Traduzione

Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa Concluso a Marrakech il 27 giugno 2013 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Le Parti contraenti, rammentando i principi di non discriminazione, parità di opportunità, accessibilità e piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; consapevoli degli ostacoli che pregiudicano il pieno sviluppo delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, che limitano la loro libertà di espressione, e quindi anche la libertà di ricercare, ricevere e comunicare informazioni e idee di tutti i tipi in condizioni di parità con gli altri tramite tutte le forme di comunicazione di loro scelta, nonché il loro godimento del diritto all'istruzione e la possibilità di condurre ricerche; sottolineando l'importanza di proteggere il diritto d'autore in quanto incentivo e ricompensa alle creazioni letterarie e artistiche nonché di migliorare per tutti, comprese le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, le opportunità di partecipare alla vita culturale della comunità, di fruire le opere d'arte e di condividere il progresso scientifico e i suoi benefici; consapevoli delle barriere che le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa incontrano, nel conseguimento delle pari opportunità nella società, per accedere a opere pubblicate, nonché della necessità di aumentare il numero di opere in formati accessibili e di migliorarne la circolazione; tenendo conto del fatto che la maggior parte delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa vive in Paesi in via di sviluppo e nei Paesi meno sviluppati;

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riconoscendo che, malgrado l'eterogeneità delle legislazioni nazionali in materia di diritti d'autore, gli effetti positivi delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulla vita delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa possono essere potenziati dal rafforzamento del quadro giuridico a livello internazionale; riconoscendo che, per quanto molti Stati membri abbiano stabilito nelle loro legislazioni nazionali in materia di diritti d'autore limitazioni ed eccezioni a favore delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, persiste la carenza di opere disponibili in esemplari in formato accessibile a dette persone; che lo sforzo profuso dagli Stati membri per rendere le opere accessibili a tali persone richiede una grande quantità di risorse; e che l'assenza di possibilità di scambi transfrontalieri di esemplari in formato accessibile ha reso necessaria la duplicazione di questi sforzi; riconoscendo l'importanza del ruolo dei titolari dei diritti nel rendere le loro opere accessibili alle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa nonché l'importanza di limitazioni ed eccezioni adeguate per rendere le opere accessibili a tali persone, in particolare quando il mercato non è in grado di assicurare tale accesso; riconoscendo la necessità di istituire un equilibrio tra l'effettiva protezione dei diritti degli autori e un superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all'informazione, nonché la necessità di far sì che tale equilibrio agevoli un accesso efficace e tempestivo alle opere per le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa; riaffermando gli obblighi delle Parti contraenti nell'ambito dei vigenti trattati internazionali per la protezione dei diritti d'autore nonché l'importanza e la flessibilità del test a tre fasi per le limitazioni e le eccezioni previsto dall'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e da altri strumenti internazionali; ricordando l'importanza delle raccomandazioni del piano d'azione per lo sviluppo adottate nel 2007 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale (OMPI) intese a garantire che le considerazioni relative allo sviluppo costituiscano parte integrante del lavoro dell'Organizzazione; riconoscendo l'importanza del sistema internazionale dei diritti d'autore e desiderose di armonizzare limitazioni ed eccezioni al fine di facilitare l'accesso e l'utilizzo delle opere da parte di persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Rapporto con altre convenzioni e trattati

Nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza di altri trattati, né i diritti di cui esse godono in forza di altri trattati.

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Art. 2

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Definizioni

Ai sensi del presente Trattato, si intende per: a)

«opere», opere letterarie e artistiche ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, in forma di testo, notazione o relative illustrazioni, pubblicate o rese altrimenti disponibili al pubblico con qualsiasi mezzo di comunicazione;

b)

«esemplare in formato accessibile», un esemplare di un'opera realizzato in una forma alternativa che consenta alla persona che ne beneficia di accedere all'opera stessa in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha disabilità visive né altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. L'esemplare in formato accessibile è utilizzato esclusivamente dai beneficiari e deve rispettare l'integrità dell'opera originale, tenendo nella dovuta considerazione i cambiamenti necessari per rendere l'opera accessibile nel formato alternativo e le esigenze dei beneficiari sul piano dell'accessibilità;

c)

«entità autorizzata», un'entità che è autorizzata o riconosciuta dal Governo a offrire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella definizione rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari gli stessi servizi in quanto loro attività primarie o obblighi istituzionali.

