A Legge federale sull'Assemblea federale

Progetto

(Legge sul Parlamento, LParl) (Normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati dell'11 ottobre 20181; visto il parere del Consiglio federale del 14 novembre 20182, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 69, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 2 2

Abrogato

Art. 69a

Accesso al Palazzo del Parlamento

Al Palazzo del Parlamento possono accedere le persone che dispongono di una tessera di accesso permanente o di una tessera di accesso giornaliera.

1

Le tessere di accesso permanenti sono rilasciate alle persone che operano nel Palazzo del Parlamento e che vi si recano regolarmente.

2

Le tessere di accesso giornaliere sono rilasciate alle persone che si recano al Palazzo del Parlamento per un solo giorno.

3

Le modalità per il rilascio delle tessere di accesso permanenti e giornaliere sono disciplinate in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

4

1 2 3

FF 2018 5963 FF 2018 ...; sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 171.10

2018-3238

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L sul Parlamento (Normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale)

FF 2018

Minoranza 2 (Bruderer Wyss, Comte, Stöckli) I parlamentari possono accogliere visitatori nel Palazzo del Parlamento. Quest'ultimi ricevono una tessera giornaliera. Il parlamentare deve accompagnarli per l'intera durata della loro permanenza nel Palazzo del Parlamento. Ciascun parlamentare può inoltre farsi rilasciare una tessera di accesso permanente destinata a un collaboratore personale; quest'ultimo è tenuto a iscriversi in un registro ufficiale.

5

Art. 69b

Tessere per persone annunciate dai parlamentari

Ciascun parlamentare può farsi rilasciare due tessere di accesso permanenti destinate a membri di famiglia, a collaboratori personali o a rappresentanti di interessi.

1

Il parlamentare indica il nominativo di ciascuna persona di cui al capoverso 1 e specifica se si tratta di un membro di famiglia, di un collaboratore personale o di un rappresentante di interessi.

2

I rappresentanti di interessi indicano il loro datore di lavoro. Se operano in un'impresa specializzata in materia di rappresentanza di interessi, essi devono inoltre indicare il datore di lavoro e i singoli mandati per i quali operano nel Palazzo del Parlamento.

3

4

Le indicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 figurano in un registro ufficiale.

I parlamentari possono accogliere visitatori nel Palazzo del Parlamento. Quest'ultimi ricevono una tessera giornaliera. Il parlamentare deve accompagnarli per l'intera durata della loro permanenza nel Palazzo del Parlamento.

5

Minoranza 1 (Comte, Cramer, Stöckli) Ciascun parlamentare può farsi rilasciare due tessere di accesso permanenti destinate a membri di famiglia, a collaboratori personali o a rappresentanti di interessi. Sono fatti salvi i collaboratori di imprese specializzate in materia di rappresentanza di interessi, ai quali la Delegazione amministrativa può rilasciare tessere di accesso permanenti alle condizioni definite in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

1

Cpv. 2­5 secondo la maggioranza Minoranza 2 (Bruderer Wyss, Comte, Stöckli) Art. 69b

Tessere per rappresentanti di interessi

I rappresentanti di interessi possono ottenere dietro pagamento una tessera di accesso permanente. Un'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina le condizioni per l'ottenimento di una tessera di accesso permanente e la sua validità temporale.

1

2

Stralciare

3

Secondo la maggioranza

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L sul Parlamento (Normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale)

FF 2018

I rappresentanti di interessi inseriscono in un formulario le indicazioni di cui al capoverso 3. Queste indicazioni sono iscritte in un registro ufficiale.

4

5

Stralciare (cfr. art. 69a cpv. 5)

Art. 69c

Tessera di accesso per ex parlamentari

Gli ex parlamentari ricevono una tessera di accesso permanente. Un ex parlamentare che opera nel Palazzo del Parlamento quale rappresentante di interessi deve fornire le indicazioni di cui all'articolo 69b capoverso 3.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

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