18.059 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive del 27 giugno 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 giugno 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale sottopone alle Camere federali per approvazione la Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive.

Situazione iniziale Nessun'altra attività attira più spettatori dello sport. Esso suscita un grande entusiasmo ed è pertanto in grado di coinvolgere tutta la gamma delle emozioni umane.

Negli anni Ottanta, in seguito ad alcuni casi di disordini, verificatisi durante incontri e tornei di calcio internazionali e conclusisi con un tragico epilogo, è emerso con chiarezza che la violenza durante le manifestazioni sportive era un fenomeno che riguardava tutta l'Europa e che dunque imponeva una risposta sul piano istituzionale da parte del Consiglio d'Europa. È da tali presupposti che nel 1985 ha avuto origine la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, alla quale la Svizzera ha aderito nel 1990.

Contenuto del disegno A trent'anni di distanza dalla firma della Convenzione del 1985, il Consiglio d'Europa è giunto alla conclusione che le misure adottate in occasione delle manifestazioni sportive non possono più concentrarsi esclusivamente sulla sicurezza fisica e sulla sicurezza pubblica. Per tale motivo, ha deciso di rivedere integralmente la Convenzione del 1985 e di adottare nel 2016 la Convenzione su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. La nuova Convenzione contempla ora, oltre a misure di sicurezza fisica e sicurezza pubblica, anche un approccio orientato ai servizi. Le misure di sicurezza fisica e di sicurezza pubblica devono essere concepite in modo tale che i tifosi pacifici, i residenti e i passanti siano coinvolti il meno possibile da tali misure. A tale scopo le autorità, le società sportive, le organizzazioni dei tifosi e le società di trasporto pubblico sono chiamate a collaborare strettamente.

La nuova Convenzione rappresenta dunque una tappa importante verso l'aggiornamento e l'armonizzazione delle norme nazionali alla luce delle buone prassi internazionali. Da parte sua, il diritto svizzero soddisfa già attualmente le esigenze poste dalla Convenzione.

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Messaggio 1

Punti essenziali della Convenzione

1.1

Situazione iniziale

Il 29 maggio 1985, in occasione della finale della Coppa dei Campioni disputata tra la Juventus e il Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles, si scatenò un panico di massa che provocò la morte di 39 persone e il ferimento di altre 600. La tragedia era stata preceduta da scontri violenti tra i tifosi di entrambe le società calcistiche. In seguito ai tragici eventi di Bruxelles, il Consiglio d'Europa aveva adottato nello stesso anno la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio 1 (di seguito «Convenzione del 1985»). La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1990 e oggi è applicata da 37 Stati (stato: 19 aprile 2018). Al fine di monitorarne l'attuazione è stato istituito un Comitato permanente all'interno del quale la Svizzera è rappresentata dall'Ufficio federale di polizia (fedpol).

Dal 1985 il testo della Convenzione non ha subito alcuna modifica. Tuttavia, negli ultimi trent'anni gli scenari sono mutati radicalmente, così come il comportamento dei tifosi, le infrastrutture nonché le tecniche e le tattiche adottate dalle autorità di polizia per far fronte alla violenza durante le manifestazioni sportive. Si è inoltre affermata la nuova tendenza a trasmettere le manifestazioni sportive in luoghi pubblici (il cosiddetto «public viewing»), mentre il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, da parte loro, hanno emanato numerose raccomandazioni per affrontare la violenza nello sport. Per tener conto di tali sviluppi, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha dunque deciso nel dicembre 2013 di rivedere integralmente la Convenzione del 1985. L'elaborazione del nuovo testo è stata affidata al Comitato permanente, il quale, in base alla Convenzione del 1985, si riunisce almeno una volta all'anno. La nuova Convenzione non dovrà più essere orientata esclusivamente alla repressione, ma dovrà anche contemplare misure di prevenzione finalizzate a garantire un ambiente accogliente per i tifosi (il cosiddetto «good hosting»). Dovrà fondarsi su un approccio comune, integrato e basato sulle buone prassi internazionali.

La Convenzione riveduta integralmente ha assunto ora il titolo di «Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza
pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive» (di seguito: «Convenzione»). È entrata in vigore il 1° novembre 2017; finora è stata ratificata da sei Stati e firmata da 24 (stato: 19 aprile 2018). La Svizzera ha firmato la Convenzione il 3 luglio 2016. Dato che si tratta di una revisione totale, in Svizzera l'approvazione della nuova Convenzione richiede la votazione del Parlamento.

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RS 0.415.3

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Dal 28 giugno al 20 ottobre 2017 la Convenzione è stata oggetto di una procedura di consultazione. In tale ambito, sono pervenuti complessivamente 36 pareri. Hanno partecipato alla consultazione tutti i Cantoni, quattro partiti politici, tre associazioni mantello e tre organizzazioni interessate. Tre associazioni dell'economia hanno espressamente rinunciato a prendere posizione. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione approva l'avamprogetto. Tutti i Cantoni si sono espressi a favore dell'adesione della Svizzera alla Convenzione. Il Partito popolare democratico (PPD), I Liberali Radicali (PLR) e il Partito socialista svizzero (PS) approvano l'avamprogetto, mentre l'Unione Democratica di Centro (UDC) sostanzialmente lo respinge. Tutti gli altri partecipanti si esprimono altrettanto favorevolmente.

Considerato che la consultazione mostra un'ampia adesione alla ratifica, il disegno non contiene alcuna modifica materiale rispetto all'avamprogetto posto in consultazione.

1.2

Sintesi del contenuto della Convenzione

La Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive prevede sostanzialmente disposizioni concernenti gli aspetti seguenti: ­

strutture di coordinamento interno (art. 4);

­

sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi negli stadi (art. 5);

­

sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi nei luoghi pubblici (art. 6);

­

piani di contingenza e di emergenza (art. 7);

­

rapporti con i tifosi e le comunità locali (art. 8);

­

strategie e operazioni di polizia (art. 9);

­

prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti (art. 10);

­

cooperazione internazionale (art. 11);

­

clausole procedurali (art. 12­14).

