18.061 Messaggio concernente l'approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni del 15 agosto 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e l'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 agosto 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Dotata di un'economia nazionale di rilievo e Stato del G20, l'Arabia Saudita è un importante partner commerciale e d'investimento della Svizzera.

Tra i due Paesi sono in vigore diversi accordi internazionali per la cooperazione economica, mentre ancora mancava un accordo generale per evitare le doppie imposizioni.

A fine 2010 gli Stati contraenti hanno pertanto avviato negoziati sulla conclusione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI), sfociati nel marzo 2016 nella parafatura di un progetto di CDI.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione della CDI. La Convenzione è stata firmata il 18 febbraio 2018.

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Quale importante Paese industrializzato, l'Arabia Saudita è membro del G20. Nella classifica globale della crescita economica reale, nel periodo 2008­2012 si situava al terzo posto, con una crescita media del PIL pari al 6,25 per cento. Tuttavia, negli anni successivi lo sviluppo economico ha registrato un rallentamento (2013: 2,7 %, 2014: 3,5 %, 2015: 3,4 % e 2016: 1,7 %), riconducibile in particolare al calo del prezzo del petrolio. Le previsioni economiche sul lungo periodo rimangono però invariate, tendenza che si spiega in prima analisi con le riserve petrolifere accertate, seconde per dimensioni solo a quelle del Venezuela. Tali riserve permettono all'Arabia Saudita di perseguire una politica fiscale espansiva, con considerevoli investimenti nelle infrastrutture. Negli ultimi anni l'Arabia Saudita ha messo anche in atto diverse riforme per ridurre la propria dipendenza dalle entrate derivanti dai combustibili fossili, riforme che prevedono, tra l'altro, l'apertura agli investimenti dall'estero e la privatizzazione di settori dell'economia che finora si trovavano soprattutto sotto il controllo dello Stato.

In ambito economico, tra la Svizzera e l'Arabia Saudita sono applicabili diversi accordi, segnatamente l'Accordo di libero scambio del 22 giugno 20091 tra gli Stati dell'AELS e gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo e l'Accordo del 1° aprile 20062 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dell'Arabia Saudita concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti. In ambito fiscale, invece, è in vigore l'Accordo del 20 febbraio 19993 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno d'Arabia Saudita per l'esonero reciproco dalle imposte sulle attività collegate al trasporto aereo internazionale. Inoltre, tra i due Stati esistono notificazioni reciproche sull'attuazione dello scambio automatico di informazioni4. Tuttavia, tra questi accordi non figurava ancora un accordo generale per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Grazie al suo potere d'acquisto, a un'economia relativamente aperta secondo criteri regionali e alle riserve in valuta estera, l'Arabia Saudita rappresenta un importante partner commerciale e d'investimento della Svizzera. Infatti, nel 2016 il nostro Paese era tra i 15
investitori diretti più importanti in Arabia Saudita. A fine 2016 il capitale degli investimenti diretti svizzeri verso l'Arabia Saudita ammontava a circa 906 milioni di franchi, ovvero sei volte l'importo investito a fine 2007. Le imprese svizzere sono molto presenti in Arabia Saudita, dove a fine 2016 avevano creato

1 2 3 4

RS 0.632.311.491 RS 0.975.214.9 RS 0.672.914.95 Cfr. DF del 6 dicembre 2017, RU 2017 7745

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oltre 12 000 posti di lavoro. L'Arabia Saudita è inoltre un mercato di rilievo per il turismo svizzero.

Per i citati motivi, a fine 2010 sono stati avviati negoziati con l'Arabia Saudita sulla conclusione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) che, dopo quattro cicli di negoziati, nel marzo 2016 sono sfociati nella parafatura di un progetto di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale («CDI-AS»).

Dopo essere stati consultati nel maggio 2016, i Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione della CDI-AS. La Convenzione è stata firmata il 18 febbraio 2018.

1.2

Valutazione

A causa della diversità della loro struttura economica, la Svizzera e l'Arabia Saudita perseguono talvolta interessi divergenti in ambito di CDI. L'Arabia Saudita attua una politica in materia di convenzioni molto coerente nei confronti di tutti i suoi Stati partner. La conclusione della CDI-AS ha richiesto pertanto anche un certo numero di concessioni da parte della Svizzera. Le clausole evolutive garantiscono tuttavia che la Svizzera possa trarre benefici dagli ulteriori sviluppi della politica saudita. Alla luce di questa posizione di partenza, la CDI-AS rappresenta complessivamente un buon esito dei negoziati.

