Legge federale sull'imposta federale diretta

Disegno

(LIFD) (Equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 20181, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta è modificata come segue: Art. 14 cpv. 4 L'imposta è calcolata in applicazione della tariffa di cui all'articolo 36 capoverso 1 oppure 2. Gli articoli 36 capoverso 2bis e 36a non sono applicabili.

4

Art. 33 cpv. 2­2ter Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo complessivo sono dedotti 8100 franchi. Se la metà del reddito lavorativo più basso ammonta a più di 8100 franchi, è dedotto l'importo corrispondente a tale metà, fino a un massimo di 13 400 franchi. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.

2

Se i coniugi vivono in comunione domestica e soltanto uno di loro esercita un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo sono dedotti 8100 franchi.

2bis

Sono considerati reddito lavorativo secondo i capoversi 2 e 2bis i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo deduzione delle spese di 2ter

1 2

FF 2018 1775 RS 642.11

2016-3307

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Imposta federale diretta. LF (Equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie)

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cui agli articoli 26­31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d­f. I proventi secondo l'articolo 23 lettera a sono parificati al reddito lavorativo.

Art. 35 cpv. 1 lett. d 1

Sono dedotti dal reddito netto: d.

per i contribuenti che vivono da soli in comunione domestica con figli minorenni, a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, 11 500 franchi;

Titolo prima dell'art. 36

Capitolo 5: Calcolo dell'imposta Sezione 1: Tariffe, calcolo alternativo dell'imposta per coniugi Art. 36, rubrica, nonché cpv. 2bis Tariffe Per i contribuenti che vivono in comunione domestica con figli minorenni, a tirocinio o agli studi oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'ammontare dell'imposta è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

2bis

Inserire prima del titolo della sezione 2 Art. 36a

Calcolo alternativo dell'imposta per coniugi

Per i coniugi che vivono in comunione domestica è applicato un calcolo alternativo dell'imposta quando: 1

a.

hanno il domicilio fiscale in Svizzera e sono soggetti a tassazione ordinaria; oppure

b.

è effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in virtù dell'articolo 89, 89a, 99a o 99b.

Nel calcolo alternativo l'ammontare dell'imposta per coniugi è calcolato nel modo seguente: 2

a.

a ciascun coniuge sono attribuiti i propri proventi secondo gli articoli 17­19, 22 e 23 lettere a­c, nonché le proprie spese secondo gli articoli 26­31 e le proprie deduzioni di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d­f;

b.

le deduzioni di cui agli articoli 33 capoversi 2 e 2bis e 35 capoverso 1 lettera c non sono considerate;

c.

a ciascun coniuge è attribuita la metà degli altri proventi e delle altre deduzioni;

d.

per ciascun coniuge è applicata la tariffa secondo l'articolo 36 capoverso 1;

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e.

la riduzione di cui all'articolo 36 capoverso 2bis è attribuita per metà a ciascun coniuge;

f.

gli ammontari d'imposta così ottenuti sono sommati.

Ai coniugi è fatturato d'ufficio l'importo più basso tra gli ammontari d'imposta calcolati secondo l'articolo 36 e il capoverso 2.

3

Un ulteriore calcolo alternativo è effettuato nell'ambito dell'imposizione separata per gli utili di liquidazione secondo l'articolo 37b e le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza secondo l'articolo 38. È fatturato l'importo più basso.

4

Art. 85 cpv. 3 La ritenuta concernente i coniugi che vivono in comunione domestica è calcolata secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle deduzioni previsti al capoverso 2 e della deduzione di cui all'articolo 33 capoversi 2 o 2bis.

3

Art. 89a cpv. 4, terzo periodo 4

... L'articolo 36a non è applicabile.

Art. 99, terzo periodo ... L'articolo 36a non è applicabile.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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