18.008 Rapporto sulla politica economica esterna 2017 e Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2017 del 10 gennaio 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, visto l'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201; «legge»), vi sottoponiamo il presente rapporto e i suoi allegati (n. 8.1.1­8.1.4), di cui vi invitiamo a prendere atto (art. 10 cpv. 1 della legge).

Inoltre, in applicazione dell'articolo 10 capoverso 4 della legge e fondandoci sull'articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), sull'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e sull'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), vi sottoponiamo il rapporto e il disegno di decreto federale concernenti le misure tariffali (n. 8.2), proponendovi di approvare le misure ivi indicate.

Quest'anno non sono stati sottoscritti accordi economici che avrebbero potuto essere sottoposti per approvazione al Parlamento con il presente rapporto, pertanto il rapporto non contiene messaggi e disegni di decreti federali corrispondenti.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 gennaio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2017-2011

689

Compendio A partire da quest'anno il rapporto sulla politica economica esterna si concentra ancora di più sugli sviluppi particolarmente importanti occorsi nell'anno in rassegna. Per maggiore chiarezza le fasi salienti dei negoziati in corso o di altri processi internazionali, finora riportati nel corpo del testo, sono ora presentati sotto forma di tabella negli allegati (n. 8.1). Le ridondanze con altri rapporti del Consiglio federale (p. es. rapporto sulla politica estera, rapporto sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali, rapporti Europa) e con informazioni disponibili sui siti Internet degli uffici federali competenti saranno per quanto possibile eliminate e rimpiazzate da rimandi.

Obiettivi del Consiglio federale per il 2017 Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha nuovamente posto l'accento sul miglioramento dell'accesso delle imprese svizzere ai mercati internazionali e sul rinnovo e lo sviluppo delle relazioni politiche ed economiche con l'UE (cfr. obiettivi del Consiglio federale 2017, obiettivi 4 e 5).

Il Consiglio federale si è adoperato a favore della liberalizzazione del commercio internazionale, in particolare nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nei negoziati sugli accordi di libero scambio (ALS). Per quanto riguarda le relazioni economiche con l'UE la Svizzera è riuscita ad attuare il nuovo articolo costituzionale sulla regolazione dell'immigrazione in conformità con gli accordi bilaterali Svizzera-UE. Di conseguenza l'aggiornamento, negoziato nel 2016, dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio concluso tra la Svizzera e l'UE ha potuto entrare in vigore, con un po' di ritardo, nel mese di luglio dell'anno in rassegna. Importanti prodotti industriali svizzeri possono così continuare a beneficiare dell'accesso al mercato interno dell'UE senza bisogno di certificati di conformità o di verifiche supplementari. Il Consiglio federale ha proseguito il dialogo con il Regno Unito per assicurare la continuazione delle strette relazioni economiche bilaterali anche in seguito alla prevista uscita del Paese dall'UE.

Questi e altri affari importanti per la politica economica esterna svizzera sono trattati nel presente rapporto (n. 2­7), che si concentra sugli sviluppi nella protezione degli investimenti internazionali e sulle misure adottate dalla Svizzera per l'ulteriore sviluppo degli accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti (n. 1).

Il Consiglio federale presenterà in dettaglio la realizzazione degli obiettivi di politica economica esterna nel rapporto di gestione 2017. Una prima valutazione indica che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

690

Contesto economico Nell'anno in rassegna è proseguita la ripresa dell'economia mondiale e, per la prima volta da alcuni anni a questa parte, la congiuntura è migliorata nella maggior parte delle grandi economie. Pertanto, la crescita del commercio mondiale, sostenuta anche da una forte attività d'investimento su scala internazionale, ha subito un'accelerazione dopo due anni di stagnazione. L'inflazione è rimasta contenuta in gran parte dei Paesi industrializzati.

Nell'anno in rassegna la dinamica congiunturale in Svizzera è rimasta complessivamente moderata, ma nel secondo semestre l'attività economica è notevolmente aumentata. Sulla scia della ripresa economica, anche la situazione sul mercato del lavoro si è in parte rasserenata, e il tasso di disoccupazione è ulteriormente regredito. Grazie alla crescita economica mondiale le esportazioni hanno registrato un andamento positivo. Altri impulsi positivi sono giunti dalla domanda interna. Sia il consumo che gli investimenti hanno contribuito alla crescita del PIL. L'industria e il settore alberghiero e della ristorazione hanno approfittato di questa dinamica riuscendo in parte a superare le ripercussioni dell'apprezzamento del franco del 2015.

Le commissioni su interessi delle banche sono rimaste sotto pressione a causa dei tassi negativi, ragione per cui il settore dei servizi finanziari ha registrato solo una crescita modesta. Anche il commercio all'ingrosso e il commercio al dettaglio hanno contribuito al PIL in misura più esigua rispetto ai due anni precedenti.

L'UE è il principale partner commerciale della Svizzera: assorbe infatti il 62 per cento del suo commercio esterno. Da gennaio a ottobre il 53 per cento delle esportazioni di merci è stato destinato all'UE, con un aumento del 3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo aumento si spiega con un'evoluzione economica relativamente positiva dell'UE e con l'indebolimento del franco rispetto all'euro. All'interno dell'UE, la Germania, e soprattutto il Land del BadenWürttemberg, è stata di gran lunga il principale partner della Svizzera, seguita nell'ordine da Italia, Francia e Regno Unito.

Con una quota del 12 per cento del commercio esterno elvetico, gli Stati Uniti restano il secondo partner commerciale della Svizzera dopo l'UE. Durante i primi dieci mesi dell'anno
in rassegna il 15 per cento delle esportazioni svizzere è stato destinato agli Stati Uniti e il 7 per cento delle importazioni svizzere provenivano da questo Paese. Con un volume di investimenti di 258 miliardi di franchi, la Svizzera è il sesto investitore diretto estero negli Stati Uniti, Paese che continua a rappresentare un mercato importante per l'industria svizzera. Nell'anno in rassegna il governo americano ha operato un cambio di paradigma nella sua politica commerciale per incentrarla sulle relazioni bilaterali e ridurre il suo deficit commerciale verso determinati partner. Gli Stati Uniti si sono quindi ritirati dall'Accordo di partenariato transpacifico (TPP), un accordo regionale sottoscritto nel 2016, e i negoziati concernenti l'Accordo sul commercio di servizi (TiSA) sono stati interrotti. Gli Stati Uniti danno la priorità alla rinegoziazione dell'Accordo nordamericano di libero scambio (NAFTA) concluso con il Canada e il Messico.

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In America latina, il Brasile e l'Argentina, rispettivamente la prima e la terza economia del subcontinente, sono uscite dalla recessione, con un conseguente impatto positivo sul commercio bilaterale della Svizzera con questi Paesi.

In Asia, la Cina è rimasta al centro dell'azione economica. La posizione della Cina come terzo partner commerciale della Svizzera dopo l'UE e gli Stati Uniti è stata ulteriormente rinsaldata dall'ALS Svizzera-Cina. Tre anni e mezzo dopo l'entrata in vigore di questo accordo, il commercio bilaterale tra i due Paesi si è intensificato in termini assoluti ed è aumentato in misura maggiore rispetto agli scambi con altri Stati partner.

Nella regione del Medio Oriente e dell'Africa, gli Emirati Arabi Uniti (EAU), nell'anno in rassegna come già negli anni precedenti, sono stati di gran lunga il principale partner commerciale e d'investimento della Svizzera. Con un volume di investimenti di circa 26 miliardi di franchi, gli investimenti diretti svizzeri negli EAU hanno superato quelli effettuati in Cina e in molti altri Paesi.

Contenuto del rapporto sulla politica economica esterna 2017 e prospettive per il 2018 Tema prioritario: cogliere le opportunità offerte dagli sviluppi nella protezione degli investimenti internazionali (n. 1) La Svizzera è uno fra i dieci principali esportatori di capitali al mondo, ragione per cui deve poter contare su condizioni quadro favorevoli agli investimenti esteri. La crescente globalizzazione delle catene del valore e la digitalizzazione dell'economia aumentano l'importanza delle strutture imprenditoriali transfrontaliere anche per le piccole e medie imprese (PMI). Il conseguente impegno di capitali all'estero a lungo termine accresce la necessità di una garanzia delle condizioni quadro offerta da un accordo internazionale. In tale contesto gli accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) costituiscono un prezioso strumento per rafforzare la certezza del diritto su scala internazionale (cfr. tabella riassuntiva al n. 8.1.1).

Negli ultimi anni gli APPI, e in particolare i tribunali arbitrali per gli investimenti che essi prevedono, sono stati al centro di critiche sempre più accese, e alcuni Stati hanno denunciato i loro APPI. La Svizzera riconosce la necessità di rivedere alcuni aspetti di questi accordi. Per tale motivo, negli anni ha continuato a sviluppare la sua prassi contrattuale in materia. A livello internazionale partecipa ai lavori che mirano in particolare a migliorare la trasparenza e a riformare l'arbitrato tra investitori e Stato.

Responsabilità d'impresa (n. 2) La presenza di imprese impegnate e responsabili è un fattore indispensabile per il successo della piazza economica elvetica. I principi della responsabilità sociale d'impresa, riguardanti in particolare i diritti umani, le condizioni di lavoro, la tutela dell'ambiente e la lotta contro la corruzione, sono generalmente riconosciuti in Svizzera. La Confederazione sostiene il comportamento responsabile delle impre-

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se promuovendo tra l'altro l'attuazione delle Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e dei principi ONU per le imprese e i diritti umani.

Relazioni economiche con l'UE (n. 3) Dopo che il Parlamento, alla fine del 2016, ha adottato una soluzione per l'applicazione dell'articolo 121a della Costituzione federale (Regolazione dell'immigrazione) compatibile con l'Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l'UE, l'aggiornamento, negoziato durante il primo semestre 2016, dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazioni della conformità ha potuto entrare in vigore nell'estate 2017 (n. 3.1); vi ha fatto seguito un ulteriore aggiornamento alla fine dell'anno. Ciò ha reso possibili ulteriori progressi di tipo tecnico anche in altri ambiti. Tenuto conto della dinamica delle relazioni tra la Svizzera e l'UE, a novembre il Consiglio federale ha deciso di avviare i lavori per un nuovo contributo svizzero a favore di determinati Stati membri dell'UE e quindi di elaborare un avamprogetto con cui sottoporre a consultazione l'attuazione del nuovo contributo (n. 3.2). Tuttavia, a seguito della decisione ingiustificata e discriminante adottata dall'UE il 21 dicembre di riconoscere unicamente a tempo determinato l'equivalenza della borsa svizzera, il Consiglio federale si riserva il diritto di rivalutare, nel 2018, i lavori sul progetto.

Nell'ambito della strategia «Svizzera digitale» è stato istituito un gruppo di coordinamento interno all'Amministrazione federale che dovrà individuare rapidamente i possibili effetti della strategia della Commissione europea per la promozione di un mercato unico digitale e analizzare in che modo la Svizzera possa sfruttare le relative sinergie (n. 3.3). La Svizzera e il Regno Unito, nel quadro del loro dialogo informale, hanno convenuto di preservare nei limiti del possibile le loro relazioni, basate principalmente sugli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, anche in seguito alla prevista uscita del Regno Unito dall'UE (n. 3.4).

Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e altre cooperazioni economiche multilaterali (n. 4) Nell'anno in rassegna sono stati compiuti pochi progressi degni di nota nel quadro dell'OMC (n. 4.1.). Durante l'undicesima Conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Buenos Aires, i ministri hanno ribadito
la grande importanza del sistema commerciale multilaterale. Solo in alcuni ambiti negoziali sono state adottate decisioni multilaterali concrete. La Svizzera si è inoltre allineata a un'iniziativa plurilaterale volta a intensificare i lavori esplorativi nel settore del commercio elettronico.

A margine della Conferenza ministeriale dell'OMC la Svizzera e altri Paesi hanno firmato una dichiarazione sulla soppressione dei sussidi ai combustibili fossili, che danneggiano l'ambiente e distorcono la concorrenza.

Nel 2017 l'OMC ha esaminato la politica commerciale della Svizzera. I membri dell'OMC hanno lodato, tra l'altro, la solidità dell'economia, la stabilità politica, la flessibilità del mercato del lavoro e la promozione dell'innovazione in Svizzera, mentre ha suscitato un'ampia incomprensione l'elevato livello di protezione del settore agricolo. Sono stati rimessi in discussione anche i monopoli di Stato nei settori della posta, delle assicurazioni e delle telecomunicazioni.

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In Svizzera la priorità è stata accordata all'attuazione della decisione ministeriale sulla concorrenza all'esportazione, adottata nel dicembre 2015 nel corso della decima Conferenza ministeriale tenutasi a Nairobi. Questa decisione richiede la soppressione di tutti i sussidi all'esportazione restanti per i prodotti agricoli, fra cui i contributi all'esportazione accordati dalla Svizzera per i prodotti agricoli trasformati. È inoltre stato istituito un comitato nazionale per l'agevolazione degli scambi, come previsto dall'Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi per tutti gli Stati membri.

Presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) l'adesione di nuovi membri ha dato adito a discussioni (n. 4.2). Il Consiglio federale si batte affinché i nuovi membri aderiscano pienamente alle norme dell'OCSE.

Accordi di libero scambio e altri accordi economici (n. 5) Nell'anno in rassegna la Svizzera ha proseguito i propri sforzi per estendere e sviluppare la sua rete di ALS (cfr. tabella riassuntiva al n. 8.1.2). I negoziati con la Turchia si sono conclusi con successo. Nella maggior parte degli altri negoziati sono stati compiuti progressi. Tuttavia, diversi negoziati in corso presentano ancora delle sfide, come ad esempio le possibilità limitate della Svizzera di agevolare l'accesso al suo mercato dei prodotti agricoli (n. 5.1). Nell'anno in rassegna si sono riuniti tre comitati misti dell'AELS e dei Paesi partner (Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo, Hong Kong, Ucraina; n. 5.2). Allo scopo di promuovere le relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e Paesi partner con i quali non sono stati conclusi ALS sono state organizzate missioni economiche e incontri delle commissioni economiche miste (n. 5.3 e tabelle riassuntive al n. 8.1.3) nonché colloqui sulla protezione della proprietà intellettuale (n. 5.5).

Cooperazione economica allo sviluppo (n. 6) Le banche di sviluppo multilaterali ­ come la Banca mondiale ­ sono uno dei pilastri della cooperazione internazionale allo sviluppo. Le loro conoscenze tecniche ne fanno dei partner importanti per l'attuazione della politica di sviluppo della Svizzera. Nell'anno in rassegna la Svizzera ha celebrato, in presenza del presidente della Banca mondiale, il 25° anniversario della sua adesione a questa organizzazione
(n. 6.1). Le strategie e i programmi volti a promuovere le competenze professionali nei Paesi in via di sviluppo (n. 6.2), gli investimenti sostenibili (n. 6.3) e un turismo sostenibile (n. 6.4) attestano in modo esemplare l'approccio innovativo della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Controlli all'esportazione e sanzioni (n. 7) Nell'anno in rassegna la Conferenza degli Stati ha adottato diversi mandati in vista dell'attuazione del Trattato sul commercio delle armi entrato in vigore nel 2015 (n. 7.1). Per quanto riguarda le esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego, sono state rilasciate quasi 8000 autorizzazioni (cfr. tabella riassuntiva al n. 8.1.4.). In seguito ai nuovi test nucleari e al lancio di missili da parte della Corea del Nord, la Svizzera ha inasprito le sanzioni nei confronti di questo Paese (n. 7.2). Il Consiglio federale ha emanato nuove misure nei confronti

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del Mali dopo le ripetute violazioni dell'armistizio da parte di gruppi armati. Le sanzioni che colpiscono la Siria sono state in alcuni casi allentate per favorire le organizzazioni umanitarie.

Prospettive per l'anno prossimo Nel 2018 il Consiglio federale continuerà a sviluppare la rete di accordi di libero scambio e a migliorare l'accesso delle imprese svizzere ai mercati esteri. Esso mira a concludere i negoziati AELS concernenti ALS con l'Ecuador e l'Indonesia e, nei limiti del possibile, con l'India, la Malaysia e il Vietnam. L'AELS proseguirà i negoziati con gli Stati del Mercosur e, se possibile, i negoziati per la modernizzazione dell'ALS in vigore con il Messico. La Svizzera e la Cina proseguiranno l'esame avviato nell'anno in rassegna per l'approfondimento dell'ALS bilaterale, mentre gli Stati dell'AELS proseguiranno i colloqui esplorativi iniziati nel 2016 con il Canada per modernizzare l'ALS in vigore. Gli Stati dell'AELS puntano inoltre ad avviare negoziati con l'Unione doganale dell'Africa australe (SACU) e con il Cile per modernizzare gli ALS in vigore. Il Consiglio federale accorderà infine grande importanza al dialogo commerciale con gli Stati Uniti.

Nel 2018 la Svizzera proseguirà i negoziati concernenti questioni istituzionali con l'UE. Questi negoziati mirano a rafforzare la certezza del diritto e la non discriminazione degli attori del mercato nell'applicazione degli accordi basati sull'armonizzazione delle prescrizioni nazionali nonché a creare nuove possibilità per sviluppare il reciproco accesso al mercato. Per mantenere l'accesso al mercato degli esportatori svizzeri nei settori industriali coperti dall'accordo del 1999 sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio (Mutual Recognition Agreement, MRA) tra la Svizzera e l'UE, il Consiglio federale continuerà, insieme alla Commissione europea, ad aggiornare questo accordo in funzione degli sviluppi tecnici. Avvierà inoltre la consultazione sul progetto concernente un nuovo contributo svizzero alla riduzione delle disparità economiche e sociali in alcuni Stati membri dell'UE.

Tuttavia, si riserva il diritto di rivalutare i lavori sul progetto in questione alla luce dell'insieme delle relazioni Svizzera-UE.

La Svizzera continuerà a seguire da vicino i negoziati tra il Regno Unito e l'UE concernenti le loro future relazioni e proseguirà il dialogo con il Regno Unito allo scopo di garantire una transizione senza intoppi nelle relazioni economiche bilaterali con questo Paese in seguito alla Brexit.

A complemento
dell'Accordo di cooperazione in materia di concorrenza concluso con l'UE, in vigore dal 2014, nel 2018 il Consiglio federale prevede di avviare negoziati con la Germania, principale partner commerciale della Svizzera nell'UE, su un accordo analogo.

Al di fuori dell'Europa, la politica economica esterna sarà ancora tesa a migliorare l'accesso delle imprese svizzere ai mercati emergenti, soprattutto in Cina e in altri Paesi asiatici. Il Consiglio federale segue inoltre attentamente l'evoluzione economica e il potenziale di nuovi mercati, ad esempio nel Sud America e in Africa.

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Nel quadro dell'OMC la Svizzera sosterrà il proseguimento dei lavori in tutti i settori negoziali e per il rafforzamento delle istituzioni e del quadro normativo dell'OMC. Nei negoziati legati all'agricoltura la Svizzera manterrà una posizione difensiva.

Scaduto il termine di referendum, il 1° gennaio 2019 entreranno in vigore la modifica della legge per l'attuazione della decisione della decima Conferenza ministeriale dell'OMC del 2015 concernente la concorrenza all'esportazione e le misure di accompagnamento. Le corrispondenti modifiche delle ordinanze d'esecuzione saranno poste in consultazione nella primavera 2018.

Il Consiglio federale proseguirà l'aggiornamento e l'ampliamento della rete di APPI della Svizzera. Nel 2018 l'accento sarà posto sul proseguimento dei negoziati in corso con l'India, la Malaysia e il Messico nonché sull'avvio di negoziati per la conclusione di un APPI con il Bahrein e per la revisione dell'APPI in vigore con la Slovacchia. La Svizzera parteciperà inoltre ai lavori multilaterali presso l'UNCITRAL per l'istituzione di un tribunale arbitrale permanente per gli investimenti. Insieme ad altri Stati, si adopera affinché i relativi negoziati vengano avviati nel 2018.

Entro novembre 2018 la piattaforma interdipartimentale «Materie prime» procederà a una nuova valutazione della situazione nel settore svizzero delle materie prime per quanto riguarda la competitività, l'integrità, l'ambiente e altri aspetti.

Nel 2018 la Svizzera parteciperà al progetto di digitalizzazione dell'OCSE («Going digital») in seno a vari gruppi di esperti come pure ai negoziati di adesione di vari Paesi candidati. Nella primavera 2018 l'OCSE pubblicherà il rapporto sull'attuazione da parte della Svizzera della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione, ponendo l'accento sul perseguimento penale nazionale in caso di corruzione di pubblici ufficiali stranieri.

La Svizzera contribuirà ancora alla politica internazionale di sviluppo. In tale contesto il Consiglio federale terrà conto, da un lato, delle sfide che si pongono a livello mondiale in materia di finanze e commercio, cambiamento climatico, acqua e migrazione e, dall'altro, dell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Anche la Banca mondiale attribuisce grande importanza a queste sfide e nel 2018
esaminerà possibili aumenti di capitale. Il Consiglio federale valuterà un'eventuale partecipazione svizzera. Il messaggio concernente la cooperazione internazionale della Svizzera 2017­2020 sarà attuato nei limiti delle risorse disponibili e tramite misure economiche e commerciali tese a garantire istituzioni efficaci, posti di lavoro più numerosi e migliori, una maggiore competitività e un'economia in grado di resistere ai cambiamenti climatici.