Nel preambolo e mediante l'introduzione di una clausola antiabuso all'articolo 28 che verifica lo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione («principal purpose test rule» oppure «regola PPT»), la CDI-AS soddisfa lo standard minimo secondo il rapporto sull'azione 6 del progetto dell'OCSE volto a contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», di seguito «progetto BEPS»). Così facendo, la Convenzione impedisce che siano accordati benefici in situazioni di abuso. In generale introdurre una clausola antiabuso in una CDI fa sì che gli Stati contraenti convengano le medesime condizioni secondo cui è possibile negare i benefici previsti da una convenzione. Le spiegazioni esaustive e i numerosi esempi contenuti nel commentario relativo al Modello di convenzione dell'OCSE (di seguito «Modello OCSE») fungono da linee guida per l'interpretazione della regola PPT.

Inoltre la CDI-AS attua lo standard minimo contenuto nel rapporto sull'azione 14 del progetto BEPS. La CDI-AS soddisfa, infine, lo standard internazionale in materia di scambio di informazioni.

La CDI-AS consente alle imprese svizzere di migliorare la propria posizione concorrenziale rispetto alle altre imprese estere operanti in Arabia Saudita. Garantisce la certezza del diritto e un quadro contrattuale vantaggioso per l'evoluzione delle relazioni economiche bilaterali.

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Commento ai singoli articoli della Convenzione

Sia sul piano formale sia su quello materiale, la CDI-AS si orienta alle pertinenti disposizioni del Modello OCSE e alla politica svizzera in materia di convenzioni. Di seguito si illustrano gli scostamenti più rilevanti rispetto al Modello OCSE e alla politica convenzionale svizzera.

Titolo e preambolo Come previsto dallo standard minimo definito nel quadro dell'azione 6 del progetto BEPS e dal Modello OCSE nella versione del 2017, nel preambolo viene specificato che la CDI-AS intende anche prevenire l'evasione e l'elusione fiscali.

L'interpretazione dei binomi «Steuerhinterziehung oder -umgehung» (in tedesco), «fraude ou évasion fiscale» (in francese) ed «evasione o elusione fiscali» (in italiano) deve orientarsi al contesto internazionale e tenere conto, in particolare, del significato delle espressioni inglesi «tax evasion or avoidance». Essi comprendono ogni comportamento che in termini di reprensibilità corrisponda almeno all'elusione fiscale secondo l'interpretazione svizzera. Ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, l'elusione fiscale è data quando un modo di agire appare insolito, inadeguato o singolare e comunque del tutto inappropriato alle circostanze economiche e può essere ricondotto unicamente all'intento di beneficiare di un risparmio di imposte, che sarebbe effettivamente ottenuto qualora tale modo di agire fosse accettato dalle autorità fiscali. L'elusione fiscale rappresenta pertanto il limite fiscalmente accettabile oltre il quale termina la libertà di pianificazione di un contribuente.

Art. 2

Imposte considerate

A differenza degli altri Stati del Golfo, l'Arabia Saudita dispone di un regime di imposizione delle imprese vero e proprio. In Arabia Saudita la CDI-AS si applica all'imposta sul reddito e alla Zakat. La Zakat saudita è un'imposta religiosa che grava sui redditi e sul patrimonio di residenti dell'Arabia Saudita aventi la cittadinanza saudita o di uno Stato membro del Consiglio di Cooperazione del Golfo. I cittadini di altri Stati sono assoggettati all'imposta sul reddito.

Conformemente alla politica svizzera in materia di convenzioni, l'imposta preventiva prelevata sulle vincite alla lotteria non rientra nel campo di applicazione della CDI-AS, come precisato anche al numero 1 del Protocollo della CDI-AS.

Art. 4

Residenza

La disposizione sulla residenza è conforme al Modello OCSE. Secondo la politica convenzionale della svizzera, nel Protocollo viene precisato che le organizzazioni di utilità pubblica esentate dall'obbligo fiscale come pure gli istituti di previdenza sono anch'essi considerati residenti (n. 3).