Rispetto alla Convenzione del 1985, la nuova Convenzione contiene, oltre a numerose modifiche e precisazioni di natura linguistica, gli adeguamenti materiali seguenti.

Una novità è costituita dall'approccio preventivo orientato ai servizi, che ha come obiettivo principale far sentire persone e gruppi a proprio agio, graditi e benvenuti mentre assistono a un incontro calcistico o a un'altra manifestazione sportiva, all'interno o al di fuori dello stadio. Tale approccio è presente in numerose disposizioni contenute nella Convenzione.

Secondo l'articolo 6 sono ora considerati luoghi pubblici da proteggere anche i luoghi di proiezione pubblica e i tragitti. La Convenzione si applica dunque anche a quei luoghi che geograficamente non hanno alcuna connessione diretta con la manifestazione sportiva.

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Un'ulteriore novità è costituita dalla possibilità prevista dall'articolo 10 paragrafo 4 della Convenzione di imporre restrizioni di viaggio alle persone che hanno partecipato a disordini o ad atti violenti in occasione di eventi calcistici, vietando loro di lasciare il Paese di domicilio. La Svizzera aveva già introdotto nel 2007 all'interno del proprio diritto nazionale una simile restrizione con l'articolo 24c della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

L'articolo 11 della Convenzione istituisce ora il cosiddetto Punto nazionale d'informazione sul calcio (PNIC) e ne disciplina i rispettivi compiti. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), nella fattispecie fedpol, garantisce già oggi la cooperazione internazionale di polizia nell'ambito di manifestazioni sportive, assumendo quindi la funzione di PNIC per la Svizzera.

1.3

Valutazione

La Convenzione prevede un nuovo approccio allo svolgimento di manifestazioni sportive. Benché il suo tenore risulti del tutto nuovo rispetto alla Convenzione del 1985, la Convenzione non richiede alcuna modifica della legislazione svizzera. Ciò è ascrivibile ai notevoli sforzi profusi negli ultimi trent'anni dalla Svizzera per sviluppare e adeguare costantemente la propria legislazione e le proprie prassi e renderle così conformi ai più recenti sviluppi internazionali e nazionali in materia di buone prassi.

Aderendo alla Convenzione, la Svizzera confermerebbe che intende apportare il proprio sostegno a questa tappa importante in vista di una gestione uniforme a livello internazionale delle manifestazioni sportive a rischio.

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Commento ai singoli articoli della Convenzione

Art. 1

Campo di applicazione

Il campo di applicazione territoriale si basa sul principio di territorialità. La Convenzione si riferisce essenzialmente all'intero territorio nazionale degli Stati Parte.

Come disposto dall'articolo 20, ogni Stato può, se lo desidera, restringere il campo di applicazione territoriale. Tale possibilità è destinata innanzitutto agli Stati che presentano, come ad esempio nel caso della Francia, territori separati geograficamente dal territorio centrale. L'adesione della Svizzera alla Convenzione estenderebbe automaticamente il campo di applicazione di quest'ultima all'intero territorio della Confederazione svizzera.

La Convenzione si applica sostanzialmente agli incontri e ai tornei calcistici disputati da società di calcio professionistiche e da squadre nazionali. Gli Stati Parte possono applicare le disposizioni della Convenzione anche agli incontri a carattere

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dilettantistico e ad altri sport. In Svizzera, la Convenzione concerne le due leghe superiori e le squadre nazionali di calcio e di hockey su ghiaccio.

La Convenzione obbliga le autorità delle Parti a intraprendere, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, i necessari lavori di attuazione e a trasporre la Convenzione all'interno del diritto nazionale laddove non esistano già norme nazionali sufficienti. In Svizzera, tuttavia, non è necessario introdurre alcuna modifica alla legislazione nazionale, in quanto la Confederazione e i Cantoni dispongono già di basi giuridiche appropriate che soddisfano i requisiti prescritti dalla Convenzione.

Art. 2

Scopo

Lo scopo della Convenzione è di garantire un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. Tale scopo deve essere raggiunto mediante un approccio integrato e pluri-istituzionale. Gli enti pubblici e privati a vari livelli sono dunque chiamati a cooperare strettamente a livello locale, nazionale e internazionale. La Convenzione persegue un approccio equilibrato e fondato su uno spirito di partenariato e di cooperazione che tiene conto delle buone prassi.

In Svizzera tale spirito è già in larga parte una realtà. Da diversi anni, la Confederazione, i Cantoni, l'Associazione Svizzera di Football (ASF), la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF), le società sportive, l'associazione mantello nazionale Lavoro sociale con i tifosi in Svizzera («Fanarbeit Schweiz»; FaCH), nonché le Ferrovie federali svizzere (FFS) collaborano strettamente. Tutti gli attori coinvolti coordinano le proprie attività, sul piano tecnico e politico, all'interno di diversi organi e nel loro lavoro quotidiano. Va da sé che non tutte le procedure possono essere attuate interamente su base partenariale. Vi sono atti statali che devono essere infatti necessariamente compiuti a livello unilaterale. Per atti unilaterali si intendono ad esempio le autorizzazioni che i Cantoni concedono, nel rispetto dei diritti di partecipazione, alle società sportive per lo svolgimento di incontri sportivi, imponendo se necessario determinate condizioni. A integrazione di tale atto unilaterale, i Cantoni possono stipulare con le società sportive delle apposite convenzioni che disciplinano le responsabilità, le modalità di cooperazione, le misure nonché la partecipazione ai costi per la sicurezza.

Art. 3

Definizioni

Dal titolo della Convenzione è possibile evincere che i tre pilastri fondamentali su cui essa poggia sono la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e i servizi. Le nozioni centrali della Convenzione sono dunque le «misure di sicurezza fisica», le «misure di sicurezza pubblica» e le «misure relative ai servizi».