Un'entità autorizzata definisce e segue le proprie prassi allo scopo di: i. stabilire che le persone alle quali essa presta servizio sono i beneficiari; ii. limitare ai beneficiari o alle entità autorizzate la distribuzione e la messa a disposizione di esemplari in formato accessibile; iii. scoraggiare la riproduzione, la distribuzione e la messa a disposizione di esemplari non autorizzati; e iv. trattare gli esemplari delle opere con la dovuta diligenza e registrare tutte le operazioni effettuate, pur nel rispetto della vita privata dei beneficiari, in conformità all'articolo 8.

Art. 3

Beneficiari

Un beneficiario è una persona che: a)

è non vedente;

b)

soffre di una disabilità visiva o percettiva o di difficoltà nella lettura che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o difficoltà e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura essenzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o difficoltà; o

c)

soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere;

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indipendentemente da altre eventuali disabilità.

Art. 4

Limitazioni ed eccezioni previste dalla legislazione nazionale relativamente agli esemplari in formato accessibile

1. a)

Le Parti contraenti prevedono, nelle legislazioni nazionali in materia di diritti d'autore, limitazioni o eccezioni al diritto di riproduzione, di distribuzione e di messa a disposizione del pubblico, come previsto dal Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT)2, per agevolare la disponibilità di esemplari di opere in formato accessibile per i beneficiari. Le limitazioni o eccezioni previste dalle legislazioni nazionali dovrebbero consentire le modifiche necessarie per rendere l'opera accessibile nel formato alternativo.

b)

Le Parti contraenti possono inoltre prevedere limitazioni o eccezioni al diritto di rappresentazione o esecuzione pubblica per favorire l'accesso dei beneficiari alle opere.

2. Una Parte contraente può soddisfare l'articolo 4 paragrafo 1 per tutti i diritti ivi specificati prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore una limitazione o un'eccezione tale che: a)

alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, realizzare esemplari di un'opera in formato accessibile, ottenere da un'altra entità autorizzata esemplari in formato accessibile, fornire tali esemplari ai beneficiari con qualsiasi mezzo, anche mediante prestiti non commerciali o comunicazioni elettroniche su filo o via etere, e realizzare eventuali fasi intermedie per il raggiungimento di tali obiettivi, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i. l'entità autorizzata che intende mettere in atto tale attività ha lecitamente accesso a detta opera o a un suo esemplare, ii. l'opera è convertita in un esemplare in formato accessibile, che può includere qualsiasi mezzo necessario per accedere alle informazioni in detto formato, ma non introduce modifiche oltre a quelle necessarie per rendere l'opera accessibile al beneficiario, iii. detti esemplari in formato accessibile sono forniti esclusivamente ad uso dei beneficiari, e iv. l'attività viene svolta senza scopo di lucro;

b)

un beneficiario o un terzo che agisce per suo conto, compresa la persona che gli presta assistenza in via principale, può realizzare un esemplare di un'opera in formato accessibile ad uso personale del beneficiario oppure può aiutare il beneficiario a realizzare e utilizzare esemplari in formato accessibile qualora il beneficiario stesso abbia lecitamente accesso a tale opera o a un suo esemplare.

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3. Una Parte contraente può soddisfare l'articolo 4 paragrafo 1 prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore altre limitazioni o eccezioni ai sensi degli articoli 10 e 11.

4. Una Parte contraente ha facoltà di imporre le limitazioni o le eccezioni di cui al presente articolo soltanto alle opere che, nello specifico formato accessibile, non possono essere ottenute commercialmente dai beneficiari a condizioni di mercato ragionevoli. La Parte contraente che si avvale di tale possibilità lo dichiara in una notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione al presente Trattato o in qualsiasi momento successivo.

5. Compete al diritto nazionale stabilire se le limitazioni o le eccezioni ai sensi del presente articolo siano oggetto di retribuzione.

Art. 5

Scambio transfrontaliero di esemplari in formato accessibile

1. Le Parti contraenti prevedono che, se un esemplare in formato accessibile viene realizzato in virtù di una limitazione o di un'eccezione oppure a norma di legge, detto esemplare in formato accessibile possa essere distribuito o reso disponibile da un'entità autorizzata a un beneficiario o a un'entità autorizzata in un'altra Parte contraente.

2. Una Parte contraente può soddisfare l'articolo 5 paragrafo 1 prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore una limitazione o un'eccezione tale che: a)

alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto, distribuire o rendere disponibili a un'entità autorizzata, ad uso esclusivo dei beneficiari, esemplari in formato accessibile in un'altra Parte contraente; e

b)

alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto e ai sensi dell'articolo 2 lettera c, distribuire o rendere disponibili a un beneficiario esemplari in formato accessibile in un'altra Parte contraente,

a condizione che, prima della distribuzione o della messa a disposizione, l'entità autorizzata originaria non fosse a conoscenza, o non avesse motivi ragionevoli per esserlo, del fatto che l'esemplare in formato accessibile sarebbe stato utilizzato da persone diverse dal beneficiario.

