18.025 Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) (Soppressione del termine per il cambio dei biglietti di banca) del 21 febbraio 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 febbraio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Con la revisione della LUMP si intende sopprimere il termine fissato per il cambio dei biglietti di banca a partire dalla sesta serie in modo da consentire un allineamento del regime di cambio delle valute principali.

In Svizzera le serie di banconote vengono sostituite ogni 15­20 anni. Secondo la normativa vigente, la Banca nazionale svizzera (BNS) può ritirare una serie di banconote quando ne viene messa in circolazione una nuova. Sei mesi dopo il ritiro i biglietti non valgono più come mezzi di pagamento legale, ma possono essere ancora cambiati al loro valore nominale presso la BNS per un periodo di 20 anni a partire dalla data del loro ritiro. Questo termine di perenzione, pressoché sconosciuto alla maggior parte degli interessati in Svizzera, è stato introdotto nel 1921.

Da allora, sia la speranza di vita che la mobilità dei lavoratori svizzeri ed esteri sono notevolmente aumentate. Inoltre, il franco svizzero è utilizzato sia in Svizzera sia all'estero come valore rifugio, anche nella sua forma materiale. Oltre a ciò, il termine per il cambio rappresenta un'eccezione a livello internazionale. Per queste ragioni il Consiglio federale intende cambiare la prassi attuale.

La revisione proposta sopprime il termine fissato per il cambio delle banconote per i biglietti a partire dalla sesta serie messa in circolazione dal 1976 e delle serie successive. Questa revisione consentirà di allineare la prassi svizzera a quella adottata nei Paesi industrializzati più importanti. La popolazione potrà così essere sicura di poter cambiare presso la BNS i biglietti ritirati senza limitazioni temporali. Con l'abolizione del termine per il cambio, il Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili (fondssuisse) non riceverà più finanziamenti dalla BNS. Tuttavia, grazie a un patrimonio rimasto costante dopo l'ultimo versamento della BNS, il fondo potrà finanziare le sue attività con i redditi derivanti dal suo capitale proprio.

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

La normativa attuale

Ritiro dei biglietti e termine di 20 anni per il cambio Le serie di banconote sono sostituite ogni 15­20 anni allo scopo di tener conto dell'evoluzione tecnologica che consente di integrare nuovi elementi di sicurezza e di garantire la massima protezione contro la contraffazione. Tra il 1976 e il 1979 è stata emessa la sesta serie (biglietto da 100 franchi con l'effigie di Francesco Borromini, biglietto da 1000 franchi con le formiche). La settima serie era una serie di riserva e non è mai stata messa in circolazione. L'ottava serie (biglietto da 100 franchi con l'effigie di Alberto Giacometti) è stata emessa tra il 1995 e il 1998.

In base all'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 19991 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) la Banca nazionale svizzera (BNS) può ritirare una serie di biglietti non appena è stata messa in circolazione una nuova serie. Sei mesi dopo il ritiro i biglietti non valgono più come mezzo di pagamento legale (art. 9 cpv. 2 LUMP), ma possono essere cambiati al loro valore nominale presso la BNS per un periodo di venti anni (art. 9 cpv. 3 LUMP). I biglietti della sesta serie, ritirati il 1° maggio 2000, possono quindi essere cambiati presso la BNS fino al 30 aprile 2020.

Il termine di 20 anni previsto per il cambio dei biglietti era stato introdotto nella legge del 7 aprile 19212 sulla Banca nazionale (LBN; art. 25), partendo dal presupposto che i biglietti non cambiati durante tale periodo di tempo fossero andati perduti o distrutti3. Dal 1999 questa disposizione è contenuta nella LUMP (art. 9). La LUMP è stata adottata nel 1999 a seguito della soppressione della parità aurea del franco svizzero sulla scia dell'accettazione della nuova Costituzione federale. L'emanazione di una nuova legge si è resa necessaria poiché il monopolio dei contanti della Confederazione è disciplinato in un nuovo unico articolo e non più in due articoli riguardanti rispettivamente le monete e le banconote. La sistematica della legislazione federale ha dovuto pertanto essere adeguata alla nuova suddivisione a livello costituzionale.