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Indice Compendio

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Elenco delle abbreviazioni

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1

Cogliere le opportunità offerte dagli sviluppi nell'ambito della protezione degli investimenti internazionali 1.1 Importanza economica degli investimenti internazionali 1.2 Politica della Svizzera in materia di accordi 1.2.1 Accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti 1.2.2 Accordi multilaterali 1.2.3 Importanza dell'arbitrato tra investitori e Stato 1.2.4 Critiche e sfide 1.3 Ulteriore rafforzamento della protezione degli investimenti 1.3.1 Obiettivi della Svizzera 1.3.2 Adeguamenti effettuati fino ad oggi 1.3.3 Principali campi d'azione per l'ulteriore sviluppo 1.4 Conclusioni

700 701 704 704 705 706 709 711 711 712 714 716

2

Responsabilità d'impresa

717

3

Relazioni economiche con l'UE 3.1 Sviluppi nelle relazioni bilaterali tra Svizzera e UE 3.2 Contributo all'allargamento 3.3 Strategia per un mercato unico digitale 3.4 Sfide economiche relative alla «Brexit»

719 719 722 723 724

4

Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e altre cooperazioni economiche multilaterali 4.1 OMC 4.1.1 Conferenza ministeriale dell'OMC a Buenos Aires 4.1.2 Esame della politica commerciale svizzera da parte dell'OMC 4.1.3 Soppressione dei sussidi all'esportazione 4.1.4 Comitato nazionale per l'agevolazione degli scambi 4.2 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il Gruppo dei 20 (G20) 4.2.1 OCSE: politica di allargamento 4.2.2 G20: presidenza tedesca 2017, presidenza argentina 2018

726 726 726 727 728 728 729 729 730

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5

Accordi di libero scambio e altri accordi economici 5.1 Accordi di libero scambio e agricoltura 5.2 Attuazione degli accordi di libero scambio e promozione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 5.3 Commissioni economiche miste 5.4 Protezione della proprietà intellettuale

730 730

Cooperazione economica allo sviluppo 6.1 25° anniversario della Banca mondiale 6.2 Promozione delle competenze professionali nei Paesi in via di sviluppo 6.3 Finanza sostenibile 6.4 Turismo sostenibile

738 738

7

Controlli all'esportazione e sanzioni 7.1 Trattato sul commercio delle armi 7.2 Sanzioni

740 740 741

8

Allegati 8.1 Allegati 8.1.1­8.1.4 8.1.1 Negoziati relativi ad accordi bilaterali di protezione degli investimenti 8.1.2 Negoziati relativi ad accordi di libero scambio 8.1.3 Incontri delle commissioni economiche miste e missioni economiche 8.1.4 Esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego 8.2 Allegato 8.2 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2017 Decreto federale che approva le misure tariffali (Disegno)

743 743

6

698

734 736 737

739 739 740

744 745 747 750 751 753 761

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Elenco delle abbreviazioni AELS

Associazione europea di libero scambio

ALS

Accordo di libero scambio

APPI

Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti

CNUCES

Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo

DEFR

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

G20

Gruppo dei 20 (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia, Unione europea)

GATS

Accordo generale del 15 aprile 1994 sugli scambi di servizi (RS 0.632.20, Allegato 1 B; General Agreement on Trade in Services)

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite

PIL

Prodotto interno lordo

PMI

Piccole e medie imprese

SECO

Segreteria di Stato dell'economia

TiSA

Accordo sul commercio di servizi (Trade in Services Agreement)

TPP

Accordo di partenariato transpacifico (Trans-Pacific-Partnership-Agreement)

TRIPS

Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights)

TTIP

Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

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Rapporto 1

Cogliere le opportunità offerte dagli sviluppi nell'ambito della protezione degli investimenti internazionali Gli investimenti internazionali contribuiscono alla crescita economica e al benessere, tanto più in un Paese con un mercato interno di piccole dimensioni come la Svizzera. Gli investimenti esteri consentono alle imprese di sfruttare gli effetti di scala e gli effetti di rete, che sono spesso determinanti ai fini della competitività.

Con un volume di investimenti diretti all'estero superiore a 1120 miliardi di franchi, la Svizzera è uno fra i dieci principali esportatori di capitali al mondo.

Ha quindi tutto l'interesse a creare condizioni quadro favorevoli agli investimenti esteri. Gli accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) svolgono in tal senso un ruolo fondamentale offrendo agli investitori, a complemento del diritto nazionale dello Stato in cui è effettuato l'investimento (Stato ospitante), una maggiore certezza del diritto e una protezione contro i rischi politici. Queste garanzie sono necessarie considerato che, in generale, gli investimenti all'estero presuppongono un impegno di capitali a lungo termine nello spazio giuridico di un altro Stato.

Negli ultimi anni gli APPI, e in particolare le procedure di arbitrato tra investitori e Stato che essi prevedono, sono stati al centro di critiche sempre più accese. Alcuni Stati hanno così iniziato a denunciare i loro APPI, fra cui anche quelli conclusi con la Svizzera. Il nostro Paese riconosce la necessità di rivedere alcuni aspetti della protezione degli investimenti. Per tale motivo in questi anni ha continuato a sviluppare la sua prassi contrattuale in materia e ha partecipato attivamente, sul piano multilaterale, all'elaborazione di nuove norme sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato.

In futuro converrà proseguire l'adeguamento del regime di protezione degli investimenti per migliorarne il funzionamento e rafforzare l'accettazione degli APPI a livello internazionale. A tale scopo la Svizzera mira in primo luogo a migliorare i processi multilaterali, che permettono di elaborare soluzioni ampiamente condivise. Attualmente figurano in primo piano le discussioni sull'opportunità di istituire un tribunale arbitrale multilaterale e permanente e un'istanza di appello al posto degli odierni
tribunali arbitrali ad hoc. In parallelo la Svizzera sta progressivamente rinnovando i suoi APPI bilaterali.

La crescente globalizzazione delle catene del valore e la digitalizzazione dell'economia confermano quanto sia importante rafforzare la certezza del diritto attraverso la protezione degli investimenti. Allo stesso tempo gli APPI devono tenere conto della coerenza delle politiche, promuovere una politica

700

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d'investimento favorevole allo sviluppo, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi emergenti, e favorire la realizzazione degli obiettivi globali per uno sviluppo sostenibile.

1.1

Importanza economica degli investimenti internazionali

Il successo dello sviluppo economico della Svizzera è legato a condizioni quadro propizie che permettono alle imprese di effettuare investimenti e creare posti di lavoro. Le dimensioni relativamente ridotte del suo mercato interno fanno sì che la Svizzera dipenda fortemente dall'accesso ai mercati di sbocco e di approvvigionamento esteri e dagli investimenti diretti1. Il trasferimento di sapere e di tecnologia legato agli investimenti diretti è un fattore determinante ai fini della competitività.

Per questo motivo gli Stati cercano di creare condizioni quadro favorevoli agli investimenti nazionali ed esteri (infrastrutture, formazione, mercato del lavoro ecc.).

Oggi questi aspetti diventano sempre più importanti dal momento che il progresso tecnologico e l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio comportano una crescente globalizzazione delle catene del valore2. I processi di produzione sono sempre più frammentati: le varie fasi vengono affidate a più attori situati in Paesi diversi. In tale contesto svolgono un ruolo fondamentale le multinazionali che, investendo all'estero, creano reti di produzione e di distribuzione internazionali.

Dal 2000 gli investimenti transfrontalieri hanno assunto un peso sempre maggiore, fino a superare il commercio dei beni in termini di crescita3. In pochi anni la quota mondiale degli investimenti diretti nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi emergenti ha segnato un'impennata. Nel 2010, per la prima volta, oltre la metà degli investimenti diretti internazionali4, pari a 574 miliardi di dollari, è stata effettuata in questi Paesi. Negli ultimi dieci anni il volume degli investimenti diretti esteri in Africa ha registrato un aumento (8 %) paragonabile a quello registrato nel Nord America o in Europa. Nello stesso periodo l'aumento annuo medio in Asia e America latina è stato persino superiore (12 % e 10 %). In parallelo, anche Paesi in via di sviluppo o emergenti come Cina, India e Brasile, hanno iniziato a incrementare i loro investimenti all'estero.

1

2 3

4

Per «investimenti diretti» si intendono gli investimenti di capitale effettuati da un investitore allo scopo di influenzare direttamente e in modo duraturo le attività di un'impresa.

Nelle statistiche della Banca nazionale svizzera (BNS) si rileva un investimento diretto se l'investitore partecipa con una quota di almeno il 10 per cento al capitale che dà diritto di voto o se crea una filiale o una succursale all'estero.

Cfr. rapporto del Consiglio federale del 14 gennaio 2015 sulla politica economica esterna 2014 (n. 1), FF 2015 1273, in particolare pag. 1288.

Cfr. SECO, Wirtschaftliche Bedeutung der Freihandelsabkommen für die Schweiz, 2016; www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Accordi di libero scambio > Effetti economici degli accordi di libero scambio.

Cfr. CNUCES, World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development, 2011, pag. 2; http://investmentpolicyhub.unctad.org > Publications.

701

FF 2018

Il fabbisogno di investimenti internazionali a favore dello sviluppo sostenibile rimane molto elevato. Nel settembre 2015 i 193 Stati membri delle Nazioni Unite hanno approvato l'Agenda 2030, comprendente obiettivi globali di sviluppo sostenibile (OSS). Secondo il piano di attuazione questi obiettivi potranno essere raggiunti solo con un aumento degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo stimato dalle Nazioni Unite a 2500 miliardi di dollari all'anno per i prossimi quindici anni. Insieme agli sforzi nazionali e internazionali a favore dello sviluppo e alla stabilità del sistema finanziario internazionale, anche gli investimenti privati, in particolare quelli internazionali, svolgono un ruolo decisivo. Dal punto di vista della politica di sviluppo, gli investimenti producono effetti positivi a lungo termine e ad ampio raggio dal momento in cui sono effettuati in modo responsabile e si inseriscono in un contesto solido, partecipativo e propizio alla crescita. Si può così evitare la formazione di un'«isola» di investimenti esteri senza un legame reale con l'economia locale e promuovere una crescita equilibrata.

Effetti della digitalizzazione sugli investimenti internazionali La digitalizzazione sta trasformando l'economia e il mondo del lavoro5. All'origine di questa svolta ci sono le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, unite alla diffusione di computer e infrastrutture di rete sempre più potenti.

L'evoluzione tecnica apre nuove possibilità di accesso ai mercati esteri e offre opportunità d'innovazione e di sviluppo di nuovi prodotti, servizi e modelli commerciali. Per le multinazionali la progressiva digitalizzazione si traduce in un accorciamento delle catene del valore mondiali. Essa permette inoltre alle piccole e medie imprese (PMI) di migliorare considerevolmente la loro efficienza, ad esempio facilitando le transazioni finanziarie o rendendo possibile l'introduzione di nuovi modelli di collaborazione e di commercializzazione e l'utilizzo di servizi cloud. In aggiunta alle forme di finanziamento tradizionali, fanno la loro comparsa nuovi meccanismi di acquisizione di capitali come il finanziamento partecipativo (crowdfunding). Con l'avvento della digitalizzazione, inoltre, la questione della protezione dei dati diventa sempre più sensibile.

La digitalizzazione
dell'economia modifica anche gli schemi d'investimento mondiali. Nel suo ultimo rapporto sugli investimenti nel mondo6 la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCES) analizza questo fenomeno presso le 100 principali multinazionali. Tra il 2010 e il 2015 le multinazionali digitali e quelle tecnologiche7 hanno aumentato del 65 per cento i loro attivi e del 30 per 5

6 7

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Cfr. rapporto del Consiglio federale sulle condizioni quadro dell'economia digitale, SECO 2017; www.seco.admin.ch > Situazione economica e politica economica > Politica economica > Digitalizzazione > Rapport du Conseil fédéral sur les principales conditions-cadres pour l'économie numérique.

CNUCES, World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy, 2017, pag. 155 e segg.; http://investmentpolicyhub.unctad.org > Publications.

La CNUCES intende per «multinazionali tecnologiche» le imprese attive nei settori innovativi delle tecnologie di punta, come l'elettronica, le tecnologie dell'informazione e la biotecnologia. L'espressione «multinazionali digitali» designa le imprese che propongono infrastrutture e mezzi di comunicazione nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che coprono un ampio ventaglio di modelli commerciali (piattaforme online, commercio elettronico ecc.). Le imprese di telecomunicazione non rientrano in nessuna di queste categorie.

FF 2018

cento i loro organici e le loro entrate d'esercizio, registrando così una crescita sensibilmente maggiore rispetto a quella delle altre multinazionali, quasi nulla nello stesso periodo. La digitalizzazione delle catene del valore e la quota dei servizi (p. es. nei settori dello sviluppo e delle tecnologie dell'informazione) sul valore del prodotto finale seguono una progressione costante in tutte le multinazionali, con un aumento particolarmente accentuato per le imprese digitali. Mentre le altre multinazionali hanno in media il 65 per cento dei loro capitali all'estero, dove realizzano anche il 65 per cento del loro fatturato, la quota del fatturato generata all'estero dalle multinazionali tecnologiche e digitali supera il 70 per cento. Tuttavia, solo il 40 per cento dei loro capitali è investito al di fuori dello Stato d'origine. Ciò significa che hanno bisogno di meno investimenti e personale per raggiungere i mercati esteri.

Con la digitalizzazione si assiste inoltre a un'evoluzione dei fattori locali che attirano gli investimenti internazionali. L'importanza del livello dei salari, ad esempio, potrebbe diminuire, e quella del livello di formazione aumentare.

Importanza degli investimenti internazionali per la Svizzera Per il nostro Paese gli investimenti internazionali svolgono un ruolo di primo piano.

Secondo le statistiche della Banca nazionale svizzera (BNS)8 sia il volume degli investimenti diretti esteri (oltre 1120 mia. CHF, alla fine del 2015) che il numero di persone impiegate da filiali svizzere all'estero (ca. 2 mio.) raggiungono, nel confronto internazionale, un valore eccezionale9. Dal 2000 il volume degli investimenti diretti svizzeri all'estero è triplicato. Nel 2015 il prodotto netto degli investimenti diretti rientrato in Svizzera si aggirava attorno a 92 miliardi di franchi. Nello stesso anno gli investimenti diretti esteri in Svizzera raggiungevano circa 833 miliardi di franchi e davano lavoro a più di 456 000 persone.

In Svizzera, oltre alle grandi multinazionali, ci sono diverse centinaia di PMI che effettuano importanti investimenti diretti all'estero. Alla fine del 2015 il volume degli investimenti delle imprese industriali, per oltre il 40 per cento imprese del gruppo settoriale «chimica e plastica», ammontava a 395 miliardi di franchi. Nello stesso anno il volume
degli investimenti nel settore dei servizi, prevalentemente banche e assicurazioni (50 %) e commercio (40 %), si attestava a 332 miliardi di franchi. Il volume degli investimenti delle società finanziarie e holding nelle filiali estere ammontava a 393 miliardi di franchi. Gli investimenti esteri contribuiscono in modo sostanziale alla produttività dell'economia svizzera. Per le imprese elvetiche, considerate le dimensioni ridotte del mercato interno, gli effetti di scala derivanti dalla creazione di reti di produzione o di distribuzione all'estero sono particolarmente importanti. Viceversa, gli investimenti dall'estero portano alla piazza economica svizzera capitali e know-how supplementari.

La Svizzera ha quindi tutto l'interesse a beneficiare di un accesso quanto più possibile libero e non discriminatorio ai mercati d'investimento internazionali. Il rilevamento di imprese da parte di investitori stranieri non è tuttavia sempre auspicabile nell'ottica di interessi pubblici preponderanti, in particolare nel caso di infrastrutture 8 9

Cfr. BNS, Investissements directs 2015, dicembre 2016; www.snb.ch > Publications.

Secondo le cifre della CNUCES, nel 2016 le imprese svizzere si situavano al nono posto della classifica mondiale del volume di investimenti esteri. Cfr. CNUCES, World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy, 2017, pag. 226.

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critiche, ad esempio nel settore dei trasporti o dell'energia (reti elettriche, dighe ecc.)

e delle prestazioni di base di importanza sistemica (p. es. in materia di sanità o di formazione). In Svizzera la proprietà dello Stato, gli obblighi di concessione e regolamentazioni speciali rendono pressoché impossibili gli investimenti esteri in questi settori.

1.2

Politica della Svizzera in materia di accordi

1.2.1

Accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti

L'obiettivo della politica economica esterna è assicurare alle imprese svizzere le stesse condizioni di accesso ai mercati esteri applicate ai loro concorrenti all'estero.

In quanto importante Paese d'origine di investimenti internazionali, la Svizzera ha interesse a creare condizioni quadro favorevoli alle attività delle sue imprese all'estero e a offrire loro una protezione giuridica efficace. Insieme agli accordi di libero scambio (ALS) e alle convenzioni sulla doppia imposizione (CDI), gli APPI costituiscono uno dei principali pilastri della strategia economica esterna del Consiglio federale10. La conclusione di questi tre tipi di accordi economici si ripercuote positivamente sui flussi commerciali e sugli investimenti internazionali11.

Le imprese svizzere continuano a sviluppare le loro attività internazionali. Le decisioni d'investimento all'estero dipendono dalle dimensioni del mercato, dal livello di formazione, dal livello dei salari e dall'offerta di infrastrutture. Le imprese svizzere necessitano inoltre di un ambiente stabile e prevedibile (certezza del diritto, protezione dei dati ecc.) dal momento che gli investimenti a lungo termine al di fuori del loro Paese d'origine le espongono ai rischi specifici dei sistemi giuridici esteri. In questo settore non esiste tuttavia una regolamentazione multilaterale completa come può essere quella che regge gli scambi commerciali transfrontalieri nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (n. 1.2.2). Gli APPI colmano in parte questa lacuna offrendo una certezza del diritto supplementare, a complemento dei sistemi giuridici nazionali.

A livello mondiale si contano oggi più di 3200 APPI, una cifra in continuo aumento.

Nel 2016 sono stati conclusi 37 nuovi APPI, e 19 sono stati abrogati in seguito a denuncia da parte di uno Stato contraente12. Pur non essendo fra loro identici, in generale i vari APPI seguono la stessa struttura e riprendono gli stessi principi fondamentali. Dal canto suo, la Svizzera ha sottoscritto 116 APPI bilaterali, di cui 112 sono attualmente in vigore. Tra questi accordi, 91 prevedono un meccanismo di arbi-

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Cfr. rapporto sulla politica economica esterna 2011 (n. 1), FF 2012 623, in particolare pag. 649.

Cfr. SECO, Exportpotenziale im Dienstleistungssektor, Strukturberichterstattung n. 47/4, SECO 2011, pag. 24. Lo studio ha concluso che più grande è il numero di accordi economici (CDI, APPI, ALS ecc.) conclusi con uno Stato partner, maggiori sono gli effetti positivi, come l'aumento degli investimenti diretti.

CNUCES, World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy, 2017, pag. 111.

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trato tra investitori e Stato13. Gli ALS conclusi dalla Svizzera, per quanto riguarda gli investimenti, si limitano in linea di massima all'accesso ai mercati e non contengono alcuna disposizione di protezione. Fanno eccezione gli ALS con il Giappone, Singapore e la Corea del Sud che, oltre all'accesso ai mercati, coprono anche la protezione degli investimenti.

Gli APPI garantiscono agli investitori una protezione contro i rischi politici14 a livello internazionale. Negli APPI conclusi dalla Svizzera figurano in primo piano le seguenti norme di protezione: protezione contro le discriminazioni statali (trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita), protezione contro le espropriazioni illecite o non adeguatamente indennizzate, trattamento giusto ed equo (fair and equitable treatment), protezione contro l'inosservanza degli impegni dello Stato, garanzia della libera circolazione dei pagamenti e dei capitali. La procedura di arbitrato tra investitori e Stato prevista dalla maggior parte degli APPI dà agli investitori la possibilità di intentare un'azione contro lo Stato ospitante e di chiedere un indennizzo (n. 1.2.3).

Gli APPI conclusi dalla Svizzera proteggono unicamente gli investimenti realizzati conformemente alla legge, cioè nel rispetto delle disposizioni legali dello Stato ospitante (n. 1.2.4). Gli investitori che contravvengono alle disposizioni legali (p. es.

commettendo reati di corruzione o frodi fiscali) non possono beneficiare della protezione degli investimenti.