Lettera a: la nozione di «misura di sicurezza fisica» designa tutte quelle misure che hanno l'obiettivo di proteggere la salute e il benessere delle persone e dei gruppi all'interno o al di fuori di uno stadio. Sono considerate misure di sicurezza fisica le misure concernenti l'infrastruttura dello stadio, le disposizioni concernenti il consumo di alcolici, i piani di emergenza ecc.

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Lettera b: la nozione di «misura di sicurezza pubblica» designa tutte quelle misure tese a prevenire o, perlomeno, a ridurre il rischio di atti violenti, altre attività criminali o disordini in occasione di incontri calcistici o di altre manifestazioni sportive.

Oltre ai provvedimenti adottati in loco, rientrano in particolare in tale categoria misure quali il divieto di accedere a stadi o a un'area, l'obbligo di presentarsi alla polizia, il fermo preventivo di polizia o il divieto di recarsi in un Paese determinato.

L'obiettivo principale delle misure di sicurezza pubblica è proteggere dai pericoli le persone non direttamente coinvolte nonché mantenere l'ordine pubblico.

Lettera c: la nozione di «misura relativa ai servizi» designa tutte quelle misure atte a far sentire persone e gruppi a proprio agio, graditi e benvenuti mentre assistono a un incontro calcistico o a un'altra manifestazione sportiva. Fanno parte di tale categoria l'offerta adeguata di punti di ristoro e di servizi igienici così come il modo in cui gli spettatori sono accolti al loro arrivo e trattati durante la manifestazione.

Le lettere d­i: contengono definizioni relative ad altre nozioni che non necessitano di ulteriori chiarimenti.

Art. 4

Strutture di coordinamento interno

I paragrafi 1 e 3 sanciscono l'obbligo di istituire strutture nazionali e locali allo scopo di coordinare le diverse misure e i diversi compiti, nelle quali siano coinvolti tutti gli enti pubblici e privati. A livello nazionale, le seguenti autorità si occupano del coordinamento delle misure e dei compiti in seno a diversi organi politici e specializzati: fedpol, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT), la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS), la piattaforma di coordinazione polizia-sport (PCPS), l'ASF, la Swiss Football League (SFL), la SIHF, la FaCH e le FFS. A livello locale, il coordinamento avviene ad esempio tra le autorità di polizia cantonali o municipali e la società sportiva locale. Può essere attuato anche verticalmente, ovvero tra le autorità nazionali e locali, ad esempio tra fedpol e l'autorità di polizia cantonale o municipale, e in particolare con la PCPS.

Il paragrafo 2 prevede l'obbligo di coordinare le analisi e le valutazioni dei rischi così come di condividere le pertinenti informazioni aggiornate. In caso di grandi manifestazioni sportive a rischio in Svizzera, tra cui figurano puntualmente gli incontri di calcio e hockey su ghiaccio, l'autorità competente di polizia del luogo in cui si svolge la manifestazione sportiva raccoglie, ai fini dell'analisi dei rischi, le informazioni rilevanti presso l'autorità di polizia competente per il territorio della squadra ospite e presso le società sportive in questione. In base all'analisi dei rischi, gli enti coinvolti, comprese le società di trasporto pubblico, prendono accordi prima della manifestazione sportiva in questione. Il giorno stesso in cui si tiene l'incontro, gli enti coinvolti fanno il punto della situazione. Inoltre, fedpol e la PCPS stanno attualmente allestendo un quadro della situazione nazionale sullo sport. Lo scopo di tale strumento è fornire una panoramica nazionale sugli eventi accaduti nonché sui rischi per le manifestazioni future. Inoltre dovrà raffigurare anche i rischi legati a diverse manifestazioni sportive che si svolgono in contemporanea.

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Il paragrafo 4 sancisce l'obbligo di sviluppare strategie locali e nazionali, da valutare e perfezionare regolarmente alla luce delle esperienze maturate in tale ambito.

In base alla ripartizione nazionale delle competenze, in Svizzera la responsabilità per le questioni in materia di polizia incombe perlopiù ai Cantoni. A questi ultimi spetta pertanto elaborare strategie concernenti la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Sul piano tecnico tale competenza è assunta rispettivamente dalla CCPCS, nello specifico dal suo organo esecutivo, la PCPS, e su quello politico dalla CDDGP.

Il paragrafo 5 stabilisce che il quadro legale deve essere strutturato in modo tale da consentire una definizione chiara dei compiti e delle responsabilità dei singoli enti.

Tali compiti devono inoltre essere complementari, compatibili con una strategia comune e attuabili. La Svizzera adempie a tali requisiti: le misure adottate contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive sono una chiara dimostrazione dell'interazione tra gli enti coinvolti e le basi legali. Le società e le associazioni sportive pronunciano i divieti di accedere a stadi in virtù del diritto civile, mentre i Cantoni dispongono i divieti di accedere a un'area, gli obblighi di presentarsi alla polizia e i fermi preventivi di polizia in virtù del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive3 (di seguito: «concordato»), cui tutti i Cantoni hanno aderito nella sua versione originale del 15 novembre 2007. Infine, fedpol emana divieti di recarsi in Paesi determinati in virtù della LMSI e gestisce il sistema d'informazione elettronico HOOGAN nel quale sono registrate le misure sopracitate (cfr. ordinanza del 4 dicembre 20094 sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN; OMPAH).

Art. 5

Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi negli stadi

Nell'articolo 5 sono elencati i requisiti da soddisfare in materia di costruzione e gestione degli stadi sportivi al fine di garantire agli spettatori un ambiente sicuro sul piano della sicurezza fisica e pubblica.

In Svizzera, la SFL ha fissato all'interno di un regolamento 5 criteri ben precisi in materia di infrastruttura e sicurezza per la concessione di licenze nelle due leghe superiori di calcio. In tale contesto si è ampiamente basata sul regolamento elaborato dalla UEFA6 sui requisiti infrastrutturali previsti per gli stadi, che rappresenta la base essenziale per poter assicurare lo svolgimento sicuro e regolare di una manifestazione sportiva dal punto di vista edilizio, infrastrutturale, organizzativo e gestionale. Anche la SIHF ha emanato un regolamento 7 analogo e altrettanto dettagliato 3 4 5 6

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Il concordato è consultabile sul sito della CDDGP www.kkjpd.ch > «Thèmes» > «Hooliganisme» (non disponibile in italiano).