Assegnazione del controvalore dei biglietti non cambiati I biglietti in circolazione sono iscritti nel bilancio della BNS tra le passività. Il controvalore dei biglietti non cambiati entro il termine stabilito veniva in origine 1 2 3

RS 941.10 RS 951.11 Cfr. Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Abänderung des Bundesgesetzes vom 26. Dezember 1919 über die Schweizerische Nationalbank, BBl 1919 V 1043, e art. 25 della legge federale sulla Banca nazionale svizzera del 7 aprile 1921, FF 1921 633.

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assegnato al Fondo svizzero per gli invalidi. Il fondo è stato abolito negli anni '50 con la nuova legge sull'assicurazione militare, motivo per cui è stato necessario destinarli a un nuovo beneficiario. D'intesa con la BNS e il Dipartimento federale dell'interno, il Consiglio federale ha quindi proposto di versare questo importo al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili4 a partire dal 1953.

1.1.2

Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili (fondssuisse)

Scopo e organizzazione Fondssuisse è stato istituito nel 1901 dalla Società svizzera di utilità pubblica. Secondo il suo statuto ha lo scopo di alleviare le situazioni di emergenza dovute a catastrofi naturali i cui rischi non sono assicurabili. Fondssuisse fornisce un sostegno finanziario in caso di danni dovuti a calamità naturali non prevedibili e interviene, per il principio di sussidiarietà, solamente laddove non forniscano aiuto altri organi o organizzazioni.

Fondssuisse è una fondazione privata diretta da una commissione di gestione composta di cinque membri: due membri sono eletti dal Consiglio federale, tre dalla Società svizzera di utilità pubblica. Il Segretariato conta 3,2 posti in equivalenti a tempo pieno e gestisce gli affari correnti.

Finanziamento Negli anni tra il 1930 e il 2000 il fondo si finanziava con una quota delle entrate lorde provenienti dalla gestione delle case da gioco. Con l'entrata in vigore della nuova Costituzione federale nel 2000 le tasse sulle case da gioco sono state destinate all'AVS e all'AI.

Dal 1953 fondssuisse riceve dalla BNS il controvalore dei biglietti non presentati per il cambio entro il termine previsto. Ad oggi sono stati erogati quattro versamenti (1955: 1,9 mio.; 1976: 6,9 mio.; 1978: 39 mio.; 2000: 244 mio.).

Fondssuisse si finanzia anche con i suoi redditi da capitale, legati all'andamento dei mercati finanziari. In base allo statuto, il fondo può finanziarsi anche con mezzi provenienti dai contributi della Confederazione, dei Cantoni o da collezioni e donazioni, a cui tuttavia attualmente non ricorre.

Uscite Il contributo del fondo ammonta generalmente al 60 per cento dei danni computabili, aumentato del 12 per cento nelle regioni di montagna. Nei Cantoni che dispongono di un'assicurazione propria equivalente, il fondo versa contributi ridotti (NW, GL, GR) o non ne versa (AR, BL). In diversi Cantoni le prestazioni del fondo sono integrate da contributi cantonali.

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Cfr. Botschaft vom 21. April 1953 betreffend die Revision des Nationalbankengesetzes, BBl 1953 I 901, 919, e disegno della legge federale sulla Banca nazionale svizzera del 23 dicembre 1953, art. 24 cpv. 4, in FF 1953 1001.

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Tra il 2000 e il 2016 il fondo ha ricevuto mediamente 2000 richieste di indennizzo all'anno. Nello stesso periodo, ma senza considerare il 1999 e il 2005 contraddistinti da calamità naturali eccezionali, ha erogato in media ogni anno contributi per 3,6 milioni di franchi, variabili tra 2 e 6,5 milioni di franchi annui. L'uragano Lothar del 1999 e le pesanti alluvioni del 2005 hanno comportato uscite straordinarie, rispettivamente per 52 e 11 milioni di franchi. Nel 2016 il fondo è intervenuto in 1071 casi aiutando privati che hanno subito danni, versando contributi per un totale di 3,022 milioni, ovvero mediamente 2822 franchi per caso.

Capitale Al termine di una fase caratterizzata da un'evoluzione tendenzialmente costante seguita all'ultimo versamento della BNS avvenuto nel 2000 (244 mio.), alla fine del 2016 il volume del capitale del fondo ammontava a 269 milioni. Anni contrassegnati da una parziale decrescita dovuta a condizioni climatiche eccezionali o all'andamento di borsa sfavorevole sono stati compensati negli anni successivi con profitti di borsa normali o superiori alla media. Il fondo è quindi in grado di finanziare la propria attività ordinaria attraverso i redditi del capitale proprio.