3. Una Parte contraente può soddisfare l'articolo 5 paragrafo 1 prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore altre limitazioni o eccezioni ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, dell'articolo 10 e dell'articolo 11.

4. a)

3

Quando un'entità autorizzata in una Parte contraente riceve esemplari in formato accessibile ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 e detta Parte contraente non è soggetta a obblighi in virtù dell'articolo 9 della Convenzione di Berna3, essa garantirà, in conformità al proprio sistema giuridico e alle proprie prassi giuridiche, che gli esemplari in formato accessibile siano ripro-

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dotti, distribuiti o messi a disposizione dei beneficiari soltanto nella sua giurisdizione.

b)

La distribuzione e la messa a disposizione di esemplari in formato accessibile da parte di un'entità autorizzata ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 sono limitate a detta giurisdizione a meno che la Parte contraente sia Parte contraente del Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT)4 o altrimenti imponga, nell'attuazione del presente Trattato, le limitazioni e le eccezioni relative al diritto di distribuzione e al diritto di messa a disposizione del pubblico soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto.

c)

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica la definizione di cosa costituisce un atto di distribuzione o un atto di messa a disposizione del pubblico.

5. Nessuna disposizione del presente Trattato può essere applicata alla questione dell'esaurimento dei diritti.

Art. 6

Importazione di esemplari in formato accessibile

Nella misura in cui la legislazione nazionale di una Parte contraente consente a un beneficiario, a un terzo che agisce per suo conto o a un'entità autorizzata di realizzare esemplari di un'opera in formato accessibile, la legislazione nazionale di detta Parte contraente consente loro anche di importare esemplari in formato accessibile ad uso dei beneficiari senza l'autorizzazione del titolare del diritto.

Art. 7

Obblighi in materia di misure tecnologiche

Le Parti contraenti adottano misure adeguate, ove necessario, per garantire che quando esse offrono tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci, detta tutela giuridica non impedisca ai beneficiari di godere delle limitazioni e delle eccezioni previste dal presente Trattato.

Art. 8

Rispetto della vita privata

Nell'attuazione delle limitazioni ed eccezioni previste dal presente Trattato, le Parti contraenti si impegnano a proteggere la vita privata dei beneficiari su una base di uguaglianza con gli altri.

Art. 9

Cooperazione intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero

1. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere lo scambio transfrontaliero di esemplari in formato accessibile incoraggiando la condivisione volontaria di informazioni per aiutare le entità autorizzate a identificarsi a vicenda. A tale scopo, l'Ufficio internazionale dell'OMPI istituisce uno sportello di accesso alle informazioni.

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2. Le Parti contraenti si impegnano ad assistere le loro entità autorizzate che conducono attività ai sensi dell'articolo 5 per rendere disponibili informazioni concernenti le loro pratiche in conformità all'articolo 2 lettera c, attraverso sia lo scambio di informazioni tra entità autorizzate, sia la messa a disposizione di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche, comprese quelle relative allo scambio transfrontaliero di esemplari in formato accessibile, alle parti interessate e al pubblico, a seconda del caso.

3. L'Ufficio internazionale dell'OMPI è invitato a condividere informazioni, se disponibili, in merito al funzionamento del presente Trattato.

4. Le Parti contraenti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione a sostegno degli sforzi nazionali per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del presente Trattato.

Art. 10

Principi generali sull'attuazione

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare i provvedimenti necessari per l'applicazione del presente Trattato.

2. Nulla osta a che le Parti contraenti determinino le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente Trattato nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure.

3. Le Parti contraenti possono far valere i diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente Trattato attraverso limitazioni o eccezioni specifiche a vantaggio dei beneficiari, attraverso altre limitazioni o eccezioni oppure attraverso una combinazione di esse, nel quadro del loro sistema giuridico nazionale e delle pratiche in uso. Tra queste limitazioni o eccezioni possono figurare decisioni giudiziarie, amministrative o regolamentari a vantaggio dei beneficiari relative a pratiche, accordi o usi leali intesi a rispondere alle loro esigenze, in linea con i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti in virtù della Convenzione di Berna5, di altri trattati internazionali e dell'articolo 11.