1.2.2

Accordi multilaterali

Diversi strumenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che vincolano giuridicamente la Svizzera in quanto Stato membro coprono aspetti specifici della protezione degli investimenti, anche in assenza di meccanismi di applicazione formali. Nella dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali i Paesi dell'OCSE si sono impegnati a non discriminare gli investimenti effettuati sul loro territorio dalle imprese degli altri Paesi membri (trattamento nazionale dopo l'insediamento). I codici dell'OCSE sulla liberalizzazione dei movimenti di capitale e delle operazioni invisibili correnti garantiscono inoltre la possibilità di investire in altri Paesi dell'OCSE (principio della nazione più favorita e del trattamento nazionale, che possono essere limitati da riserve nazionali). I lavori dell'OCSE per la conclusione di un accordo multilaterale completo sugli investimenti sono stati interrotti nel 1998.

13 14

Gli APPI che non prevedono meccanismi di arbitrato tra investitori e Stati sono tutti precedenti al 1990.

I rischi politici, anche detti «rischi non commerciali» vanno distinti dai rischi commerciali (errata valutazione del mercato, ritardi di pagamento da parte di un partner commerciale ecc.).

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Il Trattato multilaterale sulla Carta dell'energia15, ratificato dalla Svizzera nel 1994, prevede norme specifiche in materia di investimenti per il settore dell'energia. Oltre alle norme relative al commercio e al transito di energia, include disposizioni sulla protezione degli investimenti e un meccanismo di arbitrato tra investitori e Stato.

Le procedure di arbitrato previste dagli APPI poggiano inoltre sugli accordi multilaterali (n. 1.2.3). Gli APPI conclusi dalla Svizzera e dalla maggior parte degli altri Stati non contengono norme procedurali dettagliate in materia di arbitrato, ma rinviano a regolamenti arbitrali convenuti su scala multilaterale. Ad esempio, la Convenzione CIRCI16 ­ conclusa nel quadro della Banca mondiale ­ e le norme di arbitrato che ne derivano includono disposizioni sull'istituzione e la composizione dei tribunali arbitrali, sullo svolgimento delle procedure e sull'esecuzione delle sentenze. Ogni Stato contraente si impegna a riconoscere le sentenze arbitrali pronunciate in applicazione della Convenzione CIRCI e ad attuare gli obblighi finanziari che essa prevede, come farebbe per una sentenza emessa da un tribunale interno. Le procedure di arbitrato tra investitori e Stato possono pure fondarsi sul regolamento sull'arbitrato della Commissione dell'ONU per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), applicato anche per le procedure di arbitrato commerciali tra privati.

Infine, la Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere17, conclusa a New York sotto l'egida dell'UNCITRAL, può essere rilevante per l'esecuzione delle decisioni pronunciate nel quadro delle procedure di composizione delle controversie tra investitori e Stato. Gli Stati vi si impegnano a riconoscere e a eseguire le sentenze arbitrali risultanti da procedure di arbitrato condotte negli altri Stati contraenti.

1.2.3

Importanza dell'arbitrato tra investitori e Stato

Le imprese che investono all'estero si trovano talvolta di fronte a problemi che il sistema giuridico nazionale dello Stato ospitante, per tutta una serie di motivi, non permette di risolvere. I casi che portano a querele su scala internazionale spaziano dall'espropriazione senza un adeguato indennizzo, alla discriminazione e a uno Stato di diritto lacunoso (p. es. assenza di un processo equo), fino alla limitazione della circolazione internazionale dei capitali18. Come la maggior parte degli altri Stati, la Svizzera prevede, in tutti gli APPI che ha concluso a partire dagli anni Novanta, un meccanismo di arbitrato tra investitori e Stato. Questo meccanismo consente a un investitore di sottoporre una controversia con uno Stato ospitante a un tribunale arbitrale internazionale indipendente, direttamente e senza l'intervento del suo Stato 15 16 17 18

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Trattato del 17 dicembre 1994 sulla Carta dell'energia, entrato in vigore per la Svizzera il 16 aprile 1998, RS 0.730.0.

Convenzione del 18 marzo 1965 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d'altri Stati (Convenzione CIRCI), RS 0.975.2.

Convenzione del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, RS 0.277.12.

Le procedure di arbitrato tra investitori e Stati avviate nel 2016 riguardavano tra l'altro l'annullamento, il rifiuto o il mancato rinnovo di concessioni o di licenze (10 casi), l'espropriazione diretta (7 casi), le regolamentazioni nel settore delle energie rinnovabili (6 casi) e le misure fiscali (5 casi). Cfr. CNUCES, World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy, 2017, pag. 116.

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d'origine. Gli APPI prevedono espressamente che gli Stati contraenti acconsentano a sottoporre all'arbitrato qualsiasi controversia con un investitore risultante dall'applicazione dell'accordo (prior consent). Il diritto dell'investitore di avviare una procedura direttamente contro lo Stato ospitante permette di evitare che il suo Stato d'origine debba esso stesso, a scopo di protezione diplomatica, intentare un'azione nei confronti di questo Stato, con il rischio di provocare un conflitto interstatale19.

In caso di controversia l'investitore può scegliere tra le procedure giudiziarie interne dello Stato ospitante e l'arbitrato internazionale. L'accesso a un tribunale arbitrale internazionale offre agli investitori una protezione giuridica supplementare, in particolare se l'indipendenza e l'efficienza dei tribunali nazionali dello Stato ospitante non sono garantite. Per impedire azioni multiple gli APPI svizzeri vietano agli investitori di ricorrere nel contempo alle vie legali internazionali e nazionali per risolvere la stessa controversia. Il ricorso all'arbitrato non prevede invece il previo esaurimento delle vie legali nazionali, che richiederebbe diversi anni e implicherebbe un importante ritardo della giustizia. Gli investitori che optano inizialmente per la procedura nazionale non perdono il diritto di accesso all'arbitrato internazionale poiché altrimenti, contro gli interessi degli Stati ospitanti, sarebbero dissuasi dall'adire le vie legali nazionali.

In linea di principio gli APPI conclusi dalla Svizzera offrono all'investitore la possibilità di scelta tra un arbitrato secondo le norme del Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative agli investimenti (CIRCI) o secondo altre norme di arbitrato come il regolamento sull'arbitrato dell'UNCITRAL (n. 1.2.2). In entrambi i casi la prima fase prevede un termine di consultazione obbligatorio di sei fino a dodici mesi durante il quale le parti si adoperano per trovare una soluzione consensuale. Nella maggior parte dei casi le controversie vengono risolte in via amichevole già a questo stadio. Se non si trova una soluzione l'investitore può chiedere che venga costituito un tribunale arbitrale, generalmente composto da tre persone.

Ciascuna delle parti coinvolte designa un arbitro e i due arbitri scelgono insieme il terzo,
che presiederà il tribunale. Se le parti non riescono a trovare un accordo, la scelta è effettuata da una terza istanza indipendente (p. es. la segretaria generale del CIRCI). Qualora riscontri l'effettiva violazione di un APPI, il tribunale arbitrale può accordare all'investitore unicamente un risarcimento pecuniario. Esso non dispone della competenza necessaria per esaminare, modificare o abrogare atti legislativi o decisioni nazionali.

Piuttosto rare fino all'inizio degli anni Novanta, le procedure di arbitrato tra investitori e Stato si sono moltiplicate negli ultimi quindici anni. Secondo le statistiche della CNUCES20, tra il 1987 e il 2016 si sono registrate nel mondo 767 procedure di questo tipo. Nel 2016 la CNUCES ha contato 62 nuove procedure, ossia meno dell'anno precedente (74), ma più della media degli ultimi dieci anni (49). Poiché le statistiche rilevano soltanto le procedure rese pubbliche, le cifre reali sono probabilmente più elevate, ma risultano comunque contenute se si considera che a livello mondiale sono stati conclusi più di 3200 APPI. Ad oggi, 109 Paesi sono stati coin19 20

Per questo motivo si ritiene che gli APPI contribuiscano alla spoliticizzazione delle controversie in materia di investimenti.

CNUCES, World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy, 2017, pag. 114 e segg.

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volti almeno una volta in una di queste procedure; dal canto suo, la Svizzera non è mai stata chiamata in causa presso un tribunale arbitrale. Tra il 1987 e il 2016 la causa è stata vinta nel 36 per cento dei casi dallo Stato citato in giudizio e nel 27 per cento dei casi dall'investitore che ha intentato l'azione. Nel 25 per cento dei casi la controversia è stata risolta in via amichevole e nel restante 12 per cento dei casi la procedura è stata interrotta per motivi vari.

Secondo la CNUCES, dal 1987 sono state avviate da investitori svizzeri 24 procedure di arbitrato nei confronti di uno Stato, il che colloca la Svizzera al decimo posto21 tra gli Stati d'origine dei promotori delle azioni. Questa posizione corrisponde all'incirca a quella della Svizzera nelle statistiche relative al volume degli investimenti esteri a livello mondiale22. Le procedure riguardano vari settori economici.

Ad esempio, un tribunale arbitrale ha accordato un indennizzo di 39 milioni di dollari a un investitore svizzero attivo nel settore dell'ispezione delle merci perché lo Stato ospitante non aveva onorato i suoi obblighi di pagamento per un mandato d'ispezione di navi23. In un altro caso, una società aeroportuale elvetica la cui concessione per l'esercizio di un aeroporto era stata illecitamente revocata dallo Stato ospitante è stata risarcita con una somma di 30 milioni di dollari24. L'indennizzo più elevato mai versato a un investitore svizzero nel quadro di una procedura di arbitrato (650 mio. USD) riguardava la nazionalizzazione di cementifici25. In quest'ultimo caso le parti hanno raggiunto un accordo sull'ammontare del risarcimento, ragione per cui non è stato necessario portare a termine la procedura di arbitrato.

Questi esempi dimostrano l'utilità e l'efficacia dell'arbitrato internazionale per gli investitori svizzeri. Tuttavia, tenuto conto delle elevate spese procedurali, gli investitori ricorrono a questo strumento essenzialmente in caso di somme importanti. In generale si cerca dapprima di trovare una soluzione consensuale o, se possibile, di adire le vie legali dello Stato ospitante. Alla fine gli investitori rinunciano spesso ad avviare una procedura di arbitrato temendo ripercussioni negative sulla loro attività futura nello Stato ospitante.

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CNUCES, World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy, 2017, pag. 116. In testa alla classifica figurano Stati Uniti, Paesi Bassi, Regno Unito, Germania e Canada.

Cfr. nota 9.

SGS Société Générale de Surveillance SA contro Paraguay (causa CIRCI n. ARB/07/29); https://icsid.worldbank.org > Search Cases Database > ARB/07/29.

Flughafen Zürich AG e Gestión e Ingeniería IDC SA contro Venezuela (causa CIRCI n. ARB/10/19); https://icsid.worldbank.org/fr/ > Affaires > Rechercher des affaires dans la base de données > ARB/10/19.

Holcim Limited, Holderfin BV e Caricement BV contro Venezuela (causa CIRCI n. ARB/09/3); https://icsid.worldbank.org/fr/ > Affaires > Rechercher des affaires dans la base de données > ARB/09/3.

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1.2.4

Critiche e sfide

Gli APPI sono accordi piuttosto brevi che contengono alcune norme di protezione centrali, in parte basate su formulazioni standard. Per questo motivo richiedono negoziati meno lunghi, e ciò ha permesso agli Stati di sviluppare una vasta rete di APPI in tempi relativamente rapidi. Allo stesso tempo, alcune norme di protezione formulate in modo molto conciso possono contenere termini giuridici che devono essere interpretati. In particolare si rimprovera agli APPI di non precisare sufficientemente le disposizioni, spesso invocate nella pratica, concernenti il trattamento giusto ed equo e l'espropriazione indiretta. Gli investitori potrebbero pertanto interpretare queste disposizioni in modo estensivo e avviare nei confronti di uno Stato ospitante una procedura di arbitrato che non rispecchia il senso di tali norme, con l'effetto di dissuadere gli Stati dall'esercitare il loro diritto di regolamentazione.

Benché la prassi sviluppata dai tribunali arbitrali nel corso degli anni abbia permesso di ottenere un certo consenso sull'interpretazione delle disposizioni, queste lasciano comunque un margine di manovra. La Svizzera, al pari di molti altri Paesi, ha quindi iniziato a ridurre questo margine prevedendo formulazioni più dettagliate negli accordi. Inoltre, una disposizione specifica ribadisce il diritto degli Stati contraenti di legiferare nel pubblico interesse (n. 1.3.2). Precisando le norme di protezione, gli Stati si basano spesso sulle formulazioni e sui criteri stabiliti negli anni dai tribunali arbitrali. Ciò indica la loro volontà di limitare l'interpretazione estensiva degli APPI, come dimostra una sentenza arbitrale concernente le prescrizioni applicabili ai pacchetti di sigarette introdotte per motivi di politica sanitaria, che un tribunale arbitrale adito in base a un APPI svizzero ha recentemente emesso26. Il tribunale arbitrale ha respinto la richiesta rinviando ai principi del diritto internazionale pubblico generale e al diritto dello Stato ospitante di emanare regolamentazioni, anche se questo diritto non è espressamente menzionato nell'APPI in questione.

Un'altra critica rivolta agli APPI è di offrire solo una protezione unilaterale conferendo agli investitori dei diritti senza però imporre loro degli obblighi. A ciò si può controbattere che gli APPI svizzeri limitano esplicitamente
la protezione agli investimenti conformi al diritto. Un investitore che non rispetti la legislazione dello Stato ospitante non può avvalersi della protezione offerta dagli APPI. Gli investitori sono quindi tenuti a osservare tutte le leggi del loro Stato d'origine e dello Stato ospitante.

Qualora violino tale obbligo, lo Stato, in virtù dei suoi poteri, dispone degli strumenti necessari per agire contro gli investitori inadempienti (procedura giudiziaria o amministrativa, blocco del patrimonio, chiusura dell'impresa ecc.). Gli APPI fanno da contrappeso a questi strumenti giuridici premunendo gli investitori stranieri contro un trattamento ingiusto o arbitrario. Nel quadro delle attività svolte nel loro Paese e all'estero, gli investitori sono tenuti a rispettare non soltanto i loro obblighi legali, ma anche le norme riconosciute a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese. La Svizzera si impegna attivamente per la definizione e la promozione di questo tipo di norme (n. 2) e vi fa riferimento nei suoi nuovi APPI.

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Philip Morris Brand Sàrl (Svizzera), Philip Morris Products SA (Svizzera) e Abal Hermanos SA (Uruguay) contro Uruguay (causa CIRCI n. ARB/10/7); https://icsid.worldbank.org/fr/ > Affaires > Rechercher des affaires dans la base de données > ARB/10/7.

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Suscitano critiche anche le procedure di arbitrato tra investitori e Stato previste dagli APPI. Viene messa in discussione in particolare la legittimità democratica dei tribunali arbitrali. Questa critica non è giustificata se si considera che il sistema è stato creato dagli Stati stessi in base a trattati sottoposti al controllo democratico a livello nazionale (tra l'altro, all'approvazione da parte del Parlamento). Un tribunale arbitrale internazionale non può nemmeno interferire nella sovranità nazionale per esaminare, modificare o abrogare atti legislativi o decisioni nazionali; può unicamente accordare all'investitore un adeguato indennizzo pecuniario in caso di inosservanza dell'APPI.

Si potrebbe inoltre avere l'impressione che gli investitori stranieri, potendo ricorrere a un tribunale arbitrale oltre che ai tribunali nazionali, beneficino di maggiori diritti e che siano dunque avvantaggiati rispetto agli investitori nazionali. Tuttavia, gli APPI si basano sempre sul principio di reciprocità. Basti pensare che in uno Stato partner gli investitori svizzeri dispongono degli stessi diritti di avviare una procedura di arbitrato accordati in Svizzera agli investitori di questo Stato. Ovviamente gli investitori nazionali non possono avviare una procedura di arbitrato contro il proprio Stato, ma beneficiano di questa possibilità nell'altro Stato contraente.

Non è invece del tutto infondata la critica riguardante la scarsa trasparenza delle procedure di arbitrato tra investitori e Stato. Mentre il CIRCI pubblica sul suo sito Internet le principali informazioni concernenti il tribunale arbitrale, lo svolgimento e l'esito delle procedure organizzate conformemente alle sue disposizioni, il pubblico riceve solo poche informazioni sulle procedure rette dal regolamento sull'arbitrato dell'UNCITRAL. In base ai due regolamenti, la pubblicazione delle sentenze dei tribunali arbitrali richiede il consenso di entrambe le parti coinvolte. Ne consegue che le sentenze non sempre sono pubblicate, il che non giova alla certezza e allo sviluppo del diritto. Per la Svizzera la trasparenza è una condizione essenziale all'efficacia e all'accettazione delle procedure di arbitrato tra investitori e Stato, soprattutto perché la procedura non coinvolge due privati, ma un privato e uno Stato, per cui si tratta di un
pubblico interesse. Per questo motivo la Svizzera ha partecipato attivamente alla definizione delle norme dell'UNCITRAL sulla trasparenza e ha assoggettato anche i suoi APPI vigenti a questo nuovo ordinamento ratificando la Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza (Convenzione Maurizio)27 (n. 1.3.2). Essa si impegnerà inoltre affinché queste norme in materia di trasparenza siano integrate nei futuri APPI. In alcuni casi tale obiettivo potrebbe tuttavia essere difficile da realizzare poiché vari partner negoziali, in particolare i Paesi in via di sviluppo e i Paesi emergenti, si mostrano ancora reticenti verso le nuove norme di trasparenza.

Vengono formulati suggerimenti di miglioramento anche per quanto riguarda la costituzione dei tribunali arbitrali. Secondo il sistema attuale, le parti chiedono la costituzione di un nuovo tribunale per ogni controversia (n. 1.2.3), ragione per cui si parla di tribunali arbitrali ad hoc. La flessibilità offerta da questa pratica permette la rapida costituzione di un tribunale arbitrale e la nomina di arbitri che dispongono delle conoscenze tecniche necessarie. D'altra parte, può indebolire la coerenza delle 27

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Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 2014 sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati, entrata in vigore per la Svizzera il 18 ottobre 2017, RS 0.975.3.

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sentenze arbitrali dato che ogni tribunale arbitrale tratta solo un caso concreto e che le sentenze non hanno un effetto pregiudizievole sulle cause future. Questo risvolto è ulteriormente rafforzato dall'assenza di un'autorità di ricorso che possa controllare e armonizzare le sentenze procedendo, se necessario, a dei correttivi. C'è inoltre chi rimprovera agli arbitri nominati dalle parti di non essere abbastanza indipendenti, o chi denuncia un conflitto di interessi se gli arbitri partecipano ad altre procedure in veste di avvocati. Anche se, in base alla sua esperienza, ritiene che nel complesso il sistema attuale funzioni bene, la Svizzera è disposta a esaminare altre possibilità, come l'introduzione di norme di condotta vincolanti per gli arbitri o un'ampia riforma istituzionale. Vista la portata globale dell'arbitrato, quest'ultima dovrebbe svolgersi su scala multilaterale. La Svizzera è pertanto favorevole all'avvio di un processo multilaterale, che consentirebbe in particolare di esaminare l'opportunità di istituire un tribunale arbitrale permanente per gli investimenti (n. 1.3.3).

In diversi Stati hanno suscitato critiche nei confronti degli APPI soprattutto il numero crescente delle procedure di arbitrato rivolte contro di essi e i costi elevati che ne derivano. Si presume che alcune azioni siano intentate al solo scopo di mettere sotto pressione i poteri pubblici e di impedire così l'introduzione di regolamentazioni indesiderate. Tuttavia, l'aumento delle procedure di arbitrato, da solo, non basta a dimostrare l'utilizzo più aggressivo delle possibilità di azione da parte degli investitori, in quanto il numero di procedure non è aumentato in modo sproporzionato rispetto all'incremento dei flussi d'investimento su scala mondiale. Come in ogni sistema giuridico, non si può tuttavia escludere che i mezzi legali previsti dagli APPI siano talvolta utilizzati con intenti sleali. Anche se alla fine una querela viene respinta, ogni procedura comporta dei costi e un impegno di risorse. La Svizzera vuole impedire simili richieste ingiustificate, se non addirittura abusive. Secondo le disposizioni CIRCI, uno Stato può già oggi esigere, nel quadro di una procedura abbreviata, che le querele manifestamente abusive vengano respinte. La nuova prassi della Svizzera in materia di APPI (n. 1.3.2) prevede,
per qualunque procedura di arbitrato basata su un APPI, la possibilità di esaminare a priori la ricevibilità della domanda.

Inoltre, la parte soccombente sarà d'ora in poi tenuta in linea di principio a sostenere tutti i costi della procedura di arbitrato (oggi è il tribunale arbitrale a decidere la ripartizione dei costi secondo il suo libero apprezzamento). Questa nuova regolamentazione dovrebbe servire a dissuadere gli investitori malintenzionati.

1.3

Ulteriore rafforzamento della protezione degli investimenti

1.3.1

Obiettivi della Svizzera

La Svizzera riconosce la necessità di una riforma nella misura in cui le critiche espresse su aspetti specifici degli APPI sono giustificate. Per questo motivo, continua ad adoperarsi a vari livelli per far evolvere la sua prassi in materia e migliorare così il funzionamento della protezione giuridica internazionale per gli investimenti esteri nonché rafforzare l'accettazione internazionale di questi accordi.

