Termine di referendum: 7 aprile 2019 (1° giorno feriale: 8 aprile 2019)

Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni in caso di banche di rilevanza sistemica del 14 dicembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20181, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 70 cpv. 6 Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 19343 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti: 6

1 2 3

a.

prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 4 LBCR; e

b.

strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28­32 LBCR.

FF 2018 1013 RS 642.11 RS 952.0

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Calcolo della deduzione per partecipazioni in caso di banche di rilevanza sistemica. LF

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2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 28 cpv. 1quater Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 19345 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti: 1quater

a.

prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 4 LBCR; e

b.

strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28­32 LBCR.

Art. 72zbis 6

Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 14 dicembre 2018

I Cantoni adeguano le loro legislazioni all'articolo 28 capoverso 1quater per la data della sua entrata in vigore.

1

A partire da tale data, l'articolo 28 capoverso 1quater si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario.

2

4 5 6

RS 642.14 RS 952.0 La numerazione definitiva della presente disposizione sarà stabilita dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Può disporne l'entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio dell'anno in cui risulta che il termine di referendum è decorso infruttuosamente o in cui la legge è accettata in votazione popolare.

3

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20187 Termine di referendum: 7 aprile 2019

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