RS 120.52 Il regolamento è consultabile sul sito della SFL www.sfl.ch > «Règlements» (non disponibile in italiano).

Il regolamento è consultabile sul sito della UEFA www.uefa.org > «Inside UEFA» > «Protecting the game» > «UEFA Stadium Infrastructure Regulations» (non disponibile in italiano).

Il regolamento è consultabile sul sito della SIHF www.sihf.ch > «National League» > «Documents» > «Autorisation de jouer en National League et Swiss League» > «Annexe 6a» (non disponibile in italiano).

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per la lega nazionale A e la lega nazionale B. Per ottenere la licenza necessaria a svolgere manifestazioni sportive in entrambe le leghe superiori, è indispensabile adempiere alle pertinenti disposizioni.

Gli stadi sportivi devono inoltre essere conformi alle norme edilizie dei Cantoni. I concetti utilizzati nella Convenzione di «omologazione degli stadi» e «dispositivi di certificazione» corrispondono in Svizzera all'autorizzazione edilizia e al collaudo.

Le autorità competenti in materia di costruzioni danno la propria autorizzazione soltanto se sono soddisfatti tutti i presupposti. Inoltre, le disposizioni che il committente dei lavori è tenuto a rispettare sono numerose: vanno dalla conformità alla destinazione di zona al numero dei parcheggi autorizzati. Nella costruzione di uno stadio vanno osservate in particolare le prescrizioni antincendio che includono l'obbligo di utilizzare materiali da costruzione refrattari e di prevedere un numero sufficiente di vie di fuga da segnalare in modo chiaro.

Uno strumento giuridico volto a garantire la qualità della gestione degli stadi è offerto dal concordato, nella sua versione riveduta del 2 febbraio 2012 (di seguito: «concordato riveduto»), al quale hanno aderito 24 Cantoni, mentre si sono astenuti quelli di Basilea Città e Basilea Campagna. Il nuovo articolo 3a del concordato riveduto stabilisce che gli incontri calcistici e di hockey su ghiaccio di società delle categorie superiori degli uomini sono soggetti all'obbligo di autorizzazione. Se in occasione di un incontro tra società delle categorie inferiori o di altri tipi di sport si temono minacce per la sicurezza pubblica, gli organizzatori possono essere ugualmente tenuti a richiedere un'autorizzazione. L'autorità competente può subordinare l'autorizzazione a determinate condizioni che possono comprendere, in particolare, misure tecniche ed edilizie, l'impiego da parte dell'organizzatore di determinate risorse di personale o di altri mezzi, l'imposizione di restrizioni concernenti la vendita di alcolici o l'esecuzione di controlli agli accessi. In caso di violazione di tali condizioni, gli organizzatori possono incorrere in sanzioni, che vanno dall'imposizione di ulteriori condizioni fino al ritiro dell'autorizzazione stessa. Gli organizzatori possono inoltre essere chiamati a rispondere per
i danni dovuti a una violazione delle condizioni.

Negli ultimi anni la SFL e la SIHF hanno intrapreso notevoli sforzi e investito ingenti risorse per elevare costantemente lo standard di sicurezza negli stadi di calcio e di hockey su ghiaccio. Ad esempio sono state installate delle reti di protezione davanti ai settori della tifoseria ospite per evitare il lancio di grossi oggetti verso i settori adiacenti o il campo di gioco. Inoltre, i gestori degli stadi hanno installato videocamere ad alta risoluzione che agevolano l'identificazione dei responsabili in caso di atti violenti o di impiego di pezzi pirotecnici all'interno degli stadi.

Un'ulteriore misura è rappresentata dal sistema HOOGAN+. Tale sistema, sviluppato da fedpol, consente di verificare, al momento dell'ingresso nello stadio, se una persona è registrata nel sistema d'informazione elettronico HOOGAN, ovvero se in quel momento è oggetto di un provvedimento. Ad esempio in occasione degli incontri in casa disputati dalla società di hockey su ghiaccio «EVZ» di Zugo, a tutti i tifosi ospiti e a una parte dei tifosi di casa può essere richiesto di mostrare il proprio documento d'identità allo scopo di accertare se risultano registrati in HOOGAN.

fedpol mette a disposizione, temporaneamente e in forma criptata, i dati registrati in HOOGAN necessari a tale scopo in virtù dell'articolo 24a capoverso 8 LMSI. Il 4195

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sistema funziona perfettamente dal punto di vista tecnico ed esercita un effetto dissuasivo non trascurabile.

La SFL ha elaborato il concetto di «good hosting»8 da attuare, in base alla valutazione dei rischi, al momento dell'ingresso nella maggior parte degli stadi. Esso prevede in particolare che gli spettatori e i tifosi vengano accolti in modo cordiale; al posto di agenti della sicurezza in uniforme, sono impiegati i cosiddetti steward; l'ingresso deve avvenire in modo fluido, cercando di evitare sovraffollamenti; i controlli alle persone non sono più capillari ma avvengono in modo mirato e a campione; le istruzioni sono fornite in modo chiaro e con gentilezza; gli eventi sono videosorvegliati in tutte le aree dello stadio e gli eventuali autori di reato sono identificati in un momento successivo. Lo scopo di tale concetto è favorire un'atmosfera più pacifica, che possa consentire eventualmente di ridurre a lungo termine le forze di sicurezza impiegate. Tale concetto è stato approvato dalle autorità ed è particolarmente apprezzato dalla FaCH.

Art. 6

Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi nei luoghi pubblici

A complemento dell'articolo 5 concernente gli stadi sportivi, l'articolo 6 fissa le azioni da intraprendere al fine di garantire la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica e di creare un ambiente accogliente. Le autorità e gli enti privati sono chiamati a collaborare anche in tale ambito. Mentre all'interno dello stadio la responsabilità è assunta in primo luogo dagli enti privati, all'esterno dello stadio tale responsabilità incombe alle autorità.