Art. 11

Obblighi generali relativi alle limitazioni e alle eccezioni

Nell'adottare le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente Trattato, una Parte contraente può esercitare i diritti ed è tenuta ad adempiere gli obblighi cui è soggetta in virtù della Convenzione di Berna6, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio7 e del Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT)8, compresi i loro accordi interpretativi, in modo che: a)

5 6 7 8

ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione di Berna, una Parte contraente può autorizzare la riproduzione di opere in taluni casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore;

RS 0.231.15 RS 0.231.15 RS 0.632.20 allegato 1C RS 0.231.151

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b)

ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo TRIPS, una Parte contraente può imporre limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare dei diritti;

c)

ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 1 del WCT, una Parte contraente può prevedere limitazioni o eccezioni ai diritti concessi agli autori di opere letterarie e artistiche in virtù di detto Trattato in taluni casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore;

d)

ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 2 del WCT, una Parte contraente può, nell'applicare la Convenzione di Berna, imporre limitazioni o eccezioni ai diritti soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore.

Art. 12

Altre limitazioni ed eccezioni

1. Le Parti contraenti riconoscono che una Parte contraente ha la facoltà di attuare nella propria legislazione nazionale altre limitazioni ed eccezioni ai diritti d'autore a vantaggio dei beneficiari rispetto a quelle previste dal presente Trattato, tenendo conto della situazione economica di detta Parte contraente e delle sue esigenze sociali e culturali, in conformità ai diritti e agli obblighi internazionali della stessa e, nel caso di un Paese meno sviluppato, tenendo conto delle sue esigenze particolari nonché dei suoi diritti e obblighi internazionali specifici e della flessibilità che ne deriva.

2. Il presente Trattato lascia impregiudicate altre limitazioni ed eccezioni per le persone con disabilità previste dalla legislazione nazionale.

Art. 13 1. a)

Assemblea Le Parti contraenti hanno un'assemblea.

b)

Ciascuna Parte è rappresentata nell'assemblea da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c)

Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della Parte contraente che l'ha designata. L'assemblea può chiedere che l'OMPI fornisca l'assistenza finanziaria necessaria ad agevolare la partecipazione di delegazioni di Parti contraenti considerate Paesi in via di sviluppo, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o che sono Paesi in transizione verso un'economia di mercato.

2. a)

L'assemblea tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo nonché l'applicazione del presente Trattato.

b)

L'assemblea adempie la funzione assegnatale dall'articolo 15 concernente i requisiti per l'adesione di talune organizzazioni intergovernative.

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c)

L'assemblea convoca le conferenze diplomatiche di revisione del presente Trattato e impartisce al direttore generale dell'OMPI le direttive concernenti la preparazione di tali conferenze.

3. a)

Ciascuna Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio.

b)

Ciascuna Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono Parti del presente Trattato. Nessuna siffatta organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, ove uno solo dei suoi membri eserciti il diritto di voto e viceversa.

4. L'assemblea si riunisce su convocazione del direttore generale e, tranne in circostanze eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo dell'assemblea generale dell'OMPI.

5. L'assemblea si adopera per prendere le decisioni di comune accordo e adotta il suo regolamento interno, riguardo in particolare alla convocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le disposizioni del presente Trattato, alla maggioranza necessaria per deliberare sulle varie decisioni.

Art. 14

Ufficio internazionale

L'Ufficio internazionale dell'OMPI assolve i compiti amministrativi derivanti dal presente Trattato.

Art. 15

Requisiti per l'adesione

1. Ogni Stato membro dell'OMPI può diventare Parte del presente Trattato.

2. L'assemblea delibera sull'adesione al Trattato di qualsiasi organizzazione intergovernativa che si dichiari competente per la materia ivi disciplinata, la cui legislazione vincoli tutti i suoi Stati membri e che sia stata autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare Parte del presente Trattato.

3. L'Unione europea è Parte del presente Trattato, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente paragrafo durante la conferenza diplomatica di adozione del Trattato stesso.

Art. 16

Diritti e obblighi

Salvo disposizioni contrarie previste dal presente Trattato, ciascuna Parte contraente gode dei diritti e si fa carico degli obblighi posti in essere dal Trattato stesso.

Art. 17

Firma

Il presente Trattato rimane aperto alla firma delle Parti che soddisfano i requisiti per l'adesione durante la conferenza diplomatica di Marrakech e successivamente nella sede dell'OMPI per un anno dopo la sua adozione.

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Art. 18

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Entrata in vigore

Il presente Trattato entra in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui 20 Parti che soddisfano i requisiti di adesione di cui all'articolo 15 hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione.

Art. 19

Data effettiva di adesione

Sono vincolati dal presente Trattato: a)

le 20 Parti che soddisfano i requisiti per l'adesione di cui all'articolo 18, dalla data di entrata in vigore del Trattato;

b)

ogni altra Parte che soddisfa i requisiti per l'adesione di cui all'articolo 15, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del relativo strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'OMPI.

