18.019 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Appenzello Interno del 14 febbraio 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale semplice che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Appenzello Interno.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 febbraio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di conferire, mediante decreto federale semplice, la garanzia federale alle modifiche apportate alle costituzioni dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Appenzello Interno. Le modifiche costituzionali concernono ambiti diversi e sono conformi al diritto federale: è quindi possibile conferire la garanzia federale.

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza degli aventi diritto di voto lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia va conferita se le disposizioni della costituzione cantonale sono conformi al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata.

Nella fattispecie, le modifiche costituzionali concernono nel Cantone di Uri: ­

gli affari comunali;

nel Cantone di Basilea Campagna: ­

la ripartizione dei compiti e la collaborazione intercomunale;

nel Cantone di Appenzello Interno: ­

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il diritto di voto e di elezione in materia ecclesiastica.

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Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Uri

1.1.1

Votazione popolare cantonale del 21 maggio 2017

Nella votazione popolare cantonale del 21 maggio 2017 gli aventi diritto di voto del Cantone di Uri hanno approvato, con 6289 voti favorevoli e 2128 contrari, diverse modifiche della Costituzione cantonale del 28 ottobre 19841 (Cost./UR) in vista dell'introduzione di una legge comunale. Con lettera del 2 giugno 2017 il landamano ha chiesto la garanzia federale su mandato del Consiglio di Stato.

1.1.2

Affari comunali

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 26

Votazione popolare a livello comunale 1 Il regolamento comunale determina, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione, quali affari comunali debbano essere decisi in procedura di voto palese e quali con voto alle urne.

2 È considerata palese una procedura di voto per alzata di mano o una procedura in cui le schede siano distribuite nel corso dell'assemblea e immediatamente scrutinate.

Art. 26 Abrogato

Art. 30 Elezioni e votazioni 2 Le elezioni e le votazioni dei Comuni si svolgono per alzata di mano nell'Assemblea comunale, eccetto che il regolamento comunale disponga altrimenti. Le elezioni al Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale si svolgono alle urne.

3 L'Assemblea comunale dev'essere preannunciata pubblicamente il più tardi otto giorni prima, con menzione degli oggetti all'ordine del giorno. Per le votazioni alle urne, rimane salva la procedura prevista dalla legislazione.

Art. 30 cpv. 2, primo periodo e 3 2 Primo periodo: abrogato 3 La legge comunale disciplina le votazioni e le elezioni dei Comuni.

Art. 66 Modifiche territoriali 1 Le eventuali modifiche territoriali sono decise dalle rispettive Assemblee comunali e le rettifiche di confine dai rispettivi Municipi.

In ambo i casi, è richiesta l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 66, rubrica e cpv. 1 Modifiche territoriali e rettifiche di confine 1 Le modifiche territoriali e le rettifiche di confine sono rette dalla legge comunale.

1

RS 131.214

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Art. 71 Consorzi intercomunali 1 Più Comuni possono associarsi in consorzi al fine di svolgere assieme i loro compiti. I diritti di partecipazione dei cittadini aventi diritto di voto devono essere garantiti.

2 I regolamenti consortili richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato.

Disposizione transitoria Le associazioni intercomunali esistenti sono considerate approvate e riconosciute.

Art. 71 Consorzi La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i consorzi.

Disposizione transitoria I consorzi esistenti sono considerati approvati e riconosciuti.

Art. 107 Compiti 1 I comuni politici adempiono tutti i compiti di portata locale, eccetto che non siano di competenza di altri enti e istituti di diritto pubblico. Adempiono inoltre i compiti delegati loro dal Cantone.

5 Nei limiti fissati dalla presente Costituzione, i diversi Comuni possono concludere accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti. Tali contratti richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 107 cpv. 1 e 5, secondo periodo 1 I compiti dei Comuni politici sono retti dalla legge comunale.

5 ... Tali contratti richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato, sempre che non si tratti di Comuni dello stesso tipo.

Art. 108 Organizzazione 1 L'organo comunale supremo è l'Assemblea (comunale, parrocchiale o patriziale). Ne fanno parte tutti gli aventi diritto di voto.

Art. 108 cpv. 1 1 L'organo comunale supremo è costituito dagli aventi diritto di voto.

Art. 109a Disposizioni d'esecuzione La legge comunale disciplina i dettagli.

Art. 110 Assemblea comunale 1 L'Assemblea comunale è competente per: 2 Le competenze di cui al capoverso 1 non possono essere delegate.