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L'evoluzione della prassi svizzera in materia di APPI è finalizzata ad aumentare la certezza del diritto e la prevedibilità per gli investitori e gli Stati in cui sono effettuati gli investimenti, vegliando a non intaccare l'attuale livello di protezione. Per l'attrattiva della piazza elvetica è infatti fondamentale che la vasta rete di APPI rimanga intatta e che gli investitori svizzeri dispongano degli stessi standard di protezione dei loro concorrenti all'estero. In questo contesto riveste particolare importanza l'arbitrato tra investitori e Stato. Anche se l'esperienza ha dimostrato che la maggior parte delle controversie in materia di investimenti viene risolta in modo conciliatorio o dinanzi ai tribunali nazionali, per gli investitori attivi a livello internazionale è fondamentale poter fare appello a un tribunale arbitrale internazionale e indipendente perché offre un'adeguata tutela giuridica in caso di insufficiente indipendenza o imparzialità dei sistemi giuridici nazionali. Per quanto riguarda l'evoluzione degli APPI, la Svizzera segue gli sviluppi internazionali e in particolare la nuova prassi contrattuale dell'UE28.

Quando stipula un APPI la Svizzera cerca di garantire una certa coerenza politica e di assicurare che gli obiettivi della protezione degli investimenti siano compatibili con quelli di sviluppo sostenibile e con gli interessi dei Paesi in via di sviluppo.

1.3.2

Adeguamenti effettuati fino ad oggi

Negli ultimi anni diverse organizzazioni internazionali (OCSE, UNCTAD, UNCITRAL ecc.) hanno condotto lavori approfonditi per migliorare la comprensione degli APPI in vigore e della prassi dei tribunali arbitrali, e hanno individuato varie possibilità per continuare a far evolvere la prassi su questi accordi. La Svizzera partecipa attivamente a questi lavori multilaterali, che fungono da base per l'adeguamento degli APPI bilaterali.

Evoluzione della prassi svizzera in materia di APPI Sulla scia di quanto fatto a livello internazionale, negli ultimi anni la Svizzera ha continuato ad adoperarsi per far evolvere la sua prassi in materia di APPI. Nel 2012 un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione ha elaborato nuove disposizioni contrattuali finalizzate a rafforzare la coerenza tra gli APPI e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Nel preambolo degli accordi sono stati aggiunti riferimenti allo sviluppo sostenibile, alla lotta alla corruzione, ai diritti dell'uomo, ai principi di responsabilità sociale d'impresa e alla complementarietà delle politiche sugli investimenti. È inoltre stata aggiunta una disposizione per specificare che è inappropriato abbassare il livello di protezione previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali in materia di salute, sicurezza, lavoro e ambiente al solo fine di promuovere gli investimenti.

Un'altra nuova disposizione conferisce alle parti contraenti il diritto di emanare normative che perseguano l'interesse pubblico (p. es. protezione della salute, della 28

712

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel 2009, gli Stati membri hanno conferito all'UE la competenza di concludere accordi nel settore della protezione degli investimenti. Nell'Accordo economico e commerciale globale tra l'UE e il Canada (CETA) l'UE ha quindi negoziato un ampio capitolo sugli investimenti, che disciplina non solo l'accesso al mercato degli investimenti, ma anche la protezione degli stessi, compreso l'arbitrato tra investitori e Stato.

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sicurezza o dell'ambiente), nella misura in cui rispettano i principi generali dell'accordo che le lega, ossia l'obbligo di non discriminazione e il principio della proporzionalità. Queste disposizioni sono state introdotte per evitare che gli APPI limitino il margine d'azione politico di cui dispongono gli Stati per proteggere gli interessi pubblici. Soprattutto i Paesi in via di sviluppo sono in ritardo in materia di regolamentazione (p. es. in ambito ambientale) e cercano pertanto, oltre che di promuovere gli investimenti esteri diretti, anche di codificarli di più, cosa che gli APPI non dovrebbero ostacolare.

Nel 2015 un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione ha di nuovo affrontato la questione APPI e ha esaminato a fondo le norme di protezione e le disposizioni relative all'arbitrato tra investitori e Stato utilizzando, come base di confronto, la nuova prassi contrattuale dell'UE. Il rapporto del gruppo di lavoro del 7 marzo 201629 contiene proposte di revisione di varie disposizioni. L'obbligo di un trattamento giusto ed equo (fair and equitable treatment) è stato precisato mediante esempi di violazioni, come la denegata giustizia nei procedimenti giudiziari e amministrativi, l'arbitrio evidente o il trattamento abusivo degli investitori stranieri. Analogamente, la disposizione sull'espropriazione indiretta è stata integrata da un elenco di criteri (p. es. impatto economico, impostazione e durata discriminatorie di una misura) per determinare, nell'esame di casi specifici, se le misure statali costituiscano espropriazioni indirette. Sancendo queste precisazioni esplicitamente nel testo degli accordi si possono evitare interpretazioni estensive nei futuri procedimenti arbitrali nonché rafforzare la certezza del diritto per gli Stati in cui sono effettuati gli investimenti e per gli investitori stessi. Tali precisazioni corrispondono del resto all'attuale prassi contrattuale svizzera, ragione per cui non è necessario rinegoziare immediatamente tutti gli APPI in vigore, ma basterà adeguarli di volta in volta in funzione delle risorse disponibili (n. 1.3.3).

Per quanto riguarda le regole dell'arbitrato tra investitori e Stato, gli APPI svizzeri si limitano ai punti principali. Secondo la Svizzera, è in generale sufficiente rinviare alle norme di arbitrato multilaterali esistenti (p. es. CIRCI,
UNCITRAL, cfr.

n. 1.2.2). Ripetere o integrare queste regole, ormai consolidate, non appare opportuno e potrebbe perfino creare contraddizioni. Sono comunque state elaborate alcune disposizioni aggiuntive riguardanti determinati punti di rilievo; tra queste, una disposizione volta a prevenire i ricorsi abusivi, grazie alla quale sarà possibile respingere azioni legali manifestamente inammissibili o infondate nell'ambito di un procedimento abbreviato. Un nuovo regolamento sulle spese prevede inoltre che, di norma, la parte soccombente debba sostenere tutte le spese processuali.

Norme di trasparenza UNCITRAL Per migliorare la trasparenza dell'arbitrato tra investitori e Stato, l'UNCITRAL ha elaborato nuove norme, entrate in vigore il 1° aprile 2014, secondo le quali tutti i documenti procedurali importanti (p. es. notifiche di arbitrato, atti scritti delle parti, decisioni e sentenze del tribunale arbitrale) saranno resi pubblici. Lo stesso dicasi 29

Cfr. Rapport du 7 mars 2016 du groupe de travail relatif à la révision de certaines dispositions employées pour la négociation d'accords de protection des investissements (API); www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Investimenti internazionali > Politica della Svizzera in materia di accordi.

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per le udienze del tribunale arbitrale. Quest'ultimo potrà inoltre autorizzare terzi a presentare osservazioni scritte (comunicazioni amicus curiae). Le norme prevedono tuttavia alcune eccezioni alla trasparenza per le informazioni confidenziali, come per esempio i segreti d'affari.

Le norme di trasparenza UNCITRAL si applicano automaticamente alle procedure di arbitrato tra investitori e Stato condotte secondo le norme UNCITRAL e in virtù di un APPI concluso dopo il 1° aprile 2014. Nel caso di arbitrati avviati sulla base di un APPI stipulato prima di questa data o retti da altre norme arbitrali (p. es. CIRCI), le norme di trasparenza si applicano solo se le parti all'arbitrato o le parti contraenti dell'APPI sono d'accordo. Al fine di facilitare un'intesa a posteriori tra le parti contraenti degli APPI esistenti, nel 2014 è stata conclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza30, entrata in vigore il 18 ottobre 2017. Nei Paesi che aderiscono a questa Convenzione il campo d'applicazione delle norme di trasparenza è esteso agli arbitrati basati sugli APPI conclusi prima del 1° aprile 2014 o disciplinati da norme arbitrali diverse da quelle UNCITRAL (p. es. norme CIRCI). Ciò significa che non è necessario rivedere singolarmente tutti gli APPI esistenti.

La Svizzera ha partecipato all'elaborazione delle norme di trasparenza e ai negoziati sulla Convenzione dell'ONU ed è stata il terzo Paese a ratificarla, il 18 aprile 201731. Negli APPI stipulati dal 2014 ha incluso una disposizione contrattuale secondo cui a tutti gli arbitrati sono applicabili le norme di trasparenza UNCITRAL.

L'APPI con la Georgia, entrato in vigore il 17 aprile 201532, è il primo accordo (della Svizzera e al mondo) contenente tale disposizione.

1.3.3

Principali campi d'azione per l'ulteriore sviluppo

Gli sforzi di riforma della Svizzera si articolano su due livelli: da un lato, si tratta di adeguare agli sviluppi internazionali le basi negoziali per la stipula di nuovi APPI (cosa alla quale negli ultimi anni ha provveduto regolarmente facendo evolvere il suo approccio negoziale, e che continuerà a fare anche in futuro; n. 1.3.2); dall'altro lato, si pone la questione di come adeguare gli APPI non più attuali a questi sviluppi.

Come descritto di seguito, a tal fine sono disponibili diverse opzioni che si completano a vicenda.

Rinegoziazione o revisione degli APPI La Svizzera stipula nuovi APPI o perché vuole sostituire accordi esistenti (attualmente sono in corso trattative con diversi Paesi, tra cui Messico e Malaysia) oppure per colmare le lacune rimaste nella sua rete contrattuale. Queste ultime sono ormai molto poche (p. es. con il Bahrein; cfr. n. 8.1.1), ma ne possono nascere di nuove, per esempio con Paesi ­ come il Sudafrica, l'Indonesia, l'India e l'Ecuador ­ che non hanno rinnovato i propri APPI, tra cui quello stipulato con la Svizzera. Per 30 31

32

714

RS 0.975.3 Cfr. messaggio del 20 aprile 2016 concernente l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati (Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza), FF 2016 3851.

RS 0.975.236.0

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eliminare l'incertezza giuridica che ne deriva, la Svizzera si è appunto prefissa l'obiettivo di stipulare nuovi APPI con questi Paesi.

Nel corso degli anni il processo di stipula di nuovi APPI o di revisione di quelli esistenti è diventato più complesso e talvolta richiede più tempo e risorse. Questo perché la maggior parte degli Stati dispone ora di più esperienza in materia e spesso incorpora nei negoziati quanto appreso in precedenti arbitrati basati su APPI conclusi con altre parti contraenti. In alternativa alla revisione estensiva di un accordo, si potrebbero sostituire solo singole disposizioni che richiedono una revisione. Si è però constatato che i negoziati sfociano generalmente in rinegoziazioni globali.

In quest'ottica, e nei limiti delle risorse disponibili, la Svizzera rinnoverà progressivamente i circa 120 APPI conclusi nell'arco di oltre trent'anni. Dovrà quindi stabilire delle priorità secondo i seguenti criteri: importanza economica dello Stato partner; necessità di garantire maggiore protezione giuridica agli investitori svizzeri (p. es. in assenza di un APPI o perché quello esistente è lacunoso); volontà del Paese partner di negoziare; potenziali sinergie con negoziati simultanei relativi a un accordo di libero scambio. Tali sinergie possono derivare dalla dinamica risultante da negoziati condotti parallelamente per la conclusione di un accordo di libero scambio o dal fatto che gli stessi delegati partecipano a entrambi i negoziati, il che consente di risparmiare risorse.

Nel rinegoziare un accordo la Svizzera si premura di mantenere una certa coerenza con altri ambiti politici e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sebbene gli APPI siano accordi speciali destinati a proteggere gli investimenti internazionali, devono essere negoziati e attuati in modo che la protezione degli investimenti non vada a scapito di altri obiettivi politici. Vanno pertanto concepiti tenendo conto della loro conformità con gli OSS. Concretamente, ciò significa che un tribunale arbitrale deve prendere in considerazione e ponderare i vari obiettivi politici in gioco quando applica e interpreta un APPI. Per rafforzare la coerenza delle politiche e sottolineare l'importanza di questo approccio per gli investimenti internazionali, gli APPI possono rinviare a quadri di riferimento internazionali
quali l'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, gli OSS e gli standard in materia di gestione aziendale responsabile.

Dichiarazioni congiunte degli Stati contraenti Le parti contraenti possono convenire su un'interpretazione comune di determinate disposizioni stilando una dichiarazione pubblica congiunta: si tratta di una soluzione semplice per specificare il contenuto di un accordo perché permette di evitare un adeguamento formale, ma non consente di modificare le disposizioni sotto il profilo materiale. Questo approccio può essere utile se tutte le parti contraenti hanno l'esigenza di precisare singole disposizioni e non è necessaria una revisione estensiva dell'accordo. Se in un APPI si sancisce esplicitamente che tali interpretazioni sono vincolanti per i tribunali arbitrali, esse acquisiscono un effetto giuridico immediato. In caso contrario, è a discrezione dei tribunali arbitrali tenerne conto, insieme ad altri aspetti, in sede d'interpretazione dell'accordo. Per il momento gli APPI stipulati dalla Svizzera non prevedono esplicitamente interpretazioni di questo tipo ma, nella misura del possibile, saranno integrate negli APPI futuri. La Svizzera esaminerà inoltre, caso per caso, se sia opportuno optare per un'interpretazione comune, anche temporanea, dell'accordo invece che per una sua revisione.

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Processi multilaterali Poiché il meccanismo di arbitrato tra investitori e Stato si basa in gran parte su accordi multilaterali come la Convenzione CIRCI (n. 1.2.2), gli sforzi di riforma dovrebbero avvenire principalmente a questo livello. Va poi rilevato che è meglio puntare su processi multilaterali riusciti, i cui risultati tangono un gran numero di Stati e accordi, piuttosto che sull'adeguamento di singoli APPI bilaterali.

Ne sono un buon esempio le norme di trasparenza UNCITRAL, che oggi godono di un consenso sempre più ampio perché scaturite da un processo negoziale aperto e universale. Chi negozia un APPI bilaterale oggi può rinviare a queste norme multilaterali anziché impiegare risorse per elaborare nuove regole. Inoltre, grazie alla Convenzione sulla trasparenza dell'ONU (n. 1.3.2), tutti gli APPI in vigore degli Stati firmatari sono automaticamente assoggettati al nuovo regime sulla trasparenza, senza dover essere modificati singolarmente. Iniziative di questo tipo consentono di adeguare in modo relativamente facile anche gli accordi esistenti.

Su iniziativa dell'UE e del Canada, nel 2016 è stato avviato un processo multilaterale riguardante una vasta riforma istituzionale degli arbitrati tra investitori e Stato.

Questo processo include l'esame della possibilità di istituire un tribunale arbitrale per gli investimenti multilaterale e permanente, dotato di un'istanza di appello.

Questo tribunale verrebbe istituito dagli Stati e sostituirebbe gli attuali tribunali arbitrali ad hoc (n. 1.2.3). Le sentenze arbitrali sono oggi definitive e possono essere impugnate nel quadro di una procedura di revisione soltanto quando si riscontrano determinati errori procedurali. La presenza di un tribunale permanente dotato di un'istanza di appello potrebbe invece facilitare un'interpretazione uniforme degli APPI e offrire agli investitori e agli Stati contraenti maggiore certezza del diritto. La Svizzera, che sostiene questo processo, ha organizzato insieme all'UNCITRAL una conferenza di esperti nel marzo 2017 a Ginevra. Nel mese di luglio l'UNCITRAL ha deciso di approfondire i lavori intrapresi creando un gruppo di lavoro con l'obiettivo di avviare un processo negoziale nel corso del 2018.

La CNUCES si occupa di analizzare le conseguenze degli APPI sui Paesi in via di sviluppo e incoraggia la
creazione di competenze tecniche a livello locale. La Svizzera, dal canto suo, partecipa ai lavori multilaterali tesi ad aiutare questi Paesi a sviluppare le capacità necessarie per affrontare i negoziati APPI e gli arbitrati tra investitori e Stato condotti nei loro confronti.

1.4

Conclusioni

Seppur fondamentali per lo sviluppo economico della Svizzera e dei Paesi partner, gli investimenti esteri sono spesso associati a notevoli rischi politici. Gli APPI, con le loro garanzie contrattuali e i loro meccanismi di applicazione, sono uno strumento importante per ridurre tali rischi. Anche gli arbitrati tra investitori e Stato si sono dimostrati efficaci nella prassi. Diversi casi di applicazione confermano l'importanza pratica di queste procedure per gli investitori svizzeri, anche se, a causa degli elevati costi procedurali, vengono di solito utilizzate solo come ultima ratio e per controversie riguardanti somme importanti.

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Sebbene le critiche al sistema di protezione degli investimenti internazionali siano giustificate solo in parte, vi sono margini di miglioramento sotto vari aspetti. La Svizzera sta adottando varie misure per migliorare ulteriormente questo sistema e aumentarne così anche l'accettazione internazionale. L'obiettivo è precisare alcune importanti disposizioni degli APPI e rafforzare la certezza del diritto e la prevedibilità nell'applicazione degli accordi. Anche gli arbitrati tra investitori e Stato devono essere riformati all'insegna della trasparenza, della prevenzione dei conflitti d'interesse e di una maggiore istituzionalizzazione. I processi multilaterali sono lo strumento più indicato per rispondere alle esigenze di riforma perché permettono di adottare soluzioni ampiamente condivise. Accanto all'impegno a livello multilaterale, cui attribuisce la massima priorità, la Svizzera proseguirà il graduale rinnovo della sua rete di APPI.

Nel contesto della crescente globalizzazione delle catene del valore e della digitalizzazione dell'economia, rimane di fondamentale importanza aumentare la certezza del diritto (p. es. in materia di protezione dei dati) attraverso la protezione degli investimenti. Nel contempo, gli APPI devono tenere conto della coerenza tra le varie politiche e del margine di manovra politico soprattutto dei Paesi in via di sviluppo, al fine di mettere a punto una politica d'investimento propizia e di attuare gli OSS.

2

Responsabilità d'impresa

La presenza di imprese impegnate e responsabili è un fattore indispensabile per il successo della piazza economica elvetica e i vantaggi e la necessità della responsabilità sociale d'impresa (RSI) sono generalmente riconosciuti in Svizzera. La RSI abbraccia un'ampia gamma di tematiche ­ tra cui le condizioni di lavoro, i diritti umani, la tutela dell'ambiente, la prevenzione della corruzione, gli interessi dei consumatori e la fiscalità ­ che interessano le imprese nelle loro attività sia in patria che all'estero. La RSI è il contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile e può tra le altre cose concorrere a ridurre la pressione migratoria.

La Confederazione attua coerentemente il piano d'azione in materia di RSI adottato nel 201533. Nel mese di giugno il Consiglio federale ha pubblicato il primo rapporto sullo stato d'attuazione34, da cui emergono i progressi compiuti in tutti i settori, a riprova della validità delle strategie adottate per promuovere la RSI. La Svizzera ha ad esempio sostenuto l'OCSE, sia finanziariamente che a livello concettuale, per sviluppare uno strumento destinato agli investitori istituzionali e finalizzato a verificare il dovere di diligenza (due diligence)35. Per poter implementare il piano d'azione nazionale per l'economia e i diritti umani adottato nel 201636, è stato istituito un gruppo di sostegno composto di rappresentanti del mondo economico e scientifico, delle ONG e delle autorità. Nel quadro del partenariato pubblico-privato 33 34

35 36

www.csr.admin.ch > Documento programmatico e piano d'azione del Consiglio federale www.csr.admin.ch > Documento programmatico e piano d'azione del Consiglio federale; il prossimo rapporto sullo stato d'attuazione del piano d'azione in materia di RSI è previsto per la fine del 2019.

http://mneguidelines.oecd.org/rbc-financial-sector.htm www.seco.admin.ch > Lavoro > Economia e diritti dell'uomo

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tra la rete svizzera per l'attuazione del Patto globale delle Nazioni Unite37 e la Confederazione, circa 200 persone, tra cui molti rappresentanti delle PMI, sono state informate sull'importanza della RSI in occasione del primo Swiss Global Compact Dialogue. Al fine di promuovere la trasparenza sulle attività di estrazione di minerali e metalli, la Svizzera sostiene, tra l'altro, il Responsible Mining Index38, che valuta le più grandi società minerarie del mondo in termini di responsabilità sociale.

Il punto di contatto nazionale (PCN) della Svizzera per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali si è sottoposto volontariamente a una valutazione inter pares da parte del gruppo di lavoro dell'OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa. Nel suo rapporto il gruppo di lavoro39 riconosce la professionalità del PCN ed esprime apprezzamento per le modifiche apportate alla struttura interna a partire dal 2013, come l'istituzione di una commissione consultiva composta di rappresentanti delle varie parti interessate. Il rapporto contiene anche alcune raccomandazioni: il gruppo di lavoro suggerisce per esempio di definire meglio il ruolo della commissione consultiva nel trattamento delle richieste d'esame e di cooperare più strettamente con le ONG interessate alla diffusione delle Linee guida dell'OCSE. Nell'anno in rassegna il PCN ha ricevuto una richiesta d'esame concernente il Crédit Suisse e ha portato a termine tre procedimenti relativi a LafargeHolcim, alla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e al World Wide Fund for Nature International (WWF)40.