Nel paragrafo 1 sono descritti due fenomeni che hanno assunto sempre maggiore rilevanza nel corso degli ultimi anni e che quando è stata emanata la Convenzione del 1985 non erano ancora una realtà, ovvero i luoghi di proiezione pubblica (lett. a) e i cortei organizzati o spontanei di tifosi nel tragitto da e verso la città e/o lo stadio (lett. b), laddove, nel contesto attuale, la nozione di «città» è da intendersi in senso più ampio e comprende anche località minori, dove può essere disputata ad esempio una partita di coppa. La Convenzione si applica anche a questi due nuovi fenomeni, attualmente già oggetto di pertinenti misure da parte delle autorità di polizia.

Il paragrafo 2 prende in considerazione l'intero tragitto da e verso lo stadio. Tale disposizione è estesa quindi anche ai treni e ai pullman riservati ai tifosi, che in Svizzera sono spesso predisposti dai tifosi stessi o dalle società di trasporto pubblico. La Convenzione si applica pertanto anche al tragitto da e verso lo stadio nel senso ampio del termine (compresi i treni e i pullman riservati ai tifosi).

Art. 7

Piani di soccorso e intervento in caso di emergenza

L'articolo 7 stabilisce che debbano essere sviluppati piani pluri-istituzionali di soccorso e intervento in caso di emergenza da testare e perfezionare nel corso di regolari esercitazioni congiunte. In Svizzera, le autorità cantonali impongono alle società sportive locali di rispettare sia gli obblighi imposti dalle autorizzazioni previste nel concordato sia quelli definiti tramite accordi. Le società sportive locali hanno dun8

Il concetto è consultabile sul sito della SFL www.sfl.ch > «SFL» > «Sécurité & Prévention» > «Good Hosting» (non disponibile in italiano).

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que approvato procedure di sicurezza che includono piani di soccorso e intervento in caso di emergenza. All'interno delle procedure di sicurezza, oltre ai piani di evacuazione, sono inclusi ad esempio i punti seguenti: il piano di allarme e la procedura in caso di evento, la composizione dell'unità di crisi con organigramma e numeri di emergenza, le misure di emergenza da adottare in scenari predefiniti e infine i comunicati di emergenza destinati allo speaker dell'impianto sportivo. La predisposizione di una procedura di sicurezza completa e dettagliata costituisce il presupposto per le società sportive per ottenere una licenza dalla lega in Svizzera. Le autorità tengono conto di tale aspetto nella concessione delle pertinenti autorizzazioni.

Art. 8

Rapporti con i tifosi e le comunità locali

L'articolo 8 incoraggia le Parti a intrattenere relazioni strette con i rappresentanti dei tifosi e le comunità locali. In Svizzera, grazie alla struttura federale dello Stato, i rapporti tra le istituzioni statali, le autorità politiche e le comunità locali sono decisamente intensi. Inoltre, negli ultimi anni la collaborazione tra i rappresentanti delle autorità di polizia, delle società e associazioni sportive nonché dei tifosi si è ulteriormente rafforzata sul piano tecnico e politico. Ciascun attore conosce le esigenze dell'altra parte e, laddove possibile, tutti gli attori coinvolti cercano di rispondervi adottando un approccio comune. Soltanto su alcuni punti specifici, nonostante gli scambi intensi avuti nel corso del tempo, gli attori non riescono a trovare un'intesa comune, come nel caso dell'impiego di pezzi pirotecnici negli stadi. Infatti, sebbene con la legge federale del 25 marzo 19779 sugli esplosivi (LEspl) il legislatore abbia proibito la detenzione e l'impiego di pezzi pirotecnici all'interno degli stadi per via della loro pericolosità, alcuni tifosi continuano a portare illegalmente tali oggetti all'interno degli stadi e a farne uso in mezzo alla folla.

Art. 9

Strategie e operazioni di polizia

Nell'articolo 9 le autorità di polizia sono implicitamente esortate a sviluppare, valutare e a perfezionare regolarmente le proprie strategie alla luce delle esperienze e delle buone prassi nazionali e internazionali. A tale scopo, nella primavera 2016 la Confederazione e i Cantoni hanno creato la PCPS. La piattaforma si compone di un ufficio centrale, collocato presso la sede della polizia cantonale di Friburgo, nonché di un comitato strategico e di un comitato costituito dagli operatori del settore. Oltre a fedpol e alle autorità di polizia cantonali e municipali, sono presenti all'interno dei comitati anche i rappresentanti del mondo del calcio, dell'hockey su ghiaccio, della FaCH e delle FFS. In tale contesto, gli enti coinvolti definiscono procedure comuni riguardanti ad esempio questioni quali la consegna di materiale video, l'elaborazione di divieti di accedere a un'area, la collaborazione generale tra i gruppi di esperti in materia di tifoseria violenta delle autorità di polizia e i responsabili della sicurezza delle società sportive. Inoltre, la PCPS e fedpol organizzano regolarmente il corso sulla sicurezza fisica nell'ambito di manifestazioni sportive («Gefahrenabwehr im Umfeld von Sportveranstaltungen»), patrocinato dall'Istituto svizzero di polizia di Neuchâtel. Il punto centrale della formazione è rappresentato dalla strategia del dialogo, della de-escalation e dell'intervento secondo cui, in virtù del principio di 9

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proporzionalità, occorre innanzitutto percorrere la via del dialogo prima di intervenire, laddove necessario.

Art. 10

Prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti

Il paragrafo 1 obbliga le Parti a impedire che persone o gruppi partecipino ad atti violenti o disordini. Le misure adottate contro i gruppi sono per lo più di natura organizzativa. La più importante di esse è rappresentata dalla separazione fisica delle tifoserie avversarie. A tale scopo le autorità di polizia svizzere stabiliscono in quale stazione di destinazione debba fermarsi un treno riservato ai tifosi e definiscono il percorso dei cortei di tifosi. Inoltre, a fine incontro entrambi i gruppi di tifosi vengono regolarmente fatti convogliare verso l'uscita dello stadio in modo scaglionato. Diversamente dalle misure organizzative adottate nei confronti dei gruppi, le misure contro i singoli individui sono di natura preventiva (par. 2) e di natura penale (par. 3).