3 Il regolamento comunale può assegnare altri compiti all'Assemblea comunale.

Art. 110, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, 2e3 Competenza degli aventi diritto di voto 1 Gli aventi diritto di voto sono competenti per: ...

2 Le competenze di cui al capoverso 1 non possono essere delegate, per quanto la legislazione particolare non disponga altrimenti.

3 Abrogato

Art. 111 Municipio 1 Il Municipio si compone del sindaco, del vicesindaco, dell'amministratore, del direttore delle opere sociali e di uno a tre altri membri.

2 Il Municipio dirige e amministra il Comune e lo rappresenta all'esterno.

3 Esso è segnatamente incaricato di: a. amministrare i beni comunali; b. provvedere alla tranquillità, all'ordine e alla sicurezza nel Comune;

Art. 111 Municipio 1 Il Municipio si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale precisa il numero dei membri.

2 La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.

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c.

d.

e.

preparare gli affari dell'Assemblea comunale ed eseguirli; svolgere i compiti affidatigli dal Consiglio di Stato; sbrigare le pratiche e prendere le decisioni di competenza del Comune che non siano espressamente attribuite a un'altra autorità.

Art. 112 Consiglio scolastico 1 Il Consiglio scolastico si compone del presidente, del vicepresidente, dell'amministratore e di due a sei altri membri.

2 Esso è segnatamente incaricato di: a. dirigere il settore della pubblica educazione nel Comune; b. eseguire i mandati conferitigli dall'Assemblea comunale e dalle autorità cantonali nel settore della pubblica educazione; c. nominare gli insegnanti e vigilare su di essi; d. preparare gli affari dell'Assemblea comunale nel settore della pubblica educazione.

Art. 112 Consiglio scolastico 1 Sempre che il Comune istituisca un Consiglio scolastico, questo si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale determina il numero dei membri.

2 La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.

Art. 113 Consiglio sociale 1 Il Consiglio sociale si compone del presidente, del vicepresidente, dell'amministratore e di due a quattro altri membri.

2 Esso è segnatamente incaricato di: a. dirigere l'aiuto sociale nel Comune; b. eseguire le decisioni comunali e i mandati del Consiglio di Stato in materia di aiuto sociale; c. amministrare i beni destinati all'aiuto sociale; d. preparare gli affari dell'Assemblea comunale in materia di aiuto sociale.

Art. 113 Consiglio sociale 1 Sempre che il Comune istituisca un Consiglio sociale, questo si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale precisa il numero dei membri.

2 La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.

Art. 114 Assemblea parrocchiale 1 L'Assemblea parrocchiale ha le stesse attribuzioni dell'Assemblea comunale, ma limitate alle questioni ecclesiastiche.

2 Essa elegge il Consiglio parrocchiale e il parroco o pastore locale.

Art. 114, rubrica, cpv. 1 e 2 Competenza degli aventi diritto di voto 1 Gli aventi diritto di voto hanno le stesse attribuzioni del Comune politico, ma limitate alle questioni ecclesiastiche.

2 Essi eleggono il Consiglio parrocchiale e il parroco o pastore locale.

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Art. 116 Assemblea patriziale 1 L'Assemblea patriziale ha le stesse attribuzioni dell'Assemblea comunale, ma limitate alle questioni del Comune patriziale.

2 Essa elegge il Consiglio patriziale.

Art. 116, rubrica, cpv. 1 e 2 Competenza degli aventi diritto di voto 1 Gli aventi diritto di voto hanno le stesse attribuzioni del Comune politico, ma limitate alle questioni del Comune patriziale.

2 Essi eleggono il Consiglio patriziale.

Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo tedesco

La revisione ha consentito di stralciare dalla Costituzione cantonale numerose regolamentazioni di dettaglio ­ che d'ora in poi figureranno nella nuova legge comunale ­ e di procedere ad una serie di piccole precisazioni. Secondo l'articolo 50 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)2, il diritto cantonale definisce l'autonomia comunale che la Confederazione è tenuta a garantire. Poiché le modifiche sono conformi al diritto federale, la garanzia federale può essere conferita.

1.2

Costituzione del Cantone di Basilea Campagna

1.2.1

Votazione popolare cantonale del 21 maggio 2017

Nella votazione popolare del 21 maggio 2017 gli aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Campagna hanno approvato le modifiche ai § 45 e 48 e il nuovo § 47a (Ripartizione dei compiti e collaborazione intercomunale) della Costituzione cantonale del 17 maggio 19843 (Cost./BL) con 60 331 voti favorevoli e 11 866 contrari.