I rappresentanti del PCN svizzero hanno pubblicizzato le Linee guida dell'OCSE attraverso presentazioni e partecipando a forum di dialogo (p. es. sulla responsabilità sociale della FIFA). Durante un evento del Thun Group ­ un gruppo di lavoro composto di rappresentanti del settore bancario che si occupa dell'applicazione in ambito finanziario dei principi ONU per le imprese e i diritti umani ­ alcuni rappresentanti dei PCN di Svizzera, Regno Unito, Italia e Norvegia hanno presentato esempi positivi (migliori pratiche) di adempimento del dovere di diligenza delle imprese in materia di diritti umani. L'obiettivo è garantire un'applicazione coerente delle disposizioni relative al settore finanziario contenute nelle Linee
guida dell'OCSE e nei principi delle Nazioni Unite.

Il 15 settembre il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull'iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili ­ a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»41: pur riconoscendo la preoccupazione centrale dell'iniziativa, il Consiglio federale la respinge senza controprogetto ritenendo che si spinga troppo oltre ­ soprattutto per quanto riguarda le disposizioni in materia di responsabilità civile ­ e perché manca un coordinamento internazionale. L'Esecutivo appoggia l'elaborazione e l'applicazione di standard concordati a livello internazionale per una gestione aziendale responsabile (p. es. direttive OCSE e principi guida ONU) verificando costantemente l'attuazione dei suddetti piani d'azione in materia di RSI, diritti umani e imprese, 37 38

39 40 41

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www.globalcompact.ch www.eda.admin.ch/deza/it/home.html > Attività e Progetti > Progetti > Banca dati dei progetti > campo «Ricerca»: responsible mining index, campo «Responsabilità di progetto»: SECO. Oppure: www.responsibleminingindex.org/index www.seco.admin.ch/nkp > Informazioni e rapporti > Peer Review www.seco.admin.ch/nkp > Risultati concreti FF 2017 5405

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nonché il rapporto «Économie verte» e adottando le misure o gli adeguamenti di volta in volta necessari.

3

Relazioni economiche con l'UE

3.1

Sviluppi nelle relazioni bilaterali tra Svizzera e UE

Una base importante per gli stretti rapporti economici tra la Svizzera e l'UE è costituita dagli accordi bilaterali di accesso al mercato. La prima pietra per l'accesso al mercato interno dell'UE è stata posta con l'Accordo di libero scambio del 1972 (ALC 1972)42, grazie al quale sono stati eliminati i dazi doganali sui prodotti industriali ed è stato migliorato l'accesso al mercato per i prodotti agricoli trasformati.

Per soddisfare le esigenze dell'economia elvetica in questo contesto dinamico e sancire giuridicamente l'allineamento, portato avanti in gran parte autonomamente, delle prescrizioni svizzere sui prodotti a quelle dell'UE, sono stati stipulati altri accordi bilaterali di accesso al mercato, che definiscono in numerosi settori relazioni tra la Svizzera e l'UE molto simili a quelle di un mercato interno. In vigore da 15 anni, il pacchetto dei Bilaterali I43 ha contribuito enormemente alla crescita economica della Svizzera44, oltre ad aumentare l'attrattiva della piazza economica elvetica e la certezza del diritto nel settore aziendale e in quello della ricerca.

Ad eccezione dell'Accordo sugli appalti pubblici e dell'Accordo sulla ricerca, il pacchetto dei Bilaterali I si basa essenzialmente sulla trasposizione e sul riconoscimento reciproco dell'equivalenza di importanti prescrizioni sui prodotti (p. es. nel settore veterinario o in quello dei prodotti industriali). Soprattutto nel campo dei prodotti industriali le prescrizioni tecniche sono in costante evoluzione, il che richiede un aggiornamento periodico degli accordi. Al fine di uniformare questo processo, aumentare la certezza del diritto sul mantenimento dell'attuale accesso al mercato e creare le basi per nuovi accordi sul mercato unico europeo, la Svizzera sta conducendo negoziati con l'UE su alcune questioni istituzionali che non sono tuttavia state risolte nell'anno in esame. Un accordo istituzionale dovrebbe applicarsi soltanto agli accordi che permettono di accedere a determinate aree del mercato interno dell'UE.

Attualmente è il caso per gli accordi che disciplinano la libera circolazione delle persone, il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, i prodotti agricoli, il trasporto aereo e i trasporti terrestri.

In Svizzera, soprattutto l'Accordo sulla libera circolazione ha suscitato non poche
controversie negli ultimi anni: la migrazione economica che ha reso possibile ha fatto crescere il numero di lavoratori qualificati e questo ha a sua volta favorito un 42 43

44

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, RS 0.632.401.

Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), Accordo sugli appalti pubblici (RS 0.172.052.68), Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81), Accordo sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68), Accordo sui trasporti terrestri (RS 0.740.72), Accordo sulla ricerca (RS 0.420.513.1).

Cfr. p. es. comunicato stampa del 4 dicembre 2015 intitolato: «Studio sull'abbandono dei Bilaterali I: perdite significative per l'economia».

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cambiamento strutturale verso una crescente specializzazione dell'economia svizzera in attività ad alto valore aggiunto. L'immigrazione associata alla libera circolazione delle persone ha quindi sopperito ove necessario alle carenze di manodopera locale. Sempre più persone, svizzere o immigrate, hanno così potuto inserirsi nel mercato del lavoro. Allo stesso tempo, i salari in Svizzera hanno conosciuto una crescita reale del 12 per cento, il che dimostra come l'immigrazione, oggi come ieri, non abbia praticamente alcun effetto negativo sui salari e sui livelli occupazionali della popolazione residente45.

È però anche vero che non tutti i gruppi di popolazione traggono gli stessi benefici dai cambiamenti strutturali. L'immigrazione e la conseguente crescita della popolazione locale creano una serie di problematiche a livello di politica interna, in particolare in termini di capacità d'integrazione nella società e nel mercato del lavoro, di infrastrutture e pianificazione del territorio, problematiche che hanno trovato espressione nell'adozione, il 9 febbraio 2014, dell'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». A causa delle incertezze che ne sono derivate ­ compresa la ritardata firma da parte della Svizzera del Protocollo concernente l'estensione dell'ALC alla Croazia ­ l'UE ha bloccato diversi dossier aperti, tra cui l'aggiornamento dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA). Questo Accordo è estremamente importante per l'economia elvetica perché contribuisce a ridurre le barriere commerciali, consente di evitare le doppie certificazioni e di creare linee di prodotti diverse per il mercato svizzero e quello dell'UE. Tutto ciò permette di risparmiare sui costi e rafforza la competitività delle esportazioni svizzere. Basandosi sul riconoscimento reciproco delle vigenti prescrizioni sui prodotti, il MRA perde la sua efficacia se non è aggiornato periodicamente. Il ritardo nell'aggiornamento ha interessato quasi la metà dei settori industriali46 rientranti nel campo d'applicazione dell'Accordo, con la conseguenza che i produttori interessati in Svizzera e nell'UE non avevano alcuna garanzia che i propri prodotti sarebbero stati ritenuti conformi dal Paese in cui li esportavano. Nell'intervallo, inoltre, gli
esportatori hanno dovuto soddisfare ulteriori requisiti, come l'obbligo di indicare su alcuni prodotti il nome e l'indirizzo dell'importatore, il che ha generato costi aggiuntivi per la rietichettatura.

La revisione della legge federale sugli stranieri47 (LStr), adottata alla fine del 2016 per attuare il nuovo articolo 121a Cost.48 (Regolazione dell'immigrazione), ha fornito una soluzione compatibile con la libera circolazione delle persone (obbligo di segnalare i posti di lavoro vacanti in caso di professioni con tasso di disoccupazione superiore alla media). L'8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha adottato le corrispondenti modifiche dell'ordinanza, che entreranno in vigore il 1° luglio 2018.

Sulla scia di queste revisioni la Svizzera ha anche ratificato il Protocollo concer45 46

47 48

720

Cfr. comunicato stampa del 4 luglio 2015 «15 anni di libera circolazione delle persone hanno favorito il cambiamento strutturale».

Apparecchi a pressione, apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, apparecchi elettrici e relativa compatibilità elettro-magnetica, strumenti di misura, ascensori, esplosivi per uso civile, dispositivi medici, ispezioni della buona pratica di fabbricazione dei medicinali e certificazione delle partite.

RS 142.20 RS 101

FF 2018

nente l'estensione dell'ALC alla Croazia, condizione necessaria per la piena partecipazione al programma europeo di ricerca Orizzonte 2020. Sono inoltre state riprese le discussioni tra la Svizzera e l'UE sull'aggiornamento del MRA e il 28 luglio49 il comitato misto competente ha effettuato una prima modifica dell'Accordo, seguita da una seconda decisa il 22 dicembre (adeguamento alle nuove prescrizioni in materia di dispositivi di protezione individuale, apparecchi a gas, impianti a fune e revisione parziale relativa ai dispositivi medici)50. Per il 2019/2020 sono previsti ulteriori adeguamenti, in particolare una revisione totale delle prescrizioni sui dispositivi medici.

Oltre a quello del MRA, nell'anno in rassegna si sono riuniti anche i comitati misti competenti per altri accordi Svizzera-UE di accesso al mercato. Il 31 maggio si è per esempio riunito per la 13a volta il comitato responsabile dell'Accordo sugli appalti pubblici. In questa occasione la Svizzera ha risposto alle domande dell'UE sull'adozione di una nuova legge sugli appalti pubblici nel Cantone Ticino e sulle sue implicazioni per gli obblighi internazionali della Svizzera (relativi ai valori soglia e al divieto di discriminazione).

Sempre nell'anno in esame sono entrate in vigore due decisioni del comitato misto competente per l'Accordo sui prodotti agricoli: il 1° febbraio il riconoscimento degli esami di conformità svizzeri per la frutta e verdura fresche è stato esteso agli agrumi e dal 1° luglio la denominazione di origine protetta (DOP) «Glarner Alpkäse» è tutelata anche nell'UE.

In occasione della riunione del comitato misto competente per l'ALS del 1972, tenutasi il 27 novembre, la Svizzera ha affrontato la questione delle misure di vigilanza dell'UE nel settore siderurgico, emanate il 1° giugno 201651 a causa della sovraccapacità mondiale della produzione siderurgica. Per gli esportatori svizzeri di prodotti siderurgici, e per i loro clienti nell'UE, le formalità amministrative e operative connesse all'attuazione di queste misure comportano ritardi nelle consegne, costi supplementari con, in alcuni casi, un conseguente calo degli ordini. La Svizzera si adopera a più livelli a favore di misure la cui formulazione e applicazione non ostacolino il commercio. A decorrere dal 1° aprile, il comitato misto competente per
l'ALS del 1972 ha inoltre adeguato i prezzi di riferimento per la compensazione dei prezzi nel commercio di prodotti agricoli trasformati. In occasione della 19a riunione del comitato misto competente per l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera ha comunicato la decisione di avvalersi della clausola di salvaguardia per i lavoratori romeni e bulgari, i quali per un periodo di 12 mesi a partire dal 1° giugno 2017 hanno quindi un accesso limitato al mercato del lavoro svizzero.

Nella stessa riunione la Commissione europea ha confermato di ritenere compatibile con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone il progetto di ordinanza relativo all'attuazione dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti.

49 50 51

Cfr. comunicato stampa del 28 luglio 2017: «Aggiornamento dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Svizzera-UE.

Cfr. comunicato stampa del 22 dicembre 2017: «Aggiornamento dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Svizzera-UE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi, GU L 115 del 29 aprile 2016, pag. 37.

721

FF 2018

Questi esempi dimostrano che gli accordi bilaterali con l'UE che disciplinano l'accesso al mercato funzionano in generale bene e che i comitati misti offrono la possibilità di ridiscutere in qualsiasi momento le questioni relative all'applicazione e agli aggiornamenti degli accordi. Questi ultimi si basano sulla trasposizione del diritto dell'UE o sul riconoscimento reciproco dell'equivalenza delle prescrizioni pertinenti e consentono quindi all'economia svizzera di partecipare, almeno in parte, al mercato interno dell'UE, ma devono essere periodicamente aggiornati per mantenere la propria efficacia. Tuttavia, non esiste per il momento alcun obbligo giuridico di aggiornarli in tempi celeri. Un accordo istituzionale potrebbe garantire una maggiore certezza del diritto al riguardo.

3.2

Contributo all'allargamento

Il 14 giugno si è conclusa, dopo un decennio, l'attuazione del contributo svizzero all'allargamento a favore dei dieci Paesi divenuti membri dell'UE nel 2004. Con il miliardo di franchi stanziato dal Parlamento la Svizzera ha realizzato nel complesso 210 progetti e nella maggior parte dei casi è stato possibile raggiungere se non addirittura superare gli obiettivi prefissati. La Svizzera ha così fornito un contributo solidale, multiforme ed efficace per ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'UE. Per esempio, sono state smaltite a norma 130 000 tonnellate di amianto e, grazie alla promozione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, sono state ridotte di 100 000 tonnellate le emissioni annuali di CO2. Il sostegno dato alle imprese sotto forma di microcrediti, capitale di rischio e garanzie ha infine permesso di creare localmente circa 4000 posti di lavoro.

Anche la Svizzera, comunque, ha beneficiato del contributo all'allargamento, sia perché ha potuto rafforzare sotto più aspetti le sue relazioni bilaterali con l'UE e i relativi Stati membri sia grazie alle opportunità che si sono create per la sua economia: il dieci per cento circa dei contributi versati è andato a beneficio di imprese, associazioni e università svizzere per le prestazioni fornite nel quadro dei vari progetti. Il contributo all'allargamento ha infine permesso di rafforzare la collaborazione in materia di ricerca e di incoraggiare i partenariati e lo scambio di esperienze tra Svizzera e Paesi partner.

La cooperazione con la Bulgaria e la Romania continuerà fino al 2019, quella con la Croazia fino al 2024. Il 1° giugno è anche entrata in vigore la base legale52 per un eventuale rinnovo del contributo a determinati Paesi membri dell'UE. In novembre il Consiglio federale ha deciso di preparare un progetto da sottoporre a consultazione concernente l'attuazione del nuovo contributo. La proposta prevede un importo di 1,302 miliardi di franchi svizzeri su dieci anni destinati ancora una volta a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE, obiettivo in linea con gli interessi economici e politici della Svizzera. Due settori prioritari nel quadro del nuovo contributo saranno la formazione professionale e la migrazione. Un maggiore sostegno alla formazione professionale consentirà di utilizzare il know-how svizzero in questo campo per combattere la disoccupazione giovanile in Europa. I progetti nel 52

722

Legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, RS 974.1.

FF 2018

settore della migrazione dovrebbero, dal canto loro, concorrere a migliorare la gestione dei flussi migratori.

Il 21 dicembre, tuttavia, la Commissione europea ha deciso di riconoscere l'equivalenza della borsa svizzera unicamente a tempo determinato e di vincolarne il futuro riconoscimento ai progressi dei negoziati su un accordo istituzionale, questo sebbene la Svizzera adempia le condizioni previste esattamente come tutti gli altri Paesi terzi che hanno ottenuto un riconoscimento senza limiti temporali. Il Consiglio federale ha criticato questa decisione definendola ingiustificata e discriminante e, nel 2018, si riserva il diritto di rivalutare i lavori sul progetto da sottoporre a consultazione alla luce di questi sviluppi. La decisione sul rinnovo del contributo svizzero e del credito quadro corrispondente spetta al Parlamento.

3.3

Strategia per un mercato unico digitale

I progressi tecnologici come il cloud computing (in italiano: nuvola informatica), il mobile computing (informatica mobile), i big data e l'Internet delle cose permettono di sviluppare prodotti, servizi e modelli commerciali sempre più diffusi, ma anche nel mercato interno dell'UE vi sono ostacoli che rendono più difficile l'accesso alle nuove tecnologie e impediscono alle imprese di sfruttare appieno il loro potenziale.

Nel 2015 la Commissione europea ha quindi adottato una strategia per promuovere il mercato unico digitale (Digital Single Market, DSM)53. L'UE intende così riformare interamente le condizioni quadro per la digitalizzazione e rimuovere gli ostacoli normativi al commercio. L'obiettivo è di realizzare un mercato unico anche nel settore dell'economia digitale creando cioè un «mercato digitale» uniforme tra i 28 mercati dei singoli Stati membri dell'UE. Per attuare questa strategia, la Commissione europea prevede un totale di 16 misure (alcune legislative) basate su tre pilastri:

53

54

55

56

a.

migliore accesso per i consumatori e le imprese ai beni e ai servizi digitali54;

b.

creazione di condizioni quadro ottimali per le reti digitali e i servizi innovativi55;

c.

migliore uso possibile del potenziale di crescita dell'economia digitale56.

Cfr. Comunicazione del 19 maggio 2010 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia per il mercato unico digitale».

Misure: diritto di vendita europeo comune, cooperazione in ambito di tutela dei consumatori, trasparenza dei prezzi e supervisione delle consegne di pacchi, geo-blocking, sondaggio nel settore del commercio elettronico, standardizzazione dei sistemi di copyright, portabilità dei contenuti, revisione della direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo, standardizzazione dei sistemi IVA.

Misure: riforma della regolamentazione in materia di telecomunicazioni, liberalizzazione della banda 700 MHz, revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, sondaggio sul ruolo delle piattaforme online, linee guida sull'economia collaborativa, protezione della sfera privata nelle comunicazioni elettroniche, partenariato pubblico-privato per la sicurezza informatica, direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione.

Misure: industria digitale, cloud computing, creazione di un'economia dei dati, piano di standardizzazione integrato, quadro europeo di interoperabilità, piano d'azione e-government 2016­2020, competenze e qualifiche digitali.

723

FF 2018

Il 10 maggio, nell'ambito della sua revisione intermedia, la Commissione europea ha fatto il punto sui progressi compiuti e ha invitato gli Stati membri ad accelerare l'adozione di tutte le proposte legislative già presentate. Ha inoltre identificato le aree in cui sono necessarie ulteriori misure a livello di UE (p. es. industria dei dati, sicurezza informatica e piattaforme online). Le proposte della Commissione europea per attuare le 16 misure della strategia per un mercato unico digitale comprendono non solo comunicazioni, iniziative, partenariati e piani d'azione, ma anche progetti legislativi che devono essere presentati al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo.

Attuazione della strategia «Svizzera digitale»» Considerato quanto detto, è lecito chiedersi quale sarà l'impatto della strategia DSM della Commissione europea sulle imprese e sui consumatori svizzeri e di quali sinergie potrà avvalersi il nostro Paese.

Il 20 aprile 2016 il Consiglio federale ha adottato la strategia «Svizzera digitale»57, intesa a offrire delle linee guida su come sfruttare appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione affinché la Svizzera possa affermarsi quale polo economico e scientifico innovativo, orientato al futuro e che suscita l'interesse esterno.

Nell'ambito di questa strategia è stato istituito un gruppo di coordinamento interno all'Amministrazione federale per coordinare le attività della Svizzera e analizzare gli sviluppi nell'UE in relazione al mercato unico digitale. Tra settembre 2016 e giugno 2017 il gruppo di lavoro ha condotto un'analisi della situazione svolgendo varie consultazioni presso i servizi federali che si occupano delle tematiche inerenti al mercato unico digitale. Per ogni proposta della Commissione europea il gruppo ha preparato una descrizione della situazione in Svizzera e ha esaminato le misure che la Confederazione potrebbe adottare58. Si è così potuto constatare che i lavori in corso (p. es. la partecipazione a varie commissioni e gruppi di esperti a livello europeo, la revisione della legge sul diritto d'autore59 e di quella sulle telecomunicazioni60) sono per il momento sufficienti. L'Esecutivo monitorerà da vicino gli sviluppi e le misure legislative d'attuazione nel settore del mercato unico digitale nell'UE e, all'occorrenza, avvierà le misure che riterrà appropriate.

3.4

Sfide economiche relative alla «Brexit»

Dopo che, all'inizio di febbraio, il Parlamento britannico ha autorizzato il Governo ad avviare i negoziati per la Brexit, il 29 marzo il Regno Unito ha inviato la richiesta ufficiale di uscita dall'UE, passo che dovrebbe concretizzarsi alla fine di marzo 2019 dopo un periodo di negoziazione di due anni (conformemente all'art. 50 del Trattato sull'Unione europea). Tutto ciò ha conseguenze anche per la Svizzera, visto che il nostro Paese è il terzo partner commerciale più importante del Regno Unito al di 57 58 59 60

724

www.ufcom.admin.ch > Svizzera digitale e internet > Strategia «Svizzera digitale» www.ufcom.admin.ch > Svizzera digitale e internet > Strategia «Svizzera digitale» > Attuazione della strategia RS 231.1 RS 784.10

FF 2018

fuori dell'UE (il sesto a livello mondiale) e il secondo principale investitore al di fuori dell'UE. Per la Svizzera il Regno Unito è il sesto più importante partner commerciale (il 4,9 % del commercio svizzero di merci ­ il 5,8 % delle esportazioni e il 3,9 % delle importazioni ­ si svolge con il Regno Unito). Il quadro giuridico di queste strette relazioni consiste principalmente negli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, che perderanno ogni validità nei confronti del Regno Unito non appena il Paese lascerà l'UE.

