione vincoli tutti i suoi Stati membri e che sia stata autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del presente trattato.

3. L'Unione europea è Parte del presente Trattato, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente paragrafo durante la conferenza diplomatica di adozione del Trattato stesso.

Art. 24

Diritti e obblighi

Salvo disposizioni contrarie previste dal presente Trattato, ciascuna Parte contraente gode dei diritti e si fa carico degli obblighi posti in essere dallo stesso.

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Art. 25

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Firma

Il presente Trattato rimane aperto alla firma delle Parti che soddisfano i requisiti per l'adesione nella sede dell'OMPI per un anno dopo la sua adozione.

Art. 26

Entrata in vigore

Il presente Trattato entra in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui 30 Parti che soddisfano i requisiti di adesione di cui all'articolo 23 hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione.

Art. 27

Data effettiva di adesione

Sono vincolati dal presente Trattato: i.

le 30 Parti che soddisfano i requisiti per l'adesione di cui all'articolo 26, dalla data di entrata in vigore dello stesso;

ii.

ogni altra Parte che soddisfa i requisiti per l'adesione di cui all'articolo 23, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'OMPI.

Art. 28

Denuncia

Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di denunciare il presente Trattato mediante notifica indirizzata al direttore generale dell'OMPI. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica stessa.

Art. 29

Lingue

1. Il presente Trattato è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, le quali versioni fanno tutte ugualmente fede.

2. Il Direttore generale dell'OMPI cura la preparazione di testi ufficiali nelle lingue diverse da quelle citate nel precedente paragrafo su richiesta di una parte interessata e previa consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini del presente paragrafo, per «parte interessata» si intende qualunque Stato membro dell'OMPI la cui lingua ufficiale (ovvero una delle cui lingue ufficiali) sia interessata, nonché l'Unione europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che sia Parte del presente Trattato, ove una delle sue lingue ufficiali sia interessata.

Art. 30

Depositario

Depositario del presente Trattato è il direttore generale dell'OMPI.

(Seguono le firme)

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Dichiarazioni concordate In merito all'art. 1 Resta inteso che nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica i diritti o gli obblighi sanciti dal Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) o la loro interpretazione e resta altresì inteso che il paragrafo 3 non istituisce alcun obbligo a carico delle Parti contraenti del presente Trattato di ratificare il WPPT o di aderirvi o di conformarsi a una qualsiasi delle sue disposizioni.

In merito all'art. 1 par. 3 Resta inteso che le Parti contraenti che sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) riconoscono tutti i principi e gli obiettivi dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS)5 e considerano che nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica le disposizioni dell'Accordo TRIPS, ivi comprese, senza limitarsi però ad esse, le disposizioni relative alle pratiche anticoncorrenziali.

In merito all'art. 2 lett. a Resta inteso che la definizione di «artisti interpreti o esecutori» include le persone che interpretano o eseguono un'opera letteraria o artistica creata o fissata per la prima volta nel corso di un'interpretazione o esecuzione.

In merito all'art. 2 lett. b Si conferma che la definizione di «fissazione audiovisiva» di cui all'articolo 2 lettera b non pregiudica l'articolo 2 lettera c del WPPT.

In merito all'art. 5 Ai fini del presente Trattato e fatti salvi altri eventuali trattati, resta inteso che, tenuto conto della natura delle fissazioni audiovisive e della loro produzione e distribuzione, le modifiche di un'interpretazione o esecuzione nel quadro dell'uso normale della stessa, quali montaggio, compressione, doppiaggio o formattazione, con mezzi o in formati esistenti o nuovi, e che rientrano nell'uso autorizzato dall'artista interprete o esecutore, non costituiscono modificazione ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 punto ii. I diritti di cui all'articolo 5 paragrafo 1 punto ii riguardano unicamente le modificazioni che rechino obiettivamente grave pregiudizio alla reputazione dell'artista interprete o esecutore. Resta inoltre inteso che il semplice uso di tecnologie o mezzi di comunicazione nuovi o modificati non costituisce di per sé una modificazione ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 punto ii.

In merito
all'art. 7 Il diritto di riproduzione sancito dall'articolo 7 e le eccezioni di cui all'articolo 13 si applicano di diritto all'ambiente digitale, in particolare all'utilizzazione di interpretazioni ed esecuzioni in formato digitale. Resta inteso che il caricamento su supporto elettronico di interpretazioni o esecuzioni protette in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi dell'articolo citato.

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RS 0.632.20 Allegato 1C

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In merito agli art. 8 e 9 Per «originale o esemplari dello stesso» oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi dei suddetti articoli si intendono esclusivamente copie fissate che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili.

In merito all'art. 13 La dichiarazione concordata in merito all'articolo 10 (Limitazioni e eccezioni) del Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT)6 si applica, in quanto compatibile, anche all'articolo 13 (Limitazioni e eccezioni) del presente Trattato.

In merito all'art. 15 in combinato disposto con l'art. 13 Resta inteso che nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una Parte contraente di adottare le misure efficaci che si rendano necessarie per assicurare che un beneficiario possa valersi delle limitazioni ed eccezioni previste dalla legislazione nazionale della Parte contraente, conformemente all'articolo 13, laddove a un'interpretazione o esecuzione audiovisiva siano state applicate misure tecnologiche e il beneficiario abbia per legge accesso all'interpretazione o all'esecuzione in oggetto, nei casi in cui i titolari dei diritti non abbiano adottato misure adeguate ed efficaci in relazione alla predetta interpretazione o esecuzione per consentire al beneficiario di valersi delle limitazioni ed eccezioni previste dalla legislazione nazionale della Parte contraente. Fatta salva la tutela giuridica di un'opera audiovisiva su cui sia fissata un'interpretazione o esecuzione, resta altresì inteso che gli obblighi di cui all'articolo 15 non sono applicabili alle interpretazioni o esecuzioni non protette o non più protette ai sensi della legislazione nazionale che dà attuazione al presente Trattato.

In merito all'art. 15 Come nel WPPT, l'espressione «misure tecnologiche impiegate dagli artisti interpreti o esecutori» deve essere interpretata in senso lato e riferita anche alle persone che agiscono per conto degli artisti interpreti o esecutori, ossia i rappresentanti, i licenziatari o i successori giuridici, i produttori, i prestatori di servizi e le persone che lavorano nel settore della comunicazione o della radiodiffusione che utilizzano le interpretazioni o esecuzioni sulla base di una debita autorizzazione.

In merito all'art. 16 La dichiarazione concordata in merito all'articolo 12 (Obblighi in materia di informazioni
sulla gestione dei diritti) del WCT si applica, in quanto compatibile, anche all'articolo 16 (Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del presente Trattato.

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RS 0.231.151

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