Il paragrafo 2 fa riferimento alle misure preventive. La Svizzera dispone di cinque misure preventive di sicurezza pubblica per contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Tali misure mirano a impedire, mediante l'esclusione delle persone violente, che possano essere perpetrati ulteriori atti violenti. Le società e le associazioni sportive hanno la facoltà di emanare divieti di accedere a stadi in virtù del diritto civile, mentre i Cantoni possono disporre, sulla base del concordato, divieti di accedere a un'area, obblighi di presentarsi alla polizia e fermi preventivi di polizia. I divieti di accedere a un'area emanati dai Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna, i quali hanno aderito soltanto alla prima versione del 15 novembre 2007 del concordato, si applicano unicamente ai rispettivi territori cantonali e per un periodo di un anno al massimo. Tutti gli altri Cantoni che hanno aderito al concordato riveduto possono emanare divieti validi per tutta la Svizzera per una durata di tre anni. Tutte le misure devono rispettare il principio di proporzionalità conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale concernente il concordato10. Da parte sua, fedpol ha la possibilità di emanare divieti di recarsi in un Paese determinato in virtù della LMSI.

Il paragrafo 3 concerne le sanzioni penali. Gli atti violenti possono comportare sia misure di natura preventiva sia sanzioni penali. Le fattispecie penali figurano principalmente negli articoli del Codice penale (CP)11, della LEspl e della legge federale del 20
giugno 199712 sulle armi (LArm). Inoltre, non sono soltanto punibili gli atti violenti in quanto tali, ma anche le violazioni delle misure preventive: se dunque una persona viola un divieto di accedere a uno stadio pronunciato in virtù del diritto privato, tale atto costituisce una violazione di domicilio ai sensi dell'articolo 186 CP; o ancora, se si è in presenza di una violazione a una decisione statale nella quale si rinvia all'articolo 292 CP, tale atto risponde alla fattispecie penale di disobbedienza a decisioni dell'autorità. Nell'ambito internazionale, si applicano le disposizioni della legge federale del 20 marzo 198113 sull'assistenza internazionale in 10 11 12 13

DTF 140 I 2 segg.; 137 I 31 segg.

RS 311.0 RS 514.54 RS 351.1

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materia penale (AIMP). La Convenzione stabilisce che le Parti possono ricorrere attivamente allo strumento dell'assistenza giudiziaria.

Il paragrafo 4 riguarda i divieti di recarsi in un Paese determinato. Quest'ultimo paragrafo è stato fino all'ultimo oggetto di intense discussioni in occasione dell'approvazione del testo della Convenzione in seno al Consiglio d'Europa. Tali discussioni sono scaturite dal fatto che alcuni membri del Consiglio d'Europa non conoscono ancora questo strumento giuridico e non erano pertanto disposti ad approvare una disposizione alla quale non potevano dare attuazione. Il Consiglio d'Europa ha infine deciso di aprire alla firma e alla ratifica la Convenzione, incluso il paragrafo in questione. Alcuni Stati hanno perciò annunciato che al momento dell'adesione alla Convenzione avrebbero formulato riserve concernenti il paragrafo 4. Disponendo già di tale strumento giuridico, la Svizzera può procedere all'approvazione della Convenzione senza alcuna riserva. Lo strumento è infatti contemplato dall'articolo 24c LMSI secondo cui le autorità possono vietare a una persona, per un periodo determinato e a determinate condizioni, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se essa è colpita da un divieto di accedere a un'area determinata.

Il divieto di recarsi in un Paese determinato è valido al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva fino a un giorno dopo la sua conclusione.

Durante il divieto è vietato lasciare la Svizzera per raggiungere il Paese di destinazione.

Art. 11

Cooperazione internazionale

Nell'articolo 11 è disciplinato in modo dettagliato il cosiddetto Punto nazionale d'informazione sul calcio (PNIC). Si tratta di un Single Point of Contact (SPOC) che le Parti sono tenute a istituire e gestire al fine di garantire i contatti internazionali tra le autorità di polizia. fedpol garantisce già oggi la cooperazione internazionale di polizia in virtù dell'articolo 4 della Convenzione del 1985, dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale14 (Cost.) e dell'articolo 24a capoverso 9 LMSI, assumendo quindi il ruolo di PNIC per la Svizzera. Mentre nelle manifestazioni sportive locali e nazionali il flusso di informazioni di polizia avviene direttamente tra i Cantoni interessati, nelle manifestazioni sportive di portata internazionale è coinvolta anche la Confederazione. Negli incontri delle squadre nazionali e negli incontri internazionali delle società sportive, ad esempio durante la Champions League, fedpol effettua accertamenti sul probabile comportamento dei tifosi e valuta la necessità di dispiegare nel Paese in cui si svolgerà la manifestazione sportiva esperti in materia di tifoseria violenta provenienti da un altro Paese.

In base al paragrafo 2 lettera b, il PNIC scambia i dati personali in conformità con le norme nazionali e internazionali applicabili. In Svizzera non è creata alcuna nuova competenza in materia di scambio di dati. Conformemente all'articolo 24a capoverso 9 LMSI, fedpol può comunicare dati personali ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri, tuttavia, soltanto se tali dati personali sono già registrati nel sistema d'informazione HOOGAN, ovvero se una misura è stata pronunciata nei confronti di una persona registrata in HOOGAN. I dati possono essere comunicati soltanto se il

14

RS 101

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destinatario garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

L'idea di istituzionalizzare il PNIC all'interno di ciascuno Stato è nata in seno all'UE, la quale ha introdotto tale obbligo per tutti i suoi Paesi membri. Tuttavia, anche altri Stati che non fanno parte dell'UE, come la Svizzera, hanno seguito tale esempio.

Dimostratasi valida, l'idea è stata quindi ripresa dal Consiglio d'Europa, con il risultato che la rete dei PNIC copre ora un'area geografica più ampia.

