Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore dell'infrastruttura di rete Modifica del 12 dicembre 2018 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore dell'infrastruttura di rete, allegato al decreto del Consiglio federale del 20 agosto 20181, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 5, 5.2. e 5.4. (Salario) 5.2. Salario minimo Il salario minimo mensile è di 4000 franchi (corrisposto in 13 mensilità) per personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore e fino a un'età max. di 25 anni) rispettivamente di 4250 franchi (corrisposti in 13 mensilità) per personale qualificato (almeno AFZ o formazione equivalente). L'Appendice 2 fissa gli altri salari minimi e aumenti salariali.

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un'indennità di fine anno (13a mensilità) del salario mensile medio. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile intero, tale indennità sarà calcolata proporzionalmente.

L'indennità di fine anno viene corrisposta a dicembre in caso di rapporto di lavoro non risolto oppure allo scioglimento del rapporto di lavoro.

5.4. Regolamento spese L'azienda decide se intende pagare un risarcimento forfettario oppure un risarcimento sulla base del singolo evento. Le collaboratrici e i collaboratori vengono informati.

Il rimborso forfettario mensile per il pranzo esterno ammonta a 350 franchi. Il forfait spese viene sospeso in caso di un'assenza di lunga durata (a partire da 1 mese di assenza) per malattia o infortunio.

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Obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore dell'infrastruttura di rete. DCF

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Il rimborso sulla base del singolo evento ammonta a 8 franchi per la prima colazione, a 20 franchi per il pranzo e a 24 franchi per la cena. Le spese effettive delle collaboratrici e dei collaboratori per viaggi e pernottamenti vengono rimborsate a parte dietro presentazione di ricevuta/fattura. Per il pernottamento si applica almeno un forfait di 45 franchi.

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Obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore dell'infrastruttura di rete. DCF

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Appendice 2

A

Salari minimi e categorie salariali

In applicazione dell'articolo 5.2. del CCL per il settore dell'infrastruttura di rete vigono i salari base per categoria salariale in franchi al mese (versati per 13 mensilità).

A 2.1.

Collaboratori senza formazione di base specialistica Vale per tutti i rami

Personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore oppure età max. 25 anni)

fr. 4000.­

Personale non qualificato (più di 3 anni di esperienza nel settore oppure di età superiore a 25 anni)

fr. 4100.­

A 2.2.

Personale specializzato con formazione professionale di base Ramo Energia

Ramo Telecom

Ramo Linee di contatto

fr. 4250.­

fr. 4250.­

fr. 4500.­

Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo 3 anni di esperienza professionale oppure specializzazione / esperienza professionale equivalente.

fr. 4450.­

fr. 4600.­

fr. 4800.­

Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo qualifica professionale oppure specializzazione equivalente

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A 2.3.

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Personale specializzato con formazione professionale superiore

(con 2 anni di esperienza professionale dopo aver conseguito il diploma superiore)

Ramo Telecom

Ramo Linee di contatto

Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale (APF) ­ Tecnico di rete con funzione operativa esecutiva oppure specializzazione equivalente o esperienza professionale equivalente fr. 5600.­

fr. 5750.­

fr. 6000.­

Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale superiore (EPS) ­ Maestro elettricista per reti di distribuzione con funzione esecutiva operativa oppure specializzazione equivalente o esperienza professionale equivalente.

fr. 6200.­

fr. 6350.­

fr. 6700.­

B

Ramo Energia

Adeguamenti salariali

I datori di lavoro aumentano la massa salariale complessiva dei dipendenti assoggettati (esclusi gli apprendisti) nell'ambito di adeguamenti salariali individuali dello 0,5%.

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'Appendice 2 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2019.

12 dicembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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