Art. 5

Stabile organizzazione

La definizione di «stabile organizzazione» riflette in ampia misura il Modello OCSE nella versione del 2014 e la politica svizzera in materia di convenzioni. Fa eccezione 4455

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il paragrafo 3, che riprende il Modello di convenzione dell'ONU (Modello ONU) e in base al quale i cantieri di costruzione, le catene di montaggio e le attività di sorveglianza connesse si configurano come stabili organizzazioni a partire da una durata di sei mesi. La definizione di stabile organizzazione comprende anche la prestazione di servizi, purché tali attività si protraggano in uno Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l'anno fiscale considerato. La Svizzera ha concluso disposizioni di questo tipo già in diverse CDI, ad esempio con le Filippine5 o con il Vietnam6. Le autorità saudite stanno attualmente valutando se, in base alla prassi saudita, la prestazione di servizi debba essere fornita fisicamente nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

In deroga al Modello OCSE e al Modello ONU, lo sfruttamento di un giacimento petrolifero o di gas non viene citato esplicitamente come stabile organizzazione, ma rientra nel concetto di «qualsiasi altro luogo di sfruttamento di risorse naturali» e quindi si configura anch'esso come stabile organizzazione ai sensi della CDI-AS (par. 2 lett. f).

Art. 7

Utili delle imprese

La normativa concernente gli utili delle imprese riprende in larga misura il tenore del Modello OCSE nella versione del 2008. La disposizione non attua il cosiddetto «authorized OECD approach» (AOA), introdotto nel 2010, e non contiene criteri specifici di attribuzione degli utili, a parte il principio di libera concorrenza, ragione per cui viene completata dal paragrafo 4 e da una disposizione contenuta nel Protocollo. Queste disposizioni sanciscono che ai fini dell'attribuzione degli utili sono determinanti le attività esercitate dalla stabile organizzazione e dalla casa madre. In sostanza la normativa riflette ampiamente sia la politica svizzera in materia di convenzioni sia il principio AOA.

La disposizione che disciplina la considerazione dei pagamenti effettuati tra la stabile organizzazione e la casa madre a titolo di controprestazione per canoni, brevetti, prestazioni di servizi o (fatta eccezione per le banche) mutui (par. 3) si scosta invece in modo sostanziale dalla politica convenzionale svizzera e dal Modello OCSE. Tale normativa ricalca infatti il Modello ONU, secondo cui simili pagamenti possono essere presi in considerazione soltanto se servono a rimborsare le spese effettive sostenute dal beneficiario. Poiché l'Arabia Saudita attua una politica convenzionale coerente su questo aspetto, il recepimento di questa disposizione era una condizione necessaria per la conclusione della CDI-AS. L'introduzione di una clausola automatica e generale della nazione più favorita nel Protocollo della CDIAS fa sì che le imprese svizzere non siano svantaggiate rispetto alle imprese dello Stato terzo interessato in caso di modifica della politica saudita in merito alle deduzioni delle stabili organizzazioni ai sensi del paragrafo 3 (n. 4 lett. c del Protocollo).

Un altro scostamento dal Modello OCSE riguarda la riserva formulata al paragrafo 5 sull'applicazione delle leggi nazionali relative all'imposizione di redditi che le persone non residenti percepiscono dall'assicurazione contro i rischi situati in uno 5 6

RS 0.672.964.51 RS 0.672.978.91

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Stato contraente. A prescindere dalla presenza di una stabile organizzazione o meno, l'Arabia Saudita può quindi tassare gli utili derivanti dall'attività assicurativa e riassicurativa di un assicuratore svizzero, a condizione che questi utili provengano dall'assicurazione contro i rischi situati in Arabia Saudita. Al momento di negoziare tale disposizione, l'imposta saudita si attestava all'1 per cento dei premi lordi. Per gli Stati contraenti è prevista la possibilità di consultarsi qualora le leggi applicabili subissero modifiche sostanziali.

Art. 10, 11 e 12

Dividendi, redditi derivanti da crediti (interessi) e canoni

Le disposizioni sull'imposizione di dividendi, interessi e canoni corrispondono all'odierna politica svizzera in materia di convenzioni con gli Stati della Regione del Golfo e si ispirano ampiamente al Modello OCSE.

