Codice penale svizzero e Codice penale militare

Progetto

(Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 maggio 20181 e il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Codice penale3 Art. 261bis Discriminazione e incitamento all'odio

Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere; chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;

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FF 2018 3209 FF 2018 ...; sarà pubblicato successivamente nel Foglio federale.

RS 311.0

2018-1644

3225

Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere

FF 2018

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Codice penale militare4 Art. 171c, cpv. 1 Discriminazione e incitamento all'odio

Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere; 1

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità; chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Nidegger, Bauer, Egloff, Geissbühler, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Walliser, Zanetti) Non entrare in materia

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RS 321.0

3226