Art. 20

Denuncia

Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di denunciare il presente Trattato mediante notifica indirizzata al direttore generale dell'OMPI. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica stessa.

Art. 21

Lingue

1. Il presente Trattato è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, le quali versioni fanno tutte ugualmente fede.

2. Il direttore generale dell'OMPI cura la preparazione di testi ufficiali nelle lingue diverse da quelle citate nel precedente paragrafo su richiesta di una parte interessata e previa consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini del presente paragrafo, per «parte interessata» si intende qualunque Stato membro dell'OMPI la cui lingua ufficiale (ovvero una delle cui lingue ufficiali) sia interessata, nonché l'Unione europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che sia Parte del presente Trattato, ove una delle sue lingue ufficiali sia interessata.

Art. 22

Depositario

Depositario del presente Trattato è il direttore generale dell'OMPI.

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Dichiarazioni concordate In merito all'art. 2 lett. a Ai fini del presente Trattato, resta inteso che la presente definizione comprende opere in formato audio, quali ad esempio gli audiolibri.

In merito all'art. 2 lett. c Ai fini del presente Trattato, resta inteso che tra le «entità riconosciute dal Governo» possono anche figurare le entità che beneficiano di sostegno finanziario da parte del Governo per fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni.

In merito all'art. 3 lett. b Nessuna disposizione del presente testo implica che l'espressione «non possono essere migliorate» richieda l'uso di tutte le possibili procedure diagnostiche e il ricorso a tutti i possibili trattamenti medici.

In merito all'art. 4 par. 3 Resta inteso che il presente paragrafo non riduce né estende il campo d'applicazione delle limitazioni e delle eccezioni consentite ai sensi della Convenzione di Berna9 circa il diritto di traduzione per quanto riguarda le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

In merito all'art. 4 par. 4 Resta inteso che una condizione relativa alla disponibilità commerciale non pregiudica la conformità di una limitazione o eccezione prevista dal presente articolo con il test a tre fasi.

In merito all'art. 5 par. 1 Resta inoltre inteso che nessuna disposizione del presente Trattato riduce o estende il campo d'applicazione di diritti esclusivi previsti da qualsiasi altro trattato.

In merito all'art. 5 par. 2 Resta inteso che, ai fini della distribuzione o della messa a disposizione dirette di esemplari in formato accessibile a un beneficiario in un'altra Parte contraente, potrebbe essere opportuno per un'entità autorizzata applicare ulteriori misure intese a confermare che la persona alla quale sta rendendo servizio è un beneficiario e seguire le proprie prassi descritte all'articolo 2 lettera c.

In merito all'art. 5 par. 4 lett. b Resta inteso che nessuna disposizione del presente Trattato richiede o implica che una Parte contraente adotti o applichi il test a tre fasi al di là degli obblighi ai quali è tenuta in virtù del presente strumento o di altri trattati internazionali.

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In merito all'art. 5 par. 4 lett. b Resta inteso che nessuna disposizione del presente Trattato crea alcun obbligo per una Parte contraente di ratificare o aderire al WCT10 né di conformarsi ad alcuna delle sue disposizioni, e che nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica i diritti, le limitazioni e le eccezioni previste dal WCT.

In merito all'art. 6 Resta inteso che le Parti contraenti godono della stessa flessibilità di cui all'articolo 4 nell'adempiere gli obblighi ai quali sono tenuti in virtù dell'articolo 6.

In merito all'art. 7 Resta inteso che in vari casi le entità autorizzate scelgono di applicare misure tecnologiche nella realizzazione, distribuzione e messa a disposizione di esemplari in formato accessibile e che nessuna disposizione del presente articolo pregiudica tali pratiche se esse sono conformi alla legislazione nazionale.

In merito all'art. 9 Resta inteso che l'articolo 9 non implica la registrazione obbligatoria per le entità autorizzate né costituisce un obbligo che le entità autorizzate sono tenute a rispettare per svolgere le attività riconosciute dal presente Trattato, ma prevede la possibilità di condividere le informazioni per agevolare lo scambio transfrontaliero di esemplari in formato accessibile.

In merito all'art. 10 par. 2 Resta inteso che per le opere, anche in formato audio, che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2 lettera a, le limitazioni e le eccezioni previste dal presente Trattato si applicano, in quanto compatibili, ai diritti affini necessari per produrne esemplari in formato accessibile, distribuirli e renderli disponibili ai beneficiari.

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