Decreto federale Progetto concernente la sovranità dei Cantoni nella definizione delle loro procedure di elezione Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20171; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La Costituzione federale3 è modificata come segue: Art. 39 cpv. 1 e 1bis 1

La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale.

I Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. Essi sono liberi di definire la procedura di elezione delle loro autorità e dei loro rappresentanti al Consiglio degli Stati secondo il sistema maggioritario, il sistema proporzionale oppure una forma mista. Sono inoltre liberi di definire i loro circondari elettorali e di emanare disposizioni speciali in materia elettorale.

1bis

II Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

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FF 2018 1 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 101

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Sovranità dei Cantoni nella definizione delle loro procedure di elezione. DF

FF 2018

Minoranza (Cramer, Stöckli) Non entrare in materia Minoranza (Comte, Lombardi, Minder, Stöckli) Art. 39 cpv. 1bis I Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. Possono prevedere elezioni secondo il sistema maggioritario, il sistema proporzionale oppure una forma mista. Nella definizione dei circondari elettorali e delle disposizioni in materia elettorale possono tener conto delle particolarità di ordine storico, federalistico, regionale, culturale, linguistico, etnico o religioso.

1bis

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