Per i dividendi la CDI-AS applica un'aliquota d'imposta residua generale del 15 per cento. Nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi sia una società che detiene almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi, oppure se i dividendi sono versati alla banca centrale, a un ente o un fondo appartenenti interamente all'altro Stato contrante o un istituto di previdenza, la CDI-AS prevede un'aliquota d'imposta residua ridotta pari al 5 per cento.

Per gli interessi ­ che su richiesta dell'Arabia Saudita nella CDI-AS vengono denominati «redditi derivanti da crediti» ­ la Convenzione prevede un'imposizione massima nello Stato della fonte del 5 per cento. Conformemente alla politica convenzionale svizzera sono state tuttavia concordate diverse esenzioni dall'imposizione alla fonte. Di conseguenza sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza in particolare gli interessi pagati a un istituto di previdenza, al Governo dello Stato contraente, alla banca centrale dello Stato contraente come pure gli interessi in relazione alla vendita a credito di merci o servizi o in relazione a prestiti tra società o mutui concessi da istituti finanziari.

Poiché la definizione dei canoni è conforme al Modello ONU, i pagamenti per l'uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici, segnatamente le rate di leasing, sono compresi nella definizione di canoni. All'articolo 12 la CDI-AS stabilisce per i canoni un'imposizione generale massima nello Stato della fonte del 7 per cento. Sui pagamenti per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici l'imposta residua applicata non eccede il 5 per cento.

Art. 13

Utili di capitale

Il presente articolo si orienta in gran parte al Modello OCSE. Il paragrafo 4 dispone di conseguenza che gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa, il cui valore supera direttamente o indirettamente il 50 per cento dei beni immobili situati nell'altro Stato contraente, siano imponibili in detto altro Stato.

In deroga al Modello OCSE, la CDI-AS concede allo Stato di residenza di una società non quotata in borsa le cui partecipazioni sono alienate un diritto d'imposizione massimo del 15 per cento dell'utile da alienazione, se l'alienante in qualsiasi momento nel corso di un periodo di 12 mesi precedente l'alienazione deteneva oltre 4457

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il 10 per cento del capitale della società. Questa disposizione si ispira al Modello ONU ed è ripresa in forma identica o analoga in diverse altre CDI della Svizzera7.

Art. 14

Professioni indipendenti

Le disposizioni relative all'imposizione dei redditi derivanti da professioni indipendenti seguono il Modello ONU. Di conseguenza, a uno Stato è concesso un diritto d'imposizione anche in assenza di una base fissa in tale Stato, se un residente dell'altro Stato contraente soggiorna in detto Stato per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano i 183 giorni nell'arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l'anno fiscale considerato. In questo caso il diritto d'imposizione di tale Stato si applica unicamente ai redditi derivanti da attività esercitate in detto Stato.

Art. 18 e 19

Pensioni e funzioni pubbliche

Le pensioni, comprese le prestazioni in capitale (n. 6 del Protocollo), possono essere tassate nello Stato della fonte. Al riguardo si è tenuto conto del fatto che l'Arabia Saudita esclude le pensioni dall'imposizione. L'imposizione delle pensioni pagate dall'Arabia Saudita a un residente della Svizzera è garantita dal fatto che la Svizzera accorda l'esenzione ai sensi dell'articolo 24 paragrafo 1 lettera a soltanto se è comprovata l'effettiva imposizione in Arabia Saudita.

Sono escluse da questo disciplinamento le pensioni derivanti da una funzione pubblica precedente che ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 2, in sintonia con il Modello OCSE, possono eventualmente essere tassate anche nello Stato di residenza.

Art. 21

Docenti e ricercatori

I pagamenti che un docente o un ricercatore, il quale è o era residente di uno Stato contraente, riceve da fonti situate in detto Stato per la sua attività didattica o di ricerca svolta nell'altro Stato contraente, non devono essere tassati nello Stato dell'attività per un periodo di due anni, a condizione che si tratti di un'attività didattica o di ricerca svolta nel settore universitario pubblico.

Art. 24

Eliminazione della doppia imposizione

In linea di principio l'Arabia Saudita evita la doppia imposizione con il metodo del computo. Conformemente alla sua politica in materia di convenzioni, la Svizzera la evita applicando il metodo dell'esenzione e, per i dividendi, gli interessi e i canoni, il metodo del computo. Come di consueto, per gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni detenute in società immobiliari ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 4 la Svizzera ne prevede l'esenzione unicamente se è comprovata l'effettiva imposizione in Arabia Saudita. Questa riserva è applicabile, a completamento della politica svizzera in materia di convenzioni, anche a una serie di altri redditi, tra cui i redditi derivanti da un'attività lucrativa dipendente e le pensioni, che secondo la CDI-AS possono essere tassati nello Stato della fonte.