Il 19 ottobre 2016 il Consiglio federale ha definito la sua strategia per impostare le relazioni con il Regno Unito dopo l'uscita di quest'ultimo dall'Unione europea (strategia «Mind the Gap»61). L'obiettivo è mantenere le relazioni esistenti senza perdita di tempo o contenuti sancendole a livello contrattuale. Per raggiungere questo obiettivo sono in corso colloqui esplorativi. I tempi con cui si troveranno le soluzioni cercate dipendono soprattutto dal decorso dei negoziati tra UE e Regno Unito e dal fatto che le due parti giungano a un accordo su una regolamentazione transitoria.

Se Londra e Bruxelles riusciranno ad accordarsi sul periodo di transizione (come auspicato dal primo ministro britannico nel suo discorso programmatico del 22 settembre), è molto probabile che, in una prima fase, il Regno Unito rimarrà strettamente legato al mercato unico dell'UE. In questo scenario, sarebbe ipotizzabile una continuazione a tutto campo delle relazioni esistenti tra il Regno Unito e la Svizzera.

In che misura ciò sarà possibile a medio termine, tuttavia, dipende da quanto stretto questo legame resterà una volta terminato il periodo di transizione. Allo stesso modo, l'evoluzione e il rafforzamento dei rapporti tra il Regno Unito e la Svizzera secondo quanto vorrebbe il Consiglio federale dipenderanno dall'orientamento a lungo termine della politica commerciale del Regno Unito.

Per quanto riguarda le relazioni future, i negoziati tra l'UE e il Regno Unito non hanno ancora permesso di fare chiarezza sulla situazione. Nell'anno in esame, l'inizio dei negoziati per l'uscita dall'UE è stato ritardato dalle elezioni legislative anticipate dell'8 giugno, elezioni che, invece di tradursi in una maggiore compattezza della Camera bassa, hanno fatto perdere la maggioranza assoluta al primo
ministro britannico. L'avvio a metà giugno dei negoziati sulla Brexit si è quindi inserito in questo difficile contesto. Il 15 dicembre il Consiglio europeo ha rilevato progressi sufficienti per impostare le trattative sulle future relazioni con il Regno Unito. È nell'interesse di tutte le parti trovare rapide soluzioni nel corso del prossimo anno per consentire, da marzo 2019, la messa in atto di una transizione ordinata.

61

L'obiettivo di questa strategia è: 1. mantenere il livello attuale di accesso al mercato e di cooperazione e 2. esaminare la possibilità di sviluppare le relazioni con il Regno Unito in quattro settori (servizi finanziari, proprietà intellettuale, cooperazione allo sviluppo e tasse di studio).

725

FF 2018

4

Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e altre cooperazioni economiche multilaterali

4.1

OMC

4.1.1

Conferenza ministeriale dell'OMC a Buenos Aires

Dall'ultima edizione della Conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Nairobi nel 2015, i colloqui si sono concentrati maggiormente su singole tematiche dopo che è venuto a mancare il consenso sul proseguimento dei negoziati nell'ambito del ciclo di Doha. In occasione dell'incontro ministeriale informale a Davos, avvenuto a fine gennaio su invito della Svizzera, e in altri due incontri ministeriali informali tenutisi in giugno a Parigi e in ottobre a Marrakech, la maggioranza dei partecipanti ha confermato il ruolo fondamentale dell'OMC e del suo quadro normativo in materia di crescita sostenibile e sviluppo. Non si è però ancora riusciti a concludere i dibattiti né sui vecchi temi né sui nuovi. Le discussioni sui nuovi temi negoziali (commercio elettronico, agevolazione degli investimenti, iniziative a favore di micro, piccole e medie imprese [MPMI]) sono diventate sempre più difficili. Oltre alle incertezze derivanti dalla nuova amministrazione americana, si è accentuata la posizione di importanti Paesi in via di sviluppo, contrari all'integrazione di nuove tematiche nei negoziati finché non vi saranno risultati tangibili nelle questioni ancora in sospeso del ciclo di Doha (in particolare in ambito agricolo).

Durante l'undicesima Conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Buenos Aires dal 10 al 13 dicembre, non si è riusciti a sbloccare questa situazione. I membri dell'OMC hanno potuto trovare un accordo solo in alcuni settori. Nei negoziati sui sussidi alla pesca è stato adottato l'obbligo di notifica per aumentare la trasparenza. I ministri hanno anche deciso di prorogare due moratorie. L'imposizione di diritti doganali o di tasse analoghe sulle trasmissioni elettroniche continuerà ad essere vietata (moratoria sul commercio elettronico) e i membri rinunceranno anche in futuro a presentare denunce in casi di non-violazione nel quadro dell'Accordo TRIPS62. Non è invece stato possibile accordarsi su un programma di lavoro nel settore dell'agricoltura. La ministra del commercio argentina, in qualità di presidente della Conferenza, ha affermato nella sua dichiarazione di chiusura che i ministri dell'OMC si sono pronunciati a favore della protezione del sistema commerciale multilaterale.

La Svizzera si è allineata a diverse dichiarazioni plurilaterali. Con altri 70 Paesi membri ha deciso di
intensificare i lavori esplorativi sul commercio elettronico. Il gruppo analizzerà tramite un dialogo approfondito la necessità di chiarire o di rafforzare le regole dell'OMC esistenti in questo settore. Insieme a 13 membri dell'OMC la Svizzera ha approvato una dichiarazione sulla soppressione dei sussidi inefficienti ai combustibili fossili. L'obiettivo è avviare i negoziati in seno all'OMC per eliminare queste sovvenzioni che distorcono gli scambi e nuocciono all'ambiente. Questo passo contribuirà all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli obiettivi di sostenibilità. Con la dichiarazione plurilaterale sull'agevolazione degli 62

726

Le cosiddette rimostranze di non violazione (non-violation complaints) sono denunce il cui oggetto non è una violazione diretta di una regola dell'OMC, bensì una misura che priva de facto un membro dei suoi diritti e vantaggi commerciali.

FF 2018

investimenti diretti, un gruppo di 70 Paesi, tra cui la Svizzera, chiede l'avvio di discussioni al fine di sviluppare un quadro normativo multilaterale sull'agevolazione di tali investimenti. In un'altra dichiarazione plurilaterale la Svizzera e 86 Paesi membri dell'OMC chiedono che le preoccupazioni delle MPMI figurino nell'agenda dei negoziati. Si tratta di far sì che in un programma di lavoro siano elaborate alcune misure per facilitare l'accesso alle informazioni e ridurre i costi delle transazioni.

In questo contesto, a margine dell'incontro ministeriale dell'OMC, la Svizzera ha sostenuto un'iniziativa per la creazione di un centro di supporto online grazie al quale le MPMI dei Paesi in via di sviluppo potranno beneficiare gratuitamente di informazioni sui requisiti e sulle procedure di importazione ed esportazione.

4.1.2

Esame della politica commerciale svizzera da parte dell'OMC

Il quinto esame congiunto della politica commerciale (Trade Policy Review, TPR) della Svizzera e del Liechtenstein da parte dell'OMC ha avuto luogo il 16 e il 18 maggio a Ginevra63.

La maggioranza dei 53 interventi complessivi è stata molto positiva. È stata sottolineata la resilienza dell'economia svizzera, la buona attività di governo del Paese, la stabilità politica, la flessibilità del mercato del lavoro e la promozione dell'innovazione. I membri dell'OMC hanno lodato la politica di crescita 2016­201964, in particolare le misure per agevolare le importazioni e hanno preso atto con favore della politica di sviluppo del Paese e del suo impegno a livello ambientale. I membri apprezzano inoltre il forte sostegno della Svizzera nei confronti del sistema commerciale multilaterale e il suo ruolo costruttivo all'interno dell'OMC.

Le critiche hanno riguardato alcuni aspetti della politica agricola svizzera: gli elevati dazi doganali, la complessità del sistema dei contingenti tariffali e l'eccessivo sostegno interno. Sono state sollevate domande anche sulla procedura interna per l'attuazione dell'accordo di Nairobi sulla concorrenza all'esportazione (n. 4.1.3). Diversi membri hanno inoltre menzionato determinati settori di servizi, a loro avviso troppo poco liberalizzati o considerabili alla stregua di monopoli di Stato, come nel caso di alcuni servizi postali, assicurativi e di telecomunicazione. Dal loro punto di vista una maggiore liberalizzazione in questi settori contribuirebbe a contrastare il fenomeno del caro prezzi in Svizzera.

Alcuni membri fanno inoltre notare che i contributi al fondo di garanzia sulle esportazioni, se sommati ai dazi riscossi, possono determinare il superamento delle aliquote massime vincolanti previste nell'elenco degli impegni che la Svizzera ha assunto all'interno dell'OMC. Di conseguenza è necessario trovare una soluzione per i contribuiti al fondo di garanzia entro il 2019.

63 64

I documenti relativi a questo esame sono consultabili all'indirizzo: www.wto.org > english > Trade topics > Trade policy reviews > Switzerland and Liechtenstein.

Cfr. comunicato stampa del 22 giugno 2016 «Il Consiglio federale approva il rapporto sulla nuova politica di crescita 2016­2019».

727

FF 2018

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, i membri si sono concentrati sulla legislazione «Swissness» ed esaminato la sua conformità alle norme dell'OMC.

Infine sono state poste delle domande anche sull'adozione della revisione dell'Accordo dell'OMC del 30 marzo 2012 sugli appalti pubblici, che la Svizzera non ha ancora ratificato, diversamente dalle altre Parti.

4.1.3

Soppressione dei sussidi all'esportazione

In occasione della decima Conferenza ministeriale dell'OMC tenuta a Nairobi a dicembre 2015 è stato deciso di vietare tutti i rimanenti sussidi all'esportazione nel settore agricolo. Il divieto riguarda anche i contributi all'esportazione che la Svizzera versa in applicazione della cosiddetta legge sul cioccolato65. Per sussidi analoghi a quelli svizzeri è stato concordato un periodo transitorio di cinque anni per l'attuazione di questa decisione.

L'avamprogetto posto in consultazione sull'attuazione della decisione dell'OMC è stato accolto per lo più positivamente66. Il 17 maggio il Consiglio federale ha adottato il messaggio67 che approva e attua la decisione ministeriale dell'OMC, in gran parte corrispondente alla versione posta in consultazione. Il testo contiene la revisione totale della cosiddetta legge sul cioccolato e, come misura di accompagnamento, una revisione della legge sull'agricoltura68 per consentire il versamento ai produttori di latte e cereali di contributi legati al prodotto e indipendenti dall'esportazione. Come altra misura di accompagnamento si prevede di semplificare, con una modifica di ordinanza, la procedura d'autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo dei latticini e dei cereali panificabili che hanno finora dato diritto ai contributi all'esportazione. Le Camere federali hanno approvato il messaggio nella sessione autunnale e invernale.

4.1.4

Comitato nazionale per l'agevolazione degli scambi

Il 22 febbraio è entrato in vigore l'Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi69, che prevede tra l'altro l'istituzione di un comitato nazionale per l'agevolazione degli scambi ad opera di ogni parte contraente. La Svizzera ha rispettato questo impegno: un organo esistente all'interno dell'Amministrazione si riunirà in media una volta all'anno, coinvolgendo i principali soggetti dell'economia privata, come comitato nazionale di agevolazione degli scambi. L'obiettivo del comitato è rafforzare il dialogo tra l'Amministrazione e l'economia privata e offrire una piattaforma per discutere problemi concreti legati alle procedure doganali. Il comitato svizzero 65 66 67 68 69

728

Legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati, RS 632.111.72.

www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > DEFR Messaggio concernente l'eliminazione dei contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati, FF 2017 3737.

Legge federale sull'agricoltura, RS 910.1.

RU 2017 2105

FF 2018

di agevolazione degli scambi, composto da rappresentanti dell'Amministrazione federale delle dogane, della SECO, del Principato del Liechtenstein e da esponenti del mondo economico, si è riunito per la prima volta il 2 maggio.

4.2

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il Gruppo dei 20 (G20)

4.2.1

OCSE: politica di allargamento

Nell'anno in rassegna gli Stati membri dell'OCSE hanno condotto riflessioni sul futuro strategico dell'Organizzazione, in particolare riguardo a eventuali nuovi Paesi membri. I membri attuali hanno ribadito il loro appoggio all'apertura dell'Organizzazione a nuove adesioni, ma hanno sottolineato che l'OCSE non è nata per diventare un'organizzazione mondiale. Per il suo influsso e la sua efficacia non sono determinanti le dimensioni, bensì la qualità dei suoi lavori e l'attuazione internazionale dei suoi strumenti, standard e norme. Per la maggior parte dei Paesi OCSE è prioritario mantenere gli standard dell'organizzazione. Per questa ragione hanno deciso di essere prudenti nei confronti dei candidati all'adesione. E concordano che esiste ancora un certo margine di manovra per quanto riguarda le dimensioni dell'Organizzazione, che conta attualmente 35 membri.

Per valutare il grado di preparazione dei candidati e in che misura si attengono già agli strumenti dell'OCSE, il Consiglio dell'OCSE ha sviluppato un quadro di riferimento per esaminare i nuovi membri potenziali. Esso si basa sugli standard OCSE nei settori economia di mercato, rispetto dello Stato di diritto, apertura economica (commercio e investimenti), lotta alla corruzione, stabilità e trasparenza del sistema finanziario nonché gestione aziendale e accesso alle informazioni.

Per la Svizzera è importante che i Paesi che desiderano entrare a far parte dell'Organizzazione condividano la visione dei membri esistenti, ovvero che aderiscano agli strumenti giuridici dell'organizzazione. La Svizzera è consapevole che la procedura di adesione all'OCSE offre ai candidati la possibilità di migliorare le proprie condizioni quadro economiche. In tale contesto procede a una sua valutazione dei possibili candidati basandosi sugli standard del succitato quadro di riferimento, su indicatori economici e finanziari nonché sulle relazioni bilaterali con i singoli Paesi. La Svizzera ritiene inoltre che la procedura di adesione di un candidato abbia un ruolo molto importante: garantisce in particolare che un Paese entri a far parte dell'Organizzazione solo quando è veramente pronto ad adottare gli standard dell'OCSE.

729

FF 2018

4.2.2

G20: presidenza tedesca 2017, presidenza argentina 2018

Nell'anno in rassegna i lavori del G2070 si sono concentrati sul rafforzamento della resilienza economica mondiale, cioè sul consolidamento delle condizioni quadro monetarie, finanziarie e politico-commerciali. Altri temi centrali sono stati la digitalizzazione dell'economia e la promozione degli investimenti in Africa. La Svizzera ha partecipato all'incontro dei ministri delle finanze e a quello dei responsabili delle banche centrali del G20 come anche alle riunioni tecniche su questioni fiscali e finanziarie e sulla lotta alla corruzione. I capi di Stato e di governo si sono incontrati sotto la presidenza tedesca il 7 e l'8 luglio ad Amburgo. Per la prima volta nella storia del G20 il vertice si è concluso con una dichiarazione in cui un punto non è stato sostenuto all'unanimità. I leader del G20 hanno sì preso atto della decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall'Accordo di Parigi sul clima, ma al contempo gli altri 19 membri lo hanno dichiarato irrevocabile. Ci sono state delle tensioni anche durante le discussioni sui temi finanziari del piano d'azione del G20 di Amburgo. La presidenza tedesca si è adoperata per trovare un consenso su questi temi a scapito di altri impegni (in particolare nel settore della finanza verde) in modo da favorire una posizione più forte in altri settori (commercio, clima).

Il fatto che la Svizzera sia stata invitata tre volte a partecipare al segmento finanziario dimostra che il G20 la considera un attore di rilievo a livello internazionale nel settore finanziario ed economico. Durante le riunioni la Svizzera ha dato prova di grande impegno e ha sottolineato l'importanza che tutti i Paesi si adoperino per creare un quadro equo per quanto riguarda la regolamentazione del mercato finanziario (Basilea III) e la fiscalità internazionale.

Da dicembre la presidenza del G20 è passata all'Argentina, che ha definito per il 2018 le seguenti priorità: 1) il futuro dei lavori inerenti alla digitalizzazione dell'economia, con un accento particolare sull'educazione e sul rafforzamento delle competenze in un mondo del lavoro digitalizzato, 2) il finanziamento delle infrastrutture e 3) l'agricoltura nel contesto commerciale, digitale e sostenibile. Il governo argentino ha invitato la Svizzera a partecipare al segmento finanziario del G20 e agli incontri del gruppo di lavoro contro la corruzione.

5

Accordi di libero scambio e altri accordi economici

5.1

Accordi di libero scambio e agricoltura

Situazione iniziale Considerato il mercato interno relativamente modesto e la sua forte integrazione nelle catene del valore globali, la Svizzera ha particolarmente bisogno di un accesso ai mercati esteri il più possibile privo di ostacoli e il meno discriminatorio possibile.

La quota di esportazioni di merci e servizi sul PIL, pari al 63 per cento, è superiore 70

730

Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia, UE.

FF 2018

alla media internazionale71. Oltre a quelli con l'UE/AELS, la Svizzera dispone oggi di una rete di 28 accordi di libero scambio (ALS) con altri 38 Paesi72. Nel 2016 l'86 per cento delle importazioni e il 76 per cento delle esportazioni svizzere proveniva, rispettivamente era destinato a Paesi partner di ALS. La rete di questi accordi contribuisce notevolmente a diversificare i mercati svizzeri d'esportazione e tiene conto della crescente internazionalizzazione delle attività economiche.

Attualmente sono in corso negoziati per nuovi ALS con alcuni Paesi emergenti e in via di sviluppo, in particolare con Ecuador, India, Indonesia, Malaysia, Stati del Mercosur73 e Vietnam (cfr. tabella riassuntiva al n. 8.1.2). La Svizzera si impegna inoltre a modernizzare anche gli accordi più vecchi, che regolano per lo più l'accesso al mercato delle merci. Negoziati di questo tipo sono in corso con il Messico, mentre con il Canada sono stati avviati colloqui esplorativi. I negoziati con la Turchia sono stati sostanzialmente conclusi nell'anno in rassegna. Con il Cile e l'Unione doganale dell'Africa australe (SACU)74 verranno avviati prossimamente i negoziati in tal senso. L'obiettivo è migliorare ulteriormente l'accesso ai mercati ed estendere gli accordi ad altri settori, quali lo scambio di servizi, l'accesso al mercato degli appalti pubblici, il commercio e lo sviluppo sostenibile o l'accesso al mercato degli investimenti. Inoltre, le regole d'origine dovrebbero essere uniformate il più possibile, in modo da semplificarne l'applicazione per gli esportatori.

In passato la Svizzera stipulava ALS soprattutto con partner anch'essi interessati principalmente all'esportazione di prodotti industriali. Per i prodotti agricoli la Svizzera concedeva limitate riduzioni doganali, soprattutto per i prodotti non sensibili (p. es. i frutti tropicali), mentre per i prodotti sensibili si atteneva ai contingenti OMC. Al contempo puntava a un migliore accesso al mercato per i prodotti agricoli per i quali ha specifici interessi in materia di esportazione (in particolare il formaggio e vari prodotti trasformati).

Nei negoziati in corso le prospettive di successo di questo approccio risultano tuttavia sempre meno certe, perché gran parte dei partner chiede un migliore accesso al mercato svizzero per i propri prodotti agricoli. Questa
situazione, già delineata nel rapporto sull'economia esterna del 201675, induce a pensare che la Svizzera debba portare avanti la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli se intende assicurarsi l'accesso ai mercati esteri nell'ambito degli ALS. La discussione politica interna sul fenomeno dei prezzi elevati in Svizzera si è fatta più accesa. Tra le cause del caro prezzi figurano, nel caso dei prodotti alimentari, l'elevata protezione doganale, la scarsa concorrenza nella ripartizione dei contingenti d'importazione e vari ostacoli non tariffari al commercio. In tale contesto il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di elaborare un pacchetto di misure che dovrebbero ridurre il livello

71 72

73 74 75

Cfr. Banca mondiale (2017): https://data.worldbank.org > Browse by indicator > Exports of goods and services (% of GDP).

Cfr. Segreteria di Stato dell'economia (2017), www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Accordi di libero scambio > Elenco degli accordi di libero scambio della Svizzera.

Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay; il Venezuela è attualmente sospeso dal Mercosur.

Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland.

FF 2017 693, n. 1.4.2

731

FF 2018

dei prezzi in Svizzera. Tra di esse figura anche l'esame del margine di manovra riguardo alla protezione doganale per i prodotti agricoli e le derrate alimentari76.

Sviluppi nel contesto internazionale Molti ALS conclusi di recente dai principali partner della Svizzera con altri Paesi prevedono un'estesa soppressione dei dazi doganali, non solo nel settore industriale, ma anche sui prodotti agricoli. Gli ALS degli Stati Uniti comportano di norma un'ampia liberalizzazione di quasi tutti i prodotti agricoli, a volte con la concessione di periodi transitori piuttosto lunghi. Da alcuni anni anche l'UE, che in passato adottava un approccio analogo a quello della Svizzera, conclude accordi che prevedono una forte riduzione dei dazi doganali per la maggior parte dei prodotti agricoli.