1.1.3

Problematiche e necessità d'intervento

Termine per il cambio L'interpellanza 16.3323 Tornare «Cambio dei biglietti di banca svizzeri di vecchie serie. Soppressione del termine di 20 anni previsto nell'articolo 9 capoverso 3 della legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento» ha sollevato la questione della soppressione del termine di 20 anni per il cambio dei biglietti. Il 17 agosto 2016, il Consiglio federale ha risposto che la prassi vigente sarebbe stata oggetto di esame da parte del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e della BNS.

Il termine di 20 anni per cambiare i biglietti previsto finora dall'articolo 9 capoverso 3 LUMP è un termine di perenzione, in virtù del quale, una volta scaduto il termine entro il quale cambiare i biglietti, non può più essere fatto valere alcun diritto nei confronti della BNS. Questa disposizione probabilmente non è nota alla maggior parte degli interessati in Svizzera oppure lo è solo a grandi linee; ad ogni modo questa norma atipica è probabilmente sconosciuta all'estero. Alla maggior parte della popolazione che utilizza contanti non risulta quindi chiaro perché dopo 20 anni i propri soldi perdano completamente valore. Data la funzione del denaro contante non solo quale mezzo di pagamento, ma anche quale mezzo di riserva di valore, si tratta di una norma difficile da giustificare. Ciò riguarda principalmente gli eredi, se un lascito contiene vecchi biglietti di banca, e i lavoratori esteri che sono rimpatriati portando con sé banconote svizzere. Nel periodo di 20 anni previsto per il termine di cambio pervengono alla BNS 300­400 richieste di cambio all'anno. Sebbene questi importi nel complesso non siano molto elevati (circa 300 000 fr. all'anno), potrebbero avere un certo peso per i singoli soggetti interessati.

Il termine di 20 anni è stato introdotto nel 1921. Allora si partiva dal presupposto che i biglietti non cambiati durante tale periodo di tempo fossero andati perduti o distrutti. Oggi le circostanze sono cambiate. Tra il 1920 e il 2015 non solo è aumen901

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tata sensibilmente la speranza di vita (di 29,2 anni per le donne e di 27,5 per gli uomini), ma anche la mobilità della popolazione (lavoratori, turisti ecc.). Nel confronto con i maggiori Paesi industrializzati il termine previsto per il cambio rappresenta un'eccezione (cfr. n. 1.4). Il franco svizzero è oggi una valuta monetaria impiegata a livello internazionale ed è utilizzata in Svizzera e all'estero anche nella forma materiale come riserva di valore. Considerata la scadenza del termine per il cambio della sesta serie di biglietti di banca emessa per la prima volta nel 1976, la cerchia degli interessati è quindi potenzialmente molto grande. Inoltre si può presumere che la norma di legge che dispone la scadenza delle banconote svizzere sia sconosciuta ai più nel contesto internazionale.

In un'ottica giuridica e pratica appare inoltre immotivato che le banconote e le monete soggiacciano a disposizioni diverse pur essendo entrambe mezzi di pagamento legali. La Confederazione può mettere fuori corso le monete (art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza del 12 aprile 20005 sulle monete, OMon) ed emanare disposizioni speciali al riguardo. Il DFF stabilisce la tariffa per il ritiro delle monete messe fuori corso dopo la scadenza del termine fissato per il cambio (art. 3 cpv. 2 OMon). In tal modo le monete ritirate, a differenza dei biglietti di banca, non perdono valore una volta scaduto il termine per il cambio. Tuttavia, accade raramente che le monete siano messe fuori corso. Esistono monete in circolazione da oltre un secolo che fungono ancora da mezzi di pagamento validi. Le monete ritirate all'inizio degli anni '70 (ad eccezione di quella da due centesimi) vengono cambiate ancora oggi al loro valore nominale.

Assegnazione a fondssuisse L'entità del prossimo versamento a fondssuisse nel 2020 potrebbe essere molto consistente. Alla fine del 2016 non era ancora stato riscosso l'equivalente di 1,1 miliardi di franchi della sesta serie, o detto altrimenti non era stato ancora presentato alla BNS per il cambio. Secondo le stime della BNS, nel 2020 la somma ammonterà a 0,5­1 miliardo, molto più di quanto il fondo necessiti per coprire le proprie uscite annue, che mediamente raggiungono i 3,6 milioni di franchi (cfr. n. 1.1.2).