Con lettera del 13 giugno 2017 la Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Campagna ha chiesto la garanzia federale.

1.2.2

Ripartizione dei compiti e collaborazione intercomunale

Vecchio testo

Nuovo testo

§ 45 Autonomia 2 Tutti gli organi cantonali rispettano e proteggono l'autonomia dei Comuni. Il legislatore accorda ai Comuni la massima libertà d'azione possibile.

§ 45 cpv. 2, secondo periodo 2 Secondo periodo: abrogato.

§ 47a Ripartizione dei compiti 1 Il legislatore assegna compiti ai Comuni secondo il principio di sussidiarietà. Nei limiti del possibile, tiene conto del principio dell'equivalenza fiscale, secondo cui la competenza di un determinato compito e le risor2 3

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RS 101 RS 131.222.2

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se finanziarie necessarie sono assegnate allo stesso ente pubblico.

2 Il legislatore concede ai Comuni la massima autonomia possibile in termini di regolamentazione ed esecuzione e può prevedere a tal fine disciplinamenti diversi (variabilità normativa).

3 Il legislatore può prevedere che ai Comuni o consorzi intercomunali che lo richiedono siano delegati compiti esecutivi.

§ 48 Collaborazione 1 Il Cantone promuove la collaborazione intercomunale.

2 Per adempiere determinati compiti, i Comuni possono concludere convenzioni con altri Comuni, del Cantone o fuori Cantone, costituire consorzi intercomunali e gestire assieme istituti e servizi amministrativi. La creazione di consorzi e di istituti intercomunali, nonché i loro statuti richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato.

3 Eccezionalmente, il Gran Consiglio può obbligare i Comuni ad aderire a consorzi intercomunali già esistenti o a costituirne di nuovi.

4 Nei consorzi intercomunali devono essere salvaguardati i diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto.

§ 48, cpv. 1­4 1 I Comuni s'impegnano a collaborare. Il Cantone li sostiene.

2 La collaborazione ha lo scopo di consentire un adempimento più efficace dei compiti.

3 La legge: a. può incaricare i Comuni di adempiere in comune determinati compiti; b. disciplina le forme della collaborazione e i diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto.

4 Abrogato

La Costituzione così modificata prevede maggiore autonomia per i Comuni e recepisce i principi di sussidiarietà e di equivalenza fiscale, onde consentire una più stretta collaborazione negli spazi funzionali. In contropartita, obbliga i Comuni a collaborare maggiormente.

Per quanto attiene ai principi dell'organizzazione intercantonale, i Cantoni non sottostanno ad alcuna direttiva della Confederazione. Secondo l'articolo 50 capoverso 1 Cost. il diritto cantonale definisce l'autonomia comunale che la Confederazione è tenuta a garantire. Poiché le modifiche sono conformi al diritto federale, la garanzia federale può essere conferita.

1.3

Costituzione del Cantone di Appenzello Interno

1.3.1

Landsgemeinde del 30 aprile 2017

Nella Landsgemeinde del 30 aprile 2017 gli aventi diritto di voto del Cantone di Appenzello Interno hanno approvato il nuovo capoverso 1bis dell'articolo 16 (Diritto di voto e di elezione in materia ecclesiastica) della Costituzione cantonale del 24 no-

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vembre 18724 (Cost./AI). Con lettera del 3 maggio 2017 la Cancelleria dello Stato ha chiesto la garanzia federale su mandato del landamano e del Consiglio di Stato.

1.3.2

Diritto di voto e di elezione in materia ecclesiastica

Vecchio testo

Nuovo testo Art. 16 cpv. 1bis 1bis Le parrocchie possono introdurre il diritto di voto e di elezione per cittadini stranieri membri della comunità titolari di un permesso di domicilio.

Secondo l'articolo 3 Cost./AI la Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata sono riconosciute quali enti ecclesiastici di diritto pubblico. La nuova disposizione disciplina una questione che rientra nell'ambito dell'autonomia comunale.

La garanzia federale può essere conferita.

2

Aspetti giuridici

2.1

Conformità al diritto federale

Dall'esame risulta che le modifiche costituzionali dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Appenzello Interno rispondono ai requisiti dell'articolo 51 Cost. La garanzia federale può pertanto essere conferita.

2.2

Competenza dell'Assemblea federale

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale conferire la garanzia federale alle costituzioni cantonali.

2.3

Forma dell'atto

La garanzia federale è conferita mediante decreto federale semplice poiché né la Costituzione federale né una legge prevedono il referendum (cfr. art. 141 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 163 cpv. 2 Cost.).

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RS 131.224.2