7

Ad es. CDI con l'India (RS 0.672.942.31), la Cina (RS 0.672.924.91) o l'Argentina (RS 0.672.915.41).

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Art. 25

Procedura amichevole

Le disposizioni sulla procedura amichevole, sebbene corrispondano perlopiù a quelle del Modello OCSE, non contengono una clausola arbitrale. Se dovesse concordare una simile disposizione in un'altra CDI, l'Arabia Saudita si impegna, tuttavia, ad avviare negoziati con la Svizzera per completare la CDI-AS in tal senso (n. 9 del Protocollo).

Conformemente alle raccomandazioni emerse dall'azione 14 del progetto BEPS, la CDI-AS enuncia che un contribuente, indipendentemente dalla sua residenza, può domandare all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti l'avvio di una procedura amichevole (par. 1).

Per evitare che in Arabia Saudita l'attuazione di accordi amichevoli rischi di fallire a motivo delle brevi scadenze del diritto nazionale, si prevede di non applicare le scadenze legislative; l'attuazione dovrà però avvenire al più tardi dieci anni dopo la fine dell'anno fiscale considerato (par. 2 in fine).

Art. 26

Scambio di informazioni

La CDI-AS contiene una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. Le seguenti considerazioni si limitano unicamente a delucidare singoli aspetti dell'articolo 26 della CDI-AS e delle relative disposizioni del Protocollo (n. 7).

Come stabilito nelle CDI che la Svizzera ha concluso con altri Stati e conformemente al Modello OCSE, la disposizione sullo scambio di informazioni si applica a tutte le imposte.

Le disposizioni dell'articolo 26 vengono concretizzate nel Protocollo della Convenzione (n. 7). Il Protocollo disciplina nel dettaglio anche le condizioni che una domanda di informazioni deve soddisfare (lett. b). In particolare è indispensabile identificare il contribuente interessato (ricorrendo a tutti gli elementi che ne consentono l'identificazione) e, se noti, il nome e l'indirizzo della persona (ad es. di una banca) che lo Stato richiedente ritiene in possesso delle informazioni richieste. Il Protocollo stabilisce altresì che tali premesse non devono essere interpretate in modo formalistico (lett. c).

Lo standard internazionale sancisce che lo scambio di informazioni sia limitato alle domande concrete. Secondo il riveduto standard dell'OCSE vi sono comprese anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si suppone che non abbiano adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La CDI-AS permette di dare seguito a queste domande. L'identificazione può avvenire tramite il nome e l'indirizzo della persona interessata, ma anche attraverso altri mezzi, ad esempio la descrizione di un modello di comportamento. Tale interpretazione segue la regola interpretativa sui presupposti di una domanda (lett. c in combinato disposto con lett. b) che obbliga gli Stati contraenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza peraltro autorizzare le «fishing expeditions». Le premesse procedurali per entrare nel merito di

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domande raggruppate sono stabilite nella legge del 28 settembre 20128 sull'assistenza amministrativa fiscale.

L'articolo 26 CDI-AS non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico.

La delegazione svizzera ha comunicato alla delegazione saudita che non darà seguito a domande di assistenza amministrativa basate su dati ottenuti illegalmente.

La disposizione sullo scambio di informazioni si applica allo scambio di informazioni relative agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale la Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data (n. 7 del Protocollo).

Art. 28

Disposizioni diverse

Tale disposizione introduce una clausola antiabuso, che fa riferimento allo scopo principale di un accordo, strumento o transazione. In virtù di questa clausola, i benefici previsti dalla CDI-AS non sono concessi se l'ottenimento di tali benefici era uno degli scopi principali di detto accordo, strumento o transazione, a meno che non sia provato che la concessione dei benefici è conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La clausola antiabuso, che corrisponde alla regola PPT, attua lo standard minimo definito dall'azione 6 del progetto BEPS ed è contenuta nella versione aggiornata del Modello OCSE.

