Legge federale sull'Assemblea federale

Progetto

(Legge sul Parlamento, LParl) (Procedura applicabile al programma di legislatura) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 24 maggio 20181; visto il parere del Consiglio federale del 27 guigno 20182, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 75 cpv. 4 I disegni di decreti federali sul programma di legislatura e sul piano finanziario non possono essere rinviati.

4

Art. 146 cpv. 1, 2, 2bis e 5 All'inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale il suo programma di legislatura sotto forma di un decreto federale semplice affinché ne prenda atto.

1

Il messaggio definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi del programma di legislatura del Consiglio federale e indica per ciascuno di essi i disegni di atti legislativi dell'Assemblea federale previsti dal Consiglio federale e altri provvedimenti necessari per conseguirli.

2

Il messaggio indica i disegni di atti legislativi che sono già pendenti dinanzi all'Assemblea federale e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma di legislatura.

2bis

1 2 3

FF 2018 3563 FF 2018 3579 RS 171.10

2018-1686

3575

L sul Parlamento (Procedura applicabile al programma di legislatura)

FF 2018

L'Assemblea federale può completare il decreto federale semplice con mandati di modifica del programma di legislatura.

5

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza I (Pfister Gerhard, Campell, Glättli, Humbel, Moser, Romano, Streiff) Non entrare in materia Minoranza II (Schneeberger, Brunner, Campell, Jauslin, Piller Carrard) Art. 74 cpv. 3 L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi, reclami sollevati contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero, conferimento della garanzia a costituzioni cantonali e piano finanziario.

3

Art. 75 cpv.4 4

Il disegno di decreto federale sul piano finanziario non può essere rinviato.

Art. 94a, rubrica, cpv. 1 e 2 primo periodo Appianamento delle divergenze in materia di piano finanziario 1

Abrogato

Per il decreto federale sul piano finanziario la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza. ...

2

Art. 146

Programma di legislatura

All'inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sul suo programma di legislatura affinché ne prenda atto.

1

Il rapporto definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi del programma di legislatura del Consiglio federale e indica per ciascuno di essi i disegni di atti legislativi dell'Assemblea federale previsti dal Consiglio federale e altri provvedimenti necessari per conseguirli.

2

2bis

Secondo la maggioranza

Nel rapporto sul programma di legislatura sono specificati gli indicatori che consentono di verificare il conseguimento degli obiettivi. Il rapporto contiene altresì un'analisi della situazione in base a tali indicatori. Fornisce inoltre un compendio di tutti i disegni di atti legislativi che il Consiglio federale prevede di sottoporre all'Assemblea federale nel corso della legislatura (programma legislativo).

3

3576

L sul Parlamento (Procedura applicabile al programma di legislatura)

FF 2018

Nel rapporto è illustrato anche il piano finanziario di legislatura. Questo stabilisce il fabbisogno finanziario per la legislatura e mostra in che modo si prevede di coprirlo. Gli obiettivi e i provvedimenti del programma di legislatura e il piano finanziario di legislatura sono coordinati quanto a materia e durata.

4

5

Stralciare

Art. 147 Abrogato

3577

L sul Parlamento (Procedura applicabile al programma di legislatura)

3578

FF 2018