1.2

La normativa proposta

Con la revisione della LUMP si intende sopprimere il termine per il cambio a partire dalla sesta serie di banconote, garantendo la certezza di poter cambiare in ogni momento presso la BNS i biglietti ritirati. In questo modo il regime svizzero si avvicina a quelli delle valute principali.

Con l'occasione viene effettuata una modifica terminologica nella legge (art. 4 cpv. 5 e art. 8 cpv. 1, quest'ultimo riguardante solo il testo italiano).

5

902

RS 941.101

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1.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1

Soppressione del termine fissato per il cambio

Le problematiche esposte al numero 1.1.3 si possono risolvere nel modo più semplice ed efficace possibile sopprimendo il termine per il cambio. Si evita così che qualcuno si ritrovi con banconote che improvvisamente non hanno più valore. Tuttavia, questa soluzione potrebbe comportare costi amministrativi supplementari per la BNS, che tecnicamente dovrebbe essere sempre in grado di verificare anche la validità di banconote molto vecchie. Questa soluzione ridurrebbe l'incentivo a restituire le vecchie banconote. Tuttavia, la maggior parte dei biglietti ritirati sarebbe automaticamente ritirata dalla circolazione dalle banche e dagli operatori addetti ai pagamenti nei primi mesi e anni successivi al loro ritiro dalla circolazione. Inoltre, anche con questa variante i biglietti ritirati non potrebbero più essere utilizzati come mezzo di pagamento legale, ma dovrebbero essere cambiati presso la BNS, possibilità che sarebbe per lo meno garantita.

Un'alternativa alla soluzione in esame potrebbe essere il prolungamento del termine per il cambio. Poiché dal 1920 ad oggi la speranza di vita è aumentata di quasi 30 anni, il termine potrebbe essere per esempio innalzato di 20­50 anni. Il mantenimento di un termine conserverebbe l'incentivo a restituire i biglietti vecchi. Una proroga ridurrebbe il numero dei detentori di banconote decadute, senza però mettere fine definitivamente a questa situazione. Inoltre, anche questo scenario alternativo produrrebbe costi supplementari per la BNS, a cui spetterebbe verificare i biglietti vecchi.

Il nostro Collegio considera che la prassi attuale non sia più adeguata e ritiene che la soppressione del termine previsto per il cambio sia la soluzione più semplice ed efficace alle problematiche descritte al numero 1.1.3.

1.3.2

Risultati della procedura di consultazione

In occasione della consultazione, che si è svolta dal 16 agosto al 16 novembre 2017, sono stati trasmessi al DFF 44 pareri.

Termine per il cambio dei biglietti di banca La maggioranza dei Cantoni, i partiti PLR, UDC e PVL, l'usam e l'USS, La Posta e la BNS sono favorevoli alla soppressione di tale termine principalmente in virtù della prassi vigente per le principali valute internazionali e della garanzia fornita alla popolazione in merito alla validità delle banconote possedute. Inoltre, essi ritengono che fondssuisse disponga di fondi sufficienti per finanziare le proprie attività. La minoranza dei Cantoni, il PS, il PPD, l'USC, fondssuisse, la Società svizzera di utilità pubblica e Transparency International Suisse sono contrari alla soppressione del termine principalmente per due motivi: innanzitutto sono dell'avviso che ciò aumenterebbe l'attrattività del denaro in contanti e, in particolare, delle banconote di grosso taglio, incoraggiando così i reati fiscali e le attività criminali. In secondo luogo ritengono che sopprimendo il termine per il cambio si priverebbe fondsuisse

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dei mezzi essenziali in un momento in cui le catastrofi naturali rischiano di aumentare a causa dei cambiamenti climatici.

Dopo aver preso atto di questi risultati, il nostro Collegio ha deciso di proseguire il proprio progetto di soppressione del termine per il cambio dei biglietti di banca. In primo luogo non crede che la soppressione del termine per il cambio incentiverà la criminalità. In effetti rimane valida la norma per cui i biglietti di banca non sono più considerati mezzi di pagamento validi sei mesi dopo il loro ritiro dalla circolazione.