Sebbene si tratti di una clausola nuova, i suoi principi rispecchiano le clausole antiabuso convenute negli ultimi anni dalla Svizzera nel quadro di numerose CDI. La nuova clausola si distingue tuttavia dalle precedenti in quanto non è confinata a determinate tipologie di reddito, quali i dividendi, gli interessi e i canoni, ma è applicabile a tutti i redditi disciplinati nella CDI-AS. Di conseguenza, tutti i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso previsti dal presente articolo.

La nuova clausola si differenzia da quella delle tante altre CDI concluse di recente dalla Svizzera anche sotto un altro aspetto. Si è in presenza di un abuso non soltanto nelle situazioni in cui lo scopo principale di un accordo, strumento o transazione è di ottenere dei benefici convenzionali, ma anche nel caso in cui solamente uno degli scopi principali ha portato a tali benefici. In definitiva, entrambe le formulazioni consentono di giungere al medesimo risultato. Infatti, la seconda parte della clausola antiabuso prevede che i benefici della Convenzione siano comunque concessi se ciò è conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione.

La clausola contempla così, in linea di principio, anche il caso in cui lo scopo principale dell'accordo, dello strumento o della transazione non era l'ottenimento dei rispettivi benefici convenzionali.

La clausola antiabuso contiene al paragrafo 2 un'ulteriore disposizione che consente agli Stati contraenti di applicare le regole del loro diritto interno per prevenire l'abuso della CDI-AS. Tuttavia tali regole devono essere compatibili con la regola

8

RS 651.1

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PPT stabilita al paragrafo 1. Con il riferimento al diritto interno non viene pertanto esteso il campo di applicazione della riserva relativa agli abusi della CDI-AS.

N. 10 del Protocollo della CDI-AS Non discriminazione In Arabia Saudita i cittadini sauditi e quelli degli Stati membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo sono tenuti al pagamento della Zakat, mentre i cittadini di altri Stati sono assoggettati all'imposta sul reddito. Le due imposte sono di natura completamente diversa. Sebbene nella CDI-AS non sia stato possibile concordare una clausola di non discriminazione ai sensi dell'articolo 24 del Modello OCSE o del Modello ONU, l'inclusione di una disposizione di non discriminazione automatica garantisce alle imprese svizzere e ad altre persone con residenza o cittadinanza svizzera di non subire un trattamento meno favorevole in Arabia Saudita rispetto ai cittadini o ai residenti di uno Stato terzo, ad eccezione dei residenti di Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo e della Lega araba o dei cittadini di questi Stati.

3

Ripercussioni finanziarie

Con la conclusione di qualsiasi CDI entrambi gli Stati contraenti rinunciano a determinati gettiti fiscali. Infatti, la CDI-AS non si applica all'imposta preventiva riscossa su dividendi. È presumibile che con la CDI-AS aumenteranno gli investimenti diretti tra i due Paesi, ciò che permetterà di rafforzare la piazza economica nel suo complesso e con essa la base imponibile della Svizzera.

La presente Convenzione può essere applicata nel quadro delle risorse di personale esistenti.

4

Aspetti giuridici

4.1

Costituzionalità

La Confederazione ha la competenza di concludere la CDI-AS in virtù dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)9. L'approvazione della CDI-AS è di competenza dell'Assemblea federale, conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost.

4.2

Forma dell'atto

Sottostanno a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali che, tra l'altro, contengono importanti norme di diritto.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200210 sul Parlamen9 10

RS 101 RS 171.10

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to (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

La conclusione della Convenzione conferisce alla Svizzera determinati obblighi e diritti. La CDI-AS contiene, in particolare, disposizioni che limitano l'imposizione ed estendono lo scambio automatico di informazioni. Tali disposizioni sono quindi da considerarsi quali norme di diritto importanti ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Il decreto federale che approva la CDI-AS sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

4.3

Procedura di consultazione

La CDI-AS sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200511 sulla procedura di consultazione (LCo) si impone l'obbligo di indurre una procedura di consultazione. In merito alla CDI-AS è stata svolta una procedura informativa. In questo contesto, nel maggio 2016 i Cantoni e gli ambienti economici interessati dalla conclusione di CDI hanno ricevuto una nota esplicativa.

La CDI-AS è stata accolta favorevolmente e senza alcuna obiezione. Poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è potuto rinunciare a una procedura di consultazione.

11

RS 172.061

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