Designazione di norme tecniche per gli impianti di radiocomunicazione conformemente all'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT) 1. Situazione iniziale 1.1.

In virtù dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 1997 1 sulle telecomunicazioni (LTC) l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), è autorizzato a designare norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali per gli impianti di radiocomunicazione. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.

1.2.

La Commissione europea ha designato norme tecniche armonizzate nella comunicazione 2018/C 246/022, in applicazione dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2014/53/UE3.

2. Designazione 2.1.

D'intesa con la SECO, l'UFCOM designa: a. le norme tecniche elencate nella comunicazione 2018/C 246/02; b. le seguenti norme tecniche, elaborate dall'Ufficio stesso:

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NT-3002 V1.3.0 Norma tecnica relativa a ripetitori PMR destinati ad essere esercitati nei tunnel, nelle gallerie coperte, nelle case e nei garage sotterranei

v1.2.0 12.06.2017

1 2 3

Requisito essenziale OIT

art. 7 cpv. 2

RS 784.10 GU C 246/23 del 13.07.2018 Direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153/62 del 22.5.2014.

4240

2018-2320

FF 2018

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Requisito essenziale OIT

Titolo del documento

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NT-3003 V1.1.0 Norma tecnica relativa a ripetitori DAB band III a bassa potenza destinati ad essere esercitati nelle case

v1.0.0 12.06.2017

art. 7 cpv. 2

NT-3004 V1.1 Norma tecnica relativa ai radar destinati al monitoraggio dei movimenti di terreno e di detriti, al rilevamento di valanghe e ad applicazioni di sicurezza analoghe, come pure al rilevamento radar degli uccelli migratori

v1.0 12.06.2017

art. 7 cpv. 2

2.2. La designazione di norme armonizzate non ne contempla le prefazioni e gli allegati nazionali o elementi affini.

3. Sostituzione della designazione precedente La presente designazione sostituisce la designazione del 27 marzo 20184.

4. Consultazione e ottenimento Le norme designate possono essere consultate od ottenute come segue: a.

consultazione gratuita od ottenimento a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch;

b.

ottenimento a pagamento presso l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berna, www.asut.ch.

5. Conformità ai requisiti essenziali Quali requisiti essenziali dell'OIT una norma tecnica è atta a concretizzare lo si evince dalla comunicazione 2018/C 246/02 e dalla seguente tabella di equivalenza: Requisito essenziale OIT

Requisito essenziale direttiva 2014/53/UE

art. 7 cpv. 1 lett. b art. 7 cpv. 2 art. 7 cpv. 3 lett. a art. 7 cpv. 3 lett. b art. 7 cpv. 3 lett. c art. 7 cpv. 3 lett. d

art. 3.1.b art. 3.2 art. 3.3.a art. 3.3.b art. 3.3.c art. 3.3.d

4

FF 2018 1298

4241

FF 2018

Requisito essenziale OIT

Requisito essenziale direttiva 2014/53/UE

art. 7 cpv. 3 lett. e art. 7 cpv. 3 lett. f art. 7 cpv. 3 lett. g art. 7 cpv. 3 lett. h art. 7 cpv. 3 lett. i

art. 3.3.e art. 3.3.f art. 3.3.g art. 3.3.h art. 3.3.i

7 agosto 2018

Ufficio federale delle comunicazioni: Philipp Metzger

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