Durante i dibattiti concernenti la Convenzione in seno al Consiglio d'Europa è stato stabilito che le Parti possono servirsi del PNIC anche per discipline sportive diverse dal calcio, sempre che ciò sia conforme al rispettivo diritto nazionale. Il diritto svizzero non limita in alcun modo l'attività del PNIC al calcio. fedpol ricorre pertanto alla rete dei PNIC anche per gli incontri internazionali di hockey su ghiaccio.

Art. 12­14

Clausole procedurali (comunicazione di informazioni, Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive e relativi compiti)

Il Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive, istituito in occasione della revisione della Convenzione, è incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione. L'articolo 12 disciplina la comunicazione di informazioni, l'articolo 13 regolamenta la composizione del Comitato e il diritto di voto.

L'articolo 14 stabilisce invece i compiti del Comitato, incentrati soprattutto sulla raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni. Tali compiti possono essere assolti tramite l'elaborazione di raccomandazioni concernenti le buone prassi. Il Comitato è inoltre tenuto a controllare il rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione nell'ambito di programmi di visite presso gli Stati Parte.

La Convenzione del 1985 prevedeva già un Comitato permanente negli articoli 8­10.

Ciò implica che il Comitato descritto nella presente Convenzione era già previsto e deve dunque continuare ad adempiere alla sua missione. Attualmente il Comitato si riunisce due volte all'anno presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo; la Svizzera vi è rappresentata da fedpol. Un'altra pietra miliare del Comitato è costituita dall'adozione nel 2015 della raccomandazione che raggruppa tutte le raccomandazioni elaborate sino ad allora in merito alle buone prassi, la «Recommandation Rec (2015) 1 du Comité permanent sur la sécurité, la sûreté et les services lors des matches de football et autres manifestations sportives»15.

Una menzione particolare meritano inoltre le visite previste dall'articolo 14 paragrafo 2. Gli Stati Parte possono acconsentire che esperti di altri Stati Parte li visitino allo scopo di fornire loro consulenza e supporto per l'attuazione della Convenzione.

Tali visite avvengono esclusivamente su richiesta dello Stato richiedente. Grazie alla valutazione e alla consulenza reciproca tra gli Stati Parte, vige un clima costruttivo e collaborativo. Non sono previste visite non annunciate o imposte da un'istanza superiore. Negli ultimi anni si è inoltre diffusa la tendenza tra gli Stati Parte a sotto15

La raccomandazione del Comitato è consultabile sul sito www.coe.int > «Démocratie» > «Sociétés démocratiques durables» > «Sport et éthique» > «Conventions» > «Sécurité, Sûreté et Services» > «Recommandation Rec (2015)1» (non disponibile in italiano).

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porsi a una valutazione prima dello svolgimento di un campionato europeo o mondiale di calcio sul proprio territorio. Anche la Svizzera si è sottoposta a una valutazione prima dei campionati europei di calcio che si sarebbero svolti sul proprio territorio nel 2008. I riscontri di tale valutazione sono stati molto positivi.

Art. 15

Emendamenti

Occorre innanzitutto determinare quali autorità possono proporre un emendamento e quali possono approvarlo. Le Parti, il Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa possono proporre emendamenti alla Convenzione. Il Comitato dei Ministri li può adottare.

Art. 16­22

Clausole finali

Gli articoli 16­22 si basano sui modelli di clausole finali 16 utilizzate dal Consiglio d'Europa per le convenzioni, nonché sulle clausole finali della Convenzione del 1985. Si tratta di clausole standard nelle quali sono disciplinate la firma (art. 16), l'entrata in vigore (art. 17), l'adesione di Stati non membri (art. 18), gli effetti della Convenzione (art. 19), l'applicazione territoriale (art. 20), la denuncia (art. 21) e le notifiche (art. 22).

In base agli articoli 16 e 18, possono aderire alla Convenzione, a determinate condizioni, oltre agli Stati membri del Consiglio d'Europa anche gli Stati non membri.

Alla luce del carattere transnazionale di determinate manifestazioni sportive, appare dunque sensato aprire la Convenzione anche a Stati non membri.

L'articolo 17 prevede che la Convenzione entri in vigore una volta ratificata da tre Stati membri del Consiglio d'Europa. Per garantire una rapida attuazione della Convenzione, si è volutamente deciso di non fissare ostacoli troppo elevati per la sua entrata in vigore. Il 1° novembre 2017 la Convenzione è entrata in vigore in Francia, nel Principato di Monaco e in Polonia. Gli altri Stati seguiranno progressivamente.

L'articolo 19 ha lo scopo di garantire un passaggio agevole dalla Convenzione del 1985 alla nuova Convenzione. Se in uno Stato sono in vigore, per un breve periodo di tempo, sia la presente Convenzione sia la Convenzione del 1985 poiché la denuncia di quest'ultima non ha avuto ancora effetto, si applicherà la presente Convenzione.

In base all'articolo 20 ogni Stato può designare l'applicazione territoriale della Convenzione nell'ambito del proprio territorio. È tuttavia evidente che una restrizione dell'applicazione territoriale sarebbe in contrasto con l'obiettivo e lo scopo della Convenzione. In Svizzera, una simile restrizione è fuori discussione.

Secondo dall'articolo 21, il termine di denuncia è fissato a sei mesi. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tale termine.

16

I modelli di clausole finali per le convenzioni e gli accordi stipulati in seno al Consiglio d'Europa in occasione della 315a riunione del febbraio 1980 sono consultabili sul sito del Consiglio d'Europa www.coe.int > «Démocratie > «A propos de la DG démocratie» > «Structures / Outils» > «Traités» > «Modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe» (non disponibili in italiano).

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3

Ripercussioni

Le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive si applicano alle autorità degli Stati Parte.

