Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

Disegno

Abrogazione del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20181, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19762 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali č abrogata.

II Disposizioni transitorie dell'abrogazione del ...

Le operazioni di fideiussione in essere all'atto dell'abrogazione della legge federale del 25 giugno 19763 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali sono riprese e condotte secondo il diritto previgente, fino alla loro scadenza ordinaria, dalle organizzazioni regionali di fideiussione per le piccole e medie imprese riconosciute secondo la legge federale del 6 ottobre 20064 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.

1

La Segreteria di Stato dell'economia prosegue secondo il diritto previgente il versamento dei contributi sui costi di interesse assegnati fino al 31 dicembre 2016.

2

La Confederazione assume le spese amministrative per le operazioni di cui al capoverso 1 conformemente all'articolo 5 della legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.

3

1 2 3 4

FF 2018 1049 RU 1976 2825, 1985 390, 2000 187, 2006 2197, 2007 693, 2012 3655 RU 1976 2825, 1985 390, 2000 187, 2006 2197, 2007 693, 2012 3655 RS 951.25

2017-2751

1081

Concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali. LF

FF 2018

La Confederazione assume le perdite derivanti dalle fideiussioni di cui al capoverso 1 conformemente all'articolo 6 della legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.

4

III 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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