Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 gennaio 20182, decreta:
Art. 1 La Convenzione del Consiglio d'Europa del 18 settembre 20143 sulla manipolazione delle competizioni sportive, č approvata.
1
2
Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.
Visto l'articolo 37 capoverso 1 della Convenzione, all'atto della ratifica il Consiglio federale formula la seguente riserva: 3
Riserva relativa all'articolo 19 capoverso 2: Basandosi sull'articolo 19 capoverso 2 la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 19 capoverso 1 lettera d.
Il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa quanto segue: 4
a.
1 2 3
L'autoritā responsabile incaricata di attuare i regolamenti sulle scommesse sportive e applicare le pertinenti misure per combattere la manipolazione della competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 č la Commissione intercantonale delle lotterie e scommesse (Comlot), 3011 Berna;
RS 101 FF 2018 837 RS ...; FF 2018 875
2017-2667
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Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro la manipolazione delle competizioni sportive. DF
b.
FF 2018
la Commissione intercantonale delle lotterie e scommesse (Comlot), 3011 Berna č la piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1.
Art. 2 Il Consiglio federale č autorizzato a nominare i rappresentanti della Svizzera nel Comitato di attuazione della Convenzione di cui all'articolo 30 e a dare loro istruzioni.
Art. 3 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
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