I possessori di queste banconote dovranno pertanto cambiarle a uno sportello della BNS, presso il quale sarà verificata la loro autenticità e provenienza. Per questo motivo, l'argomentazione secondo la quale la soppressione del termine per il cambio incentiverebbe le attività criminali legate al possesso di contanti è infondata. Sebbene il termine venga abolito, la necessità di cambiare le banconote allo sportello rimane. In secondo luogo il nostro Collegio ritiene che fondssuisse disponga di risorse finanziarie sufficienti per erogare le prestazioni conformemente al suo statuto. Ricorda inoltre che il fondo interviene soltanto nei casi in cui non è possibile assicurarsi e secondo il principio di sussidiarietà. Se le catastrofi naturali e i danni che ne derivano dovessero aumentare, probabilmente le compagnie di assicurazione proporrebbero nuovi prodotti. Infine, il nostro Collegio è dell'avviso che il prossimo versamento della BNS a fondssuisse (pari a circa 0,5­1 miliardo di franchi) superi di gran lunga le necessità presenti e future del fondo.

Deroga all'obbligo di sostituire le monete e le banconote danneggiate Nel quadro della consultazione il DFF ha chiesto alle cerchie interessate se ritenessero opportuno introdurre la possibilità di effettuare una deduzione sul valore nominale in caso di sostituzione di monete o banconote danneggiate per cause non attribuibili all'usuale utilizzo. La maggioranza dei Cantoni, il PLR, il PS e il PVL, l'USS, l'usam e la BNS sono favorevoli a tali deroghe. Tuttavia, alcuni vorrebbero avere spiegazioni e precisazioni in merito. Anche La Posta è d'accordo, ma non per le banconote che vengono macchiate in caso di uso improprio. La minoranza dei Cantoni, l'UDC e l'USC sono contrari alle deroghe proposte. Non sono
convinti della modifica proposta e ritengono che la distinzione del tipo di danneggiamento in base all'utilizzo usuale o non usuale che lo ha causato non sia chiara e potrebbe generare costi supplementari.

A seguito di queste osservazioni e a diverse analisi, il nostro Collegio ha deciso di non apportare queste modifiche nel quadro della presente revisione ritenendo che siano necessari ulteriori chiarimenti in merito.

1.4

Diritto comparato

Il termine di 20 anni fissato per il cambio risulta atipico nel contesto internazionale.

Ad esempio le banconote in euro ritirate possono essere cambiate senza limiti di tempo. Questo vale anche per Paesi quali il Giappone, il Canada, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. In alcuni Paesi europei prima dell'introduzione dell'euro vigeva un limite di tempo per il cambio delle banconote delle valute nazionali. Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Malta e Cipro, ad esempio, applicavano un termine di 904

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10 anni, la Spagna di 18 anni, il Portogallo di 20 anni e i Paesi Bassi di 30 anni. Per contro, gli altri Paesi dell'UE (Belgio, Germania, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Austria, Slovacchia e Slovenia) non hanno mai avuto una scadenza simile.

Le banconote nelle principali valute negoziate a livello internazionale (dollaro americano, euro, lira sterlina e yen) possono quindi essere cambiate senza limiti di tempo.

1.5

Attuazione

La modifica proposta è stata elaborata in stretta collaborazione con la BNS, responsabile dell'attuazione della LUMP.

2

Commento ai singoli articoli

Art. 4 cpv. 5 Con la formulazione secondo cui «il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza», si chiarisce, a differenza della formulazione attuale («ordina»), che al Consiglio federale è demandata la competenza di legiferare in questo ambito. Sia nella versione italiana sia nella versione tedesca sono presenti difformità terminologiche che si intendono risolvere con la presente revisione. Nel testo italiano il termine «deteriorate» è stato sostituito con «danneggiate», aggettivo già menzionato nell'articolo 7 capoverso 3 e ora proposto anche per l'articolo 8 capoverso 1 al fine di evitare difformità terminologiche all'interno del testo. Per la stessa ragione «scambio di monete» è sostituito con «cambio di monete» conformemente alla terminologia impiegata nell'OMon, segnatamente nell'articolo 3 capoverso 2. Nella versione tedesca sono apportate ulteriori modifiche di natura prettamente terminologica al fine di adeguarla sotto il profilo redazionale a quelle francese e italiana attualmente in vigore.

Art. 8 cpv. 1 Così come proposto per l'articolo 4 capoverso 5, nella versione italiana l'aggettivo «deteriorato» è stato sostituito con «danneggiato» al fine di evitare difformità terminologiche all'interno del testo.