Ad esempio, nell'Accordo di libero scambio tra l'UE e il Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) i due partner si sono impegnati a eliminare rispettivamente il 93,8 per cento e il 91,7 per cento dei loro dazi doganali entro sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

Anche nell'Accordo relativo a un partenariato transpacifico (Trans-Pacific Partnership, TPP) tra dodici Stati del Pacifico77 era prevista una significativa liberalizzazione dello scambio di prodotti agricoli e i partner hanno fatto importanti concessioni anche in settori sensibili. Il Giappone, che presenta un livello di protezione dei prodotti agricoli comparabile a quello svizzero, ha concesso nel TPP una considerevole apertura del suo mercato agricolo (con solo qualche eccezione) e si è impegnato ad esempio a ridurre gradualmente dall'attuale 38 al nove per cento, nei 15 anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, l'aliquota di dazio per la carne bovina, un bene che rientra tra i suoi principali interessi difensivi. I partner del TTP hanno previsto varie concessioni, in certi casi di ampia portata, anche per quasi tutti gli altri prodotti agricoli. Dopo il ritiro degli Stati Uniti dal TPP gli undici Stati rimanenti si adoperano per attuare comunque l'accordo, anche se in una forma leggermente modificata. Le sue disposizioni potrebbero essere utilizzate come riferimento nei negoziati con altri Stati.

Un'apertura così significativa del mercato agricolo non sarebbe compatibile con l'attuale politica agricola svizzera. Nei
negoziati in corso la Svizzera offre l'accesso al mercato in franchigia doganale per al massimo la metà delle sue voci di tariffa doganali in ambito agricolo. Inoltre, per numerosi prodotti le concessioni si riferiscono solo ai contingenti OMC, a periodi non amministrati o a determinati usi (p. es.

prodotti importati a scopi tecnici, ma non per l'alimentazione umana).

Nei negoziati condotti individualmente con il Messico e il Vietnam, due degli Stati del TPP, i due Paesi hanno chiaramente espresso che l'AELS può aspettarsi risultati altrettanto ambiziosi quanto quelli del TPP solo se gli Stati dell'Associazione propongono dal canto loro concessioni analoghe, in particolare in ambito agricolo.

Attualmente gli Stati dell'AELS e la Svizzera non dispongono di un mandato per poter soddisfare tali richieste. Questa divergenza a livello di ambizioni ha bloccato i negoziati già avviati con il Messico e il Vietnam. Con altri Paesi non è stata trovata 76 77

732

Cfr. DEFR (2017), La facilitation des importations pour lutter contre l'îlot de cherté.

Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Stati Uniti, Vietnam.

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una base comune per negoziati promettenti durante la fase dei colloqui esplorativi (come accaduto nel 2006 con gli Stati Uniti).

Persino se si tratta di Paesi che non mirano a una riduzione generalizzata dei dazi doganali, il forte interesse ad esportare determinati prodotti agricoli crea problemi non indifferenti per la Svizzera, perché gli interessi offensivi dei partner collidono spesso con i propri interessi difensivi. L'atteggiamento restrittivo elvetico al riguardo rende più difficile concludere trattative o può portare a risultati negoziali poco soddisfacenti in altri settori in cui la Svizzera ha interessi in materia di esportazione (prodotti industriali, ma anche prodotti agricoli di base e prodotti trasformati quali formaggio, cioccolato, caffè, alimenti per neonati, bevande a base di latte, bevande energetiche ecc.). Nelle prime due tornate negoziali svoltesi nell'anno in rassegna i Paesi del Mercosur hanno chiaramente espresso ad esempio che il livello di ambizione nel settore dei prodotti agricoli sarà determinante per quello dei prodotti industriali nonché per altri settori importanti per gli Stati AELS (p. es. gli appalti pubblici).

Azioni possibili Una maggiore flessibilità nei negoziati ALS è indispensabile affinché la Svizzera possa continuare a stipulare accordi che tengano sufficientemente conto dei suoi interessi offensivi e garantiscano un accesso il meno discriminatorio possibile ai mercati dei suoi partner di libero scambio. Ciò presuppone la volontà di ridurre il livello di protezione doganale dei prodotti agricoli.

Queste riflessioni sono confluite nella sintesi sullo sviluppo a medio termine della politica agricola adottata dal Consiglio federale nell'autunno 201778. Gli scenari di apertura delle frontiere presentati mostrano che un'apertura del mercato che vada oltre quella prevista dagli ALS esistenti della Svizzera (come potrebbe accadere ad esempio nel caso di un ALS con i Paesi del Mercosur) avrebbe effetti relativamente deboli sullo sviluppo strutturale dell'agricoltura svizzera se la compensazione fosse proporzionalmente elevata. In linea di massima si può affermare che un'apertura del mercato nel settore agricolo sarebbe vantaggiosa per l'economia generale e una parziale soppressione della protezione doganale accompagnata da misure di sostegno appropriate
sarebbe sostenibile per l'agricoltura svizzera.

Questa soppressione parziale potrebbe avvenire mediante varie opzioni, che sono già prassi comune in molti negoziati di altri Paesi relativi ad ALS:

78

a.

liberalizzazione completa del commercio dei prodotti agricoli non sensibili;

b.

concessione di contingenti tariffali bilaterali in aggiunta ai contingenti attuali dell'OMC; in questo modo la Svizzera potrebbe offrire ai suoi partner concessioni economicamente più interessanti per i prodotti sensibili dal punto di vista della politica agricola senza dover tuttavia rinunciare al controllo dei quantitativi importati;

Cfr. Ufficio federale dell'agricoltura (2017), Panoramica sull'evoluzione a medio termine della politica agricola dal 2022.

733

FF 2018

c.

riduzione della protezione alla frontiera per i prodotti sensibili nel quadro di periodi transitori; in questo modo la Svizzera potrebbe mostrarsi più flessibile in materia di concessioni tariffali. Attualmente rilascia concessioni doganali solo nell'ambito di un ALS e a partire dall'entrata in vigore dell'accordo. Altri Paesi invece concordano spesso periodi transitori per la riduzione (generalmente scaglionata) dei dazi doganali.

Anche se limitata a queste opzioni, un'apertura supplementare del mercato potrebbe avere conseguenze strutturali sull'industria agroalimentare nazionale. Nell'ipotesi di una riduzione della protezione doganale è essenziale che la pressione esercitata sui prezzi dei produttori nazionali resti contenuta e che sia ammortizzata, se necessario, da misure di accompagnamento. Le ripercussioni strutturali dipendono dal grado di apertura del mercato (periodo, portata e rapidità della riduzione della protezione doganale) nonché dalle misure di accompagnamento stesse (portata, durata, degressività ecc.).

5.2

Attuazione degli accordi di libero scambio e promozione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile

Nell'anno in rassegna la Svizzera ha organizzato varie riunioni di comitati misti (CM) nel quadro degli ALS esistenti. La vigilanza sugli ALS nel quadro dei CM è illustrata in dettaglio nel presente rapporto, conformemente al parere del Consiglio federale del 22 settembre79 concernente il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 4 luglio80 sugli effetti degli accordi di libero scambio. Tra le altre cose si tratta di garantire la coerenza dell'applicazione degli ALS con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Nel mese di marzo si è tenuta la seconda riunione del CM ALS AELS-Ucraina81. La principale preoccupazione dell'AELS è la certezza del diritto per quanto riguarda la parità di trattamento con l'UE in materia di accesso al mercato per i prodotti industriali e i prodotti agricoli trasformati. Per ragioni procedurali da parte dell'Ucraina, non è stato possibile prendere alcuna decisione. L'AELS ha proposto all'Ucraina di includere un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile. L'argomento sarà di nuovo discusso durante il prossimo incontro. La priorità dell'Ucraina è un migliore accesso al mercato per i prodotti agricoli di base.

Il CM AELS-Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (CCG)82 si è riunito per la seconda volta nel mese di maggio. Le discussioni si sono concentrate sulla ricerca di soluzioni ai persistenti problemi di attuazione dell'AELS nel settore delle dogane e delle regole d'origine. L'AELS ha proposto anche al CCG l'inclusione di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile. Al momento il CCG non è però disposto a rivedere l'accordo.

79 80 81 82

734

FF 2017 6575 FF 2017 6505 RS 0.632.317.671 Consiglio di cooperazione del Golfo: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi, Kuwait, Oman, Qatar, Stati Uniti, RS 0.632.311.491.

FF 2018

A maggio si sono svolte le discussioni preliminari per redigere uno studio comune sullo sviluppo dell'ALS Svizzera-Cina. Per la Svizzera è prioritaria la clausola di revisione concernente le concessioni doganali.

A fine ottobre si è tenuto il primo incontro del CM AELS-Hong Kong83. Il CM ha adottato delle decisioni sulle regole procedurali del comitato misto e del tribunale arbitrale nell'ambito della procedura di composizione delle controversie tra le parti, sulla procedura per adeguare l'elenco di impegni per l'accesso al mercato nel settore dei servizi, su adeguamenti specifici di questi impegni, sull'allegato VII (Disposizioni sulla regolamentazione interna), nonché su adeguamenti in base alla nuova nomenclatura del sistema armonizzato negli allegati sul pesce e altri prodotti del mare e sui prodotti agricoli trasformati84. Inoltre, ha avuto luogo uno scambio sull'attuazione delle disposizioni concernenti il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Nell'anno in rassegna si è riunito anche il comitato misto dell'ALS con Hong Kong, che rientra fra gli accordi contenenti disposizioni sulla sostenibilità. Nell'ambito di questo incontro le parti hanno esaminato le disposizioni dell'ALS relative alla sostenibilità e sono giunte alla conclusione che sono state effettivamente attuate. Anche i rappresentanti della società civile consultati in vista di questo incontro non hanno riferito alla SECO alcun problema in sede di applicazione. L'AELS dal canto suo ha manifestato interesse a un aggiornamento di queste disposizioni. Si tratta in particolare di includere alcune norme sulla silvicoltura e sulla pesca sostenibili, in analogia a quelle inserite dall'AELS nei suoi recenti ALS con altri partner. Hong Kong, che attribuisce grande importanza alla protezione dell'ambiente nella sua politica, ha comunicato la creazione di un gruppo di lavoro ad alto livello per esaminare il raggiungimento dei suoi obiettivi nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima85.

Tuttavia, al momento attuale non reputa necessario adeguare l'ALS. Hong Kong non intende neanche dar seguito alla proposta dell'AELS di raggruppare in un unico capitolo dell'ALS (da intitolare «Commercio e sviluppo sostenibile») le disposizioni sul commercio e l'ambiente e quelle dell'Accordo sugli standard di lavoro stipulato separatamente con gli Stati
dell'AELS86. Ciò è dovuto in particolare al fatto che Hong Kong non è membro a tutti gli effetti dell'OIL, ma vi partecipa tramite la Repubblica Popolare Cinese. La Svizzera ha infine manifestato il suo interesse a stabilire un dialogo in vista della ratifica delle due convenzioni fondamentali dell'OIL87 (su un totale di otto), che Hong Kong non ha ancora ratificato. Hong Kong si è mostrato disposto a esaminare questa proposta.

Nell'anno in rassegna sono stati compiuti progressi nei negoziati in corso con Indonesia, Malaysia e i Paesi del Mercosur in merito all'inclusione del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile. Con Ecuador, India, Vietnam, Messico e Turchia i negoziati in questo ambito sono praticamente conclusi.

83 84 85 86 87

RS 0.632.314.161 www.efta.int > Global trade relations > Free Trade Agreements > Trade Relations per country > Hong Kong RS 0.814.012 RS 0.632.314.161.2 Convenzione n. 100 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile e Convenzione n. 111 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione.

735

FF 2018

In aggiunta alle disposizioni sulla sostenibilità negli ALS, la Svizzera conduce con alcuni Paesi dialoghi tripartiti sugli standard del lavoro e dell'impiego, ad esempio con Cina e Vietnam. Nell'anno in rassegna si è svolto il secondo dialogo tripartito di lavoro, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle autorità e delle parti sociali di entrambi i Paesi. Il punto principale dell'incontro è stato il dialogo sociale e il partenariato sociale. Inoltre le due delegazioni si sono scambiate le loro esperienze sull'assicurazione contro la disoccupazione. Il dialogo di lavoro tripartito è considerato utile e costruttivo, come pure la combinazione con i programmi concreti di cooperazione e di sviluppo economici della SECO a livello delle imprese (SCORE e Better Work). Questi programmi, condotti dalla direzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, contribuiscono a migliori condizioni di lavoro e a una maggiore competitività delle piccole e medie imprese nel settore del mobile e promuovono il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento del settore tessile.

Nell'anno in rassegna l'AELS ha proposto all'Indonesia di lanciare un dialogo di questo tipo nell'ambito dei negoziati in corso.

5.3

Commissioni economiche miste

La Svizzera ha istituito commissioni economiche miste (CEM) con 30 Stati, tra i quali figurano i suoi principali partner economici, importanti Paesi emergenti, nonché determinati Stati con i quali ha cercato il dialogo all'indomani della loro indipendenza (in particolare le ex. repubbliche sovietiche) o dopo la loro apertura in termini di politica estera (p. es. Myanmar). Alcune CEM esistono da decenni88, mentre altre risalgono agli anni Novanta89 o all'inizio del nuovo secolo90. Nell'anno in rassegna, dopo la ratifica dell'Accordo commerciale bilaterale91, è stata istituita anche una CEM con l'Iran. Complessivamente nel 2017 ci sono stati 10 incontri CEM (cfr. tabelle riassuntive al n. 8.1.3).

La caratteristica principale delle CEM è il coinvolgimento istituzionalizzato di rappresentanti del settore privato, che consente uno scambio diretto tra gli attori statali e quelli privati. Questo formato si differenzia dunque dai comitati misti esistenti nell'ambito degli ALS (n. 5.2) e lo completa. Le CEM offrono alle autorità federali l'opportunità di comunicare a uno Stato partner, a livello di esperti, eventuali preoccupazioni di tipo economico. Le commissioni forniscono anche un quadro adatto a favorire la comprensione delle particolarità svizzere (p. es. la situazione dell'immigrazione in questi ultimi anni). Nell'anno in rassegna ad esempio le CEM hanno permesso di discutere con la Russia le sfide della politica russa di localizzazione per le imprese svizzere e, con la Cina, sia le disparità in materia di regolamentazione degli investimenti esteri (mancanza di reciprocità), sia le opportunità della Belt and Road Initiative. Con l'Arabia Saudita sono state discusse, tra l'altro, questioni rela88 89 90 91

736

Arabia Saudita, Cina, Germania, India.

Austria, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Messico, Moldova, Russia, Ucraina, Uzbekistan.

Argentina, Azerbaigian, Brasile, Cile, Filippine, Francia, Indonesia, Italia, Myanmar, Perù, Serbia, Stati Uniti, Sudafrica, Tagikistan, Turchia, Venezuela.

Cfr. rapporto sulla politica economica esterna 2016, FF 2017 693.

FF 2018

tive all'attuazione dell'Accordo di libero scambio AELS-GCC e con l'Indonesia si è parlato dei negoziati per un nuovo accordo sulla protezione degli investimenti e della nuova legge indonesiana sui brevetti, che rappresenta una sfida anche nei negoziati ALS in corso. Con la Germania sono state tematizzate le ripercussioni della Brexit e con l'Italia i problemi legati alla circolazione di merci e persone. Queste discussioni offrono la base per concreti lavori successivi con i Paesi partner.

Le CEM sono risultate uno strumento efficace e flessibile che permette di parlare degli interessi economici della Svizzera a livello bilaterale con i vari Paesi partner e di costruire una relazione di fiducia reciproca. Esse offrono un quadro istituzionalizzato per affrontare questioni economiche bilaterali di ogni genere, dalla verifica periodica delle condizioni contrattuali bilaterali alla risoluzione di questioni e problemi specifici del settore privato. In questo modo forniscono un contributo importante al rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali.

5.4

Protezione della proprietà intellettuale

La prima modifica all'Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) dall'istituzione dell'OMC nel 1995 è entrata in vigore nell'anno in esame. Questa modifica intende facilitare l'accesso ai farmaci generici ai Paesi membri dell'OMC più poveri che non dispongono di una propria industria farmaceutica in questo settore. La Svizzera aveva già recepito questo emendamento nel suo diritto nazionale nel 2008, in occasione della revisione della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti92.

La protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni di provenienza nelle relazioni commerciali bilaterali è una priorità elvetica93. Nel quadro dei negoziati per l'accordo di libero scambio AELS-Georgia, la Svizzera e la Georgia hanno convenuto di avviare i negoziati per un accordo bilaterale sulla protezione delle indicazioni geografiche e di provenienza. I negoziati sono iniziati nell'anno in rassegna.

In base a un memorandum d'intesa stipulato nel 2007, la Svizzera ha proseguito l'intenso dialogo in materia di proprietà intellettuale che intrattiene con le autorità cinesi, in particolare con il ministero cinese del commercio, nel quadro di una riunione che ha avuto luogo a Berna nel mese di agosto. Le discussioni hanno avuto come oggetto anche l'utilizzo abusivo di indicazioni di provenienza svizzere.

Durante l'incontro un'azienda orologiera ha invitato la delegazione cinese per illustrarle l'importanza del settore per l'economia elvetica e i problemi legati alle contraffazioni realizzate in Cina. La Svizzera, rappresentata dall'IPI, intrattiene anche un dialogo con l'ufficio cinese dei brevetti. Durante un incontro in Cina sono state approfondite le questioni concernenti i brevetti e i disegni industriali. Una tavola rotonda per l'industria ha permesso di discutere della protezione e dell'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale nei due Paesi. Il dialogo con l'ufficio cinese dei brevetti si basa su un memorandum d'intesa del 2012, che è stato rinnovato per una 92 93

RS 232.14 Mozione 12.3642 Regolamentazione dell'utilizzo delle denominazioni di origine geografica nei trattati internazionali, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati.

737

FF 2018

durata di cinque anni in occasione della visita di Stato del presidente cinese all'inizio dell'anno in rassegna.

6

Cooperazione economica allo sviluppo

6.1

25° anniversario della Banca mondiale

Nell'anno in rassegna la Svizzera ha celebrato tre anniversari nel settore della cooperazione economica allo sviluppo: 25 anni fa ha aderito alla Banca mondiale e alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, e 50 anni fa alla Banca asiatica di sviluppo.

In occasione del 25° anniversario della sua adesione alla Banca mondiale, il 23 agosto la Svizzera ha organizzato a Berna una conferenza con il presidente della Banca mondiale Jim Yong Kim e il consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann.

Questo evento le ha offerto l'occasione di dichiararsi a favore del multilateralismo e di sottolineare la rilevanza delle banche di sviluppo, a cominciare dalla Banca mondiale. Al contempo ha presentato il futuro orientamento del partenariato con quest'ultima e ha annunciato gli aumenti di capitale previsti per due di queste istituzioni finanziarie, ossia la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Società finanziaria internazionale (SFI). È inoltre stato organizzato un evento pubblico per favorire il dialogo tra la società civile, il settore privato e le istanze politiche.

La cooperazione con la Banca mondiale è un elemento essenziale dell'impegno della Svizzera a favore dello sviluppo e costituisce un complemento importante alle attività bilaterali di sviluppo. La Banca mondiale è un'istituzione riconosciuta a livello globale per la sua efficacia e credibilità e offre una piattaforma per una concreta collaborazione allo sviluppo. Grazie alla sua neutralità ha un accesso privilegiato a molti settori del dialogo politico. Possiede inoltre le dimensioni necessarie per affrontare sfide mondiali quali crisi finanziarie, cambiamento climatico, sicurezza alimentare, catastrofi naturali, movimenti migratori o epidemie.

Nell'anno in rassegna molti Paesi del gruppo guidato dalla Svizzera avente diritto di voto nella Banca mondiale94 sono stati al centro della Belt and Road Initiative lanciata dalla Cina, che desidera istituire una nuova via della seta per il trasporto e il commercio. Il Consiglio federale intende avvalersi delle relazioni diplomatiche della Svizzera con i Paesi che partecipano all'iniziativa per far valere meglio i propri interessi politici ed economici in questa regione.

94

738

Il gruppo di voto della Banca mondiale diretto dalla Svizzera comprende i seguenti Paesi: Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Polonia, Serbia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

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6.2

Promozione delle competenze professionali nei Paesi in via di sviluppo

Secondo il messaggio del 17 febbraio 200695 sulla cooperazione internazionale 2017­2020, la cooperazione economica allo sviluppo prevede il rafforzamento delle competenze professionali nei Paesi partner per ottenere una maggiore competitività, per consolidare il commercio e aumentare il numero e la qualità degli impieghi nei Paesi partner. In una pubblicazione di fine maggio la SECO presenta la sua posizione nel settore dello sviluppo delle competenze professionali, mentre la DSC ha pubblicato nello stesso periodo la sua strategia in materia di istruzione di base e formazione professionale96.