Tali disposizioni, perlopiù di natura programmatica, consentono alle Parti di avere un certo margine di manovra nell'attuazione della Convenzione. In Svizzera non è necessario introdurre alcun adeguamento legislativo, in quanto la Confederazione e i Cantoni dispongono già di basi giuridiche appropriate che soddisfano i requisiti prescritti dalla Convenzione. Nel commento ai singoli articoli si illustra in che modo la Svizzera dà attuazione alle disposizioni della Convenzione.

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

L'intera gamma dei compiti della Confederazione rimane invariata. Le basi giuridiche attualmente in vigore a livello federale, ovvero gli articoli 24a­24g LMSI così come l'OMPAH, non necessitano quindi di alcuna modifica. L'auspicata intensificazione della cooperazione tra i servizi competenti è già concretizzata nella prassi attuale e non comporta alcun onere aggiuntivo nell'adempimento dei rispettivi compiti. L'approvazione della Convenzione non ha pertanto alcuna ripercussione finanziaria per la Confederazione.

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'auspicata intensificazione della cooperazione nazionale integrata non comporta alcun onere aggiuntivo in termini di personale. L'approvazione della Convenzione non ha alcuna ripercussione in materia di personale per la Confederazione.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La gamma dei compiti dei Cantoni e dei Comuni rimane invariata. Grazie al concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, i Cantoni dispongono di sufficienti basi giuridiche per adempiere ai propri compiti. Le disposizioni contenute nel concordato sono attuate direttamente anche dai Comuni.

In particolare le città di Zurigo, San Gallo e Winterthur, le cui polizie municipali dispongono di competenze in materia di polizia di sicurezza, applicano le misure previste dal concordato. Anche i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna, che hanno aderito alla prima versione del concordato, dispongono di sufficienti basi giuridiche, sebbene meno dettagliate rispetto a quelle degli altri Cantoni. La Convenzione non ha ripercussioni particolari nemmeno per le regioni di montagna. Infatti, in caso di incontri di calcio o di hockey su ghiaccio disputati in queste regioni, si 4202

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applicheranno, come accade già oggi, le norme fissate nel concordato. A livello di diritto cantonale o comunale non occorre apportare alcuna modifica.

L'auspicata intensificazione della cooperazione nazionale integrata può dunque avvenire senza alcun onere aggiuntivo in termini di personale. L'approvazione della Convenzione non ha pertanto alcuna ripercussione in termini finanziari e di personale per i Cantoni e i Comuni né per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.

3.3

Altre ripercussioni per l'economia, la società e l'ambiente

L'approvazione della Convenzione non ha ripercussioni particolari per l'economia, la società e l'ambiente. La nuova Convenzione non comporta ulteriori compiti né per le società e le associazioni sportive né per le organizzazioni dei tifosi o le società di trasporto pubblico. L'intensificazione auspicata e già avviata della cooperazione nazionale integrata può essere attuata senza alcun onere aggiuntivo in termini di personale. Dalla Convenzione non derivano neanche ulteriori diritti o doveri per i singoli individui.

Con l'approvazione della Convenzione, la Svizzera, quale Paese ospitante di molte organizzazioni sportive internazionali, prova alla comunità internazionale di essere disposta ad assumersi le proprie responsabilità nel quadro di un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive.

4

Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale

4.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il presente disegno non è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 201617 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201618 sul programma di legislatura 2015­2019. La Convenzione è stata elaborata durante la legislatura 2011­2015 e aperta alla firma dal Consiglio d'Europa nel luglio 2016.

4.2

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

La strategia per uno sviluppo sostenibile 2016­201919 rimanda per molteplici aspetti all'importanza dello sport nella società. Affinché lo sport possa assumere il proprio 17 18 19

FF 2016 909 FF 2016 4605 La strategia è consultabile sul sito dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) www.are.admin.ch > «Sviluppo sostenibile» > «Politica e strategia» > «Strategia per uno sviluppo sostenibile».

4203

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ruolo in modo credibile è necessario adottare misure per un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. L'intensificazione auspicata e già avviata della cooperazione nazionale pluri-istituzionale costituisce una misura in tal senso.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

In base all'articolo 16 paragrafo 3 della presente Convenzione, quest'ultima può essere ratificata soltanto se la Convenzione del 1985 è già stata denunciata o è stata denunciata contemporaneamente alla ratifica.

Il disegno si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 200220 sull'Assemblea federale [LParl]; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199721 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]).

Nella prassi svizzera, la denuncia dei trattati internazionali è considerata un compito del Consiglio federale in virtù dell'articolo 184 Cost. Un'iniziativa parlamentare in corso intende porre sullo stesso piano la competenza di denunciare trattati internazionali con quella di approvarne la conclusione. Al fine di evitare incertezze e nell'attesa di conoscere l'esito dell'iniziativa parlamentare, il decreto federale prevede di autorizzare il Consiglio federale a denunciare la Convenzione del 1985.

5.2

Forma dell'atto

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2), se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se, per la loro attuazione, è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

Nella presente Convenzione i primi due presupposti non sono adempiuti. Secondo l'articolo 21, la Convenzione è infatti denunciabile e non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Resta da verificare se il terzo presupposto sia adempiuto, ossia se la Convenzione comprenda disposizioni importanti contenenti norme di diritto o se la sua attuazione richieda l'emanazione di una legge federale. In base all'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vinco20 21

RS 171.10 RS 172.010

4204

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lante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece considerate importanti le disposizioni che, in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.

La presente Convenzione del Consiglio d'Europa comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Ad esempio, l'obbligo previsto per le Parti all'articolo 10 paragrafo 2 costituisce la base per adottare misure di esclusione efficaci quali ad esempio il divieto di accedere a un'area. Tale obbligo ha anche delle ripercussioni sui diritti e sugli obblighi dei cittadini. Tale disposizione deve essere dunque considerata importante giacché riguarda i diritti fondamentali. Sebbene in Svizzera non vi sia alcuna necessità di intervento, dato che le basi legali per l'adozione di misure di esclusione efficaci (v. il divieto di accedere a un'area o l'obbligo di presentarsi alla polizia) sono già disciplinate all'interno del concordato, il decreto federale che approva la Convenzione sottostà al referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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