Art. 9 cpv. 3 e 4 I biglietti di banca della prima serie (prima emissione: 1907), della seconda serie (prima emissione: 1911), della terza serie (prima emissione: 1918) e della quinta serie (prima emissione: 1956) sono stati cambiati sotto il rispettivo regime di cambio. Il controvalore dei biglietti non presentati entro il termine previsto è stato versato al Fondo svizzero per gli invalidi (fino al 1953) e al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili (dal 1953). I biglietti di queste serie 905

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sono quindi privi di valore e non possono più essere cambiati; tutt'al più conservano un valore collezionistico sul mercato della numismatica o dell'antiquariato. La quarta e la settima serie di banconote erano serie di riserva, mai messe in circolazione, per le quali non si è pertanto mai posta la questione del regime di cambio.

Poiché i termini per cambiare i biglietti dalla prima alla quinta serie sono, come menzionato, scaduti e i biglietti sono ormai privi di valore, la soppressione del termine previsto per il cambio può riguardare solamente quelli della sesta serie o di serie più recenti. L'articolo 9 capoverso 3 del disegno statuisce pertanto che la BNS cambia i biglietti ritirati emessi a partire dal 1976 con la sesta serie o successivamente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.

Poiché secondo l'articolo 9 capoverso 3 non vige più un termine per il cambio dei biglietti ritirati, l'attuale disposizione sull'attribuzione del controvalore dei biglietti non presentati in tempo utile per il cambio è obsoleta. Il capoverso 4 è quindi abrogato. Per quanto riguarda il trattamento contabile delle banconote in circolazione si veda il numero 3.2.

3

Ripercussioni

3.1

Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili (fondssuisse)

Con la soppressione del termine per il cambio delle banconote, fondssuisse non riceverà più fondi dalla BNS. Il suo capitale, rimasto invariato dall'ultimo versamento della BNS, dimostra che il fondo è in grado di finanziare la propria attività con i redditi prodotti dal capitale proprio. Nel 2000 il fondo ha ricevuto dalla BNS un versamento di 244 milioni. Il 31 dicembre 2016 il capitale proprio ammontava a 269 milioni. Escluse le calamità naturali eccezionali come l'uragano Lothar del 1999 o le alluvioni del 2005, nel corso di un anno normale fondssuisse dovrebbe essere in grado di finanziare le prestazioni previste dallo statuto per mezzo dei redditi da capitale annui.

3.2

Ripercussioni per la BNS

Con la soppressione del termine per il cambio si pone la questione del trattamento riservato dalla BNS ai biglietti di banca ritirati che non valgono più come mezzi legali di pagamento. La BNS iscrive il valore nominale dei biglietti emessi della serie attuale e delle serie ritirate alla voce passiva di bilancio «banconote in circolazione», illustrando nel pertinente allegato le componenti dell'importo complessivo, ripartite per serie di biglietti. Sotto il regime legale attuale, alla scadenza del termine l'importo dei biglietti ritirati e non presentati per il cambio veniva stornato e versato al Fondo svizzero per gli invalidi (fino al 1953) o a fondssuisse. Poiché in futuro tutte le banconote registrate alla voce di bilancio «banconote in circolazione» potranno essere cambiate presso la BNS senza limiti di tempo, non vi sarà più bisogno di procedere allo storno; la pertinente posizione di bilancio e il relativo allegato si ridurranno solamente nella misura in cui le banconote ritirate saranno anche cambia906

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te. Alla voce passiva «banconote in circolazione» si contrappone una posizione attiva, i cui ricavi confluiscono nel conto economico.

3.3

Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

La modifica della LUMP non ha ripercussioni finanziarie dirette né per la Confederazione né per i Cantoni.

4

Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale

Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015­2019. Tuttavia, la necessità di sopprimere il termine per il cambio prima che scada il termine di 20 anni per la sesta serie di banconote impone che la corrispondente modifica di legge avvenga entro il 2020.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

L'articolo 99 capoverso 1 della Costituzione federale6 stabilisce la competenza esclusiva della Confederazione in ambito monetario e valutario. La presente modifica, così come le disposizioni della legge in vigore, si fonda su questa competenza.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Attualmente non sussistono impegni per i quali sia necessario verificare la compatibilità con il presente progetto.

6

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