Per quanto riguarda la formazione professionale superiore il Consiglio federale desidera rafforzare le competenze dei Paesi partner in determinati settori. Al contempo si adopera per il miglioramento delle condizioni di lavoro. In tale contesto il settore privato svolge un ruolo chiave. Le attività saranno condotte sia sul piano bilaterale (p. es. in Indonesia) sia con la partecipazione di agenzie multilaterali (p. es. nel caso del programma Better Work dell'Organizzazione internazionale del lavoro e della SFI della Banca mondiale).

La Svizzera ha introdotto il tema della formazione professionale e delle competenze professionali anche nella Banca mondiale e nella BERS. In dicembre ha presentato il suo impegno in occasione dello Skills-Forum della Banca asiatica di sviluppo tenutosi in Indonesia. Il know-how svizzero è molto apprezzato e permette alla Svizzera di posizionarsi a livello internazionale in questo settore.

6.3

Finanza sostenibile

Per favorire l'integrazione dei criteri di sostenibilità nel settore finanziario il Consiglio federale punta, nel quadro della cooperazione internazionale, sul cambiamento volontario del comportamento degli attori finanziari e cerca di far avanzare lo sviluppo delle basi metodologiche in materia. La Svizzera è attiva nei forum dell'OCSE, del G20 (n. 4.2) e del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.

Sostiene inoltre iniziative internazionali quali la Climate Bonds Initiative97 e la Natural Capital Finance Alliance98. Quest'ultima sviluppa metodi e rileva dati per misurare il valore economico della natura e dei servizi ecosistemici e per integrarli nelle analisi finanziarie degli attori finanziari. Oltre a promuovere una «coscienza verde», l'obiettivo principale è stimolare gli operatori del settore privato a riflettere 95 96

97

98

FF 2016 2005 www.seco-cooperation.admin.ch > Documentation > Dossiers thématiques > Développement des compétences; www.eda.admin.ch/deza/it/home > Temi > Istruzione di base e formazione professionale > Istruzione di base Il sostegno, che è durato due anni, si è concluso nell'anno in rassegna. In questo periodo la CBI ha certificato 45 titoli obbligazionari ecologici per un totale di 14,5 miliardi di dollari. L'obiettivo era fare in modo che la CBI giungesse all'autonomia finanziaria nell'arco di tre anni.

La NCFA è diretta dall'iniziativa finanziaria del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP FI) e dal Global Canopy Programme (GCP).

739

FF 2018

sui rischi legati alle loro decisioni d'investimento, al fine di evitare o attenuare le perdite di valore derivanti dai rischi ecologici. L'obiettivo della Natural Capital Finance Alliance è elaborare strumenti pratici di analisi. Grazie al suo impegno sulla scena internazionale la Svizzera può contribuire a dare forma a questo settore promettente e apportare le sue conoscenze in materia. Secondo l'associazione Swiss Sustainable Finance, il volume di capitali gestiti secondo i criteri d'investimento sostenibili aveva raggiunto alla fine del 2016 circa 266 miliardi di franchi svizzeri99.

6.4

Turismo sostenibile

La Svizzera condivide la volontà delle Nazioni Unite di orientare il turismo verso uno sviluppo più sostenibile. Nell'anno in esame, proclamato dall'ONU Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo, la Svizzera ha pubblicato delle linee guida per la cooperazione economica allo sviluppo100. Il Consiglio federale intende rafforzare in questo modo le regioni e le comunità promuovendo al contempo la parità di trattamento tra uomo e donna, la tutela della natura, la protezione e lo sviluppo dell'eredità naturale e culturale nonché il miglioramento della qualità di vita della popolazione locale.

La Svizzera si impegna da anni a favore del turismo sostenibile nei vari Paesi partner come Indonesia, Kirghizistan, Perù, Tunisia e Vietnam. Incoraggia la creazione di condizioni quadro adeguate e piani di sviluppo nelle destinazioni scelte e aiuta i Paesi in questione a sviluppare le competenze professionali tramite scuole di turismo. I risultati finora ottenuti sono positivi: le regioni turistiche sostenute registrano un aumento del fatturato turistico e un miglioramento sostanziale del reddito della popolazione locale.

7

Controlli all'esportazione e sanzioni

7.1

Trattato sul commercio delle armi

Per favorire l'attuazione del Trattato del 2 aprile 2013101 sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty, ATT) da parte dei 92 Stati firmatari, la Svizzera e il Costa Rica hanno presieduto congiuntamente un gruppo di lavoro dedicato all'applicazione del Trattato, che si è concentrato sull'individuazione dei temi prioritari per i prossimi anni. Questi temi sono stati confermati dalla Conferenza degli Stati membri del settembre 2017 a Ginevra, durante la quale ai mandati del gruppo di lavoro relativi alla trasparenza, all'elaborazione dei rapporti e all'universalizzazione dell'ATT è stato aggiunto quello di proseguire le attività avviate.

99

Swiss Sustainable Finance e Forum Nachhaltige Geldanlagen. Estratto del rapporto di mercato sugli investimenti sostenibili, maggio 2017; www.sustainablefinance.ch > Resources > Swiss Market Essentials > Swiss Reports.

100 www.seco-cooperation.admin.ch > Documentation > Dossiers thématiques > SECO Policy Paper Sustainable Tourism 101 RS 0.518.61

740

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Oltre all'applicazione efficace delle disposizioni dell'ATT, la Svizzera ritiene che l'universalità del Trattato sia oggi prioritaria per realizzare gli obiettivi in esso definiti. Alla fine del 2017 quasi la metà degli Stati membri dell'ONU aveva aderito all'ATT. L'Asia è la regione del mondo meno rappresentata. I lavori di attuazione saranno condotti sotto la presidenza del Giappone fino alla Conferenza degli Stati nell'estate 2018. Questi lavori e il previsto svolgimento della Conferenza degli Stati in Giappone dovrebbero contribuire a promuovere la visibilità dell'ATT nella regione asiatica e stimolare nuove adesioni.

7.2

Sanzioni

Misure concernenti l'Ucraina e la Russia Il Consiglio federale ha portato avanti la sua politica volta a non fare proprie le sanzioni dell'UE nei confronti della Russia e ad adottare invece provvedimenti specifici per evitare che la Svizzera diventi teatro di operazioni di elusione delle sanzioni.

L'efficacia dei provvedimenti è oggetto di regolare verifica. Non vi è motivo di ritenere che i divieti, gli obblighi di autorizzazione e di notifica stabiliti dall'ordinanza102 che istituisce tali provvedimenti non vengano rispettati o che le sanzioni vengano aggirate attraverso il territorio svizzero.

Dato che l'Accordo di Minsk non è ancora stato pienamente attuato, l'UE ha prorogato le sue sanzioni fino al 2018 e gli Stati Uniti hanno inasprito le loro sanzioni nei confronti della Russia, in particolare nel settore energetico. Queste misure potrebbero riguardare anche le imprese svizzere ed europee che partecipano ai progetti in questione. Resta da vedere in che modo l'amministrazione americana applicherà la nuova legislazione.

Sanzioni nei confronti della Corea del Nord In seguito ai nuovi test nucleari e al lancio di missili da parte della Corea del Nord durante l'anno in rassegna, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato due nuove risoluzioni che inaspriscono in modo significativo le sanzioni nei confronti di Pyongyang: il 5 agosto la risoluzione 2371 (2017) e l'11 settembre la risoluzione 2375 (2017). Il 18 ottobre il Consiglio federale ha attuato queste decisioni dell'ONU modificando l'ordinanza del 18 ottobre 2016103 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. La Svizzera ha introdotto sanzioni supplementari sia nel settore finanziario che in quello dei beni e ha inoltre vietato il rilascio di nuovi permessi di lavoro ai cittadini nordcoreani.

Anche le misure derivanti da risoluzioni precedentemente decretate dal Consiglio di sicurezza sono applicate in modo rigoroso. A titolo di esempio, ogni importazione, esportazione o transito di beni da, per o attraverso la Corea del Nord è soggetto a verifica per intercettare spedizioni illegali.

102 103

RS 946.231.176.72 RU 2017 5249

741

FF 2018

Sanzioni nei confronti della Siria Considerata la critica situazione umanitaria in Siria, il 6 dicembre 2016 l'UE ha allentato alcune sanzioni per favorire le organizzazioni umanitarie. In questo modo è stato facilitato l'acquisto da parte di queste ultime di prodotti petroliferi in Siria. Il Consiglio federale si è allineato a queste misure e il 10 marzo ha modificato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria104.

La fornitura di aiuti umanitari è fondamentalmente esclusa dal campo di applicazione delle sanzioni. A causa della guerra in Siria e dei rischi di compliance, le banche e le aziende esportatrici hanno fortemente ridotto o addirittura sospeso i loro affari con questo Paese, il che ha a sua volta ostacolato notevolmente anche i pagamenti e le forniture nel settore umanitario. I servizi competenti della Confederazione si stanno mobilitando a livello nazionale e internazionale per trovare soluzioni concrete a questi problemi.

Sanzioni nei confronti dell'Iran Le sanzioni nei confronti dell'Iran, notevolmente allentate nel 2016 in seguito all'attuazione dell'Accordo sul nucleare, sono rimaste pressoché invariate durante il periodo in rassegna. Soltanto gli allegati dell'ordinanza dell'11 novembre 2015105 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran, in cui è riportata la lista delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni soggette alle sanzioni, sono stati adeguati tre volte alla lista delle sanzioni dell'ONU e dell'UE.

L'abrogazione, nel gennaio 2016, della maggior parte delle sanzioni ha determinato uno sviluppo positivo degli scambi commerciali tra la Svizzera e l'Iran nell'anno in rassegna. Molti degli intermediari svizzeri hanno invece esitato a finanziare affari con l'Iran. Una ragione importante sono le sanzioni degli Stati Uniti e le insicurezze politiche e giuridiche a esse legate.

Altre sanzioni La situazione sempre più instabile in materia di sicurezza nel Mali e le ripetute violazioni dell'armistizio da parte di gruppi armati hanno indotto il Consiglio di sicurezza dell'ONU a emettere, il 5 settembre, sanzioni finanziarie e restrizioni di viaggio nei confronti di alcuni cittadini maliani con la risoluzione 2374 (2017). Per attuare queste sanzioni il Consiglio federale ha emanato, il 22 novembre, l'ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti del Mali106.

Le altre sanzioni hanno continuato a essere attuate e sono state oggetto di adeguamenti, conformemente alle decisioni dell'ONU o in analogia a quanto fatto dall'UE.

Alla fine dell'anno in rassegna erano complessivamente in vigore 24 ordinanze in esecuzione della legge del 22 marzo 2002107 sugli embarghi, compresa l'ordinanza del 29 novembre 2002108 sui diamanti.

104 105 106 107 108

742

RU 2017 705 RS 946.231.143.6 RS 946.231.154.1 RS 946.231 RS 946.231.11

FF 2018

8

Allegati

8.1

Allegati 8.1.1­8.1.4 Parte I:

Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (per conoscenza)

743

FF 2018

8.1.1

Negoziati relativi ad accordi bilaterali di protezione degli investimenti

(Stato: 31 dicembre 2017) Partner

Oggetto dei negoziati

Avvio dei negoziati / Osservazioni numero delle tornate

India

Nuovo APPI

2017 / 2

L'APPI del 1997109 è stato denunciato dall'India e non è più in vigore dal 6 aprile 2017.

Indonesia

Nuovo APPI

2010 / 5

L'APPI del 1974110 è stato denunciato dall'Indonesia e non è più in vigore dall'8 aprile 2016.

I negoziati sono sospesi dal marzo 2013, perché l'Indonesia sta elaborando un nuovo modello per gli accordi.

Malaysia

Revisione APPI

2016 / 1

Revisione dell'APPI del 1978111

Messico

Revisione APPI

2017 / 2

Revisione dell'APPI del 1996112

Slovacchia

Revisione APPI

­

Revisione dell'APPI del 1991113, I negoziati inizieranno nella primavera del 2018.

Sudafrica

Nuovo APPI

­

L'APPI del 1995114 è stato denunciato dal Sudafrica e non è più in vigore dal 1° novembre 2014.

Non si sa quando inizieranno i negoziati, perché il Sudafrica sta elaborando un nuovo modello per gli accordi.

109 110 111 112 113 114

744

RU 2002 2037 RU 1976 1954 RS 0.975.252.7 RS 0.975.256.3 RS 0.975.274.1 RU 1999 629

FF 2018

8.1.2

Negoziati relativi ad accordi di libero scambio

(Stato: 31 dicembre 2017) Partner

Oggetto dei negoziati

Avvio dei negoziati / Osservazioni numero delle tornate

Algeria

Nuovo ALS

2007 / 4

Negoziati interrotti dall'inizio del 2009.

Ecuador

Nuovo ALS

2016 / 5

I negoziati sono a buon punto. Probabilmente verranno conclusi nel primo trimestre del 2018.

India

Nuovo ALS

2008 / 17

Divergenze sostanziali sull'accesso al mercato per i beni, sui servizi, sulla proprietà intellettuale e sulle regole d'origine.

Indonesia

Nuovo ALS

2011 / 13

Divergenze in particolare sull'accesso al mercato per i beni, soprattutto per i beni agricoli e sulla proprietà intellettuale.

Malaysia

Nuovo ALS

2014 / 8

Divergenze in particolare sull'accesso al mercato per i beni, soprattutto per i beni agricoli. Ritardi a seguito dell'incertezza che incombe sul futuro dell'Accordo di partenariato transpacifico (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP115).

Mercosur116 Nuovo ALS

2017 / 2

In generale buoni progressi nelle due tornate negoziali svolte finora. Possibili divergenze per quanto riguarda l'accesso al mercato per i prodotti agricoli e industriali (n. 5.1) e la proprietà intellettuale.

Messico

2016 / 4

Modernizzazione/sviluppo di tutti i settori dell'accordo esistente.

Novità: inclusione di un capitolo dedicato al commercio, allo sviluppo sostenibile e all'agevolazione degli scambi.

Divergenze in particolare per quanto riguardo l'accesso al mercato per i prodotti agricoli (n. 5.1).

Russia/ Nuovo ALS Bielorussia/ Kazakistan

2011 / 11

Negoziati sospesi dal marzo 2014 a causa della situazione in Ucraina.

Thailandia

2005 / 2

Negoziati sospesi dal 2006 a causa della situazione politica interna in Thailandia.

Revisione ALS del 2000117

Nuovo ALS

115

Australia, Brunei Darussalam, Cile, Canada, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam.

116 Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay.

117 RS 0.632.315.631.1

745

FF 2018

Partner

Oggetto dei negoziati

Avvio dei negoziati / Osservazioni numero delle tornate

Turchia

Revisione ALS del 1991118

2013 / 6

Modernizzazione/sviluppo delle disposizioni esistenti.

Vietnam

Nuovo ALS

2012 / 15

Divergenze sostanziali in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli e industriali, appalti pubblici e proprietà intellettuale.

118

746

RS 0.632.317.631

FF 2018

8.1.3

Incontri delle commissioni economiche miste e missioni economiche

Visite di Stato all'estero con delegazioni economiche Partner

Formato, luogo e data

Argentina

Visita di Stato della presidente della Confederazione (Buenos Aires, 17­19 aprile)

Perù

Visita di Stato della presidente della Confederazione (Lima, 20­21 aprile)

India

Visita di Stato della presidente della Confederazione (Delhi, 31 agosto­1° settembre)

Principali missioni economiche e incontri di lavoro bilaterali del capo del DEFR e della segretaria di Stato dell'economia Partner

Formato, luogo e data

Cina

Incontro del capo del DEFR e di una delegazione economica con il presidente Xi Jinping e incontro bilaterale con il ministro del commercio Gao Hucheng durante la visita di Stato (Berna, 16 gennaio)

Germania

Incontro di lavoro del capo del DEFR con il governatore Winfried Kretschmann (Stoccarda, 20 febbraio)

Ghana

Incontro di lavoro del capo del DEFR con il presidente Nana AkufoAddo (Ginevra, 21 marzo)

Regno Unito

Visita di lavoro del capo del DEFR al segretario di Stato per il commercio internazionale Liam Fox e alla ministra dell'agricoltura Andrea Leadsom (Londra, 31 marzo)

Cuba

Incontro di lavoro del capo del DEFR con la ministra dell'industria alimentare María del Carmen Concepción Gonzáles (Berna, 11 aprile)

Nigeria

Incontro di lavoro del capo del DEFR con il ministro dell'industria, del commercio e degli investimenti Okechukwu Enelamah (Berna, 27 aprile)

Repubblica Ceca

Missione economica della segretaria di Stato della SECO (Praga/Ostrava, 2­4 maggio)

Kirgistan

Incontro di lavoro della segretaria di Stato della SECO con il ministro dell'economia Arzybek Kojoshev (Berna, 10 luglio)

Russia

Missione economica del capo del DEFR (Mosca/Ekaterinburg, 10­11 luglio)

Indonesia

Missione economia e scientifica del capo del DEFR (Giacarta, 13­14 luglio)

Arabia Saudita

Missione economica del capo del DEFR (Gedda, 15­16 luglio)

747

FF 2018

Partner

Formato, luogo e data

Stati Uniti

Visita di lavoro del capo del DEFR al ministro del commercio Wilbur Ross, alla ministra dell'educazione Betsy DeVos e al ministro del lavoro Alexander Acosta (Washington, 17­18 luglio)

Germania

Incontro di lavoro del capo del DEFR con la ministra dell'economia e dell'energia Brigitte Zypries (Ascona, 6 agosto)

Liechtenstein

Incontro di lavoro del capo del DEFR con il vice capo del governo Daniel Risch e la ministra Dominique Gantenbein (Berna, 25 agosto)

Georgia

Incontro di lavoro del capo del DEFR con il vice primo ministro Aleksandre Jejelava (Berna, 29 agosto)

Italia

Visita di lavoro del capo del DEFR al ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda (Roma, 8 settembre)

Vietnam

Incontro di lavoro del capo del DEFR con il vice primo ministro Vuong Dinh Hue (Berna, 13 settembre)

ASEAN

Incontro di lavoro della segretaria di Stato della SECO con il segretario generale Le Luong Minh (Berna, 14 settembre)

Ecuador

Incontro di lavoro del capo del DEFR con il ministro del commercio estero Pablo Campana (Berna, 28 settembre)

Territorio Palestinese Occupato e Israele

Missione scientifica ed economica del capo del DEFR (Ramallah/Gerusalemme/Tel Aviv, 27­30 ottobre)

Finlandia

Incontro di lavoro del capo del DEFR con il ministro finlandese dell'economia Mika Lintilä (Berna, 10 novembre)

Cina

Missione economica della segretaria di Stato della SECO (Pechino/Chengdu, 27 novembre­1° dicembre)

Egitto

Missione economica della segretaria di Stato della SECO (Il Cairo, 11­14 dicembre)

Commissioni economiche miste dirette dalla responsabile del settore SECO Relazioni economiche bilaterali Paese

Tornata negoziale, luogo e data

Germania

39° incontro, Amburgo, 21­22 febbraio

Cina

24° incontro, Zurigo, 20­21 marzo

Arabia Saudita

10° incontro, Riad, 2 maggio

Sudafrica

7° incontro, Berna, 8 maggio

Russia

18° incontro, Mosca, 29­30 maggio

Serbia

8° incontro, Belgrado, 20 giugno

Italia

10° incontro, Roma, 26 giugno

Indonesia

5° incontro, Giacarta, 13 luglio

748

FF 2018

Paese

Tornata negoziale, luogo e data

Austria

Vienna, 18 settembre

Moldavia

6° incontro, Berna, 30 novembre

749

FF 2018

8.1.4

Esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego

Dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017 le domande di esportazione e le esportazioni soggette all'obbligo di notifica trattate in base all'ordinanza del 25 giugno 1997119 sul controllo dei beni a duplice impiego e all'ordinanza del 21 agosto 2013120 sul controllo dei composti chimici sono state le seguenti (la statistica dettagliata delle autorizzazioni rilasciate e delle domande rifiutate è pubblicata sul sito Internet della SECO121): Categoria di beni

Numero Valore in mio. CHF.

­ Allegato 2, parte 1 OBDI ­ Elenco dei beni nucleari

25

25,1

­ Allegato 2, parte 2 OBDI ­ Elenco dei beni a duplice impiego

2083

463,3

­ Allegato 3 OBDI ­ Elenco dei beni militari speciali

526

303,9

­ Allegato 5 OBDI ­ Beni non soggetti ai controlli all'esportazione concordati a livello internazionale

453

8,2

40

0,08

3381

1236

­ Certificati d'importazione

818

177,8

­ Licenze generali ­ PGO ­ PGS ­ PG

202 88 12

­ ­ ­

10

0,5

­ Convenzione sulle armi chimiche (CAC) ­ Composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari ­ Autorizzazioni secondo l'art. 3 cpv. 4 OBDI

­ Notifiche di rifiuto

119 120 121

750

RS 946.202.1 RS 946.202.21 www.seco.admin.ch > Controlli all'esportazione

FF 2018

8.2

Allegato Parte II:

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2017 Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione)

751

FF 2018

752