Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 gennaio 20182, decreta:

Art. 1 La Convenzione del Consiglio d'Europa del 18 settembre 20143 sulla manipolazione delle competizioni sportive, č approvata.

1

2

Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.

Visto l'articolo 37 capoverso 1 della Convenzione, all'atto della ratifica il Consiglio federale formula la seguente riserva: 3

Riserva relativa all'articolo 19 capoverso 2: Basandosi sull'articolo 19 capoverso 2 la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 19 capoverso 1 lettera d.

Il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa quanto segue: 4

a.

1 2 3

L'autoritā responsabile incaricata di attuare i regolamenti sulle scommesse sportive e applicare le pertinenti misure per combattere la manipolazione della competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 č la Commissione intercantonale delle lotterie e scommesse (Comlot), 3011 Berna;

RS 101 FF 2018 837 RS ...; FF 2018 875

2017-2667

873

Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro la manipolazione delle competizioni sportive. DF

b.

FF 2018

la Commissione intercantonale delle lotterie e scommesse (Comlot), 3011 Berna č la piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1.

Art. 2 Il Consiglio federale č autorizzato a nominare i rappresentanti della Svizzera nel Comitato di attuazione della Convenzione di cui all'articolo 30 e a dare loro istruzioni.

Art. 3 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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